17.2009.23
Relazione tra falsità in documenti e falsità in certificato medico; nozione di certificato medico. Rinvio della causa dal TF per nuovo giudizio; ricommisurazione della pena
9 giugno 2009Italiano12 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2009.23
Data decisione, Autorità:
09.06.2009, CCRP
Titolo:
Relazione tra falsità in documenti e falsità in certificato medico; nozione di certificato medico.
Rinvio della causa dal TF per nuovo giudizio; ricommisurazione della pena
FALSITÀ IN DOCUMENTI
FALSO CERTIFICATO MEDICO
art. 251 CPS
art. 296 CPS
art. 318 CPS
art. 107 cpv. 2 LTF
Incarto n.
17.2009.23
(rinvio TF)
Lugano
9 giugno 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Pellegrini, f.f. presidente,
Epiney-Colombo e
Walser
Segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 21 aprile 2007 da
RI 1 nata a __________ il 12 aprile 1960, domiciliata a __________ coniugata,
__________
(patrocinata
dall’avv. PA 1 )
contro la
sentenza emanata il 5 settembre 2007 dal presidente della Pretura penale nei
suoi confronti;
vista
la sentenza 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 con cui il Tribunale federale ha
annullato la sentenza emanata il 3 novembre 2008 da questa Corte (inc. 17.2007.73),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolto
il ricorso per cassazione.
2.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 settembre 2007, il Presidente della
Pretura penale ha dichiarato RI 1 autrice colpevole di ripetuta complicità in
truffa e di ripetuta falsità in documenti e l’ha condannata a una pena pecuniaria
di dieci aliquote giornaliere di fr. 170.–, per un totale di fr. 1 700.–, la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni e a una multa di fr. 1 000.–, fissando a dieci giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di
mancato pagamento. RI 1 è stata inoltre condannata al pagamento delle tasse e
spese di giustizia.
In
relazione alla ripetuta complicità in truffa, a RI 1 è stato rimproverato di
avere, nel periodo compreso tra settembre 1997 e marzo 1998, nella sua qualità
di medico assistente presso la clinica __________, facente capo al dr. med. __________,
allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente
assecondato il dr. med. __________ e le strutture a lui facenti capo
nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari
delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a
compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi, consistenti in
particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie.
L’astuzia dell’inganno è consistita nell’avere personalmente partecipato
all’allestimento di documentazione medica, rispettivamente accettato
l’allestimento di cardex infermieristici da parte di personale subalterno (per
la paziente G.A. degenza D1516 e il paziente G.A. degenza D1546),
documentazione questa attestante dati inveritieri relativi a prestazioni in
realtà mai fornite, poi utilizzata per ottenere la copertura assicurativa, la
quale sarebbe servita da base per la fatturazione e in ogni caso sarebbe stata
idonea a comprovare – anche a fronte di controlli – degenze e prestazioni in
realtà fittizie, più specificatamente per avere allestito anche personalmente
documentazione medica inveritiera su carta intestata e/o con timbro “Clinica __________”
(paziente fittizia G.A. degenza D1516 , paziente fittizio G.A. degenza 14546).
Quanto al reato di ripetuta falsità in documenti, RI 1 è stata condannata
per avere, in occasione delle malversazioni di cui al reato di complicità in
truffa, formato in due occasioni documenti medici falsi – quali la richiesta di
prolungo e il rapporto intermedio/finale malattia – attestanti contrariamente
alla verità, fatti di importanza giuridica, tali da comprovare, contrariamente
al vero, la degenza dei citati pazienti nella struttura medica __________ e ottenere così la copertura
assicurativa, nonché giustificare le relative fatture agli assicuratori
sociali.
Fatti
B. Con sentenza del 3 novembre 2008 questa Corte ha parzialmente
accolto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso la decisione pretorile. Pur confermando
la condanna della ricorrente per titolo di ripetuta complicità in truffa e di
ripetuta falsità in documenti, la CCRP ha ritenuto violato il principio della
celerità e ha pertanto annullato la multa inflitta all’imputata.
C. Contro
la sentenza appena citata RI 1 è insorto al Tribunale federale con ricorso in
materia penale. Ha lamentato in particolare la
violazione degli art. 29 Cost., 6 CEDU, 146 e 251 CP e ha postulato il suo
proscioglimento dall’accusa di truffa e di falsità in documenti.
Con
sentenza del 9 aprile 2009 il Tribunale federale ha parzialmente accolto in quanto
ammissibile il ricorso in materia penale presentato da RI 1, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (sentenza
6B_1004/2008). In particolare l’Alta Corte federale ha prosciolto l’imputata
dal reato di falsità in documenti (art. 251 CP). Ciò
ripristina la litispendenza del processo davanti a questa Corte.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo
l’art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie
il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità
inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa
all’autorità che ha deciso in prima istanza.
Nel caso
in cui il Tribunale federale annulli una sentenza e rinvii la causa per nuovo
giudizio all’autorità cantonale, quest’ultima deve porre a fondamento della
propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (cfr. mutatis
mutandis, art. 277ter cpv.
2.
vPP). Benché gli articoli 66 vOG e 277ter capoverso 2 vPP non siano stati ripresi
nella nuova normativa federale, è evidente che l’autorità cui la causa è
rinviata deve, per principio, fondare la nuova decisione sui considerandi della
decisione del Tribunale federale (Messaggio concernente la revisione
totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901). I punti che non sono stati
toccati rimangono acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami).
2.
Nella misura in cui questa Corte aveva dichiarato inammissibili o
respinto le censure di arbitrio volte dalla ricorrente all’accertamento dei
fatti e alla valutazione delle prove da parte del giudice della Pretura penale,
la sentenza del 3 novembre 2008 ha quindi acquisito carattere definitivo, il
ricorso in materia penale presentato da RI 1 su alcuni di questi punti al
Tribunale federale essendo stati a sua volta dichiarati in gran parte inammissibili
o infondati (sentenza 6B_1004/2008, consid. 2.2, 2.3, 2.4, 3.4.1). A tale
riguardo il sindacato del primo giudice non può più, dunque, essere rimesso in
discussione.
Nemmeno
in diritto può essere più discussa la condanna – in quanto tale – inerente il
reato principale di complicità in truffa (art. 25 e 146 CP; consid. 3.4.3).
Nemmeno la pretesa violazione del principio della celerità può essere più
discussa (consid. 5.2).
3.
Per
contro, l’Alta Corte ha ritenuto che la condanna per
falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP ha violato il diritto federale.
Applicabile era, per contro, il reato di falsità in certificato medico ai sensi
dell’art. 318 CP, reato nel frattempo prescrittosi.
a) Premettendo di non essersi mai pronunciato sulla relazione
esistente tra il reato di falso certificato medico (art. 318 CP) e quello di
falsità in documenti (251 CP), l’Alta Corte federale ha passato in rassegna la
dottrina e la giurisprudenza esistente in merito ai due articoli (consid. 4.3.2
e 4.3.3). Il Tribunale federale ha spiegato di avere in passato confermato la condanna per falsità in documenti ai sensi dell’art.
251.
CP di medici che avevano rilasciato false ricette mediche (sentenza
6P.6/2007 del 4 maggio 2007 consid. 9) o falsi fogli di malattia (DTF 103 IV 178), senza
tuttavia vagliare i casi alla luce dell’art. 318 CP. Il rapporto tra gli art.
251.
e 318 CP non è stato esaminato neppure – ha precisato la Corte federale –
nell’ambito della sentenza 6B_152/2007 relativa alla condanna di un medico per falso
certificato medico (consid. 4.3.1).
Il
Tribunale federale ha quindi ribadito che l’art. 318 CP costituisce una disposizione
speciale e privilegiata rispetto all’art. 251 CP. Il falso certificato medico è
una forma particolare di falsità in documenti, ma la pena comminata per questo
reato speciale è più lieve. Il legislatore – ha sottolineato il Tribunale
federale – ha così sottratto il falso certificato medico alla severità dell’art.
251.
CP (consid. 4.3.2). Per effettuare il discrimine
tra l’art. 251 e l’art. 318 CP occorre quindi fondarsi unicamente – ha
sottolineato il Tribunale federale – sulla natura del documento inveritiero e
sulla veste in cui l’autore dell’infrazione agisce. Qualora il documento sia un
certificato medico e l’autore agisca in qualità di medico, dentista, veterinario
o levatrice, solo l’art. 318 CP può trovare applicazione e il reato di falsità
in documenti dell’art. 251 CP non può essere preso in considerazione neppure a
titolo sussidiario.
b) Il
Tribunale federale ha spiegato che nella fattispecie la ricorrente ha agito
nella sua veste di medico e i documenti da lei sottoscritti avevano quale scopo
quello di sollecitare una prestazione dalle casse malati ed erano quindi atti a
ledere importanti e legittimi interessi di terzi. Gli scritti in questione contengono
inoltre la diagnosi, la terapia attuata, l’indicazione di ulteriori trattamenti
previsti o la durata della degenza e l’incapacità lavorativa del paziente. Trattasi
pertanto – ha concluso l’Alta Corte federale – di certificati medici ai sensi
dell'art. 318 CP. In simili circostanze, solo il reato di falso certificato
medico poteva essere rimproverato a RI 1. La sua condanna per falsità in
documenti giusta l’art. 251 CP ha violato così il diritto federale. La sentenza
impugnata è quindi stata annullata e la causa rinviata alla CCRP per nuova decisione
sulla pena, atteso che, come già evidenziato dalla stessa CCRP, il reato di cui
all’art. 318 CP è prescritto.
4.
Giusta
l'art. 296 cpv. 1 CPP, in caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione
e di revisione penale riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il
nuovo giudizio. In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del
merito, composta di altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata
pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il
primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP).
5.
In
concreto, si tratta solo di ricommisurare la pena sulla base della nuova
situazione, ossia senza la condanna per falsità in documenti ai sensi dell’art.
251.
CP, tenendo presente, inoltre, che questa Corte già aveva annullato la pena
pecuniaria poiché fu ravvisata una violazione del principio della celerità.
Ora, l’esigua
pena residua a carico dell’imputata (10 aliquote giornaliere di fr. 170.–
ciascuna) è già di per sé estremamente bassa, anzi, come è già stato indicato
da questa Corte nel suo primo giudizio, è addirittura “mite, al limite
dell’indulgenza”. Tuttavia, visto il giudizio federale e l’importanza del reato
non più ascrivibile all’imputata, la pena deve comunque essere ridotta di 3
aliquote. Ulteriori sconti di pena non sono immaginabili, anche perché se non
fosse prescritto il reato di falso certificato medico ai sensi dell’art. 318
CP, ad essa non sarebbero nemmeno condonate le 3 aliquote in parola.
Ne discende
che RI 1 è condannata al solo pagamento di 7 aliquote giornaliere di fr. 170.–
per un totale di fr. 1 190.– (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni). Di conseguenza, il dispositivo n.1 della sentenza impugnata va riformato
in tal senso.
6.
Poiché
la ricorrente risulta vincente solo parzialmente a fronte delle numerose censure
sollevate (prosciolta dall’imputazione di falsità in documenti), gli oneri del
giudizio odierno vanno posti a carico della ricorrente in ragione di due terzi e
per il rimanente a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 in combinazione con
l’art.. 9 cpv. 1 CPP e 15 cpv. 2 CPP). Lo Stato rifonderà inoltre alla ricorrente
fr. 500.– a titolo di ripetibili ridotte. Per quanto riguarda gli oneri di
primo grado, va mantenuta la proporzione applicata in questa sede ossia due
terzi a carico dell’accusata e un terzo a carico dello Stato. Per le ripetibili
di prima sede, per contro, spetta – dandosene il caso – all’imputata inoltrare
un’istanza ai sensi degli art. 317 segg. CPP alla Camera dei ricorsi penali.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto,
nel senso che la ricorrente è prosciolta dall’imputazione di falsità in documenti.
Di conseguenza, annullato il dispositivo di condanna n. 2/2.1 della
sentenza impugnata, in riforma del suo dispositivo n. 1 la ricorrente è
pertanto condannata alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di
fr. 170.– (centosettanta), per un totale di fr. 1190.– (millecentonovanta).
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. In
riforma del dispositivo di condanna n. 3 della sentenza impugnata, le tasse e
le spese giudiziarie di complessivi fr. 1 575.– sono poste a carico
della ricorrente in ragione di due terzi e per il rimanente a carico dello Stato.
Per il
rimante la sentenza impugnata è confermata.
3. Gli
oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.–
b) spese
complessive fr. 100.–
fr. 900.–
sono posti a carico della ricorrente in ragione
di due terzi e per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà alla
ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte.
4. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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