17.2009.25
Infrazione grave alle norme della circolazione stradale; manovra di sorpasso, messa in pericolo astratta accresciuta. Principio in dubio pro reo. Sospensione condizionale della pena, durata del period
2 dicembre 2009Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2009.25
Data decisione, Autorità:
02.12.2009, CCRP
Ricorso:
TF,6B-150/2010,17.08.2010
Titolo:
Infrazione grave alle norme della circolazione stradale; manovra di sorpasso, messa in pericolo astratta accresciuta.
Principio in dubio pro reo.
Sospensione condizionale della pena, durata del periodo di prova
IN DUBIO PRO REO
INCROCIO E SORPASSO
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
art. 6 cf. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 42 cpv. 1 CPS
art. 44 cpv. 1 CPS
art. 35 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 14 cf. 2 ONU 2
Incarto n.
17.2009.25
Lugano
2 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 11 maggio 2009 da
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 31 marzo 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La vicenda trae origine dall’incidente della circolazione avvenuto
il 29 aprile 2008 in località __________. Verso le 16.50, RI 1 stava
percorrendo la via __________ alla guida della vettura Audi targata , preceduta
dall’automobile guidata da __________. Giunta in prossimità di una curva a 90°
piegante a sinistra, RI 1 ha messo in atto una manovra di sorpasso del veicolo
che la precedeva, venendosi a trovare sulla corsia di contromano in piena
curva. In quell’istante, su tale corsia sopraggiungeva PC 1 a bordo del ciclomotore Piaggio targato che andava a collidere con la parte frontale sinistra
dell’autovettura di RI 1 e riportava diverse lesioni.
B. Con
decreto di accusa del 10 novembre 2008 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI
1 autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per
avere,la sera del 29 aprile 2008 nelle circostanze sopradescritte, effettuato
una negligente e pericolosa manovra di sorpasso in curva con visuale limitata,
collidendo quindi con il ciclomotore condotto da PC 1 che, per l’incidente, ha
riportato le importanti lesioni di cui al certificato medico del 7 ottobre 2008
dell’__________.
Ne ha pertanto proposto la condanna alla pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna, corrispondenti a
complessivi fr. 1'200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
tre anni, oltre alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese.
Al decreto d’accusa RI 1 ha interposto opposizione in data 12 novembre 2008.
C. Statuendo
sull’opposizione, con sentenza 31 marzo 2009 il giudice della Pretura penale ha
confermato il capo d’imputazione contenuto nel decreto d’accusa. In
applicazione della pena, l’ha condannata ad una pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere di fr. 40.- cadauna, per un totale di fr. 600.-, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di tre anni, alla multa di fr. 1'000 e al pagamento di
tasse e spese, senza riconoscere il principio del risarcimento ma rinviando le
parti al competente foro civile.
D. In data 1. aprile 2009, RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del pretore. Nei motivi del gravame, presentato l’11 maggio
2009, la ricorrente chiede di essere prosciolta dal reato di grave infrazione
alle norme della circolazione, con tasse e spese a carico dello Stato.
E. Con
lettera 20 maggio 2009 il Procuratore pubblico ha postulato la reiezione del
ricorso, osservando come la censurata sentenza sia “ineccepibile sia sul
piano dell’accertamento dei fatti sia su quello dell’applicazione del diritto”.
F. Con osservazioni del 4 giugno 2009 la parte civile ha pure postulato
la reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto,
bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo,
in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.
178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto
preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento
dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore
qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza
deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133
Fatti
I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1
pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. Secondo la ricorrente, non tutte le circostanze riportate nel
decreto d’accusa e accertate dal giudice si sarebbero verificate nella
fattispecie. In particolare il giudice di prime cure avrebbe arbitrariamente
accertato che:
·
“il tratto di strada fosse bagnato”;
·
“vi fosse insufficiente visuale sulla curva
successiva”;
·
“vi sia stata ostruzione di corsia in
contromano a cagione di pericolo per il conducente sopraggiungente in senso
inverso”;
·
“il ciclomotorista abbia dovuto prestarsi a
brusca frenata” (ricorso, pag. 11).
2.1. Per quel che concerne lo stato del manto stradale, dopo aver esaminato
le dichiarazioni di tutte le parti coinvolte, il primo giudice ha ritenuto che
“la tesi più compatibile con le risultanze processuali” consiste nel
considerare che “al momento dell’incidente il fondo stradale era bagnato”
(sentenza, consid. 4, pag. 8) dopo un esame critico delle dichiarazioni di
tutte le parti coinvolte. Dapprima, il primo giudice ha considerato che alla
polizia RI 1 aveva dichiarato che “il tempo era brutto, pioveva, e il fondo
stradale era bagnato”, che nel ricorso 18 agosto 2008 contro la decisione
di revoca della licenza di condurre la ricorrente non aveva riferito nulla in
proposito e che soltanto in occasione del dibattimento ha sostenuto che “ha
iniziato a piovere nel momento dell’incidente o qualche minuto dopo, quando è
arrivata l’auto della polizia” (sentenza, consid. 4, pag. 8). Poi, il
pretore ha considerato che la parte civile ha dichiarato che “il manto
stradale era bagnato; pioveva, non forte” e che “il tempo era brutto ed
incominciava a piovere” (sentenza, pag. 5 e 8) e che pure la testimone __________
ha riferito che “il tempo era brutto e pioveva” (sentenza, consid. 4, pag.
8). Pertanto, tutto ben valutato, il pretore ha ritenuto accertato che, al
momento dell’incidente, il fondo stradale era bagnato.
2.2. Secondo la ricorrente, l’accertamento del pretore secondo cui il
manto stradale era bagnato dimostra l’approccio “arbitrario e prevenuto”
di quest’ultimo visto che la stessa parte civile aveva riconosciuto che “iniziava
a piovere”, e la ricorrente aveva dichiarato “che i tergicristalli non
erano in funzione” (ricorso, pag. 5). Il giudice si è dunque – secondo la
ricorrente – basato solo sull’affermazione della teste __________, violando
così il principio in dubio pro reo (ricorso, pag. 5).
2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;
118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc.6P.218/2006) così che, per motivare
l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente
contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile. E’, invece, necessario indicare in modo preciso gli
elementi che rendono manifestamente insostenibile la valutazione delle prove
fatta dal primo giudice. In particolare, è necessario dimostrare che essa si
trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o
contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. A questo
proposito, è opportuno ricordare che il Tribunale federale ha avuto modo di
stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo
giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di
prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova
idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, se il giudice ha
tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I
8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue
conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato.
Per contro, una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto
dell'arbitrio (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57
consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9,
129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Un giudizio di colpevolezza può poggiare,
mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi
(STF 19.04.2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2). In assenza di prove certe, il
giudice può, dunque, fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati
in modo logico, obiettivo e coerente: ricordato che un indizio da solo non può
bastare, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono essere
sufficienti ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un
valido fondamento per il convincimento del giudice (cfr. Walder, Der
Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in
STF 7.05.2003, inc.6P.37/2003 consid. 2.2).
Il principio in dubio pro reo è un
corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e disciplina sia la valutazione delle
prove sia la ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla
valutazione della prove – cui, nel caso di specie, la ricorrente in sostanza si
richiama – il principio in dubio pro reo significa che il giudice
penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,
sussistono dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima. Il principio
non impone, cioè, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto
convincimento e semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili – non sono
sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo. Tale
principio è, perciò, disatteso soltanto quando il giudice penale (che, come
visto, dispone di un ampio potere di apprezzamento) avrebbe dovuto nutrire,
dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili
dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13.5.2008, inc.6B.230/2008,
consid. 2.1; STF 19.04.2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid.
2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto
questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del
divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).
2.4. Nella fattispecie, contrariamente alla tesi ricorsuale, il pretore ha
accertato che il manto stradale era bagnato dopo avere confrontato e valutato
le dichiarazioni di tutte le parti coinvolte e valutato le altre emergenze
istruttorie. In questo esame, egli ha ritenuto – in una valutazione che
resisterebbe anche ad un pieno esame – che la parte civile e la testimone __________
hanno reso sulla questione dichiarazioni univoche e concordanti, coincidenti peraltro
con quella fornita in un primo tempo dall’accusata stessa (che in seguito ha
parzialmente modificato la sua versione) rilevando che quanto da loro
dichiarato corrisponde a quanto constatato neI rapporto della polizia cantonale
in cui si legge: “Stato strada: bagnata, fondo in asfalto; Meteo: pioggia”
(doc. 1, pag. 1) e, infine, trova conforto nella documentazione fotografica
allegata al rapporto di polizia in cui sono ritratte alcune persone che si
riparano sotto un ombrello. L’affermazione secondo cui i tergicristalli non
erano in funzione, riferita nel ricorso (pag. 5), non trova invece riscontro negli
atti. Alla luce delle risultanze probatorie, non si può dunque sostenere che il
pretore abbia operato una valutazione arbitraria concludendo che il fondo
stradale fosse bagnato al momento dell’incidente. Al contrario.
Ritenuta la portata del principio in dubio pro
reo, dunque, su questo punto il ricorso non merita tutela.
3. La ricorrente lamenta un accertamento dei fatti arbitrario anche con
riferimento alla visuale sulla curva in oggetto.
3.1. Dopo avere preso atto che, al dibattimento, l’imputata ha sostenuto
che la visuale era “buonissima” mentre il contrario – cioè, una mancanza
di visibilità – risulta dal rapporto di polizia e dalla deposizione della teste
__________ (sentenza, consid. 5, pag. 9), il primo giudice, sulla scorta della
documentazione fotografica in atti, ha accertato che “ci troviamo (…) in
prossimità di una curva a stretto raggio (meno di 90°) piegante a sinistra
verso valle, aumentando sensibilmente di pendenza, subito seguita (a guisa di
“S”) da una seconda curva piegante a destra, verso monte, a largo raggio ma con
visuale completamente ostruita da un muro di sostegno e da una sovrastante
scarpata”. Inoltre – ha continuato il pretore – dalla documentazione
fotografica traspare chiaramente “l’assenza di visuale sulla seconda curva”:
“per il conducente di un’autovettura che viene a trovarsi in fase di rientro
dal sorpasso ma ancora interamente sulla corsia di contromano ed in piena curva
non vi è assolutamente alcuna certezza di poter portare a compimento la manovra
senza creare un rischio concreto di pericolo per l’utente sopraggiungente in
senso inverso dalla curva superiore” così che la situazione rappresenta “perlomeno
un rischio astratto accresciuto di pericolo” (sentenza, consid. 5, pag. 9).
Valutando inoltre le caratteristiche del luogo
dell’incidente sulla scorta delle fotografie prodotte dalla difesa, dopo avere
sottolineato che esse mostrano il luogo dell’incidente “nel periodo
autunnale-invernale”, il giudice di prime cure ha rilevato in esse la
presenza di un albero all’interno della prima curva che non impedisce a chi
sale verso __________ di vedere i veicoli che sbucano in senso inverso dalla
curva superiore, ma ha accertato che ciò non era il caso al momento
dell’incidente, in quanto a fine aprile “la pianta in rassegna ha già messo
le foglie”, come si deduce dalla foto aerea tratta da internet e ha
pertanto concluso che, al momento in cui RI 1 è uscita in sorpasso, “la
visuale sulla curva superiore le era impedita pure dalla presenza della pianta”
(sentenza, consid. 6, pag. 9).
Il giudice di prime cure ha, poi, sottolineato
che, ad ogni modo, anche se così non fosse, è “pacifico che l’automobilista
che pone in atto una manovra di sorpasso nell’imminenza della curva non dispone
di una visuale sufficiente”, “data la breve distanza che separa la prima dalla
seconda curva e tenuto conto della presenza del muro di sostegno con la
sovrastante scarpata” (sentenza, consid. 5, pag. 9). Iniziando prima il
sorpasso, da un lato si dispone di una visuale leggermente maggiore ma comunque
insufficiente a garantire la piena sicurezza della manovra, ma dall’altro lato “si
incorre in una violazione del precetto della circolazione a destra,
segnatamente nel divieto di oltrepassare la linea di sicurezza, giacché la
linea di sicurezza termina pochi metri prima della curva a sinistra ([…] vedi
foto aerea prodotta dalla parte civile)”. Il pretore ha invece constatato “la
presenza di una linea di guida (e non di sicurezza) su tutto il tratto della
“S” formata dalle due curve” (sentenza, consid. 6, pag. 9).
3.2. La ricorrente ritiene che il giudice sia caduto in arbitrio
accertando che la vegetazione potesse ostruire la visuale in quanto la
circostanza è priva di riscontri probatori. Le fotografie prodotte in sede
dibattimentale infatti – continua l’esposto ricorsuale – sono state scattate
dal marito della ricorrente pochi giorni prima del dibattimento, “fra fine
inverno e i primi giorni di primavera”, dunque in un periodo dell’anno
analogo a quello dell’incidente e non nel periodo autunnale/invernale così come
ipotizzato dal giudice (ricorso, pag. 5). Al momento dell’incidente, la
situazione era, dunque, identica a quella fotografata. D’altra parte – si legge
ancora nel ricorso – l’immagine aerea prodotta dalla parte civile non dimostra
che la visuale nel tratto di strada interessato era ostruita.
Inoltre, a mente della ricorrente, il giudice di
prime cure ha inventato “di sana pianta” la presenza di una linea di
sicurezza “prima della curva a sinistra” poiché, in realtà, “per
l’intero tratto di strada (…) v’è solo una linea tratteggiata, di
direzione” (ricorso, pag. 6). Accertando che la visuale era impedita e che
sulla strada vi è una linea di sicurezza, il pretore – conclude la ricorrente
su questo punto – ha fatto proprio l’infondato ragionamento dell’accusa, in
piena violazione della presunzione di innocenza.
3.3. Le critiche ricorsuali non bastano a dimostrare l’arbitrarietà
dell’accertamento del primo giudice sull’assenza di visibilità nella misura in
cui esso è fondato su un’analisi sostenibile del materiale probatorio in atti.
Rilevata che la critica relativa alla datazione delle fotografie prodotte dalla
ricorrente appare speciosa nella misura in cui il pretore ha operato una
datazione (autunno/inverno) che non contrasta nella sostanza con quella offerta
dalla ricorrente (pochi giorni prima del dibattimento che è stato celebrato il
31 marzo 2009), va osservato che, rispetto ad esse, le foto scattate dalla polizia
cantonale subito dopo l’incidente (ovvero a fine aprile) illustrano una più
significativa presenza di foglie sugli alberi (cfr. in particolare le prime due
fotografie della documentazione fotografica allegata al Rapporto di polizia, da
confrontare con le fotografie 6 e 5 [recte: 7] prodotte dalla difesa).
Benché nelle fotografie scattate dalla polizia cantonale manchi un’immagine
orientata nella stessa direzione delle fotografie 1 e 2 prodotte dalla difesa,
non è arbitrario considerare che la pianta spoglia presente sul lato sinistro
delle fotografie 1 e 2 prodotte dalla difesa (nel prato a valle, a sinistra
della carreggiata), non fosse altrettanto spoglia al momento dell’incidente, così
come non lo erano le piante site sull’altro lato della strada ritratte nelle immagini
contenute nel rapporto di polizia. Anche l’immagine aerea prodotta dalla parte
civile – pur da considerare con le dovute riserve in quanto riportante
l’indicazione “data di acquisizione delle immagini: 2003” – corrobora
l’accertamento del pretore, in quanto la pianta in questione appare molto
rigogliosa.
Non è dunque arbitrario ritenere – come ha fatto
il pretore - che tale pianta, situata proprio davanti alla curva, era, al
momento dell’incidente, provvista di fogliame e nascondeva a chi sale verso __________
i veicoli che scendono sulla corsia opposta e che stanno affrontando la curva.
Per quel che concerne la constatazione del
giudice secondo cui lungo il tratto di strada in questione vi è una linea
continua (linea di sicurezza, art. 73 cpv. 1 OSStr, 6.01), va anzitutto rilevato
che le nuove fotografie aeree prodotte da RI 1 quali allegati al ricorso non
possono essere acquisite agli atti, poiché in sede di cassazione è vietato
mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del primo giudizio: nuove
prove non sono pertanto ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP,
sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 12 settembre 2000 in B., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2, del 18 agosto 2004 in re G. consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; del 24 maggio 2004 in re CFCG c. S.B.).
Ciò detto, vero è che dalla documentazione
fotografica allegata al rapporto di polizia e dalle fotografie prodotte al
dibattimento dalla difesa non si evince in alcun modo la presenza di una linea
di sicurezza, ma unicamente di una linea di direzione, discontinua (cfr. art.
73 cpv. 3 OSStr, 6.03). Anche il rapporto di constatazione della polizia indica
che la segnaletica orizzontale è costituita da una linea di direzione. L’unico
riscontro in senso contrario è costituito dalla fotografia aerea prodotta dalla
parte civile, cui il pretore fa riferimento, che mostra una linea continua nel
tratto di strada semirettilineo prima della curva a “S”. La contraddizione fra
i documenti in questione è evidente. Considerato che l’immagine presentata
dalla parte civile risale al 2003, essa non avrebbe dovuto essere presa in
considerazione dal pretore in presenza di altre risultanze più recenti di segno
contrario, non potendo essere escluso un cambiamento nella segnaletica avvenuto
nel frattempo o una mancanza di accuratezza del sito internet da cui è stata
scaricata. L’accertamento di fatto in questione è pertanto senza dubbio
arbitrario, in quanto errato e fondato unilateralmente sulla sola immagine
aerea, ad esclusione di tutte le altre prove.
La sentenza, tuttavia, non é arbitraria nel
risultato, in quanto il giudice ha considerato che sia mettendo in atto la
manovra di sorpasso “nell’imminenza della curva” (ove ha considerato
esistere solo una linea di direzione), sia mettendola in atto prima della curva
a sinistra (ove in base all’immagine aerea termina la linea di sicurezza), la
visuale non sarebbe in ogni caso stata sufficiente a garantire la piena
sicurezza della manovra (sentenza, consid. 6, pag. 10). In questo contesto,
l’accertamento della presenza di una linea di sicurezza è del tutto marginale e
assolutamente non determinante per il giudizio: decisive – e sufficienti a
denotare assenza di arbitrio – essendo state le altre considerazioni suesposte.
La manovra è, in effetti, stata giudicata pericolosa in funzione della mancanza
di visuale.
Il ricorso va, dunque, anche su questo punto,
respinto.
4. Continuando nel suo esposto, la ricorrente taccia d’arbitrio
l’accertamento secondo cui è stata la sua ostruzione della corsia di contromano
a causare il pericolo per il conducente che sopraggiungeva in senso inverso (ricorso,
pag. 11).
4.1. Il pretore, dopo avere accertato l’assenza di visibilità sulla
seconda curva, ha rilevato che “per il conducente di un’autovettura che
viene a trovarsi in fase di rientro dal sorpasso ma ancora interamente sulla
corsia di contromano ed in piena curva non vi è assolutamente alcuna certezza
di poter portare a compimento la manovra senza creare un rischio concreto di
pericolo per l’utente sopraggiungente in senso inverso dalla curva superiore”.
Secondo il primo giudice, “data la breve distanza che separa la prima dalla
seconda curva e tenuto conto della presenza del muro di sostegno con la
sovrastante scarpata, è pacifico che l’automobilista che pone in atto una
manovra di sorpasso nell’imminenza della curva non dispone di una visuale
sufficiente per garantirsi la fase del superamento del veicolo che lo precede e
quella del pronto rientro sulla corsia di destra, senza creare un serio
pericolo agli altri utenti della strada: il conducente sorpassato e soprattutto
quelli che dovessero sopraggiungere in senso inverso” (sentenza, consid. 6,
pag. 9). Anche iniziando prima il sorpasso, la visuale, pur maggiore, non è ad
ogni modo “sufficiente a garantire la piena sicurezza della manovra”
(sentenza, consid. 6, pag. 10). Pertanto, continuando il primo giudice ha
ritenuto che la linea di guida presente sul tratto di strada a “S” “può
giustificarsi unicamente con l’esigenza di consentire agli automezzi pesanti
come bus e autocarri di oltrepassare la mezzaria nelle curve” (sentenza, consid.
Considerandi
6, pag. 10).
4.2
Prendendo spunto da quest’ultima considerazione del giudice di prime
cure, la ricorrente ha rilevato che sul tratto di strada a “S” gli automezzi
pesanti – regolarmente e frequentemente in transito – invadono “completamente
la corsia di contromano per superare la curva” e che la parte civile “sapeva,
e ha concretamente riconosciuto sapere, che scendendo su quella curva poteva
esserci un automezzo a velocità ridotta ad invasione della propria corsia, ciò
che avrebbe dunque imposto la necessità di adeguare il proprio comportamento
sulla strada di modo da mantenere pieno controllo del proprio automezzo in
ragione di pericolo prevedibile” (ricorso, pag. 7). Pertanto – continua la
ricorrente – a causare l’incidente è stata “la sola imperizia ed
inesperienza” di PC 1 che all’epoca dei fatti era giovanissimo e “al
beneficio della licenza di circolazione da soli cinque mesi” (ricorso,
pag. 7 e 8) e che prima dell’impatto con l’autovettura aveva già “perso il
controllo del proprio mezzo, cadendo e lasciandolo scendere incontrollato”
(ricorso, pag. 9 e 10).
Continuando nel suo esposto, la ricorrente
sostiene che il tratto di strada “dalla curva a scendere sino alla curva
piegante a sinistra per coloro che salgono (…) è tale per cui, salvo per gli
automezzi pesanti, mai (…) la manovra può dirsi «d’impedimento per i veicoli
che giungono in senso inverso»”. A mente della ricorrente pertanto, nella
misura in cui ad inizio manovra di sorpasso aveva verificato che nessuno stava
sopraggiungendo da sopra, e nella misura in cui disponeva di “tutto il tempo
e lo spazio, a velocità adeguata, di poter rientrare tempestivamente senza
ostacolare la circolazione degli altri veicoli” (ricorso, pag. 8), arrestando
la sua autovettura prima della fine della manovra di sorpasso, altro non ha
fatto che minimizzare “i rischi di una situazione di pericolo già verificatasi,
a lei non imputabile”, contrariamente a quanto accertato dal giudice di
prime cure (ricorso, pag. 8 e 9).
4.3
Le considerazioni suesposte, nella misura in cui con esse la
ricorrente ribadisce che la documentazione in atti dimostra che la situazione
della strada era tale per cui la manovra di sorpasso “non può dirsi di
impedimento ai veicoli che giungono in senso inverso”, si rivelano di mera
natura appellatoria. Infatti, limitandosi ad affermare in modo apodittico che
vi era “tutto il tempo e lo spazio” per effettuare la manovra in
questione senza pericoli di sorta, la ricorrente non si confronta con le
motivazioni che hanno spinto il pretore ad accertare, invece, che in tale
tratto di strada non vi è né lo spazio né la visuale sufficiente per portare a
termine una manovra di sorpasso senza rischiare di mettere in pericolo gli
altri utenti della strada.
In questa misura, le argomentazioni ricorsuali
sono irricevibili.
Altrettanto irricevibili sono le argomentazioni
con cui, in un percorso suo, totalmente indipendente dall’impostazione sia del
decreto d’accusa che della sentenza impugnata, la ricorrente tenta di
dimostrare che a causare l’incidente non è stata la sua manovra ma l’imperizia
della parte civile. Né il decreto d’accusa né la sentenza, infatti, le
imputavano di avere causato l’infortunio (cfr. in particolare sentenza, consid.
8, pag. 10): le argomentazioni tese a dimostrare che non fu così lasciano,
pertanto, il tempo che trovano e su di esse non è necessario determinarsi.
5.
Infine,
la ricorrente critica l’accertamento del pretore secondo cui la parte civile ha
frenato bruscamente prima dell’incidente.
5.1
Nella decisione impugnata il giudice di prime cure ha ricostruito
gli eventi accertando che la parte civile, “vedendosi la propria corsia
d’improvviso occupata interamente dalla vettura della convenuta, (…) ha frenato
bruscamente per evitare l’urto con la suddetta autovettura, cadendo”
(sentenza, consid. 7, pag. 10). Secondo il pretore, poco importa “se l’auto
dell’accusata abbia investito il solo ciclomotore o anche il suo conducente,
poiché ciò che conta è che la vettura in sorpasso ha obbligato la parte civile
a frenare bruscamente, con le conseguenze note” (sentenza, consid. 7, pag.
10).
5.2
La ricorrente sostiene che non c’è alcun riscontro in atti che la
parte civile abbia effettuato una “brusca frenata”. Il rapporto di
polizia non contiene alcuna constatazione in tal senso: il relativo
accertamento é, perciò – continua la ricorrente – “pura fantasia”,
frutto di “un’idea preconcetta” del giudice di prime cure. Tale
accertamento – continua la ricorrente – viola il principio in dubio pro reo
poiché la parte civile ha dichiarato di aver frenato prima di cadere e finire
contro l’automobile solo “in sede di sentenza” e non davanti alla
polizia (ricorso, pag. 9 e 10).
I segni visibili sull’autovettura – sostiene la
ricorrente – dimostrano che, al momento dell’urto, la parte civile aveva già
perso il controllo del ciclomotore e che “non già PC 1, bensì unicamente il suo
ciclomotore è andato a collidere con la parte frontale inferiore
dell’autovettura” (ricorso, pag. 4). Le dichiarazioni della parte civile –
sostiene ancora la ricorrente – sono infondate e incoerenti: pertanto, è arbitrario
anche l’esame della credibilità delle tesi contrapposte operato dal pretore che
ha dimostrato “prevenzione e pregiudizio” nel voler “far collimare le
proprie considerazioni con l’idea preconcetta di colpevolezza della qui
ricorrente” (ricorso, pag. 10). Contrariamente a quanto gli imponeva il
principio in dubio pro reo – conclude la ricorrente su questo punto – il
giudice di prime cure non le ha creduto quando ha riferito come “il
ciclomotorista procedesse in piedi sui pedalini, comunque con andatura
ondeggiante, traballante” (ricorso, pag. 9).
5.3
L’argomento ricorsuale ancora una volta cade nel vuoto poiché con il
suo esposto la ricorrente non riesce a sostanziare il preteso arbitrio.
L’accertamento contestato relativo alla frenata è fondato su un’interpretazione
del tutto sostenibile del materiale probatorio. Sia durante l’inchiesta che al
dibattimento, la parte civile ha dichiarato di essersi trovato improvvisamente
l’auto davanti a sé. Per evitare l’urto frontale, al dibattimento ha precisato
di essersi trovato nella necessità di frenare (“mi sono trovato
improvvisamente l’auto davanti a me, ho frenato per evitare l’urto frontale e
sono caduto”; cfr. verbale di dibattimento, pag. 3). L’accertamento
pretorile non è certamente reso arbitrario dal fatto che il rapporto di polizia
non fa cenno al rilevamento di segni di frenata sull’asfalto. Sulla base, poi, delle
dichiarazioni della parte lesa (che ha riferito di essersi trovato “improvvisamente”
il veicolo davanti a sé) ed anche di quelle della teste __________ (che ha
riferito che tutto si è svolto velocemente) nemmeno l’avere considerato che la
frenata é avvenuta bruscamente – ovvero in modo rapido ed inatteso (cfr.
Dizionario Zingarelli 2009, Zanichelli e Grande Dizionario di Italiano 2002,
Garzanti; che citano entrambi come esempio “una brusca frenata”) – può
essere criticato dal profilo dell’arbitrio. Pertanto, nemmeno può essere
preteso che il primo giudice abbia violato il principio in dubio pro reo.
Infine, infondata – e non solo dal profilo
dell’arbitrio – è la censura rivolta al primo giudice per non avere creduto
alla ricorrente quando, al dibattimento, ha affermato che PC 1 circolava in
piedi sui pedalini del motorino, “con andatura ondeggiante, traballante”
(ricorso, pag. 9). Anche volendo prescindere dai cambiamenti di versione della
ricorrente e dal fatto che di questo particolare – in sé, teoricamente
importante – ha riferito solo al dibattimento (senza farne cenno né durante l’interrogatorio
di polizia né nel suo ricorso 18 agosto 2008 contro la decisione di revoca della
licenza di condurre, cfr. in particolare sentenza, consid. E e G, pag. 4 e 5),
la sua citata dichiarazione è smentita, non soltanto da quella della parte
civile (che ha negato di aver circolato alzato sui pedalini), ma soprattutto da
quella della teste __________, che ha dichiarato che PC 1 circolava normalmente
sulla sua corsia (sentenza, pag. 8). Nessun arbitrio, quindi, è ravvisabile
nell’accertamento del primo giudice secondo cui PC 1 “circolava regolarmente
seduto sulla sella del suo ciclomotore” (sentenza, pag. 8). Anche su questo
aspetto, il ricorso è votato all’insuccesso.
6.
Nell’incipit del suo ricorso, al punto C, la ricorrente indica di
lamentare, oltre all’arbitrio nell’accertamento dei fatti, un’errata
applicazione del diritto. Tale censura è sostanziata al punto 11, nel quale si
afferma che, in sintesi, il primo giudice ha applicato in modo errato il
concetto di messa in pericolo astratta accresciuta ex art. 90 cifra 2 LCStr.
6.1
Dopo avere correttamente riassunto i principi di diritto e la
giurisprudenza in materia, il giudice di prime cure ha precisato che la
questione della visuale al momento del sorpasso è elemento “di importanza
fondamentale nella disamina delle responsabilità penali dell’accusata” ed
ha accertato, senza arbitrio, che nelle circostanze concrete non c’era
sufficiente visibilità (cfr. considerandi che precedono), concludendo che RI 1
non poteva avere nessuna certezza di riuscire a portare a compimento la manovra
di sorpasso “senza creare un rischio concreto di pericolo per
l’utente sopraggiungente in senso inverso dalla curva superiore” e che ad
ogni modo la situazione era tale “da rappresentare perlomeno un rischio
astratto accresciuto di pericolo” (sentenza, consid. 5, pag. 8 e 9).
In seguito, riassumendo, il pretore ha precisato
che RI 1 ha violato per grave negligenza l’art. 35 cpv. 2 LCStr – norma
fondamentale della circolazione stradale – commettendo in tal modo una grave
infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr
ritenuto che ha intrapreso una manovra di sorpasso su un tratto di strada con
fondo bagnato, in una curva a corto raggio (meno di 90°) in corrispondenza con
un aumento di pendenza, senza sufficiente visuale sulla curva successiva,
ostruendo la corsia di contromano e creando, così, un rischio di grave pericolo
per il conducente del ciclomotore che viaggiava in senso inverso, obbligandolo
ad una brusca frenata (sentenza, consid. 8 pag. 10 e 11).
6.2
Dopo avere indicato che soltanto la messa in pericolo astratta accresciuta
è giuridicamente rilevante, nel suo allegato la ricorrente sostiene che il
primo giudice ha confuso “l’esito dell’incidente con la disamina della
tipicità dell’infrazione”, poiché “la realizzazione concreta di una
lesione all’integrità fisica d’una vittima ancora non permette di concludere
direttamente alla sussistenza di un pericolo imminente venutosi a creare in
relazione di causa ed effetto con la manovra di sorpasso effettuata”
(ricorso, pag. 11). Certo è che – continua la ricorrente – “se il giudice di
prime cure, perfettamente cognito di quanto serva a provare la realizzazione
della condizione di colpevolezza, non travisasse le condizioni meteorologiche,
non reinventasse la configurazione dei luoghi, non confondesse linee di
sicurezza inesistenti con le sole esistenti linee di direzione” e non
avesse dimenticato che tutti (anche la parte civile) sanno che, in quel punto,
è norma che gli automezzi pesanti invadano la corsia di contromano, “mai e
poi mai avrebbe potuto concludere al fatto che la ricorrente, cosciente o meno,
si sia assunta il rischio del pericolo astratto e accresciuto che,
mediante la propria manovra di sorpasso” (ricorso, pag. 12).
6.3
Giusta l’art. 90 cifra 2 LCStr chiunque cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo violando
gravemente le norme della circolazione è punito con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria.
Dal profilo oggettivo, la fattispecie è
realizzata quando l'autore commette una violazione grave di una regola
fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la
sicurezza del traffico, con ciò intendendo sia il cagionare un serio pericolo
per la sicurezza altrui, sia l’assumersi il rischio di tale pericolo. Non è
dunque necessario – poiché ciò, in realtà, è solo legato al caso – che
l’infrazione abbia provocato un incidente o che abbia messo concretamente in
pericolo un terzo (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Losanna 1996, ad. Art. 90 n. 4.6): viene punita, in effetti, sia la messa in
pericolo concreta sia la messa in pericolo astratta, purché accresciuta (DTF
130.
IV 32 consid. 5.1; 122 IV 173 consid. 2bb/aa pag. 175, 121 IV 230 consid.
2b/aa pag. 232).
Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’art. 35
cpv. 2 LCStr –che permette il sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto
di strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli
che giungono in senso inverso – è una regola fondamentale della circolazione
stradale la cui violazione può causare gravi incidenti ritenuto come il
sorpasso debba essere considerato una delle manovre più pericolose (STF
15.6.2004
consid. 2,6S.128/2004). Più volte, il TF ha avuto modo di stabilire
che intraprendere una manovra di sorpasso in situazioni di scarsa visibilità
(come, ad esempi, in curva) – laddove, per definizione, non vi sono le
condizioni per garantire l’ossequio dei principi posti dall’art. 35 cpv. 2
LCStr – costituisce una violazione oggettivamente grave delle norme della
circolazione stradale, di per sé atta a creare una messa in pericolo astratta
accresciuta (129 IV 155 consid. 3.3; 121 IV 235 consid. 1c; 109 IV 134 consid. 2; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation
routière, Berne 2007, ad art. 90 LCStrad n. 57-59).
La messa in pericolo ai sensi dell’art 90 cifra 2
LCStr è data quando la violazione grave della norma crea un pericolo per la
vita o la salute di terzi.
La messa in pericolo è concreta se esiste,
secondo l’andamento ordinario delle cose, una probabilità seria di
realizzazione effettiva ed imminente del rischio di lesione alla vita o alla
salute di almeno una persona (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26;
Schwaibold, Basler Kommentar, ad. art. 237 CP n. 14; DTF 106 IV 121 consid. 3c;
106.
IV 370 consid. 3a). Vi è ad esempio messa in pericolo concreta quando un
altro utente stradale è costretto ad effettuare una brusca manovra di
deviazione per evitare un urto (STF 20.02.2004, inc.6S.486/2002, consid.
3.2
). Il passaggio da una messa in pericolo astratta ad una messa in pericolo
concreta è spesso legato al caso, che pone o meno il terzo sul cammino
dell’autore. Per esempio, in caso di sorpasso effettuato senza visibilità vi è
messa in pericolo concreta se in quel momento sopraggiunge un altro veicolo che
è costretto a frenare o a scansare l’ostacolo per evitare l’incidente, mentre
vi è messa in pericolo astratta se il caso ha voluto che nessun veicolo circolasse
in quel momento in senso inverso (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n.
26).
Ritenuto che l’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chi
cagiona un “serio” pericolo, una messa in pericolo astratta può entrare
in considerazione unicamente se è “accresciuta” (DTF 131 IV 133 consid. 3.2; 130 IV 32 consid 5.1; 123 IV 88 consid. 3a; 123 II 106 consid. 2a;
Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 25).
La messa in pericolo astratta è data quando un certo
comportamento, sulla base dell’esperienza della vita, è tale da creare un
pericolo teorico. Ciò che distingue la messa in pericolo astratta semplice
dalla messa in pericolo accresciuta è l’imminenza del pericolo: deve esistere
un rischio molto elevato di realizzazione di una messa in pericolo concreta o
di una lesione all’integrità fisica di un terzo. L’imminenza del pericolo non
può essere definita in modo astratto in funzione della natura della norma
violata, ma deve, al contrario, essere apprezzato l’insieme delle circostanze
della fattispecie, fra le quali figurano ad esempio le condizioni
meteorologiche, la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, lo stato
della carreggiata, la segnaletica del luogo e, più generalmente, le altre fonti
di pericolo prevedibili (123 IV 88 consid. 3a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90
LCStr, n. 27). A titolo di esempio, un parcheggio in divieto di sosta può rappresentare
una messa in pericolo astratta semplice in un vicolo residenziale ben
illuminato, mentre costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta lungo
una strada fortemente trafficata, all’uscita di una curva e in caso di pioggia
(Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, e rif.).
Dal profilo soggettivo, l'autore deve aver
adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole
della circolazione oppure, in caso di infrazione commessa per negligenza (art.
100.
n. 1 LCStr), il suo comportamento deve evidenziare una crassa negligenza
(STF 8.1.2008, inc.6B_718/2007; DTF 131 IV 133 consid.
3.2
e rinvii; Bussy/Rusconi, op. cit., ad. art. 90, n. 4.3. e 4.4).
6.4
Contrariamente all’assunto ricorsuale, il giudice di prime cure
non ha ritenuto RI 1 colpevole di aver creato una messa in pericolo astratta
accresciuta per il fatto che la parte civile ha subito delle lesioni corporali
a seguito della caduta. Come sottolineato in più punti nella sentenza
impugnata, il pretore ha considerato invece che la manovra messa in atto dalla
ricorrente creasse perlomeno un rischio astratto accresciuto di pericolo in
ragione di ben altri elementi, in primis in ragione dell’assenza di
visuale sul tratto di strada in questione. Come già più volte riferito, il pretore
ha – senza arbitrio alcuno – considerato che il conducente che intraprende una
manovra di sorpasso su quel tratto di strada non ha, proprio a causa di tale
assenza di visuale, alcuna certezza di riuscire a portare a compimento la manovra
sgomberando la corsia in contromano, senza creare un rischio concreto di
pericolo per l’utente della strada che giunge dalla curva superiore. Il fatto che
PC 1 abbia subito importanti lesioni a seguito dell’incidente occorsogli non è,
per contro, stato preso in considerazione dal giudice di prime cure per
valutare la pericolosità della manovra (cfr, in particolare, sentenza, consid.
8, pag. 10).
Con le altre surriportate argomentazioni –
sviluppate peraltro in modo discutibile nella misura in cui si imputa al primo
giudice di avere “travisato”, “reinventato” e “confuso”
elementi di fatto nella piena cognizione “di quanto serve a provare la
realizzazione della condizione di colpevolezza” – la ricorrente, in realtà,
non formula censure di diritto ma continua a criticare l’accertamento di
circostanze di fatto su cui non occorre ritornare ritenuto che esso è già stato
vagliato (cfr. considerandi precedenti) e ritenuto scevro da arbitrio.
7.
La ricorrente solleva infine “per mera prudenza”, la questione
della congruità della durata della sospensione condizionale della pena
affermando che il giudice avrebbe dovuto ritenere il minimo legale, e questo
sulla scorta delle sue stesse considerazioni, “la decisione dovendo avvenire
caso per caso e non sulla scorta di prassi più o meno imposta da presidenti di
autorità giudicanti” (ricorso pag. 11).
7.1
Il primo giudice, valutando la colpa dell’accusata nell’ambito della
commisurazione della pena, ha osservato che l’accusata è incensurata, che al
dibattimento essa è apparsa molto provata “sia per l’incidente sia per la
prospettiva dei potenziali effetti di una condanna penale per la sua persona”
sottolineando come ella abbia dato di sé “un quadro positivo”
rivelandosi “persona sensibile”, da subito “preoccupatasi per lo
stato di salute della parte civile” cui ha più volte reso visita
all’ospedale e che, ora, si vede confrontata con una condanna “dovuta ad un
comportamento stradale del tutto episodico, senz’altro biasimevole ma che non
denota comunque di un carattere riprovevole dell’autrice” (sentenza,
consid. 9, pag. 11). Nulla si dice, in sentenza, né sulla sospensione
condizionale della pena né sulla durata del periodo di prova.
7.2
Giusta
l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena
pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei
mesi a due anni se una pena da scontare non sembra necessaria per trattenere
l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. L’art. 44 cpv. 1 CP prevede
che, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al
condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
Nel quadro fissato dalla legge, la durata del
periodo di prova si determina in funzione delle circostanze del caso concreto,
in particolare tenendo conto della personalità e del carattere del condannato,
così come del rischio d'una sua recidiva. Più questo pericolo è importante, più
lungo deve essere il periodo di prova e la pressione che esso esercita sul
condannato affinché rinunci a commettere delle nuove infrazioni (STF 14.04.2009,
inc.6B_16/2009, consid. 2; DTF 95 IV 121 consid. 1): la durata del periodo di
prova deve essere determinata in modo tale da garantire, nella misura del
possibile che non vi sia recidiva (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT
II, 2a ed. 2006, § 5 n. 60; Schneider/Garré, Basler Kommentar, 2a ed. 2007, ad
art. 44 CP n. 4 e rif.).
7.3
Nel caso concreto, nel fissare il periodo di prova il giudice di
prime cure si è scostato dal minimo legale di due anni.
Risulta, però, con evidenza dagli stessi suoi
accertamenti riguardo il grado di colpa della condannata che non vi sono, in
concreto, elementi che facciano ritenere un rischio di recidiva particolare che
imponga o che permetta al giudice di scostarsi dal minimo previsto dalla legge.
In effetti, come indicato al consid. 7.1., il pretore, oltre ad avere
sottolineato come la ricorrente sia incensurata, ha dipinto di quest’ultima un
quadro rassicurante rilevando come essa sia stata molto provata dall’accaduto
ed abbia mostrato da subito sensibilità e preoccupazione per lo stato di salute
della parte civile. Inoltre, dopo avere accertato che la condannata ha dimostrato
di essere molto toccata dall’eventualità di subire una condanna penale – ciò
che equivale all’accertamento secondo cui essa ha mostrato di essere pienamente
consapevole della portata del suo comportamento e delle sue conseguenze – il
primo giudice ha concluso che il comportamento stradale della ricorrente è “del
tutto episodico” e, pur essendo “biasimevole”, non è comunque
indicativo “di un carattere riprovevole dell’autrice” (sentenza, consid.
9, pag. 11.
Tutto queste considerazioni portano a concludere
– forzatamente – che il primo giudice non ha accertato un rischio di recidiva
particolare: non è, pertanto, giustificata l’imposizione di un periodo di prova
superiore al minimo previsto dalla legge. Su questo punto il ricorso merita,
perciò, accoglimento e la durata del periodo di prova deve essere ridotta a
due anni.
8.
Gli
oneri del ricorso sono posti per 1/5 a carico dello Stato e per 4/5 a carico
della ricorrente, che rifonderà alla parte civile, assistita da un legale,
un’indennità di fr. 800.- a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto
nel senso che il dispositivo n. 1.1. della sentenza impugnata è riformato come
segue:
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti per 1/5 a carico dello Stato e per i
4/5 a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 800.- per ripetibili alla
parte civile PC 1.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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