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Decisione

17.2009.32

Truffa, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Definizione di inganno astuto. Portata del dovere di prudenza della vittima

14 gennaio 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro la decisone della Corte d’assise è insorto il condannato

con dichiarazione di ricorso 4 maggio 2009.

Nella motivazione scritta, presentata il 12 giugno 2009, RI 1 ha postulato l’annullamento della sentenza di prime cure e il rinvio degli atti al Tribunale penale

per nuovi accertamenti (in particolare, per l’esperimento di una perizia

calligrafica relativa alle firme apposte sui documenti di cui agli AI 28, 46,

67, 78, 83 e 87 e sui formulari d’iscrizione di __________ ai servizi di __________

relativi ai n. ) e nuovo giudizio.

C. Con scritto 22 giugno 2009, il

Procuratore pubblico, senza formulare particolari osservazioni e limitandosi a

sottolineare come la pronuncia impugnata non presti il fianco a critiche, ha

chiesto la reiezione del gravame.

D. La parte civile PC 1, con scritto

6 luglio 2009, ha chiesto la reiezione integrale del ricorso e la conferma

della sentenza di prime cure, in particolare per quanto riguarda la sua pretesa

risarcitoria.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto

(art. 288 lett. a e b CPP) ritenuto che l’accertamento dei fatti e la

valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o

finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento

serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1

pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I

173.

consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove

a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia

consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque

criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione

dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché

un determinato accertamento dei fatti o una

determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,

131.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1

pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

2.

Per quanto attiene ai fatti RI 1, innanzitutto, censura

d’arbitrio l’accertamento della prima Corte secondo cui egli – e non tale __________

- era il “proprietario” della __________.

2.1

La prima Corte, sulla scorta della

documentazione reperita presso la __________ (AI 23) nonché delle testimonianze

di __________ (figlia del defunto titolare della stessa), di __________

(segretaria della stessa) e di PC 7, ha accertato che il ricorrente era l’“unico

referente per la __________” e, in particolare, ha accertato come sia stato

RI 1 a telefonare alla __________ e a fissare un appuntamento con __________

per discutere della costituzione della società e come lo stesso ricorrente, in

quell’occasione, abbia lasciato il proprio recapito telefonico ed un indirizzo e-mail

a lui riconducibile.

Inoltre, la Corte d’assise ha rilevato come RI 1, in data 6 dicembre 2005, abbia versato fr. 1'500.- alla __________ quale acconto per la costituzione

della __________ e che, lo stesso giorno, il ricorrente si è recato con __________

per versare i fr. 100’000.- che dovevano costituire il capitale azionario.

Sulla controversa figura di __________, la prima Corte ha osservato che il

ricorrente, pur sostenendo che questi era un suo intermediario commerciale, non

ha saputo, rispettivamente voluto, fornire alcuna indicazione sul suo conto

affinché si potesse procedere alla sua identificazione ed al suo

interrogatorio. Inoltre, ha accertato che né i testi PC 7, __________ hanno saputo

fornire indicazioni in punto all’identità del fantomatico personaggio né

indicazioni in tal senso risultano dagli altri atti istruttori.

Relativamente ai rapporti tra questo __________, la Corte d’assise ha rilevato che dagli atti “non risulta essere mai stato stipulato alcun

contratto di mandato fiduciario tra __________, tra il primo e __________

rispettivamente tra l’accusato e __________”.

Pertanto, pur rilevando che “in data 21 dicembre 2005 un non meglio

identificato __________ (…) avrebbe versato EUR 2'300.- a saldo della cessione

di azioni __________”, la prima Corte ha ritenuto che fosse RI 1 l’unico

interlocutore di __________. Del resto – ha concluso la Corte d’Assise - è stato lo stesso ricorrente a riferire in occasione del suo interrogatorio

del 26 aprile 2007 di “non aver mai messo in contatto __________ con il

fiduciario __________”, riconoscendo, così, di essere stato lui l’unico

interlocutore (sentenza, consid. 4.2 pag. 15-18 e consid. 4.13 pag. 29-31).

2.2

Il ricorrente sostiene che manca la prova che lui fosse il

“proprietario” della __________, sottolineando come la prima Corte abbia

accertato questo fatto sulla scorta della testimonianza resa da una persona - __________

– che, non soltanto era coinvolta nella costituzione irregolare della società,

ma che ha, peraltro, riferito solo di sue supposizioni.

RI 1 rimprovera, poi, alla prima Corte di non aver ritenuto, nonostante le deposizioni

della teste __________, che __________ lo aveva accompagnato negli uffici della

__________.

Il ricorrente sostiene, poi, che che la prima Corte ha sbagliato leggendo il verbale

d’interrogatorio del 26 aprile 2007 da cui non risulta affatto quanto ritenuto in

sentenza. Infine, il ricorrente sostiene di avere trovato, “nel frattempo”,

il contratto di cessione di azioni della __________ concluso tra __________

(prodotto con istanza di revisione 12 giugno 2009) e di avere, dunque, la prova

che “l’azionista della __________ non era lui” (ricorso, pag. 3-4).

2.3

Le argomentazioni ricorsuali – che, per la maggior parte, hanno

carattere appellatorio – cadono nel vuoto.

Infatti, in realtà, la prima Corte non si è

nemmeno confrontata con la questione di sapere chi fosse l’effettivo

proprietario delle azioni della neo costituita __________ ma si è limitata ad

accertare, sulla scorta della documentazione reperita presso la __________ e

delle convergenti deposizioni delle testi __________ e PC 7 - come il ricorrente

abbia avuto un ruolo fondamentale nella sua costituzione. Ad ogni buon conto,

va precisato che la prima Corte non è certamente caduta in arbitrio accertando che

il fantomatico __________ non era (l’unico) azionista della __________, visto,

in particolare, l’atteggiamento contradditorio di RI 1 (che, da un lato, ha

chiamato in causa __________ e, dall’altro, ha rifiutato di fornire

qualsivoglia informazione che potesse contribuire alla sua identificazione) nonché

le sue deposizioni di cui al verbale d’interrogatorio del 26 aprile 2007 dal

quale palesemente risulta – contrariamente a quanto sostiene lo stesso

ricorrente – come “RI 1 precisa di non aver mai messo in contatto __________

con il fiduciario __________” (cfr. verbale n. 10, pag. 9).

Nemmeno la teste __________ – contrariamente a quanto lascia intendere RI 1 –

ha riferito che lo stesso ricorrente sarebbe stato accompagnato presso gli

uffici della __________. Essa ha, infatti, semplicemente rilevato che in

un’occasione RI 1 si era presentato presso la fiduciaria con un’altra persona

(cfr. verbale n. 16, pag. 2), ciò che evidentemente non significa che questa

persona fosse __________, né che (se lo fosse) egli abbia avuto un ruolo

esclusivo nella costituzione della società, tantomeno che RI 1 per questo possa

essere liberato dalle sue responsabilità penali.

Solo di transenna, infine, è il caso di osservare che al ricorrente, in questa

sede, non giova sostenere di aver trovato, dopo l’emanazione della sentenza

della prima Corte, un contratto di cessione di azioni della __________ concluso

tra __________, ritenuto che la Corte di cassazione è vincolata dagli

accertamenti di fatto del giudice di merito (art. 295 cpv. 1 CPP) e non può,

dunque, confrontarsi con nuove prove.

In esito, pertanto, nella misura in cui è ricevibile, la censura d’arbitrio

proposta – peraltro confusamente e, in parte, in modo appellatorio - dal

ricorrente deve essere respinta.

3.

Il ricorrente rimprovera, poi, alla prima Corte di essere caduta in

arbitrio accertando che egli “si è recato presso due autoconcessionarie per

concludere altrettanti contratti di leasing” (ricorso, pag. 4 e seg.).

3.1

Relativamente alle autovetture BMW e Peugeot, la prima Corte ha

ritenuto quale primo elemento indiziante che fu il ricorrente a trattarne in

prima persona l’acquisto il fatto che l’utenza indicata dai rivenditori come

recapito telefonico dell’acquirente “dalla sua attivazione del 4.1.2006 sino

al 3.3.2006 era collegata ad antenne locali mentre che dal 5.3.2006 sino

perlomeno al 28.4.2006 è stata operativa in roaming dalla __________, paese

d’origine dell’accusato e non di __________ che, a dire di RI 1, era cittadino

marocchino” (sentenza, consid. 4.11 pag. 28-29)

Inoltre, per quanto attiene al contratto di

leasing relativo alla BMW 523i Limousine fornita dal __________, la prima Corte

ha ritenuto quale ulteriore elemento indiziante a carico di RI 1 il fatto che

risulta dalla deposizione del teste __________ che“è sempre stato l’accusato

a trattare in prima persona l’acquisto in leasing di questa vettura (…) anche

se a lui si presentò sotto le mentite spoglie di __________ e fermo restando

come il 30.1.2006, giorno del ritiro del veicolo, vi era anche la PC 7” (sentenza, consid. 4.4. pag. 19).

Anche in relazione all’acquisto in leasing della Peugeot 607 Luxe Titane 3.0,

avvenuto il 18 febbraio 2006, la prima Corte ha raggiunto il convincimento che

fu RI 1 ad acquistarla unendo, all’indizio dell’utenza di cui s’è detto quanto

riferito dal teste __________ (venditore) e cioè che fu sempre l’accusato a

trattare in prima persona con il venditore al quale pure si presentò sotto le

mentite spoglie di __________. Rilevando come la Peugeot venne ritirata da un

“ignoto personaggio” - che “a dire di RI 1 e di PC 7 altri non è che __________,

ammesso e non concesso che questo sia effettivamente il suo nome”

(sentenza, consid. 4.6 pag. 22-23) - la Corte ha accertato che fu comunque RI 1 a “turlupinare (..) tutti i partner commerciali della Socafim” per giungere ad “impossessarsi

delle autovetture BMW 523i Limousine e Peugeot 607 Luxe Titane 3.0 facendole in

seguito sparire senza che venissero pagati altri canoni leasing” (sentenza,

consid. 9 pag. 43).

3.2

Sulla questione, il ricorrente sostiene che la Corte è caduta in

arbitrio non avendo egli “mai sottoscritto alcun documento” ma essendosi

limitato a chiedere ai rivenditori d’auto dei prospetti “che ha poi

consegnato alla signora PC 7” ritenuto che “chi cercava le auto era il

signor __________ titolare della __________” e che “probabilmente i venditori

__________ (…) hanno frainteso quanto egli ha detto loro” siccome egli non

parla perfettamente l’italiano (ricorso, pag. 4). Negando, poi, di essersi presentato

ai rivenditori sotto mentite spoglie, egli osserva che se questi l’avessero

chiamato con il nome di __________, la signora PC 7, che lo ha accompagnato

presso i garages e che ha firmato i contratti “lo avrebbe sentito e lo

avrebbe riferito” (ricorso, pag. 5).

Relativamente all’utenza 076 576 56 78, RI 1 sostiene che essa appartiene ad __________,

ritenuto che era lui il proprietario di fatto della __________. Al riguardo -

conclude il ricorrente - nonostante la sua versione, quella dei testi e quella

di PC 7 siano discordanti, la prima Corte “ha dato per scontata la versione

resa dai venditori dimenticando ancora una volta il principio in dubio pro reo”

(ricorso, pag. 4 e 5).

3.3

Ancora una volta, più che di un ricorso per cassazione fondato sul

divieto d’arbitrio, il gravame ha qui i contenuti di un appello visto che il

ricorrente argomenta liberamente come se adisse un’istanza con piena

cognizione.

RI 1 non spiega perché le conclusioni della prima Corte relative all’acquisto

in leasing delle vetture, fondate sulle deposizioni puntuali e circostanziate

dei testi __________ e sulla localizzazione dell’utenza telefonica

dell’acquirente sarebbero manifestamente insostenibili, in contrasto con gli

atti o lesive del principio in dubio pro reo.

Tanto meno il ricorrente ha saputo spiegare – confrontandosi con le

argomentazioni della prima Corte - perché questa sarebbe caduta in arbitrio

accertando, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali in atti e dei

tabulati __________ (cfr. AI 1) che egli era titolare dell’utenza .

Irrilevanti, al proposito, sono le considerazioni

relative al fatto che fu PC 7 a firmare i contratti e che egli non firmò alcun

documento presso i rivenditori d’auto: la sentenza impugnata non accerta al

riguardo nulla di diverso.

Il richiamo al fatto che era __________ che

“cercava le auto” poiché è quest’ultimo il “titolare” della __________ non

giova al ricorrente: la questione della titolarità della SA non influisce in

alcun modo sull’accertamento dei fatti, e cioè sull’accertamento di chi fu

concretamente a trattare l’acquisto facendo consapevolmente uso di una società

senza mezzi.

Su questo punto, pertanto, il ricorso è da

dichiarare irricevibile.

4.

Il ricorrente, infine, censura d’arbitrio l’accertamento della prima

Corte secondo cui sono a lui riconducibili le firme apposte sui contratti di

telefonia mobile, sul formulario di richiesta di una carta PC 6 nonché sul

foglio di recapito per la raccomandata contenente la PC 5.

4.1

Nello stabilire la

paternità di queste firme, la Corte d’assise ha accertato che le stesse sono “simili

se non identiche” a quelle apposte sulla fattura del __________ e su vari

documenti relativi ad un contratto di acquisto in leasing di una vettura

stipulato nel 2003 dalla __________ (società di cui il ricorrente era socio e

gerente). Per la firma sulla fattura la prima Corte ha osservato come “chi

se non lui (ndr.: RI 1) può averla apposta visto come solo lui ha

beneficiato della camera di questo albergo, fatto questo del resto mai

contestato”. Per le firme relative al contratto di leasing, la prima corte

ha rilevato come l’assoluta conferma che sia stato lui ad apporle scaturisce

dalla chiara testimonianza del venditore __________ secondo cui “l’auto è

stata presa in consegna dall’RI 1, previa sottoscrizione di tutta la relativa

documentazione (ivi compreso il contratto di leasing)”.

Sulla scorta di questi elementi, dunque, la prima Corte ha accertato che le

firme sui contratti di telefonia mobile, sul formulario di richiesta di una

carta PC 6 nonché sul foglio di recapito per la raccomandata contenente la PC 5

sono “state apposte da RI 1 e ciò indipendentemente dall’inconsistente suo

tentativo, nell’ultimo verbale dinanzi al PP, di sostenere di aver sempre avuto

un’altra sigla, del cui uso ed utilizzo però, in altri contesti e circostanze

oltre a quello del 30 ottobre 2007 (ndr.: il giorno della stesura del suo

ultimo verbale), non ha mai portato la benché minima prova” (sentenza,

consid. 7 pag. 37-40).

4.2

Nel suo allegato il ricorrente sostiene che la sua firma è quella “apposta

in calce ai verbali da lui firmati, sulla patente agli atti del processo, sui

documenti d’identità, su tutti i documenti bancari agli atti e davanti alla __________

durante il verbale d’interrogatorio 30 ottobre 2007” e non è quella riscontrata sui contratti di telefonia mobile, sul formulario di richiesta

di una carta PC 6 e sul foglio di recapito per la raccomandata contenente la PC

5, ritenuto oltretutto come detti documenti fossero riferiti alla __________,

società per la quale egli non aveva diritto di firma.

RI 1 continua il suo esposto rilevando come egli non possa aver sottoscritto

nel 2003 il contratto di leasing della __________ (e i relativi formulari),

poiché in quel periodo egli si trovava in Tunisia ed era stata la sua defunta moglie

ad occuparsi degli aspetti formali del contratto, per cui la deposizione del

teste __________, avvenuta ad anni di distanza, non corrisponde al vero. Su

quest’aspetto, egli rileva pure come non sia stata eseguita nessuna perizia

calligrafica e come suo figlio __________ (che si trovava con lui in __________)

non sia stato sentito come testimone.

Il ricorrente, infine, sostiene di non avere mai firmato la ricevuta dell’__________

e che, d’altronde, “una firma al centro di un foglio non avrebbe alcun

senso” (ricorso, pag. 5-6).

4.3

Per sostanziare la critica d’arbitrio il ricorrente avrebbe dovuto

utilizzare argomenti più incisivi della semplice constatazione per cui i

documenti in questione erano riferiti alla __________ (per cui egli non aveva

diritto di firma) o per cui su alcuni suoi documenti appare una sigla diversa.

La prima Corte ha, infatti, spiegato i motivi per cui ha ritenuto che le firme

apposte sulla fattura del __________ e su vari documenti relativi ad un

contratto di leasing stipulato nel 2003 dalla __________ siano a lui

riconducibili così come, di riflesso, anche quelle – identiche – apposte nei

contratti con i fornitori di servizi. Gli elementi portati dalla Corte di prime

cure a sostegno di tale sua conclusione – conclusione che appare, inoltre,

confortata dalla dichiarazione di stato civile e patrimoniale del ricorrente

(AI 32) in cui appare ancora una volta la sigla contestata - non possono essere

messi in discussione dalla vaga e del tutto soggettiva considerazione secondo

cui la firma sulla fattura dell’__________ è stata apposta al centro del foglio

e, dunque, ”non avrebbe alcun senso”. Nemmeno basta a sostanziarne

l’arbitrio l’affermazione secondo cui egli nel 2003 si trovava in __________ così

che sarebbe stata la sua defunta moglie ad occuparsi del contratto di leasing:

la prima Corte, infatti, ha fondato l’accertamento contestato su

un’interpretazione sostenibile del materiale probatorio in atti, in particolare

sulla deposizione del teste __________ valutata insieme alla documentazione

agli atti relativa al contratto di leasing.

In queste condizioni, visto che gli accertamenti della prima Corte relativi

alla sigla apposta sui citati documenti sono fondati su una serie di elementi

convergenti valutati in modo sostenibile, non può essere preteso che essi siano

arbitrari: la richiesta di rinvio ad una nuova Corte per l’allestimento di una

perizia calligrafica e l’audizione del figlio __________ va, pertanto, respinta

e, anche su questo punto, quindi, il ricorso è votato all’insuccesso.

5.

In diritto, RI 1 sostiene che i fatti accertati dalla prima

Corte non configurano inganno astuto ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP.

5.1

La prima Corte, dopo avere illustrato i presupposti applicativi

dell’art. 146 cpv. 1 CP, ha ritenuto che il fatto di “costituire una società

consapevole sin dall’inizio della sua operatività che sarebbe stata priva di

capitale sociale”, il fatto di “presentarsi ai venditori __________

sotto il falso nome di __________ per ulteriormente confondere e per così

scaricare in futuro tutte le responsabilità su questo non meglio identificato personaggio

e sulla PC 7” e il fatto di “sfruttare la buona fede, l’inesperienza

negli affari e l’affetto di PC 7 per farle sottoscrivere i due contratti di

leasing di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’AA con relativa assunzione di un

importante debito” utilizzando la __________, “società economicamente

vuota, per concludere contratti di cui al punto 1 dell’AA ben sapendo come non

vi sarebbero mai stati né i soldi né tanto meno la volontà di rispettare gli

impegni da lui stesso assunti” configura un chiaro inganno astuto a danno

di PC 7, PC 1, PC 2, PC 5, PC 6, PC 8 e __________ e realizza, in diritto,

l’ipotesi di truffa (sentenza, consid. 9, pag. 42-44).

5.2

Per quanto attiene ai capi di accusa di cui ai punti 1.3, 1.4,

1.5

e 1.6 dell’AA il ricorrente, nel suo gravame, rileva come non si possa

considerare - e ciò anche nella denegata ipotesi che egli abbia firmato i

documenti citati – che PC 5, PC 6, PC 8 e __________ siano state ingannate con

astuzia: trattandosi di “consolidate società commerciali con personale

qualificato ed abituate a trattare con partners commerciali giuridici” si

doveva da loro esigere “un minimo di prudenza” ritenuto che avrebbero

potuto verificare “molto facilmente se il loro interlocutore fosse il

ricorrente o altri, avesse il potere di firma per __________ oppure no”. A

detta del ricorrente “mancano pertanto gli elementi fattuali per poter

qualificare il reato ascritto al ricorrente come truffa”.

Infine, il ricorrente ha rimproverato la prima Corte di averlo ritenuto il solo

responsabile “di quanto accaduto, sebbene egli non fosse organo della

società mediante la quale è stata perpetrata la truffa, non avesse i mezzi

finanziari per poterla costituire, pagare gli acconti ai due rivenditori di

auto, non abbia ritirato le auto, non si sia impegnato contrattualmente con

nessuno di essi, ma soprattutto intorno alla vicenda abbiano orbitato altre

persone” (ricorso, pag. 6-8).

5.3

Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito

con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio

proprio o altrui. Un inganno astuto è dato quando l'autore ordisce un tessuto

di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF

128.

IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid.

3d pag. 205, 119 IV 28 consid 3a pag. 35), come pure quando rilascia false

indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente

esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di

verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno

specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18

consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).

L'astuzia non è, invece, data quando la vittima avrebbe potuto

evitare l’inganno con un minimo d’attenzione o di prudenza. Non è, però,

necessario, perché ci sia truffa, che la vittima abbia dato prova della più

grande diligenza e che abbia fatto ricorso a tutte le misure di prudenza

possibili. Il punto, quindi, non è di sapere se la vittima ha fatto tutto ciò

che poteva per evitare di essere ingannata poiché l’astuzia è esclusa soltanto

quando la vittima è corresponsabile del danno poiché non ha fatto uso delle

misure di prudenza elementari imposte dalle circostanze (DTF

133.

IV 256, consid. 4.4.3 pag. 263; 128 IV 18 consid. 3a pag. 20; 126 IV 165, consid. 2a pag. 171 con rinvio; STF 26.10.2009

6B_558/2009; STF 9 ottobre 2007 6B_409/2007; STF 24 marzo

2006.

6S.417/2005).

Il TF ha, per esempio, avuto modo di negare il

presupposto dell’inganno astuto in una fattispecie nella quale la vittima – una

banca – avrebbe potuto scoprire l’inganno ove appena si fosse attenuta alle più

elementari misure di prudenza (DTF 119 IV 28). Diversamente il TF ha deciso in

un caso in cui la vittima, un disabile psichico, non poteva riconoscere una

frode normalmente ravvisabile da terze persone (DTF 119 IV 210) e nel caso di

un autore che aveva approfittato finanziariamente di connazionali inesperti, in

stato di dipendenza, di subordinazione e di bisogno (DTF 120 IV 186).

In sintesi, quindi, secondo la giurisprudenza del

TF, l’estremo dell’inganno astuto si risolve chiedendosi, non tanto se una

persona di media esperienza o capacità sarebbe stata in grado di subodorare la

frode, quanto dalle circostanze concrete che vanno esaminate caso per caso

(CCRP 14.11.1996 in re M. consid. 10b; 22.11.1996 in re E.P, A.P., E.F. consid.

9a).

Va, qui, ancora rilevato che il TF ha avuto modo di precisare che con

il principio secondo cui alla vittima incombe un certo dovere di prudenza non si

è inteso elevare particolarmente la soglia dell’astuzia e incoraggiare

l’impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando che il giudice li

prosciolga in base a una sempre esistente possibilità astratta di verifica o

controllo ritenuto come diversamente si correrebbe il rischio “... da un

canto, di paralizzare, senza sufficiente giustificazione, una normale attività

bancaria, finanziaria, amministrativa e commerciale (...) e, dall’altro, di

contraddire il principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita

all’intenzione dell’agente, che regge il diritto penale svizzero, e di

favorire, di conseguenza, la commissione di attività concepite dagli stessi

autori come truffaldine” (STF 10.6.1999 in re L.S., consid. 5). Questo

principio, dunque, va applicato dando prova di rigore e di prudenza ritenuto

peraltro, ancora, che, di regola, l’attitudine sconsiderata

della vittima può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto

soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità

rispetto all’autore. Decisiva, al proposito, è la situazione concreta,

segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui

l’autore ne conosce i limiti e li sfrutta a suo favore (sentenza 6S.168/2006

del 6 novembre 2006 consid. 1.1, 1.2, 1.3; STF 25.10.2001 non

pubblicata; STF 24.2.2000 in RVJ 2000, p. 310).

5.4

In concreto, con le sue argomentazioni il ricorrente dimostra di non

avere compreso i motivi che hanno indotto la Corte di prime cure a ritenere

dato l’inganno astuto.

Contrariamente a quel che sembra avere capito il

ricorrente, la prima Corte ha correttamente ritenuto che l’inganno ordito da RI

1.

non consiste nell’essersi presentato ai partners commerciali in qualità di

rappresentante della __________ e nell’avere, in questa veste, firmato i

documenti che gli hanno permesso di usufruire – indebitamente – di diversi

servizi quanto, piuttosto, nell’avere sottaciuto ai contraenti che la società

era, in realtà, priva del capitale azionario fin dal giorno della sua

costituzione e, dunque, ab initio nell’impossibilità di far fronte ai suoi

impegni finanziari.

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nella disamina di

un’eventuale violazione del dovere di prudenza da parte delle società di

servizi, è irrilevante che gli operatori delle stesse, “usando un minimo di

prudenza, si sarebbero accorte che il contratto non poteva essere concluso”

poiché egli non poteva impegnare la società. Infatti, anche qualora gli operatori

di PC 6, della PC 5, di __________ e di PC 8, dopo una più attenta verifica

dell’identità del loro interlocutore, avessero preteso che fosse PC 7 a firmare i documenti (come del resto è avvenuto in occasione dell’acquisto in leasing delle due

autovetture di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’AA), gli stessi non avrebbero

comunque potuto evitare l’inganno, ritenuto che, anche in quel caso, avrebbero

concluso un contratto con una società del tutto priva di capitale e, dunque,

impossibilitata ab initio a far fronte al pagamento dei loro servizi.

In concreto, dunque, non potendosi evidentemente esigere che un fornitore di

servizi controlli la reale capacità finanziaria di tutte le società con cui

entra in rapporti commerciali - poiché ciò equivarrebbe a paralizzare il

normale andamento degli affari - non è ravvisabile a carico delle società

partners di __________ nessuna violazione di un obbligo di prudenza che avrebbe

permesso loro di evitare di cadere in errore (cfr, in particolare DTF135

IV 76 consid. 5.2, spéc. pag. 81; 118 IV 359 consid. 2 p. 361 e STF 17.12.2009 6B_852/2009

in cui il TF ha avuto modo di stabilire che colui che promette una prestazione

senza avere intenzione di eseguirla agisce astutamente poiché le intenzioni non

sono, di principio, verificabili e, pertanto, soltanto in casi eccezionali può

esservi una corresponsabilità della vittima tale da escludere l’astuzia).

Per contro, le argomentazioni con cui il

ricorrente intende contestare la propria responsabilità nei fatti ritenuti

dall’atto di accusa poiché egli non era “organo della società mediante la

quale è stata perpetrata la truffa” non giovano al ricorrente per le

ragioni indicate in precedenza. Si ricorda che è senza arbitrio che la prima

Corte ha accertato che, a prescindere dal suo ruolo in seno alla società, è

stato il ricorrente che ha escogitato un espediente per costituire la società

anonima nonostante l’assenza di mezzi finanziari e che, poi, è stato lui che,

sfruttandone l’affetto e l’inesperienza negli affari, ha indotto PC 7 prima ad

assumere il ruolo di amministratrice della __________ e, poi, a firmare, in

nome di questa, i contratti di leasing. Anche su questo punto, dunque, il suo

ricorso deve essere respinto.

Nemmeno, infine, giova al ricorrente l’ennesimo

tentativo di scaricare la colpa di quanto accaduto su non meglio definite “altre

persone”. Solo di transenna è, infatti, il caso di ricordare che l’eventuale

coinvolgimento nella vicenda di altri oscuri personaggi non libererebbe il

ricorrente dalle sue responsabilità.

6.

Per quanto riguarda il reato di appropriazione indebita relativo

alla vettura marca BMW 520i Limousine, RI 1 sostiene che egli “era certo che

la defunta moglie aveva pagato tutte le rate” e che “non poteva certo

sapere che invece ella non le aveva onorate”, sottintendendo di non aver

agito intenzionalmente (ricorso, pag. 6).

La tesi ricorsuale non manca di spregiudicatezza.

Risulta, infatti, chiaramente dagli atti come

solo due rate di leasing siano state pagate (cfr. doc. TPC 19) e, ritenuto come

il firmatario del contratto di leasing fosse lo stesso ricorrente e non la sua

defunta moglie (cfr. AI 46) e come, dunque, a lui incombesse il compito di

verificare lo stato del conto-leasing, non è certamente arbitrario concludere –

così come ha fatto il primo giudice - che RI 1 era consapevole del fatto che

l’auto non era ancora stata riscattata e che, dunque, alienandola si

appropriava di una cosa altrui.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso deve

essere respinto.

7.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico

del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) che

verserà fr. 800.- a PC 1 per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico del ricorrente che rifonderà

a PC 1 fr. 800.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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