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Decisione

17.2009.34

Intimazione del decreto d'accusa. Raccomandata non ritirata nel periodo di giacenza e nuovo invio per posta semplice; principio dell'affidamento

30 luglio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

decreto d’accusa è stato inviato al prevenuto per posta raccomandata lo stesso

giorno. La posta ha avvisato il destinatario il 16 aprile ma la raccomandata è

rimasta, non ritirata, in giacenza sino al termine del relativo periodo, e

meglio sino al 24 aprile 2009, data in cui è stata rinviata al mittente.

C. Il 29 aprile 2009, il Ministero pubblico ha inviato il decreto

d'accusa al prevenuto per posta semplice.

D. RI 1,

per il tramite di un avvocato, ha interposto opposizione al decreto d'accusa

con scritto 12 maggio 2009.

E. Con sentenza 25 maggio 2009, il giudice della Pretura penale ha

constatato la tardività dell’opposizione e, quindi, la sua irricevibilità.

F. Con ricorso datato 16/18 maggio (recte: giugno) 2009 RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza pretorile, in particolare sostenendo che la sua

opposizione doveva essere considerata tempestiva avendo egli reagito al decreto

d'accusa “non appena gli fu possibile”, al rientro da un soggiorno

all’estero (dal 16 al 30 aprile 2009) dovuto al decesso di un familiare.

Considerandi

in diritto: 1.

Secondo l'art. 7 CCP l'intimazione delle sentenze

e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere

o della polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del

Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola, una notifica avviene dunque per

invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti

postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica

avviene mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui esso dimora

o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante; in caso di assenza il

plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato

(art. 120 CPC).

2.

In DTF 127 I 31 consid. aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto

modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene

notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se

l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei

sette giorni utili durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio

postale, sempre che il destinatario dovesse prevedere la notifica (cfr. anche

DTF 123 II 492 consid. 1 pag. 493). Il termine di giacenza previsto dall'art.

169.

cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) delle legge sul servizio delle poste

del 1° settembre 1997 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'art.

13.

dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre 1997 (OPA). Il termine di

giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali “Servizi postali” (010.01 it, rif. 142713, edizione gennaio 2004, cifra 2.3.7 lett.

b). Conserva perciò tutti i suoi effetti (DTF 127 I 131 consid. 2b pag. 34;

CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3).

3.

Nella fattispecie non è contestato che il plico contenente il decreto

di accusa, in cui figuravano indicati i rimedi di diritto, è stato spedito per

raccomandata dal Ministero pubblico al domicilio del destinatario il 14 aprile

2009.

ed è stato rinviato al mittente dalla posta il 24 aprile 2009, decorso

infruttuoso il periodo di giacenza. Che l'accusato dovesse, a quel momento, attendersi

sviluppi dal procedimento penale a suo carico è pacifico: egli era stato

sentito dalla polizia il 15 gennaio 2009 e lo stesso giorno gli era stato

comunicato che gli atti dell’inchiesta sarebbero stati trasmessi al Ministero

pubblico.

L'intimazione del decreto di accusa –

prescindendo da quanto si dirà in seguito - sarebbe avvenuta perciò il settimo

e ultimo giorno di giacenza, e meglio il 24 aprile 2009.

Introdotta il 12 maggio successivo, l'opposizione

in esame risulterebbe perciò essere stata introdotta dopo più di 15 giorni (art.

208.

cpv. 1 lett. e CP) dal momento in cui il decreto d'accusa andava

considerato notificato.

4.

Come

risulta dall’elenco atti allestito dal Ministero pubblico il 13 maggio 2009 e dalla

sentenza del giudice di prime cure, il Ministero pubblico ha ripetuto l'invio

del decreto d'accusa al destinatario per posta semplice non appena il plico

raccomandato gli è stato rinviato dall'ufficio postale.

All'intimazione per posta semplice (ricevuta al

più presto il 30 aprile 2009) il destinatario ha poi reagito, come si è visto,

con l'opposizione del 12 maggio 2009.

5.

Il mancato ritiro di un plico raccomandato da parte del

destinatario entro i sette giorni di giacenza alla posta non dà diritto a una

seconda intimazione.

Questa equivarrebbe, infatti, in sostanza, ad una

proroga del termine di ricorso (Donzallaz,

op. cit., pag. 553 n. 1168).

Diversa sarebbe la situazione ove una seconda

intimazione fosse prevista dalla legge (ciò che non è il caso nel Ticino) o se

la prima notifica fosse risultata infruttuosa per motivi non imputabili al

destinatario.

6.

Nella sentenza di prime cure si legge che, in concreto, la

seconda spedizione è stato un invio “per conoscenza”.

Tuttavia, agli atti non vi è nulla che provi che

il Ministero pubblico abbia precisato al prevenuto che l’invio eseguito il 29

aprile 2009 era una semplice ulteriore spedizione per conoscenza.

Non è prova in tal senso il timbro apposto sulla

busta (AI4) utilizzata per l’invio per raccomandata, poi ritornata al Ministero

pubblico e rimasta agli atti dello stesso.

Quindi, nell’incarto non vi è prova alcuna che il

decreto d'accusa spedito per posta semplice al prevenuto recasse la dicitura “copia per informazione”, “copia per conoscenza” o un'avvertenza analoga (v. Donzallaz, La notification en droit

interne suisse, Berna 2002, pag. 555 n. 1172; cfr anche CCRP,

sentenze del 26 novembre 2003 in re C., consid. 5 e del 4 settembre 2003 in re B., consid. 5), anzi, l’elenco atti allestito dal Ministero pubblico il 13 maggio 2009

attesta l’esecuzione di “un nuovo invio il 29.4.2009” per “posta B” (cfr.

elenco atti menzionato, n. 4).

Ritenuto che la regola secondo cui una nuova

notifica non comporta un nuovo termine di ricorso trova i suoi limiti nel principio

dell'affidamento (Donzallaz, op.

cit. n. 1170 pag. 554; DTF 115 Ia 20) e che, avesse inteso procedere al

semplice invio di una copia per conoscenza, il Ministero pubblico avrebbe

dovuto indicare le proprie intenzioni senza ambiguità (Donzallaz, op. cit., pag. 555 n. 1173 con riferimento a RDAF

1983.

pag. 319; cfr CCRP 29.12.2004 in re D.O.), la questione merita un

chiarimento istruttorio.

Considerato come questa Corte non possa procedere ad accertamenti

autonomi nel senso che in sede di cassazione è vietato mutare il materiale

processuale che ha formato l’oggetto del primo giudizio (CCRP 18.8.2004 in re

G. consid 1; 6.5.2003 in re R. consid 2), la sentenza impugnata viene annullata

e l’incarto rinviato ad un nuovo giudice che dovrà verificare se indicazioni

analoghe a quella apposta sulla busta rimasta agli atti sono state date (in un

modo o nell’altro) al destinatario con il secondo invio e, sulla scorta delle

risultanze, decidere se la seconda spedizione doveva o meno

essere interpretata come una nuova notifica (l'intimazione di un atto

giudiziario è valida

anche per posta semplice, sempre che l'atto entri

in possesso del destinatario).

7.

Se ne conclude che il ricorso va accolto nel senso che, annullata la

sentenza impugnata, gli atti vengono rinviati ad un nuovo giudice per un nuovo

giudizio.

Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dello Stato

(art. 15 cpv. 2 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti

sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale perché proceda ai sensi

dei considerandi.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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