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Decisione

17.2009.3

Appropriazione indebita, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. L'utilizzo prolungato di un veicolo rappresenta una privazione durevole (Enteignung) del legittimo proprietario. Distinzione tra

24 novembre 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

B. Scaduto il periodo di locazione, su richiesta di RI 1, il contratto

è stato prorogato di un ulteriore mese, sino al 18 novembre 2006. Il pagamento

di questa mensilità ha subìto un ritardo dovuto alla mancata copertura della

carta di credito Visa intestata a RI 1.

In data 18 novembre 2006, il ricorrente ha poi richiesto un secondo rinnovo del

contratto. __________, responsabile dell’agenzia PC 1, nonostante la carta di

credito di RI 1 risultasse nuovamente scoperta, ha concesso “in via del tutto

eccezionale e contrariamente alla procedura in atto alla PC 1” il prolungamento del contratto fino al 18 dicembre 2006.

Alcuni giorni dopo, alla richiesta di addebito della PC 1, il servizio preposto

della Visa ha risposto che la carta di RI 1 doveva essere immediatamente

ritirata.

Il 18 dicembre 2006, il prevenuto non ha riconsegnato l’autofurgone.

C. __________ ha tentato ripetutamente di contattare RI 1, dapprima telefonicamente,

poi per posta elettronica, senza però riuscirci. Egli sostiene di avere,

altresì, spedito al prevenuto una lettera raccomandata con cui gli intimava di

procedere al versamento del saldo scoperto avvisandolo che, in caso contrario,

lo avrebbe denunciato.

In seguito RI 1 si è messo in contatto con la PC 1 tramite posta elettronica,

adducendo quali giustificazioni per il ritardo nel pagamento e per la mancata

riconsegna dell’autofurgone motivi famigliari e il blocco temporaneo della

carta di credito. Egli ha pure promesso a PC 1 che si sarebbe presentato, personalmente,

presso gli uffici della PC 1 per regolarizzare la sua situazione entro l’11

gennaio 2007. Ciò che però non è avvenuto.

D. In data 12 gennaio 2007, la PC 1 ha sporto denuncia contro la __________ e RI 1 per il reato di appropriazione indebita, indicando nel testo della

stessa che lo scoperto del prevenuto nei suoi confronti ammontava a fr.

4'456.25.

Il 21 febbraio 2007, il Procuratore pubblico ha ordinato l’arresto

dell’accusato. Quasi 15 mesi dopo, il 14 maggio 2008, RI 1 è stato fermato

dalla polizia presso un albergo di __________ e condotto in Ticino, dove è

rimasto in carcere dal 14 al 16 maggio 2008.

E. Il prevenuto, interrogato dalla polizia, ha affermato che il suo

comportamento era dovuto a problemi finanziari subentrati a ottobre-novembre

2006 che gli avrebbero causato minori entrate per un valore di ca. fr.

200’000.- e che, dunque, gli avrebbero impedito di far fronte a diversi

pagamenti, tra i quali quello per il noleggio dell’autofurgone.

“Un po’ per vergogna e un po’ per il fatto che

PC 1 non avrebbe più creduto alla mia parola – ha

riferito alla polizia RI 1 - non mi sono più fatto sentire, in attesa di

avere materialmente dei soldi.”

F. Con decreto d’accusa 16 maggio 2008, il Procuratore pubblico ha

dichiarato RI 1 autore colpevole di appropriazione indebita, proponendo la sua

condanna alla pena pecuniaria – sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni – di fr. 6'300.- (corrispondenti a 90 aliquote giornaliere da

fr. 70.-) e ad una multa di fr. 2'000.-. Il magistrato ha, inoltre, ordinato la

restituzione dell’autofurgone Mercedes Benz Vito 111 CD all’avente diritto PC 1.

Per il rimanente, egli ha rinviato le parti al foro civile.

Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

G. Dopo il dibattimento, con sentenza 25 novembre 2008, il giudice

della Pretura penale – statuendo sull’opposizione – ha confermato l’imputazione

figurante nel decreto d’accusa. In applicazione della pena egli ha condannato RI

1 alla pena pecuniaria – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

due anni – di fr. 3'600.- (corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr.

120.-) e ad una multa di fr. 200.-.

H. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 28

novembre 2008.

RI 1, nella motivazione scritta presentata il 23 dicembre 2008, postula

l’annullamento della sentenza e il suo proscioglimento dall’imputazione di

appropriazione indebita.

Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 6 febbraio 2009, il Procuratore

pubblico chiede la reiezione del ricorso e la contestuale conferma della

sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione

delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295

cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o

finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento

serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1

pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I

173.

consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove

a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia

consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque

criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione

dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché

un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove

siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per

essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non

solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid.

5.1

pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173

consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

2.

RI 1 esordisce rimproverando al primo

giudice di avere arbitrariamente accertato la sua consapevolezza del fatto che

il contratto scadeva al più tardi il 10 gennaio 2007.

2.1

A mente del primo giudice la tesi del ricorrente relativa ad un

rinnovo del contratto a tempo indeterminato è “priva di ogni sostegno”.

“Se un rinnovo è avvenuto – rileva il primo giudice – ciò può essere a ragione condotto sino

al massimo al 10 gennaio 2007. All’accusato era infatti ben chiaro che la PC 1

riteneva da lì in avanti scaduto il contratto e richiedeva, insistentemente,

finché non ha preso atto che i solleciti erano inutili, la restituzione del

veicolo e il pagamento dello scoperto” (sentenza, consid. 7 pag. 8).

Il giudice di prime cure ha fondato

l’accertamento sulla consapevolezza del prevenuto circa il venir meno del

contratto su diversi elementi. Innanzitutto, sui sette messaggi elettronici

inviati da PC 1 a RI 1 tra il 23 dicembre 2006 e il 23 aprile 2007, dai quali

risulta che lo stesso responsabile della PC 1, il 23 dicembre 2006, ricordava

al ricorrente che il contratto era scaduto il 18 dicembre e che il 19 gennaio

2007.

scriveva ancora che “la scadenza per il ritorno ed il pagamento del

furgone era il 10 gennaio 2007” (ciò che – a detta del primo giudice –

avrebbe potuto indurre l’accusato a ritenere che sin lì il rapporto giuridico

fra le parti era ancora in vigore). Inoltre, sulla mail del 26 gennaio 2007 che

riportava l’indicazione del saldo scoperto ciò che, evidentemente, stava a

indicare che il contratto aveva preso termine.

Ma anche sul fatto che, in precedenza, era stato necessario un formale doppio

rinnovo, di mese in mese, del contratto originario, nonché sulle ammissioni

dello stesso RI 1 (contenute nei verbali di polizia) di avere saputo che il

contratto aveva validità mensile ma rinnovabile, rispettivamente che il

prolungamento fino al 18 dicembre 2006 era stato concesso della PC 1 in via del tutto eccezionale.

Da tutti questi elementi il giudice ha dedotto che

RI 1 sapeva perfettamente che il contratto di noleggio non era più in essere

dopo gennaio 2007 (sentenza, consid. 7 pag. 6-7).

2.2

RI 1 qualifica come arbitrario l’accertamento del primo giudice secondo

cui egli sapeva che la PC 1 riteneva scaduto il contratto di noleggio (al più

tardi) dal 10 gennaio 2007.

“Innanzitutto – osserva

il ricorrente – dal contenuto e dal tono delle mails è possibile riscontrare

come mai nessuno della PC 1 avesse comunicato esplicitamente a RI 1 della

denuncia penale per appropriazione indebita. (…). Quello che dalle mails

traspare non è la scadenza del contratto, semplicemente il signor PC 1 comunica

a più riprese che il furgone non era ancora stato restituito e non era ancora

stato pagato il canone. Fino al mail del 23 aprile 2007, quindi, il tono delle

comunicazioni è sempre stato amichevole con PC 1, il quale sembrava più che

altro intento a riscuotere il credito” (ricorso, pag. 6).

Il ricorrente rileva poi che, nel testo della

denuncia penale, non v’è traccia della raccomandata che PC 1 sostiene di

avergli inviato e nella quale gli sarebbe stato intimato di pagare e di

restituire il furgone, altrimenti sarebbe stato denunciato. Egli sostiene di

non aver mai ricevuto una tale comunicazione e che, anche qualora la stessa fosse

stata spedita, egli non avrebbe mai potuto leggerla in quanto il __________, in

data 21 gennaio 2007, ha disdetto il suo recapito postale (ricorso, pag. 6).

Il ricorrente censura come arbitrario anche l’accertamento del primo giudice

secondo cui un eventuale rinnovo del contratto poteva essere ammesso al massimo

fino al 10 gennaio 2007.

Da una lato, RI 1 sostiene che, se il furgone andava restituito il 10 gennaio

2007.

(come risulta dal doc. C), non poteva esservi stata appropriazione

indebita già a far tempo dal 18 dicembre 2006, come ipotizzato nel decreto

d’accusa. D’altro lato, egli rimprovera al pretore di avere tralasciato di

considerare, nell’accertamento dei fatti, il doc. D, con il quale PC 1 comunica

il saldo del noleggio per il periodo 18 novembre 2006 - 22 gennaio 2007 e dal

quale, dunque, discenderebbe “che la scadenza del contratto non poteva più

essere considerata il 10 gennaio 2007, bensì il 22 gennaio 2007” (ricorso, pag 6-7).

Secondo il ricorrente, poi, il fatto che l’affidante intimi all’affidatario di

restituire il veicolo non significa che il contratto sia scaduto, potendo lo

stesso rinnovarsi tacitamente (ricorso, pag. 7).

2.3

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto

(DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242

consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22,

74.

consid. 1c pag. 77 con rinvii). Gli accertamenti del primo giudice secondo

cui una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito

all'evento delittuoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale,

che è abilitata a rivederli soltanto con cognizione circoscritta all'arbitrio

(per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª

edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour

de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).

Ciò significa che il relativo accertamento può essere censurato solo ove

risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF

124.

I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a).

2.4

Le argomentazioni che hanno portato il primo giudice a ritenere accertato

che RI 1 sapesse che il contratto scadeva il 10 gennaio 2007 e che, dunque, non

era stato concluso a tempo indeterminato, resistono alle censure d’arbitrio

proposte dal ricorrente.

A ben vedere, questi nemmeno si confronta compiutamente con le stesse,

limitandosi a sostenere che dalle mails non trasparirebbe la scadenza del

contratto ma un semplice richiamo alla restituzione del furgone e al pagamento

del credito.

Si tratta di una tesi ardita, al limite della

serietà e che, peraltro, oltre che con i principi basilari del diritto, contrasta

palesemente con il contenuto dei doc. B-G nei quali la PC 1 ha indicato a chiare lettere al qui ricorrente che il contratto era scaduto ed ha ribadito che il

furgone andava restituito (“…contratto scaduto il 18.12.2006…, la scadenza

per il ritorno ed il pagamento era il 10 gennaio 2007…, …noleggio dal

18.11.2006

al 22.1.2007, …mi sta mettendo in gravi difficoltà con la direzione

di ...”).

Per quanto concerne la raccomandata che PC 1 sostiene di aver spedito a RI 1 e

quest’ultimo di mai aver ricevuto, si osserva come il primo giudice non abbia

dedotto alcunché dalla stessa, fondandosi i suoi accertamenti sul fatto che il

ricorrente sapeva della scadenza del contratto su altri elementi.

D’altra parte, il fatto che RI 1 fosse a conoscenza o meno della denuncia

penale a suo carico nulla muta alla sostanza delle cose. La scadenza del

contratto e il contestuale obbligo di pagamento e di restituzione

dell’autofurgone erano evidenti e a tale realtà – che, peraltro, gli era

evidentemente già chiara – il ricorrente è stato richiamato in modo

sufficientemente chiaro dalle ripetute mails di PC 1. In un accertamento, dunque, non soltanto scevro da arbitrio ma resistente anche ad un libero

esame, il primo giudice ha considerato che RI 1, anche senza comminatorie di denuncia

penale, sapeva che il contratto era scaduto e che, perciò, avrebbe dovuto

riconsegnare l’autofurgone.

Circa i rinnovi del contratto di noleggio di cui ai doc. C e D si può anche

seguire il ricorrente, quando osserva che dal doc. D discenderebbe che la

scadenza del contratto doveva essere considerata il 22 gennaio e non il 10

gennaio 2007. Tuttavia non si comprende come un tale assunto gli possa giovare.

Anche ammettendo, infatti, che la PC 1 abbia concesso delle dilazioni al

termine di riconsegna, di certo tale circostanza non può aver indotto il

ricorrente a ritenere che il contratto fosse stato rinnovato tacitamente a

tempo indeterminato.

3.

Il ricorrente, poi, in modo invero impreciso e terminologicamente

improprio, ha rimproverato al primo giudice di aver erroneamente accertato che

lui si è appropriato dell’autofurgone.

3.1

Sulla questione, il primo giudice, dopo aver ricordato i presupposti

per l’ammissione di un’appropriazione ai sensi dell’art. 138 CP, ha evidenziato

come “l’accusato ha chiaramente manifestato l’intenzione di privare

durevolmente il legittimo proprietario dell’autovettura e di attribuirsela per

un certo, lungo tempo, palesando così la volontà di non rispettare i diritti di

chi gli ha affidato il bene, circostanza che costituisce l’elemento

caratteristico dell’appropriazione indebita. “Nella fattispecie” – continua

il primo giudice – “RI 1 ha denotato un comportamento attivo nell’uso

dell’autofurgone come fosse proprio per circa 15 mesi, in spregio alle

pattuizioni e ai richiami di chi glielo aveva affidato, senza dare segnali di

sé per oltre un anno, fino a quando non è stato fermato. Invano si cercherebbe

nell’incarto un solo atto, un solo scritto, un solo indizio di un contatto da

parte di RI 1 con la parte civile, al di fuori dei due e-mails citati da PC 1:

nessuno in ogni caso da cui traspaia la volontà di restituire quanto da lui

affidato” (sentenza, consid. 8 pag. 8-9).

3.2

Su questo punto, il ricorrente rileva che commette appropriazione ai

sensi dell’art 138 CP chi incorpora il bene al proprio patrimonio. Egli, per

contro, “non ha mai venduto l’auto, ha sempre vissuto sapendo di essere

debitore di PC 1, non ha mai quindi voluto incorporare il veicolo al suo

patrimonio. Se avesse voluto incorporare tale bene al proprio patrimonio

avrebbe dovuto per forza compiere atti idonei a nascondere il mezzo, le tracce

della sua esistenza, essendo l’automobile un bene mobile registrato e dovendo

egli passare spesso per la dogana, per lavoro. Egli non ha dunque violato alcun

accordo relativo alla mera utilizzazione del veicolo, non ha solo pagato il

canone di noleggio (ricorso, pag. 8).

A detta del ricorrente, poi, “un

conto è essere consapevoli di non stare pagando ed un altro conto è non pagare

con l’intenzione di volersi appropriare del bene. Non pagare il canone è

questione di diritto civile, ma per attribuirsi un bene non basta non

restituirlo”. Occorre piuttosto – continua il ricorrente - una condotta

d’appropriazione (consumazione, alienazione o ritenzione la cui componente soggettiva

deve essere provata tramite l’esistenza di un comportamento esteriore

percepibile. Si ha ritenzione – continua RI 1 – quando pur avendo l’obbligo di

restituire la cosa consegnata dal proprietario non la si restituisce al termine

prestabilito. Una tale condotta omissiva deve, però, essere accompagnata anche

da una condotta positiva. A detta di RI 1, il soggetto attivo deve, quindi,

tenere una condotta omissiva e una condotta positiva, quale - ad esempio -

l’esplicito rifiuto di restituire la cosa, il negare di avere ricevuto la cosa,

il nascondere la cosa o il fuggire con la stessa, il riverniciarla per

occultarla o il fatto di smontare l’auto per rivenderne i singoli pezzi

(ricorso, pag. 9, 10 e 11).

Il ricorrente conclude, osservando come “nella fattispecie

accanto alla condotta omissiva, mancano i segni dell’esistenza di una

qualsivoglia condotta positiva”, in particolare non può essere considerato

tale il fatto di aver utilizzato il veicolo per 15 mesi (ricorso, pag. 11, 12 e

14).

3.3

Giusta l’art. 138 cifra 1 CP si rende colpevole di appropriazione

indebita chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si

appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata.

L’appropriazione implica che l’autore vuole, da un lato, privare (enteignen)

durevolmente il legittimo proprietario della cosa e, dall’altro, che esso

intende incorporarla (zueignen), almeno temporaneamente, nel suo

patrimonio. Non si tratta qui di due azioni distinte, bensì di due aspetti di

un unico processo. La volontà di appropriarsi deve manifestarsi attraverso

elementi esteriori. L’autore, dunque, attraverso un comportamento esteriormente

riconoscibile, dovrà incorporare la cosa nel suo patrimonio per custodirla,

consumarla o alienarla, comportandosi come un proprietario (se ut dominum

gerere) senza tuttavia averne la qualità (Corboz,

Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2002, ad art. 138 n. 8, Niggli/Riedo, Basler Kommentar,

Strafgesetzbuch II, ad art 138 n. 97, DTF 118 IV 148, 151 e 121 IV 23, 25).

La privazione durevole (Enteignung) – ad eccezione di comportamenti

chiaramente concludenti quali la distruzione o la consumazione della cosa – non

può essere determinata oggettivamente, ma dipende dalla volontà dell’autore di

restituire la cosa al legittimo proprietario.

Determinante è l’assenza della volontà di restituzione manifestata

attraverso un comportamento esteriormente percettibile quale, ad esempio, l’utilizzo

prolungato del veicolo.

A questo proposito la giurisprudenza dei tribunali cantonali ha già avuto modo

di stabilire che rappresenta una privazione durevole del legittimo proprietario

l’utilizzo di un veicolo durante 12 giorni con corse per un totale di 2'000 km o un viaggio di 10 giorni attraverso tre nazioni, al quale solo l’arresto dell’autore ha

posto termine. Per contro non sussiste, di regola, privazione durevole nel caso

di un temporaneo utilizzo di breve durata, per quanto la sostanza e il valore

del veicolo non ne siano danneggiati. (cfr. Basler Kommentar, op. cit., ad art.

137.

n. 26 e segg. con la giurisprudenza citata al n. 31; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches

Strafrecht, BT I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6a edizione, Berna

2003, §13 n.13).

Dal fatto che l’autore sia disposto, prima o poi,

a restituire il veicolo, non discende, comunque, automaticamente, l’assenza

della sua volontà di privare durevolmente il legittimo proprietario. Piuttosto,

in questo ambito, è determinante il tipo di utilizzo del veicolo: se lo stesso

si configura come negazione dei diritti del proprietario, allora

l’appropriazione deve essere ammessa.

(cfr. Basler Kommentar, op. cit., ad art. 137 n. 32 e seg.).

Anche la volontà dell’autore d’incorporare il veicolo nel proprio patrimonio (Zueignung)

deve, poi, manifestarsi attraverso dei comportamenti esteriormente percettibili

quali, ad esempio, la vendita dello stesso, la detenzione a tempo indeterminato

o il prolungato utilizzo per scopi propri (cfr. Donatsch,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9. edizione, Zurigo 2008, pag. 99;

Basler Kommentar, op. cit., ad art. 137 n. 39 e segg.).

3.4

In concreto, RI 1, nonostante sapesse che il contratto di noleggio

era valido solo fino (al più tardi) al 22 gennaio 2007, ha continuato ad utilizzare per i propri scopi l’autofurgone Mercedes Benz Vito fino al giorno

del suo arresto, avvenuto il 14 maggio 2008, per un intervallo di tempo,

dunque, di quasi 16 mesi. Durante questo lungo periodo, il ricorrente, per sua

stessa ammissione, ha sempre utilizzato il veicolo “anche in Svizzera

svariate volte” (ricorso, pag. 4).

Ora, è evidente – e sostenere il contrario rasenta la temerarietà - che

l’utilizzo dell’autofurgone Mercedes Benz Vito in dispregio degli accordi con

la PC 1, per un periodo di quasi 16 mesi, costituisce la manifestazione

esteriormente percettibile della volontà del ricorrente di privare durevolmente

l’agenzia di autonoleggio di un veicolo di sua proprietà.

Analogamente, tramite l’utilizzo prolungato dell’autofurgone, RI 1 ha manifestato la sua volontà di incorporare lo stesso nel suo patrimonio. Volontà, peraltro,

decisa e risoluta avendo il ripristino della situazione legale necessitato

l’intervento della polizia e l’arresto del ricorrente.

Nulla muta, poi, alla sostanza delle cose la circostanza che RI 1 fosse

consapevole di essere debitore della PC 1. Le modalità di utilizzo del furgone,

in particolare la durata dello stesso, si configurano come una totale e

prolungata negazione dei diritti dell’agenzia di autonoleggio a favore del

ricorrente che, per oltre un anno, ha di fatto beneficiato come un proprietario

di un veicolo che non gli apparteneva e sul quale non aveva nessun diritto.

Solo di transenna è il caso di osservare che

questa Corte – che pure ha riflettuto sulla questione – non comprende le

ragioni per cui l’utilizzo di un autofurgone per un periodo di quasi 16 mesi

non debba essere considerato come la “condotta positiva” necessaria,

secondo il ricorrente (ricorso, pag. 9, 11-12, 14), per ammettere

un’appropriazione (“occorre che la ritenzione della cosa sia accompagnata da

una condotta positiva o attiva”).

Rimane, dunque, fuor di discussione che il prolungato utilizzo dell’autofurgone

da parte di RI 1, per un periodo di quasi 16 mesi, rappresenta, da un lato, una

durevole espropriazione della PC 1 e, dall’altro, l’incorporazione dello stesso

nel suo patrimonio, configurando, dunque, un’appropriazione ai sensi dell’art.

138.

cifra 1 CP.

Su questo punto, pertanto, il ricorso – che denota una certa spregiudicatezza -

non merita accoglimento.

4.

Il ricorrente sostiene, poi, pur non motivando l’assunto e pur

non confrontandosi con le spiegazioni del primo giudice, di non avere agito con

l’intenzione di conseguire un indebito profitto.

4.1

Dal profilo soggettivo, l’autore di un’appropriazione indebita

deve agire con l’intenzione di procurare a sé o a un terzo un indebito

profitto. Profitto è sinonimo di arricchimento, ovvero di miglioramento della

propria situazione patrimoniale che può consistere in un aumento degli attivi,

in una diminuzione dei passivi, in una non diminuzione degli attivi o in un non

aumento dei passivi. Il profitto risiede di norma nel valore del bene ottenuto

o, ancora, nel suo valore d’alienazione o d’utilizzo. Esso può essere anche

solo provvisorio o temporaneo. L’intenzione di conseguire un indebito profitto non

sussiste, se l’autore crede d’appropriarsi di una cosa senza valore (errore sui

fatti). Di regola, il solo fatto di incorporare una cosa nel proprio patrimonio

o in quello di altri comporta l’arricchimento dell’autore dell’appropriazione

(DTF 114 IV 137).

Il profitto deve poi essere indebito. Indebito significa in contrasto con una o

più norme. Secondo la giurisprudenza, il profitto non è indebito, se l’autore

ha il diritto di conseguirlo o se crede di averne diritto a motivo di un errore

sui fatti (Donatsch, op. cit.,

pag. 85 e seg.; Corboz, op. cit.,

ad art. 138, pag. 226 e seg.)

4.2

Ora, nel caso in esame, già solo dal fatto che il ricorrente,

attraverso il suo prolungato utilizzo, ha incorporato l’autofurgone nel suo

patrimonio, appropriandosene, si può concludere che egli ha agito con

l’intenzione di conseguire un profitto. Come ha correttamente osservato il

primo giudice, RI 1 “per quel lungo periodo non ha dovuto assumersi i costi

di altro nolo, dei mezzi pubblici o, addirittura, dell’acquisto di un’altra

vettura” (sentenza, consid. 8 pag. 9), ciò che palesemente rappresenta un

miglioramento della sua situazione patrimoniale.

Che tale profitto sia stato conseguito indebitamente, ovvero in contrasto alle

norme, è pacifico, ritenuto come il contratto che autorizzava il ricorrente

all’utilizzo del veicolo è terminato (al più tardi) il 22 gennaio 2007.

Ne discende che RI 1, continuando ad utilizzare il veicolo affidatogli dopo la

scadenza del contratto di noleggio, ha agito con l’intenzione – realizzata - di

conseguire un illecito profitto.

Anche su questo punto, dunque, il suo ricorso deve essere respinto.

5.

Il ricorrente assevera, poi, che il primo giudice non ha

considerato la sua volontà di provvedere al pagamento del debito con la PC 1

dopo che avrebbe potuto incassare, proprio il giorno dell’arresto, EUR

70'000.-.

5.1

A proposito si osserva che l’intenzione dell’autore di voler

conseguire un illecito profitto può far difetto, qualora questi abbia la

volontà e la facoltà di risarcire il legittimo proprietario del valore della

cosa (Ersatzbereitschaft). L’Ersatzbereitschaft deve sussistere

dal momento in cui l’autore è tenuto, giusta gli accordi con il fiduciante, a

restituire la cosa e presuppone che l’autore sia in grado di far fronte ai suoi

impegni con mezzi propri. Essa non è dunque ammessa qualora sussista unicamente

la possibilità che l’autore riesca a procurarsi i mezzi per risarcire il

proprietario da terzi, non debitori nei suoi confronti (cfr. Basler Kommentar,

op. cit., ad art. 138 n. 109 e segg.; Donatsch,

op. cit., pag. 114; DTF 91 IV 130, 135; 77 IV 13).

5.2

Nel caso in esame, l’assenza della possibilità di RI 1 di

risarcire la PC 1 risulta chiaramente dalle deposizioni rese alla polizia dallo

stesso ricorrente, secondo cui “a seguito delle mancate entrate, mi sono

trovato nell’impossibilità di saldare diverse spese, tra le quali il noleggio

dell’autofurgone” (cfr. AI 6, pag. 3 del verbale d’interrogatorio di RI 1).

Non occorre, dunque, soffermarsi sulla tesi – comunque poco credibile – secondo

cui il ricorrente, proprio il giorno dell’arresto, aveva la possibilità di

incassare una cospicua somma di denaro con cui avrebbe potuto far fronte ai

suoi impegni nei confronti della PC 1. Sia come sia egli, per sua stessa

ammissione, durante il lungo periodo in cui ha indebitamente fatto uso del

furgone, non era in grado di sostenerne i costi con mezzi propri, sicché la sua

intenzione di conseguire un illecito profitto, dal profilo dell’Ersatzbereitschaft,

non può essere messa in discussione.

Anche su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere respinto

6.

Il ricorrente, infine, sostiene che il caso in esame non è

sussumibile a nessuna fattispecie astratta prevista dalla legge e che,

pertanto, il primo giudice avrebbe violato il principio nullum crimen, nulla

poena sine lege.

Se egli avesse sottratto il veicolo al fine di utilizzarlo – spiega il

ricorrente – si sarebbe potuto ipotizzare un furto d’uso, reato previsto

dall’art. 94 cifra 1 LCStr. Nel caso di specie, tuttavia, essendoci un contratto,

il presupposto oggettivo della sottrazione non sussiste. A detta del

ricorrente, più vicino al caso concreto sarebbe l’art. 94 cifra 2 LCStr,

secondo cui “chiunque per un viaggio cui evidentemente non è autorizzato,

usa un veicolo a motore affidatogli, è punito a querela di parte con la multa”.

“Tale articolo però” – osserva RI 1 – “si limita a contemplare

l’ipotesi di chi compie un viaggio evidentemente non autorizzato con un veicolo

a lui affidato. Nel caso di specie il ricorrente poteva compiere innumerevoli

viaggi forte del fatto che tra lui e la PC 1 era stato concluso un contratto di

noleggio” (ricorso, pag. 14).

La tesi del ricorrente – ardita oltre che confusa

- deve essere respinta. Come visto sopra, con quanto fatto RI 1 si è

pacificamente reso colpevole di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138

cpv. 1 CP.

Solo di transenna è il caso di osservare che l’art. 94 cifra 2 LCStr non

presuppone l’appropriazione da parte dell’autore del veicolo affidato, ma

unicamente la sua volontà di utilizzarlo per delle corse non autorizzate.

L’articolo trova dunque applicazione solo in quei casi in cui l’utilizzo del

veicolo, in particolare la durata dello stesso, non raggiunge un’intensità tale

da rappresentare la negazione dei diritti del legittimo proprietario, e non

configura, dunque, a differenza del caso di specie, un’appropriazione (cfr. Schultz, Die Strafbestimmungen des

Bundesgesetezes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958, Bern 1964, pag.

252).

7.

In esito, il ricorso di RI 1 deve essere respinto.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del

ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'200.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'400.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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