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Decisione

17.2009.24

Relazione tra falsità in documenti e falsità in certificato medico; nozione di certificato medico. Rinvio della causa dal TF per nuovo giudizio; ricommisurazione della pena

10 giugno 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

sentenza del 3 novembre 2008, questa Corte ha respinto, in quanto ammissibile,

il ricorso per cassazione interposto da RI 1 contro la sentenza di prima istanza.

In sostanza, la CCRP ha ritenuto che fossero dati sia gli elementi oggettivi

che soggettivi della ripetuta complicità in truffa e che a ragione il primo

giudice ha reputato adempiuta la fattispecie penale di falsità in documenti in

luogo di falso certificato medico.

C. Contro

la sentenza appena citata RI 1 è insorto al Tribunale federale con ricorso in

materia penale. Ha lamentato un accertamento inesatto

dei fatti nonché la violazione del diritto e ha postulato il suo

proscioglimento dall’accusa di ripetuta complicità in truffa e di ripetuta falsità

in documenti.

Con

sentenza del 9 aprile 2009 il Tribunale federale ha parzialmente accolto in quanto

ammissibile il ricorso in materia penale presentato da RI 1, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (sentenza 6B_991/2008).

In particolare l’Alta Corte federale ha prosciolto l’imputato dal reato di

falsità in documenti (art. 251 CP). Ciò ripristina la

litispendenza del processo davanti a questa Corte.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo

l’art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie

il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità

inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa

all’autorità che ha deciso in prima istanza.

Nel caso

in cui il Tribunale federale annulli una sentenza e rinvii la causa per nuovo

giudizio all’autorità cantonale, quest’ultima deve porre a fondamento della

propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (cfr. mutatis

mutandis, art. 277ter cpv.

2.

vPP). Benché gli articoli 66 vOG e 277ter capoverso 2 vPP non siano stati ripresi

nella nuova normativa federale, è evidente che l’autorità cui la causa è

rinviata deve, per principio, fondare la nuova decisione sui considerandi della

decisione del Tribunale federale (Messaggio concernente la revisione

totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901). I punti che non sono stati

toccati rimangono acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami).

2.

Nella

misura in cui questa Corte aveva dichiarato inammissibili o respinto le censure

di arbitrio volte dal ricorrente all’accertamento dei fatti e alla valutazione

delle prove da parte del giudice della Pretura penale, la sentenza del 3 novembre

2008.

ha quindi acquisito carattere definitivo, il ricorso in materia penale

presentato da RI 1 su alcuni di

questi punti al Tribunale federale essendo stati a sua volta dichiarati inammissibili

(sentenza 6B_991/2008, consid. 1). A tale riguardo il sindacato del primo

giudice non può più, dunque, essere rimesso in discussione.

Nemmeno

in diritto può essere più discussa la condanna – in quanto tale – inerente il

reato principale di complicità in truffa (art. 25 e 146 CP; consid. 2). Nemmeno

la pretesa violazione del principio della celerità è stato accolta dal

Tribunale federale (consid. 4).

3.

Per contro, l’Alta Corte ha ritenuto che la

condanna per falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP ha violato il

diritto federale. Applicabile era, per contro, il reato di falsità in certificato

medico ai sensi dell’art. 318 CP, reato nel frattempo prescrittosi.

a) Premettendo di non essersi mai pronunciato sulla relazione

esistente tra il reato di falso certificato medico (art. 318 CP) e quello di falsità

in documenti (251 CP), l’Alta Corte federale ha passato in rassegna la dottrina

e la giurisprudenza esistente in merito ai due articoli (consid. 3.4.2 e 3.4.3).

Il Tribunale federale ha spiegato di avere in passato confermato

la condanna per falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP di medici che avevano

rilasciato false ricette mediche (sentenza 6P.6/2007 del 4 maggio 2007 consid.

9) o falsi fogli di malattia (DTF 103 IV 178), senza

tuttavia vagliare i casi alla luce dell’art. 318 CP. Il rapporto tra gli art.

251.

e 318 CP non è stato esaminato neppure – ha precisato la Corte federale –

nell’ambito della sentenza 6B_152/2007 relativa alla condanna di un medico per

falso certificato medico (consid. 3.4.1).

Il

Tribunale federale ha quindi ribadito che l’art. 318 CP costituisce una disposizione

speciale e privilegiata rispetto all’art. 251 CP. Il falso certificato medico è

una forma particolare di falsità in documenti, ma la pena comminata per questo

reato speciale è più lieve. Il legislatore – ha sottolineato il Tribunale

federale – ha così sottratto il falso certificato medico alla severità dell’art.

251.

CP (consid. 3.4.2). Per effettuare il discrimine

tra l’art. 251 e l’art. 318 CP occorre quindi fondarsi unicamente – ha

sottolineato il Tribunale federale – sulla natura del documento inveritiero e

sulla veste in cui l’autore dell’infrazione agisce. Qualora il documento sia un

certificato medico e l’autore agisca in qualità di medico, dentista, veterinario

o levatrice, solo l’art. 318 CP può trovare applicazione e il reato di falsità

in documenti dell’art. 251 CP non può essere preso in considerazione neppure a

titolo sussidiario.

b) Il Tribunale federale ha spiegato che nella fattispecie il ricorrente ha agito nella sua veste di medico. I documenti da lui

sottoscritti avevano quale scopo quello di sollecitare una prestazione dalle

casse malati ed erano quindi atti a ledere importanti e legittimi interessi di

terzi. Gli scritti in questione contengono la diagnosi, indicano la terapia intrapresa e gli ulteriori trattamenti da farsi o indicano la durata della

degenza e l’incapacità di lavoro del paziente. Trattasi

pertanto – ha concluso l’Alta Corte federale – di certificati medici ai sensi

dell’art. 318 CP. In simili circostanze, solo il reato di falso certificato

medico poteva essere rimproverato a RI 1. La sua condanna per falsità in documenti giusta l’art. 251 CP ha violato

così il diritto federale. La sentenza impugnata è quindi stata annullata e la

causa rinviata alla CCRP per nuova decisione sulla pena, atteso che, come già

evidenziato dalla stessa CCRP, il reato di cui all’art. 318 CP è prescritto.

4.

Giusta

l'art. 296 cpv. 1 CPP, in caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione

e di revisione penale riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il

nuovo giudizio. In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del

merito, composta di altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata

pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il

primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP).

5.

In

concreto, si tratta solo di ricommisurare la pena sulla base della nuova

situazione, ossia senza la condanna per falsità in documenti ai sensi dell’art.

251.

CP.

Ora, per

entrambi i reati (complicità in truffa e falsità in documenti) il ricorrente

era stato condannato al pagamento di 35 aliquote giornaliere di fr. 310.–

ciascuna (sospesa condizionalmente) e a una multa di fr. 2 000.–. Visto il

proscioglimento dall’imputazione di ripetuta falsità in documenti, si

giustifica esimere il condannato dal pagamento della multa, ulteriori riduzioni

di pena non essendo immaginabili, oltretutto se si considera che il reato più grave

di ripetuta complicità in truffa è stato confermato dal Tribunale federale, e

che comunque il ricorrente sarebbe stato condannato anche sulla base dell’art.

318.

CP se il reato non fosse prescritto nel frattempo. Ne consegue perciò che

il dispositivo n. 2/2.1 di condanna della sentenza impugnata deve essere

annullato.

Ne discende

che RI 1 è condannato solo al pagamento di 35 aliquote giornaliere di fr. 310.–

per un totale di fr. 10 850.– (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni).

6.

Poiché

il ricorrente risulta vincente solo parzialmente a fronte delle numerose censure

sollevate (prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti), gli oneri del

giudizio odierno vanno posti a carico del ricorrente in ragione di due terzi e

per il rimanente a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 in combinazione con

l’art. 9 cpv. 1 CPP e 15 cpv. 2 CPP). Lo Stato rifonderà inoltre al ricorrente

fr. 500.– a titolo di ripetibili ridotte. Per quanto riguarda gli oneri di

primo grado, va mantenuta la proporzione applicata in questa sede ossia due

terzi a carico dell’accusato e un terzo a carico dello Stato. Per le ripetibili

di prima sede, per contro, spetta – dandosene il caso – all’imputato inoltrare

un’istanza ai sensi degli art. 317 segg. CPP alla Camera dei ricorsi penali.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto,

nel senso che il ricorrente è prosciolto dall’imputazione di falsità in

documenti.

Di conseguenza, annullato il dispositivo di condanna n. 2/2.1 della

sentenza impugnata, il ricorrente è condannato a una pena pecuniaria di 35

(trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 310.– (trecentodieci), per un totale

di fr. 10 850.– (diecimilaottocentocinquanta). L’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. In

riforma del dispositivo di condanna n. 3 della sentenza impugnata, le tasse e

le spese giudiziarie di complessivi fr. 1 733.– sono poste a carico del

ricorrente in ragione di due terzi e per il rimanente a carico dello Stato.

Per il

rimanente la sentenza impugnata è confermata.

3. Gli

oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.–

b) spese

complessive fr. 100.–

fr. 900.–

sono posti a carico del ricorrente in ragione di

due terzi e per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente

fr. 500.– per ripetibili ridotte.

4. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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