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Decisione

17.2009.33

Diffamazione. Principio in dubio pro reo

9 marzo 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza 6 maggio 2009, il giudice della Pretura penale ha

prosciolto RI 2 dal reato di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di

accusa.

C. RI 1 ha introdotto l’ 8 maggio

2009 dichiarazione di ricorso contro la sentenza di primo grado alla Corte di

cassazione e di revisione penale.

Nella

motivazione scritta, presentata tempestivamente il 12 giugno 2009, l’insorgente

si duole di arbitrio nell’accertamento dei fatti e di errata applicazione del

diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza dedotta in giudizio

di cui, in via principale, chiede l’annullamento e la riforma con condanna del

prevenuto alla pena proposta nel DA e al suo risarcimento con la somma di CHF

3'288,65. In via subordinata, chiede, con l’annullamento della sentenza di

primo grado, il rinvio degli atti ad un altro giudice della Pretura penale per

un nuovo giudizio.

D. Con scritto 25 giugno 2009, il sostituto Procuratore pubblico ha

comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare in merito al

ricorso, precisando però che il reato di diffamazione in questione è, a mente sua,

del tutto liquido.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per errata

applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza

(lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia

eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio

nell’accertamento dei fatti (lett. c).

L'accertamento dei fatti e la valutazione delle

prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1

CPP) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche

inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e

oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.

153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173

consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.

3.

pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,

131.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1

pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

2.

Il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere accertato in

maniera arbitraria i fatti, in particolare che, quanto scritto da RI 2 nella

lettera censurata, corrisponde a quanto effettivamente accaduto.

2.1

Nella sua sentenza, il giudice di prime cure ha accertato, sulla scorta

della documentazione agli atti (in particolare, delle lettere che le parti si

sono scambiate), che tra il querelante - che gestisce __________ - ed il

querelato - presidente del Carnevale benefico dello stesso comune oltre che di

una locale sezione politica e che, per un certo periodo, organizzava cene ed

incontri di natura politica nel citato EP - non scorre buon sangue da diverso

tempo. Il primo giudice ha, al proposito, accertato che i dissidi sono

inizialmente sorti proprio in relazione alla gestione della saletta del

ristorante per poi estendersi anche a questioni riguardanti l’organizzazione

del carnevale. Sempre secondo gli accertamenti del primo giudice (fondati sugli

scritti 17 e 19 gennaio, 6 febbraio, 10 aprile e 22 giugno 2007), in quest’ambito,

dopo che il comitato carnascialesco inviò al querelante la lettera 17 gennaio 2007 in cui, fra l’altro, si leggeva che il mittente era intenzionato a “non più foraggiare quel

ristorante al sabato grasso con risotto e luganighe”, vi fu un serrato

scambio di corrispondenza fra le parti culminato con la lettera 22 giugno 2007

scritta da RI 2 ed oggetto della querela per diffamazione (sentenza impugnata,

consid. 1, pag. 3).

In seguito, il primo giudice ha ritenuto che “da

un punto di vista oggettivo, il tenore dello scritto di RI 2 non è

particolarmente offensivo o irriverente” e che la lettera - inviata “a

seguito delle continue (e non certo gentili) sollecitazioni del querelante”

- si limitava “a descrivere determinati avvenimenti (…) messi in atto dal querelante”

ed era stata inviata al patrocinatore del querelante quale sollecitazione ad un

“incontro fra le parti tendente a chiarire in maniera definitiva le

rispettive posizioni”. Già per questi motivi - ha concluso il primo giudice

- “non può essere pronunciata una condanna” poiché il querelato si è

limitato ad esercitare “un suo legittimo diritto di difesa rendendo noti al

patrocinatore della parte civile dettagli (per lui) importanti in merito alla

vicenda e alle persone di cui il legale si stava occupando, in modo che potesse

formarsi un’idea completa della situazione che coinvolgeva __________ e il

comitato carnevale, RI 2 e RI 1” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4).

Continuando, il

primo giudice ha nuovamente sottolineato come lo scritto incriminato sia stato

inviato al solo patrocinatore del querelato e che, secondo la dottrina e la

giurisprudenza, in questi casi “l’esistenza di un reato di diffamazione deve

essere ammessa unicamente nel caso in cui l’autore abbia inutilmente trasceso,

lanciando epiteti e commenti inutilmente offensivi ciò che nella fattispecie

non è stato il caso, ritenuto che l’accusato si è limitato ad esporre i fatti”

(sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5). Concludendo, il primo giudice ha

ritenuto che i presupposti della diffamazione non sono, in concreto, adempiuti

nemmeno dal profilo soggettivo, ritenuto che la lettera in questione “è

stata recapitata esclusivamente all’avvocato, non è stata redatta nell’intento

di danneggiare la buona reputazione della parte civile bensì per illustrare le

rispettive posizioni delle parti coinvolte” così che da esso “non può

essere dedotto l’animus diffamandi che la legge richiede” (sentenza

impugnata, consid. 5, pag. 5).

Ma - ha

continuato il primo giudice - quand’anche i presupposti oggettivi e soggettivi

della diffamazione fossero adempiuti, RI 2 andrebbe “posto al beneficio di

quanto sancisce l’art. 173 cifra 2 CP che prevede la cosiddetta exceptio

veritatis” e - si legge ancora nella sentenza impugnata - “sul fatto che

RI 2 abbia asserito cose vere non può essere mossa obiezione alcuna” poiché

dall’istruttoria dibattimentale è “chiaramente emerso che RI 1 ha, almeno una volta, verbalmente aggredito RI 2 sulla pubblica via e che lo ha fatto con

cotale irruenza da spaventare anche quelli che hanno assistito alla scena”.

Inoltre, il primo giudice - sempre sulla scorta dell’istruttoria dibattimentale

- ha accertato che RI 1 ha avuto lo stesso atteggiamento anche con __________ che ha “riferito di avere

dovuto anch’egli patire gli attacchi di RI 1” che “era

solito urlare in piazza (v. verb. aud. __________

) e intimorire con la sua auto le persone che

erano sulla strada sterzando di colpo, obbligando la vittima a scansarsi e

fermarsi” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 5 e

6). In queste condizioni - conclude il primo giudice - “l’accusato aveva

certamente il diritto di esternare le considerazioni di cui sopra al legale del

querelante, ritenuto in particolare che RI 1 aveva appena annunciato che quel

legale era stato incaricato per procedere nella tutela dei suoi interessi

“commerciali e privati, lesi con il vostro maligno , sgradevole e ignobile

scritto del 17.1.2007 (lettera del 10 aprile 2007)” (sentenza impugnata,

consid. 6, pag. 6).

2.2

Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che il primo giudice ha sbagliato

credendo a quanto riferito dall’imputato al dibattimento senza avere riscontri

oggettivi a sostegno e nonostante la contraddittorietà fra le dichiarazioni

rese in aula e quelle rese precedentemente.

Inoltre, sempre secondo la tesi ricorsuale, il pretore è

incorso nuovamente in errore laddove ha ritenuto esservi la prova che il

querelato ha riferito cose vere poiché “non è assodato che il signor RI 1

abbia effettivamente aggredito verbalmente e fisicamente il signor RI 2 sulla

pubblica via” ritenuto in particolare che la teste __________ “non è

nemmeno stata in grado di dire se il signor RI 1, nell’episodio da lei citato,

si riferisse effettivamente al signor RI 2 o ad altri” e che non si capisce

come al ricorrente possa essere stato attribuito fare minaccioso, ritenuto come

nel racconto della teste “i due erano a grande distanza uno dall’altro”.

Inoltre - continua il ricorrente - la teste ha situato l’episodio “a qualche

anno or sono, forse in inverno”: pertanto, il giudice è incorso in errore

affermando che RI 2 ha inviato la lettera incriminata subito dopo essere stato

minacciato. Inoltre - prosegue il ricorrente - vi è contraddizione fra le

dichiarazioni di __________ e del teste __________ sentito dagli inquirenti il 25.10.2007 e, perciò, “non vi è

chiarezza alcuna su quanto effettivamente accaduto e quando” (ricorso pag.

7.

e 8)

Dopo avere sostenuto che, se effettivamente quanto

scritto fosse avvenuto, “non ci si spiega” come mai RI 2 non lo abbia

denunciato, il ricorrente sottolinea come, in ogni caso, non sia stato provato

il fatto degli sputi né le altre “aggressioni fisiche, angherie” né i “millantati

tentativi di investimento con l’automobile”. Infine, dopo avere osservato

che il primo giudice ha sbagliato accertando che egli era solito intimorire le

persone con la sua auto così come era solito urlare in piazza trattandosi di

affermazioni fatte soltanto da __________ , il ricorrente conclude che la conclusione del primo giudice

secondo cui è stata apportata la prova della verità è arbitraria.

2.3

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;

118.

Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la

valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,

si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o

contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In

particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il

proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo

logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può

bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più

elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad

escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido

fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis

in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003

6P.37/2003 consid. 2.2).

Il precet­to in dubio pro reo è un

corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6.

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione

delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla

valutazione della prove – cui, nel caso di specie, il ricorrente in sostanza si

richiama – il principio in dubio pro reo significa che il giudice

penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole

all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale

probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie

medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un

assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,

poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice

penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto

nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili

dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 13 maggio 2008

[6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002]

consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120

Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo

ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31

consid. 4b pag. 40).

Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le

sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato

(DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61,

129.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 e sentenze citate). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova

viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può,

comunque, poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali

decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (DTF non

pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2).

2.4

Il primo giudice ha considerato accertato che il querelante “ha

almeno una volta verbalmente aggredito RI 2 sulla pubblica via e che lo ha

fatto con cotale irruenza da spaventare anche quelli che hanno assistito alla

scena”. Questo accertamento non può essere censurato nella misura in cui

esso è stato fatto sulla scorta di un’interpretazione senz’altro sostenibile

delle dichiarazioni rese al dibattimento dalla teste __________ che ha

dichiarato di avere visto, in un’occasione, RI 1 che “arrivava a grande

velocità” e, scorto il RI 2, “ha frenato di colpo, ha aperto la

portiera” e “furioso, ha fatto due passi e si è messo a urlare con RI 2” tanto che - ha continuato la teste - “mio figlio si è spaventato” e lei è “rimasta

scioccata per questa sclerata” (verb. dib. pag. 4).

Inoltre il pretore ha accertato che RI 1 “era

solito urlare in piazza e intimorire con la sua auto le persone che erano sulla

strada sterzando di colpo, obbligando la vittima a scansarsi e fermarsi” (sentenza

impugnata, consid. 6, pag. 6) sulla scorta - oltre che della deposizione della

teste __________ - soprattutto di quelle del teste Varisco che ha riferito di

essere stato, in due occasioni, spaventato da RI 1 e, in particolare, da un suo

utilizzo “disinvolto” della vettura. Risulta, in effetti, dalle

dichiarazioni di Varisco che, in un’occasione, mentre il teste circolava a

bordo di uno scooter, il querelante, “giungendo in macchina verso di me, ha

lievemente sterzato con un colpo di volante” così che lui “prese paura”

e dovette scansarsi e fermarsi e che, in una seconda circostanza, RI 1 con la

jeep “ha fatto il medesimo gioco” mentre il teste era sulle strisce

pedonali. Quanto alle urla, il pretore ha fondato il suo accertamento sempre

sulla testimonianza della teste __________ (che, come visto sopra, ha riferito

di un RI 1 che urlava contro RI 2) e del teste Varisco che, dal canto suo, ha

riferito di avere sentito, in un’occasione, RI 1 “urlare in riva al lago

vicino alla posta” (verb. dib. pag. 5).

In questo contesto, le argomentazioni ricorsuali

sono del tutto insufficienti a sostanziare il preteso arbitrio. Da un lato, la

censura relativa alla pretesa datazione nel tempo dell’episodio descritto dalla

teste __________ è inconferente nella misura i cui gli accertamenti pretorili

danno atto di più episodi. Nemmeno rilevante - dal profilo dell’arbitrio - è la

pretesa discordanza fra la versione della __________ e quella di __________

(del resto, nulla agli atti impone di ritenere più fedefacente la versione

dell’uomo - che, peraltro, appare piuttosto reticente - rispetto a quella della

donna). Irrilevante - per la valutazione della sostenibilità

dell’interpretazione della deposizione testimoniale - è, poi, il fatto che la

signora __________ non abbia potuto dire se, nell’episodio cui lei aveva

assistito, RI 1 si rivolgesse a RI 2 o ad altra persona: quel che conta è che

nell’episodio descritto dalla teste, RI 2 era presente e RI 1, che giungeva a

forte velocità, ha frenato di colpo, è sceso dalla vettura e - mentre “si

vedeva che era furioso” - si è messo ad urlare così che la teste stessa e

il figlio si spaventarono. Al proposito, va detto che la distanza indicata

dalla teste non è - contrariamente all’assunto ricorsuale - certamente tale da

impedire di vedere e valutare correttamente un atteggiamento quale quello

descritto dalla teste.

Sulla scorta delle testimonianze assunte - da

cui, senza arbitrio, egli ha dedotto che RI 1 in più occasioni ha urlato in piazza ed ha intimorito le persone con un uso disinvolto/sconsiderato

della vettura - il pretore ha ritenuto di poter considerare accertato che RI 2,

nella lettera indirizzata il 22.6.2007 all’avv. PA 1, ha detto il vero.

Nella misura in cui i comportamenti descritti da RI

2.

nel verbale 16.10.2007 (che ha riferito di un RI 1 che con la sua vettura “sfiorava

rasente la mia persona mentre percorrevo il marciapiede” senza mai salirvi

ma rimanendo “rasente allo stesso e provocandomi sempre dei grandi spaventi”)

possono essere descritti come tentativi di investimento (poiché come tali

possono essere soggettivamente vissuti), ritenuto che quei comportamenti

risultano essere compatibili con quelli descritti dai testi e considerato che è

senza arbitrio che tali comportamenti sono stati ritenuti essere in qualche

modo abituali per RI 1 e tenuto, infine, conto dell’aperta conflittualità dei

rapporti fra le parti che emerge dalla documentazione in atti (ed anche dalla

deposizione 25.10.2007 di __________ che ha riferito di un acceso scambio di

opinioni fra i due avvenuto ad alta voce sulla pubblica via), è in un

procedimento scevro da arbitrio che il primo giudice ha ritenuto che RI 2 ha apportato la prova del carattere veritiero di quanto da lui scritto al patrocinatore del

querelante.

E’, poi, opportuno qui precisare che, per la

prova della verità, è irrilevante che RI 2 non abbia querelato RI 1 (DTF 132 IV

112.

e seg. che cita Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

2.

ed, ad art. 173 CO, N. 10: Riklin, Baslerkommentar, Strafgesetzbuch, ad art.

173.

n. 12; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafgesetzbuch, BT, Berna 2003,

§11, n. 309; Corboz, La diffamation, SJ 1992, pag. 629 e seg., n. 146 a pag. 657).

Osservato, infine, che - come pertinentemente

precisato da RI 2 nelle sue osservazioni - dottrina e giurisprudenza richiedono

che la prova della verità si riferisca agli elementi più importanti delle

allegazioni contestate e che eventuali esagerazioni o coloriture non sono da

perseguire (DTF 102 IV 176; Basler Kommentar, ad art. 173, nota 13) e che,

pertanto, non può essere considerato rilevante - soprattutto nel particolare

contesto “casereccio e sanguigno” delle relazioni fra le parti - il

fatto che non vi sia agli atti alcuna prova diretta in relazione agli sputi (cfr.,

sulla questione, il verbale 16.10.2007 in cui RI 2 ha spiegato che “gli sputi non venivano indirizzati sulla mia persona ma fatti come gesto di

spregio, tutte le volte che mi incontrava, espellendo in terra”), nulla può

essere rimproverato alla conclusione del primo giudice secondo cui, quand’anche

dovessero essere ritenuti dati, in concreto, i presupposti oggettivi e

soggettivi del reato di cui all’art. 173 CP, RI 2 andrebbe assolto in

applicazione della cifra 2 dello stesso disposto.

In queste condizioni, il ricorso può essere

respinto senza che sia necessario entrare nel merito delle censure di diritto

sollevate dal ricorrente.

3.

Gli oneri processuali seguono le soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP) e

sono, pertanto, posti a carico del ricorrente che rifonderà a RI 2, che ha

presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, fr. 600.- a titolo di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico del ricorrente che rifonderà

a RI 2

fr. 600.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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