17.2009.34
Intimazione del decreto d'accusa. Raccomandata non ritirata nel periodo di giacenza e nuovo invio per posta semplice; principio dell'affidamento
30 luglio 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
17.2009.34
Data decisione, Autorità:
30.07.2009, CCRP
Titolo:
Intimazione del decreto d'accusa. Raccomandata non ritirata nel periodo di giacenza e nuovo invio per posta semplice; principio dell'affidamento
INTIMAZIONE
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 124 cpv. 1 CPC-TI
art. 7 CPP-TI
Incarto n.
17.2009.34
Lugano
30 luglio 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 16 maggio 2008 da
RI 1
e
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 25 maggio 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 14 aprile 2009, il PP ha dichiarato RI 1 autore
colpevole di furto d’uso e guida senza licenza per avere sottratto
l’autovettura alla figlia e averla guidata nonostante il divieto di far uso,
per tempo indeterminato, della patente di guida _______ su territorio svizzero,
divieto emanato dalla competente autorità amministrativa il 26.4.2007.
Fatti
B. Il
decreto d’accusa è stato inviato al prevenuto per posta raccomandata lo stesso
giorno. La posta ha avvisato il destinatario il 16 aprile ma la raccomandata è
rimasta, non ritirata, in giacenza sino al termine del relativo periodo, e
meglio sino al 24 aprile 2009, data in cui è stata rinviata al mittente.
C. Il 29 aprile 2009, il Ministero pubblico ha inviato il decreto
d'accusa al prevenuto per posta semplice.
D. RI 1,
per il tramite di un avvocato, ha interposto opposizione al decreto d'accusa
con scritto 12 maggio 2009.
E. Con sentenza 25 maggio 2009, il giudice della Pretura penale ha
constatato la tardività dell’opposizione e, quindi, la sua irricevibilità.
F. Con ricorso datato 16/18 maggio (recte: giugno) 2009 RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza pretorile, in particolare sostenendo che la sua
opposizione doveva essere considerata tempestiva avendo egli reagito al decreto
d'accusa “non appena gli fu possibile”, al rientro da un soggiorno
all’estero (dal 16 al 30 aprile 2009) dovuto al decesso di un familiare.
Considerandi
in diritto: 1.
Secondo l'art. 7 CCP l'intimazione delle sentenze
e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere
o della polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del
Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola, una notifica avviene dunque per
invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti
postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica
avviene mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui esso dimora
o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante; in caso di assenza il
plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato
(art. 120 CPC).
2.
In DTF 127 I 31 consid. aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto
modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene
notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se
l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei
sette giorni utili durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio
postale, sempre che il destinatario dovesse prevedere la notifica (cfr. anche
DTF 123 II 492 consid. 1 pag. 493). Il termine di giacenza previsto dall'art.
169.
cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) delle legge sul servizio delle poste
del 1° settembre 1997 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'art.
13.
dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre 1997 (OPA). Il termine di
giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali “Servizi postali” (010.01 it, rif. 142713, edizione gennaio 2004, cifra 2.3.7 lett.
b). Conserva perciò tutti i suoi effetti (DTF 127 I 131 consid. 2b pag. 34;
CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3).
3.
Nella fattispecie non è contestato che il plico contenente il decreto
di accusa, in cui figuravano indicati i rimedi di diritto, è stato spedito per
raccomandata dal Ministero pubblico al domicilio del destinatario il 14 aprile
2009.
ed è stato rinviato al mittente dalla posta il 24 aprile 2009, decorso
infruttuoso il periodo di giacenza. Che l'accusato dovesse, a quel momento, attendersi
sviluppi dal procedimento penale a suo carico è pacifico: egli era stato
sentito dalla polizia il 15 gennaio 2009 e lo stesso giorno gli era stato
comunicato che gli atti dell’inchiesta sarebbero stati trasmessi al Ministero
pubblico.
L'intimazione del decreto di accusa –
prescindendo da quanto si dirà in seguito - sarebbe avvenuta perciò il settimo
e ultimo giorno di giacenza, e meglio il 24 aprile 2009.
Introdotta il 12 maggio successivo, l'opposizione
in esame risulterebbe perciò essere stata introdotta dopo più di 15 giorni (art.
208.
cpv. 1 lett. e CP) dal momento in cui il decreto d'accusa andava
considerato notificato.
4.
Come
risulta dall’elenco atti allestito dal Ministero pubblico il 13 maggio 2009 e dalla
sentenza del giudice di prime cure, il Ministero pubblico ha ripetuto l'invio
del decreto d'accusa al destinatario per posta semplice non appena il plico
raccomandato gli è stato rinviato dall'ufficio postale.
All'intimazione per posta semplice (ricevuta al
più presto il 30 aprile 2009) il destinatario ha poi reagito, come si è visto,
con l'opposizione del 12 maggio 2009.
5.
Il mancato ritiro di un plico raccomandato da parte del
destinatario entro i sette giorni di giacenza alla posta non dà diritto a una
seconda intimazione.
Questa equivarrebbe, infatti, in sostanza, ad una
proroga del termine di ricorso (Donzallaz,
op. cit., pag. 553 n. 1168).
Diversa sarebbe la situazione ove una seconda
intimazione fosse prevista dalla legge (ciò che non è il caso nel Ticino) o se
la prima notifica fosse risultata infruttuosa per motivi non imputabili al
destinatario.
6.
Nella sentenza di prime cure si legge che, in concreto, la
seconda spedizione è stato un invio “per conoscenza”.
Tuttavia, agli atti non vi è nulla che provi che
il Ministero pubblico abbia precisato al prevenuto che l’invio eseguito il 29
aprile 2009 era una semplice ulteriore spedizione per conoscenza.
Non è prova in tal senso il timbro apposto sulla
busta (AI4) utilizzata per l’invio per raccomandata, poi ritornata al Ministero
pubblico e rimasta agli atti dello stesso.
Quindi, nell’incarto non vi è prova alcuna che il
decreto d'accusa spedito per posta semplice al prevenuto recasse la dicitura “copia per informazione”, “copia per conoscenza” o un'avvertenza analoga (v. Donzallaz, La notification en droit
interne suisse, Berna 2002, pag. 555 n. 1172; cfr anche CCRP,
sentenze del 26 novembre 2003 in re C., consid. 5 e del 4 settembre 2003 in re B., consid. 5), anzi, l’elenco atti allestito dal Ministero pubblico il 13 maggio 2009
attesta l’esecuzione di “un nuovo invio il 29.4.2009” per “posta B” (cfr.
elenco atti menzionato, n. 4).
Ritenuto che la regola secondo cui una nuova
notifica non comporta un nuovo termine di ricorso trova i suoi limiti nel principio
dell'affidamento (Donzallaz, op.
cit. n. 1170 pag. 554; DTF 115 Ia 20) e che, avesse inteso procedere al
semplice invio di una copia per conoscenza, il Ministero pubblico avrebbe
dovuto indicare le proprie intenzioni senza ambiguità (Donzallaz, op. cit., pag. 555 n. 1173 con riferimento a RDAF
1983.
pag. 319; cfr CCRP 29.12.2004 in re D.O.), la questione merita un
chiarimento istruttorio.
Considerato come questa Corte non possa procedere ad accertamenti
autonomi nel senso che in sede di cassazione è vietato mutare il materiale
processuale che ha formato l’oggetto del primo giudizio (CCRP 18.8.2004 in re
G. consid 1; 6.5.2003 in re R. consid 2), la sentenza impugnata viene annullata
e l’incarto rinviato ad un nuovo giudice che dovrà verificare se indicazioni
analoghe a quella apposta sulla busta rimasta agli atti sono state date (in un
modo o nell’altro) al destinatario con il secondo invio e, sulla scorta delle
risultanze, decidere se la seconda spedizione doveva o meno
essere interpretata come una nuova notifica (l'intimazione di un atto
giudiziario è valida
anche per posta semplice, sempre che l'atto entri
in possesso del destinatario).
7.
Se ne conclude che il ricorso va accolto nel senso che, annullata la
sentenza impugnata, gli atti vengono rinviati ad un nuovo giudice per un nuovo
giudizio.
Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dello Stato
(art. 15 cpv. 2 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti
sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale perché proceda ai sensi
dei considerandi.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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