17.2009.31
Una domanda di revisione rappresenta un rimedio giuridico straordinario e come tale può essere diretta soltanto contro una sentenza di condanna passata in giudicato
7 gennaio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
17.2009.31
Data decisione, Autorità:
07.01.2010, CCRP
Titolo:
Una domanda di revisione rappresenta un rimedio giuridico straordinario e come tale può essere diretta soltanto contro una sentenza di condanna passata in giudicato
REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
art. 299 CPP-TI
Incarto n.
17.2009.31
Lugano
14 gennaio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Epiney-Colombo e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza di
revisione presentata il 12 giugno 2009 da
RI 1
e
rappr. dall' DUF 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 30 aprile 2009 dalla Corte delle assise correzionali di __________
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolta l’istanza di revisione.
Considerandi
2.
Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con sentenza 30 aprile 2009 la Corte delle assise correzionali di __________
ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuta truffa e di appropriazione
indebita e lo ha condannato alla pena detentiva di 14 mesi (da dedursi il
carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
RI 1 è stato, inoltre, condannato al versamento di fr. 115'672, 90 (oltre
interessi al 5% su fr. 56'142,20 dal 1.12.2003 e su fr. 59'530,70 dal 1.3.2006)
alla PC PC 1 e di fr. 1'276,15 alla PC PC 7. Per il resto, le PC sono state
rinviate al competente foro civile.
2.
In data 12 giugno 2009 (dopo la
tempestiva dichiarazione ex art. 289 cpv. 1 CPP) RI 1 ha presentato alla CCRP un ricorso per cassazione contro la citata sentenza.
Lo stesso giorno, egli ha pure inoltrato alla
CCRP un’istanza di revisione della sentenza sulla scorta di quattro documenti
osservando come questi “se potuti presentare prima del processo avrebbero
sicuramente influenzato le risultanze istruttorie e l’esito dello stesso”
in relazione al giudizio sull’imputazione di ripetuta truffa.
3.
L’istanza di revisione non ha fatto oggetto di intimazione per
osservazioni.
4.
Una domanda di revisione rappresenta un rimedio giuridico
straordinario e come tale può essere diretta soltanto contro una sentenza di
condanna passata in giudicato (Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art.
385.
n. 73; Hauser/Schweri/
Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, pag.
422.
n. 5; Schmid, Strafprozessrecht, 3a edizione, Zurigo 1997, § 64 n. 1134; sentenza CCRP 17.2000.29 consid. 3ee e 17.2001.31 consid. 4d). Ciò non è il caso per la sentenza di cui l’istante chiede la
revisione ritenuto che contro di essa lo stesso istante ha presentato un
ricorso per cassazione ancora pendente.
Ne discende che la domanda di revisione di RI 1 è
prematura e deve, quindi, essere dichiarata irricevibile.
5.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico
dell’istante (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è irricevibile.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 500.-
sono posti a carico dell’istante.
3. Intimazione
a:
-
-
-
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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