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Decisione

17.2009.31

Una domanda di revisione rappresenta un rimedio giuridico straordinario e come tale può essere diretta soltanto contro una sentenza di condanna passata in giudicato

7 gennaio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

17.2009.31

Data decisione, Autorità:

07.01.2010, CCRP

Titolo:

Una domanda di revisione rappresenta un rimedio giuridico straordinario e come tale può essere diretta soltanto contro una sentenza di condanna passata in giudicato

REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

art. 299 CPP-TI

Incarto n.

17.2009.31

Lugano

14 gennaio 2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di cassazione e di revisione

penale del Tribunale d'appello

composta dei

giudici:

Roggero-Will, presidente,

Epiney-Colombo e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di

revisione presentata il 12 giugno 2009 da

RI 1

e

rappr. dall' DUF 1

contro la sentenza emanata nei suoi

confronti il 30 aprile 2009 dalla Corte delle assise correzionali di __________

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

1. Se

dev'essere accolta l’istanza di revisione.

Considerandi

2.

Il

giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Con sentenza 30 aprile 2009 la Corte delle assise correzionali di __________

ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuta truffa e di appropriazione

indebita e lo ha condannato alla pena detentiva di 14 mesi (da dedursi il

carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

RI 1 è stato, inoltre, condannato al versamento di fr. 115'672, 90 (oltre

interessi al 5% su fr. 56'142,20 dal 1.12.2003 e su fr. 59'530,70 dal 1.3.2006)

alla PC PC 1 e di fr. 1'276,15 alla PC PC 7. Per il resto, le PC sono state

rinviate al competente foro civile.

2.

In data 12 giugno 2009 (dopo la

tempestiva dichiarazione ex art. 289 cpv. 1 CPP) RI 1 ha presentato alla CCRP un ricorso per cassazione contro la citata sentenza.

Lo stesso giorno, egli ha pure inoltrato alla

CCRP un’istanza di revisione della sentenza sulla scorta di quattro documenti

osservando come questi “se potuti presentare prima del processo avrebbero

sicuramente influenzato le risultanze istruttorie e l’esito dello stesso”

in relazione al giudizio sull’imputazione di ripetuta truffa.

3.

L’istanza di revisione non ha fatto oggetto di intimazione per

osservazioni.

4.

Una domanda di revisione rappresenta un rimedio giuridico

straordinario e come tale può essere diretta soltanto contro una sentenza di

condanna passata in giudicato (Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art.

385.

n. 73; Hauser/Schweri/

Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, pag.

422.

n. 5; Schmid, Strafprozessrecht, 3a edizione, Zurigo 1997, § 64 n. 1134; sentenza CCRP 17.2000.29 consid. 3ee e 17.2001.31 consid. 4d). Ciò non è il caso per la sentenza di cui l’istante chiede la

revisione ritenuto che contro di essa lo stesso istante ha presentato un

ricorso per cassazione ancora pendente.

Ne discende che la domanda di revisione di RI 1 è

prematura e deve, quindi, essere dichiarata irricevibile.

5.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico

dell’istante (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è irricevibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 500.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione

a:

-

-

-

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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