17.2009.24
Relazione tra falsità in documenti e falsità in certificato medico; nozione di certificato medico. Rinvio della causa dal TF per nuovo giudizio; ricommisurazione della pena
10 giugno 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
17.2009.24
Data decisione, Autorità:
10.06.2009, CCRP
Titolo:
Relazione tra falsità in documenti e falsità in certificato medico; nozione di certificato medico.
Rinvio della causa dal TF per nuovo giudizio; ricommisurazione della pena
FALSITÀ IN DOCUMENTI
FALSO CERTIFICATO MEDICO
art. 296 CPP-TI
art. 251 CPS
art. 318 CPS
art. 107 cpv. 2 LTF
Incarto n.
17.2009.24
(rinvio TF)
Lugano
10 giugno 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Pellegrini, f.f. presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 18 ottobre 2007 da
RI 1
e attinente di Zurigo, nato a Milano il 23 dicembre
1952 domiciliato a coniugato,
medico
(patrocinato PA 1 )
contro la sentenza emanata l’11 settembre
2007 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;
vista
la sentenza 6B_991/2008 del 9 aprile 2009 con cui il Tribunale federale ha annullato
la sentenza emanata il 3 novembre 2008 da questa Corte (inc. 17.2007.69),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolto
il ricorso per cassazione.
2.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L’11 settembre 2007, il Presidente della
Pretura penale ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ripetuta complicità in
truffa e di ripetuta falsità in documenti e lo ha condannato a una pena pecuniaria
di 35 aliquote giornaliere di fr. 310.–, per un totale di fr. 10 850.–, la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni e a una multa di fr. 2 000.–, fissando a 20 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato
pagamento. RI 1 è stato inoltre condannato al pagamento delle tasse e spese di
giustizia.
In
relazione alla ripetuta complicità in truffa, a RI 1 è stato rimproverato di
avere, nel periodo compreso tra maggio 1995 e gennaio 1997, nella sua veste di
direttore sanitario della Clinica psichiatrica __________, facente capo al dr.
med. __________, allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto,
ripetutamente assecondato il dr. med. __________ e le strutture a lui facenti
capo nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari
delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a
compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi, consistenti in
particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie.
L’inganno astuto si è configurato avendo RI 1
personalmente partecipato all’allestimento di documentazione medica (quale rapporti
di entrata/uscita pazienti e richieste di copertura assicurativa per le casse malati),
attestante dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che
sarebbero state idonee a comprovare – anche a fronte di controlli – degenze e
prestazioni in realtà mai avvenute.
Quanto al
reato di ripetuta falsità in documenti, RI 1 è stato condannato per avere, nel
periodo tra maggio 1995 e gennaio 1997, nella sua qualità di direttore
sanitario presso la Clinica psichiatrica __________, a scopo di indebito
profitto altrui, segnatamente per assecondare le malversazioni indicate per il
reato di complicità in truffa, formato, in un imprecisato numero di occasioni,
ma almeno quattro, documenti falsi, da lui poi anche firmati personalmente. I
documenti medici fittizi erano tali da comprovare, contrariamente al vero, la
degenza dei pazienti coinvolti nella struttura medica e giustificare così le
relative fatture alle casse malati.
Fatti
B. Con
sentenza del 3 novembre 2008, questa Corte ha respinto, in quanto ammissibile,
il ricorso per cassazione interposto da RI 1 contro la sentenza di prima istanza.
In sostanza, la CCRP ha ritenuto che fossero dati sia gli elementi oggettivi
che soggettivi della ripetuta complicità in truffa e che a ragione il primo
giudice ha reputato adempiuta la fattispecie penale di falsità in documenti in
luogo di falso certificato medico.
C. Contro
la sentenza appena citata RI 1 è insorto al Tribunale federale con ricorso in
materia penale. Ha lamentato un accertamento inesatto
dei fatti nonché la violazione del diritto e ha postulato il suo
proscioglimento dall’accusa di ripetuta complicità in truffa e di ripetuta falsità
in documenti.
Con
sentenza del 9 aprile 2009 il Tribunale federale ha parzialmente accolto in quanto
ammissibile il ricorso in materia penale presentato da RI 1, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (sentenza 6B_991/2008).
In particolare l’Alta Corte federale ha prosciolto l’imputato dal reato di
falsità in documenti (art. 251 CP). Ciò ripristina la
litispendenza del processo davanti a questa Corte.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo
l’art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie
il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità
inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa
all’autorità che ha deciso in prima istanza.
Nel caso
in cui il Tribunale federale annulli una sentenza e rinvii la causa per nuovo
giudizio all’autorità cantonale, quest’ultima deve porre a fondamento della
propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (cfr. mutatis
mutandis, art. 277ter cpv.
2.
vPP). Benché gli articoli 66 vOG e 277ter capoverso 2 vPP non siano stati ripresi
nella nuova normativa federale, è evidente che l’autorità cui la causa è
rinviata deve, per principio, fondare la nuova decisione sui considerandi della
decisione del Tribunale federale (Messaggio concernente la revisione
totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901). I punti che non sono stati
toccati rimangono acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami).
2.
Nella
misura in cui questa Corte aveva dichiarato inammissibili o respinto le censure
di arbitrio volte dal ricorrente all’accertamento dei fatti e alla valutazione
delle prove da parte del giudice della Pretura penale, la sentenza del 3 novembre
2008.
ha quindi acquisito carattere definitivo, il ricorso in materia penale
presentato da RI 1 su alcuni di
questi punti al Tribunale federale essendo stati a sua volta dichiarati inammissibili
(sentenza 6B_991/2008, consid. 1). A tale riguardo il sindacato del primo
giudice non può più, dunque, essere rimesso in discussione.
Nemmeno
in diritto può essere più discussa la condanna – in quanto tale – inerente il
reato principale di complicità in truffa (art. 25 e 146 CP; consid. 2). Nemmeno
la pretesa violazione del principio della celerità è stato accolta dal
Tribunale federale (consid. 4).
3.
Per contro, l’Alta Corte ha ritenuto che la
condanna per falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP ha violato il
diritto federale. Applicabile era, per contro, il reato di falsità in certificato
medico ai sensi dell’art. 318 CP, reato nel frattempo prescrittosi.
a) Premettendo di non essersi mai pronunciato sulla relazione
esistente tra il reato di falso certificato medico (art. 318 CP) e quello di falsità
in documenti (251 CP), l’Alta Corte federale ha passato in rassegna la dottrina
e la giurisprudenza esistente in merito ai due articoli (consid. 3.4.2 e 3.4.3).
Il Tribunale federale ha spiegato di avere in passato confermato
la condanna per falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP di medici che avevano
rilasciato false ricette mediche (sentenza 6P.6/2007 del 4 maggio 2007 consid.
9) o falsi fogli di malattia (DTF 103 IV 178), senza
tuttavia vagliare i casi alla luce dell’art. 318 CP. Il rapporto tra gli art.
251.
e 318 CP non è stato esaminato neppure – ha precisato la Corte federale –
nell’ambito della sentenza 6B_152/2007 relativa alla condanna di un medico per
falso certificato medico (consid. 3.4.1).
Il
Tribunale federale ha quindi ribadito che l’art. 318 CP costituisce una disposizione
speciale e privilegiata rispetto all’art. 251 CP. Il falso certificato medico è
una forma particolare di falsità in documenti, ma la pena comminata per questo
reato speciale è più lieve. Il legislatore – ha sottolineato il Tribunale
federale – ha così sottratto il falso certificato medico alla severità dell’art.
251.
CP (consid. 3.4.2). Per effettuare il discrimine
tra l’art. 251 e l’art. 318 CP occorre quindi fondarsi unicamente – ha
sottolineato il Tribunale federale – sulla natura del documento inveritiero e
sulla veste in cui l’autore dell’infrazione agisce. Qualora il documento sia un
certificato medico e l’autore agisca in qualità di medico, dentista, veterinario
o levatrice, solo l’art. 318 CP può trovare applicazione e il reato di falsità
in documenti dell’art. 251 CP non può essere preso in considerazione neppure a
titolo sussidiario.
b) Il Tribunale federale ha spiegato che nella fattispecie il ricorrente ha agito nella sua veste di medico. I documenti da lui
sottoscritti avevano quale scopo quello di sollecitare una prestazione dalle
casse malati ed erano quindi atti a ledere importanti e legittimi interessi di
terzi. Gli scritti in questione contengono la diagnosi, indicano la terapia intrapresa e gli ulteriori trattamenti da farsi o indicano la durata della
degenza e l’incapacità di lavoro del paziente. Trattasi
pertanto – ha concluso l’Alta Corte federale – di certificati medici ai sensi
dell’art. 318 CP. In simili circostanze, solo il reato di falso certificato
medico poteva essere rimproverato a RI 1. La sua condanna per falsità in documenti giusta l’art. 251 CP ha violato
così il diritto federale. La sentenza impugnata è quindi stata annullata e la
causa rinviata alla CCRP per nuova decisione sulla pena, atteso che, come già
evidenziato dalla stessa CCRP, il reato di cui all’art. 318 CP è prescritto.
4.
Giusta
l'art. 296 cpv. 1 CPP, in caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione
e di revisione penale riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il
nuovo giudizio. In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del
merito, composta di altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata
pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il
primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP).
5.
In
concreto, si tratta solo di ricommisurare la pena sulla base della nuova
situazione, ossia senza la condanna per falsità in documenti ai sensi dell’art.
251.
CP.
Ora, per
entrambi i reati (complicità in truffa e falsità in documenti) il ricorrente
era stato condannato al pagamento di 35 aliquote giornaliere di fr. 310.–
ciascuna (sospesa condizionalmente) e a una multa di fr. 2 000.–. Visto il
proscioglimento dall’imputazione di ripetuta falsità in documenti, si
giustifica esimere il condannato dal pagamento della multa, ulteriori riduzioni
di pena non essendo immaginabili, oltretutto se si considera che il reato più grave
di ripetuta complicità in truffa è stato confermato dal Tribunale federale, e
che comunque il ricorrente sarebbe stato condannato anche sulla base dell’art.
318.
CP se il reato non fosse prescritto nel frattempo. Ne consegue perciò che
il dispositivo n. 2/2.1 di condanna della sentenza impugnata deve essere
annullato.
Ne discende
che RI 1 è condannato solo al pagamento di 35 aliquote giornaliere di fr. 310.–
per un totale di fr. 10 850.– (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni).
6.
Poiché
il ricorrente risulta vincente solo parzialmente a fronte delle numerose censure
sollevate (prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti), gli oneri del
giudizio odierno vanno posti a carico del ricorrente in ragione di due terzi e
per il rimanente a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 in combinazione con
l’art. 9 cpv. 1 CPP e 15 cpv. 2 CPP). Lo Stato rifonderà inoltre al ricorrente
fr. 500.– a titolo di ripetibili ridotte. Per quanto riguarda gli oneri di
primo grado, va mantenuta la proporzione applicata in questa sede ossia due
terzi a carico dell’accusato e un terzo a carico dello Stato. Per le ripetibili
di prima sede, per contro, spetta – dandosene il caso – all’imputato inoltrare
un’istanza ai sensi degli art. 317 segg. CPP alla Camera dei ricorsi penali.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto,
nel senso che il ricorrente è prosciolto dall’imputazione di falsità in
documenti.
Di conseguenza, annullato il dispositivo di condanna n. 2/2.1 della
sentenza impugnata, il ricorrente è condannato a una pena pecuniaria di 35
(trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 310.– (trecentodieci), per un totale
di fr. 10 850.– (diecimilaottocentocinquanta). L’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. In
riforma del dispositivo di condanna n. 3 della sentenza impugnata, le tasse e
le spese giudiziarie di complessivi fr. 1 733.– sono poste a carico del
ricorrente in ragione di due terzi e per il rimanente a carico dello Stato.
Per il
rimanente la sentenza impugnata è confermata.
3. Gli
oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.–
b) spese
complessive fr. 100.–
fr. 900.–
sono posti a carico del ricorrente in ragione di
due terzi e per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente
fr. 500.– per ripetibili ridotte.
4. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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