17.2009.33
Diffamazione. Principio in dubio pro reo
9 marzo 2010Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2009.33
Data decisione, Autorità:
09.03.2010, CCRP
Titolo:
Diffamazione. Principio in dubio pro reo
DIFFAMAZIONE
art. 6 cf. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 173 CPS
art. 14 cpv. 2 ONU II
Incarto n.
17.2009.33
Lugano
9 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 12 giugno 2009 da
RI 1
e
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata il 6 maggio
2009 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
RI 2
e
rappr. dall' DI 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 10 novembre 2008, il sostituto Procuratore
pubblico ha riconosciuto RI 2 autore colpevole di diffamazione per avere inviato
all’avv. PA 1 una lettera in cui accusava RI 1 di averlo più volte minacciato,
sia verbalmente che fisicamente, con sputi ed angherie e di avere più volte
tentato di investirlo con la sua automobile.
In
applicazione della pena, il sostituto Procuratore pubblico ha proposto la sua
condanna alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 80
.- cadauna corrispondenti a complessivi CHF 1'200.-, pena sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, e al pagamento di una
multa di CHF 300.-, da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena
detentiva di 3 (tre) giorni.
RI 2 ha interposto opposizione al decreto
d’accusa.
Fatti
B. Con sentenza 6 maggio 2009, il giudice della Pretura penale ha
prosciolto RI 2 dal reato di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di
accusa.
C. RI 1 ha introdotto l’ 8 maggio
2009 dichiarazione di ricorso contro la sentenza di primo grado alla Corte di
cassazione e di revisione penale.
Nella
motivazione scritta, presentata tempestivamente il 12 giugno 2009, l’insorgente
si duole di arbitrio nell’accertamento dei fatti e di errata applicazione del
diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza dedotta in giudizio
di cui, in via principale, chiede l’annullamento e la riforma con condanna del
prevenuto alla pena proposta nel DA e al suo risarcimento con la somma di CHF
3'288,65. In via subordinata, chiede, con l’annullamento della sentenza di
primo grado, il rinvio degli atti ad un altro giudice della Pretura penale per
un nuovo giudizio.
D. Con scritto 25 giugno 2009, il sostituto Procuratore pubblico ha
comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare in merito al
ricorso, precisando però che il reato di diffamazione in questione è, a mente sua,
del tutto liquido.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per errata
applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza
(lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia
eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio
nell’accertamento dei fatti (lett. c).
L'accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1
CPP) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche
inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.
153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.
3.
pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131.
I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1
pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere accertato in
maniera arbitraria i fatti, in particolare che, quanto scritto da RI 2 nella
lettera censurata, corrisponde a quanto effettivamente accaduto.
2.1
Nella sua sentenza, il giudice di prime cure ha accertato, sulla scorta
della documentazione agli atti (in particolare, delle lettere che le parti si
sono scambiate), che tra il querelante - che gestisce __________ - ed il
querelato - presidente del Carnevale benefico dello stesso comune oltre che di
una locale sezione politica e che, per un certo periodo, organizzava cene ed
incontri di natura politica nel citato EP - non scorre buon sangue da diverso
tempo. Il primo giudice ha, al proposito, accertato che i dissidi sono
inizialmente sorti proprio in relazione alla gestione della saletta del
ristorante per poi estendersi anche a questioni riguardanti l’organizzazione
del carnevale. Sempre secondo gli accertamenti del primo giudice (fondati sugli
scritti 17 e 19 gennaio, 6 febbraio, 10 aprile e 22 giugno 2007), in quest’ambito,
dopo che il comitato carnascialesco inviò al querelante la lettera 17 gennaio 2007 in cui, fra l’altro, si leggeva che il mittente era intenzionato a “non più foraggiare quel
ristorante al sabato grasso con risotto e luganighe”, vi fu un serrato
scambio di corrispondenza fra le parti culminato con la lettera 22 giugno 2007
scritta da RI 2 ed oggetto della querela per diffamazione (sentenza impugnata,
consid. 1, pag. 3).
In seguito, il primo giudice ha ritenuto che “da
un punto di vista oggettivo, il tenore dello scritto di RI 2 non è
particolarmente offensivo o irriverente” e che la lettera - inviata “a
seguito delle continue (e non certo gentili) sollecitazioni del querelante”
- si limitava “a descrivere determinati avvenimenti (…) messi in atto dal querelante”
ed era stata inviata al patrocinatore del querelante quale sollecitazione ad un
“incontro fra le parti tendente a chiarire in maniera definitiva le
rispettive posizioni”. Già per questi motivi - ha concluso il primo giudice
- “non può essere pronunciata una condanna” poiché il querelato si è
limitato ad esercitare “un suo legittimo diritto di difesa rendendo noti al
patrocinatore della parte civile dettagli (per lui) importanti in merito alla
vicenda e alle persone di cui il legale si stava occupando, in modo che potesse
formarsi un’idea completa della situazione che coinvolgeva __________ e il
comitato carnevale, RI 2 e RI 1” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4).
Continuando, il
primo giudice ha nuovamente sottolineato come lo scritto incriminato sia stato
inviato al solo patrocinatore del querelato e che, secondo la dottrina e la
giurisprudenza, in questi casi “l’esistenza di un reato di diffamazione deve
essere ammessa unicamente nel caso in cui l’autore abbia inutilmente trasceso,
lanciando epiteti e commenti inutilmente offensivi ciò che nella fattispecie
non è stato il caso, ritenuto che l’accusato si è limitato ad esporre i fatti”
(sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5). Concludendo, il primo giudice ha
ritenuto che i presupposti della diffamazione non sono, in concreto, adempiuti
nemmeno dal profilo soggettivo, ritenuto che la lettera in questione “è
stata recapitata esclusivamente all’avvocato, non è stata redatta nell’intento
di danneggiare la buona reputazione della parte civile bensì per illustrare le
rispettive posizioni delle parti coinvolte” così che da esso “non può
essere dedotto l’animus diffamandi che la legge richiede” (sentenza
impugnata, consid. 5, pag. 5).
Ma - ha
continuato il primo giudice - quand’anche i presupposti oggettivi e soggettivi
della diffamazione fossero adempiuti, RI 2 andrebbe “posto al beneficio di
quanto sancisce l’art. 173 cifra 2 CP che prevede la cosiddetta exceptio
veritatis” e - si legge ancora nella sentenza impugnata - “sul fatto che
RI 2 abbia asserito cose vere non può essere mossa obiezione alcuna” poiché
dall’istruttoria dibattimentale è “chiaramente emerso che RI 1 ha, almeno una volta, verbalmente aggredito RI 2 sulla pubblica via e che lo ha fatto con
cotale irruenza da spaventare anche quelli che hanno assistito alla scena”.
Inoltre, il primo giudice - sempre sulla scorta dell’istruttoria dibattimentale
- ha accertato che RI 1 ha avuto lo stesso atteggiamento anche con __________ che ha “riferito di avere
dovuto anch’egli patire gli attacchi di RI 1” che “era
solito urlare in piazza (v. verb. aud. __________
) e intimorire con la sua auto le persone che
erano sulla strada sterzando di colpo, obbligando la vittima a scansarsi e
fermarsi” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 5 e
6). In queste condizioni - conclude il primo giudice - “l’accusato aveva
certamente il diritto di esternare le considerazioni di cui sopra al legale del
querelante, ritenuto in particolare che RI 1 aveva appena annunciato che quel
legale era stato incaricato per procedere nella tutela dei suoi interessi
“commerciali e privati, lesi con il vostro maligno , sgradevole e ignobile
scritto del 17.1.2007 (lettera del 10 aprile 2007)” (sentenza impugnata,
consid. 6, pag. 6).
2.2
Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che il primo giudice ha sbagliato
credendo a quanto riferito dall’imputato al dibattimento senza avere riscontri
oggettivi a sostegno e nonostante la contraddittorietà fra le dichiarazioni
rese in aula e quelle rese precedentemente.
Inoltre, sempre secondo la tesi ricorsuale, il pretore è
incorso nuovamente in errore laddove ha ritenuto esservi la prova che il
querelato ha riferito cose vere poiché “non è assodato che il signor RI 1
abbia effettivamente aggredito verbalmente e fisicamente il signor RI 2 sulla
pubblica via” ritenuto in particolare che la teste __________ “non è
nemmeno stata in grado di dire se il signor RI 1, nell’episodio da lei citato,
si riferisse effettivamente al signor RI 2 o ad altri” e che non si capisce
come al ricorrente possa essere stato attribuito fare minaccioso, ritenuto come
nel racconto della teste “i due erano a grande distanza uno dall’altro”.
Inoltre - continua il ricorrente - la teste ha situato l’episodio “a qualche
anno or sono, forse in inverno”: pertanto, il giudice è incorso in errore
affermando che RI 2 ha inviato la lettera incriminata subito dopo essere stato
minacciato. Inoltre - prosegue il ricorrente - vi è contraddizione fra le
dichiarazioni di __________ e del teste __________ sentito dagli inquirenti il 25.10.2007 e, perciò, “non vi è
chiarezza alcuna su quanto effettivamente accaduto e quando” (ricorso pag.
7.
e 8)
Dopo avere sostenuto che, se effettivamente quanto
scritto fosse avvenuto, “non ci si spiega” come mai RI 2 non lo abbia
denunciato, il ricorrente sottolinea come, in ogni caso, non sia stato provato
il fatto degli sputi né le altre “aggressioni fisiche, angherie” né i “millantati
tentativi di investimento con l’automobile”. Infine, dopo avere osservato
che il primo giudice ha sbagliato accertando che egli era solito intimorire le
persone con la sua auto così come era solito urlare in piazza trattandosi di
affermazioni fatte soltanto da __________ , il ricorrente conclude che la conclusione del primo giudice
secondo cui è stata apportata la prova della verità è arbitraria.
2.3
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;
118.
Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare
l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente
contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la
valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,
si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o
contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In
particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il
proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo
logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può
bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più
elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad
escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido
fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis
in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003
6P.37/2003 consid. 2.2).
Il precetto in dubio pro reo è un
corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6.
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione
delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla
valutazione della prove – cui, nel caso di specie, il ricorrente in sostanza si
richiama – il principio in dubio pro reo significa che il giudice
penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale
probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie
medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un
assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,
poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice
penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto
nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili
dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 13 maggio 2008
[6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002]
consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120
Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo
ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31
consid. 4b pag. 40).
Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le
sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato
(DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61,
129.
I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid.
3.1
pag. 178 e sentenze citate). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova
viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può,
comunque, poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali
decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (DTF non
pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2).
2.4
Il primo giudice ha considerato accertato che il querelante “ha
almeno una volta verbalmente aggredito RI 2 sulla pubblica via e che lo ha
fatto con cotale irruenza da spaventare anche quelli che hanno assistito alla
scena”. Questo accertamento non può essere censurato nella misura in cui
esso è stato fatto sulla scorta di un’interpretazione senz’altro sostenibile
delle dichiarazioni rese al dibattimento dalla teste __________ che ha
dichiarato di avere visto, in un’occasione, RI 1 che “arrivava a grande
velocità” e, scorto il RI 2, “ha frenato di colpo, ha aperto la
portiera” e “furioso, ha fatto due passi e si è messo a urlare con RI 2” tanto che - ha continuato la teste - “mio figlio si è spaventato” e lei è “rimasta
scioccata per questa sclerata” (verb. dib. pag. 4).
Inoltre il pretore ha accertato che RI 1 “era
solito urlare in piazza e intimorire con la sua auto le persone che erano sulla
strada sterzando di colpo, obbligando la vittima a scansarsi e fermarsi” (sentenza
impugnata, consid. 6, pag. 6) sulla scorta - oltre che della deposizione della
teste __________ - soprattutto di quelle del teste Varisco che ha riferito di
essere stato, in due occasioni, spaventato da RI 1 e, in particolare, da un suo
utilizzo “disinvolto” della vettura. Risulta, in effetti, dalle
dichiarazioni di Varisco che, in un’occasione, mentre il teste circolava a
bordo di uno scooter, il querelante, “giungendo in macchina verso di me, ha
lievemente sterzato con un colpo di volante” così che lui “prese paura”
e dovette scansarsi e fermarsi e che, in una seconda circostanza, RI 1 con la
jeep “ha fatto il medesimo gioco” mentre il teste era sulle strisce
pedonali. Quanto alle urla, il pretore ha fondato il suo accertamento sempre
sulla testimonianza della teste __________ (che, come visto sopra, ha riferito
di un RI 1 che urlava contro RI 2) e del teste Varisco che, dal canto suo, ha
riferito di avere sentito, in un’occasione, RI 1 “urlare in riva al lago
vicino alla posta” (verb. dib. pag. 5).
In questo contesto, le argomentazioni ricorsuali
sono del tutto insufficienti a sostanziare il preteso arbitrio. Da un lato, la
censura relativa alla pretesa datazione nel tempo dell’episodio descritto dalla
teste __________ è inconferente nella misura i cui gli accertamenti pretorili
danno atto di più episodi. Nemmeno rilevante - dal profilo dell’arbitrio - è la
pretesa discordanza fra la versione della __________ e quella di __________
(del resto, nulla agli atti impone di ritenere più fedefacente la versione
dell’uomo - che, peraltro, appare piuttosto reticente - rispetto a quella della
donna). Irrilevante - per la valutazione della sostenibilità
dell’interpretazione della deposizione testimoniale - è, poi, il fatto che la
signora __________ non abbia potuto dire se, nell’episodio cui lei aveva
assistito, RI 1 si rivolgesse a RI 2 o ad altra persona: quel che conta è che
nell’episodio descritto dalla teste, RI 2 era presente e RI 1, che giungeva a
forte velocità, ha frenato di colpo, è sceso dalla vettura e - mentre “si
vedeva che era furioso” - si è messo ad urlare così che la teste stessa e
il figlio si spaventarono. Al proposito, va detto che la distanza indicata
dalla teste non è - contrariamente all’assunto ricorsuale - certamente tale da
impedire di vedere e valutare correttamente un atteggiamento quale quello
descritto dalla teste.
Sulla scorta delle testimonianze assunte - da
cui, senza arbitrio, egli ha dedotto che RI 1 in più occasioni ha urlato in piazza ed ha intimorito le persone con un uso disinvolto/sconsiderato
della vettura - il pretore ha ritenuto di poter considerare accertato che RI 2,
nella lettera indirizzata il 22.6.2007 all’avv. PA 1, ha detto il vero.
Nella misura in cui i comportamenti descritti da RI
2.
nel verbale 16.10.2007 (che ha riferito di un RI 1 che con la sua vettura “sfiorava
rasente la mia persona mentre percorrevo il marciapiede” senza mai salirvi
ma rimanendo “rasente allo stesso e provocandomi sempre dei grandi spaventi”)
possono essere descritti come tentativi di investimento (poiché come tali
possono essere soggettivamente vissuti), ritenuto che quei comportamenti
risultano essere compatibili con quelli descritti dai testi e considerato che è
senza arbitrio che tali comportamenti sono stati ritenuti essere in qualche
modo abituali per RI 1 e tenuto, infine, conto dell’aperta conflittualità dei
rapporti fra le parti che emerge dalla documentazione in atti (ed anche dalla
deposizione 25.10.2007 di __________ che ha riferito di un acceso scambio di
opinioni fra i due avvenuto ad alta voce sulla pubblica via), è in un
procedimento scevro da arbitrio che il primo giudice ha ritenuto che RI 2 ha apportato la prova del carattere veritiero di quanto da lui scritto al patrocinatore del
querelante.
E’, poi, opportuno qui precisare che, per la
prova della verità, è irrilevante che RI 2 non abbia querelato RI 1 (DTF 132 IV
112.
e seg. che cita Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
2.
ed, ad art. 173 CO, N. 10: Riklin, Baslerkommentar, Strafgesetzbuch, ad art.
173.
n. 12; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafgesetzbuch, BT, Berna 2003,
§11, n. 309; Corboz, La diffamation, SJ 1992, pag. 629 e seg., n. 146 a pag. 657).
Osservato, infine, che - come pertinentemente
precisato da RI 2 nelle sue osservazioni - dottrina e giurisprudenza richiedono
che la prova della verità si riferisca agli elementi più importanti delle
allegazioni contestate e che eventuali esagerazioni o coloriture non sono da
perseguire (DTF 102 IV 176; Basler Kommentar, ad art. 173, nota 13) e che,
pertanto, non può essere considerato rilevante - soprattutto nel particolare
contesto “casereccio e sanguigno” delle relazioni fra le parti - il
fatto che non vi sia agli atti alcuna prova diretta in relazione agli sputi (cfr.,
sulla questione, il verbale 16.10.2007 in cui RI 2 ha spiegato che “gli sputi non venivano indirizzati sulla mia persona ma fatti come gesto di
spregio, tutte le volte che mi incontrava, espellendo in terra”), nulla può
essere rimproverato alla conclusione del primo giudice secondo cui, quand’anche
dovessero essere ritenuti dati, in concreto, i presupposti oggettivi e
soggettivi del reato di cui all’art. 173 CP, RI 2 andrebbe assolto in
applicazione della cifra 2 dello stesso disposto.
In queste condizioni, il ricorso può essere
respinto senza che sia necessario entrare nel merito delle censure di diritto
sollevate dal ricorrente.
3.
Gli oneri processuali seguono le soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP) e
sono, pertanto, posti a carico del ricorrente che rifonderà a RI 2, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, fr. 600.- a titolo di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico del ricorrente che rifonderà
a RI 2
fr. 600.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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