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Decisione

17.2009.20

Lesioni colpose gravi; incidente della circolazione. Valutazione delle prove. Principio accusatorio. Padronanza del veicolo

15 dicembre 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

decreto di accusa dell’11 febbraio 2008 il procuratore pubblico ha

riconosciuto RI 2 autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere omesso

di mantenere la necessaria distanza dal motoveicolo Kawasaki condotto da RI 1 e

ne ha pertanto proposto la condanna alla pena pecuniaria di cinque aliquote

giornaliere da fr. 120.- ciascuna, per complessivi fr. 600.-, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr.

500.- e al pagamento di tasse e spese.

C. Statuendo

sulle opposizioni presentate il 21 febbraio 2008 e il 26 aprile 2008 da RI 2 e

da RI 1, con sentenza 10 marzo 2009 (pronunciata ex art. 316 CPP dopo un primo

giudizio reso in contumacia il 4 novembre 2008), il pretore ha prosciolto RI 2 dal

capo d’imputazione contenuto nel decreto d’accusa.

D. Con scritto 12 marzo 2009, la parte civile RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del giudice di prime cure. Nei motivi del

gravame, presentati il 20 aprile 2009, la ricorrente chiede l’annullamento del

giudizio del pretore lamentando un accertamento arbitrario dei fatti (art. 288

lett. c CPP) e un’errata applicazione del diritto sostanziale (in particolare,

degli art. 31 e 34 cpv. 2 LCStr e 12 cpv. 1 ONC) ai fatti posti alla base della

sentenza (art. 288 lett. a CPP).

E. Con scritto

4 maggio 2009, senza formulare osservazioni, il procuratore pubblico si è rimesso

al giudizio della Corte mentre RI 2, con osservazioni 18 maggio 2009, ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto,

bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo,

in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.

178.

con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone

di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28

consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006). Per motivare una censura di arbitrio

non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria

versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare

perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione

delle prove siano viziati di errore qualificato.

In particolare, il Tribunale federale ha avuto

modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il

primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo

di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova

idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha

tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I

8.

consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il

giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e

valuti in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da

solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più

modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono

condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un

valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der

Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere

annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo

nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1

pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173

consid. 3.1 pag. 178).

2.

La ricorrente sostiene che il pretore é incorso in arbitrio accertando

che per l’accusato era impossibile evitare l’urto con la parte civile che è

caduta immediatamente davanti a lui durante la manovra di sorpasso.

2.1

Accertando i fatti, il giudice di prime cure ha, dapprima,

osservato come RI 2 abbia circolato dietro la stessa autovettura per diversi

km, “venendosi a trovare ad una distanza di ca 50 metri da quest’ultima e ad una velocità costante prima dei fatti di circa 50 km/h” in un tratto di strada in cui il limite era fissato a 80 km/h (sentenza impugnata, consid. 6b pag. 6 e 7). Egli ha, poi, osservato come il gruppo di cui

faceva parte la parte civile ha, dapprima, superato B., un ciclista, che ha

dichiarato di avere “udito subito dei rombi di motore di alcune moto che

hanno superato ad un’andatura più veloce lui e – per poi posizionarsi dietro la

vettura – anche la moto condotta dall’imputato, il quale per facilitare le

operazioni di sorpasso si è spostato dal centro della carreggiata a destra”

(sentenza impugnata, consid. 6c pag. 7). Il giudice di prime cure ha, poi,

accertato che “dopo avere sorpassato l’accusato, i motociclisti avevano

l’intenzione di superare anche la vettura che si trovava loro immediatamente

davanti” e che, per farlo, “hanno dovuto, nell’arco di pochissimi

istanti, rallentare leggermente per accodarsi in fila indiana a quest’ultima

che viaggiava, come s’è visto, a circa 50 km/h” (sentenza impugnata, consid. 6d pag. 8).

Il giudice di prime cure – sulla scorta delle

dichiarazioni concordi di tutti i protagonisti – ha accertato che, del gruppo,

solo una moto è riuscita a superare l’autovettura mentre la seconda “ha

tentato il sorpasso ma ha desistito all’ultimo momento” così che RI 1 – che

guidava la terza moto – “spaventata dalla manovra del compagno che la

precedeva, frenava bruscamente e perdeva il controllo del mezzo, sbandando e

cadendo sull’asfalto” (sentenza, consid. 6d pag. 8). Sulla posizione e le

distanze tra i presenti sul luogo dell’incidente, il pretore ha stabilito che “la

seconda moto si trovava subito dietro il veicolo che intendeva sorpassare, la RI

1.

si trovava circa 10 metri dietro e RI 2, prima della frenata di quest’ultima,

era a circa 30/40 metri dalla parte civile” (sentenza, consid. 6e pag. 9)

mentre N. (l’ultimo del gruppo di motociclisti) si trovava leggermente

arretrato rispetto all’imputato. Su questo punto, il primo giudice ha ritenuto inverosimile

la versione dei fatti fornita da N. che ha dichiarato di essere stato circa 20 metri dietro la moto di RI 1 e di avere rallentato non appena l’ha vista sbandare e, poi, di

averla scansata, osservando nel contempo la collisione che avveniva alla sua

destra. Il primo giudice ha ritenuto inverosimile tale versione già solo per i

tempi di reazione necessari: “infatti, se si considera che viaggiava

incolonnato a una velocità simile a quella della vittima, che era tra i 52 e i 63 km/h (cfr perizia del 14 maggio 2008, pag. 8), alla distanza dichiarata avrebbe appena avuto il

tempo di reagire, perché alla velocità di 50 km/h il tempo di reazione di un secondo implica la percorrenza di circa 14 metri, mentre a 60 km/h di quasi 17 metri. Di conseguenza, ritenuto che si trovava dietro di lei

in fila indiana, avrebbe potuto cominciare a frenare unicamente pochi metri

prima e non gli sarebbe quindi stato possibile, come invece ha dichiarato,

rallentare non appena ha visto la RI 1 sbandare, evitare l’ostacolo e nel

contempo vedere bene ciò che succedeva alla sua destra, con particolare

riferimento alla collisione” (cfr. sentenza, consid. 6e, pag. 9). Il

pretore ha, così, ritenuto inspiegabile – e, quindi, non degna di fede – la

dichiarazione di N. secondo cui lui è stato “superato sulla destra

dall’accusato dopo la caduta della RI 1, per di più ad una velocità di 70/75

km/h (velocità che non trova alcun riscontro e che è invece sconfessata dalle

altre risultanze che portano a fissare in ca 50 km/h l’andatura dell’accusato che seguiva tranquillamente l’auto che lo precedeva” (cfr.

sentenza, consid. 6e, pag. 9). Non avendo N. visto RI 2 nello specchietto, il pretore

ha ritenuto che egli doveva trovarsi “alla stessa altezza dell’imputato o

leggermente dietro di lui intento a sorpassarlo” e che, trovandosi sulla

linea di demarcazione centrale, ha potuto, scansandola a sinistra, evitare di

investire la compagna di viaggio caduta con la sua moto (sentenza, pag. 8

consid. 6f). Il pretore ha, pertanto, accertato che RI 2 è stato “superato

completamente, prima dell’inizio della frenata della parte civile, unicamente

da tre motoveicoli e non da quattro” poiché solo in questo modo si

giustifica come “N., l’ultimo della comitiva di centauri italiani, abbia

potuto evitare la RI 1” (sentenza, pag. 8 consid. 6f).

2.2

La ricorrente contesta tali accertamenti sostenendo che dalla

documentazione agli atti - in particolare dalla deposizione di N. che ha dichiarato

che “tutti avevamo superato la moto Guzzi” guidata dall’accusato

(ricorso, pag. 6) - si evince che l’accusato “è stato sorpassato da quattro

motociclette, e non tre come ritenuto dal Giudice, che si sono posizionate in

fila indiana dietro l’autovettura nel seguente ordine: 1° D., 2° G., 3° RI 1 e

4° N.” e che, perciò, “la motocicletta della ricorrente non era

direttamente dinanzi a quella dell’accusato” (ricorso, pag. 6). Questa

conclusione è, poi, avvalorata – secondo la ricorrente – dal fatto che lo

stesso RI 2 ha “riferito di aver visto una moto bianca dinanzi a lui” riferendosi,

evidentemente alla Suzuki bianca e blu guidata da N. (ricorso, pag. 7).

2.3

Sostenendo che, in realtà, risulta dalla deposizione di N. che anche

lui aveva superato l’imputato quando lei è caduta, la ricorrente argomenta come

se si trovasse di fronte ad una Corte di appello. Nel suo allegato, la parte

civile non si confronta con le motivazioni che hanno portato il primo giudice a

ritenere inattendibile la deposizione di N. ma si limita a proporre una diversa

lettura del materiale istruttorio in atti. Su questo punto, perciò, il gravame non

adempie i presupposti di un ricorso in cassazione fondato sull’arbitrio e si

rivela inammissibile.

Quanto all’affermazione secondo cui RI 2 stesso

avrebbe riferito di “aver visto una moto bianca dinanzi a lui” (ricorso,

pag. 7), si rileva che di tale circostanza non si trova riscontro agli atti. In

effetti, nel passaggio indicato dalla ricorrente (sentenza, consid. 5a) la moto

bianca cui l’accusato fa riferimento è quella guidata da G., ovvero la seconda

del gruppo – che precedeva RI 1 – e non quella di N., quarta ed ultima della

fila (“il primo motociclista (in sella ad una Kawasaki verde) ha superato

l’auto davanti a me, il secondo (su una moto bianca) ed il terzo (con una moto

verde) volevano superarla ma non ce l’hanno fatta” cfr. sentenza, consid.

5a, pag. 6). Non vi sono riscontri agli atti a suffragio della tesi della

ricorrente secondo cui N. era alla guida di una Suzuki bianco blu e gli altri

tre membri della comitiva di motociclette Kawasaki di colore verde. RI 2 ha del resto esplicitamente dichiarato di essere “stato superato solo da tre motociclette”

(cfr. sentenza, consid. 5a, pag. 6).

Inoltre, su questo punto, va rilevato che, nello

schizzo fatto al dibattimento celebrato in contumacia, N. si è disegnato dietro

a RI 2 al momento dell’incidente.

Anche da questo profilo, dunque, la censura è inconsistente.

3.

Il giudice di prime cure, sulla scorta di quanto dichiarato

dall’imputato e di quanto risulta dal rapporto di polizia, ha accertato che, al

momento della caduta, la parte civile lo precedeva di circa 7/8 metri. Secondo

il pretore, infatti, le dichiarazioni di RI 2 sono supportate dal fatto che il

motoveicolo guidato dall’accusato “non ha lasciato tracce di frenata e che

dopo la collisione con il corpo della vittima e la conseguente caduta aveva

ancora una velocità di circa 30 km/h o più (...) quando in precedenza

circolava a 50 km/h all’incirca” (cfr. sentenza, consid. 7, pag. 10). Pertanto,

il primo giudice ha concluso che “visto il brevissimo tempo trascorso dal

sorpasso alla caduta (…), l’accusato non ha avuto la possibilità di

ristabilire una distanza sufficiente di sicurezza dalla moto che repentinamente

si è trovato davanti e che dopo la caduta ha ostruito, assieme al corpo della

vittima, quasi completamente la corsia sulla quale viaggiava” (cfr.

sentenza, consid. 7, pag. 10).

3.1

Secondo la ricorrente, il pretore è caduto in contraddizione

ritenendo, da un lato, che l’accusato non ha potuto evitare l’impatto con la

parte civile - “considerata la vicinanza con la vittima appena caduta e la

repentinità con la quale la medesima si è presentata” - e considerando,

dall’altro lato, che “la distanza dal motoveicolo che lo precedeva era

adeguata” (ricorso, pag. 7). E’, poi, arbitraria – continua la ricorrente –

la conclusione pretorile secondo cui RI 2 “non ha potuto scansare la vittima

poiché la sua moto non ha lasciato tracce di frenata” perché, in realtà e

contrariamente all’assunto pretorile, “nel lasso di tempo tra la sua caduta

e l’investimento da parte dell’accusato, il medesimo avrebbe potuto frenare,

evenienza che non è avvenuta, mancando proprio i segni sull’asfalto”

(ricorso, pag. 7). Questo è tanto più vero – conclude la ricorrente su questo

punto – visto che N. è riuscito a fermarsi al centro della carreggiata evitando

l’impatto, benché si trovasse proprio dietro la RI 1.

3.2

Nemmeno questa censura può essere condivisa.

In realtà, il primo giudice non ha ritenuto

adeguata la distanza tra RI 1 e RI 2. La distanza adeguata di cui riferisce la

sentenza impugnata riguarda soltanto quella fra l’accusato e l’automobile

dietro cui egli ha circolato dalla dogana di _________ sino al luogo

dell’incidente: “per tutto il tratto stradale prima del sorpasso da parte

della motociclista RI 1 e dei suoi amici, RI 2 ha tenuto una distanza corretta dal veicolo che lo precedeva” (sentenza, consid. 6b, pag. 7).

La distanza tra RI 2 e RI 1 è stata, invece, considerata dal giudice

insufficiente (“l’accusato non ha avuto la possibilità di ristabilire una

distanza sufficiente di sicurezza”; sentenza, consid. 7, pag. 10).

Non è, del resto, per aver ritenuto adeguata la

distanza tra RI 2 e la parte civile che il pretore lo ha prosciolto, ma perché

l’impossibilità di ristabilire una distanza sufficiente dopo il sorpasso è

stata attribuita unicamente al comportamento della parte civile (sentenza,

consid. 7 e 8, pag. 10).

Infine, l’argomentazione relativa a N. non giova

alla ricorrente nella misura in cui essa si diparte da una ipotesi fattuale

diversa da quella ricostruita, senza arbitrio, dal giudice di prime cure.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso cade

nel vuoto.

4.

Per quel che concerne le distanze tra i protagonisti, il giudice

di prime cure ha accertato - in base agli elementi agli atti, in particolare

sulla scorta della deposizione del teste B. resa subito dopo l’incidente e

ritenuta “molto precisa e lineare, oltre che assolutamente credibile e

disinteressata” e, perciò, “di particolare importanza” (sentenza,

consid. 6c, pag. 7 e 8) - che “la seconda moto si trovava subito dietro al

veicolo che intendeva sorpassare, la RI 1 si trovava circa dieci metri dietro e

RI 2, prima della frenata di quest’ultima era a circa 30/40 metri dalla parte

civile” e a 50 metri dall’automobile che lo precedeva (sentenza, consid. 6e

pag. 9).

4.1

Su questo punto, la ricorrente sostiene che il pretore è caduto in

arbitrio per aver inspiegabilmente ritenuto “inconfutabile la versione data

dal teste signor B., ciclista che era stato precedentemente superato dagli

attori dell’incidente, e il quale si trovava, a suo dire, a 60/70 metri dal

luogo dell’incidente” mentre ha preso in considerazione “solo

marginalmente” la testimonianza di N. che era, invece, molto più vicino al

luogo dell’incidente (ricorso, pag. 9). Inoltre, la ricorrente rileva che “nel

calcolo dei tempi, la sentenza impugnata ha come punto centrale la circostanza

che il teste B. è stato superato dapprima dall’accusato ed in seguito dalla

parte civile con i suoi compagni”: ritenuto che non è dato sapere “quanto

tempo sia passato tra il primo ed i secondi”, i calcoli del giudice di

prime cure non sono, perciò, attendibili (ricorso, pag. 9).

4.2

Nemmeno questa critica merita accoglimento.

Come già riferito (cfr. consid. 3.1 e 3.3), il

pretore ha esposto nella motivazione della sentenza le ragioni per cui ha

ritenuto inverosimili alcune parti della testimonianza di N. e quelle per cui è

giunto a una conclusione opposta in relazione alla deposizione di B.. Ancora

una volta, la ricorrente non si confronta con le motivazioni che hanno spinto il

primo giudice a ritenere le dichiarazioni di quest’ultimo più attendibili di

quelle rese da N., nonostante questi fosse più vicino al luogo dell’incidente.

Limitandosi a sostenere che N. era più vicino e che, per questo, la sua

deposizione avrebbe dovuto essere presa maggiormente in considerazione, la

ricorrente non si confronta con quelle che hanno spinto il pretore a decidere

diversamente e, quindi, non spiega – come avrebbe dovuto fare in questa sede – dove

il primo giudice sia incorso in arbitrio, cioè non spiega dove e per quale

motivo le sue considerazioni sono a tal punto sbagliate da rendere

l’accertamento effettuato sulla loro base manifestamente insostenibile.

La motivazione della censura è palesemente

insufficiente e, pertanto, il ricorso deve essere considerato inammissibile

anche a tale riguardo.

Anche le critiche in merito all’accertamento

delle distanze tra i protagonisti rivelano natura meramente appellatorie e, di

conseguenza, non possono essere ammesse.

5.

La ricorrente lamenta anche una errata applicazione del diritto

sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza.

5.1

Secondo la parte civile la colpevolezza di RI 2 risulta anche

dall’applicazione dell’art. 31 cpv. 1 LCStr, in base al quale il conducente

deve costantemente padroneggiare il suo veicolo (ricorso, pag. 7) poiché “dalla

documentazione agli atti risulta che tra l’accusato e la parte civile vi era

un’ulteriore moto condotta da N., e per forza di cose la distanza tra la

vittima ed il signor RI 2 era sufficiente per frenare o per evitare la

ricorrente”. N. infatti – continua la ricorrente – “alla guida del suo

motoveicolo, appena davanti all’accusato” è stato in grado di evitare la

collisione con la parte civile (ricorso, pag. 8). La distanza era dunque

sufficiente per scansare l’ostacolo, oltre che per arrestarsi prima dell’impatto.

Il giudice di prime cure ha dunque sbagliato, a mente della ricorrente, nel non

ritenere che “l’accusato potesse, padroneggiando in maniera impeccabile il

suo motoveicolo, evitare il corpo della signora RI 1” (ricorso, pag. 8).

5.2

Nel caso concreto, ad RI 2 è stato imputato il reato di lesioni

colpose gravi per avere investito RI 1 in ragione di un omesso mantenimento della necessaria distanza (cfr art. 34 cpv. 4 LCStr e 12 cpv. 1 ONC) e non in

ragione di una sua perdita di padronanza del veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr).

In applicazione del principio accusatorio (cfr.

DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21 con rif., 120 IV 348 consid. 2b pag. 353, 116

Ia 455 consid. cc pag. 458, 103 Ia 6 consid. 1b pag. 6; Hauser/

Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco

2005, pag. 223 s., n. 6 ss. e pag. 225 n. 8), l’ipotesi di una sua

responsabilità penale in forza della mutata imputazione che la ricorrente

sembra voler proporre andrebbe verificata dal primo giudice nell’ambito di un

nuovo giudizio a seguito di un rinvio degli atti e soltanto dopo ossequio di

quanto prescritto dall’art. 250 CPP.

Un rinvio al giudice di prime cure affinché la

nuova accusa venga formalizzata non è in concreto, comunque, nemmeno

ipotizzabile nella misura in cui, in realtà, la ricorrente, motivando il suo

assunto in diritto, parte da una fattispecie (esistenza di una distanza

sufficiente fra la parte civile e l’accusato) diversa da quella accertata senza

arbitrio dal primo giudice.

Nemmeno su questo punto, dunque, il gravame può trovare

accoglimento

6.

Gli oneri del ricorso seguono la soccombenza della ricorrente

(art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà a RI 2, che ha presentato osservazioni al

ricorso per il tramite di un legale, un’indennità di fr. 800.- a titolo di

ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico della ricorrente che

rifonderà fr. 800.- a RI 2 a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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