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17.2009.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 agosto 2009Italiano115 min

Source ti.ch

Fatti

I

due si trovavano a __________ per assistere __________, il fratello di PC che

era rimasto vittima di un grave incidente. Nella camera che __________ (dove il

ragazzo era degente) metteva a disposizione dei parenti in visita, l’uomo –

sempre approfittando dell’assenza della moglie rientrata in Ticino – ebbe un

rapporto completo (vaginale) con la ragazza (che, nel periodo di assenza del

patrigno, aveva allacciato una relazione sentimentale con un cinquantenne con

il quale aveva avuto i suoi primi rapporti sessuali vaginali).

3.

Secondo gli accertamenti della Corte di prime

cure, “nell’ambito di uno dei due primi episodi, ossia __________ o __________”,

RI 1 ha “baciato o leccato” la vulva della ragazza (sentenza consid. 35

pag. 54).

4.

Sempre approfittando dell’assenza della moglie, il

30 novembre seguente l’uomo ebbe, a __________ dove i coniugi RI 1 si erano

trasferiti, un nuovo rapporto sessuale completo con la figliastra che aveva

preferito passare il week-end con lui piuttosto che rimanere con i nonni a __________.

La sera successiva la cosa si ripetè. Dopo avere guardato un po’ di televisione

con il patrigno e “dopo qualche carezza sul divano”, la ragazza

spontaneamente lo seguì in camera da letto “per non stare lì come una

stupida da sola non potendo a questo punto non sapere cosa sarebbe accaduto”

(sentenza consid. 42 pag. 64). Quel che accadde fu un nuovo atto sessuale

(preliminari e penetrazione vaginale).

Ma

in quell’occasione, quando già il patrigno l’aveva penetrata, la ragazza lo

respinse, dicendogli “piantala!” e spingendolo via. A quel momento,

l’uomo, trattenendo la ragazza con la forza, la penetrò di nuovo. Ci volle un

ulteriore rifiuto della ragazza (“l’ho respinto via e ho detto “piantala”),

perché l’uomo la lasciasse in pace (sentenza consid. 32 pag. 46).

D. Alla conclusione del dibattimento, RI 1 è stato ritenuto autore

colpevole di:

-

ripetuta violenza carnale per avere costretto in

due occasioni (a __________ e a __________) la figliastra a subire la

congiunzione carnale;

-

ripetuta coazione sessuale per avere costretto

la figliastra a subire la penetrazione anale (a __________) e un bacio sulla

vulva (a __________ o a __________);

-

ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere,

tra l’agosto 2006 e il 1 dicembre 2007, in quattro occasioni, compiuto atti sessuali con la figliastra nata il 26 aprile 1994.

In applicazione della pena, RI 1 è stato

condannato alla pena detentiva di 6 anni.

La Corte delle assise criminali ha, poi, revocato

la sospensione condizionale alla pena di 15 mesi di detenzione inflitta a RI 1

con sentenza 28.7.2006 dalla Corte delle assise correzionali e lo ha condannato

a versare alla PC fr. 20.000.- per torto morale.

E. Con ricorso 22 aprile 2009, RI 1 – che ha sempre negato di avere

fatto sesso con la figliastra – sostenendo, oltre ad un’errata applicazione del

diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza, un arbitrio

nell’accertamento di questi fatti, nonché la violazione del principio in dubio

pro reo, del diritto di essere sentito e del principio della parità delle armi,

ha chiesto, in via principale, l’annullamento integrale della sentenza di primo

grado con il conseguente suo proscioglimento da ogni accusa.

In via subordinata, egli ha chiesto

l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti ad altra Corte per un

nuovo giudizio.

F. Con scritto 25 maggio 2009, il PP ha dichiarato di rinunciare alla

formulazione di osservazioni, limitandosi a chiedere la conferma del giudizio

impugnato.

G. La parte civile, con osservazioni inoltrate il 25 maggio 2009, ha postulato la reiezione del gravame.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove

sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Perché un

accertamento possa essere definito arbitrario, non è sufficiente che esso sia

manchevole, discutibile o finanche inesatto. E’ necessario che esso sia

manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in

aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag., 219, 129 I 173 consid. 3 pag.

178.

con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia 369 consid. 3 pag.

371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17,

131.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid.

2.

; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208

consid. 4a pag. 211).

2.

Il ricorrente propone, dapprima, censure relative alle prove da lui

offerte e rifiutate dalla prima Corte.

Dapprima, egli censura il rifiuto della Corte di

prime cure di sentire in aula gli esperti chiamati ad individuare ed

identificare eventuali tracce organiche sul lenzuolo del letto matrimoniale

dell’appartamento di __________ (dove, secondo la tesi accusatoria fatta

propria dalla prima Corte, sono avvenute le due congiunzioni carnali del 30.11

e del 1.12.2007), sequestrato dagli inquirenti il 19 dicembre 2007, durante la

perquisizione dell’abitazione dei RI 1. Tale audizione era stata da lui

chiesta, in particolare, per comprendere quale fosse l’estensione del mandato

loro affidato.

Poi, censura il rifiuto della Corte di prime cure

di ordinare accertamenti “in merito all’identità e al sesso della quarta

persona di cui è stato trovato del DNA sul lenzuolo”.

2.

a. La comprensione della richiesta di complemento probatorio impone

alcune precisazioni.

Il lenzuolo di cui trattasi è quello che “è stato

posto sul materasso (ndr: del letto matrimoniale) dalla stessa PC la sera di

venerdì 30 novembre 2007” e non più tolto sino al suo sequestro. Questo

sequestro è stato visto dai primi giudici come “uno dei momenti centrali

dell’inchiesta” (sentenza consid. 12 pag. 24; consid. 13 pag. 25).

Nella prima analisi effettuata, su tale lenzuolo

l’Institut für Rechtmedizin di _________ ha individuato la presenza di una

macchia di sperma dell’accusato (denominata 08-291; AI7.3, pag. 2 e 3), tre

macchie con il DNA della ragazza (08-289, 08-290 e 08-288; AI 7.3 pag. 3), dei

complessi profili misti (komplexe Mischprofile) appartenenti all’imputato, alla

ragazza e alla madre (AI7.3 pag. 3 e 4) nonché altri profili misti

riconducibili alla ragazza (di cui vi era DNA in abbondanza) e all’accusato

(AI7.3 pag. 4). In sostanza, tale primo esame ha evidenziato che “sparso

sull’intero lenzuolo vi è per la maggior parte un profilo misto di DNA composto

dai profili dell’accusato e di PC” ritenuto che il profilo della ragazza “appare

presente in misura maggiore tanto da potersi dedurre un contatto intenso tra

lei e il lenzuolo”. Inoltre, vi sono singole macchie contenenti il DNA

della ragazza e una macchia di sperma contenente il profilo DNA del prevenuto

(sentenza consid. 14 pag. 27).

Su richiesta della Difesa, in un secondo esame

effettuato dall’Institut für Rechtmedizin dell’Università di _________ (AI7.8)

è stata evidenziata la presenza di saliva in 3 punti e, in un punto (punto N,

macchia 08-289), di secrezione vaginale della ragazza “e questo a poca

distanza dalla macchia 08-291 con lo sperma dell’accusato sita nell’adiacente

settore F del lenzuolo” (sentenza consid. 15 pag. 27).

Nell’ambito di un terzo esame, l’Institut für

Rechtmedizin di _________ ha evidenziato sul lenzuolo (settore A) tracce di DNA

di un quarto soggetto (AI7.10), il cui sesso non è stato definito (“senza

potere determinare se si tratti di un uomo o di una donna”). Inoltre,

l’Istituto ha precisato che il riscontro della secrezione vaginale della

ragazza era certo ed ha evidenziato che la saliva di quest’ultima non era

mischiata allo sperma dell’accusato (sentenza consid. 16 pag. 28).

2.

b. La Corte di prime cure ha respinto la richiesta di audizione in aula

degli esperti rilevando che “per conoscere l’oggetto del mandato conferito è

sufficiente compulsare gli atti” oppure chiedere, in caso di dubbi,

chiarimenti “direttamente al mandante, nella persona del procuratore

pubblico”. Proseguendo, la Corte ha osservato che la domanda volta a sapere

se la ricerca chiesta agli esperti fosse o meno ristretta ai tre profili

genetici dell’accusato, della ragazza e della di lei madre “trova risposta

nella circostanza per cui gli esperti hanno evidenziato la presenza di un

quarto profilo di DNA”.

Infine, relativamente alla tecnica utilizzata per

le analisi, la Corte ha affermato di poter ritenere, senza “scomodare da _________

e da _________ i due esperti” che “essa corrisponde certamente al più

recente stato della scienza” (sentenza consid. 17 pag. 28 e 29).

2.

c. Su questo punto, nel suo allegato, il ricorrente ribadisce che

l’audizione degli esperti era stata chiesta per “comprendere quale fosse il

loro mandato”, in particolare verificare se il mandato loro assegnato “vertesse

su tre sole persone o se l’esame richiesto fosse aperto alla ricerca di tracce

di DNA di una quarta persona”. A questo proposito, il ricorrente precisa

che il reperimento sul lenzuolo della traccia di DNA appartenente ad una quarta

persona è avvenuto solo in un secondo tempo, e soltanto su sua sollecitazione

senza la quale “la scomoda quarta persona non sarebbe mai emersa”

(ricorso pag. 25).

Secondo il ricorrente, quest’audizione era

necessaria, in particolare, per valutare “la credibilità dei metodi e delle

conclusioni dei periti medesimi” e per delucidare il contenuto di una

perizia “che suscita perplessità per il modo in cui si sono svolti gli esami

e per la formulazione delle conclusioni” (ricorso pag. 25).

2.

d. Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29

cpv. 2 Cost, assicura – tra l'altro – la facoltà di offrire formalmente e

tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione,

di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle relative risultanze,

nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF non pubblicata

1.

maggio 2009 [4A.153/2009], consid. 4.1. e riferimenti; DTF non pubblicata 23

maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF non

pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005]

consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid.

3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a, DTF 124 I 241 consid. 2;

DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), e di interrogare i testi a

carico e a discarico (DTF non pubblicata 5 marzo 2009 [6B.992/2008], consid.

1.1.1

in fine; DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami).

In

quest’ottica, il diritto di essere sentito consacra le stesse garanzie

processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e la sua inosservanza comporta la

cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al

merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami).

Il

diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico,

sancito dall'art. 6

n. 3

lett. d CEDU,

costituisce un aspetto puntuale del diritto ad un equo processo giusta l'art. 6

n. 1

CEDU

e mira ad escludere che un giudizio penale venga fondato su dichiarazioni di

testimoni ai quali l'accusato non ha avuto la possibilità di porre domande.

Questa facoltà è garantita come detto anche dall'art. 32

cpv. 2 Cost.,

che concretizza il diritto di essere sentito (art. 29

cpv. 2 Cost.).

Tutte le norme citate hanno lo scopo di garantire la parità delle armi e il

diritto ad un equo processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii). Le

dichiarazioni dei testi possono di regola essere utilizzate a danno

dell'accusato solo dopo un confronto. In questa misura, il diritto di

interrogare testimoni a carico assume di principio un carattere assoluto (DTF

131.

I 476 consid. 2.2, 129

I 151 consid. 3.1).

L’esercizio

del contraddittorio - nella misura in cui ne viene fatta richiesta (come è

avvenuto in concreto con la richiesta 12 novembre 2007) – va, di regola, sempre

garantito.

Tuttavia,

nella prassi, la portata di tale diritto è relativizzata, valendo in maniera

illimitata soltanto quando la testimonianza litigiosa sia l'unica prova

disponibile o abbia valore decisivo (sentenza del TF non pubblicata del 23

maggio 2008 6B.42/2008 consid. 2.2.; DTF 131 I 476 consid. 2.2, 129

I 151 consid. 3.1).

Il

Tribunale federale ha, infatti, avuto modo di stabilire che se, per principio,

l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, l'autorità può procedere ad un apprezzamento anticipato di tali

prove e rifiutarle nella misura in cui le ritenga irrilevanti (DTF non pubblicata 23 maggio 2008

[6B.570/2007], consid. 5.1., DTF 124 I 208 consid. 4

pag. 211, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2 b). Per questa valutazione, l'autorità

dispone di un vasto margine di apprezzamento, censurabile solo in caso

d'arbitrio (DTF non pubblicata 23

maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1., DTF 131 I 153 consid.

3, DTF 129 I 8 consid.

2.1

e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a). Entro tali

limiti, l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo

processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler

Kommentar zur Europäischen Menschen-rechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con

rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1 con riferimenti).

2.

e. In concreto, come visto al consid. 2b, la prima Corte ha respinto

l’audizione in aula di coloro che hanno cercato tracce biologiche sul lenzuolo

del letto matrimoniale e proceduto alla loro identificazione dopo avere,

nell’ambito di un apprezzamento anticipato, ritenuto non rilevante la prova.

Questo giudizio di non rilevanza della prova

richiesta é stato fondato – considerato quanto indicato dalla difesa per

motivare tale richiesta - sulla possibilità di individuare dalla lettura degli

atti l’oggetto del mandato conferito dal PP e sul fatto che era ben legittimo

considerare che le tecniche utilizzate dagli esperti per le analisi

corrispondessero allo stato della scienza vista l’autorevolezza degli istituti

d’appartenenza, entrambi di livello universitario.

Pertanto, quand’anche la censura ricorsuale non

avesse – come invece ha – chiara natura appellatoria (il ricorrente non si

confronta con le argomentazioni della Corte ma propone una sua visione autonoma,

rispetto ad essa indipendente) e, quindi, non fosse irricevibile, essa andrebbe

respinta in quanto non può essere sostenuto che la prima Corte sia incorsa, su

questo tema, in arbitrio.

2.

f. Relativamente all’accertamento dell’identità e del sesso della

quarta persona richiesto dalla Difesa, la Corte ha, dapprima, ricordato che

esso era volto a sostanziare la tesi difensiva secondo cui la ragazza aveva

avuto dei rapporti sessuali con un’altra persona, probabilmente _________, sul

letto coniugale dei RI 1, a _________.

Quindi, la Corte di prime cure ha rilevato che,

quand’anche si dovesse ammettere che, effettivamente, la ragazza ha avuto uno o

più rapporti sessuali con un terzo uomo – che ha lasciato “infinitesimali

tracce biologiche” - sul letto di _________, tale circostanza “nulla

muterebbe quo alla presenza e alla rilevanza delle ben più significative tracce

lasciate dall’imputato e della riscontrata mescolanza delle sue tracce

biologiche con quelle di PC” (sentenza consid. 34 pag. 51-52)

Ciò rilevato, la prima Corte ha, però, aggiunto

che la tesi difensiva “è troppo peregrina” e, pertanto, non ha da essere

indagata poiché “dovendo essere ammesso che PC non disponeva delle chiavi

dell’appartamento di _________, sfugge ad ogni comprensione in quale modo essa

potrebbe essere entrata in possesso di quella di _________ dopo il di lui

incidente” e ancora poiché, anche dovendo essere ammesso che ciò fosse

avvenuto, quel che risulta riguardo l’unico momento in cui, fra il 30.11 e il

18.12

, la ragazza avrebbe potuto recarsi nell’appartamento dei RI 1 “non

è indiziante per una trasferta a _________” (sentenza consid. 34 pag. 52).

Concludendo su questo argomento, la prima Corte

ha, poi, evidenziato come dai rapporti degli esperti “se ne deve rimanere

all’accertamento di una sola traccia di DNA di una quarta persona, tanto labile

da essere sfuggita al primo esame dei periti e localizzata in un angolo del

lenzuolo” ed ha precisato, ancora una volta, che tale “riscontro è privo

di particolare rilevanza e in nessun modo stravolge il quadro probatorio

altrimenti ben definito (…) né esso appare sufficiente per dare corpo ad una

versione dei fatti alternativa che appare inconsueta e perfino stravagante” soprattutto

se si considera il fatto che il lenzuolo è stato, in ogni caso, toccato da una

quarta persona, e meglio dalla nonna di PC “che l’ha lavato, ripiegato,

riposto e quindi ripreso per consegnarlo alla nipote” ciò che “spiega in

modo del tutto verosimile e lineare la flebile presenza del DNA di una quarta

persona” (sentenza consid. 34 pag. 53).

2.

g. Nel suo allegato, il ricorrente censura il rifiuto della Corte di

prime cure di ordinare accertamenti “in merito all’identità e al sesso della

quarta persona di cui è stato trovato del DNA sul lenzuolo” rilevando che

accertare (peraltro con un esame facilmente eseguibile) il sesso di questa

quarta persona è importante poiché, nel caso in cui risultasse che si tratta di

_________ (cioè, il cinquantenne con cui la ragazza ebbe diversi atti

sessuali), la sua posizione verrebbe chiarita. Negare tale prova nell’ambito di

un processo indiziario sulla base di un apprezzamento anticipato “è lesivo

del diritto di essere sentito dell’accusato e arbitrario in quanto lo priva

della possibilità di discolparsi e di provare la propria tesi difensiva in modo

semplice e potenzialmente decisivo” (ricorso pag. 25).

Con il rifiuto di ordinare accertamenti in merito

alle tracce di DNA di una quarta persona ritrovate sul lenzuolo – continua il

ricorrente - il presidente della prima Corte ha, poi, violato il principio

della parità delle armi: “il procuratore pubblico dispone di tutta la

latitudine di eseguire tutti gli accertamenti che vuole (…) mentre all’accusato

– indigente – questo mezzo di prova potenzialmente discolpante viene negato in

base a un apprezzamento anticipato delle prove a dir poco discutibile”.

Infatti – continua il ricorrente – “laddove i riscontri peritali evidenziano

che su quel lenzuolo vi sono abbondanti macchie di saliva di PC (che tuttora

non trovano agli atti una spiegazione plausibile) e essa ha dichiarato

chiaramente di non avere mai avuto rapporti orali con l’accusato (nel senso che

lei non gli ha mai praticato sesso orale) è ragionevole pensare che essa possa

avere giaciuto a _________ con _________ il quale – essendo fidanzato e come

evocato in aula avendo sempre paura che la compagna gli sbarcasse in casa (cfr

VI _________ 28.1.2008 pag. 5) – avrebbe potuto trasportare PC dalla zona di _________

(…) a quella di _________ per stare tranquilli” (ricorso pag. 26). In

sintesi, per il ricorrente le tracce di DNA di una quarta persona ritrovate sul

lenzuolo unite alle abbondanti macchie di saliva della ragazza costituiscono “elementi

inquietanti che sollevano perplessità meritevoli di approfondimento”. Il rifiuto

del presidente della prima Corte di prime cure di procedere a tale

approfondimento costituisce, pertanto, un arbitrio (ricorso pag. 26).

2.

h. Ancora una volta, la censura appare irricevibile in quanto

manifestamente appellatoria.

Infatti, il ricorrente non si confronta con le

argomentazioni che hanno portato la prima Corte a ritenere irrilevante la prova

richiesta ma si limita a sostenere, in una costruzione autonoma, che è

importante accertare il sesso di chi ha lasciato quella traccia di DNA.

Nel suo percorso – che segue mappe diverse da

quelle seguite dalla prima Corte - egli nemmeno tenta di spiegare perché la

Corte avrebbe manifestamente errato sostenendo che, se anche si dovesse, per

ipotesi, accertare che a lasciare quella traccia fu un uomo con cui la ragazza

ebbe dei rapporti sessuali su quello stesso letto, questo accertamento nulla

cambierebbe relativamente alla rilevanza probatoria “delle ben più

significative tracce lasciate dall’imputato e della riscontrata mescolanza

delle sue tracce biologiche con quelle di PC” (sentenza consid. 34 pag.

51-52).

Nemmeno, poi, egli tenta il confronto con le

argomentazioni sviluppate abbondanzialmente dalla prima Corte

sull’inverosimiglianza della tesi difensiva.

In queste condizioni – ritenuto, peraltro, che è

difficile trovare l’arbitrio nella valutazione anticipata della prova fatta

dalla prima Corte – la censura cade nel vuoto.

3.

Il ricorrente contesta, siccome arbitrario, l’accertamento dei fatti

effettuato dalla prima Corte.

Dapprima, egli ritiene arbitraria la valutazione

della prima Corte secondo cui la sua versione dei fatti non può essere

considerata credibile.

Poi, contesta la valutazione di credibilità fatta

riguardo le dichiarazioni della ragazza.

3.

a. Nel ripercorrere l’inchiesta predibattimentale, la prima Corte ha

ricordato come la ragazza, il 14.12.2007, abbia inizialmente detto agli

inquirenti che da “tipo un anno, un anno e un po’…un po’ di più che va

avanti…eh… che il marito di mia mamma …ehm…diciamo mi violenta” e che, poi,

rispondendo all’interrogante che cercava di ottenere un’esposizione completa di

quanto accaduto, abbia ricordato il primo episodio situandolo al domicilio di _________

e ne abbia, poi, spiegato i dettagli descrivendolo come un rapporto vaginale,

preceduto da toccamenti anche interni e come, poi, sia passata a descrivere con

maggiori dettagli l’ultimo episodio, accaduto a _________, il sabato di due

settimane prima, precisando come ve ne fosse stato un altro il venerdì sera,

sempre a _________.

La Corte ha, poi, indicato come la ragazza,

raccontando di come l’uomo si ritraesse prima di eiaculare e che, quindi, un

po’ di sperma, l’ultima sera, poteva essere finito nel letto, abbia ricordato

un altro episodio, avvenuto a _________, dove si trovava con il patrigno per essere

vicini al fratello, degente all’_________ a causa dei postumi di un grave

incidente (sentenza consid. 9 pag. 22 - 23)

La prima Corte ha, poi, ricordato come il

prevenuto sia stato arrestato il 17 dicembre 2007, al suo domicilio di _________,

dove era rientrato da _________ e come questi abbia da subito negato ogni

addebito, “continuando, poi, a negare per tutta l’inchiesta, senza

incrinature nella propria coerente versione difensiva” pur ammettendo di

essere stato solo con la ragazza nelle situazioni da lei descritte (sentenza

consid. 10 pag. 23 - 24).

Dopo avere riferito del sequestro del già citato

lenzuolo e dei risultati delle analisi su di esso effettuate (sentenza consid.

13, 14, 15 e 16, pag. 25-28; cfr. sopra consid 2a), la Corte ha annotato come l’accusato, il 4 gennaio 2008, dopo avere visionato la registrazione

della prima audizione della ragazza, abbia affermato di avere avuto, nella

notte tra sabato e domenica di inizio dicembre 2007, un’eiaculazione notturna e

come, rispondendo all’obiezione dell’interrogante che rilevava che non erano

state ritrovate, durante la perquisizione del domicilio, delle mutande sporche

di sperma, egli abbia affermato di non avere fatto in tempo a cambiarsele prima

di partire per _________ (sentenza consid. 19 pag. 30 – 31).

Procedendo alla valutazione di queste

dichiarazioni, la prima Corte le ha ritenute inattendibili, da un lato per la

loro tempistica (“un indagato trasparente avrebbe percepito l’importanza di

dichiarare immediatamente la possibile presenza di sperma sulle lenzuola”

ciò che non ha fatto RI 1) e d’altro lato per la loro inverosimiglianza. Su

questo tema, la Corte ha, dapprima, rilevato che il calcolo delle probabilità esclude

che RI 1 abbia avuto, proprio quella notte, un’eiaculazione notturna. Poi ha

annotato come la moglie di RI 1 non abbia mai notato in lui simili episodi e,

infine, come le spiegazioni date per il preteso mancato cambio della biancheria

intima non si concilino con le circostanze accertate secondo cui egli, prima di

partire per _________, dovette aspettare la figliastra per un’intera mezz’ora.

Infine, sempre sul tema dell’inverosimiglianza della versione di RI 1, la Corte

ha ritenuto non credibile che lui non sapesse dove, nell’appartamento, fossero

riposte le sue mutande. Pertanto, la Corte ha concluso che “il prevenuto non

può essere creduto laddove giustifica la presenza del suo sperma sul lenzuolo

con un’eiaculazione notturna, per il che se ne deve concludere che egli ha

mentito e vi deve essere un’altra spiegazione, che egli non ha voluto fornire,

per la presenza del suo sperma sul lenzuolo” (sentenza consid. 21 pag. 32 –

33).

Proseguendo nella sua analisi, la Corte ha, poi,

rilevato come anche la dichiarazione di RI 1 secondo cui PC aveva, quel venerdì

sera, guardato la televisione stesa sul letto matrimoniale ma completamente

vestita mentre che il sabato sera a quel letto lei non si avvicinò neppure non

sia credibile poiché non spiega l’abbondante presenza sul lenzuolo del DNA e

della secrezione vaginale della ragazza (presenza che neppure è possibile

spiegare con quanto accaduto successivamente a quel fine settimana).

Concludendo la sua analisi sulla credibilità

della versione di RI 1, la Corte, pur osservando che per il resto essa appare “naturale

e credibile” poiché descrivente “una situazione di normalità per

rapporto a reati inquietanti siccome aberranti ed espressione di devianza”,

ha ritenuto che la sua menzogna sulla macchia di sperma trovata sul lenzuolo –

“argomento di centrale importanza siccome connesso ad una sua attività

sessuale” – impone di doverlo ritenere “persona nel complesso non

credibile” (sentenza consid. 22 pag. 33 – 34).

3.

b. Nel suo allegato, il ricorrente rimprovera alla Corte di avere

effettuato una valutazione unilaterale del materiale probatorio, avendo

completamente omesso di considerare elementi di fondamentale importanza a

suffragio della sua credibilità.

In sintesi, egli rimprovera alla Corte di avere

manifestamente sbagliato concludendo che lui ha mentito sull’eiaculazione

spontanea non avendo essa considerato, nell’esame delle sue dichiarazioni sulle

ragioni del mancato cambio di biancheria, che il trasloco da _________ a _________

era stato fatto dalla moglie e dai di lei figli quando egli era in detenzione

in _________ e, quindi, egli poteva “legittimamente ignorare se vi fossero

dei ricambi e dove si trovassero, soprattutto considerato che era la moglie a

preparargli ogni mattina la biancheria pulita” (ricorso pag. 14).

Inoltre – continua il ricorrente - la Corte ha

sbagliato deducendo dal mancato cambio di mutande la sua non credibilità: “il

fatto che l’accusato sia per ipotesi una persona dall’igiene discutibile che

piuttosto che mettersi a cercare delle mutande nuove preferisce tenersi quelle

macchiate di sperma (ormai quasi secco: il tema è stato affrontato al

dibattimento) non è certo idoneo in sé a fungere da pilastro per una condanna

penale” (ricorso pag. 14).

Inoltre, i primi giudici hanno – sempre secondo

il ricorrente – sbagliato considerando che egli ha mentito quando ha detto che

la ragazza, quel venerdì sera, si stese sul letto completamente vestita solo

per guardare la tele e che il giorno successivo nemmeno si avvicinò a quel

letto.

In effetti – spiega il ricorrente – la Corte ha

sbagliato attribuendo implicitamente le tracce di DNA e di liquidi vaginali

della ragazza a rapporti sessuali con l’imputato poiché ha dimenticato di

esaminare una serie di circostanze che fondano la tesi difensiva secondo cui

quelle tracce possono essere ricondotte ad un rapporto sessuale tra la ragazza

ed una terza persona. Dapprima, ha dimenticato che è stato lo stesso accusato a

chiedere, per addurre elementi a propria discolpa, un complemento d’analisi

vertente sulla presenza o meno di liquidi vaginali: qualora egli avesse avuto

davvero rapporti sessuali con la presunta vittima, certo non avrebbe fatto una

tale richiesta. Poi ha dimenticato la presenza sul famigerato lenzuolo di

macchie di saliva della ragazza che sono incompatibili con il tipo di rapporti

sessuali asseritamente avuti con l’accusato. Quindi, ha dimenticato che PC

avrebbe facilmente potuto procurarsi la chiave dell’appartamento di _________

(in particolare, prendendola dall’appartamento dei nonni). Infine, ha

dimenticato le tracce di DNA di una quarta persona trovate sul lenzuolo.

Da queste considerazioni – conclude il ricorrente

– emerge con evidenza che la prima Corte, nella valutazione degli elementi

considerati per concludere alla complessiva assenza di credibilità di RI 1, ha compiuto una valutazione unilaterale delle prove, omettendo di

considerare riscontri di sicura rilevanza (ricorso pag. 13 – 16).

3.

c. Il complesso di argomentazioni che hanno portato la prima Corte a

considerare non credibili le sue dichiarazioni in merito all’eiaculazione

notturna non possono essere ritenute arbitrarie.

In effetti, non può essere negata dignità alle

considerazioni riguardo l’inverosimiglianza delle argomentazioni portate

dall’imputato a giustificazione del mancato cambio di biancheria intima

nonostante la pretesa eiaculazione notturna.

Pretendere – come fa il ricorrente - che in ciò

la Corte abbia manifestamente errato non avendo considerato che il trasloco

nell’appartamento di _________ era stato fatto in sua assenza e che, quindi,

egli poteva legittimamente non sapere dove la sua biancheria fosse stata

riposta è poco serio: l’argomento ricorsuale è chiaramente pretestuoso nella

misura in cui non è certamente un’impresa ardua o laboriosa trovare, in un

appartamento di poche stanze, il luogo in cui la biancheria viene riposta

poiché i posti in cui cercare non sono, certamente, molti. Non è credibile, in

ogni caso, che si rinunci a una tale elementare ricerca – sempre ammettendo,

per ipotesi, che la ricerca sia necessaria - se si è nella situazione di

estremo disagio descritta dall’imputato nel verbale 7.3.2008 (“avevo le

mutande bagnate, il mio pene era proprio attaccato alle mutande” AI 2.4.

pag. 2) .

Altrettanto pretestuoso è il rimprovero mosso

alla Corte di non avere considerato, nella sua valutazione, l’ipotesi secondo

cui egli ben può essere una persona dall’igiene discutibile e, quindi, non

avere nemmeno sentito il bisogno di indossare biancheria pulita. Al di là del

fatto che l’argomento è presentato anche nel ricorso soltanto in forma

ipotetica, si rileva come esso contrasti con le affermazioni fatte dallo stesso

ricorrente (in particolare, nel verbale 7.3.2008, AI 2.4 pag. 3), e meglio non

che a lui le mutande sporche di sperma non davano fastidio ma che lui aveva

rimandato a _________ il cambio della biancheria poiché aveva fretta di partire.

Dichiarazione, comunque, inverosimile e giustamente ritenuta non credibile

dalla prima Corte: essa è, infatti, smentita – oltre che dal fatto che non è

certamente il tempo necessario per un cambio di biancheria che può ritardare in

modo significativo una partenza - dal fatto (accertato) che il tempo per

cambiarsi l’imputato avrebbe benissimo potuto ritagliarselo nella buona

mezz’ora in cui rimase ad attendere la ragazza.

Senza arbitrio, dunque, sulla base di queste

considerazioni la Corte ha concluso che RI 1 “non può essere creduto laddove

giustifica la presenza del suo sperma sul lenzuolo con un’eiaculazione

notturna, per il che se ne deve concludere che egli ha mentito” (sentenza

consid. 21 pag. 32 – 33).

Nemmeno è viziata da arbitrio la conclusione

secondo cui le dichiarazioni di RI 1 su quanto fatto dalla ragazza il venerdì e

il sabato sera del primo fine settimana di dicembre sono sconfessate

dall’abbondante presenza sul lenzuolo del DNA e della secrezione vaginale della

ragazza, ritenuto che tali tracce non si conciliano con l’ipotesi – da lui

sostenuta - di una ragazza che si sdraia completamente vestita sul letto.

La tesi ricorsuale secondo cui la Corte avrebbe,

in tale esame, dimenticato gli elementi che indicano la possibilità che tali

tracce possano venire ricondotte ad atti sessuali praticati con terze persone –

e meglio, con l’_________ – sul letto matrimoniale in momenti successivi al

primo fine settimana di dicembre non è atta a fondare la censura d’arbitrio

nella misura in cui essa è stata esaminata dalla prima Corte che l’ha ritenuta “peregrina”

sulla base di argomentazioni sostenibili.

In effetti, dapprima la Corte ha motivato con

argomentazioni sostenibili l’accertamento secondo cui quelle tracce non possono

essere state lasciate quando la ragazza ha dormito in quel letto con la madre

nel fine settimana successivo e, poi, in modo altrettanto sostenibile ha

motivato l’accertamento secondo cui PC non disponeva delle chiavi di tale

appartamento (cfr. consid. 34 pag. 52) e secondo cui, dopo il 9.12.2007 e prima

del sequestro del lenzuolo, non ha più avuto “concreta possibilità di

recarsi sul posto” (sentenza consid. 21 pag. 33). Su questa questione, la

Corte ha pure esaminato se in occasione della sua fuga dall’istituto la sera

del 16 dicembre 2007 la ragazza avrebbe avuto occasione di recarsi

nell’appartamento dei RI 1 per concludere in modo sostenibile – e, quindi, non

arbitrario – sulla scorta della deposizione di _________ che”le circostanze

del ritrovamento non sono indizianti di una trasferta a _________”

(sentenza consid. 34 pag. 52).

Altrettanto ben sostenibile è l’opinione della

Corte secondo cui, in questo contesto, la traccia di DNA di una quarta persona

– tanto labile da essere sfuggita ad un primo esame – localizzata, peraltro,

solo in un angolo del lenzuolo non è sufficiente a dar corpo alla tesi

difensiva di un rapporto sessuale fra PC e un terzo uomo.

Quest’opinione è, peraltro, confortata dal fatto

che _________ – cioè l’uomo che secondo la difesa avrebbe potuto essere quella

“quarta persona”– ha dichiarato più volte (in modo credibile poiché una

dichiarazione diversa non ne avrebbe aggravato le responsabilità) di non avere

mai fatto sesso con PC sul letto coniugale di _________ (PP 30.9.2008 AI 2.9).

La possibilità dell’intervento di altri uomini –

che la difesa sembra implicitamente suggerire – è ipotesi che può essere

considerata solo nell’ambito del generalmente possibile ma non probabile: essa

non andava, pertanto, considerata dalla Corte.

In questo contesto, non viziata da arbitrio

appare anche la conclusione della Corte secondo cui quella labile traccia di

DNA trovata sull’angolo del lenzuolo può essere, con buona verosimiglianza,

ricondotta alla nonna che quel lenzuolo ha lavato, ripiegato, riposto e quindi

ripreso per consegnarlo alla nipote (sentenza consid. 34 pag. 53).

Va, infine, rilevato che le macchie di saliva nulla

mutano poiché esse non vanno necessariamente ricondotte ad un atto sessuale

orale (tanto più che non risultano mischiate a sperma o a liquido seminale).

In queste condizioni, la conclusione della Corte

secondo cui RI 1 ha mentito quando ha raccontato di quel che la ragazza ha

fatto il venerdì e il sabato sera resiste alla censura di arbitrio.

Potendo essere considerato che RI 1 ha mentito su un argomento “di centrale importanza siccome connesso a una sua attività sessuale”,

la conclusione della Corte secondo cui RI 1 (o meglio: le sue dichiarazioni)

non può (o meglio: non possono) essere ritenuto credibile, sfugge alla critica

d’arbitrio.

3.

d. Continuando nella sua ricostruzione dei fatti, la Corte ha ricordato

che, il 17 gennaio 2008, la ragazza ha confidato all’educatrice che il primo

rapporto con il patrigno era, in realtà, stato un rapporto anale. Di questo

(della penetrazione anale) la ragazza aveva, in precedenza, molto tempo prima

della denuncia, parlato con un’amica ma non era riuscita a confessarlo agli

inquirenti un po’ per vergogna, un po’ perché la cosa, a suo parere, aggravava

la situazione del patrigno e avrebbe fatto soffrire di più la madre. La ragazza

ha precisato all’educatrice di avere provato dolore sia durante il rapporto che

in seguito e di avere perso sangue. Pertanto – ha proseguito la Corte - alla

luce di questa parziale modifica di versione (ed anche per indagare a proposito

dei rapporti con l’_________), il 25 gennaio 2008 si è proceduto ad una nuova

audizione di PC nel corso della quale la ragazza ha confermato che il rapporto

sessuale che ebbe a _________ si consumò in maniera brusca e improvvisa con il

patrigno che, finito di scrivere al computer, si alzò, la raggiunse sul letto e

la prese “subito di colpo” togliendole i pantaloni e penetrandola

analmente. La Corte ha pure rilevato che PC ha ribadito sia di non averlo

raccontato nella prima audizione per “vergogna” sia di averlo confidato,

probabilmente nel 2006, ad un’amica.

La prima Corte ha, poi, annotato come PC,

rispondendo agli inquirenti, abbia ammesso di avere avuto rapporti sessuali

consensuali (uno orale ed uno vaginale nello stesso pomeriggio in due aree di

sosta dell’autostrada) con tale _________, successivamente identificato in _________

che, interrogato, ha sostanzialmente confermato il racconto della ragazza e

come, poi, interrogata sui suoi rapporti con _________, PC abbia dapprima

ripetutamente negato di avere avuto rapporti sessuali anche con lui per poi

ammettere che, oltre ad un bacio, vi era stato anche un rapporto sessuale

consensuale più di un anno prima e che, nei mesi successivi, vi erano state con

lui altre congiunzioni carnali.

I primi giudici hanno, poi, ricordato come _________

(nato nel 1957) sia stato interrogato ed arrestato e, dopo un’iniziale

negazione, abbia ammesso di avere avuto una prima congiunzione carnale con PC

quando lei era ancora vergine, poi ne abbia ammessa una seconda avvenuta qualche

mese dopo e, in seguito, abbia ammesso anche due o tre episodi di sesso orale,

alcuni precedenti alle congiunzioni carnali, contestualizzando il tutto nel

periodo inverno-autunno 2007 precisando, infine, come verosimilmente il primo

rapporto completo con penetrazione vaginale sia avvenuto ad inizio giugno 2007.

La Corte di prime cure ha, poi, ricordato come,

durante la sua terza audizione, la ragazza abbia confermato il racconto

relativo a _________ ma non abbia, nonostante le ripetute domande degli inquirenti,

saputo fare chiarezza sulla cronologia dei suoi rapporti con RI 1 e _________

(sentenza consid. 24, 25, 26,28 e 30 pag. 35 -39 e pag. 42).

Procedendo alla valutazione del racconto di PC,

la prima Corte ha, dapprima, rilevato come gli inquirenti non abbiano avuto la

possibilità di cercare elementi probatori oggettivi né nella camera di _________

né in quella di _________ e che l’unico elemento oggettivo che sorregge i

racconti di PC relativamente a questi due episodi è l’accertamento secondo

cui, effettivamente, sia a _________ nell’agosto 2006 che a _________ il 4

novembre 2007, la ragazza rimase sola con RI 1. Per contro – ha rilevato la

prima Corte – le risultanze degli esami scientifici eseguiti sul lenzuolo vanno

ad accreditare il racconto della ragazza riguardo gli episodi del 30 novembre e

il 1 dicembre 2008 (sentenza consid. 30, 31 e 32 pag. 40 – 45).

Proseguendo, la Corte di prime cure ha ritenuto,

quale elemento di valutazione della credibilità del racconto di PC, l’assenza

da parte sua di motivi plausibili per mentire, non avendo ella nessun motivo di

risentimento nei confronti del patrigno ed avendo la Corte escluso che la

ragazza potesse avere accusato falsamente il patrigno per colpire la madre così

come ha scartato, siccome inverosimile, l’ipotesi secondo cui la ragazza

avrebbe accusato il patrigno per proteggere _________ (sentenza consid. 33 pag.

46.

e 47).

La Corte ha, poi, trovato un ulteriore elemento

di valutazione – “pur se secondario” - nelle “impressioni destate dal

racconto di PC nelle persone adulte a lei vicine e che la conoscevano bene,

ovvero i predetti _________e _________” che hanno percepito “una reale

sofferenza” della ragazza mentre ha ritenuto di non dovere dare nessun

credito alle opinioni dei familiari della ragazza che non le hanno creduto e

che si sarebbero “distinti unicamente per i reiterati tentativi di

delegittimare PC” (sent consid. 33 pag. 47).

Proseguendo, la Corte ha annotato come, dopo

avere preso visione della prima audizione della ragazza, avesse “creduto di

coglierne una sensazione di totale sincerità” visto che il suo racconto era

spontaneo, privo di enfasi o esagerazioni, ancorché un po’ confuso e come, poi,

abbia dovuto prendere atto del fatto che la ragazza aveva modificato la propria

versione e che, poi, nella seconda audizione – la cui visione dava la stessa

sensazione di sincerità - aveva ripetutamente mentito sui suoi rapporti con _________.

Tuttavia, ciò rilevato, la Corte ha ritenuto “possibile una lettura

differenziata” delle dichiarazioni di PC, volta a riconoscere le

incongruenze, individuarne la spiegazione e attribuire credibilità all’ultima

versione dei fatti raccontata, visto che il suo racconto “è comunque

sorretto da importanti riscontri oggettivi oltre che dai predetti elementi

indiretti” (sent consid. 33 pag. 48). In questo solco, la Corte di prime

cure si è spiegata ed ha accettato la modifica della versione relativa a tale

episodio con “la vergogna che essa ha (comprensibilmente) dichiarato di

provare” nel riferire l’accaduto “stante in ogni caso il pregresso

convincimento che qualcosa a _________ è accaduto”, convincimento legato

alla convinzione che “l’indicazione ad un anno e mezzo di distanza di

circostanze temporali rivelatesi corrette non può essere causale (né tantomeno

deliberata) ma è invece legata ad un effettivo ricordo reso credibile dal

dettaglio della bicicletta del fratello che ha interrotto l’abuso ma anche ed

ancor più dal fatto di avere raccontato in epoca non sospetta a _________ che

il patrigno gliel’ha messo nel culo” . La Corte ha, poi, legato il suo

convincimento sulla credibilità del racconto di questo primo episodio al dolore

che la ragazza ha riferito di avere provato a seguito della penetrazione.

Pertanto, è sulla scorta di una “convergenza di elementi di giudizio in

favore di un rapporto anale” e sulla “assenza di elementi che depongono

in modo conclusivo contro siffatta ipotesi” che la Corte di prime cure ha

ritenuto “credibile il racconto di PC così come da lei rettificato”

(sent consid. 33 pag. 48 e 49).

Relativamente all’episodio di _________, la Corte

ha precisato che il fatto che PC abbia dato pochi dettagli in merito non

significa che il fatto non corrisponda a realtà. Rilevata ancora una volta la

spontaneità del racconto ed esclusa volontà di manipolazione o di accanimento,

la Corte ha concluso che “l’esistenza di questo fatto va ammessa in base al

solo raffronto delle credibilità dei racconti e segue quindi (posta la non

credibilità del prevenuto) il destino della valutazione complessiva circa la

credibilità di PC” (sentenza pag. 49) .

Continuando, la Corte ha sottolineato come il

racconto sui fatti di _________ sia “dettagliato e credibile nella sua

semplicità” e come esso sia coerente e sia rimasto costante. Dopo avere

rilevato come sia “difficile comprendere i motivi per cui la ragazza ha

accettato di trascorrere il fine settimana sola con il patrigno a _________

dopo i precedenti di _________ e _________, addirittura chiedendo lei di potere

andare a _________ quanto invece era previsto che ella pernottasse a _________ dai

nonni” e come fossero risibili le motivazioni date dalla ragazza a

giustificazione di tale sua richiesta, la Corte ha concluso che “queste

incongruenze non attengono al tema della credibilità di PC ma semmai a quello

della qualifica giuridica dell’eventuale reato” e che la “decisione

sulla credibilità della ragazza può e deve essere resa a prescindere dalla

comprensione (o dall’approvazione) dei suoi ragionamenti e dei suoi

comportamenti , dovendo in proposito essere ritenuto che essa è in ogni caso

una ragazza fuori dalla norma sia per situazione personale (…) che per

comportamenti” (sentenza pag. 50) .

Infine, la Corte di prime cure ha ritenuto di non

dovere – a causa dell’accertamento secondo cui PC ha inizialmente mentito sui

suoi rapporti con _________ – concludere per la non credibilità delle accuse da

lei formulate nei confronti del patrigno nella misura in cui questa menzogna si

situa nel contesto di un rapporto connotato affettivamente per cui è

comprensibile che ella abbia sentito il desiderio di proteggere l’uomo per cui

lei provava dei sentimenti e che per questo abbia mentito agli inquirenti,

ritenuto comunque come, per finire, la ragazza sia stata trasparente anche su

questo punto (nonostante fosse cosciente delle conseguenze

penali), ciò che depone per la sua credibilità complessiva.

Concludendo, dunque, la prima Corte ha ritenuto

credibili le accuse di PC “così come risultanti dal complesso delle tre

audizioni, pur considerate le iniziali reticenze e, in particolare, il cambio

di versione sul primo episodio” poiché vi è “certezza di un racconto

sincero, fornito da una giovane ragazza priva di movente nei confronti del

patrigno, sicuramente provvista di sufficiente maturità per non formulare

accuse a scopo strumentale o per fini risibili (…) e, al contrario,

perfettamente consapevole della gravità delle accuse e profondamente sofferente

per le conseguenze delle stesse per tutte le persone coinvolte” (sentenza

consid. 33 pag. 51).

3.

e. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che la credibilità di PC è

minata da numerose incongruenze nonché dalle bugie “conclamate (..) che sono

state da lei proferite scientemente a danno dell’accusato” (ricorso pag.

16) non considerate – o non considerate nel loro giusto peso - dalla prima Corte.

Iniziando il suo lungo esposto su questo tema, il

ricorrente rileva che la prima Corte ha concluso a torto per l’assenza in PC “di

motivi plausibili per mentire” poiché ha omesso completamente di

considerare nella sua valutazione la tesi difensiva secondo cui la ragazza ha

mosso le sue accuse a RI 1 “per liberarsi di quest’ultimo e poter proseguire

la relazione iniziata – durante la sua detenzione in _________ – con _________”.

Ritenuta la personalità della ragazza – che presenta gravi problemi comportamentali

(fra cui numerosi atti di vandalismo) e che coltiva relazioni insolite

(rapporto sentimentale e sessuale con un cinquantenne) – la Corte non poteva,

senza cadere nell’arbitrio, scartare “la tesi difensiva principale” non

solo senza approfondirla ma addirittura “senza fornire nessuna motivazione

specifica” (ricorso pag. 17).

Continuando, il ricorrente rileva come la stessa

Corte di prime cure abbia ammesso che PC è in grado di mentire scientemente e

in modo tale da convincere chi la ascolta (e, cioè, la stessa Corte e gli

agenti della polizia “specificamente formati a valutare simili dichiarazioni”).

Pertanto – prosegue il ricorrente – il fatto che _________ le abbiano creduto “non

porta molto di più rispetto al convincimento raggiunto dalla Corte medesima”

(ricorso pag. 17 e 18).

Meglio avrebbe fatto la Corte di prime cure –

continua il ricorrente – a prendere in considerazione tutte le incongruenze del

racconto della ragazza nonché le menzogne da lei raccontate. In particolare, la

Corte avrebbe dovuto maggiormente esaminare il cambiamento di versione riguardo

il primo presunto abuso e prendere atto che il cambiamento di versione non

riguardava soltanto le modalità (vaginale o anale) poiché, in realtà, la

ragazza nel primo racconto aveva “inventato una storia, precisando delle

posizioni nel letto, delle modalità di approccio, il fatto che avesse perso la

verginità”. Il cambiamento di versione – continua il ricorrente – “non

si limita, come afferma la sentenza impugnata, al semplice cambiamento da vaginale

ad anale ma implica che PC ha inventato e attribuito all’accusato un rapporto

sessuale vaginale con conseguente perdita di verginità e lo ha raccontato alla

polizia, inventando una cronistoria e infarcendolo di dettagli, presentandolo

in modo del tutto credibile, tant’è che è stato inizialmente creduto sia dalla

polizia che dalla Corte quando, ancora ignara che si trattasse di bugie, lo ha

visionato in aula”. Il primo racconto della ragazza su questo primo

presunto abuso è dettagliato sino a comprendere il particolare del tampone

inserito a causa del sangue perso e delle riflessioni sul fatto che,

fortunatamente, la madre le aveva già spiegato cosa sarebbe successo nel corso

del primo rapporto sessuale: esso è, perciò, “una bugia qualificata perché

infarcita volutamente di dettagli credibili ma inequivocabilmente falsi (avendo

PC perso senza contesto la verginità con _________ diversi mesi dopo”). Il

fatto che la ragazza si sia lasciata andare ad una simile recitazione “in un

contesto formale come un interrogatorio di polizia dove era necessariamente

consapevole del proprio obbligo di dire la verità è assolutamente inammissibile

e ne mina alla radice la credibilità” (ricorso pag. 18). Limitandosi a

menzionare il cambiamento “da vaginale ad anale” ed ignorando tutti i

dettagli che la ragazza ha usato per infarcire il suo racconto, la prima Corte

ha sbagliato in modo gravissimo “così come gravissimi sono gli effetti distorsivi

sulla credibilità della presunta vittima”.

Inoltre – continua il ricorrente – la prima Corte

“evacua in modo sommario e assolutamente incompleto quelle che chiama

incongruenze che non attengono al tema della credibilità di PC” affermando

che la presenza di situazioni illogiche o non spiegabili nelle dichiarazioni

della vittima non tocca il giudizio sulla sua credibilità. In ciò la Corte

sbaglia in modo grossolano nella misura in cui “è evidente che la

credibilità delle dichiarazioni di una persona deve essere valutata anche in

base alla coerenza e alla logica intrinseca di tali dichiarazioni, non

potendosi dare per vere dichiarazioni illogiche o contraddittorie solo in base

a un diploma di sincerità dato da _________, _________ o la Corte medesima in

base a personalissime impressioni” (ricorso pag. 19).

Facendo riferimento al racconto della ragazza su

quanto avvenuto a _________ – prosegue nel suo articolato esposto il ricorrente

– la Corte avrebbe dovuto tener conto in modo diverso del fatto che è perlomeno

“difficile comprendere per quale motivo PC abbia insistito per andare con il

patrigno a _________ dopo essere stata – a suo dire – abusata a _________”.

Inoltre – continua il ricorrente – i primi

giudici hanno totalmente omesso di considerare un’ulteriore incongruenza nel

racconto di PC, e cioè il fatto che non si comprende per quale motivo il sabato

successivo, se davvero fosse stata abusata il venerdì sera, non abbia cercato

di rimanere con i nonni. Infine, nemmeno hanno considerato il fatto che,

cercando di spiegare come mai abbia voluto seguire il patrigno a _________, PC

abbia detto, contraddicendosi, che “lì, cioè il venerdì 30.11.2007, RI 1 non

aveva ancora abusato di lei e che pensava che stanti le condizioni di _________

ciò non sarebbe più accaduto” quando – secondo le sue precedenti

dichiarazioni – lei era stata, invece, appena tre settimane prima, abusata

dall’uomo all’ospedale di _________ nelle note circostanze (ricorso pag. 6 e

21).

Proseguendo, il ricorrente rimprovera alla prima

Corte di non avere valutato, nell’esame di credibilità, le numerose bugie dette

da PC. Da un lato, le rimprovera di non avere considerato che ha sottaciuto

agli inquirenti la sua relazione con _________. Ma, soprattutto, le rimprovera

di non avere considerato che, nella sua terza audizione (quando già i suoi

rapporti con _________ erano venuti alla luce), rispondendo alla domanda a

sapere di chi pensasse di essere incinta quando nella seconda metà del 2007

andava dicendo ai compagni di scuola che sospettava una gravidanza, la ragazza

ha ancora “scientemente mentito dicendo che all’epoca attribuiva tale

ipotetica gravidanza all’accusato e ha rincarato la dose precisando che aveva

pensato ciò perché lui abusava di lei senza preservativo”: infatti, “l’istruttoria

– e, in particolare, l’audizione di _________ confermata in aula – ha permesso

di appurare che ciò era impossibile poiché PC proferiva quelle dichiarazioni

prima dell’incidente di _________ e quindi prima del primo presunto rapporto

sessuale con l’imputato”. Questo episodio – continua il ricorrente –

dimostra ancora una volta come la ragazza non abbia esitato a mentire

scientemente a suo danno e questo non può che minarne la credibilità: pertanto,

“non si comprende come la Corte giudicante possa avere tralasciato

completamente tale menzogna conclamata nel proprio giudizio di credibilità”

(ricorso pag. 22).

Inoltre – sempre secondo il ricorrente – la Corte

ha sbagliato non considerando che il racconto di PC è sconfessato anche dalle

prime dichiarazioni del fratello (fatte quando ancora questi non sapeva del

contenuto esatto delle dichiarazioni della sorella) secondo cui egli non ha mai

riposto la bicicletta vicino al davanzale della camera da letto (quando,

invece, PC ha affermato che il primo rapporto con l’accusato è stato interrotto

proprio dal rumore della bicicletta del fratello buttata contro il davanzale).

Il ricorrente rimprovera, poi, alla Corte di non

avere considerato un’ulteriore incongruenza nel racconto di PC che egli

individua nella datazione del secondo rapporto sessuale poiché – sostiene - è

inverosimile che un uomo attaccato alla famiglia (come RI 1 è stato

riconosciuto essere) possa avere “l’impulso sessuale di approfittare della

figliastra” dopo avere visto _________ – di cui si è occupato amorevolmente

(cfr. dichiarazioni 2.1.2008 dello stesso ragazzo) – in un letto d’ospedale “con

il braccio e la gamba tranciate” (ricorso pag. 6).

Parimenti, nel suo esame, la Corte avrebbe dovuto

considerare il fatto che la ragazza si decise a parlare di questi presunti

abusi proprio quando la madre le aveva detto di volere parlarle in merito alla

sua vita sessuale a causa di alcune voci che _________ le aveva riportato

(ricorso pag. 6) ed inoltre non avrebbe dovuto misconoscere che le modalità

della rivelazione dei presunti abusi contrastano con la storia personale della

ragazza (lei richiese un colloquio con il direttore proprio per riferirgli di

questi presunti abusi quando, invece, lo stesso direttore ha detto che la

ragazza non ha mai parlato spontaneamente dei propri problemi ma ha sempre

richiesto “aiuto con i suoi atteggiamenti”).

Secondo il ricorrente, la Corte ha sbagliato non

concludendo che la credibilità di PC “è minata dalle numerose e importanti

incongruenze citate (..) e dalle bugie conclamate di cui è stato possibile

stabilire che sono state da lei proferite scientemente a danno dell’accusato”.

Sorprende – continua il ricorrente – “constatare che diverse delle

incongruenze e bugie enumerate (e facilmente rilevabili dall’esame degli atti)

non sono state neppure evocate nell’unico considerando consacrato alla

credibilità di PC” (ricorso pag. 16). Nella valutazione della credibilità

della ragazza – continua il ricorrente – la Corte ha svolto, a suo sfavore,

considerazioni in parte illogiche e ha rifiutato esplicitamente o totalmente

omesso di considerare importanti elementi attinenti alla credibilità. Questo

modo di procedere – conclude su questo punto il ricorrente – è arbitrario:

l’ampio margine di apprezzamento che viene concesso alla Corte non le permette

di omettere elementi che, sia se presi a sé stanti che insieme, “hanno il

peso di quelli che sono stati menzionati al dibattimento - e vengono ribaditi

in questa sede – dalla difesa e che emergono chiaramente dagli atti”

(ricorso pag. 23).

Pertanto – ha concluso il ricorrente – la Corte

avrebbe dovuto concludere che non poteva fondarsi sulle dichiarazioni di PC

(perché in parte false e in parte contraddittorie o inspiegabili) e, quindi,

proscioglierlo da ogni accusa. Oppure – conclude il ricorrente andando oltre le

sue formali richieste ricorsuali - nell’ipotesi in cui, pur considerando “tutti

i fatti che ha omesso di considerare”, avesse concluso, in particolare in

base all’analisi delle tracce sul lenzuolo, che vi è stato fra RI 1 e PC un

rapporto sessuale, condannarlo per tale unico rapporto che non poteva essere

altro che consensuale (ricorso pag. 26 e 27).

3.

f. Il principio "in dubio pro reo", quale corollario della

garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32

cpv. 1 Cost.,

6.

n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, riferito alla valutazione delle prove,

implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione

dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva

del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in

quel modo (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV

86.

consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 2c pag. 37). La massima non impone

però che l'amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di

colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili - non sono

sufficienti: pertanto, la certezza assoluta non può essere pretesa. Un giudizio

di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali

inoppugnabili, su indizi che sono atti a fondare il convincimento del tribunale

quando, valutati globalmente, consentono di escludere ogni ragionevole dubbio

sulla colpevolezza dell'accusato (DTF non pubblicata del 12 febbraio 2003 [1P.333/2002]

consid. 1.4, anche in Pra 2004 n. 51 pag. 253; DTF non pubblicata del 10.1.2002

[6P.93/2001] consid. 3c; DTF non pubblicata del 25.9.2000 [1P.608/1999] consid.

3.

d; DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] consid. 3.9.; DTF non

pubblicata del 28 giugno 2004 [6P.72/2004]

consid. 1.2; DTF non pubblicata del 7 maggio 2003 [6P.37/2003]

consid. 2.2).

Il principio è disatteso quando il giudice

penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF129 I 8 consid. 2.1. pag. 9; 127 I 38 consid. 2a; 124

IV 86 consid. 2a, e rispettivi rinvii).

Le difficoltà probatorie generalmente

riscontrabili nell'ambito dei reati contro l'integrità sessuale possono spesso

rendere decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte,

cosicché - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella

dell'altra - la credibilità dell'autore e della vittima assurge a punto

centrale della valutazione delle prove (sentenza 1P.19/2002

del 30 luglio 2002, consid. 3.3; Philippe Maier, Beweisprobleme

im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP4/1997 pag. 503 e 506)

Secondo una prassi costante, l’esame

dell’attendibilità delle dichiarazioni è innanzitutto compito e dovere del

giudice (DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] consid. 3.4.2.2; DTF

129.

I 49) che deve procedere a tale analisi con estremo rigore sulla base di

convincenti basi metodologiche (DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006]

consid. 3.4.3.).

Rilevanti, per la valutazione delle opposte

versioni, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la

loro logica intrinseca e la loro verosimiglianza. A questo proposito va

rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme,

tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al

momento in cui esse sono state rese, evitando, in particolare, di estrapolare dal

loro contesto singole parole od espressioni e di dare loro semplici interpretazioni

letterali, spesso illusorie o fallaci. La credibilità di una dichiarazione va, inoltre,

valutata sulla base della sua univocità, costanza, linearità e coerenza

interna. Importante e rivelatore, di principio, di un racconto veritiero è,

anche, la presenza di dettagli che inseriscono i fatti denunciati in situazioni

in sé verosimili. Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale della vittima:

coerenza che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr STF 28.5.2001 in re

A.B. e C. in cui l’angoscia e la sofferenza mostrata dalla vittima dopo i fatti

è stata ritenuta un importante elemento indiziante e STF 17.1.2005 in re A. c.

B. in cui il fatto di avere fatto diverse docce dopo i fatti è stato ritenuto

“une attitude tipyque d’une victime qui se sent sale après des rapports sexuels

forcés” e DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] in cui è stato

ritenuto che la vergogna e il senso di colpa e di inadeguatezza sono sentimenti

tipici delle persone abusate). Da considerare nell’esame di credibilità sono

anche le modalità in cui i fatti sono venuti alla luce e l’assenza di motivi

per denunciare falsamente (DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006]

consid. 3.8.1.; anche DTF non pubblicata 12.8.2005 [1P.57/2005] consid. 3.7;

DTF non pubblicata 28.12.2004 [1P.380/2004] consid. 4.2 e segg; ).

Il TF ha, già, avuto modo di stabilire che

imprecisioni limitate alla collocazione temporale di un episodio (l’ultimo) di

abuso possono essere giustificate in virtù del lungo tempo trascorso dai fatti

e, pertanto, non sono, da sole, sufficienti ad inficiare una valutazione di

credibilità delle dichiarazioni di una vittima di abusi sessuali (DTF non

pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] consid. 3.8.1.). Nemmeno tolgono

credibilità ad una vittima delle contraddizioni che, rispetto allo svolgimento

dei fatti nella loro integralità, si rivelino essere aspetti minori o secondari

e possono essere messe in conto all’emozione o allo spavento dovuti ad una

simile prova (DTF non pubblicata del 18.1.2002 [1P.719/2001], consid. 3.2.;

cfr. anche DTF non pubblicata del 16.4.2009 [6B.23/2009] consid. 2.2.; DTF non

pubblicata 28.12.2004 [1P.380/2004] consid. 5.2)

3.

g. Il primo rimprovero mosso alla Corte dal ricorrente – e, cioè, di

non avere considerato il fatto che la ragazza aveva interesse ad accusare

falsamente RI 1 per potersene liberare e potere proseguire indisturbata la

propria relazione con _________ - cade nel vuoto.

Se è vero, infatti, che la prima Corte non ha

considerato – verificando se le dichiarazioni di PC fossero o meno

disinteressate – la tesi proposta dal ricorrente, è anche vero che tale tesi

appartiene più al campo del possibile che non a quello del probabile poiché non

appare evidente il nesso fra l’allontanamento di RI 1 e la prosecuzione del

rapporto della ragazza con _________, o meglio non vi sono elementi che

indichino come la presenza di RI 1 costituisse un impedimento ad un’eventuale

prosecuzione degli incontri fra la ragazza e l’_________.

Nemmeno, in questo contesto, appaiono rilevanti

le censure ricorsuali relative al momento in cui tali dichiarazioni sono state

emesse: non si comprende, in effetti, perché PC dovrebbe aver pensato – così

come sembra ipotizzare il ricorrente – che la madre potesse accogliere più

favorevolmente l’ipotesi di una figlia abusata dal marito (cui, peraltro, era

molto attaccata) piuttosto che quella di una figlia che aveva una relazione con

un cinquantenne.

Sul carattere disinteressato delle accuse a RI 1,

dunque, le argomentazioni difensive non appaiono in nessun modo atte a

modificare il giudizio della prima Corte che è stato reso, su questo punto,

sulla scorta di numerose considerazioni del tutto sostenibili, quindi senza

arbitrio.

Riguardo al secondo appunto mosso dal ricorrente

alla Corte di prime cure attinente alla capacità di PC - accertata dalla stessa

Corte di prime cure - “di mentire scientemente” e in modo credibile si

osserva quanto segue.

Vero è che, nel suo esame delle dichiarazioni di PC,

la Corte di prime cure ha considerato come elementi di credibilità sia l’impressione

di sincerità e di sofferenza destata dal racconto della ragazza in _________

(sentenza pag. 47) sia la sensazione di totale sincerità suscitata dalla

visione delle registrazioni delle sue audizioni visto, in particolare, come il

suo racconto, “ancorché un po’ confuso” fosse “spontaneo, privo di

enfasi o esagerazioni”.

A ragione il ricorrente sostiene che

l’impressione di sincerità che PC riesce a suscitare con i suoi racconti perde

molta della sua valenza di elemento di credibilità (valenza di per sé, invero,

già per principio ridotta, in difetto di che si farebbe assurgere l’intimo

convincimento del giudice a sufficiente accertamento dei fatti) nella misura in

cui è accertato dalla stessa Corte di prime cure che PC quest’impressione

riesce a destarla anche quando mente.

Altrettanto a ragione il ricorrente afferma che

alcune dichiarazioni rese da PC agli inquirenti – in particolare, quelle

(almeno le iniziali) sulla realtà dei suoi rapporti con _________ e quelle sul

primo uomo con cui aveva avuto rapporti vaginali completi – si sono rivelate

essere delle menzogne e altrettanto a ragione il ricorrente sostiene che,

almeno una di queste bugie (quella su chi l’aveva deflorata), PC l’ha

scientemente detta per proteggere _________ e, in ciò, non s’è fatto scrupolo

di incolpare ingiustamente RI 1 (trascrizione 2. audizione pag. 29;

trascrizione terza audizione pag. 4 e 5; VI _________ 2.10.2008 pag. 2).

Infine, ancora una volta a ragione il ricorrente

ha sottolineato alcune incongruenze nelle dichiarazioni della ragazza. Fra

queste, quella relativa alla sua paura di essere incinta nel periodo precedente

alle vacanze di novembre 2007 e l’attribuzione a RI 1 della responsabilità di

tale suo ipotetico stato, ciò che risulta inconciliabile con le altre sue dichiarazioni

da cui emerge che il patrigno ebbe con lei dei rapporti vaginali soltanto nel

periodo 4 novembre - 1. dicembre 2007 (trascrizione 3. audizione pag. 9; AI 21.12.2007, C.).

Pertanto, a ragione il ricorrente sostiene che

non può, proprio in funzione di quanto sottolineato, essere emesso un giudizio

di generale credibilità delle dichiarazioni di PC.

Tuttavia, queste considerazioni non aiutano il

ricorrente nella misura in cui dall’accertamento secondo cui nelle

dichiarazioni di PC si ritrovano - non soltanto confusioni tali per cui “è

difficile, nel suo racconto, tenere separati e distinguere i differenti episodi

narrati” (sentenza pag. 48 in alto) - ma cambiamenti di versione, bugie ed

incongruenze, ancora non deriva che tutte le sue dichiarazioni non

corrispondano a verità.

Pertanto, bene ha fatto la Corte di prime cure ad

andare oltre il giudizio di generale credibilità erroneamente emesso (sentenza

pag. 49) e a procedere ad una lettura differenziata delle dichiarazioni della

ragazza (sentenza pag. 48) verificando, sulla base delle caratteristiche delle

diverse dichiarazioni e degli eventuali riscontri esterni, a quali parti di

esse attribuire credibilità.

3.

g.1. In relazione all’episodio di _________, la Corte di prime cure ha

preso atto del cambiamento di versione di PC (penetrazione anale invece che

vaginale) spiegandolo con “la vergogna che essa ha (comprensibilmente)

dichiarato di provare nel raccontare l’accaduto” (sentenza pag. 48).

Questa spiegazione trova il suo fondamento negli

atti.

In effetti, del sentimento di “vergogna”

rilevato dalla Corte, PC ha detto sin dall’inizio. Ne ha parlato all’educatrice

cui aveva rivelato, nel corso del mese di gennaio 2008, la vera natura del

rapporto avuto a _________. Ne ha parlato agli inquirenti (trascrizione 2.

audizione pag. 6). Ne ha, poi, parlato in aula. Ma, soprattutto, la sua

ritrosia a parlare di tale particolare emerge con evidenza dalla difficoltà che

ha avuto nel trovare le parole con cui riferire quel particolare, evidentemente

(e comprensibilmente) per lei delicato e fonte di grande imbarazzo:

(…) e lui però non è che ha avuto, non so come

dire, ha avuto…non lo so, cioè non è che ha fatto come…ahé, aspetta…”

(trascrizione 2.

audizione pag. 4)

Rilevata la fondatezza dell’accertamento della

Corte sulle motivazioni che hanno spinto PC a mentire, nel corso della sua

prima audizione, sulla reale natura della penetrazione subita a _________,

occorre anche sottolineare come, per il resto, le due versioni della ragazza

sull’episodio di _________ non siano totalmente contrastanti.

In effetti, anche nella seconda versione si

ritrova il dettaglio – già riferito nella prima - del rumore della bicicletta

appoggiata dal fratello vicino al balcone quale elemento che ha distolto l’uomo

dai suoi maneggi:

Dopo però è arrivato mio fratello, quindi …

praticamente ha appoggiato la bici sotto il balcone e l’ha sentito e allora si

è alzato subito di colpo, no? E niente; e io sono stata così felice perché ho

detto “grazie a Dio che è arrivato mio fratello, che così almeno non…non

continuava, no?”

(trascrizione prima

audizione, pag. 4)

E: (ndr: _________) che aveva appoggiato la

bicicletta, avendo fatto il giro, lui ha sentito il rumore e subito ha smesso e

poi niente…come se niente fosse”

(trascrizione seconda

audizione, pag. 2)

Il fatto che questo dettaglio non abbia potuto

essere accertato (poiché il fratello ha, una prima volta, negato e, poi, una

seconda volta, ammesso) è - in un contesto in cui quel che conta ed è

considerato indiziante è la permanenza nel tempo della dichiarazione -

totalmente irrilevante.

Vero è che, come rilevato dal ricorrente,

richiesta di dare dettagli su quel rapporto, nel corso della sua prima

audizione, PC lo aveva fatto diventare il suo primo rapporto vaginale, dandone

una descrizione corredata da dettagli che portavano anche sulle riflessioni da

lei asseritamente fatte in quel frangente in relazione alla perdita di sangue

cui lei pose rimedio con l’introduzione di un tampone assorbente e alle

spiegazioni datele in precedenza dalla madre dimostrando, così, di sapere, in

sostanza, mentire in modo credibile, costruendo intorno all’atto riferito una

situazione avente l’apparenza di vita vissuta.

Se è vero che l’essere riuscita a dare agli

inquirenti una descrizione credibile di qualcosa che, in realtà, non era

avvenuto (o, perlomeno, non era avvenuto a _________, nell’agosto 2006 e con RI

1) getta un’ombra importante sulla credibilità generale della ragazza, è anche

vero che a questo, in relazione all’episodio di _________, pongono rimedio –

oltre le considerazioni sopraespresse sul perché la ragazza ha modificato, nel

suo racconto, la realtà di quanto avvenuto – gli elementi che la Corte di prime

cure ha trovato a conforto delle dichiarazioni di PC così come modificate nel

gennaio 2008.

In particolare, sono indicative della veridicità

di questo racconto il fatto che PC ha raccontato, in epoca non sospetta, ad

un’amica che il patrigno “gliel’ha messo in culo” , il racconto

all’educatrice del dolore da lei provato a seguito di tale penetrazione (“ cavoli

se ho avuto male, per una settimana non sono riuscita quasi a sedermi”) e,

insieme a questi, la collocazione temporale di tale episodio in un momento in

cui, effettivamente, la ragazza era sola in casa con il patrigno (sentenza pag.

35.

e 48).

A questi elementi si aggiunge – quale ulteriore

indizio di credibilità – proprio la “vergogna” di PC nel raccontare

della penetrazione anale che, nella sua seconda audizione, si concretizzava,

come visto, nell’evidente difficoltà nel trovare le parole, in quel suo

prendere tempo (“non so come dire, ha avuto…non lo

so, cioè non è che ha fatto come…ahé, aspetta…”).

Di nessun rilievo la censura ricorsuale secondo

cui non sarebbe possibile “penetrare all’improvviso l’ano di una persona non

preparata, tesa e che non ha mai avuto rapporti di quel tipo” (ricorso pag.

21).

In effetti, se la tesi difensiva fosse corretta,

non si spiegherebbe la realtà – drammatica – dei molti stupri anali (per dirla

con il ricorrente, con penetrazione improvvisa di persone non preparate e tese)

perpetrati nel mondo (cfr, per esempio, Merchant, Lau, Liu, Mayer, Becker,

Adult sexual assault evaluations at Rhode Island emergency departments, 1995-2001 in J. Urban Health, 2009 Jan; 86(1):43-53.Epub 2008 Sep 17; Jones, Rossman, Wynn, Dunnuck,

Schwartz, Comparative analysis of adult versus adolescent sexual assault:

epidemiology and patterns of anogenital injury, in Acad Emerg Med 2003 Aug; 10

(8): 872-7; Kindermann, Carsten, Maassen, Ano-genital incurie in female victims

of sexual assault, in Swiss Surg. 1996; (1): 10-3; Drocton, Sachs, Chu,

Wheeler, Validation set correlates of anogenital injury after sexual assault,

in Acad Emerg Med. 2008 Mar; 15(3): 231-8 in www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed ).

Ciò detto, che in concreto la penetrazione sia

stata difficoltosa – proprio perché improvvisa - lo si deduce dalla stessa dichiarazione

della vittima che ha detto che lei perse del sangue ed ebbe, poi, per diversi

giorni dei dolori.

Pertanto, l’accertamento della Corte secondo cui

a _________, nell’agosto 2006, RI 1 ha penetrato analmente la figliastra (così

come risulta dai consid. 30 e 39, pag. 42 e 60 della sentenza di prime cure),

resiste alla censura d’arbitrio.

3.

g.2. Nel corso della sua prima audizione, PC aveva, dapprima dichiarato,

di non ricordare esattamente il numero di rapporti sessuali avuti col patrigno

e di poter unicamente dire che la cosa era successa “quattro volte sicuro,

ehm niente, quattro volte è andata” (trascrizione prima audizione, pag. 3).

Richiesta, alla fine del racconto su quanto avvenuto a _________, di descrivere

gli altri episodi, la ragazza ha detto, dapprima, di non ricordare esattamente (trascrizione

prima audizione, pag. 13). Poi, dopo avere a lungo parlato dell’episodio di

sabato 1. dicembre 2007 e avere precisato che RI 1 non aveva eiaculato dentro

di lei, la ragazza ha evocato un rapporto avuto a _________:

(..) ricordo che quando ero a _________ (…)

avevamo solo un letto, no? Matrimoniale e dormivamo io, mia mamma e RI 1 (…) io

sono rimasta (ndr: sola) con lui,no? E alla fine niente, la sera…di nuovo… ha

avuto …cioè nel senso ha cominciato ad accarezzarmi e poi dopo …anche lì ha

cominciato …a avere..cioè nel senso… (…)

Cioè ha messo il pene nella vagina

I:ok

V. E..niente .. . Ah, dopo appunto quando ha

avuto l’orgasmo, l’ha tirato fuori e..dopo…dopo è andato in gabinetto.

(…)

V: praticamente con la mano…

I:mmm,mmm

V: lo teneva su, cioè nel senso…

(…)

che lo sperma finiva nella mano”

(trascrizione prima

audizione, pag. 17)

La spontaneità di questa dichiarazione – nata dal

ricordo evocato dal pensiero delle eiaculazione fuori vagina dell’ultimo

episodio – è un elemento importante nella valutazione della sua credibilità.

Insieme al suo contenuto, in particolare al

dettaglio dello sperma che finiva sulla mano dell’uomo che “teneva su”

il pene dopo “averlo tirato fuori”, la sua genesi (ricordo suscitato

dalla rievocazione di una situazione simile) testimonia, in modo sufficiente,

la credibilità della dichiarazione di PC su quanto successo a _________.

Il ricorrente sostiene che quanto detto, il 25

gennaio 2008, da PC (trascrizione pag. 7 e 8) all’interrogante che le chiedeva

di spiegare come mai, la sera del 30 novembre 2007, lei avesse insistito per

andare a casa con RI 1 dimostra che, in realtà, a _________ non è successo

nulla, perché se davvero il 4 novembre RI 1 avesse avuto con lei l’asserito

rapporto sessuale, a _________, nella camera messa a loro disposizione

dall’ospedale dove il fratello già giaceva nelle condizioni di cui s’è detto a

causa dell’incidente avvenuto il 1. ottobre 2007, PC non avrebbe potuto

giustificare la sua decisione di seguire il patrigno dicendo di avere pensato

che il pensiero dell’incidente capitato a _________ avrebbe dissuaso RI 1 dal

tentare un approccio.

Questa tesi non è condivisibile.

Da un lato, poiché non considera che, in realtà,

la giustificazione data da PC al suo desiderio di andare a _________ è molto

più articolata di quanto ritenuto dal ricorrente. Se è vero che PC ha detto di

avere pensato che la consapevolezza dell’incidente occorso a _________ avrebbe

distolto RI 1 da desideri insani, è anche vero che lo ha fatto soltanto di

transenna, nell’ambito di una risposta che, per i suoi 9/10, si concentrava su

quel che lei voleva evitare andando a _________. Seguendo il patrigno, PC

voleva evitare di rimanere con la nonna che “ha sempre da dire” che è “peggio

di mia madre” che la obbliga a fare i lavori di casa, che non le permette

né di uscire, né di fumare né di navigare in internet, con la nonna che,

insomma, “è un incubo”, che “a me veramente pesa” e che “è una

cosa incredibile stare con lei”:

E: si, perché comunque io ero abbastanza stufa

di stare con la nonna perché veramente è una cosa incredibile stare con lei.

Peggio di mia madre. Ehm… mi fa fare determinate cose, come pulire , lavare i

piatti e cosî e questo a me non piace, quindi ho preferito andare a casa e ho

detto almeno non devo fare queste cose. E, ehmm…dopo lui ha detto che doveva

farsi la tinta per i capelli , allora mi fa, gli ho detto alla nonna, cioè io

ho chiesto alla nonna: nonna posso andare a casa? E lei fa, ma no dai stai qui

e dopo il RI 1 ha detto: no, viene a casa perché comunque devo farmi …no, non

ha detto quello perché aveva vergogna, ha detto no, no vieni a casa così domani

mattina la porto direttamente io al mercatino e poi partiamo alla sera. Ha

detto okay, va bene. Qui, che son poi guanti della mamma, ha fatto ‘sti

capelli, lui e … niente. Comunque, si, è vero, ho voluto andare a casa perché dalla

nonna è un incubo. E’ per quello. A volte preferisco stare lì seduta che stare

dalla nonna. E, appunto, ho detto che voglio andare a casa, però non ho

immaginato ancora la scc…che potrebbe , che potesse ancora abusare di me,

perché ho detto adesso che è successo questa cosa di mio fratello, così…pero

visto che l’ha rifatto, sia il venerdì che il sabato, poi il sabato non avrei…

il venerdì no…, il sabato non sono stata su dalla nonna, anche se volevo, non

l’ho detto, neh, però dentro di me non potevo perché dovevamo partire subito la

domenica mattina per andare là a _________ (…)Ehmm … appunto , proprio questa

cosa della nonna che a me veramente pesa perché ogni volta che sono su ha

sempre da dire, non posso uscire non posso fare niente, ho detto, almeno con RI

1.

posso fumare, posso uscire, volendo e allora … era anche per quello che sono

andata giù”

(trascrizione seconda

audizione, pag. 7 e 8).

Con RI 1, PC aveva un rapporto tutto sommato

buono.

Lei stessa ha dichiarato che lui era una brava

persona e che lei gli voleva bene:

I: tu vuoi bene a questa persona (ndr: _________)?

V: si. Come anche volevo bene al RI 1, al _________

(ndr: _________) …okay (…)”

(trascrizione 2.

audizione pag. 27)

Per il resto,… cioè bom lui è sempre stata una

persona diciamo brava, no? Con me, con mio fratello, così”

(trascrizione prima audizione pag. 3)

Fra la prospettiva di rimanere con la nonna che “è

un incubo” perché la tratta da ragazzina e “la fa lavorare” e quella di

tornare a casa con il patrigno a cui, in fondo, vuole bene e che, “per il

resto”, è una brava persona è perfettamente comprensibile che

un’adolescente con un percorso di vita particolare come quello di PC scelga la

seconda.

Giustamente, valutando la congruenza di queste

dichiarazioni (o meglio, la credibilità del comportamento che esse descrivono

e, così, la loro coerenza interna), la prima Corte ha sostenuto che esse vanno

valutate anche alla luce della considerazione secondo cui PC “è in ogni caso

una ragazza fuori dalla norma, sia per la situazione personale – senza padre,

male accettata dalla madre ed istituzionalizzata da anni - che per i suoi

comportamenti, sicuramente reattivi a tale situazione, come il fumo

precocissimo, i vandalismi, le fughe dall’istituto, l’esperienza con la

marijuana, la sessualità vissuta precocemente (ed incoscientemente) con uomini

adulti” (sentenza pag. 50)

D’altro lato, la tesi ricorsuale non è

condivisibile poiché non valuta la genesi della dichiarazione di PC. Non

valuta, cioè, il fatto che tale affermazione è stata fatta in risposta ad una

domanda dell’interrogante che chiedeva conto alla ragazza di un suo

comportamento. Questa richiesta portava, in sé, una valutazione, se non

negativa, di evidente inconciliabilità tra l’ipotesi di un rapporto sessuale

avuto a _________ e il desiderio della ragazza di passare il fine settimana a _________,

dove c’era anche RI 1. In realtà, gli atti dimostrano che i rapporti sessuali

avuti con il patrigno non hanno mai spinto PC ad allontanarsi da RI 1. Non vi è

traccia di richieste in tal senso fatte dopo l’agosto 2006. Nemmeno PC ha fatto

richieste in tal senso quando è stata posta, dalla decisione della madre di

rientrare in Ticino, davanti all’evidenza di dover rimanere sola con l’uomo a _________.

Non vi è nemmeno traccia di richieste del genere formulate dopo il 4 novembre

2007.

Avvertita – a causa della richiesta di

spiegazioni – la necessità di trovare un argomento con cui potesse sostenere

che all’ipotesi di un rapporto sessuale lei aveva pensato ma che l’aveva

scartata – quando invece, probabilmente, non era così – in modo da non dover

assumere responsabilità in quanto accaduto, PC ha buttato là, in mezzo alle

vere motivazioni che l’hanno spinta a non volere rimanere dalla nonna, quella

che il ricorrente – sbagliando – invoca come prova della non credibilità della

ragazza in merito ai fatti di _________.

Di nessuna consistenza è, invece, la censura

ricorsuale secondo cui la dichiarazione di PC sul rapporto sessuale di _________

è inverosimile poiché non è pensabile che un uomo attaccato alla famiglia come RI

1.

avesse pulsioni sessuali in un momento così drammatico. Affermando ciò, il

ricorrente dimentica che la pulsione sessuale è una pulsione primaria che, in

quanto tale può esprimersi nei contesti più disparati.

Su questo episodio, la Corte di prime cure ha

concluso di non avere “motivo di disconoscere la credibilità di PC”

aggiungendo che, “se è vero che essa ha narrato l’episodio solamente di

sfuggita” la ragazza “ha raccontato il fatto in modo del tutto spontaneo

e anche in questo caso va esclusa ogni volontà da parte sua di manipolazione o

di accanirsi contro il patrigno”. Pertanto – ha concluso la prima Corte –

“in assenza di altri accertamenti, l’esistenza di questo fatto va ammessa in

base al solo raffronto delle credibilità dei racconti e segue quindi (posta la

non credibilità del prevenuto) il destino della valutazione complessiva circa

la credibilità di PC” (sentenza pag. 49).

In realtà, come visto sopra, le dichiarazioni

della ragazza su questo punto sono sufficientemente ampie ed hanno le

necessarie caratteristiche affinché venga loro data credibilità.

In queste condizioni, l’accertamento della Corte

– in sé fondato su considerazioni errate poiché, come visto, un giudizio

generale di credibilità non può essere emesso – resiste, nel suo risultato,

alla censura di arbitrio.

3.

g.3. L’accertamento della prima Corte riguardo il rapporto sessuale

avvenuto a _________ il sabato 1. dicembre 2007 non presta il fianco a critica

alcuna.

Prova sufficiente a stabilire che un rapporto

sessuale fra PC e il patrigno è effettivamente avvenuto sul letto coniugale di _________

in quel fine settimana è il risultato delle analisi effettuate sul lenzuolo.

Tale risultato è stato correttamente discusso e

valutato dalla prima Corte (sentenza consid. 13, 14, 15, 16, 17 e 18, 34 pag.

25- 30, 51-53) cui, su questo punto, non può essere rimproverato arbitrio

alcuno.

In particolare, la Corte ha, su questo punto, discusso e scartato con argomentazioni che già sono state definite

sostenibili e, quindi, non arbitrarie (cfr. sopra, consid. 2f, 2g e 2h) l’ipotesi avanzata dalla difesa secondo cui PC ha avuto, su quel letto, un rapporto

sessuale con un terzo uomo e non con RI 1.

Quanto alle modalità di tale rapporto, la Corte

ha correttamente fondato il suo accertamento sulle dichiarazioni della ragazza

che, su questo punto, sono sufficientemente lineari, coerenti e costanti da

poter essere considerate credibili.

Su quanto successo a _________, PC ha detto:

E: (…) E alla fine l’ultima volta, che è successo

due settimane fa, quando è ritornato in Ticino, eh… io sono andata a casa a _________

e praticamente mi ha…appunto a … mi ha di nuovo violentata…” (trascrizione prima audizione pag. 3)

V: (…) però l’ultima volta è stato due settimane

fa, quando è arrivato in Ticino,mmm ero in sala, no ero sempre al computer (….)

Il giorno dopo dovevo andare di là a _________

I: Chi?

V: Io e il marito di mia madre (…) io mi sono

sdraiata, ho acceso la televisione, ho cambiato un po’ i programmi, così, dopo

un po’ arriva lui, si sdraia su quell’altro divano vicino a me ehm… e niente

faccio: “vuoi cambiare programma?” mi fa: “no, no, tranquilla va bene

(incomprensibile) tranquilla va bene”. E dopo, appunto, ha cominciato ad

accarezzarmi e io mi sono spostata più in giù. Poi e… ha continuato ad

accarezzarmi e alla fine io…no, lui , dopo un po’ fa: “dai andiamo là nella

stanza della mamma” no? Qui sto già parlando di _________, no? “Andiamo là

nella stanza di…della mamma che, così almeno per la schiena”, così mi ha detto,

qualcosa del genere, che così era più comodo, no? Faccio: “ma no, bom, io sto

qua, no, tranquillo” e gli faccio : “vai pure”. Mi fa: “no, dai vieni così

parliamo un po’” bla bla bla così. E alla fine sono andata là anch’io, no? Ho

spento la tele e così, e mi sono messa appunto sdraiata di nuovo. E lui ha

cominciato subito ad accarezzarmi e dopo un po’ strusciava…sulla gamba no? E

alla fine mi ha preso con forza e ha fatto di nuovo…diciamo sesso…cioè…la cosa

che proprio non volevo e dopo un po’ lui, dopo un po’ faccio: “no”, ci ho

pensato dentro di me non devo …cioè non posso farmi fare una cosa del genere.

Dopo un po’ l’ho spinto via, faccio: “no, piantala” e lui mi ha preso tipo …

“proprio a forza, no? Perché lui, comunque è più forte di me, quindi… (incomprensibile)

di nuovo con forza e mi ha trascinata, cioè mi ha tirata per le gambe e poi …

continuava. E io dopo un po’ mi sono incavolata di brutto, l’ho spinto via e

faccio “adesso la devi piantare”. E lui dopo va al gabinetto e basta. Perché

quando cominciava ad accarezzarmi, dopo un po’ lui mi ha tirato giù di colpo

subito i pantaloni , non ho avuto neanche il tempo di alzarmi, cioè ho cercato

di alzarmi ma lui mi ha trattenuto, no? E niente. E dopo è come se… sono andata

in camera, lui…lui è andato in bagno, dopo è andato al computer. Poi dopo un

po’ sono andata là anch’io. Faccio: “bom adesso vado a letto, no?” E lui mi fa

“ah, vai già a letto?” Faccio: “ e si” e lui mi fa “ah, ok ciao ciao” E dopo

sono andata a letto, ho guardato un po’ di tele nella mia camera e basta”

(trascrizione prima

audizione, pag. 11 e 12)

“I: quando mi dici stru…strusciar…si è iniziato a

strusciare, cosa vuol dire?

V: E nel senso che io, appunto, sdraiata e lui è

venuto, ha messo la gamba da questa parte (indica il movimento) e ha cominciato

a strusciarsi col…pene…e..niente, questo.

I: ok. E allora, se ho capito bene, quest’ultima

volta… ti ha accarezzato ancora, poi si è strusciato, poi ti ha tirato giù i

pantaloni di colpo…

V: poi ha tirato giù i suoi

I: mmm,mmm

V: E poi dopo

I: mmm,mmm

V: Mi ha (sorride) messo appunto il pene nella

vagina.

I: Ok. E poi tu gli hai detto di no?

V: Si, non subitissimo, però quasi subito gli ho

detto “piantala” e l’ho spinto via.

I:mmm, mmm

V: e dopo lui è ritornato e mi ha tirato con

forza e…appunto… ha rimesso il pene nella vagina e dopo un po’ eh… l’ho

respinto via e ho detto “piantala” e alla fine…

I: Ha smesso

V: si

I: E quando l’hai spinto via, come l’hai spinto

via?

V: E praticamente ero sdraiata, e lui era ,

diciamo, sopra di me, no? E ho fatto così (mostra come l’ha fatto) e l’ho

spinto via.”

(trascrizione prima

audizione, pag. 12, 13)

I: Ma..volevo sapere… PC, per quale motivo tu

eh… hai deciso di andare in camera quando lui ti ha detto di andare in camera?

Eravate sul divano in salotto, giusto?

V: Si

I: E poi ti ha detto “dai vieni in camera,

chiacchieriamo” dico bene?

V: (fa cenno di si con il capo)

I: Per quale motivo l’hai seguito?

V: Non so, perché comunque ero già lì, dico…

(incomprensibile) divano, stare lì come … come una stupida da sola, non c’era

neanche mia madre (incomprensibile) mio fratello e ho detto: “ ma si bom”

…allora l’ho seguito

I: Ok. Lui in questi momenti ti diceva qualche

cosa?

V: In questi momenti in che senso?

I: Quando eh.. ti prendeva con forza e…ehm…

abusava di te, ti violentava, ti diceva qualche cosa?

V: Mm che io ricordi, no”

(trascrizione prima

audizione, pag. 14 e 15)

Correttamente i primi giudici hanno sottolineato

come il racconto di PC su questo episodio appaia credibile in ragione della sua

semplicità e pacatezza (sentenza pag. 49).

A ciò va aggiunto che il fatto che PC ha

spontaneamente detto di avere seguito il patrigno in camera senza esservi

costretta, ma semplicemente per “non stare lì come … come una stupida da

sola” è fortemente indicativa della sincerità del racconto che sarebbe

stato ben diverso – o, in ogni caso, non avrebbe compreso quel dettaglio - se

la ragazza avesse voluto accusare il patrigno di un fatto non avvenuto.

Analogamente, indicative della sincerità del

racconto di PC in merito ai rapporti sessuali avuti con il patrigno sono le sue

dichiarazioni riguardo il suo modo di porsi nei confronti dell’uomo durante i

rapporti:

ha fatto sesso con me, che io non volevo, no?

Quindi …però non ho avuto appunto il coraggio di dirlo”

(trascrizione prima

audizione, pag. 6 in fine)

I: e come ha fatto a fare questa cosa?

V: E praticamente io ero lì tranquilla e lui co…

cioè praticamente è come mi se mi sono lasciata fare, no? Però… per niente,

cioè dentro di me io dicevo “no, non é.. è una cosa sbagliata, no? Però non ho

mai avuto il coraggio di, appunto, dirglielo e fino a che, appunto l’altra

volta, cioè due settimane fa ?”

(trascrizione prima audizione, pag. 8)

I: E tu, PC come ti sei sentita quando

succedevano queste cose?

V: Cioè all’inizio mi veniva anche da piangere,

perché dico: “non posso crederci che una persona che consideravo mio padre, mio

secondo padre, m’avesse, cioè…mi ha trattato così” cioè come se fossi, diciamo,

una bambola ehm.. e niente … male mi sono sentita..e..però ..alla fine facevo

finta di niente, no? E io non vorrei che lui pensa che..come se io sono

d’accordo, no? Perché forse non ho avuto mai il coraggio di dirglielo, che io

non sono d’accordo, magari lui pensa che sia così. Però comunque dovrebbe già

capirlo , no? Visto che è maggiorenne e tutto, dovrebbe capirlo lui stesso” (trascrizione prima audizione, pag. 20)

Nel contesto di false accuse, non si ritrovano

ammissioni riguardo l’essersi lasciate fare e, soprattutto, non si ritrovano

riflessioni su come un proprio atteggiamento possa essere stato recepito

dall’altra parte. Riflessioni di questo tipo – che portano in sé l’embrione di

una colpevolizzazione personale per quanto accaduto – sono, al contrario,

tipiche espressioni delle vittime di abusi (DTF non pubblicata del 30.3.2007

[6P.218/2006]).

Pertanto, l’accertamento

secondo cui il sabato 1. dicembre 2007 RI 1 ebbe, sul letto coniugale di _________,

un rapporto sessuale con la figliastra nei termini da lei descritti resiste

alla censura di arbitrio.

La prima Corte ha accertato che RI 1 ebbe un

rapporto sessuale con PC anche il venerdì 30 novembre 2007. Anche questo

accertamento sfugge alla censura d’arbitrio nella misura in cui la ragazza,

dopo averlo dichiarato nell’audizione del 14 dicembre 2007 (trascrizione prima

audizione, pag. 15), lo ha confermato in quella del 23 aprile 2008

(trascrizione terza audizione, pag. 7). Pure senza arbitrio la Corte ha

accertato che anche quella sera vi fu una penetrazione vaginale preceduta da

masturbazione praticata dall’uomo sulla ragazza nella misura in cui PC,

rispondendo all’interrogante che le chiedeva di descrivere il secondo e il

terzo episodio, ha detto che anche quelle volte era successo un “un po’ la

stessa cosa“ (trascrizione prima audizione, pag. 11) di quel che aveva

appena descritto, e cioè masturbazione (cfr trascrizione prima audizione, pag. 8

e 9) e, poi, penetrazione vaginale con eiaculazione all’esterno della vagina.

Come visto, il ricorrente ravvisa un’incoerenza

nel fatto che PC ha preferito, piuttosto che restare con la nonna, seguire il

patrigno pur sapendo che ciò equivaleva a rimanere sola con lui. Come discusso

al consid. 3g2 (pag. 33-35), questa circostanza non può, in realtà, essere

considerata un’incongruenza: rapportata alla personalità della ragazza e alla

sua storia, il fatto che lei abbia preferito seguire il patrigno piuttosto che

rimanere con la nonna appare comprensibile. La relativa censura ricorsuale

cade, pertanto, nel vuoto.

3.

g.4. La Corte ha, infine, accertato che , in una delle prime due

occasioni, cioè o a _________ o a _________, RI 1 ha “baciato o leccato la vagina” (recte: la vulva) di PC (sentenza pag. 54).

Tale accertamento poggia sulle seguenti

dichiarazioni di PC:

I: Dunque, tu non hai mai messo la bocca, la tua

bocca sul ... pene…

E: no

I: …e lui neanche sulla tua vagina.

E: lui si

I: lui si.

E: (fa cenno di si col capo) E.. è

stato…appunto…non mi ricordo quando è stato, però mi ricordo appunto che ha

fatto…cioè…io..comunque io com… cercavo di spostarmi, no? Andarmene, ma lui niente,

no? Però si è trattato di due, due o tre second.

I: E lì cosa ha fatto quando ha fatto questa cosa

qui?

E: E ha messo la lingua…nella vagina. Non so..e

niente.” (trascrizione prima

audizione pag. 18)

Senza arbitrio, la prima Corte ha considerato che

la difficoltà di PC di collegare il fatto ad uno specifico episodio “significa

che la cosa non è avvenuta nelle ultime due circostanze”. Altrettanto senza

arbitrio, la Corte avrebbe potuto spingersi a collegare questo fatto

all’episodio di _________ ritenuto che, in relazione a _________, la ragazza ha

detto che, non appena le abbassò i pantaloni, l’uomo la penetrò analmente. La

dinamica descritta dalla ragazza (considerato che, poi, l’arrivo del fratello

costrinse l’uomo ad interrompere la penetrazione e lasciarla in pace) non

lascia spazio all’esecuzione di un cunnilingus.

4.

Il ricorrente ha contestato che i fatti accertati possano essere

ritenuti costitutivi di coazione sessuale o di violenza carnale rilevando come

la sua tesi coincida con quella sostenuta dal PP nell’atto d’accusa “modificato

solo su insistenza del presidente della Corte” (ricorso pag. 28).

4.

a. Relativamente

a quanto accaduto a _________, la prima Corte ha, dapprima, osservato come PC,

all’epoca poco più che dodicenne, vivesse una situazione delicata, in

particolare a causa del difficile rapporto con la madre, dell’assenza di una

figura paterna e del collocamento in istituto ed ha annotato come, in questo

contesto, “l’arrivo in casa del RI 1, nuovo marito della madre, era stato

visto dalla ragazza con speranza e aspettativa, visto come essa fosse

desiderosa di una figura maschile di riferimento”. Ha, poi, ricordato come

la speranza di PC fosse rivolta, però, “ad un soggetto particolare”

ritenuto che RI 1 possiede “una presenza fisica non trascurabile,

suscettibile di incutere timore ad una ragazza di 12 anni” e ritenuto che

egli ha “un’immagine sinistra, o comunque connotata negativamente per essere

finito in prigione per lunghi mesi”. I primi giudici hanno, poi, osservato

come questo personaggio rimanesse, comunque, per la ragazza “un

interlocutore fondamentale, con cui era tenuta ad avere un rapporto positivo”

per poter avere, di riflesso, i favori della madre che a quell’uomo teneva

molto.

Ciò detto – e rilevato come a RI 1 quelle dinamiche

familiari erano sicuramente note – i primi giudici hanno concluso che il

rapporto anale “pare caratterizzato anche dall’agire improvviso e

imprevedibile del prevenuto, tale da non consentire, la prima volta, la

reazione di PC per il combinato effetto sia di una serie di circostanze

ambientali costituenti per lei notevole pressione psicologica, ma anche in conseguenza

di un agire del prevenuto non privo di connotazioni concretamente coercitive

forse non bene evidenziate dalla ragazza” (sentenza consid. 39 pag. 58 -

61).

Quanto al rapporto sessuale avvenuto a _________,

la Corte lo ha qualificato di violenza carnale ai sensi dell’art. 190 CP poiché

PC è “nuovamente, stata sorpresa dall’iniziativa del patrigno” così da

ritenere “di non potersi difendere con successo, soverchiata fisicamente

dall’uomo che, da poco uscito di prigione, pretendeva un rapporto sessuale

mentre che suo fratello era degente in gravi condizioni nello stesso edificio”.

Proprio per l’enormità della cosa – continuano i primi giudici - PC, “paradossalmente,

poteva legittimamente pensare che non sarebbe stata creduta se avesse

raccontato il fatto e RI 1 poteva perciò confidare che nulla sarebbe trapelato,

non solo per l’inverosimiglianza dell’accusa formulata in simile frangente, ma anche

per il senso di lealtà di PC che mai avrebbe voluto arrecare alla madre

ulteriore dispiacere in quel momento”. In queste circostanze, secondo la

Corte di prime cure, il prevenuto ha fatto uso di una “strukturelle Gewalt”, cioè

della grande pressione psicologica derivante, oltre che dalla predetta

situazione generale della ragazza, dal particolare smarrimento dovuto al

gravissimo incidente del fratello di pochi giorni prima.

Così, senza che gli sia stato necessario

ricorrere alla violenza fisica, RI 1 si è reso autore colpevole di una violenza

carnale (sentenza consid. 40 pag. 62-63).

Per gli episodi di _________ del 30.11 e 1.

12.

, la Corte ha, invece, sottolineato come la situazione fosse diversa

poiché “in questi casi PC avrebbe potuto facilmente evitare di trovarsi

nella pericolosa situazione di trascorrere la notte da sola con il patrigno (…).

In questa situazione, in cui essa a meno di un mese dal precedente abuso si

consegnava nelle mani del proprio abusatore, chiedendo di cambiare programma in

modo da trascorrere la notte a _________ con lui, prima ancora di chiedersi

cosa è passato per la testa di PC – cioè se essa è stata tanto stolta da non

vedere il pericolo oppure, come indizia la spiegazione incongruente, vi è

dell’altro rimasto inespresso – occorre chiedersi cosa può avere pensato

l’accusato sentendo che la figliastra insisteva per dormire a _________ sola

con lui”. Secondo i primi giudici, “un soggetto così primitivo ed

egoista non può che avere dedotto il consenso e persino il desiderio della

figliastra a che egli nella circostanza avesse nuovamente un rapporto sessuale

con lei, ciò che puntualmente ha fatto. Analogo pensiero, a maggior ragione

dopo il rapporto sessuale di venerdì, deve avere avuto l’accusato anche per il

sabato sera, visto come PC nulla abbia tentato, per quanto risulta dagli atti,

per non trascorrere sola con lui un’altra notte e che, come addirittura ella,

dopo qualche carezza sul divano, lo abbia spontaneamente seguito in camera da

letto per non “stare lì come una stupida da sola” non potendo a quel punto

non sapere cosa sarebbe accaduto”.

Pur ritenendo che, in realtà, PC non volesse fare

sesso con il patrigno, la Corte ha rilevato che “la prospettiva di reato

deve essere analizzata tenendo conto anche del soggettivo punto di vista

dell’accusato e in questo senso è chiaro che egli per i fatti di _________ può

avere ipotizzato il tacito consenso della ragazza, ragione per cui nella sua

intenzione manca la connotazione violenta degli atti sessuali commessi, ad

eccezione di quando essa si è palesemente opposta il sabato sera, ed allora

egli ha usato la forza, ciò che però esula dal tema delle pressioni

psicologiche ed ambientali sin qui sviluppato e configura invece una violenza

carnale commessa vincendo con la forza fisica la resistenza manifestata da PC

(…) mentre che la prima parte del rapporto di sabato 1.12.2007, così come il

rapporto sessuale del 30.11.2007 costituiscono atti sessuali ex art. 187 CP

(sentenza, consid. 42, pag. 63-66)

Infine, la Corte di prime cure ha ritenuto di

poter qualificare come coazione anche il cunnilingus già solo per la

collocazione di tale atto nell’ambito di uno dei due primi episodi (_________ o

_________) comunque ritenuti di natura coercitiva e, poi, anche perché la

descrizione di PC esprime comunque un tentativo di opposizione (“io mi

spostavo”) da parte della ragazza “frustrato dalla persistenza

dell’intento dell’autore che, stante appunto un percettibile tentativo di

sottrarsi della ragazza, assurge a coercizione” (sentenza consid. 41 pag.

63)

4.

b. Il ricorrente rileva, dapprima, come le considerazioni svolte dalla prima

Corte sulla presenza fisica e la connotazione negativa di RI 1 discendano, le

prime, da una lettura unilaterale del materiale probatorio e siano, le seconde,

frutto di mere illazioni.

Infatti – prosegue il ricorrente - da un lato, PC

“è una ragazza che per la sua età ha una statura e una corporatura molto

sviluppate sicché la considerazione sulla presenza fisica dell’imputato va

molto ridimensionata”. D’altro lato, non soltanto PC non ha mai detto di

avere paura di RI 1 o di vederlo come una “persona sinistra” ma, al

contrario, lo ha definito “una brava persona”. Pertanto – conclude il

ricorrente su questo aspetto – è “falso e arbitrario sostenere che PC

temesse RI 1 per la sua corporatura o per il fatto che era stato in prigione”.

Poi, affermando come, in realtà, fosse la madre e non RI 1 il punto di

riferimento della ragazza e rilevato che l’essere collocata in un istituto era,

per lei, non un elemento di fragilità bensì di forza poiché ciò le permetteva

di avere persone adulte di fiducia esterne all’ambiente familiare, il

ricorrente conclude che la ragazza “non era oggetto di pressioni

psicologiche tali da costringerla ad accettare la congiunzione carnale con l’accusato”.

Entrando nel dettaglio della connotazione

giuridica dei diversi atti, il ricorrente rileva come, per _________, non si

possa parlare di coazione poiché “l’uso dello sbigottimento e dell’astuzia

non costituiscono coazione” e poiché non risulta che l’accusato abbia in

qualche modo costretto la ragazza – che peraltro non ha opposto resistenza - a

compiere l’atto sessuale.

Neppure è possibile qualificare di violenza

carnale quanto la Corte ha accertato essere avvenuto a _________ e, poi, a _________

poiché “non si può affermare che l’accusato abbia creato lui in qualche modo

la situazione evocata in sentenza o una qualsiasi situazione di coercizione”

né si può dire che “vi sia stata né paura, timore di essere oggetto di

violenza”.

Pertanto – conclude il ricorrente – gli atti

accertati dalla Corte di prime cure possono, tutt’al più, essere qualificati di

atti sessuali con fanciulli ai sensi dell’art. 187 CP (ricorso

pag. 28 – 31).

4.

c. Ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 CP si

rende autore colpevole di coazione sessuale, ed è punito con una pena detentiva

sino a dieci anni o con una pena pecuniaria, chiunque costringe una persona a

subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente

usando minaccia o violenza, esercitando su di lei pressioni psicologiche o

rendendola inetta a resistere.

Per l’art. 190 cpv.

1.

CP, si rende colpevole di violenza carnale, ed è punito con una pena

detentiva da uno a dieci anni, chiunque costringe una persona di sesso

femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o

violenza, esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola inetta a

resistere .

Presupposto comune dei reati di coazione sessuale

e di violenza carnale – che proteggono

il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF

124.

IV 157; 122 IV 100; 119 IV 310) - è un atto coercitivo con cui l’autore

induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura

sessuale: il comportamento represso

consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a

compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre,

sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale:

la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta.

La vittima deve

essere messa in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando

oltre il suo rifiuto, ritenuto che é necessario che la sottomissione della

vittima sia comprensibile, in ragione delle circostanze del caso concreto (DTF

122.

IV 101).

Tra i mezzi

coercitivi il legislatore ha annoverato, in un elenco non esaustivo, la

minaccia, la violenza, l'esercizio di pressioni psicologiche e il rendere la

vittima inetta a resistere in altro modo.

Per violenza va inteso il ricorso a una forza

fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle

circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è

necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare,

sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità

fisica (DTF 122 IV 100; Jenny/Schuhbart/Albrecht, Kommentar zum schw.

Strafgesetzbuch, art. 189 n. 16).

Per minaccia bisogna intendere che l'autore, a

parole o con il suo comportamento, induce la vittima a temere un serio

pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100; Rehberg/Schmid, Strafrecht III,

6.

ed. p. 378; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil I, 5. ed. p. 158 no

7).

Con l’introduzione della nozione di ”esercizio di

pressioni psicologiche” quale atto di natura coercitiva, il legislatore ha

voluto estendere il reato di coazione sessuale anche a quei casi in cui la

vittima si trova in una situazione di impotenza creata dall’autore anche senza

l’uso della forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154).

In particolare, l’inferiorità cognitiva e la

dipendenza emotiva e sociale possono - soprattutto nei bambini o negli

adolescenti – generare una pressione psichica straordinaria e, quindi, una

sottomissione paragonabile a quella ottenuta con la coazione fisica e, come

questa, tale da renderli incapaci di opporsi ad atti sessuali non desiderati.

La giurisprudenza del Tribunale federale definisce violenza strutturale questa

forma di coazione di natura psichica esercitata dall’autore con la

strumentalizzazione dei legami sociali (DTF non pubblicata del 23.4.2009 [6B.646/2008]

consid. 3.1.; DTF non pubblicata del 20.2.2007 [6P.200/2006] consid. 7.1; DTF

non pubblicata del 8.2.2007 [6P.161/2006] consid. 6.1; DTF non pubblicata del

10.8.2006

[6P.94/2006] consid. 9.1.; DTF non pubblicata del 12.11.2005 [6P.111/2005],

consid. 10.1; DTF non pubblicata del 24.6.2005 [6P.63/2005] consid. 7.1.; DTF

131.

IV 107; DTF 128 IV 97, DTF 124 IV 154)

Non ogni atto sessuale commesso con un bambino/adolescente

nell’ambito di un rapporto di dipendenza sociale o emotiva assurge a coazione

sessuale o a violenza carnale.

Da un lato, il Tribunale federale ha precisato

che quando, in ragione della sua età, il bambino non è capace di discernimento,

l’art. 189 non entra in considerazione, dovendosi applicare piuttosto in

concorso gli art. 187 e 191 CP (DTF non pubblicata del 11.6.2003 [6S.121/2003],

consid. 1.1)

Se il bambino (o il fanciullo sotto i 16 anni)

non è incapace di discernimento – ai sensi dell’art. 191 CP - e l’autore si

limita ad approfittare di una preesistente situazione di dipendenza della

vittima nei suoi confronti, è, invece, applicabile alla fattispecie penale

l’infrazione di cui all’art. 193 CP (Philipp Maier, Strafgesetzbuch II, Art. 111-401,

Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Kommentar, art. 193, n. 4).

Il giudice deve, per contro, applicare l’art. 189

CP (o l’art. 190 CP se vi è penetrazione vaginale) se l’autore ha contribuito

fattivamente - adottando dei comportamenti che eccedano il semplice

approfittare di una situazione già presente e che per loro natura rappresentano

una strumentalizzazione attiva dei legami sociali – a porre soggettivamente la

vittima in una condizione che la rende incapace di opporsi alla richiesta di

atti sessuali non desiderati (DTF non pubblicata del 20.2.2007 [6P.200/2006 consid.

7.

; DTF 128 IV 106).

La coazione di natura psichica deve essere il

risultato di una situazione creata dall’autore. Non va, pertanto, confuso

l’esercizio di una “violenza strutturale” con il semplice approfittare di

relazioni private o sociali preesistenti (DTF non pubblicata del 24.6.2005

[6P.63/2005] consid. 7.1).

L’autore deve creare concretamente e fattivamente

una situazione di costrizione, strumentalizzando in modo attivo (“tatsituative

Zwangssituazion”) ai propri fini i legami sociali (DTF non pubblicata

dell’20.2.2007 [6P.200/2006] consid. 7.1.).

La nozione di violenza strutturale è stata, in

questo senso, precisata dal Tribunale federale in DTF 131 IV 107 in risposta, anche, alle critiche della dottrina che riteneva contraria alla ratio legis

l’automatica applicazione dell’art. 189 CP a qualsiasi atto sessuale compiuto

da una persona legata alla vittima (in genere, bambino o adolescente) da

rapporti affettivi o sociali, (jenny,

Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, in: ZBJV

139/2003 S. 375 f., Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im

Jahre 2002, in: ZBJV 140/2004 S. 726 ff.; anche philipp

maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad Art. 189 StGB N. 10, 20; anche günter stratenwerth/guido jenny,

Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6. edizione, pag. 167 )

L’alta Corte ha, così, precisato che, per la

realizzazione del reato di coazione sessuale (o di violenza carnale) tramite

una pressione psichica, l’autore deve creare – utilizzando le relazioni sociali

come mezzo di pressione (e non limitandosi ad approfittarne) – una situazione

di coercizione per ottenere i favori sessuali da parte della vittima. Pertanto,

le considerazioni secondo cui la subordinazione cognitiva e la dipendenza

emotiva e sociale possono produrre una pressione psichica sviluppate nelle sue

precedenti sentenze devono essere interpretate nel senso che può essere ammessa

la coazione soltanto quando l’autore trasforma un particolare tipo di relazione

sociale comportante una forma di dipendenza in un mezzo di costrizione per

raggiungere i suoi scopi (DTF non pubblicata del 20.2.2007 [6P.200/2006] consid.

7.

; cfr. anche DTF 131 IV 107)

Il mezzo coercitivo, e per quanto qui di

interesse, il tipo di strumentalizzazione del rapporto di dipendenza messo in

atto dall’autore deve, come detto, essere atto – in considerazione delle

particolari circostanze concrete - a creare nella vittima uno stato di coercizione

psicologica di un’intensità tale da assurgere

a mezzo coercitivo idoneo a limitare la libertà sessuale della vittima. In

altre parole, la sottomissione della vittima deve essere comprensibile. Non ogni tipo di pressione e non ogni

comportamento che conduca ad un atto sessuale non desiderato deve essere

qualificato di coazione sessuale (DTF 131 IV 170 consid. 3.1. e riferimenti): l’effetto

prodotto sulla vittima deve essere grave (DTF 128 IV 97; DTF 131 IV 107) e

raggiungere l’intensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97

consid. 3a; DTF 131 IV 167, consid. 3.1. e riferimenti; DTF 126 IV 124).

Conformemente alla

giurisprudenza del tribunale federale, la resistenza all’atto coercitivo creato

dall’autore che si può pretendere dai bambini è evidentemente meno grande

rispetto a quella che è richiesta ad un adulto (DTF 128 IV 97; 124 IV 154; 122 IV 97). In questo senso, la

pressione psicologica esercitata su un bambino sotto forma di ingiunzione a

tacere degli atti sessuali subito può, di regola (SJZ 92/1996, p. 115), essere

sufficiente anche se a questa ingiunzione non fanno seguito delle minacce di

conseguenze negative o promesse di vantaggi nella misura in cui il semplice

ordine di mantenere il segreto costituisce un fattore traumatizzante classico

degli abusi sessuali commessi a danno dei bambini (DTF 124 IV 154).

Soggettivamente,

affinché il reato di coazione sessuale sia realizzato, è necessaria

l’intenzione, anche soltanto nella forma del dolo eventuale. L’autore deve,

quindi, sapere che la vittima non è consenziente o per lo meno accettarne

l’eventualità e deve volere, o per lo meno accettare, che il suo consenso

dipenda dal mezzo coercitivo utilizzato (DTF non

pubblicata del 11.6.2003 [6S.121/2003], consid. 1.1.).

4.

d.1. Come

visto sopra (consid. 4a), la Corte di prime cure ha ritenuto che,

nell’episodio di _________, PC sia stata messa nell’impossibilità di reagire “per

il combinato effetto sia di una serie di circostanze ambientali costituenti per

lei notevole pressione psicologica, ma anche in conseguenza di un agire

del prevenuto non privo di connotazioni concretamente coercitive forse non bene

evidenziate dalla ragazza” ritenuto che la “notevole pressione

psicologica” era dovuta – sempre a mente dei primi giudici - al fatto che

il RI 1 era, da un lato, un’importante figura di riferimento per la ragazza

(poiché, in sintesi, rappresentava il ponte fra questa e la madre) e, d’altro

lato, rappresentava una figura inquietante e di cui avere paura (in ragione di

una presenza fisica non trascurabile e del suo essere un ospite regolare di

carceri più o meno patrie).

Bisogna convenire con il ricorrente che le

considerazioni della prima Corte su RI 1 che incuteva paura alla ragazza sono

contrarie alle risultanze istruttorie da cui emerge, come visto sopra, che PC

aveva con lui un rapporto relativamente buono e che gli voleva bene (così come ne

voleva ad _________ e a _________, cfr trascrizione seconda audizione, pag. 27)

e che “per il resto” lo considerava “una persona diciamo brava, no? con

me, con mio fratello, così” (trascrizione prima audizione pag. 3).

Il ricorrente contesta anche la conclusione dei

primi giudici secondo cui RI 1 fosse un punto di riferimento fondamentale per PC.

Quanto emerge dagli atti su questa questione non è univoco. Da un lato, la

sporadicità della convivenza fra i due (sia a causa del collocamento in

istituto della ragazza che dei periodi di carcerazione dell’uomo) sembra

deporre contro la tesi sostenuta dalla prima Corte. D’altro lato, invece,

l’affermazione di PC secondo cui lei “lo immaginava un po’ come un padre,

no? che alla fine lo é.” (trascrizione prima audizione, pag. 4) sembra

sostenere questa tesi.

Ciò detto, la questione può rimanere irrisolta

nella misura in cui non emerge dalle dichiarazioni di PC che l’uomo abbia in

qualche modo strumentalizzato, ai sensi di quanto indicato nel considerando

precedente, il preteso (dalla Corte) e contestato (dal ricorrente) rapporto

quasi filiale per ottenere che la ragazza si sottoponesse alle sue voglie.

Ciò precisato, la penetrazione anale si

configura, in diritto, comunque come una coazione per i motivi che seguono.

Come visto al considerando precedente, l’art. 189

CP (così come l’art. 190 CP) si applica quando l’autore costringe una persona a

subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale (rispettivamente,

una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale) segnatamente

usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola

inetta a resistere. Al riguardo non sono però richieste ogni volta azioni coercitive

di particolare intensità, come la violenza fisica o la grave minaccia. Gli art.

189.

e 190 CP proteggono, invero, anche quelle vittime che, a seguito

dell’effetto sorpresa (“Uberraschungseffekt”), di spavento (“Erschrecken”),

sbalordimento (”Verblüffung”) o a causa del trovarsi in una via senza uscita,

non oppongono resistenza (DTF 128 IV 106 consid. 3a/aa pag. 111).

Dell’episodio di _________, la ragazza ha

raccontato che, dopo alcune carezze, RI 1 la prese “proprio subito di colpo”,

la girò, le tirò giù i pantaloni e, senza preavviso, senza nulla dire, la

penetrò analmente (trascrizione seconda audizione, pag. 4 e 5).

Dunque, la penetrazione fu improvvisa, dopo che

l’uomo la girò di forza e le abbassò i pantaloni.

Che RI 1 intendesse procedere ad una simile

penetrazione non era, certo, desumibile dalle manipolazioni di natura sessuale

sin lì messe in atto dall’uomo. Non lo sarebbe stata per nessuna donna. A

maggior ragione, non lo poteva essere per PC, allora appena dodicenne e senza

esperienze sessuali.

Né può essere preteso che dal fatto che PC – che

“non aveva il coraggio di dirgli piantala” perché “era rimasta

stupita, no di quello che ha fatto” (trascrizione prima audizione pag. 4) -

non si fosse opposta alle carezze del patrigno, questi potesse desumere il

consenso ad una improvvisa penetrazione anale.

Dalla dinamica descritta, è evidente che l’uomo

ha messo in conto che la figliastra – appena dodicenne e senza esperienze

sessuali – si sarebbe opposta alla penetrazione anale ed ha risolto il problema

sfruttando l’elemento sorpresa, rendendo cioè la ragazza momentaneamente inetta

a resistere. Penetrandola proditoriamente, senza preavviso, in silenzio egli ha

profittato del fatto che la vittima, siccome era sdraiata, non poteva in alcun

modo sfuggirgli. E’ evidente, in questa situazione, che l’uomo è riuscito a

penetrare la giovane facendo esclusivamente leva sulla impossibilità della

vittima di prevedere quello che lui aveva intenzione di fare e impedendole così

di sottrarvisi; tanto è vero che - come essa ha puntualizzato – nei successivi

episodi, ai suoi tentativi di penetrarla analmente, lei si era sempre opposta “girandosi

con forza e tutto” (seconda audizione pag. 5).

In sintesi, dunque, RI 1 ha penetrato analmente la ragazza, sfruttando subdolamente la situazione da lui creata, ovvero

contando sull’impossibilità della malcapitata vittima di prevedere quel che lui

era fermamente intenzionato di farle, ben sapendo o, almeno, mettendo seriamente

in conto che essa non era affatto consenziente, e in particolare, contando sul

suo inevitabile smarrimento una volta penetrata proditoriamente. Cogliendola di

sorpresa, il ricorrente ha impedito ad PC di sottrarsi alla penetrazione, sfruttando

l’impossibilità della ragazza di prevedere quel che lui aveva intenzione di

farle, ossia ponendola nella condizione di percepire la reale situazione e,

quindi, di reagire di conseguenza, soltanto a fatto compiuto (cfr DTF 133 IV 49

per un caso di abuso sessuale commesso ai danni di una paziente aggredita

sessualmente dal terapeuta mentre giaceva nuda sdraiata sul ventre).

Si è trattato, pertanto, per queste ragioni, di una

chiara fattispecie di coazione sessuale.

4.

d.2. Secondo la prima Corte, il rapporto sessuale che RI 1 ebbe con PC a _________

si configura come una violenza carnale, avendo l’uomo costretto la ragazza a

subire quel che lui voleva facendo uso di una “strukturelle Gewalt”, cioè

della grande pressione psicologica derivante, oltre che dalla predetta

situazione generale della ragazza di cui già s’è detto (rapporto quasi

parentale misto a sentimento di paura e inquietudine suscitato dall’uomo nella

ragazza), dal particolare smarrimento dovuto al gravissimo incidente occorso al

fratello pochi giorni prima.

Come visto ai considerandi precedenti, gli art. 189

e 190 CP si propongono di proteggere la libera determinazione in materia

sessuale, reprimendo in maniera generale la costrizione mirante a indurre una

persona a compiere o a subire un atto sessuale senza il suo consenso. Affinché

vi sia costrizione in materia sessuale, è perciò necessario che la vittima non

sia consenziente, che l’autore lo sappia o accetti un’eventualità del genere e

che passi oltre impiegando un mezzo efficace ai sensi di quanto indicato in

precedenza (DTF 122 IV 97 consid. 2b pag. 100 con riferimento a DTF 119 IV 309

consid. 7b).

Perché l’episodio di _________ – avvenuto quando

la ragazza aveva 13 anni e 6 mesi e già intratteneva una relazione sessuale con

_________, uomo di più di 50 anni (sentenza consid. 40 pag. 61) - possa essere

qualificato come violenza carnale ai sensi dell’art. 190 CP fanno difetto due

elementi importanti.

Dapprima, fa difetto – se non l’assenza di

consenso di PC – la manifestazione di un suo rifiuto. Infatti, la ragazza ha,

più volte, dichiarato di non avere mai, se non nell’ultimo episodio (quello del

1.

dicembre), detto no a RI 1:

ha fatto sesso con me, che io non volevo, no?

Quindi …però non ho avuto appunto il coraggio di dirlo”

(trascrizione prima

audizione, pag. 6 in fine)

I: e come ha fatto a fare questa cosa?

V: E praticamente io ero lì tranquilla e lui co…

cioè praticamente è come mi se mi sono lasciata fare, no? Però… per niente,

cioè dentro di me io dicevo “no, non é.. è una cosa sbagliata, no? “ Però non

ho mai avuto il coraggio di, appunto, dirglielo e fino a che, appunto l’altra

volta, cioè due settimane fa?”

(trascrizione prima

audizione, pag. 8)

I: E tu, PC come ti sei sentita quando

succedevano queste cose?

V: Cioè all’inizio mi veniva anche da piangere,

perché dico: “non posso crederci che una persona che consideravo mio padre, mio

secondo padre, m’avesse, cioè…mi ha trattato così” cioè come se fossi, diciamo,

una bambola ehm.. e niente … male mi sono sentita..e..però ..alla fine facevo

finta di niente, no? E io non vorrei che lui pensa che..come se io sono

d’accordo, no? Perché forse non ho avuto mai il coraggio di dirglielo, che io

non sono d’accordo, magari lui pensa che sia così. Però comunque dovrebbe già

capirlo , no? Visto che è maggiorenne e tutto, dovrebbe capirlo lui stesso” (trascrizione prima audizione, pag. 20)

In queste condizioni, visto che emerge in modo

chiaro dalle sue dichiarazioni che la ragazza era “lì tranquilla”, “si

lasciava fare” e “faceva finta di niente”, non può essere ammessa –

nemmeno a titolo eventuale - la consapevolezza o la presa in considerazione da

parte di RI 1 di un mancato consenso di PC. A maggior ragione se si considera

che egli è dotato – come dall’accertamento, rimasto incontestato, dei giudici

di prime cure – di “una mente gretta e primitiva” (sentenza consid. 42 pag.

64).

Inoltre, manca l’accertamento di un atto

coercitivo da parte di RI 1.

PC non ne descrive nessuno. Secondo quel che

risulta dalle dichiarazioni della ragazza, né prima né durante gli atti

sessuali RI 1 diceva qualcosa (cfr. trascrizione prima audizione, pag. 15).

Dopo tali atti, tutto continuava come se niente fosse (trascrizione prima

audizione, in particolare pag. 11 e pag. 12), senza che RI 1 dicesse nulla alla

ragazza, per esempio, su quel che doveva o meno fare o dire in relazione a

quanto avveniva fra loro, su come doveva o meno interpretare quegli episodi

oppure ancora su quel che sarebbe o non sarebbe successo se lei non gli avesse

permesso di dare sfogo ai suoi istinti.

In queste condizioni, non può essere ammesso –

come hanno fatto i primi giudici – che egli abbia fatto uso di una “strukturelle

Gewalt” poiché non emerge in nessun modo dagli atti (né la sentenza di

prime cure lo pretende) che RI 1 abbia in qualche modo strumentalizzato, cioè,

abbia in qualche modo fatto uso - e non semplicemente profittato – di una

pretesa dipendenza della ragazza, trasformandola in uno strumento di

coercizione, per ottenere da lei un rapporto che egli sapeva (o doveva sapere) non

voluto.

Né è possibile ammettere – come afferma la prima

Corte – che PC sia “nuovamente stata sorpresa dall’iniziativa del patrigno e

che essa abbia ritenuto di non potersi difendere con successo, soverchiata

fisicamente dall’uomo che, appena uscito di prigione, pretendeva da lei un

rapporto sessuale” (sentenza pag. 62). La dinamica descritta da PC

prevedeva una masturbazione piuttosto intensa precedente la penetrazione

vaginale (cfr, in particolare, per _________, trascrizione prima audizione pag.

17.

e, più nel dettaglio e valido per tutti gli episodi, pag. 8 e 9): non si

può, in queste condizioni, ammettere un effetto sorpresa ai sensi di quanto

indicato al considerando 4.d.1..

Né si può – per quanto ritenuto al consid 4d1 -

sostenere che PC sia stata in qualche modo spaventata dal patrigno ed abbia,

per questo, ceduto alle sue voglie senza opporre resistenza, credendosi in una

situazione senza uscita. Una simile ipotesi è contraria alle emergenze

istruttorie. Non soltanto PC non ha mai detto di essere spaventata dal patrigno

ma risulta dalle sue stesse dichiarazioni che lei – in ogni modo dopo novembre

2007.

- ha saputo opporsi ad alcune richieste del patrigno senza che ciò abbia

comportato per lei delle conseguenze negative. Inoltre – come visto sopra – PC

voleva bene al patrigno e lo considerava una brava persona. Ed ancora una volta

va sottolineato che, secondo quanto da lei stessa dichiarato, PC non ha mai

detto di no al patrigno: il suo eventuale rifiuto non era manifestato né in

modo verbale né in modo non verbale.

In queste condizioni, per il rapporto sessuale di

_________ RI 1 deve essere considerato autore colpevole unicamente di atti

sessuali con fanciulli ai sensi dell’art. 187 CP.

4.

d.3. Come visto sopra, per la prima Corte il rapporto sessuale di venerdì

30.

novembre non può essere qualificato di violenza carnale poiché – in estrema

sintesi - nella decisione di PC di passare il week-end a _________ a poche

settimane dal rapporto sessuale di _________ RI 1 poteva legittimamente leggere

“il consenso e persino il desiderio della figliastra a che egli nella

circostanza avesse nuovamente un rapporto sessuale con lei”.

Questa motivazione non è accettabile.

Nel desiderio di PC di passare il fine settimana

nell’appartamento di _________ – che, detto per inciso, è anche la casa di PC –

RI 1, così come chiunque altro, poteva legittimamente leggere soltanto il

desiderio della ragazza di passare alcuni giorni a casa propria.

Nulla di più. Andare oltre, leggere in tale

desiderio altri desideri che con esso non hanno alcuna relazione né diretta né

indiretta non è pensabile, neppure per menti primitive e grette.

In realtà, vale qui quanto discusso per il

rapporto sessuale di _________.

Come quello, nemmeno il rapporto sessuale del 30

novembre 2007 può essere qualificato di violenza carnale poiché, così come

risulta dalle sue dichiarazioni, PC, né prima né durante il rapporto sessuale non

ha mai, in alcun modo, manifestato il suo rifiuto e poiché non risulta

accertata alcuna strumentalizzazione, da parte di RI 1, di un preteso (da parte

dei primi giudici) e contestato (da parte del ricorrente) rapporto di

dipendenza affettiva.

Pari considerazioni valgono per la prima parte

del rapporto sessuale del giorno successivo. Tale rapporto è, poi, diventato

una violenza carnale quando RI 1, dopo essere stato scacciato nel modo

descritto da PC, con la forza l’ha ripresa e l’ha penetrata nuovamente:

Dopo un po’ l’ho spinto via, faccio: “no,

piantala” e lui mi ha preso tipo … “proprio a forza, no? Perché lui, comunque è

più forte di me, quindi… (incomprensibile) di nuovo con forza e mi ha

trascinata, cioè mi ha tirata per le gambe e poi … continuava. E io dopo un po’

mi sono incavolata di brutto, l’ho spinto via e faccio “adesso la devi

piantare”. E lui dopo va al gabinetto e basta”

(trascrizione prima

audizione, pag. 11 e 12)

V: Mi ha (sorride) messo appunto il pene nella

vagina.

I: Ok. E poi tu gli hai detto di no?

V: Si, non subitissimo, però quasi subito gli ho

detto “piantala” e l’ho spinto via.

I:mmm, mmm

V: e dopo lui è ritornato e mi ha tirato con

forza e…appunto… ha rimesso il pene nella vagina e dopo un po’ eh… l’ho

respinto via e ho detto “piantala” e alla fine…

I: Ha smesso

V: si

I: E quando l’hai spinto via, come l’hai spinto

via?

V: E praticamente ero sdraiata, e lui era ,

diciamo, sopra di me, no? E ho fatto così (mostra come l’ha fatto) e l’ho

spinto via.”

(trascrizione prima

audizione, pag. 12, 13)

4.

d.4. La prima Corte ha dichiarato RI 1 autore di coazione sessuale anche

per l’episodio di cunnilingus ravvisando nella descrizione di PC un suo tentativo

di opposizione (“io mi spostavo”) “frustrato dalla persistenza

dell’intento dell’autore che, stante appunto un percettibile tentativo di

sottrarsi della ragazza, assurge a coercizione” (sentenza consid. 41 pag.

63).

Per quanto indicato al consid. 3g4, nel contesto

degli accertamenti della Corte di prime cure, tale atto sessuale non può essere

collocato a _________. Esso va, dunque, collocato a _________, nell’ambito del

rapporto sessuale descritto dalla ragazza.

Come rilevato sopra, nella descrizione fatta

dalla ragazza del rapporto avvenuto a _________ non si ravvisano gli elementi

costitutivi del reato di violenza carnale.

Neppure è possibile ravvisare in questo

particolare atto un elemento coercitivo: stante la brevissima durata del cunnilingus

- PC ha detto che è durato “due o tre secondi” (trascrizione prima

audizione pag. 18) – è arduo vedere nello “spostarsi” della ragazza una

manifestazione di rifiuto vanificata dalla persistenza dell’intento

dell’autore. Semmai il contrario. Proprio la brevissima durata di tale pratica

indica come RI 1 abbia interpretato “lo spostarsi” della ragazza come un suo

rifiuto ed abbia, di conseguenza, desistito.

In queste condizioni,

questo atto costituisce – insieme al rapporto vaginale completo in cui si

inserisce come un preliminare alla stessa stregua delle masturbazioni – un

atto sessuale con fanciulli ex art. 187 CP (cfr, per analogia, DTF 99 IV 73; 119

IV 309 consid. 7b p. 311; 122

IV 97 consid. 2a p. 99 ; STF non pubblicata del 10.2.2006

[6S.463/2005] consid. consid. 2 e rif. e consid. 3.2.; STF non pubblicata del

10.2.2006

[6S.463/2005] consid. 2 e riferimenti; STF non pubblicata del

10.10.2003

[6S.334/2003] consid. 3 e riferimenti secondo cui un concorso reale

fra l'art. 189

CP e l’art. 190 CP è concepibile unicamente quando la congiunzione

carnale e gli altri atti sessuali imposti siano indipendenti gli uni dall’altra,

in specie quando siano stati commessi in momenti diversi o procedano da volontà

delittuose distinte).

4.

d.5. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, in parziale riforma della

sentenza impugnata, RI 1 deve essere ritenuto autore colpevole di:

- coazione

sessuale per avere, nell’agosto 2006, a _________, costretto la figliastra a

subire una penetrazione anale;

- violenza

carnale per avere, il 1. dicembre 2007, a _________ costretto la figliastra, a continuare la congiunzione carnale;

- ripetuti

atti sessuali con fanciulli per gli episodi di _________, _________, e _________.

5.

Il ricorrente ha, pure, contestato la commisurazione della pena

effettuata dalla prima Corte.

5.

a. Procedendo alla commisurazione della pena, la prima Corte ha

sottolineato, dapprima, la pesante gravità oggettiva dei reati di cui RI 1 è

stato ritenuto autore colpevole rilevando come l’episodio di coazione di _________

corrisponda, per intensità, ad una violenza carnale e come questi atti siano

stati compiuti in danno di una fanciulla di 12 e, poi, 13 anni, “di cui gli

era nota la particolare fragilità e abusando, ovviamente, anche del rapporto

matrimoniale con la madre e del difficile rapporto madre e figlia”.

Poi i primi giudici hanno sottolineato come, dal

profilo soggettivo, la colpa di RI 1 – quarantenne e padre di due figli – sia

“enorme” e come questi abbia agito “con totale egoismo e disprezzo assoluto

dei membri della famiglia che lo aveva accolto, quasi che le donne che la

compongono fossero una sua proprietà di cui disporre a piacere”.

Infine, i primi giudici hanno rilevato come RI 1

– eccettuato il lungo carcere preventivo sofferto – non abbia attenuanti,

presentando egli una vita anteriore “senza meriti”, caratterizzata

soltanto dalla delinquenza e dai soggiorni in carcere e come egli non sia stato

capace di trarre profitto dalle diverse condanne subite.

Pertanto, rilevato come RI 1 abbia “colpito

ogni qualvolta ne ha avuto l’occasione” e considerato anche che egli “non

si è dissociato dai reati commessi” la Corte ha ritenuto di infliggergli la pena detentiva di 6 anni, rinunciando ad una pena

superiore soltanto per la considerazione che egli “in aggiunta a detta pena,

dovrà scontare anche quella di 15 mesi di detenzione di cui alla sentenza 28

luglio 2006 della Corte delle assise correzionali” vista la revoca del

beneficio della sospensione condizionale che gli era stata concessa (sentenza

consid. 44 e 45 pag. 87 e 88).

5.

b. Nel suo allegato il ricorrente chiede una riduzione della pena

rilevando che, a suo favore, la Corte avrebbe quantomeno dovuto considerare,

insieme al fatto che egli non ha precedenti né per reati contro la persona, in

generale, né per reati di natura sessuale, che, sino all’arresto, egli si è

amorevolmente occupato del figliastro ciò che denota – malgrado una vita non

esemplare – un “temperamento e una generosità ben diverse” da quanto è

stato ritenuto dalla Corte di primo grado (ricorso pag. 32).

5.

c. Se è vero che la Corte di prime cure non ha considerato, nella

valutazione della vita anteriore di RI 1, quanto di positivo emerge dal fatto che

egli si è occupato, sino al suo arresto, del figliastro, è anche vero che una

tale considerazione non avrebbe avuto un significativo effetto attenuante nel

contesto dei gravi reati commessi e dell’intensità della colpa, per il resto,

correttamente valutata.

Inoltre, questa Corte non comprende come si possa

chiedere di considerare meritorio il non avere, nel proprio curriculum,

precedenti condanne per reati sessuali ma soltanto una decina di condanne per

furto.

Tuttavia, l’assoluzione dai reati di violenza carnale

e di coazione sessuale in relazione a quanto commesso a _________ comporta,

necessariamente, una riduzione della pena che, in considerazione dei criteri di

cui all’art. 47 CP, viene determinata in 5 anni di pena detentiva.

Una riduzione maggiore non si giustifica poiché RI

1.

deve rispondere, comunque, di reati denotanti un suo essere spregiudicato,

incurante degli effetti devastanti che i suoi gesti – dettati dal più crasso

egoismo – potevano avere sulla psiche e sullo sviluppo di una ragazzina nei cui

confronti, invece, avrebbe dovuto nutrire preoccupazioni di protezione e cura.

Grave è – e non ha da essere particolarmente

motivata - la sua colpa per quanto attiene la coazione sessuale di _________

commessa ai danni della figliastra allora appena dodicenne. Grave è, pure, la

violenza carnale di _________ (anche se essa va inserita nel contesto di un

rapporto sessuale che, sino ad un certo punto, non presentava caratteristiche

coercitive). Di non lieve gravità sono, però, anche gli altri reati sessuali di

cui RI 1 deve rispondere nella misura in cui, con essi, per puro egoismo, ha

fatto vivere ad una ragazzina il sesso in una dimensione totalmente anaffettiva

(i rapporti sessuali erano consumati in silenzio e dopo tutto tornava come

prima) senza alcun pensiero per quanto di negativo una simile esperienza poteva

comportare per il suo sviluppo psico-affettivo generale.

6.

Nel suo allegato, il ricorrente ha pure censurato la revoca della

condizionale sulla pena inflittagli il 28 luglio 2006 sostenendo che la prima

Corte avrebbe dovuto irrogare una nuova pena unica, “fondando la pena

irrogata nella sentenza con quella precedente in una unica nuova pena”

(ricorso pag. 32)

La censura cade nel vuoto.

Infatti, il TF ha già avuto modo di stabilire che

il giudice non può, de lege data, pronunciare una pena unica in applicazione

analogica dell’art. 49 CP laddove la pena revocata e la nuova pena siano dello

stesso genere, poiché, ai sensi dell’art. 46 cpv. 1, 2a frase, la facoltà

concessa al giudice consiste nel pronunciare una pena unica che modifichi il

genere della pena revocata (DTF 134 IV 241consid. 4.4).

7.

Nel suo allegato il ricorrente ha, infine, postulato – in subordine,

per il caso di mancato proscioglimento – un considerevole ridimensionamento dell’importo

assegnato alla vittima a titolo di torto morale a causa del “ridimensionamento

delle accuse che si impone alla luce del presente gravame”.

In ragione delle assoluzioni pronunciate, il

risarcimento viene diminuito da fr. 20.000.- a fr. 17.000.-.

8.

In applicazione dell’art. 9 CPP, le spese seguono la soccombenza:

esse vanno, pertanto, accollate per i ¾ al ricorrente (soccombente in misura

preponderante).

Alla parte civile, che ha presentato osservazioni

ai ricorsi tramite un avvocato, il ricorrente verserà un'indennità di fr. 1’000.–

per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile , il ricorso è parzialmente

accolto.

Di conseguenza, in parziale riforma della

sentenza impugnata, i suoi dispositivi no. 1., 3. e 5 sono così modificati:

1.1. RI 1 è autore colpevole di:

1.1.1. violenza carnale per avere, il 1. dicembre 2007, a _________, costretto la figliastra a continuare la congiunzione carnale

1.1.2. coazione

sessuale per avere, nel corso del mese d’agosto 2006, costretto la figliastra a

subire una penetrazione anale

1.1.3. ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, tra l’agosto 2006 e

il 1. dicembre 2007, in 4 occasioni, compiuto atti sessuali con la figliastra,

nata il 26 aprile 1964.

1.2. Di

conseguenza, RI 1 è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 5 anni, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto.

1.3. RI 1 è condannato a versare alla PC fr 17.000.- quale risarcimento del

torto morale.

1.4. Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1500.-

b) spese

complessive fr. 500.-

fr. 2'000.-

sono posti a carico del ricorrente in ragione di

¾ e per il resto a carico dello Stato.

Il ricorrente rifonderà alla parte civile fr. 1'000.-

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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