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Decisione

17.2009.25

Infrazione grave alle norme della circolazione stradale; manovra di sorpasso, messa in pericolo astratta accresciuta. Principio in dubio pro reo. Sospensione condizionale della pena, durata del period

2 dicembre 2009Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1

pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2. Secondo la ricorrente, non tutte le circostanze riportate nel

decreto d’accusa e accertate dal giudice si sarebbero verificate nella

fattispecie. In particolare il giudice di prime cure avrebbe arbitrariamente

accertato che:

·

“il tratto di strada fosse bagnato”;

·

“vi fosse insufficiente visuale sulla curva

successiva”;

·

“vi sia stata ostruzione di corsia in

contromano a cagione di pericolo per il conducente sopraggiungente in senso

inverso”;

·

“il ciclomotorista abbia dovuto prestarsi a

brusca frenata” (ricorso, pag. 11).

2.1. Per quel che concerne lo stato del manto stradale, dopo aver esaminato

le dichiarazioni di tutte le parti coinvolte, il primo giudice ha ritenuto che

“la tesi più compatibile con le risultanze processuali” consiste nel

considerare che “al momento dell’incidente il fondo stradale era bagnato”

(sentenza, consid. 4, pag. 8) dopo un esame critico delle dichiarazioni di

tutte le parti coinvolte. Dapprima, il primo giudice ha considerato che alla

polizia RI 1 aveva dichiarato che “il tempo era brutto, pioveva, e il fondo

stradale era bagnato”, che nel ricorso 18 agosto 2008 contro la decisione

di revoca della licenza di condurre la ricorrente non aveva riferito nulla in

proposito e che soltanto in occasione del dibattimento ha sostenuto che “ha

iniziato a piovere nel momento dell’incidente o qualche minuto dopo, quando è

arrivata l’auto della polizia” (sentenza, consid. 4, pag. 8). Poi, il

pretore ha considerato che la parte civile ha dichiarato che “il manto

stradale era bagnato; pioveva, non forte” e che “il tempo era brutto ed

incominciava a piovere” (sentenza, pag. 5 e 8) e che pure la testimone __________

ha riferito che “il tempo era brutto e pioveva” (sentenza, consid. 4, pag.

8). Pertanto, tutto ben valutato, il pretore ha ritenuto accertato che, al

momento dell’incidente, il fondo stradale era bagnato.

2.2. Secondo la ricorrente, l’accertamento del pretore secondo cui il

manto stradale era bagnato dimostra l’approccio “arbitrario e prevenuto”

di quest’ultimo visto che la stessa parte civile aveva riconosciuto che “iniziava

a piovere”, e la ricorrente aveva dichiarato “che i tergicristalli non

erano in funzione” (ricorso, pag. 5). Il giudice si è dunque – secondo la

ricorrente – basato solo sull’affermazione della teste __________, violando

così il principio in dubio pro reo (ricorso, pag. 5).

2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;

118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc.6P.218/2006) così che, per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile. E’, invece, necessario indicare in modo preciso gli

elementi che rendono manifestamente insostenibile la valutazione delle prove

fatta dal primo giudice. In particolare, è necessario dimostrare che essa si

trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o

contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. A questo

proposito, è opportuno ricordare che il Tribunale federale ha avuto modo di

stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo

giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di

prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova

idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, se il giudice ha

tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I

8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue

conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato.

Per contro, una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto

dell'arbitrio (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57

consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9,

129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Un giudizio di colpevolezza può poggiare,

mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi

(STF 19.04.2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2). In assenza di prove certe, il

giudice può, dunque, fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati

in modo logico, obiettivo e coerente: ricordato che un indizio da solo non può

bastare, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono essere

sufficienti ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un

valido fondamento per il convincimento del giudice (cfr. Walder, Der

Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF 7.05.2003, inc.6P.37/2003 consid. 2.2).

Il principio in dubio pro reo è un

corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e disciplina sia la valutazione delle

prove sia la ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla

valutazione della prove – cui, nel caso di specie, la ricorrente in sostanza si

richiama – il principio in dubio pro reo significa che il giudice

penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,

sussistono dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima. Il principio

non impone, cioè, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto

convincimento e semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili – non sono

sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo. Tale

principio è, perciò, disatteso soltanto quando il giudice penale (che, come

visto, dispone di un ampio potere di apprezzamento) avrebbe dovuto nutrire,

dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili

dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13.5.2008, inc.6B.230/2008,

consid. 2.1; STF 19.04.2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid.

2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto

questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del

divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

2.4. Nella fattispecie, contrariamente alla tesi ricorsuale, il pretore ha

accertato che il manto stradale era bagnato dopo avere confrontato e valutato

le dichiarazioni di tutte le parti coinvolte e valutato le altre emergenze

istruttorie. In questo esame, egli ha ritenuto – in una valutazione che

resisterebbe anche ad un pieno esame – che la parte civile e la testimone __________

hanno reso sulla questione dichiarazioni univoche e concordanti, coincidenti peraltro

con quella fornita in un primo tempo dall’accusata stessa (che in seguito ha

parzialmente modificato la sua versione) rilevando che quanto da loro

dichiarato corrisponde a quanto constatato neI rapporto della polizia cantonale

in cui si legge: “Stato strada: bagnata, fondo in asfalto; Meteo: pioggia”

(doc. 1, pag. 1) e, infine, trova conforto nella documentazione fotografica

allegata al rapporto di polizia in cui sono ritratte alcune persone che si

riparano sotto un ombrello. L’affermazione secondo cui i tergicristalli non

erano in funzione, riferita nel ricorso (pag. 5), non trova invece riscontro negli

atti. Alla luce delle risultanze probatorie, non si può dunque sostenere che il

pretore abbia operato una valutazione arbitraria concludendo che il fondo

stradale fosse bagnato al momento dell’incidente. Al contrario.

Ritenuta la portata del principio in dubio pro

reo, dunque, su questo punto il ricorso non merita tutela.

3. La ricorrente lamenta un accertamento dei fatti arbitrario anche con

riferimento alla visuale sulla curva in oggetto.

3.1. Dopo avere preso atto che, al dibattimento, l’imputata ha sostenuto

che la visuale era “buonissima” mentre il contrario – cioè, una mancanza

di visibilità – risulta dal rapporto di polizia e dalla deposizione della teste

__________ (sentenza, consid. 5, pag. 9), il primo giudice, sulla scorta della

documentazione fotografica in atti, ha accertato che “ci troviamo (…) in

prossimità di una curva a stretto raggio (meno di 90°) piegante a sinistra

verso valle, aumentando sensibilmente di pendenza, subito seguita (a guisa di

“S”) da una seconda curva piegante a destra, verso monte, a largo raggio ma con

visuale completamente ostruita da un muro di sostegno e da una sovrastante

scarpata”. Inoltre – ha continuato il pretore – dalla documentazione

fotografica traspare chiaramente “l’assenza di visuale sulla seconda curva”:

“per il conducente di un’autovettura che viene a trovarsi in fase di rientro

dal sorpasso ma ancora interamente sulla corsia di contromano ed in piena curva

non vi è assolutamente alcuna certezza di poter portare a compimento la manovra

senza creare un rischio concreto di pericolo per l’utente sopraggiungente in

senso inverso dalla curva superiore” così che la situazione rappresenta “perlomeno

un rischio astratto accresciuto di pericolo” (sentenza, consid. 5, pag. 9).

Valutando inoltre le caratteristiche del luogo

dell’incidente sulla scorta delle fotografie prodotte dalla difesa, dopo avere

sottolineato che esse mostrano il luogo dell’incidente “nel periodo

autunnale-invernale”, il giudice di prime cure ha rilevato in esse la

presenza di un albero all’interno della prima curva che non impedisce a chi

sale verso __________ di vedere i veicoli che sbucano in senso inverso dalla

curva superiore, ma ha accertato che ciò non era il caso al momento

dell’incidente, in quanto a fine aprile “la pianta in rassegna ha già messo

le foglie”, come si deduce dalla foto aerea tratta da internet e ha

pertanto concluso che, al momento in cui RI 1 è uscita in sorpasso, “la

visuale sulla curva superiore le era impedita pure dalla presenza della pianta”

(sentenza, consid. 6, pag. 9).

Il giudice di prime cure ha, poi, sottolineato

che, ad ogni modo, anche se così non fosse, è “pacifico che l’automobilista

che pone in atto una manovra di sorpasso nell’imminenza della curva non dispone

di una visuale sufficiente”, “data la breve distanza che separa la prima dalla

seconda curva e tenuto conto della presenza del muro di sostegno con la

sovrastante scarpata” (sentenza, consid. 5, pag. 9). Iniziando prima il

sorpasso, da un lato si dispone di una visuale leggermente maggiore ma comunque

insufficiente a garantire la piena sicurezza della manovra, ma dall’altro lato “si

incorre in una violazione del precetto della circolazione a destra,

segnatamente nel divieto di oltrepassare la linea di sicurezza, giacché la

linea di sicurezza termina pochi metri prima della curva a sinistra ([…] vedi

foto aerea prodotta dalla parte civile)”. Il pretore ha invece constatato “la

presenza di una linea di guida (e non di sicurezza) su tutto il tratto della

“S” formata dalle due curve” (sentenza, consid. 6, pag. 9).

3.2. La ricorrente ritiene che il giudice sia caduto in arbitrio

accertando che la vegetazione potesse ostruire la visuale in quanto la

circostanza è priva di riscontri probatori. Le fotografie prodotte in sede

dibattimentale infatti – continua l’esposto ricorsuale – sono state scattate

dal marito della ricorrente pochi giorni prima del dibattimento, “fra fine

inverno e i primi giorni di primavera”, dunque in un periodo dell’anno

analogo a quello dell’incidente e non nel periodo autunnale/invernale così come

ipotizzato dal giudice (ricorso, pag. 5). Al momento dell’incidente, la

situazione era, dunque, identica a quella fotografata. D’altra parte – si legge

ancora nel ricorso – l’immagine aerea prodotta dalla parte civile non dimostra

che la visuale nel tratto di strada interessato era ostruita.

Inoltre, a mente della ricorrente, il giudice di

prime cure ha inventato “di sana pianta” la presenza di una linea di

sicurezza “prima della curva a sinistra” poiché, in realtà, “per

l’intero tratto di strada (…) v’è solo una linea tratteggiata, di

direzione” (ricorso, pag. 6). Accertando che la visuale era impedita e che

sulla strada vi è una linea di sicurezza, il pretore – conclude la ricorrente

su questo punto – ha fatto proprio l’infondato ragionamento dell’accusa, in

piena violazione della presunzione di innocenza.

3.3. Le critiche ricorsuali non bastano a dimostrare l’arbitrarietà

dell’accertamento del primo giudice sull’assenza di visibilità nella misura in

cui esso è fondato su un’analisi sostenibile del materiale probatorio in atti.

Rilevata che la critica relativa alla datazione delle fotografie prodotte dalla

ricorrente appare speciosa nella misura in cui il pretore ha operato una

datazione (autunno/inverno) che non contrasta nella sostanza con quella offerta

dalla ricorrente (pochi giorni prima del dibattimento che è stato celebrato il

31 marzo 2009), va osservato che, rispetto ad esse, le foto scattate dalla polizia

cantonale subito dopo l’incidente (ovvero a fine aprile) illustrano una più

significativa presenza di foglie sugli alberi (cfr. in particolare le prime due

fotografie della documentazione fotografica allegata al Rapporto di polizia, da

confrontare con le fotografie 6 e 5 [recte: 7] prodotte dalla difesa).

Benché nelle fotografie scattate dalla polizia cantonale manchi un’immagine

orientata nella stessa direzione delle fotografie 1 e 2 prodotte dalla difesa,

non è arbitrario considerare che la pianta spoglia presente sul lato sinistro

delle fotografie 1 e 2 prodotte dalla difesa (nel prato a valle, a sinistra

della carreggiata), non fosse altrettanto spoglia al momento dell’incidente, così

come non lo erano le piante site sull’altro lato della strada ritratte nelle immagini

contenute nel rapporto di polizia. Anche l’immagine aerea prodotta dalla parte

civile – pur da considerare con le dovute riserve in quanto riportante

l’indicazione “data di acquisizione delle immagini: 2003” – corrobora

l’accertamento del pretore, in quanto la pianta in questione appare molto

rigogliosa.

Non è dunque arbitrario ritenere – come ha fatto

il pretore - che tale pianta, situata proprio davanti alla curva, era, al

momento dell’incidente, provvista di fogliame e nascondeva a chi sale verso __________

i veicoli che scendono sulla corsia opposta e che stanno affrontando la curva.

Per quel che concerne la constatazione del

giudice secondo cui lungo il tratto di strada in questione vi è una linea

continua (linea di sicurezza, art. 73 cpv. 1 OSStr, 6.01), va anzitutto rilevato

che le nuove fotografie aeree prodotte da RI 1 quali allegati al ricorso non

possono essere acquisite agli atti, poiché in sede di cassazione è vietato

mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del primo giudizio: nuove

prove non sono pertanto ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP,

sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 12 settembre 2000 in B., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2, del 18 agosto 2004 in re G. consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; del 24 maggio 2004 in re CFCG c. S.B.).

Ciò detto, vero è che dalla documentazione

fotografica allegata al rapporto di polizia e dalle fotografie prodotte al

dibattimento dalla difesa non si evince in alcun modo la presenza di una linea

di sicurezza, ma unicamente di una linea di direzione, discontinua (cfr. art.

73 cpv. 3 OSStr, 6.03). Anche il rapporto di constatazione della polizia indica

che la segnaletica orizzontale è costituita da una linea di direzione. L’unico

riscontro in senso contrario è costituito dalla fotografia aerea prodotta dalla

parte civile, cui il pretore fa riferimento, che mostra una linea continua nel

tratto di strada semirettilineo prima della curva a “S”. La contraddizione fra

i documenti in questione è evidente. Considerato che l’immagine presentata

dalla parte civile risale al 2003, essa non avrebbe dovuto essere presa in

considerazione dal pretore in presenza di altre risultanze più recenti di segno

contrario, non potendo essere escluso un cambiamento nella segnaletica avvenuto

nel frattempo o una mancanza di accuratezza del sito internet da cui è stata

scaricata. L’accertamento di fatto in questione è pertanto senza dubbio

arbitrario, in quanto errato e fondato unilateralmente sulla sola immagine

aerea, ad esclusione di tutte le altre prove.

La sentenza, tuttavia, non é arbitraria nel

risultato, in quanto il giudice ha considerato che sia mettendo in atto la

manovra di sorpasso “nell’imminenza della curva” (ove ha considerato

esistere solo una linea di direzione), sia mettendola in atto prima della curva

a sinistra (ove in base all’immagine aerea termina la linea di sicurezza), la

visuale non sarebbe in ogni caso stata sufficiente a garantire la piena

sicurezza della manovra (sentenza, consid. 6, pag. 10). In questo contesto,

l’accertamento della presenza di una linea di sicurezza è del tutto marginale e

assolutamente non determinante per il giudizio: decisive – e sufficienti a

denotare assenza di arbitrio – essendo state le altre considerazioni suesposte.

La manovra è, in effetti, stata giudicata pericolosa in funzione della mancanza

di visuale.

Il ricorso va, dunque, anche su questo punto,

respinto.

4. Continuando nel suo esposto, la ricorrente taccia d’arbitrio

l’accertamento secondo cui è stata la sua ostruzione della corsia di contromano

a causare il pericolo per il conducente che sopraggiungeva in senso inverso (ricorso,

pag. 11).

4.1. Il pretore, dopo avere accertato l’assenza di visibilità sulla

seconda curva, ha rilevato che “per il conducente di un’autovettura che

viene a trovarsi in fase di rientro dal sorpasso ma ancora interamente sulla

corsia di contromano ed in piena curva non vi è assolutamente alcuna certezza

di poter portare a compimento la manovra senza creare un rischio concreto di

pericolo per l’utente sopraggiungente in senso inverso dalla curva superiore”.

Secondo il primo giudice, “data la breve distanza che separa la prima dalla

seconda curva e tenuto conto della presenza del muro di sostegno con la

sovrastante scarpata, è pacifico che l’automobilista che pone in atto una

manovra di sorpasso nell’imminenza della curva non dispone di una visuale

sufficiente per garantirsi la fase del superamento del veicolo che lo precede e

quella del pronto rientro sulla corsia di destra, senza creare un serio

pericolo agli altri utenti della strada: il conducente sorpassato e soprattutto

quelli che dovessero sopraggiungere in senso inverso” (sentenza, consid. 6,

pag. 9). Anche iniziando prima il sorpasso, la visuale, pur maggiore, non è ad

ogni modo “sufficiente a garantire la piena sicurezza della manovra”

(sentenza, consid. 6, pag. 10). Pertanto, continuando il primo giudice ha

ritenuto che la linea di guida presente sul tratto di strada a “S” “può

giustificarsi unicamente con l’esigenza di consentire agli automezzi pesanti

come bus e autocarri di oltrepassare la mezzaria nelle curve” (sentenza, consid.

Considerandi

6, pag. 10).

4.2

Prendendo spunto da quest’ultima considerazione del giudice di prime

cure, la ricorrente ha rilevato che sul tratto di strada a “S” gli automezzi

pesanti – regolarmente e frequentemente in transito – invadono “completamente

la corsia di contromano per superare la curva” e che la parte civile “sapeva,

e ha concretamente riconosciuto sapere, che scendendo su quella curva poteva

esserci un automezzo a velocità ridotta ad invasione della propria corsia, ciò

che avrebbe dunque imposto la necessità di adeguare il proprio comportamento

sulla strada di modo da mantenere pieno controllo del proprio automezzo in

ragione di pericolo prevedibile” (ricorso, pag. 7). Pertanto – continua la

ricorrente – a causare l’incidente è stata “la sola imperizia ed

inesperienza” di PC 1 che all’epoca dei fatti era giovanissimo e “al

beneficio della licenza di circolazione da soli cinque mesi” (ricorso,

pag. 7 e 8) e che prima dell’impatto con l’autovettura aveva già “perso il

controllo del proprio mezzo, cadendo e lasciandolo scendere incontrollato”

(ricorso, pag. 9 e 10).

Continuando nel suo esposto, la ricorrente

sostiene che il tratto di strada “dalla curva a scendere sino alla curva

piegante a sinistra per coloro che salgono (…) è tale per cui, salvo per gli

automezzi pesanti, mai (…) la manovra può dirsi «d’impedimento per i veicoli

che giungono in senso inverso»”. A mente della ricorrente pertanto, nella

misura in cui ad inizio manovra di sorpasso aveva verificato che nessuno stava

sopraggiungendo da sopra, e nella misura in cui disponeva di “tutto il tempo

e lo spazio, a velocità adeguata, di poter rientrare tempestivamente senza

ostacolare la circolazione degli altri veicoli” (ricorso, pag. 8), arrestando

la sua autovettura prima della fine della manovra di sorpasso, altro non ha

fatto che minimizzare “i rischi di una situazione di pericolo già verificatasi,

a lei non imputabile”, contrariamente a quanto accertato dal giudice di

prime cure (ricorso, pag. 8 e 9).

4.3

Le considerazioni suesposte, nella misura in cui con esse la

ricorrente ribadisce che la documentazione in atti dimostra che la situazione

della strada era tale per cui la manovra di sorpasso “non può dirsi di

impedimento ai veicoli che giungono in senso inverso”, si rivelano di mera

natura appellatoria. Infatti, limitandosi ad affermare in modo apodittico che

vi era “tutto il tempo e lo spazio” per effettuare la manovra in

questione senza pericoli di sorta, la ricorrente non si confronta con le

motivazioni che hanno spinto il pretore ad accertare, invece, che in tale

tratto di strada non vi è né lo spazio né la visuale sufficiente per portare a

termine una manovra di sorpasso senza rischiare di mettere in pericolo gli

altri utenti della strada.

In questa misura, le argomentazioni ricorsuali

sono irricevibili.

Altrettanto irricevibili sono le argomentazioni

con cui, in un percorso suo, totalmente indipendente dall’impostazione sia del

decreto d’accusa che della sentenza impugnata, la ricorrente tenta di

dimostrare che a causare l’incidente non è stata la sua manovra ma l’imperizia

della parte civile. Né il decreto d’accusa né la sentenza, infatti, le

imputavano di avere causato l’infortunio (cfr. in particolare sentenza, consid.

8, pag. 10): le argomentazioni tese a dimostrare che non fu così lasciano,

pertanto, il tempo che trovano e su di esse non è necessario determinarsi.

5.

Infine,

la ricorrente critica l’accertamento del pretore secondo cui la parte civile ha

frenato bruscamente prima dell’incidente.

5.1

Nella decisione impugnata il giudice di prime cure ha ricostruito

gli eventi accertando che la parte civile, “vedendosi la propria corsia

d’improvviso occupata interamente dalla vettura della convenuta, (…) ha frenato

bruscamente per evitare l’urto con la suddetta autovettura, cadendo”

(sentenza, consid. 7, pag. 10). Secondo il pretore, poco importa “se l’auto

dell’accusata abbia investito il solo ciclomotore o anche il suo conducente,

poiché ciò che conta è che la vettura in sorpasso ha obbligato la parte civile

a frenare bruscamente, con le conseguenze note” (sentenza, consid. 7, pag.

10).

5.2

La ricorrente sostiene che non c’è alcun riscontro in atti che la

parte civile abbia effettuato una “brusca frenata”. Il rapporto di

polizia non contiene alcuna constatazione in tal senso: il relativo

accertamento é, perciò – continua la ricorrente – “pura fantasia”,

frutto di “un’idea preconcetta” del giudice di prime cure. Tale

accertamento – continua la ricorrente – viola il principio in dubio pro reo

poiché la parte civile ha dichiarato di aver frenato prima di cadere e finire

contro l’automobile solo “in sede di sentenza” e non davanti alla

polizia (ricorso, pag. 9 e 10).

I segni visibili sull’autovettura – sostiene la

ricorrente – dimostrano che, al momento dell’urto, la parte civile aveva già

perso il controllo del ciclomotore e che “non già PC 1, bensì unicamente il suo

ciclomotore è andato a collidere con la parte frontale inferiore

dell’autovettura” (ricorso, pag. 4). Le dichiarazioni della parte civile –

sostiene ancora la ricorrente – sono infondate e incoerenti: pertanto, è arbitrario

anche l’esame della credibilità delle tesi contrapposte operato dal pretore che

ha dimostrato “prevenzione e pregiudizio” nel voler “far collimare le

proprie considerazioni con l’idea preconcetta di colpevolezza della qui

ricorrente” (ricorso, pag. 10). Contrariamente a quanto gli imponeva il

principio in dubio pro reo – conclude la ricorrente su questo punto – il

giudice di prime cure non le ha creduto quando ha riferito come “il

ciclomotorista procedesse in piedi sui pedalini, comunque con andatura

ondeggiante, traballante” (ricorso, pag. 9).

5.3

L’argomento ricorsuale ancora una volta cade nel vuoto poiché con il

suo esposto la ricorrente non riesce a sostanziare il preteso arbitrio.

L’accertamento contestato relativo alla frenata è fondato su un’interpretazione

del tutto sostenibile del materiale probatorio. Sia durante l’inchiesta che al

dibattimento, la parte civile ha dichiarato di essersi trovato improvvisamente

l’auto davanti a sé. Per evitare l’urto frontale, al dibattimento ha precisato

di essersi trovato nella necessità di frenare (“mi sono trovato

improvvisamente l’auto davanti a me, ho frenato per evitare l’urto frontale e

sono caduto”; cfr. verbale di dibattimento, pag. 3). L’accertamento

pretorile non è certamente reso arbitrario dal fatto che il rapporto di polizia

non fa cenno al rilevamento di segni di frenata sull’asfalto. Sulla base, poi, delle

dichiarazioni della parte lesa (che ha riferito di essersi trovato “improvvisamente”

il veicolo davanti a sé) ed anche di quelle della teste __________ (che ha

riferito che tutto si è svolto velocemente) nemmeno l’avere considerato che la

frenata é avvenuta bruscamente – ovvero in modo rapido ed inatteso (cfr.

Dizionario Zingarelli 2009, Zanichelli e Grande Dizionario di Italiano 2002,

Garzanti; che citano entrambi come esempio “una brusca frenata”) – può

essere criticato dal profilo dell’arbitrio. Pertanto, nemmeno può essere

preteso che il primo giudice abbia violato il principio in dubio pro reo.

Infine, infondata – e non solo dal profilo

dell’arbitrio – è la censura rivolta al primo giudice per non avere creduto

alla ricorrente quando, al dibattimento, ha affermato che PC 1 circolava in

piedi sui pedalini del motorino, “con andatura ondeggiante, traballante”

(ricorso, pag. 9). Anche volendo prescindere dai cambiamenti di versione della

ricorrente e dal fatto che di questo particolare – in sé, teoricamente

importante – ha riferito solo al dibattimento (senza farne cenno né durante l’interrogatorio

di polizia né nel suo ricorso 18 agosto 2008 contro la decisione di revoca della

licenza di condurre, cfr. in particolare sentenza, consid. E e G, pag. 4 e 5),

la sua citata dichiarazione è smentita, non soltanto da quella della parte

civile (che ha negato di aver circolato alzato sui pedalini), ma soprattutto da

quella della teste __________, che ha dichiarato che PC 1 circolava normalmente

sulla sua corsia (sentenza, pag. 8). Nessun arbitrio, quindi, è ravvisabile

nell’accertamento del primo giudice secondo cui PC 1 “circolava regolarmente

seduto sulla sella del suo ciclomotore” (sentenza, pag. 8). Anche su questo

aspetto, il ricorso è votato all’insuccesso.

6.

Nell’incipit del suo ricorso, al punto C, la ricorrente indica di

lamentare, oltre all’arbitrio nell’accertamento dei fatti, un’errata

applicazione del diritto. Tale censura è sostanziata al punto 11, nel quale si

afferma che, in sintesi, il primo giudice ha applicato in modo errato il

concetto di messa in pericolo astratta accresciuta ex art. 90 cifra 2 LCStr.

6.1

Dopo avere correttamente riassunto i principi di diritto e la

giurisprudenza in materia, il giudice di prime cure ha precisato che la

questione della visuale al momento del sorpasso è elemento “di importanza

fondamentale nella disamina delle responsabilità penali dell’accusata” ed

ha accertato, senza arbitrio, che nelle circostanze concrete non c’era

sufficiente visibilità (cfr. considerandi che precedono), concludendo che RI 1

non poteva avere nessuna certezza di riuscire a portare a compimento la manovra

di sorpasso “senza creare un rischio concreto di pericolo per

l’utente sopraggiungente in senso inverso dalla curva superiore” e che ad

ogni modo la situazione era tale “da rappresentare perlomeno un rischio

astratto accresciuto di pericolo” (sentenza, consid. 5, pag. 8 e 9).

In seguito, riassumendo, il pretore ha precisato

che RI 1 ha violato per grave negligenza l’art. 35 cpv. 2 LCStr – norma

fondamentale della circolazione stradale – commettendo in tal modo una grave

infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr

ritenuto che ha intrapreso una manovra di sorpasso su un tratto di strada con

fondo bagnato, in una curva a corto raggio (meno di 90°) in corrispondenza con

un aumento di pendenza, senza sufficiente visuale sulla curva successiva,

ostruendo la corsia di contromano e creando, così, un rischio di grave pericolo

per il conducente del ciclomotore che viaggiava in senso inverso, obbligandolo

ad una brusca frenata (sentenza, consid. 8 pag. 10 e 11).

6.2

Dopo avere indicato che soltanto la messa in pericolo astratta accresciuta

è giuridicamente rilevante, nel suo allegato la ricorrente sostiene che il

primo giudice ha confuso “l’esito dell’incidente con la disamina della

tipicità dell’infrazione”, poiché “la realizzazione concreta di una

lesione all’integrità fisica d’una vittima ancora non permette di concludere

direttamente alla sussistenza di un pericolo imminente venutosi a creare in

relazione di causa ed effetto con la manovra di sorpasso effettuata”

(ricorso, pag. 11). Certo è che – continua la ricorrente – “se il giudice di

prime cure, perfettamente cognito di quanto serva a provare la realizzazione

della condizione di colpevolezza, non travisasse le condizioni meteorologiche,

non reinventasse la configurazione dei luoghi, non confondesse linee di

sicurezza inesistenti con le sole esistenti linee di direzione” e non

avesse dimenticato che tutti (anche la parte civile) sanno che, in quel punto,

è norma che gli automezzi pesanti invadano la corsia di contromano, “mai e

poi mai avrebbe potuto concludere al fatto che la ricorrente, cosciente o meno,

si sia assunta il rischio del pericolo astratto e accresciuto che,

mediante la propria manovra di sorpasso” (ricorso, pag. 12).

6.3

Giusta l’art. 90 cifra 2 LCStr chiunque cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo violando

gravemente le norme della circolazione è punito con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria.

Dal profilo oggettivo, la fattispecie è

realizzata quando l'autore commette una violazione grave di una regola

fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la

sicurezza del traffico, con ciò intendendo sia il cagionare un serio pericolo

per la sicurezza altrui, sia l’assumersi il rischio di tale pericolo. Non è

dunque necessario – poiché ciò, in realtà, è solo legato al caso – che

l’infrazione abbia provocato un incidente o che abbia messo concretamente in

pericolo un terzo (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,

Losanna 1996, ad. Art. 90 n. 4.6): viene punita, in effetti, sia la messa in

pericolo concreta sia la messa in pericolo astratta, purché accresciuta (DTF

130.

IV 32 consid. 5.1; 122 IV 173 consid. 2bb/aa pag. 175, 121 IV 230 consid.

2b/aa pag. 232).

Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’art. 35

cpv. 2 LCStr –che permette il sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto

di strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli

che giungono in senso inverso – è una regola fondamentale della circolazione

stradale la cui violazione può causare gravi incidenti ritenuto come il

sorpasso debba essere considerato una delle manovre più pericolose (STF

15.6.2004

consid. 2,6S.128/2004). Più volte, il TF ha avuto modo di stabilire

che intraprendere una manovra di sorpasso in situazioni di scarsa visibilità

(come, ad esempi, in curva) – laddove, per definizione, non vi sono le

condizioni per garantire l’ossequio dei principi posti dall’art. 35 cpv. 2

LCStr – costituisce una violazione oggettivamente grave delle norme della

circolazione stradale, di per sé atta a creare una messa in pericolo astratta

accresciuta (129 IV 155 consid. 3.3; 121 IV 235 consid. 1c; 109 IV 134 consid. 2; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation

routière, Berne 2007, ad art. 90 LCStrad n. 57-59).

La messa in pericolo ai sensi dell’art 90 cifra 2

LCStr è data quando la violazione grave della norma crea un pericolo per la

vita o la salute di terzi.

La messa in pericolo è concreta se esiste,

secondo l’andamento ordinario delle cose, una probabilità seria di

realizzazione effettiva ed imminente del rischio di lesione alla vita o alla

salute di almeno una persona (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26;

Schwaibold, Basler Kommentar, ad. art. 237 CP n. 14; DTF 106 IV 121 consid. 3c;

106.

IV 370 consid. 3a). Vi è ad esempio messa in pericolo concreta quando un

altro utente stradale è costretto ad effettuare una brusca manovra di

deviazione per evitare un urto (STF 20.02.2004, inc.6S.486/2002, consid.

3.2

). Il passaggio da una messa in pericolo astratta ad una messa in pericolo

concreta è spesso legato al caso, che pone o meno il terzo sul cammino

dell’autore. Per esempio, in caso di sorpasso effettuato senza visibilità vi è

messa in pericolo concreta se in quel momento sopraggiunge un altro veicolo che

è costretto a frenare o a scansare l’ostacolo per evitare l’incidente, mentre

vi è messa in pericolo astratta se il caso ha voluto che nessun veicolo circolasse

in quel momento in senso inverso (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n.

26).

Ritenuto che l’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chi

cagiona un “serio” pericolo, una messa in pericolo astratta può entrare

in considerazione unicamente se è “accresciuta” (DTF 131 IV 133 consid. 3.2; 130 IV 32 consid 5.1; 123 IV 88 consid. 3a; 123 II 106 consid. 2a;

Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 25).

La messa in pericolo astratta è data quando un certo

comportamento, sulla base dell’esperienza della vita, è tale da creare un

pericolo teorico. Ciò che distingue la messa in pericolo astratta semplice

dalla messa in pericolo accresciuta è l’imminenza del pericolo: deve esistere

un rischio molto elevato di realizzazione di una messa in pericolo concreta o

di una lesione all’integrità fisica di un terzo. L’imminenza del pericolo non

può essere definita in modo astratto in funzione della natura della norma

violata, ma deve, al contrario, essere apprezzato l’insieme delle circostanze

della fattispecie, fra le quali figurano ad esempio le condizioni

meteorologiche, la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, lo stato

della carreggiata, la segnaletica del luogo e, più generalmente, le altre fonti

di pericolo prevedibili (123 IV 88 consid. 3a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90

LCStr, n. 27). A titolo di esempio, un parcheggio in divieto di sosta può rappresentare

una messa in pericolo astratta semplice in un vicolo residenziale ben

illuminato, mentre costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta lungo

una strada fortemente trafficata, all’uscita di una curva e in caso di pioggia

(Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, e rif.).

Dal profilo soggettivo, l'autore deve aver

adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole

della circolazione oppure, in caso di infrazione commessa per negligenza (art.

100.

n. 1 LCStr), il suo comportamento deve evidenziare una crassa negligenza

(STF 8.1.2008, inc.6B_718/2007; DTF 131 IV 133 consid.

3.2

e rinvii; Bussy/Rusconi, op. cit., ad. art. 90, n. 4.3. e 4.4).

6.4

Contrariamente all’assunto ricorsuale, il giudice di prime cure

non ha ritenuto RI 1 colpevole di aver creato una messa in pericolo astratta

accresciuta per il fatto che la parte civile ha subito delle lesioni corporali

a seguito della caduta. Come sottolineato in più punti nella sentenza

impugnata, il pretore ha considerato invece che la manovra messa in atto dalla

ricorrente creasse perlomeno un rischio astratto accresciuto di pericolo in

ragione di ben altri elementi, in primis in ragione dell’assenza di

visuale sul tratto di strada in questione. Come già più volte riferito, il pretore

ha – senza arbitrio alcuno – considerato che il conducente che intraprende una

manovra di sorpasso su quel tratto di strada non ha, proprio a causa di tale

assenza di visuale, alcuna certezza di riuscire a portare a compimento la manovra

sgomberando la corsia in contromano, senza creare un rischio concreto di

pericolo per l’utente della strada che giunge dalla curva superiore. Il fatto che

PC 1 abbia subito importanti lesioni a seguito dell’incidente occorsogli non è,

per contro, stato preso in considerazione dal giudice di prime cure per

valutare la pericolosità della manovra (cfr, in particolare, sentenza, consid.

8, pag. 10).

Con le altre surriportate argomentazioni –

sviluppate peraltro in modo discutibile nella misura in cui si imputa al primo

giudice di avere “travisato”, “reinventato” e “confuso”

elementi di fatto nella piena cognizione “di quanto serve a provare la

realizzazione della condizione di colpevolezza” – la ricorrente, in realtà,

non formula censure di diritto ma continua a criticare l’accertamento di

circostanze di fatto su cui non occorre ritornare ritenuto che esso è già stato

vagliato (cfr. considerandi precedenti) e ritenuto scevro da arbitrio.

7.

La ricorrente solleva infine “per mera prudenza”, la questione

della congruità della durata della sospensione condizionale della pena

affermando che il giudice avrebbe dovuto ritenere il minimo legale, e questo

sulla scorta delle sue stesse considerazioni, “la decisione dovendo avvenire

caso per caso e non sulla scorta di prassi più o meno imposta da presidenti di

autorità giudicanti” (ricorso pag. 11).

7.1

Il primo giudice, valutando la colpa dell’accusata nell’ambito della

commisurazione della pena, ha osservato che l’accusata è incensurata, che al

dibattimento essa è apparsa molto provata “sia per l’incidente sia per la

prospettiva dei potenziali effetti di una condanna penale per la sua persona”

sottolineando come ella abbia dato di sé “un quadro positivo”

rivelandosi “persona sensibile”, da subito “preoccupatasi per lo

stato di salute della parte civile” cui ha più volte reso visita

all’ospedale e che, ora, si vede confrontata con una condanna “dovuta ad un

comportamento stradale del tutto episodico, senz’altro biasimevole ma che non

denota comunque di un carattere riprovevole dell’autrice” (sentenza,

consid. 9, pag. 11). Nulla si dice, in sentenza, né sulla sospensione

condizionale della pena né sulla durata del periodo di prova.

7.2

Giusta

l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena

pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei

mesi a due anni se una pena da scontare non sembra necessaria per trattenere

l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. L’art. 44 cpv. 1 CP prevede

che, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al

condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.

Nel quadro fissato dalla legge, la durata del

periodo di prova si determina in funzione delle circostanze del caso concreto,

in particolare tenendo conto della personalità e del carattere del condannato,

così come del rischio d'una sua recidiva. Più questo pericolo è importante, più

lungo deve essere il periodo di prova e la pressione che esso esercita sul

condannato affinché rinunci a commettere delle nuove infrazioni (STF 14.04.2009,

inc.6B_16/2009, consid. 2; DTF 95 IV 121 consid. 1): la durata del periodo di

prova deve essere determinata in modo tale da garantire, nella misura del

possibile che non vi sia recidiva (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT

II, 2a ed. 2006, § 5 n. 60; Schneider/Garré, Basler Kommentar, 2a ed. 2007, ad

art. 44 CP n. 4 e rif.).

7.3

Nel caso concreto, nel fissare il periodo di prova il giudice di

prime cure si è scostato dal minimo legale di due anni.

Risulta, però, con evidenza dagli stessi suoi

accertamenti riguardo il grado di colpa della condannata che non vi sono, in

concreto, elementi che facciano ritenere un rischio di recidiva particolare che

imponga o che permetta al giudice di scostarsi dal minimo previsto dalla legge.

In effetti, come indicato al consid. 7.1., il pretore, oltre ad avere

sottolineato come la ricorrente sia incensurata, ha dipinto di quest’ultima un

quadro rassicurante rilevando come essa sia stata molto provata dall’accaduto

ed abbia mostrato da subito sensibilità e preoccupazione per lo stato di salute

della parte civile. Inoltre, dopo avere accertato che la condannata ha dimostrato

di essere molto toccata dall’eventualità di subire una condanna penale – ciò

che equivale all’accertamento secondo cui essa ha mostrato di essere pienamente

consapevole della portata del suo comportamento e delle sue conseguenze – il

primo giudice ha concluso che il comportamento stradale della ricorrente è “del

tutto episodico” e, pur essendo “biasimevole”, non è comunque

indicativo “di un carattere riprovevole dell’autrice” (sentenza, consid.

9, pag. 11.

Tutto queste considerazioni portano a concludere

– forzatamente – che il primo giudice non ha accertato un rischio di recidiva

particolare: non è, pertanto, giustificata l’imposizione di un periodo di prova

superiore al minimo previsto dalla legge. Su questo punto il ricorso merita,

perciò, accoglimento e la durata del periodo di prova deve essere ridotta a

due anni.

8.

Gli

oneri del ricorso sono posti per 1/5 a carico dello Stato e per 4/5 a carico

della ricorrente, che rifonderà alla parte civile, assistita da un legale,

un’indennità di fr. 800.- a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto

nel senso che il dispositivo n. 1.1. della sentenza impugnata è riformato come

segue:

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti per 1/5 a carico dello Stato e per i

4/5 a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 800.- per ripetibili alla

parte civile PC 1.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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