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Decisione

17.2009.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 luglio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo

sull’opposizione, con sentenza del 5 maggio 2009, pronunciata in assenza

(autorizzata ai sensi dell’art. 229 cpv. 4 CPP) del prevenuto, il giudice della

Pretura penale ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ingiuria e lo ha

condannato alla pena pecuniaria di 5 aliquote (per un totale di fr. 350.–)

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni nonché alla multa di

fr. 100.– che, in caso di mancato pagamento, verrà sostituita con una pena

detentiva di 2 giorni.

Il giudice lo ha, inoltre, condannato al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie e al pagamento di fr. 250.- per ripetibili alla parte civile,

PC 1.

C. Dopo

la celebrazione del processo, avvenuta il 5 maggio 2009, con scritto

(non datato) inviato per posta raccomandata in data 18 maggio 2009, ricevuto dalla

Pretura penale il giorno seguente, chiede l’annullamento della sentenza

pretorile, dolendosi del fatto che essa sia stata emessa

prima della conclusione di un altro procedimento penale (di cui trasmette copia

di alcuni atti).

Il

ricorso non ha fatto oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza, che è

immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi con

l'esposizione dei motivi essenziali all’accusato, alla parte civile

e al procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte le parti altresì

del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e di chiedere,

pure entro cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro

venti giorni dalla notifica della sentenza (art. 289 cpv. 1 e 4, cui rinvia l'art.

278.

cpv. 2 CPP).

2.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità di un

ricorso per cassazione contro sentenze pretorili è subordinata alla previa dichiarazione

di ricorso dell’interessato, che va presentata entro cinque giorni da quello in

cui il giudice ha comunicato oralmente la propria decisione. Ciò vale per tutte

le parti, compreso il procuratore pubblico, indipendentemente dalla loro presenza

o assenza al dibattimento (CCRP, sentenza

del 15 luglio 2003 inc. 17.2003.29, consid. 2 e 3 con richiami; sentenza

del 15 novembre 2006 inc. 17.2006.54, consid. 2).

3.

Ora,

il ricorrente non ha introdotto nessuna dichiarazione di ricorso nei termini di

legge (art. 276 cpv. 2 e 289 cpv. 1 CPP; sentenza, pag. 2), per cui il “ricorso”,

peraltro immotivato, è manifestamente irricevibile.

Nella

fattispecie, infatti, contro la sentenza pretorile l’accusato ha inoltrato

ricorso il 18 maggio 2009, senza avere presentato la necessaria dichiarazione di

ricorso nel termine di cinque giorni da quando il giudice ha comunicato

oralmente la sua decisione, rispettivamente – in caso di assenza degli interessati

(accusato, Procuratore pubblico), come nella fattispecie (al dibattimento si è

presentata solo la parte civile e il suo patrocinatore; v. verbale del

dibattimento, pag. 2) – da quando il giudice ha statuito, ossia entro l’11

maggio 2009, cadendo il 10 maggio di domenica (CCRP, sentenza del 15 luglio

2003, inc. n. 17.2003.29, consid. 2 con richiami).

Il ricorrente sapeva, infatti, che il 5 maggio

2009.

si sarebbe tenuto il dibattimento per cui spettava a lui, assente (giustificato)

al dibattimento, informarsi circa l’esito del procedimento, in modo da poter

formulare una tempestiva dichiarazione di ricorso (CCRP citata, consid. 3). Nulla

induce a ritenere che egli non fosse in grado di farlo.

Nulla muta a questo obbligo il fatto di essere

stato autorizzato a non comparire in aula.

Pertanto,

la mancata dichiarazione di ricorso ex art. 276 cpv. 1 CPP (cfr. anche art. 289

cpv. 1 CPP) comporta l’inammissibilità del rimedio.

Rimane da

esaminare se, indipendentemente da quanto precede, il ricorrente poteva esigere

dal primo giudice la motivazione scritta della sentenza. La risposta è

negativa. Dal 1° gennaio 2003 tale facoltà va esercitata entro lo stesso

termine di cinque giorni fissato per la dichiarazione di ricorso (art. 276 cpv.

2.

CPP).

3.

Gli

oneri del giudizio odierno, volutamente contenuti per tenere conto del fatto

che il pronunciato si esaurisce in una dichiarazione di inammissibilità,

seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP);

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese

complessive fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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