17.2009.26
Vizio essenziale di procedura, violazione del principio accusatorio. Condanna dell'imputato per una fattispecie diversa da quella del decreto d'accusa
27 novembre 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
17.2009.26
Data decisione, Autorità:
27.11.2009, CCRP
Titolo:
Vizio essenziale di procedura, violazione del principio accusatorio.
Condanna dell'imputato per una fattispecie diversa da quella del decreto d'accusa
PRINCIPIO ACCUSATORIO
art. 6 cpv. 3 CEDU
art. 200 CPP-TI
art. 208 CPP-TI
art. 250 CPP-TI
Incarto n.
17.2009.26
Lugano
27 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 15 maggio 2009 da
RI 1
e domiciliato a
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 27 aprile 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 26.3.2007, il procuratore pubblico ha ritenuto RI
1 autore colpevole di lesioni semplici (per avere, il 12.11.2006, colpito PC 1
con diversi pugni e avergli procurato le lesioni menzionate in due certificati
medici) e di danneggiamento (per avere, nelle stesse circostanze, rotto con un
pugno il finestrino della porta anteriore sinistra della vettura di proprietà
di PC 1) e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 2’700.-
(corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 90.-), sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni e alla multa di fr. 300.-.
Fatti
B. Statuendo
sull’opposizione sollevata dal prevenuto, il pretore penale, dopo averlo
prosciolto dall’imputazione di danneggiamento, ha ritenuto RI 1 autore
colpevole di lesioni semplici per avere colpito e strattonato PC 1 e lo ha
condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna,
sospesa condizionalmente per due anni e ad una multa di fr. 200.-.
C. Con ricorso 15 maggio 2009, RI 1 chiede, con l’annullamento della
sentenza impugnata, la sua completa assoluzione.
D. Con scritto 17 giugno 2009 il procuratore pubblico, senza svolgere
particolari osservazioni, chiede la reiezione del gravame.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere
presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a
base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il
ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per
arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
L'accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1
CPP) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche
inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153,
132.
I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid.
3.1
pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.
3.
pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131.
I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1
pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2.
Il ricorrente esordisce lamentando un vizio essenziale di procedura.
Sostenendo che il primo giudice lo ha condannato
per una fattispecie (per avere colpito e strattonato PC 1) diversa da quella
contemplata dal DA che gli imputava di avere colpito il PC 1 con diversi pugni,
il ricorrente lamenta una lesione del principio accusatorio con conseguente
lesione dei suoi diritti, garantiti, non soltanto dal CPP, ma soprattutto dalla
Costituzione.
Il ricorrente sottolinea come il decreto d’accusa
– imputandogli di avere rotto il finestrino della vettura con un pugno e
colpito il PC 1 con diversi pugni – abbia sposato la versione dei fatti di PC 1
che, il 12 gennaio 2007, sentito dalla polizia ha raccontato che, dopo averlo
costretto ad arrestare la macchina, il RI 1, gli ruppe il finestrino della
macchina e, poi, lo ha colpito con diversi pugni alla parte sinistra della
testa e del collo fino a che lui, uscito dalla vettura, riuscì a bloccarlo.
Nonostante ciò – continua il ricorrente – il primo
giudice lo ha condannato per avere ferito PC 1 spintonandolo e strattonandolo e,
cioè, per una fattispecie diversa da quella considerata nel DA senza, prima,
avergli concesso la facoltà di prendere posizione sulla nuova accusa che mai
gli è stata prospettata.
2.1
La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio.
L'atto di accusa – e, analogamente, il decreto di accusa – assume una doppia
funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio,
dall'altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa
adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21 con
rif., 120 IV 348 consid. 2b pag. 353, 116 Ia 455 consid. cc pag. 458, 103 Ia 6
consid. 1b pag. 6; Hauser/ Schweri/ Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ediz., Basilea/ Ginevra/ Monaco 2005, pag. 223 s., n. 6
ss. e pag. 225 n. 8). Il principio accusatorio – come il
principio dell'immutabilità che tutela l'identità tra atto di accusa e oggetto
del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 126 I 19 consid. 2a
pag. 21, 122 V 71 consid. 4a; nel Cantone Ticino dagli art. 198 e segg. CPP e
segnatamente dall'art. 200 CPP per quanto riguarda il contenuto dell'atto di accusa),
ma le garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto
di essere sentito: DTF 116 Ia 455 consid. Cc pag. 458).
L’art. 200 CPP (cui l’art. 208 CPP rinvia per
quel che concerne il decreto d’accusa) definisce il necessario contenuto di un
atto di accusa. Scopo della norma è quello di informare adeguatamente il
prevenuto circa la natura e l’origine delle accuse rivoltegli, in modo che egli
possa impostare una difesa efficace, senza insidie né sorprese (art. 6 § 3
CEDU; DTF 120 IV 357 consid. 3g; 116 Ia 458; Rep. 1986 pag.166 e seg. e
rif.; Rep. 1998 pag. 372; DTF 120 IV 348 consid. 2b; 116 Ia 455 consid. cc;
103.
Ia 7 consid. 1b; Hauser/
Schweri/ Hartmann, op. cit., pag. 162 n. 6, pag. 164 n. 16; Piquerez, Procédure
pénale suisse, Traité théorique et pratique, pag. 648, n. 2970 e 2971). Siccome il prevenuto deve poter valutare dal profilo oggettivo e
soggettivo le imputazioni a suo carico, l’atto d’accusa deve permettere di
individuare gli elementi di fatto e di diritto che connotano l’illecito:
dall’atto d’accusa devono evincersi le azioni o le omissioni punibili, come
pure gli elementi costitutivi dell’infrazione (DTF 120 IV 353 cons. 2).
Se è vero che l’atto di accusa (o il decreto
d’accusa) circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, è anche vero che
l'identità tra l'atto di accusa e l'oggetto del giudizio non deve essere spinta
all'eccesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica
(sentenza CCRP del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; sentenza CCRP del 22
dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199;
sentenza del Tribunale federale 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb) e il principio accusatorio è leso soltanto quando il giudice si
fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto di accusa,
senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di
accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato, ovvero sul
nuovo complesso di fatti (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d p. 22 ss. con rif., 116
Ia 455 consid. cc pag. 458; Hauser/ Schweri/ Hartmann, op. cit., pag. 224 n. 7
e pag. 228 n. 19).
2.2
In concreto, risulta con evidenza dagli atti e dall’impostazione del
DA, che il procuratore pubblico ha aderito – nel senso che ha ritenuto essere
accertata – ed ha fatto propria la versione dei fatti resa da quest’ultimo alla
polizia. Pertanto, è evidente che, con il DA in esame, egli ha imputato a RI 1
di avere, prima, rotto con un pugno il finestrino dell’autovettura e, poi, di
avere colpito con diversi pugni PC 1 mentre egli si trovava seduto all’interno
della vettura.
Condannando RI 1 per avere
“colpito e strattonato” PC 1 dopo avere accertato, al consid. 6.3. che “
è certo che RI 1 e PC 1 sono venuti alle mani e che più che di pugni veri e
propri è sicuro che i protagonisti in ogni caso si sono spintonati ed
avvinghiati a vicenda e l’accusato ha colpito e strattonato la parte civile”
(sentenza impugnata, consid. 6.3 pag. 8; cfr. pure, consid. 7 pag. 10), il
primo giudice ha manifestamente leso il principio accusatorio – e, di conseguenza,
una serie di diritti della difesa fra i quali, in particolare, il diritto di
essere sentito – poiché ha condannato l’accusato per una fattispecie totalmente
diversa da quella contemplata nel decreto d’accusa.
Come visto sopra e come risulta dagli atti, a RI
1.
era imputato di avere colpito con diversi pugni PC 1 mentre questi era seduto
nella sua vettura e dopo avere rotto nello stesso modo un finestrino
dell’autovettura (ciò che parrebbe, peraltro, compatibile con il fatto che la
parte civile presentava lesioni solo sulla parte sinistra del volto e del
collo) mentre la sentenza impugnata condanna RI 1 per avere causato le note
lesioni colpendo e strattonando PC 1 durante una colluttazione (il primo
giudice parla di “venire alle mani”) in cui i due protagonisti si sono
spintonati ed avvinghiati a vicenda.
In queste circostanze, ritenuto che l'imputato non
ha avuto la possibilità di esprimersi sul decreto di accusa adeguatamente e
tempestivamente completato o modificato, ovvero sul nuovo complesso di fatti
(DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d pag. 22 ss. con rif., 116 Ia 455 consid. cc pag.
458; Hauser/ Schweri/ Hartmann, op. cit., pag. 224 n. 7 e pag. 228 n. 19), il
ricorso va accolto, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno
rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale per un nuovo giudizio.
Dovesse il nuovo giudice ritenere che i fatti si
sono svolti in modo diverso da quanto descritto nel DA, egli dovrà prospettare
all’imputato la nuova fattispecie ai sensi dell’art 250 CPP.
3.
Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo
Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000 a RI 1 per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è
annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale per
un nuovo giudizio.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI
1 fr. 1'000.-- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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