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Decisione

17.2009.30

Diffamazione, esistenza di una lesione all'onore. Condizioni di validità della querela. Diritto ad un equo processo e ad un ricorso effettivo

22 febbraio 2010Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti.

a. Sul numero di gennaio 2004 della rivista __________ è stato

pubblicato un articolo dal titolo “buoni-vacanze bidone” a firma di RI 1,

pseudonimo dell’accusata. Nel testo la giornalista riferisce di essere stata

contattata telefonicamente per la vincita di un buono per una vacanza di una

settimana (pur senza aver partecipato ad alcun concorso), che avrebbe potuto

ritirare durante una presentazione del tour operator italiano __________

in un lussuoso albergo di __________. Nell’articolo viene descritto lo

svolgimento dell’incontro cui la giornalista ha preso parte, nel corso del

quale le è stato proposto, con metodi definiti aggressivi, l’acquisto di un

appartamento in multiproprietà a __________. Nel testo dell’articolo,

l’accusata ha cercato di rendere attenti i lettori su quanto si cela o può

celarsi dietro la promessa di una vincita di una vacanza (“dietro alla

promessa di soggiorno gratuito, si nasconde la vendita di appartamenti in

multiproprietà”) ed ha descritto le modalità con cui rappresentanti della

ditta organizzatrice dell’evento hanno cercato di indurla a concludere il

contratto. Oltre alla narrazione di quanto vissuto in prima persona, nel centro

delle due pagine consacrate all’articolo era stato inserito un riquadro (“consigli”)

dal titolo “qui c’è puzza di truffa” e sottotitolato “ecco alcuni

consigli per smascherare chi usa mezzi poco ortodossi per venderci qualcosa”.

Uno di questi consigli suggeriva “a titolo di precauzione” di non

accettare “né bevande né cibo: potrebbero contenere psicofarmaci”. Oltre

alla foto dell’albergo dove aveva avuto luogo l’incontro, sulla rivista veniva

pubblicata una copia del contratto proposto alla giornalista, che riportava

quale società venditrice tale PC 2.

b. In relazione a tale articolo il 19 gennaio 2004 la PC 2 ha sporto una querela penale per diffamazione e calunnia nei confronti dell’autrice dell’articolo e

del redattore responsabile de __________.

c. Sul numero di novembre 2004 della rivista è apparso un nuovo

articolo dell’accusata avente per tema la vendita di appartamenti in

multiproprietà, intitolato “il circo delle multi-trappole”.

Nell’articolo veniva descritto un ulteriore incontro, organizzato dalla PC 1 e

svoltosi in un esercizio pubblico di __________, cui la giornalista si era

presentata fingendosi la parente di un lettore che era stato invitato per

ritirare un buono viaggio del valore di 1'000.- Euro. Analogamente al pezzo

apparso nel numero di gennaio della rivista, in tale articolo veniva descritta

la metodologia di vendita e i tentativi di convincimento messi in atto dal

personale della società. Un riquadro intitolato “manipolati ma contenti”

riportava le spiegazioni di un professore francese in merito ad un tipo di

meccanismo di vendita utilizzato. Anche in tale articolo veniva pubblicata una

copia del contratto proposto, sul quale era leggibile il nome della società, e

un riquadro contenente dei consigli, fra i quali la seguente raccomandazione: “a

titolo di precauzione non accettate né bevande né cibo: sono stati segnalati

casi in passato di somministrazioni di psicofarmaci per rendere più

influenzabili i potenziali clienti”.

d. Anche tale articolo ha dato luogo ad una querela penale per

diffamazione e calunnia nei confronti dell’autrice degli articoli e del

redattore responsabile, sporta dalla PC 1 il 25 novembre 2004. Tale società ha

pure dato avvio ad un contenzioso civile, tuttora pendente, nei confronti

dell’accusata, del redattore responsabile e della società editrice della

rivista.

F. Con dichiarazione di ricorso del 28 aprile 2009 RI 1 è insorta anche

contro tale pronuncia. Nelle motivazioni datate 5 giugno 2009, la ricorrente sostiene

che la sentenza del pretore viola il diritto sostanziale, é affetta da vizi

essenziali di procedura e contiene accertamenti di fatto arbitrari. Domanda,

pertanto, in via principale di essere prosciolta e, in via subordinata, il

rinvio degli atti alla pretura per un nuovo giudizio.

G. Con scritto del 22 giugno 2009, il procuratore pubblico, senza

svolgere particolari osservazioni, ha chiesto l’integrale conferma della

sentenza impugnata.

Con osservazioni 13 luglio 2009, le parti civili

hanno domandato la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e

ripetibili.

Considerandi

in diritto: 1. Nel suo memoriale la ricorrente contesta la sentenza impugnata sotto

diversi profili, in particolare per violazione del diritto sostanziale

(violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, CEDU, punti 9-37,

e violazione del codice penale, punti 38-71), per “assunzione scorretta dei

mezzi di prova” giusta l’art. 288 lett. a e b CPP (punti 72-76) e per

accertamenti di fatto arbitrari giusta l’art. 288 lett. c CPP (punti 77-89).

RI 1 chiede il proprio proscioglimento ritenendo

che gli articoli in questione e le affermazioni ivi contenute non abbiano

carattere diffamatorio (ricorso, punti 3 e 6). In via subordinata chiede di

essere prosciolta in quanto ritiene di aver portato sia la prova della verità

che quella della buona fede delle sue affermazioni (ricorso, punti 4-5). In via

ancor più subordinata, se le prove agli atti non fossero considerate

sufficienti ai fini della prova della verità e della buona fede, la ricorrente

chiede di “annullare la sentenza e rifare il processo allo scopo di

verbalizzare l’audizione di __________ ” (ricorso, punto 8). La ricorrente

sostiene inoltre che le querele sporte nei suoi confronti non siano valide.

2.

Data la natura della contestazione, occorre esaminare in primo luogo

la censura della ricorrente riguardante la validità delle querele sporte dalle

società PC 2 e PC 1.

2.1

Nel suo memoriale, RI 1 sostiene che entrambe le querele sporte nei

suoi confronti non sono valide e chiede, di conseguenza, il suo proscioglimento

dal reato di diffamazione.

A suo parere, la PC 2 “è una ditta che non

esiste e nemmeno esisteva all’epoca della querela” (ricorso, punto 41)

poiché la società “non figura né sul registro di commercio della __________

(www.__________ ) e nemmeno sul motore di ricerca Google” (ricorso, punto

41). Inoltre, “il sito dell’albergo PC 2” di __________ (www.PC 2) è registrato a nome di un’altra azienda, come si può evincere dal sito __________

(__________)” (ricorso, punto 41).

A mente della ricorrente, non è valida nemmeno la

querela 25 novembre 2004 sporta dalla PC 1 in quanto sottoscritta da __________ ad un’epoca in cui quest’ultimo “non poteva ancora firmare per la PC 1”, poiché iscritto a Registro

di commercio solo dal 13 maggio 2005 (ricorso, punto 40).

Nelle osservazioni del 13 luglio 2009, queste

censure sono definite contrarie alla buona fede processuale in quanto

l’asserita irregolarità delle procure avrebbe dovuto essere sollevata dalla

ricorrente non appena possibile, “indi già quando ha ottenuto l’accesso agli

atti”, a norma dell’art. 288 lit. b CPP. Le parti civili sostengono che, ad

ogni modo, si tratta di censure infondate in quanto l’iscrizione della PC 2

risulta dal sito del Registro di commercio domenicano e in quanto la querela

sporta dalla PC 1 è stata sottoscritta dall’amministratore unico __________

(osservazioni, punti 38-42).

2.2

L'art. 30 cpv. 1 CP (corrispondente all’art. 28 cpv. 1 vCP)

prescrive che, se un reato è punibile solo a querela di parte - come è il caso per

la diffamazione (art. 173 cpv. 1 CP) - chiunque ne è stato leso può chiedere

che l'autore sia punito. La querela penale è una dichiarazione di volontà

incondizionata mediante la quale la parte lesa domanda all'autorità competente

il promovimento dell'azione penale (STF 6S.110/2005 del 1° settembre 2005

consid. 2.2; DTF 128 IV 81 consid. 2a; 115 IV 2 consid. 2a; 108 Ia 99

consid. 2; 106 IV 244 consid. 1 e rif.; Favre/ Pellet/Stoudmann,

Code pénal annoté, Lausanne 2007, ad art. 30 n. 1.2). In quanto condizione

dell’azione penale (e non di punibilità dell’atto, secondo la giurisprudenza e

la dottrina maggioritaria, cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT I,

3.

ed., §8 n. 29) la validità di tale atto deve essere esaminata d'ufficio (STF

6S.439/2003 dell’11 agosto 2004, consid. 6; sentenza CCRP 18 febbraio 2000,

inc. 17.1999.61, consid. 4; Riedo, Basler Kommentar, ad art. 30 n. 67 e rif.).

L’esistenza di un difetto formale della querela comporta l'abbandono del

procedimento (Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, vor art. 30 CP, n. 4 e 11;

Riedo, op. cit., ad art. 30 n. 71). Il diritto federale lascia alla procedura

cantonale la facoltà di definire i requisiti di forma della querela (DTF 90 IV

170; 103 IV 132 con rif.; Favre/ Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 30 n.

1.

): l’art. 68 CPP prevede che essa deve essere presentata in forma scritta

(Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, ad. art. 68 n. 6).

Quando la querela è sporta a nome di una persona

giuridica, occorre riferirsi alla sua struttura interna per determinare chi è

legittimato a presentarla. In generale, tale qualità appartiene all’organo che

ha per compito di vegliare sugli interessi lesi dall’infrazione e i cui poteri

sono menzionati a Registro di commercio. Nella società anonima, si tratta, di

principio, del consiglio di amministrazione (DTF 118 IV 167, consid. 1; 99 IV 2

/5 consid. a–d; Riedo, op. cit., ad art. 30 n. 60; Favre/Pellet/Stoudmann, op.

cit, ad art. 30 n. 1.8). Se il firmatario della querela

non disponeva dei necessari poteri di rappresentanza, la querela è ammissibile

soltanto ove la ratifica dell’avente diritto intervenga prima della scadenza

del termine di tre mesi dell’art. 31 CP (DTF 118 IV 167 consid. 1; 103 IV 72

consid. 4b; cfr CCRP 18 febbraio 2000, inc. 17.1999.61, consid. 4 in cui una querela non è stata considerata valida in quanto sottoscritta unicamente da un

rappresentante iscritto a registro di commercio con diritto di firma a due, e

ratificata da un altro titolare di diritto di firma dopo la scadenza del

termine di tre mesi).

2.3

In concreto, la querela penale datata 19 gennaio 2004 è stata sporta

dalla PC 2, società che viene indicata avere sede a __________ (senza ulteriori

precisazioni geografiche) e il cui “domicilio legale” viene segnalato

presso lo studio __________. Solo dal doc. 1 dell’incarto DI.2004.1295 (cfr

incarto del procedimento civile OA.2006.258 in atti) si deduce che l’indirizzo

della società é in __________. Nella querela in questione non è stato indicato

chi ne sia il firmatario né in base a quali poteri di rappresentanza questi

abbia agito a nome della società. Di conseguenza, in data 29 gennaio 2004 il

sostituto procuratore pubblico ha domandato alla società di fornire “la

necessaria documentazione atta ad accertare i nominativi delle persone che

possono validamente rappresentare la società PC 2, rispettivamente il

nominativo della persona che ha firmato la querela” (AI 2). Il 6 febbraio

seguente, una collaboratrice dello studio __________ ha informato l’autorità

inquirente di avere richiesto “la documentazione dalla quale emergono i

nominativi delle persone che detengono il potere di rappresentanza della PC 2” (AI 3). Non risulta, però,

che in seguito la documentazione promessa sia stata presentata al sostituto

procuratore pubblico. L’unica documentazione fatta pervenire al ministero

pubblico è costituita da una “copia della procura sottoscritta

dall’amministratrice della PC 2, tale __________” in favore dello studio __________,

allegata allo scritto 16 febbraio 2004 del suddetto studio legale; “la

procura e la relativa firma risultano autentificate da __________, notaio in __________”

(doc. AI 4).

Quindi, in realtà, la richiesta del sostituto

procuratore pubblico è rimasta inevasa: né PC 2 né gli avvocati che sono

intervenuti hanno prodotto la documentazione atta ad accertare i nominativi

delle persone che possono validamente rappresentare la società PC 2 né a

rendere in qualche modo identificabile la persona che ha firmato la querela.

Nell’incarto non vi è traccia di riscontri documentali atti a dimostrare, da un

lato, l’esistenza giuridica della società - come visto, contestata dalla

ricorrente - e, dall’altro lato, i poteri di rappresentanza societari. Infine,

nessuna indicazione è stata data in merito all’identità del firmatario della

querela.

La procura rilasciata allo studio legale __________

non è di alcun ausilio, nella misura in cui non è noto se la firmataria (tale __________)

disponga effettivamente di qualche tipo di potere di rappresentanza societario.

Si rileva, del resto, che la firma di quest’ultima non corrisponde a quella presente

sulla querela. La dichiarazione notarile apposta in calce alla procura non è

che la certificazione che la firma sul documento appartiene a __________ (“certifico

y doy fe que la firma que antecede es la de __________, quien me declamò que

esa es la firma que acostumbra usar en todos los actos de su vida”;

allegato a doc. AI 4), ma non aggiunge nulla riguardo alla legittimazione della

firmataria, al suo ruolo in seno alla società o ai suoi poteri di firma a nome

e per conto della PC 2.

Che tali informazioni possano emergere dalla

consultazione del Registro di commercio domenicano, ovvero dal sito internet www.__________,

è circostanza che non può essere verificata da questa corte in quanto in sede

di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto

del primo giudizio così che nuove prove non pertanto ricevibili (Rep. 1973 pag.

240.

consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 12 settembre 2000 in B., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2, del 18 agosto 2004 in re G. consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; del 24 maggio 2004 in re CFCG c. S.B.). Si osserva ad ogni buon conto che,

anche se questa Corte disponesse di una maggiore facoltà di esame in tale

ambito, tale verifica risulterebbe infruttuosa in quanto il sito indicato risulta

essere inutilizzabile a tempo indeterminato (“Lo sentimos, no podrá

consultar en estos momentos su registro mercantil, ya que estamos modernizando

nuestros sistemas”).

In queste condizioni, ritenuto che la validità

della querela costituisce un presupposto dell’azione penale che deve essere

verificato d’ufficio in ogni stadio del procedimento (pertanto,

indipendentemente dal fatto che una parte eccepisca o meno la non validità di

tale atto), questa Corte deve constatare che non vi è una valida querela

relativamente all’articolo in cui si fa riferimento alla PC 2 e, pertanto, deve

accertare che, al riguardo, non poteva essere avviato alcun procedimento

penale.

Sulla questione, è irrilevante che il sostituto

procuratore pubblico abbia portato avanti il procedimento nonostante l’assenza

di precisi riscontri alle sue doverose richieste del 29 gennaio 2004 e il fatto

che, sino ad oggi, la questione della validità della querela non sia stata

oggetto di esame da parte dei tribunali che si sono pronunciati sul tema.

Altrettanto irrilevante è la questione di sapere

se RI 1 abbia sollevato la censura relativa alla querela tempestivamente ai

sensi dell’art 288 lett. b CPP o se la sua censura debba essere ritenuta o

meno costitutiva di un abuso di diritto.

Pertanto, in accoglimento di questo punto del

ricorso, RI 1 deve essere assolta dall’imputazione di diffamazione nei

confronti della PC 2.

2.4

Per contro, le tesi della ricorrente in merito alla querela sporta

dalla PC 1 il 25 novembre 2004 non possono essere seguite.

Non è dato sapere da quali riscontri la

ricorrente deduca che la firma apposta sulla querela appartenga a __________ (che

è stato iscritto a Registro di commercio quale procuratore della società solo

dall’ottobre 2005, con firma collettiva a due; cfr. inc. rich. DI.2004.1295,

doc. B e inc. rich. OA.2006.258, doc. B). Benché nella querela non sia indicato

il nominativo del firmatario, come risulta dal raffronto tra le firme apposte

sulle procure rilasciate allo studio legale in questione per le vertenze civili

(cfr. inc. rich. DI.2004.1295, doc. A e inc. rich. OA.2006.258, doc. A) e

penali (cfr. procura 24 novembre 2004), la querela risulta essere stata

sottoscritta da __________, amministratore unico della società, con poteri di

firma individuale dall’ottobre 2003 (cfr. inc. rich. DI.2004.1295, doc. B e

inc. rich. OA.2006.258, doc. B). La querela sporta dalla PC 1 deve pertanto

essere considerata formalmente valida e, su questo punto, il ricorso deve, perciò,

essere respinto.

Visto quanto sopra, le censure della ricorrente

verranno, dunque, analizzate unicamente con riguardo alla condanna scaturita

dalla querela della società PC 1 in relazione all’articolo dal titolo “il

circo delle multi-trappole” del novembre 2004.

3.

RI 1 sostiene che la sua condanna per diffamazione costituisce una

violazione del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU) e del diritto ad un

ricorso effettivo (art. 13 CEDU), diritti da cui deduce “il diritto

all’appello davanti a un tribunale d’appello che riesamini i fatti”

(ricorso, punto 13), diritto negato in Ticino dove “al momento non è

possibile fare ricorso in appello contro la sentenza di primo grado” ma

solo interporre ricorso per cassazione. Pertanto – conclude la ricorrente sulla

questione - “la sentenza impugnata viola l’art. 13 CEDU” (ricorso, punti

13-14).

3.1

Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere

presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a

base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura (purché il

ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile) (lett. b) e per

arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c). Si tratta pertanto di un

rimedio di mero diritto (in merito al quale la CCRP ha pieno potere d’esame),

l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove essendo censurabili

unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), laddove arbitrario

non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,

131.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o

basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118

Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371; DTF 133 I 149 consid. 3.1

pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8

consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

L’art. 13 CEDU (RS 0.101) prevede che ogni

persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella Convenzione siano

stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza

nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti

nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

La giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto

modo di precisare che tale norma – di natura accessoria rispetto alle altre

garanzie convenzionali (STF 29 novembre 2006, inc.6P.179/2006, consid. 3.4.) –

si limita a consacrare il diritto di ognuno ad un ricorso effettivo davanti a

un’istanza nazionale che rispetti le garanzie procedurali minime quali ad

esempio il diritto di essere sentito ed il diritto ad una decisione motivata

(DTF 121 I 87 consid. 1b e rif.; CCRP 07 agosto 2009 inc. 17.2008.38, consid.

4), e che la limitazione all'arbitrio del potere cognitivo della CCRP non viola di principio le pertinenti garanzie convenzionali

(STF 6B_345/2007 del 12 giugno 2008, consid. 2.3;6P.179/2006 del 29 novembre

2006, consid. 3). Secondo l’Alta Corte, un procedimento dinanzi al tribunale di

seconda istanza che sia limitato al riesame completo delle questioni di diritto

e al riesame dei fatti e delle prove solo sotto il profilo dell'arbitrio è

ammissibile dal profilo della CEDU, che non esige che un siffatto tribunale sia

dotato di pieno potere d'esame, sia in fatto che in diritto (v. DTF 124 I 92

consid. 2c).

La Corte europea dei

diritti dell’uomo è stata chiamata ad esprimersi proprio sulla procedura penale

ticinese con riferimento alla conformità all'art. 2 cpv. 1 Protocollo

addizionale n. 7 CEDU (attinente al diritto di

ricorso in materia penale; RS 0.101.07) e all'art. 14 cpv. 5 del Patto ONU II

(che prevede il diritto per ogni individuo condannato per un reato a che

l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un

tribunale di seconda istanza in conformità della legge; RS 0.103.2). La Corte

di Strasburgo ha ritenuto che il potere di cognizione delle due istanze

superiori – CCRP e Tribunale federale – limitato al controllo dell'arbitrio non

costituisce una violazione degli aspetti essenziali del diritto di ricorso

(decisione 12 aprile 2001 della Corte europea dei diritti dell'uomo, causa

Waridel contro Svizzera, richiesta n. 39765/98; STF 6P.179/2006 del 29 novembre

2006, consid. 3.3; STF 6B_345/2007 del 12 giugno 2008, consid. 2.3).

Il Tribunale federale ha peraltro avuto modo di riconoscere

la conformità dell’art. 288 CPP alla nuova Costituzione ticinese del 14

dicembre 1998, in particolare al suo art. 76. Secondo l’alta Corte, la norma in

questione mira unicamente a garantire il doppio grado di giurisdizione, ovvero

l’esistenza di un’istanza di ricorso, ma per il resto lascia al legislatore la

più grande libertà d’azione (STF del 21 novembre 2002, inc.6P.102/2002,

consid. 3.2).

3.2

La censura della ricorrente non ha, dunque, pregio.

La giurisprudenza nazionale e sovranazionale ha

chiaramente stabilito che la limitazione all’arbitrio del potere cognitivo della

CCRP relativamente all’accertamento dei fatti non configura una violazione

delle garanzie costituzionali e convenzionali.

Va, qui, poi aggiunto che dal fatto che il nuovo

codice di procedura penale federale, la cui entrata in vigore è prevista per il

2011, preveda quale principale mezzo di ricorso l’appello (Messaggio

concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005

del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, pag. 1216) nulla può essere dedotto. Del

resto, anche il diritto processuale unificato prevede dei casi in cui l’esame

dei fatti da parte del tribunale di secondo grado sarà limitato in modo corrispondente

all’attuale potere di cognizione di questa Corte (cfr art. 398 cpv. 4 CPP

federale).

La censura della ricorrente riferita all’art. 13

CEDU non può, pertanto, che essere respinta.

4.

La ricorrente propone, poi, una censura ex art 288 lett. a CPP,

sostenendo che l’articolo “il circo delle multi-trappole”, pubblicato

sul numero di novembre 2004 de __________, non ha carattere diffamatorio e che

il primo giudice abbia sbagliato nel considerare data una lesione all’onore

della querelante.

4.1

Al proposito, il giudice di prime cure ha, dapprima, rilevato che,

nell’articolo incriminato, vengono descritte “delle modalità di seduzione

del pubblico attraverso l’offerta di buoni viaggio, il susseguente invito a un

incontro presso un albergo della zona di residenza dei potenziali clienti per

il ritiro della vincita e le incalzanti pratiche di convincimento adottate dai

venditori appositamente istruiti per persuadere chi, ingolosito dall’omaggio

fittizio, si è presentato sul posto” e, poi, ha precisato che il resoconto è

da considerare “abbastanza vicino alla realtà, così come sperimentata

personalmente dalla giornalista” (sentenza, consid. 8, pag. 9). Ciò detto,

il primo giudice ha ritenuto che “a rendere il testo lesivo dell’onore della

ditta PC 1 – nominata apertamente nell’articolo almeno a tre riprese, oltre che

attraverso la riproduzione della copia del contratto con la sua intestazione –

è, per contro, l’utilizzo di termini «inequivocabilmente troppo forti»”, e meglio il fatto che le modalità di

vendita vengono definite per due volte come “tecniche di manipolazione

raffinate” e coloro che si interessano a tali acquisti come “liberi di

essere manipolati” per, poi, chiosare che “si sconfina nella

manipolazione vera e propria”. Ancora lesivo dell’onore della società è –

per il primo giudice - “l’inserimento dei due riquadri”, il primo “che

si rifà a un’intervista rilasciata dal Prof. __________ alla trasmissione

televisiva __________ del 14 ottobre 2004, invero riferita ai sistemi, comunque

analoghi, di vendita-dimostrazione di oggetti vari”, intitolato “manipolati

ma contenti”, e il secondo nel quale vengono elencati alcuni consigli nei

quali si suggerisce “a titolo di precauzione non accettate né bevande né

cibo: sono stati segnalati casi in passato di somministrazioni di psicofarmaci

per rendere più influenzabili i potenziali clienti” (sentenza impugnata,

consid. 8, pag. 9).

Secondo il primo giudice, la continua ripetizione

del termine manipolazione – vocabolo che ha “una chiara accezione negativa e

significa intrigo, imbroglio” – ha quale effetto di indurre il lettore “ad

accomunare tale attività con quella della parte civile” (sentenza, consid.

8, pag. 9) e porta “a concludere che la ditta in questione inganni i propri

clienti e venda loro, contro la loro volontà, degli appartamenti in

multiproprietà, causando loro un non meglio specificato danno patrimoniale. Che

li truffi quindi” (sentenza, consid. 8, pag. 10). Effetto che viene

raggiunto anche – sempre secondo il primo giudice – dall’utilizzo di termini

quali «metodi spregiudicati», «puzza di bruciato», «imbonitori»” che, se

da soli “non richiamano l’inganno”, contestualizzati rafforzano

l’impressione “che ci si trovi di fronte a un raggiro”. Anche il titolo

(“Il circo delle multi-trappole”) e il sottotitolo (“Dietro i viaggi

omaggio si cela la vendita di multiproprietà. Lo rivela una mascherata de __________

”) contribuiscono – per il primo giudice - a rafforzare l’idea di un

imbroglio (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 10).

Infine, conclude il primo giudice, il riquadro

intitolato “consigli” – pur non parlando di truffa e senza fare “direttamente

capo a espressioni che richiamano il caso concreto” – “non può che

essere collegato all’attività di parte civile” poiché consiglia “di

diffidare proprio di quanto descritto nell’articolo principale” e, perciò, il

consiglio di non accettare cibo o bevande “porta a desumere che i venditori

della società in questione siano spregiudicati al punto tale da essersi potuti

spingere o da potersi spingere a drogare i clienti pur di fare loro siglare la

compravendita” (sentenza, consid. 8, pag. 10).

Dispositivo

Per questi motivi, le affermazioni contenute

nell’articolo sono state giudicate lesive dell’onore della PC 1.

4.2. La ricorrente – secondo cui, considerando realizzati i presupposti

applicativi dell’art 173 CP, il primo giudice ha erroneamente applicato il

diritto federale – rileva come il TF abbia stabilito il principio secondo cui

le norme che puniscono i reati contro l’onore devono essere interpretate in

maniera conforme alla Costituzione e in modo rispettoso della libertà dei media.

Pertanto – sostiene - in caso di interesse pubblico preponderante, “deve

essere possibile per i giornalisti pubblicare informazioni scomode”

(ricorso, punti 19-20) così che va, in concreto, applicata per analogia la

prassi “del Tribunale federale in ambito politico” – laddove la

diffamazione è ammessa solo in casi gravi – “anche se le due società di

multiproprietà non si presentano alle elezioni” (ricorso, punti 25-26). In

effetti – continua la ricorrente - le aziende costituiscono “importanti

attori del sistema politico” e sussisterebbe una disparità di trattamento

se non fosse possibile criticarle nella stessa misura in cui è possibile

criticare i politici (ricorso, punti 29 e 37). Un giornale rivolto ai

consumatori – prosegue la ricorrente – riveste un ruolo politico fondamentale

perché il pubblico ha il diritto di essere messo in guardia contro i “metodi

di vendita aggressivi (come appunto le false promesse per indurre i clienti a

firmare un contratto per migliaia di franchi di cui si pentiranno amaramente)”

(ricorso, punto 28).

Dopo avere sottolineato che il suo articolo “elenca

fatti oggettivi di interesse pubblico”, la ricorrente rileva che non vi è

una sostanziale differenza fra le espressioni usate nell’articolo e considerate

diffamatorie dal giudice (“manipolare”, “lavaggio del cervello”)

e le perifrasi utilizzate dalla testimone __________, vice-presidente dell’__________,

che ha reso attenti i consumatori “sui metodi di vendita talmente insistenti

da spingere a effettuare acquisti che altrimenti non sarebbero stati fatti”

(ricorso, punto 63) e quelle utilizzate dallo stesso primo giudice che, in

sentenza, ha parlato di “metodi di vendita e di convincimento piuttosto

singolari, che sfruttano abilmente le debolezze dell’essere umano”

(ricorso, punto 64).

Riguardo al consiglio di non accettare cibi e

bevande, la ricorrente precisa di non avere “mai affermato che la PC 1 offre

bibite drogate” (ricorso, punto 84) e contesta l’interpretazione del

giudice derivante dall’accostamento del riquadro di consigli con l’articolo

principale (ricorso, punti 4 e 7). Del resto – chiosa la ricorrente - il

consiglio in questione “è inserito in un riquadro e non è visibile al

lettore che scorre solo i titoli” (ricorso, punto 52).

4.3. Giusta l’art. 173 cifra 1 CP, è punito per diffamazione chi,

comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta

disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così

come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Giusta l’art.

176 CP, alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa

mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

Gli art. 173 e seg. CP proteggono l’onore

personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di

comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole l’onore

protetto è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da

disprezzare (DTF 132 IV 112, consid. 2.1.; 128 IV 53;

Riklin, Basler

Kommentar, StGB II, edizione 2007, n. 5 segg. ad art.

173 segg. CP). La norma tutela l'onore, che è uno dei

diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare

disprezzo – ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per comportamenti o

particolarità individuali moralmente riprovevoli (Corboz, Les infractions en

droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 2 a 8 ad art. 173 CPS con numerosi richiami di giurisprudenza). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle

espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di

cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione

che essa ha di sé stessa (DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c;

sentenza del Tribunale federale 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008; Donatsch,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2008, pag. 354).

I medesimi termini non hanno necessariamente la

stessa portata a dipendenza del contesto nel quale sono utilizzati. Nell’ambito

di una campagna elettorale, gli attacchi fra avversari politici devono essere

valutati con grande circospezione (DTF 118 IV 248, consid. 2b). Secondo la

giurisprudenza del Tribunale Federale, nel dibattito politico una lesione

all’onore è ammessa solo con riserbo, e in caso di dubbio occorre concludere

che non vi è alcun oltraggio all'onore (DTF 128 IV 53, consid. 1d; 116 IV 150

consid. 3c). La libertà di espressione indispensabile alla democrazia implica

che gli attori della lotta politica, in particolar modo in un periodo di

elezioni o di votazioni, accettino di esporsi ad una critica pubblica delle

loro opinioni, talvolta anche virulenta (Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 10).

La tutela dell'onore è meno ampia ove l'offesa

verta su mere qualità socio-professionali o su comportamenti in tale ambito. Chi

mette in dubbio la preparazione altrui in un determinato campo, la capacità

politica, la disposizione artistica o l'abilità sportiva commette diffamazione

solo se, oltre a ledere la reputazione del soggetto o la fiducia del soggetto

in sé stesso, fa apparire quest'ultimo come una persona spregevole

(Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 9. ed. Zurigo 2008, p. 356). Riguardo

alle qualità socio-professionali di una persona, non è sufficiente negarle

delle qualità, imputargli dei difetti, o abbassarla per rapporto a dei

concorrenti; per contro, è data una lesione all’onore quando si evoca una

infrazione penale o un comportamento chiaramente disapprovato dalle concezioni

morali generalmente ammesse (Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 6 e 11; Riklin,

op. cit., n. 18 ad art. 173 segg. CP). Il Tribunale federale ha stabilito che

l’accusa di essere uno speculatore o di aver venduto dei prodotti all’ente

pubblico ad un prezzo esagerato concerne solo la reputazione professionale (DTF

105 IV 113 consid. 3; 103 IV 159 consid. 3).

Anche una persona giuridica in quanto tale può

essere vittima di un reato contro l'onore (DTF 126 IV 266, consid. 2a; 114 IV 15, consid. 2a; Riklin, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173

ss. CP; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 320 e 321; Corboz, op. cit., n.

20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; Trechsel, op. cit., n. 13, 15 e 16 ad art. 173

ss. CP).

Per poter ammettere una lesione dell'onore

occorre ad ogni modo che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o

determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 124 IV 262, consid.

2a; 100 IV 43 consid. 2 pag. 46; Corboz, op. cit., ad 173 CP n. 39); non è

necessario che la persona presa di mira venga designata con esattezza, per

nome, ma è sufficiente che sia possibile identificarla (DTF 124 IV 262, consid.

2a; 117 IV 27 consid. 2c pag. 29 con rinvii; Corboz, op. cit., ad 173 CP n. 39).

Un oltraggio rivolto ad un insieme di persone – mediante una designazione

collettiva – può dar luogo a una lesione dell'onore punibile solo qualora sia

diretto contro un gruppo ben determinato e relativamente ristretto, distinto

dall'insieme della collettività, di modo che ciascuno dei suoi membri possa

sentirsi leso nel suo onore e che il destinatario del messaggio possa capire

chiaramente di chi si tratta; non adempie a tale esigenza un attacco espresso

nei confronti di una cerchia di persone mal determinata, ad esempio contro

tutti i cacciatori, tutti i cittadini svizzeri, gli ufficiali o i gerenti

immobiliari (cfr. DTF 124 IV 262 consid. 2a; 100 IV 43

consid. 1-4; Corboz, op.cit., n. 22 ad art. 173 CP).

Perché vi sia diffamazione, occorre

un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV

27). Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una

questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che

l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione

oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce

l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.3.; 128 IV 53, 119 IV 44; STF 11 agosto 2008, inc.6B_356/2008,

consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Riklin, op. cit., n. 23 segg. ad art. 173 segg.

CP; Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 173 CP).

Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in

funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il

senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono

dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo

in cui esse si inseriscono (DTF 6S.664/2001; 128 IV 53, 60; 124 IV 162, 167;

DTF 117 IV 27, 30; DTF 115 IV 42). La determinazione del contenuto di un’espressione

o di una dichiarazione è una questione di fatto, mentre l'interpretazione del

senso delle affermazioni incriminate e sapere se l'autore ha avuto motivo

sufficiente per proferire o divulgare una determinata affermazione è una

questione di diritto, come tale esaminabile nell'ambito di un ricorso per

cassazione (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.3; STF 6S.234/1996 del 10 giugno 1996,

consid. 2a; sentenza CCRP 8 febbraio 2002, inc. 17.2001.25, consid. 4).

L’autore del reato deve incolpare, rendere

sospetto oppure divulgare una tale incolpazione o un tale sospetto (art. 173

cpv. 1 CP). Non occorre dunque che il fatto riprovevole sia direttamente

imputato al terzo: è per contro sufficiente che il terzo sia reso sospetto di

tale fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato: l’autore non può

giustificarsi emettendo delle riserve o citando la propria fonte (DTF 118 IV

160 consid. 4a; 82 IV 79, consid. 3; Corboz, op. cit., ad

art. 173 CP n. 38).

Infine, va ricordato che le norme che puniscono i

delitti contro l'onore devono essere interpretate in modo conforme alla

Costituzione (DTF 118 IV 153 consid. 4c), considerando in particolare la

libertà dei media giusta l'art. 17 Cost. (v. anche art. 10 CEDU). Le norme

penali in ambito di delitti contro l'onore e la sfera personale riservata sono

a loro volta espressione di diritti fondamentali come il rispetto della dignità

umana (art. 7 Cost.) e la protezione della sfera privata (art. 13 Cost.

rispettivamente art. 8 CEDU), i quali devono essere parimenti tenuti in

considerazione per un'interpretazione conforme alla Costituzione (cfr. art. 10

n. 2 CEDU, che prevede i limiti alla libertà di espressione) (DTF 131 IV 160,

consid. 3.3.1.). In tal senso, a prescindere dal regime particolare della

tutela delle fonti (art. 28a CP, art. 27bis vCP), il giornalista non beneficia

di alcun privilegio in caso di lesione dell'onore perpetrata per mezzo della

stampa (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.2.). L'autorità giudiziaria può tenere

conto delle particolari condizioni di lavoro dei giornalisti, segnatamente dei

ritmi di lavoro serrati con i quali essi sono sovente chiamati ad operare,

nonché della loro missione specifica solo nelle questioni in cui la legge le

affida latitudine di apprezzamento (come ad esempio quelle poste all'art. 173

n. 3 CP: interesse pubblico alla divulgazione, motivo sufficiente, dovere di

verifica delle informazioni); l'interpretazione in quanto tale degli elementi

costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 173 CP deve essere invece la stessa

per tutti, a prescindere dal fatto che l’accusato abbia agito o meno per mezzo

della stampa (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.2.; DTF 117 IV 27 consid. 2c; DTF 104

IV 11 consid. 1c).

4.4. Nella fattispecie, l’onore protetto è quello della persona giuridica

PC 1 nell’ambito della sua attività sociale, che consiste in primo luogo nella

“compravendita di quote vacanze con il sistema turnario in tutte le sue

formule” (cfr. inc. rich. DI.2004.1295, doc. B e inc. rich. OA.2006.258,

doc. B). Per essere lesiva dell’onore, in tale ambito un’affermazione non deve

limitarsi ad offuscare la reputazione professionale della società, ma deve farla

apparire spregevole. Come visto, secondo la giurisprudenza, nella verifica

dell’esistenza dei presupposti del reato di diffamazione, il giornalista non

beneficia di alcun privilegio.

4.4.1. In primo luogo, non può essere condiviso il parallelo espresso dalla

ricorrente fra la possibilità di critica degli “attori politici eletti dal

popolo” e le aziende “che agiscono come la PC 1”, definite “attori

politici non eletti ma più ricchi e potenti dei primi” (ricorso, punto 35).

Il riserbo con cui la giurisprudenza del Tribunale federale giudica l’esistenza

di una lesione all’onore di un politico o di un magistrato in periodo di

elezioni e votazioni oppure nell’ambito del dibattito politico non può essere

il medesimo nell’ambito di una critica ad una società commerciale, come la PC 1,

che non agisce direttamente sulla scena politica. Contrariamente a quanto

sostenuto dalla ricorrente, le critiche rivolte al comportamento della società

in questione non giustificano l’applicazione della giurisprudenza menzionata,

riservata al dibattito politico in cui deve essere garantita la maggior libertà

d’espressione possibile. Tali critiche sono unicamente protette dalle libertà

di espressione e dei media, soggette alle limitazioni derivanti dalle norme

penali in ambito di delitti contro l'onore e la sfera personale, emanazione di

diritti fondamentali come il rispetto della dignità umana e la protezione della

sfera privata.

4.4.2. Per quel che concerne l’utilizzo a più riprese del termine “manipolazione”

o del verbo “manipolare”, nel caso concreto l’autrice veicola l’immagine

della querelante come società che cerca di condizionare ed influenzare il

consumatore alfine di spingerlo a sottoscrivere un contratto di acquisto di un

appartamento in multi-proprietà. Il primo giudice ha interpretato il termine

nell’accezione di intrigo, imbroglio, attribuendogli dunque il significato di “adulterare,

alterare, contraffare: manipolare il vino; manipolare una notizia, i risultati

delle votazioni” (Dizionario Garzanti della Lingua Italiana, 2003), e, in

ultima analisi, di truffare.

In modo più aderente a quanto riportato

nell’articolo incriminato, secondo questa Corte il verbo “manipolare” va,

invece, inteso nel senso di “condizionare, manovrare: manipolare le

coscienze” (Vocabolario della lingua italiana Zingarelli 2009) “condizionare

il comportamento di qualcuno senza ricorrere, apparentemente, alla coercizione:

manipolare le coscienze, i consumatori” (Dizionario Garzanti della Lingua

Italiana, 2003). Tale interpretazione appare più in linea con i contenuti

dell’articolo in questione e con la spiegazione della tecnica di convincimento

del “lei è libero di”, illustrata dal professore di psicologia sociale

Robert-Vincent Joule nel riquadro inserito nell’articolo e ripresa

nell’articolo stesso. Secondo lo studioso, il venditore che ripete insistentemente

al cliente che questi è libero di fare o non di fare – in casu, di

acquistare o meno un appartamento in multiproprietà – lo induce a comportarsi

nel modo desiderato dal venditore (di conseguenza, è “manipolato”) e a

stimolare in lui un processo di razionalizzazione tale da indurlo a trovare

buoni motivi per giustificare la scelta compiuta, benché “pilotata” dal

venditore (ed esserne di conseguenza “contento”).

Anche in questa accezione il termine mantiene la

sua connotazione negativa. Tuttavia, l’interpretazione di tale termine da parte

del pretore – che ritiene che la giornalista abbia descritto i metodi di

vendita come illegali o truffaldini – si spinge oltre quanto oggettivamente

evocato dall’utilizzo del termine in questione e percepibile da un lettore

medio. Il riquadro contenente la spiegazione psicologica del meccanismo di

convincimento diluisce e relativizza l’accezione negativa del termine così come

utilizzato nel testo: già l’uso reiterato dell’espressione “lei è libero

di…” configurerebbe infatti un atto di manipolazione sul consumatore. E’

dunque chiaro che l’utilizzo del termine manipolazione non sottintende un

plagio, né una coercizione del consumatore, ancor meno una truffa ai suoi

danni. La manipolazione è, in effetti, definita come una tecnica di

convincimento, di persuasione, un modo per indurre il cliente a comprare un

certo prodotto o a sottoscrivere un determinato contratto, sfruttandone la

psicologia. E’ peraltro notorio, e da sempre utilizzato per le strategie

comunicative pubblicitarie, che i comportamenti di acquisto sono spesso frutto

di impulsi affettivi, di reazioni emozionali o di pressioni sociali. Ciò

ritenuto, e osservato come lo stesso giudice di prime cure abbia considerato

che la società querelante utilizza “metodi di vendita e di convincimento

piuttosto singolari, che sfruttano abilmente le debolezze dell’essere umano”

(sentenza, consid. 9, pag. 12), non si può concludere che il lettore medio

deduca dall’articolo e dai termini usati che la ricorrente abbia attribuito alla

società querelante comportamenti moralmente riprovevoli.

Definire le tecniche utilizzate dalla PC 1 quali

manipolatorie non configura, pertanto, nelle circostanze concrete, una lesione

dell’onore della società.

4.4.3. Riguardo il carattere diffamante o meno del consiglio di non

accettare bevande o cibo a titolo di precauzione in quanto “sono stati

segnalati casi in passato di somministrazione di psicofarmaci per rendere più

influenzabili i potenziali clienti”, va osservato quanto segue.

Non vi è dubbio che accusare o rendere sospetto

qualcuno di somministrare psicofarmaci a delle persone contro la loro volontà,

allo scopo di diminuirne le resistenze e riuscire a vendere loro dei prodotti,

faccia apparire tale persona come spregevole, disprezzabile, e costituisca

dunque una lesione dell’onore. Tuttavia, letta secondo l’interpretazione che ad

essa può dare un lettore medio, tenuto conto del contesto in cui è inserita e

della sua formulazione, l’affermazione proferita nel caso concreto non può essere

assimilata a una simile accusa per i motivi che seguono.

Ritenuta la giurisprudenza del Tribunale federale

che ammette una lesione all’onore anche nel caso in cui il sospetto venga

divulgato emettendo delle riserve al riguardo, il fatto che l’affermazione in

questione è espressa sotto forma di consiglio e con l’ulteriore precisazione che

il consiglio viene dato “a titolo di precauzione” ancora non basta ad

escluderne il carattere diffamante. Nella fattispecie l’autrice dell’articolo

si è limitata a raccomandare prudenza ai consumatori nell’accettare bibite e

cibo non potendosi escludere (“potrebbero”) sulla base di imprecisate

esperienze passate (“sono stati segnalati casi in passato”) che esse contengano

sostanze psicotrope. La giornalista mette in guardia i consumatori nei

confronti di un rischio possibile, ma non per questo probabile o con una

incidenza significativa. E’, dunque, legittimo domandarsi se un consiglio

espresso come invito alla prudenza in relazione ad un rischio solo eventuale ma

di non impossibile realizzazione (in quanto già verificatosi in passato),

possa essere interpretato dal lettore medio come una vera e propria

divulgazione di un’incolpazione o di un sospetto. La questione può, tuttavia,

rimanere aperta nella misura in cui l’esistenza di una lesione all’onore della PC

1 attraverso il consiglio in questione è sicuramente da escludere per i motivi

che seguono.

Si rileva infatti che l’autrice nel consiglio in

questione non ha indicato esplicitamente nei confronti di chi tale precauzione

vada presa e in quali occasioni vi sia il rischio che cibi e bevande siano

drogati. Non vi è infatti alcun riferimento né alla società querelante, né a

circostanze narrate nell’articolo principale (che descrive le tecniche di

convincimento della società in questione), né più in generale ad altre società

attive nel ramo delle vendite di multiproprietà. Nemmeno gli altri sei consigli

contengono riferimenti espliciti in tal senso.

Implicitamente, va rilevato che da tre dei sette

consigli formulati si evince una correlazione con quanto accaduto nel caso

concreto e descritto nell’articolo, dal cui accostamento potrebbe dedursi un

riferimento al comportamento della società querelata. Nel testo dell’articolo

si legge infatti “__________ cerca in ogni modo di conquistare la simpatia

di __________. Le dà del tu, le affibbia il soprannome “__________” e ride in

maniera smodata se quest’ultima fa una battutina di circostanza”,

comportamento che può essere associato al consiglio di diffidare di

atteggiamenti amichevoli da parte dei venditori (“un conto sono gli affari,

un conto le relazioni private”). La raccomandazione di verificare che le

promesse telefoniche precedenti l’incontro vengano confermate nei fatti e di

essere sospettosi se viene annunciata una vincita senza una preventiva

partecipazione ad un concorso si riflettono nel caso concreto nella mancata

corrispondenza tra le aspettative create dall’operatrice telefonica in

relazione alla vincita (“lei ha vinto un buono viaggio del valore di 1'000

Euro”) e il possibile utilizzo del buono (l’assegno non può coprire più del

30% del valore totale del viaggio), oltre che nella rassicurazione telefonica

di non trovarsi confrontati con le “solite vendite” e di non dovere

acquistare alcunché, mentre di fatto “dietro i viaggi omaggio si cela la

vendita di multiproprietà”.

Gli altri consigli non appaiono tuttavia nemmeno

implicitamente collegati a quanto accaduto durante l’inchiesta mascherata (ad

esempio, il consiglio di diffidare di chi ha fretta di far firmare un accordo,

non risultando dall’articolo in questione che la giornalista sia stata messa

sotto pressione, in termini di tempo, per sottoscrivere il contratto). Leggendo

tale consiglio e considerato l’accostamento del riquadro all’articolo

principale, ci si potrebbe piuttosto domandare se il consiglio non si

riferisca, più in generale e sempre implicitamente, ai modi di agire delle

società che propongono vendite di appartamenti in multiproprietà. In realtà, la

presenza di altri consigli che non sono correlati alle vendite di appartamenti

in multiproprietà e che apparentemente non hanno alcun legame specifico con i

metodi di vendita descritti nell’articolo (ad esempio, il consiglio di non

farsi imbrogliare da promesse di vincita sicura previa telefonata ad un numero

telefonico a pagamento o la considerazione secondo cui la partecipazione

regolare a dei concorsi implica la ricezione di molta pubblicità

personalizzata) fanno ritenere che i consigli siano dispensati in modo del

tutto generico, a tutela dei consumatori nei confronti di qualsiasi attore

economico che si propone loro con beni o servizi di ogni genere tentando di

convincerli ad acquistare quanto offerto.

Anche quanto esposto nella raccomandazione

incriminata non trova alcun parallelo implicito con gli eventi narrati

nell’articolo: nel testo dell’articolo, infatti, non solo non si fa cenno

all’offerta da parte del personale della PC 1 di bevande o cibo rivelatosi

drogato, ma nemmeno si fa cenno, più genericamente, ad una eventuale presenza

di alimenti o di drink nella sala dell’esercizio pubblico dove ha avuto luogo

l’evento, o all’eventuale proposta dei collaboratori della società di

bere/mangiare qualcosa durante l’incontro. Dal punto di vista del lettore

medio, il consiglio di non accettare bevande o cibo e la relativa accusa di

somministrare psicofarmaci non può, dunque, essere messa in relazione con quanto

accaduto durante l’inchiesta della giornalista. Così come il lettore medio non

può dedurre dal consiglio di non farsi imbrogliare da promesse di vincita

sicura previa chiamata ad un numero di telefono a pagamento che la PC 1 faccia

promesse del genere, allo stesso modo un lettore medio non può considerare il

consiglio di non accettare cibi e bibite come un’accusa alla società querelante

di utilizzare psicofarmaci. La lettura dei sette consigli inseriti nel riquadro

– di cui quattro non sono in relazione con quanto accaduto durante l’inchiesta nella

serata descritta nell’articolo, né più in generale con l’operato delle società

che propongono contratti di multi-proprietà – non è atta a suscitare nel

lettore non prevenuto l’impressione (o il sospetto) che la somministrazione di

psicofarmaci avvenga nel corso degli incontri organizzati dalla PC 1.

L’interpretazione del giudice di prime cure, che

ha ritenuto che il riquadro di consigli fosse inevitabilmente da associare all’

PC 1 (nonostante l’assenza di qualsiasi riferimento al caso concreto e soltanto

perché la società è stata menzionata almeno tre volte nell’articolo e poiché il

suo nome si leggeva sul contratto di cui è stata pubblicata un’immagine, cfr.

sentenza, consid. 8, pag. 7) non può dunque essere condivisa da questa Corte.

Benché inserito nel mezzo di un articolo che descrive quanto accaduto durante

un meeting promozionale della società in questione, al riquadro intitolato

“consigli” va riconosciuta una portata molto più ampia, non direttamente

collegata a comportamenti della società querelante o ai metodi di vendita

propri delle società che propongono appartamenti in multiproprietà ma, più in

generale, finalizzata a mettere in guardia il consumatore contro le astuzie

messe in atto da alcuni operatori economici per accaparrarsi il cliente.

Come ricordato, secondo giurisprudenza, perché vi

sia lesione dell’onore, è necessario che l’autore abbia designato un gruppo ben

determinato e relativamente ristretto, distinto dall'insieme della

collettività, di modo che ciascuno dei suoi membri possa sentirsi leso nel suo

onore e che il destinatario del messaggio possa capire chiaramente di chi si

tratta (DTF 124 IV 262 consid. 2a). In assenza di un limite chiaro e in

presenza di un'offesa formulata in maniera generale all'indirizzo di una classe

di persone – che ad esempio pratica una certa religione o esercita una

determinata professione – presa nel suo insieme e senza alcuna designazione più

precisa, occorre escludere, di principio, una lesione all'onore individuale

(DTF 124 IV 262 consid. 2a; 100 IV 43 consid. 2 pag. 47). Un’affermazione

oltraggiosa troppo generale finisce, infatti, col diluirsi al punto da

attenuarsi considerevolmente e da distogliere il cittadino medio dal ritenere o

dal credere ch'essa possa realmente riguardare senza alcuna eccezione tutti gli

individui appartenenti alla collettività presa di mira (DTF 124 IV 262 consid.

2a;100 IV 43 consid. 3 pag. 48).

Nel caso concreto, il consiglio di non accettare

cibi e bevande in quanto potenzialmente drogati non precisa sufficientemente

chi potrebbe rendersi autore di tali atti (o chi lo ha fatto in passato). Se è

vero che il consiglio è inserito nel mezzo di un articolo dedicato all’operato

di una sola società, bisogna considerare che esso è a sua volta inserito nel

mezzo di altri consigli dei quali solo una minoranza può essere riferita in

modo implicito a comportamenti della società in questione, mentre gli altri non

sembrano avere con essa nessun nesso. La lettura del riquadro in questione e

del consiglio riguardante cibi e bevande non è, dunque, atto a suscitare nel

lettore medio l’impressione che la PC 1 droghi gli alimenti serviti ai

potenziali clienti. L’accusa di drogare cibi e bevande (se così può essere

definita in considerazione di quanto lasciato indeciso sopra), non risulta

essere stata proferita nei confronti di una persona identificabile: da ciò si

deve concludere che non sussiste alcuna lesione dell’onore della PC 1 in relazione alla somministrazione di psicofarmaci.

La società non può nemmeno sostenere di sentirsi

offesa dalla raccomandazione incriminata poiché questa, riferita a tutte le

aziende attive nel campo della multiproprietà, la lede nel suo onore in qualità

di membro del suddetto gruppo. Come visto, il contenuto della raccomandazione

appare, infatti, formulato in modo del tutto generico e non è tale da indurre

il lettore medio a credere che tale comportamento possa realmente riguardare,

senza alcuna eccezione, tutte le società o gli individui che appartengono alla

categoria di venditori di multiproprietà. A ciò si aggiunge il fatto che altre

raccomandazioni inserite nel riquadro sembrano rivolte ancor più genericamente

agli attori economici che si relazionano con i consumatori: si tratta pertanto

di un'intera categoria professionale che conta migliaia di membri, ciò che

diluisce ancora maggiormente il contenuto del messaggio, non essendo nemmeno

pensabile che ogni venditore possa arrivare al punto da somministrare

psicofarmaci per vendere i suoi prodotti. Una simile raccomandazione appare

troppo generica per poter stabilire quali siano le società specialmente prese

di mira e per poter ammettere, sulla scorta dei principi appena enunciati, che

ogni venditore di appartamenti in multiproprietà possa sentirsi toccato

personalmente nel suo onore. L’esigenza di una certa precisione nella

designazione del gruppo o delle persone toccate corrisponde, peraltro, allo

scopo della repressione penale in materia di lesioni all’onore, che deve

rimanere l'ultima ratio (DTF 100 IV 43 consid. 3; Logoz, Partie spéciale

ad art. 173-178, n. 2, p. 238).

In assenza di una lesione dell’onore rivolta alla

società querelante, la ricorrente non può essere condannata per diffamazione: RI

1 deve pertanto essere prosciolta da tale accusa anche in relazione all’articolo

“Il circo delle multitrappole”.

5. Gli oneri del ricorso sono posti a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili alla ricorrente (art. 9 cpv. 6 CPP) in quanto non

patrocinata.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata

e la ricorrente è prosciolta dall’accusa di ripetuta diffamazione.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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