17.2009.2
Rinvio per accertare tramite perizia l'imputabilità del prevenuto. Verificare se le cause della profonda prostrazione riconosciuta in prima sede sono le stesse che dterminano la scemata imputabilità
20 gennaio 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
17.2009.2
Data decisione, Autorità:
20.01.2009, CCRP
Titolo:
Rinvio per accertare tramite perizia l'imputabilità del prevenuto. Verificare se le cause della profonda prostrazione riconosciuta in prima sede sono le stesse che dterminano la scemata imputabilità
PERIZIA
SCEMATA IMPUTABILITÀ
art. 19 CPS
art. 20 CPS
art. 47 CPS
art. 48 let. c CPS
Incarto n.
17.2009.2
(rinvio TF)
Lugano
20 gennaio
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente,
Pellegrini ed Epiney-Colombo
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5
giugno 2007 presentato da
RI 1
di __________ e __________ nato __________,
attinente di __________, nato a __________ il 21 agosto 1957, domiciliato a __________,
celibe, docente elementare in congedo
( PA 1 )
contro la sentenza emanata il 26 aprile 2007 dal
giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
vista
la sentenza 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 con cui il Tribunale federale ha annullato
la sentenza emanata il 2 luglio 2007 da questa Corte (inc. 17.2007.31),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolto
il ricorso per cassazione.
2.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 3 agosto 2005 il sostituto procuratore
pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ripetuta coazione mancata,
ripetuta ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazioni e disobbedienza a
decisioni dell’autorità proponendone la condanna a venti giorni di detenzione
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni nonché al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
Statuendo
sull’opposizione, con sentenza del 26 aprile 2007 il giudice della Pretura
penale ha sostanzialmente confermato le imputazioni e ha dichiarato RI 1 autore
colpevole di ripetuta coazione tentata, ripetuta ingiuria e disobbedienza a decisioni
dell’autorità, condannandolo ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere
di fr. 30.– ciascuna per un totale di fr. 600.–, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3 anni, nonché a una multa di fr. 600.– (fissando in sei
giorni la pena detentiva in caso di mancato pagamento). Il giudice ha inoltre
condannato RI 1 a rifondere alle parti civili PC 1 e PC 2, in solido, fr. 7 849.45 per spese di
patrocinio, oltre che al pagamento delle tasse e spese giudiziarie. Per
ulteriori pretese il giudice ha rinviato le parti civili al competente foro. Il
giudice della Pretura penale ha inoltre preso formalmente atto della
prescrizione del reato di abuso di impianti di telecomunicazione.
Con
sentenza del 2 luglio 2007 questa Corte ha respinto in quanto ammissibile il ricorso
per cassazione presentato da RI 1 nei confronti della sentenza pretorile (inc.
17.2007.31).
B. Contro
la sentenza appena citata RI 1 è insorto al Tribunale federale con ricorso in
materia penale, sussidiariamente ricorso in materia costituzionale, postulando
in via principale il suo proscioglimento da ogni accusa, subordinatamente l’annullamento
della sentenza contestata.
Con
sentenza del 17 dicembre 2008 il Tribunale federale ha parzialmente accolto in
quanto ammissibile il ricorso in materia penale presentato da RI 1, annullando la sentenza impugnata
e rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio nei sensi
dei considerandi (sentenza 6B_477/2007). Ciò ripristina la litispendenza del
processo davanti a questa Corte.
in diritto: 1. Secondo
l’art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie
il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità
inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa
all’autorità che ha deciso in prima istanza.
Nel caso
in cui il Tribunale federale annulli una sentenza e rinvii la causa per nuovo
giudizio all’autorità cantonale, quest’ultima deve porre a fondamento della
propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (art. 277ter
cpv. 2 vPP). Benché gli articoli 66 vOG e 277ter capoverso
2 vPP non siano stati ripresi nella nuova normativa federale, è evidente che
l’autorità cui la causa è rinviata deve, per principio, fondare la nuova decisione
sui considerandi della decisione del Tribunale federale (Messaggio
concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28
febbraio 2001, FF 2001 3901). I punti
che non sono stati toccati rimangono acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag.
128 con richiami).
2. Nella
misura in cui questa Corte aveva dichiarato inammissibili le censure di arbitrio
volte dal ricorrente all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove
da parte del giudice delle Pretura penale, la sentenza del 2 luglio 2007 ha
quindi acquisito carattere definitivo, il ricorso in materia penale presentato
da RI 1 su questi punti al Tribunale federale essendo stato a sua volta dichiarato
in gran parte inammissibile (sentenza 6B_477/2007, consid. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e
3.3) o infondato (consid. 4.5). A tale riguardo il sindacato del primo giudice
non può più, dunque, essere rimesso in discussione.
Nemmeno
in diritto può essere più discussa la condanna – in quanto tale – sia inerente
il reato principale di coazione (art. 181 CP; consid. 4) sia quelle inerenti le
fattispecie meno gravi di ingiuria (art. 177 CP; consid. 5) e disobbedienza a
decisioni dell’autorità (art. 292 CP, consid. 6). Nemmeno la pretesa violazione
della garanzia a un equo processo ai sensi dell’art. 6 CEDU nonché della lex
mitior, può essere più discussa (consid. 7).
3. Per
contro, l’Alta Corte ha ritenuto che la censura
relativa al rifiuto di ordinare una perizia volta a determinare l’imputabilità
del ricorrente non attiene alla violazione del diritto di essere sentito, bensì
alla violazione del diritto penale. A ragione – ha proseguito il Tribunale
Federale – il ricorrente, oltre ad avere invocato il diritto di essere sentito,
si è prevalso in questo ambito della violazione dell’art. 20 CP. Infatti, stabilito
come il referto della dr.ssa __________ non sia una perizia, il TF si è posto
il quesito di sapere se il giudice fosse tenuto a ordinare una valutazione psichiatrica
dell’accusato sulla base del diritto penale (consid. 3.4).
a) Riassunta
la giurisprudenza relativa all’art. 20 CP (v. art. 13
vCP), in particolare in punto a sapere quando il giudice deve ordinare una
perizia atta a definire l’imputabilità dell’autore (consid. 3.4.1),
l’Alta Corte federale ha stabilito che nella fattispecie il giudice della
Pretura penale non poteva “non nutrire dei dubbi sull’imputabilità del
ricorrente”. Il comportamento dell’imputato lasciava infatti inferire la
presenza di una patologia che si riflette in una mania di persecuzione (disturbo
della personalità con tratti paranoici). Il primo giudice avrebbe dovuto quindi
ordinare una perizia per accertare l’imputabilità dell’accusato, e non, come ha
fatto, valutarla egli stesso sulla base degli atti in suo possesso, sentendo e
interrogando personalmente l’imputato. In casi simili – ha spiegato l’Alta
Corte – l’art. 20 CP impone al giudice di avvalersi di una perizia, non potendo
procedere egli stesso a una valutazione per appianare i propri dubbi e
determinare se e in che misura l’autore sia capace di valutare il carattere
illecito dei suoi atti e di agire secondo tale valutazione (consid. 3.4.2).
b) Analizzando
le censure sulla commisurazione della pena (art. 47 CP), il Tribunale federale
ha ricordato la giurisprudenza relativa all’attenuazione della pena ex art. 19
CP (incapacità e scemata imputabilità) e 48 lett. c CP (in casu profonda
prostrazione), ed ha analizzato la correlazione tra la scemata responsabilità e
lo stato di profonda prostrazione evocando una sentenza non pubblicata del 7 giugno 1999 (6S.283/1999), dove l’Alta Corte si è
pronunciata sulla relazione tra gli art. 11 e 113 vCP. In quel caso il TF ha
statuito che solo una scemata imputabilità derivante da cause diverse da quelle
considerate per ritenere la realizzazione dell’omicidio passionale poteva
giustificare l’applicazione cumulativa degli art. 11 e 113 vCP. Altrimenti, il
medesimo motivo di attenuazione della pena sarebbe stato preso in
considerazione due volte.
La
Corte federale ha per finire deciso che questa giurisprudenza può essere trasposta
anche al caso qui in esame. Di conseguenza, se risulterà che il ricorrente ha
agito in uno stato di scemata imputabilità da ricondurre alle medesime cause
che hanno indotto il giudice di prima istanza a riconoscergli l’attenuante
specifica dello stato di profonda prostrazione, la pena irrogatagli non potrà
subire ulteriori riduzioni, come ritenuto da questa Corte. Per contro, se le
cause sono diverse, il giudice dovrà ricommisurare la pena e ridurla in
applicazione dell’art. 19 cpv. 2 CP (consid. 8).
c) Poiché
non è stato ancora accertato sulla base di una perizia se, al momento di agire,
il ricorrente era capace di valutare il carattere illecito dei fatti
rimproveratigli e di agire secondo tale valutazione e – in caso negativo – per
quali ragioni, il Tribunale federale ha per questo motivo parzialmente accolto
il ricorso di RI 1, annullato la sentenza di primo grado e rinviato la causa
all’istanza inferiore, la quale dovrà ordinare una perizia per determinare
l'imputabilità di RI 1 ed eventualmente ricommisurare la pena.
4. Giusta
l'art. 296 cpv. 1 CPP, in caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione
e di revisione penale riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il
nuovo giudizio. In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del merito,
composta di altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata pronunciata
unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il primo giudice
debba unicamente ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP). Nella fattispecie
questa Corte non può procedere essa medesima all’accertamento richiesto dal Tribunale
federale. La causa va pertanto rinviata alla Pretura penale e affidata a un
altro giudice per le incombenze ai sensi dei considerandi.
5. Poiché
il ricorrente risulta vincente solo parzialmente (mancato allestimento di una
perizia e conseguente violazione dell’art. 20 CP), gli oneri del giudizio
odierno vanno posti a carico del ricorrente in ragione di ¾ e allo Stato in
ragione di ¼ (art. 15 cpv. 2 CPP). Lo Stato rifonderà inoltre al ricorrente fr.
500.– a titolo di ripetibili ridotte. Sugli oneri di primo grado il giudice
della Pretura penale statuirà in esito alla nuova sentenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso é parzialmente accolto.
Annullati
Fatti
i dispositivi n. 1. e 2 della sentenza impugnata che lo concernono, gli atti
vanno rinviati a un altro giudice della Pretura penale per nuovo giudizio nel
senso dei considerandi.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese complessive fr. 100.–
fr.
1 000.–
sono
posti a carico dello Stato in ragione di ¼ e di ¾ a carico di RI 1, al quale lo
Stato rifonderà inoltre fr. 500.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Considerandi
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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