17.2009.29
Favoreggiamento; esenzione o attenuazione della pena laddove le relazioni fra accusato e favoreggiato siano talmente strette da far apparire il favoreggiamento come umanamente comprensibile e moralmen
13 gennaio 2010Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2009.29
Data decisione, Autorità:
13.01.2010, CCRP
Titolo:
Favoreggiamento; esenzione o attenuazione della pena laddove le relazioni fra accusato e favoreggiato siano talmente strette da far apparire il favoreggiamento come umanamente comprensibile e moralmente giustificato
FAVOREGGIAMENTO
art. 305 cpv. 2 CPS
Incarto n.
17.2009.29
Lugano
13 gennaio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 1° giugno 2009 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 24 aprile 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La vicenda trae origine da un’inchiesta penale aperta nei confronti
di P., accusato di aver esercitato la professione di operatore sanitario in
modo illegale. Questi, in detenzione preventiva, ha domandato al proprio
difensore di chiedere a RI 1, suo conoscente di lunga data, di asportare dalla
sua abitazione di __________ un armadietto in ferro. Il 2 maggio 2007 RI 1 si è,
dunque, recato al domicilio dell’amico e ha sottratto l’armadietto in
questione, che conteneva documentazione probatoria e banconote di varie valute
per un valore di ca. fr. 80'000.-, trasportandolo e custodendolo nel garage
della sua abitazione a __________ .
Fatti
B. Con decreto di accusa del 17 marzo 2008 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto RI 1 autore colpevole di atti di favoreggiamento nei confronti di P.
per avere preso in consegna – trafugando dal domicilio di P. in __________ ed
occultandolo presso la sua abitazione di __________ – un armadietto chiuso a
chiave allo scopo di occultare mezzi di prova e denaro contante,
rispettivamente di sottrarli al sequestro degli inquirenti, seguendo istruzioni
telefoniche del difensore di P. e ne ha proposto la condanna alla pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna (corrispondenti a
complessivi fr. 6'000.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, oltre alla multa di fr. 1'500.- e al pagamento di tasse e spese.
C. Statuendo sull’opposizione presentata da RI 1, con sentenza 24
aprile 2009 il giudice della Pretura penale ha confermato il capo d’imputazione
contenuto nel decreto d’accusa ed ha condannato l’accusato ad una pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 1'500.-
e al pagamento di tasse e spese.
D. Lo stesso giorno, RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro
la sentenza del pretore. Nei motivi del gravame, presentato il 1° giugno 2009,
il ricorrente sostiene che il pretore a torto non ha applicato l’art. 305 cpv.
2 CP e domanda di essere mandato esente da pena.
E. Con osservazioni 26 giugno 2009 il Procuratore pubblico ha postulato
la reiezione del ricorso, rilevando come il gravame sia irricevibile e, in ogni
caso, infondato.
F. Al pubblico dibattimento, celebrato il 13 gennaio 2009, le parti
hanno confermato le rispettive motivazioni e conclusioni.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere
presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a
base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura (purché il
ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile) (lett. b) e per
arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
Se relativamente all’accertamento dei fatti e alla
valutazione delle prove, il potere d’esame della scrivente Corte é limitato
all’arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP; DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.
153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami, DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia
consid. 3 pag. 371), riguardo le censure sull’applicazione del diritto ai fatti
posti alla base della sentenza impugnata, la Corte di cassazione e di revisione
penale fruisce invece di libero esame (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP).
2.
Prima di entrare nel merito del gravame occorre esaminare le censure
sollevate dal procuratore pubblico in merito alla sua ricevibilità.
2.1
Nel suo memoriale 26 giugno 2009 il procuratore pubblico sostiene
che il ricorso in questione è irricevibile in quanto da un lato “non indica
il titolo di cassazione invocato e non sviluppa una motivazione conforme alle
esigenze minime poste dalla procedura” e dall’altro lato “invoca
l’applicazione dell’attenuante specifica della cifra 2 dell’art. 303 [recte:
305] CP in relazione alla quale, sotto il profilo formale, il suo difensore
non ha chiesto la posa di un quesito specifico, limitandosi ad invocarlo
unicamente quale motivo di riduzione della pena” (osservazioni, pag. 2).
2.2
Le censure del procuratore pubblico non possono essere condivise.
Per quel che concerne l’indicazione del motivo di
cassazione, nel suo gravame il ricorrente sostiene in più punti e in maniera
chiara l’esistenza di un errore di diritto commesso dal giudice di prime cure,
e meglio un’applicazione errata dell’art. 305 CP (“Il presente ricorso verte
sulla mancata applicazione da parte del pretore della norma di cui all’art. 305
cpv. 2 CP”, ricorso, pag. 2; “con questo ricorso non intendo contestare
la condanna per favoreggiamento, bensì la mancata applicazione a mio favore
dell’art. 305 cpv. 2 CP (…). Si tratta pertanto di un errore di diritto”,
ricorso, pag. 3; “così agendo, il pretore ha commesso un errore di diritto
che può essere esaminato da codesta alta corte”, ricorso, pag. 5). Pur non
indicando espressamente l’art. 288 lett. a CPP, che sancisce il motivo di
cassazione attinente l’errata applicazione del diritto sostanziale, il
ricorrente (non patrocinato) definisce in modo preciso la sua censura. La
motivazione della stessa non appare del resto carente, nella misura in cui il ricorso
per cassazione non risulta fondato sull’arbitrio ma si concentra su una censura
prettamente giuridica, al cui riguardo la Corte di cassazione e revisione
penale fruisce di un potere di cognizione libero.
2.3
Anche la censura riguardante la mancata posa di un quesito specifico
relativo all’art. 305 cpv. 2 CP deve essere disattesa.
Prima di sospendere il dibattimento per ritirarsi
in camera di consiglio, il Pretore ha posto i seguenti quesiti (verb. dib.,
pag. 13):
“ 1. È RI 1 colpevole di favoreggiamento per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa, quale deve
essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve essere posta a beneficio della sospensione
condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le spese e le
ripetibili?”
Corrisponde al vero che la richiesta di
riduzione/esenzione dalla pena ex art. 305 cpv. 2 non figura espressamente nei
quesiti posti dal giudice di prime cure. Tuttavia la norma in questione
conferisce al giudice una facoltà in relazione alla commisurazione della pena da
infliggere a seguito della condanna dell’accusato, ragion per cui il tema deve
essere ritenuto compreso nel secondo quesito (“In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?”), che il pretore ha posto con una
formulazione piuttosto ampia. L’applicazione di tale norma di legge deve
pertanto essere considerata ricadere nel quesito vertente sulla commisurazione
della pena e non può, di conseguenza, essere esclusa solo per l’assenza di un
esplicito riferimento nei quesiti posti al dibattimento.
In conclusione, ritenuto che nemmeno questa
censura del procuratore pubblico può trovare accoglimento, il gravame
interposto da RI 1 deve essere considerato ricevibile.
3.
Come anticipato, il ricorrente lamenta un’applicazione errata del
diritto da parte del pretore, che, nel condannarlo per favoreggiamento, avrebbe
a torto omesso di esaminare i presupposti dell’art. 305 cpv. 2 CP.
3.1
Il pretore, verificando quale fosse l’intenzione dell’imputato, ha
accertato che questi conosceva bene la situazione personale di P. con cui
intratteneva “un legame di amicizia e confidenza” in una frequentazione
ormai trentennale. Il primo giudice ha, poi, rilevato come i rapporti fra i due
fossero “talmente intensi al punto che RI 1 si è definito come un suo
«referente»: P., che non conosceva bene la lingua italiana nonostante vivesse
da tempo in Ticino, si rivolgeva a lui «quando riceveva degli scritti che non
riusciva a comprendere»” (sentenza, pag. 10 consid. 12). L’accusato – ha,
poi, accertato il primo giudice – conosceva nel dettaglio la storia della
famiglia di P. (sapeva, per esempio, che i due coniugi avevano pattuito il
regime della separazione dei beni e che tutti i beni immobili e mobili erano
stati assegnati alla moglie, ragione per cui il marito aveva avviato un
procedimento nei confronti del notaio che aveva rogato l’atto), conosceva bene
le vicissitudini familiari di P. e sapeva dei suoi dissidi con moglie e figli
così come sapeva della querela penale sporta da P. contro la moglie (sentenza,
pag. 10 consid. 12).
RI 1 – ha, poi, ancora accertato il primo giudice
– era inoltre “depositario di altra documentazione del P. relativa a vari
aspetti che lo riguardavano e che gli era stata consegnata dall’avv. __________
” ed era intervenuto quando si trattava di scegliere il patrocinatore di P.
e, infine, era stato lui ad “accompagnare P. all’interrogatorio del 23
aprile 2007 presso il Ministero pubblico” (sentenza, pag. 10 consid. 12).
L’accusato sapeva dell’esecuzione di fr. 3'000'000.- intrapresa nei confronti
di P. da tale __________ , sapeva che a quel precetto P. non aveva interposto
opposizione e conosceva le conseguenti vicissitudini giudiziarie affrontate da quest’ultimo
(sentenza, pag. 10 consid. 12).
Nell’ambito della commisurazione della pena, il
pretore, rilevando come “l’inchiesta condotta a carico del favoreggiato”
fosse “importante per gli inquirenti” e come essa fosse “finalizzata
a tutelare la salute della collettività”, ha considerato che, “intromettendosi
abusivamente in queste dinamiche” RI 1, “ha rischiato di compromettere
l’esito di un’istruttoria avviata a tutela di interessi giuridici
importantissimi”. Precisando, poi, come RI 1 abbia, ancora al dibattimento,
cercato di minimizzare l’accaduto con considerazioni quali “in fondo non ha
ucciso nessuno”, il primo giudice ha ritenuto grave la colpa di RI 1 pur
rilevando, a suo favore, che egli ha agito “con un sentimento di amicizia e
solidarietà” (sentenza, consid. 14 pag. 12).
Il primo giudice non si è chinato sulla questione
di sapere se il legame di amicizia da lui accertato e, poi, indicato quale
movente dell’agire di RI 1 potesse essere considerato una relazione così
stretta da rendere scusabile la sua condotta ex art. 305 cpv. 2 CP. Della
possibilità di applicare il secondo capoverso di tale norma, attenuando la pena
o esentando da pena RI 1, non è fatto alcun cenno nella sentenza impugnata.
3.2
Nel suo memoriale il ricorrente non contesta la condanna per
favoreggiamento, ma sostiene che il giudice avrebbe dovuto mandarlo esente da
pena applicando l’art. 305 cpv. 2 CP in considerazione del suo profondo e
pluridecennale legame di amicizia con P..
Riprendendo vari stralci del considerando 12
della sentenza, il ricorrente sottolinea che l’esistenza del lungo rapporto
d’amicizia e di confidenza è stata accertata dal pretore stesso (ricorso, pag.
4) e precisa che risulta dagli accertamenti pretorili come “l’amicizia con
lui è un valore assoluto” e come egli abbia agito per “dovere morale
verso una persona che ritenevo ingiustamente detenuta per reati non commessi;
verso un amico che non ha fatto del male a nessuno, come son certo verrà
dimostrato in un eventuale processo” (ricorso, pag. 5).
Secondo il ricorrente, il primo giudice doveva “valutare
se nel caso fossero dati gli estremi dell’art. 305 cpv. 2 CP e in caso
affermativo mandarmi esente da pena; in caso negativo motivare il perché tali
estremi non sussistessero” (ricorso, pag. 5).
3.3
Nelle sue osservazioni, il procuratore pubblico ha relativizzato la
profondità del rapporto d’amicizia fra RI 1 e P. affermando che, se è vero che
il loro rapporto dura da 30 anni, i due non si sono mai “frequentati in
occasioni conviviali” (osservazioni, pag. 2). Pertanto – conclude il
procuratore pubblico – ritenuta, poi, la gravità delle accuse mosse a P., il
comportamento di RI 1, che era pienamente consapevole del carattere illecito
del suo agire, non può essere ritenuto “umanamente comprensibile e scusabile
sotto il profilo morale” così che “le relazioni interpersonali tra RI 1
e P. hanno rilevanza unicamente nell’ambito della commisurazione della pena”
(osservazioni, pag. 3).
3.4
Giusta l’art. 305 CP, chiunque sottrae una persona ad atti di
procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste
negli art. 59–61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria (cpv. 1). È parimenti punibile chi sottrae ad atti di
procedimento penale esteri od all’esecuzione all’estero di una pena detentiva o
di una misura ai sensi degli art. 59–61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata
all’estero per un crimine menzionato nell’art. 101 (cpv. 1 bis). Se fra il
colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere
scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena (cpv. 2).
Il secondo capoverso della norma non istituisce
una causa legale di esclusione della colpevolezza, né l’ammissione dei suoi
presupposti applicativi comporta necessariamente la liberazione da ogni pena:
esso conferisce al giudice la facoltà di attenuare liberamente la pena o di
rinunciare del tutto alla sua irrogazione nei casi in cui le relazioni tra l'autore
e la persona favoreggiata siano cosi strette da far apparire il favoreggiamento
come umanamente comprensibile o moralmente giustificato (DTF 106 IV 189,
consid. 3; Delnon/Rüdi, Basler Kommentar, ad art. 305 n. 29; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 305 n. 17; Corboz,
Les principales infractions, Tome II, ad art. 305 n. 46 e 48; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, ad art.
305.
n. 2.3; Hauser/Rehberg, Grundriss Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, § 118 pag. 317; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil II, 4. ed, §54 n. 19; Cassani,
Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, Vol. 9, ad art. 305
CP n. 38). Scopo del secondo capoverso della norma è di permettere al giudice
di prendere in considerazione la forte diminuzione di colpa che può risultare
dall’esistenza di uno stretto rapporto tra l’autore e la persona favoreggiata;
non si tratta tuttavia di un fatto giustificativo ma solo di un motivo di
esenzione – o di attenuazione – della pena (DTF 106 IV 189, consid. 3; 73 IV
241, consid. 2; Trechsel, op. cit., ad art. 305 n. 17; Corboz, op. cit., ad
art. 305 n. 48; Hauser/Rehberg, op. cit., § 118 pag. 317; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, ad art. 305 n. 9; Cassani, op. cit., ad art. 305 CP n. 40; Delnon/Rüdi
ritengono, invece, più opportuno ammettere la possibilità di prosciogliere
l’accusato, cfr. op. cit., ad art. 305 n. 29).
La relazione che deve esistere fra l’autore e il
favoreggiato perché sia data applicazione dell’art. 305 cpv. 2 CP non è
definita dalla legge. Indicando che le relazioni tra l'autore e la persona
favoreggiata devono essere così strette da far apparire il favoreggiamento come
umanamente comprensibile o moralmente giustificato, la norma permette di
prendere in considerazione ogni relazione affettiva seria e realmente vissuta:
non soltanto i rapporti derivanti dal matrimonio, dalla parentela o
dall’affinità, ma anche quelli che derivano da inclinazioni amorose o da
amicizia (Corboz, op. cit., ad art. 305 n. 49; Delnon/Rüdi, op. cit., ad art.
305.
n. 29; Hauser/Rehberg, op.cit., § 118 pag. 317) e quelli derivanti da
legami di subordinazione o dipendenza, nella misura in cui fanno nascere delle
relazioni di vicinanza affettiva (Favre/ Pellet/ Stoudmann, op. cit., ad art.
305.
n. 2.1; Stratenwerth/ Wohlers, op. cit., ad art. 305 n. 9 Stratenwerth, op. cit., §54 n. 19; Cassani,
op. cit., ad art. 305 CP n. 38). Il concetto di “relazioni strette” non
coincide, dunque, con quello di “congiunti” ex art. 110 cpv. 1 CP, ma va
interpretato in modo più ampio (Delnon/Rüdi, op. cit., ad art. 305 n. 29; Favre/
Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 305 n. 2.1;
Cassani, op. cit., ad art.
305.
CP n. 38).
Secondo Corboz
(op. cit., ad art. 305 n. 49), il semplice fatto che l’autore creda
nell’innocenza del favoreggiato non basta a fondare una “relazione stretta” ai
sensi della norma. Cassani (op.
cit., ad art. 305 CP n. 7 e 39), invece, ritenuto lo scopo dell’art. 305 cpv. 2
CP e il carattere umanamente scusabile o moralmente giustificato dell’atto,
sostiene la possibilità di applicare la disposizione in via analogica anche
all’autore che sottrae al perseguimento penale o all’esecuzione di una pena o
di una misura una persona della cui innocenza è convinto con motivi seri.
3.5
Nella fattispecie, considerato l’accertamento dell’esistenza di un
importante legame affettivo fra RI 1 e P., il primo giudice avrebbe dovuto
verificare se le condizioni dell’art. 305 cpv. 2 CP per concedere l’esenzione
della pena richiesta o, più semplicemente, per procedere ad una sua
attenuazione fossero adempiute. Le argomentazioni del ricorrente a tale
riguardo vanno, dunque, condivise: il giudice di prime cure, omettendo di
prendere in considerazione tale articolo per stabilire la pena da infliggere a RI
1, ha dunque applicato in modo errato il diritto sostanziale.
Ciò detto, si giustifica che l’applicazione
dell’art. 305 cpv. 2 CP venga operata direttamente da questa Corte, senza
rinvio all’autorità di prima istanza, in quanto le circostanze fattuali da
sussumere sono già state accertate dettagliatamente (e in maniera vincolante)
nella sentenza impugnata, anche se con riferimento all’intenzionalità di RI 1
di favorire l’amico e, dunque, di commettere il reato.
Come visto, in base agli accertamenti di fatto
del primo giudice, il ricorrente e P. sono legati da un rapporto trentennale di
amicizia, caratterizzato da una grande confidenza – al punto che RI 1 conosce
in modo dettagliato e preciso la situazione personale, familiare e
giudiziaria/esecutiva di P. – da molta solidarietà – RI 1 era il referente di P.
e si prestava ad aiutarlo nelle più disparate situazioni e modalità – e da
grande stima reciproca. Stanti questi vincolanti accertamenti, la tesi del
procuratore secondo cui i due non avrebbero mai vissuto “momenti di
convivialità” non basta ad escludere l’applicazione del cpv. 2 del citato
disposto: le caratteristiche del rapporto fra i due così come accertate dal
pretore – che ha, inoltre, rilevato “una particolare intensità di rapporto”
(cfr. sentenza, consid. 12, pag. 10) – bastano, infatti, a rendere in qualche
modo comprensibile dal profilo umano che RI 1 abbia aderito alla richiesta
fattagli dal patrocinatore dell’amico. E’, in sintesi, quell’abitudine alla
solidarietà di RI 1 nei confronti di P. instauratasi in 30 anni di amicizia
caratterizzata da grande confidenza che ha spinto l’accusato ad aderire alla
richiesta del patrocinatore dell’amico. Ed è proprio l’inserimento del gesto in
un percorso “di sostegno” iniziato anni prima che rende, in parte, umanamente
comprensibile quanto fatto da RI 1.
Ciò ritenuto, va comunque considerato che
quest’amicizia, per quanto intensa e prolungata nel tempo, non appare ancora
tale da giustificare un’esenzione da pena nella misura in cui essa non ha
quelle caratteristiche di affettività che rendono quasi imposto dal sentimento
– e, quindi, umanamente giustificabile – il correre in soccorso dell’amico. Questa
Corte ritiene, perciò, giustificata, in applicazione dell’art. 305 cpv. 2 CP,
un’attenuazione della pena che si concretizza nell’annullamento della multa inflitta
a RI 1 dal primo giudice.
4.
Oltre all’annullamento della pena inflitta dal giudice di prime
cure, nel suo gravame il ricorrente domanda anche l’annullamento della relativa
iscrizione a casellario giudiziale. In calce al dispositivo, il pretore ha
“comunicato” che la sentenza sarà iscritta a casellario giudiziale e
cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP” (pag. 14).
In proposito, si rileva dapprima come
l’iscrizione a casellario giudiziale venga effettuata senza che sia necessario
un ordine del giudice a riguardo: l’art. 366 CP dispone che sono registrate nel
casellario giudiziale le persone condannate nel territorio della Confederazione
nonché gli Svizzeri condannati all’estero ritenuto che il cpv. 2 lett. a di
tale disposto precisa che vanno iscritte le condanne per crimini e delitti
sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura.
L’indicazione dell’iscrizione a casellario della
condanna fatta in concreto dal primo giudice altro non è che una
“comunicazione”: non essendo parte del dispositivo, essa non può essere oggetto
di impugnazione.
Il gravame su questo punto deve essere
considerato inammissibile.
5.
Vista la particolarità del caso, non si prelevano né tasse né spese
di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è annullato il
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata.
Per
il rimanente, la sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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