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Decisione

17.2009.23

Relazione tra falsità in documenti e falsità in certificato medico; nozione di certificato medico. Rinvio della causa dal TF per nuovo giudizio; ricommisurazione della pena

9 giugno 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza del 3 novembre 2008 questa Corte ha parzialmente

accolto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso la decisione pretorile. Pur confermando

la condanna della ricorrente per titolo di ripetuta complicità in truffa e di

ripetuta falsità in documenti, la CCRP ha ritenuto violato il principio della

celerità e ha pertanto annullato la multa inflitta all’imputata.

C. Contro

la sentenza appena citata RI 1 è insorto al Tribunale federale con ricorso in

materia penale. Ha lamentato in particolare la

violazione degli art. 29 Cost., 6 CEDU, 146 e 251 CP e ha postulato il suo

proscioglimento dall’accusa di truffa e di falsità in documenti.

Con

sentenza del 9 aprile 2009 il Tribunale federale ha parzialmente accolto in quanto

ammissibile il ricorso in materia penale presentato da RI 1, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (sentenza

6B_1004/2008). In particolare l’Alta Corte federale ha prosciolto l’imputata

dal reato di falsità in documenti (art. 251 CP). Ciò

ripristina la litispendenza del processo davanti a questa Corte.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo

l’art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie

il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità

inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa

all’autorità che ha deciso in prima istanza.

Nel caso

in cui il Tribunale federale annulli una sentenza e rinvii la causa per nuovo

giudizio all’autorità cantonale, quest’ultima deve porre a fondamento della

propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (cfr. mutatis

mutandis, art. 277ter cpv.

2.

vPP). Benché gli articoli 66 vOG e 277ter capoverso 2 vPP non siano stati ripresi

nella nuova normativa federale, è evidente che l’autorità cui la causa è

rinviata deve, per principio, fondare la nuova decisione sui considerandi della

decisione del Tribunale federale (Messaggio concernente la revisione

totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901). I punti che non sono stati

toccati rimangono acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami).

2.

Nella misura in cui questa Corte aveva dichiarato inammissibili o

respinto le censure di arbitrio volte dalla ricorrente all’accertamento dei

fatti e alla valutazione delle prove da parte del giudice della Pretura penale,

la sentenza del 3 novembre 2008 ha quindi acquisito carattere definitivo, il

ricorso in materia penale presentato da RI 1 su alcuni di questi punti al

Tribunale federale essendo stati a sua volta dichiarati in gran parte inammissibili

o infondati (sentenza 6B_1004/2008, consid. 2.2, 2.3, 2.4, 3.4.1). A tale

riguardo il sindacato del primo giudice non può più, dunque, essere rimesso in

discussione.

Nemmeno

in diritto può essere più discussa la condanna – in quanto tale – inerente il

reato principale di complicità in truffa (art. 25 e 146 CP; consid. 3.4.3).

Nemmeno la pretesa violazione del principio della celerità può essere più

discussa (consid. 5.2).

3.

Per

contro, l’Alta Corte ha ritenuto che la condanna per

falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP ha violato il diritto federale.

Applicabile era, per contro, il reato di falsità in certificato medico ai sensi

dell’art. 318 CP, reato nel frattempo prescrittosi.

a) Premettendo di non essersi mai pronunciato sulla relazione

esistente tra il reato di falso certificato medico (art. 318 CP) e quello di

falsità in documenti (251 CP), l’Alta Corte federale ha passato in rassegna la

dottrina e la giurisprudenza esistente in merito ai due articoli (consid. 4.3.2

e 4.3.3). Il Tribunale federale ha spiegato di avere in passato confermato la condanna per falsità in documenti ai sensi dell’art.

251.

CP di medici che avevano rilasciato false ricette mediche (sentenza

6P.6/2007 del 4 maggio 2007 consid. 9) o falsi fogli di malattia (DTF 103 IV 178), senza

tuttavia vagliare i casi alla luce dell’art. 318 CP. Il rapporto tra gli art.

251.

e 318 CP non è stato esaminato neppure – ha precisato la Corte federale –

nell’ambito della sentenza 6B_152/2007 relativa alla condanna di un medico per falso

certificato medico (consid. 4.3.1).

Il

Tribunale federale ha quindi ribadito che l’art. 318 CP costituisce una disposizione

speciale e privilegiata rispetto all’art. 251 CP. Il falso certificato medico è

una forma particolare di falsità in documenti, ma la pena comminata per questo

reato speciale è più lieve. Il legislatore – ha sottolineato il Tribunale

federale – ha così sottratto il falso certificato medico alla severità dell’art.

251.

CP (consid. 4.3.2). Per effettuare il discrimine

tra l’art. 251 e l’art. 318 CP occorre quindi fondarsi unicamente – ha

sottolineato il Tribunale federale – sulla natura del documento inveritiero e

sulla veste in cui l’autore dell’infrazione agisce. Qualora il documento sia un

certificato medico e l’autore agisca in qualità di medico, dentista, veterinario

o levatrice, solo l’art. 318 CP può trovare applicazione e il reato di falsità

in documenti dell’art. 251 CP non può essere preso in considerazione neppure a

titolo sussidiario.

b) Il

Tribunale federale ha spiegato che nella fattispecie la ricorrente ha agito

nella sua veste di medico e i documenti da lei sottoscritti avevano quale scopo

quello di sollecitare una prestazione dalle casse malati ed erano quindi atti a

ledere importanti e legittimi interessi di terzi. Gli scritti in questione contengono

inoltre la diagnosi, la terapia attuata, l’indicazione di ulteriori trattamenti

previsti o la durata della degenza e l’incapacità lavorativa del paziente. Trattasi

pertanto – ha concluso l’Alta Corte federale – di certificati medici ai sensi

dell'art. 318 CP. In simili circostanze, solo il reato di falso certificato

medico poteva essere rimproverato a RI 1. La sua condanna per falsità in

documenti giusta l’art. 251 CP ha violato così il diritto federale. La sentenza

impugnata è quindi stata annullata e la causa rinviata alla CCRP per nuova decisione

sulla pena, atteso che, come già evidenziato dalla stessa CCRP, il reato di cui

all’art. 318 CP è prescritto.

4.

Giusta

l'art. 296 cpv. 1 CPP, in caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione

e di revisione penale riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il

nuovo giudizio. In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del

merito, composta di altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata

pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il

primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP).

5.

In

concreto, si tratta solo di ricommisurare la pena sulla base della nuova

situazione, ossia senza la condanna per falsità in documenti ai sensi dell’art.

251.

CP, tenendo presente, inoltre, che questa Corte già aveva annullato la pena

pecuniaria poiché fu ravvisata una violazione del principio della celerità.

Ora, l’esigua

pena residua a carico dell’imputata (10 aliquote giornaliere di fr. 170.–

ciascuna) è già di per sé estremamente bassa, anzi, come è già stato indicato

da questa Corte nel suo primo giudizio, è addirittura “mite, al limite

dell’indulgenza”. Tuttavia, visto il giudizio federale e l’importanza del reato

non più ascrivibile all’imputata, la pena deve comunque essere ridotta di 3

aliquote. Ulteriori sconti di pena non sono immaginabili, anche perché se non

fosse prescritto il reato di falso certificato medico ai sensi dell’art. 318

CP, ad essa non sarebbero nemmeno condonate le 3 aliquote in parola.

Ne discende

che RI 1 è condannata al solo pagamento di 7 aliquote giornaliere di fr. 170.–

per un totale di fr. 1 190.– (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni). Di conseguenza, il dispositivo n.1 della sentenza impugnata va riformato

in tal senso.

6.

Poiché

la ricorrente risulta vincente solo parzialmente a fronte delle numerose censure

sollevate (prosciolta dall’imputazione di falsità in documenti), gli oneri del

giudizio odierno vanno posti a carico della ricorrente in ragione di due terzi e

per il rimanente a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 in combinazione con

l’art.. 9 cpv. 1 CPP e 15 cpv. 2 CPP). Lo Stato rifonderà inoltre alla ricorrente

fr. 500.– a titolo di ripetibili ridotte. Per quanto riguarda gli oneri di

primo grado, va mantenuta la proporzione applicata in questa sede ossia due

terzi a carico dell’accusata e un terzo a carico dello Stato. Per le ripetibili

di prima sede, per contro, spetta – dandosene il caso – all’imputata inoltrare

un’istanza ai sensi degli art. 317 segg. CPP alla Camera dei ricorsi penali.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto,

nel senso che la ricorrente è prosciolta dall’imputazione di falsità in documenti.

Di conseguenza, annullato il dispositivo di condanna n. 2/2.1 della

sentenza impugnata, in riforma del suo dispositivo n. 1 la ricorrente è

pertanto condannata alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di

fr. 170.– (centosettanta), per un totale di fr. 1190.– (millecentonovanta).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2. In

riforma del dispositivo di condanna n. 3 della sentenza impugnata, le tasse e

le spese giudiziarie di complessivi fr. 1 575.– sono poste a carico

della ricorrente in ragione di due terzi e per il rimanente a carico dello Stato.

Per il

rimante la sentenza impugnata è confermata.

3. Gli

oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.–

b) spese

complessive fr. 100.–

fr. 900.–

sono posti a carico della ricorrente in ragione

di due terzi e per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà alla

ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte.

4. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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