17.2009.35
Lesioni semplici; una frattura dell'osso nasale realizza gli estremi oggettivi del reato. Nesso di causalità adeguato fra il comportamento dell'accusato e le lesioni patite dalla vittima. Legittima di
14 dicembre 2009Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2009.35
Data decisione, Autorità:
14.12.2009, CCRP
Titolo:
Lesioni semplici; una frattura dell'osso nasale realizza gli estremi oggettivi del reato.
Nesso di causalità adeguato fra il comportamento dell'accusato e le lesioni patite dalla vittima.
Legittima difesa esimente e discolpante
LEGITTIMA DIFESA
LESIONE SEMPLICE
art. 15 CPS
art. 16 cpv. 1 CPS
art. 16 cpv. 2 CPS
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto n.
17.2009.35
Lugano
14 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 22 giugno 2009 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata il 13 maggio
2009 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
RI 2
patrocinato
dall' DI 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 10.11.2008, il sost. procuratore pubblico ha
dichiarato RI 2 autore colpevole di lesioni semplici per avere, il 16.9.2007,
presso il __________ – del cui staff di sicurezza faceva parte – colpito RI 1
con dei pugni al volto causandogli escoriazioni multiple e la frattura
dell’osso nasale e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna – pena sospesa condizionalmente con
un periodo di prova di 2 anni – e alla multa di fr. 500.-.
B. Statuendo sull’opposizione presentata dal prevenuto, il pretore, con
sentenza 13 maggio 2009, lo ha prosciolto dall’imputazione che gli era stata
rivolta.
C. RI 1, costituitosi parte civile, ha tempestivamente impugnato tale
sentenza. Sostenendo arbitrio nell’accertamento dei fatti e errata applicazione
del diritto ai fatti (in particolare, un’errata applicazione degli art. 123
cifra 1, 15 e 16 CP), egli chiede, con l’annullamento della sentenza impugnata,
che RI 2 venga dichiarato autore colpevole di lesioni semplici e venga
condannato così come proposto con il DA.
D. Con scritto 20 luglio 2009, il sost. PP, senza formulare particolari
osservazioni, ha dichiarato di ritenere corrette le argomentazioni giuridiche
sviluppate dal ricorrente e, pertanto, di associarsi ad esse ed a quanto da
questi postulato.
E. RI 2, con osservazioni 10 agosto 2009, ha chiesto la reiezione del gravame.
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere
presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a
base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il
ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per
arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
L'accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1
CPP) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche
inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.
153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.
3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1
pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2. Nel suo allegato, il ricorrente rimprovera al primo giudice di
essere caduto in arbitrio nell’accertamento di diversi fatti. Tuttavia, per la
maggior parte delle censure che il ricorrente definisce di arbitrio
nell’accertamento dei fatti si tratta, in realtà, di contestazioni relative
all’applicazione del diritto. Di natura fattuale è soltanto la contestazione
secondo cui il giudice ha arbitrariamente accertato che lui si trovava senza
diritto sulla balconata del casinò.
2.1. Il primo giudice ha accertato, sulla scorta della documentazione in
atti (in particolare, AI1 e allegati), che RI 1 ha avuto, in passato, seri problemi in relazione al gioco d’azzardo per cui egli è, dapprima, stato
diffidato dal frequentare il __________ e, poi, per non avere aderito ad una
procedura di sensibilizzazione, in data 6 novembre 2006, è stata emanata nei
suoi confronti una decisione d’esclusione valida per tutti i casinò svizzeri e
di durata indeterminata (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3).
Riguardo il __________, il primo giudice ha
precisato che, ancorché il check-in degli avventori avvenga unicamente
all’ingresso della sala da gioco, “il divieto d’entrata previsto dalle
diffide concerne tutti gli spazi esistenti nel casinò e quindi anche il
ballatoio”, intendendo con ciò che tale divieto riguarda pure la balconata
che viene utilizzata anche dai clienti intenzionati ad accedere unicamente al
ristorante. A questa terrazza interna – ha precisato il primo giudice – si può
accedere liberamente ed essa non è munita né di vetri né di altri ripari
analoghi, “in modo che dalla stessa si può comunicare e interagire con chi
si trova negli spazi sottostanti a giocare” (sentenza impugnata, consid. 2 pag.
3).
Dopo avere rilevato che il divieto d’entrata era
in vigore anche al momento dei fatti e che, perciò, RI 1, quella sera, “non
avrebbe potuto entrare in nessuna casa da gioco sita sul territorio della
Confederazione”, il primo giudice ha accertato che questi, invece, si
trovava sulla balconata di cui s’è detto sopra e “tramite gesti e parole
istruiva un complice che era impegnato al tavolo da gioco della roulette nel
locale sottostante, orientandolo sui numeri e sui colori sui quali puntare”
(sentenza impugnata, consid. 3 pag. 4).
2.2. Nel suo allegato, dopo avere sottolineato che l’art. 24 della legge
federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco prevede che la casa da gioco
deve accertarsi dell’identità dei giocatori prima di autorizzarli ad entrare,
il ricorrente sostiene che “se la balconata in cui si trovava RI 1 faceva
già parte della casa da gioco, significa che la __________ (…) è in evidente
violazione della LF”. Pertanto – conclude, dopo una serie di digressioni,
il ricorrente – lui “era assolutamente legittimato a pensare che lo spazio
fuori dal check-in (postazione di controllo dei documenti) non appartenesse al __________”
(ricorso pag. 8-10).
2.3. L’argomentazione relativa ad una pretesa violazione della LF sulle
case da gioco da parte del __________ è assolutamente inconferente: quand’anche
essa fosse fondata, la cosa non gioverebbe al ricorrente.
Quel che conta ai fini della valutazione delle
responsabilità di RI 2 è l’accertamento del primo giudice secondo cui,
oggettivamente, in forza del divieto d’entrata, RI 1 non aveva più il diritto
di entrare in una casa da gioco svizzera, che la balconata fa parte della casa
da gioco e che RI 1, perfettamente consapevole del divieto d’entrata nelle case
da gioco, vi si trovava.
Questo accertamento è rimasto incontestato.
Le argomentazioni ricorsuali cadono nel vuoto
anche se – per ipotesi – con esse il ricorrente intendeva far valere un errore
sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP (non espressamente invocato). E’, infatti,
evidente che egli non era sulla balconata come un cliente interessato ad
accedere al ristorante oppure interessato soltanto a curiosare ma era lì per
giocare: pertanto, di fatto e coscientemente, egli usava la balconata come una
propaggine della casa da gioco. In queste condizioni, egli non può
dignitosamente pretendere di essere stato convinto di poter accedere alla
balconata.
3. Passando, al di là della terminologia usata, alle censure di
diritto, il ricorrente contesta, dapprima, le considerazioni del primo giudice
sulla questione a sapere se le lesioni da lui subite vanno, o meno, qualificate
quali lesioni ai sensi dell’art. 123 cifra CP.
3.1. Rilevato che “i certificati medici (…) attestano solo delle
escoriazioni e una frattura composta dell’osso nasale, (…) il tutto curabile
senza particolari terapie e con normali analgesici non curativi (Dafalgan) e
del ghiaccio”, il primo giudice ha osservato che le fotografie in atti
mostrano “unicamente dei graffi, delle ferite sul viso” che ha ritenuto
essere delle “tipiche contusioni, inizialmente di colore violastro e che con
Fatti
i giorni, in via di guarigione mutano la colorazione in giallo”. Pertanto,
considerato ancora che RI 1 “si è recato all’ospedale ma dal nosocomio è
stato subito dimesso” senza che si rendessero necessarie “particolari
cure mediche essendo curabile con del semplice ghiaccio e con un medicamento
per calmare il dolore” e che nemmeno “è stata comprovata (nonostante
un’espressa richiesta in tal senso al dibattimento) un’incapacità lavorativa”,
il pretore ha concluso che “l’intensità (ndr: delle lesioni subite) non
può essere considerata sufficientemente grave per concludere che i presupposti
oggettivi dell’art. 123 CP siano adempiuti” (sentenza impugnata, consid. 7,
pag. 6).
3.2. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che il primo giudice, in
questa sua conclusione, ha misconosciuto la giurisprudenza da lui stesso citata
e, in particolare, la DTF 119 IV 25 consid. 2 in cui il TF ha, fra l’altro, precisato che sussistono lesioni semplici quando vengono inflitti
danni o ferite, sia esterne che interne, quali ad esempio, fratture d’ossa
senza complicazioni e che guariscono completamente. Sbagliata é, dunque, in
diritto la conclusione secondo cui la frattura dell’osso del naso da lui patita
non realizza gli estremi oggettivi dell’art. 123 CP (ricorso pag. 3-6).
3.3. Non è necessario dilungarsi per spiegare come la tesi ricorsuale sia
su questo punto fondata. In effetti, in forza di una consolidata giurisprudenza
del TF (cfr, per tutte, DTF 134 IV 189; 127 IV 59; 119 IV
25), una frattura dell’osso nasale guaribile senza complicazioni deve essere
considerata una lesione semplice ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP. Irrilevante
è, in un caso come quello in esame, che la vittima non abbia dovuto essere
ospedalizzata e che non abbia comprovato un’incapacità lavorativa.
4. Continuando nel suo esposto, il ricorrente contesta le valutazioni
del primo giudice relative al nesso causale adeguato fra il pugno con cui RI 2
lo ha colpito e le lesioni da lui patite.
4.1. Il primo giudice ha ritenuto che, in concreto, “difetta un
ulteriore elemento oggettivo del reato di lesioni semplici, ovvero il rapporto
di causalità che deve intercorrere fra il comportamento dell’autore e le
lesioni corporali semplici subite dalla vittima” poiché l’istruttoria ha
permesso di chiarire che RI 1 “è stato tutt’altro che inerte nella lite,
siccome è stato proprio lui a provocare la reazione della guardia di sicurezza,
sferrandole un pugno senza particolare giustificazione”. Questa circostanza
– continua il pretore – “costituisce il tipico fattore interruttivo del
rapporto di causalità adeguata, per colpa grave della vittima” (sentenza
impugnata, consid. 8 pag. 6 e 7).
4.2. Il ricorrente, rilevando come secondo l’andamento normale delle cose
e l’esperienza generale della vita, colpire ripetutamente una persona al viso è
un atto proprio a produrre un danno come quello da lui subito, afferma come non
si possa assolutamente comprendere “cosa c’entri, nel rapporto di
causalità, il comportamento della vittima così come sviluppato nella sentenza
impugnata” (ricorso pag. 6 e 7).
4.3. Si ha un nesso di causalità adeguata
fra il comportamento dell’agente e l’evento quando il
primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche
idoneo, secondo il corso normale delle cose
e l'esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di
quel tipo (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126
IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14
ottobre 2003, consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2
pag. 4; DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF
117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Perché un comportamento possa, dunque, essere
considerato responsabile di un determinato evento ne va accertata l’idoneità
causale generale (e non solo in relazione al caso concreto), tenendo conto che
l’idoneità generale può essere data anche in relazione a conseguenze
eccezionali: una causa non è, infatti, da ritenersi generalmente adeguata
soltanto quando provoca spesso o addirittura regolarmente il tipo d’evento
considerato poiché se un comportamento è in sé atto a produrre un simile
risultato, l’eccezionalità di quest’ultimo non influisce sull’adeguatezza del
nesso causale. Si deve, cioè, ammettere l’adeguatezza del nesso causale nonostante
la singolarità dell’effetto se questa singolarità è soltanto quantitativa,
cioè se un simile effetto ricorre con rara frequenza. Non si può, invece,
prescindere dall’idoneità qualitativa (DTF 113 V 307).
In sintesi, si può ammettere che un atto o un comportamento
che costituisce la conditio sine qua non di un evento ne è pure la causa
adeguata – vale a dire che è generalmente idoneo a provocarne o favorirne la
realizzazione – quando un osservatore neutrale, vedendo l’autore agire, può
prevedere che il suo comportamento avrà verosimilmente le conseguenze che si
sono, effettivamente, realizzate (Graven, L’infraction pénale punissable, II. ed,
Berna 1995, pag. 91; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Zürich-Bâle
2008, pag. 170 n. 505). Altrimenti detto, il nesso causale
adeguato manca quando la conseguenza della causa naturale non trova spazio
nella comune esperienza di vita, così da risultare imprevedibile (Basler
Kommentar, ad art. 12 n. 74; Hurtado-Pozo, op. cit., pag. 170 e s.). Determinare
se il comportamento dell'autore era idoneo a provocare o a favorire l'evento
significa, dunque, stabilire se un osservatore imparziale, vedendo l'autore
agire nelle circostanze del caso, avrebbe potuto dedurre che tale comportamento
avrebbe avuto le conseguenze che si sono effettivamente realizzate, anche senza
prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale (DTF 91 IV
117 consid. 3 pag. 120, 86 IV 153 consid. 1 pag. 155).
L’adeguatezza viene meno, e il concatenamento dei
fatti perde la sua rilevanza giuridica, quando un'altra causa concomitante,
come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, sopravvengono senza poter
essere previste. Il carattere imprevedibile della concausa o della concolpa non
è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la concausa o la
concolpa deve avere un peso tale da risultare l'origine più probabile e
immediata dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri
fattori, in particolare, il comportamento dell'autore (DTF 130 IV 7 consid. 3.2
pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV
17 consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 27 consid. 2a pag. 213; sentenze del Tribunale
federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27
giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4 e 5).
La causalità adeguata è un tema di diritto che
questa Corte – come il Tribunale federale – esamina con pieno potere cognitivo
(DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 213).
4.4. Anche su questo punto la tesi ricorsuale è palesemente fondata.
Come indicato al considerando precedente, un
comportamento è atto a provocare un determinato evento e, quindi, va ammessa
l’adeguatezza del nesso causale fra il primo e il secondo quando un osservatore
neutrale, vedendo l’autore agire, può prevedere che il suo comportamento avrà
le conseguenze che si sono, effettivamente, realizzate.
In concreto, l’adeguatezza del nesso causale fra
il comportamento dell’accusato e le lesioni patite dalla vittima non fa dubbio:
non ha da essere dimostrato – poiché è praticamente lapalissiano – che colpire
una persona al volto con più pugni (così come lo stesso RI 2 ha ammesso di avere fatto, cfr. interrogatorio 20.9.2007 pag. 2) è un comportamento in sé atto a
provocare le lesioni che RI 1 ha patito (che erano, quindi, prevedibili per
qualsiasi osservatore esterno).
Il fatto che – come ritenuto dal primo giudice – RI
2 abbia colpito perché provocato dalla vittima è questione totalmente
Considerandi
irrilevante nel contesto della valutazione dell’adeguatezza del nesso causale. Ammettere
che il pugno dato da RI 1 ha interrotto il nesso causale significa ammettere
che questo suo pugno ha avuto un peso tale nella catena causale da togliere
completamente (o quasi) valenza causale ai pugni con cui RI 2 ha colpito il volto (e, in particolare, il naso) di RI 1. Cioè, significa arrivare a concludere –
in un assunto degno del teatro dell’assurdo – che la causa più probabile e
immediata della frattura del naso di RI 1 è stato il pugno che quest’ultimo ha
assestato a RI 2.
In realtà, il pugno sferrato da RI 1 é da
considerare e valutare per l’ammissione di un eventuale stato di legittima
difesa o, più in là, nella valutazione della colpa e, quindi, nella
commisurazione della pena.
5.
Infine, il ricorrente sostiene che il giudice di prime cure ha
sbagliato ammettendo che RI 2 ha colpito RI 1 in stato di legittima difesa.
5.1
Il pretore ha considerato che RI 2 ha agito per legittima difesa poiché “è intervenuto nei confronti di una persona, che non solo
non era legittimata a rimanere nel casinò, ma che (…) si è anche rifiutata di
collaborare con gli addetti di sicurezza, proferendo contro di loro e per
almeno un’ora pesanti insulti assolutamente fuori luogo e ingiustificati”.
Così – ha ritenuto il primo giudice – è evidente che è stato RI 1 (che, dopo
gli insulti, ha sferrato un pugno “contro chi quella stessa sera aveva lo
scopo di garantire la sicurezza”) a mettere l’accusato “nella necessità
di dovere reagire ad un attacco e ad un’aggressione illeciti in corso contro di
lui, contro i colleghi e contro il datore di lavoro” (sentenza impugnata, consid.
9.
pag. 8).
Il pretore ha, poi, considerato che nella sua
reazione RI 2 ha rispettato il principio di proporzionalità poiché tale
reazione “pur non essendo certo stata esemplare, è comunque da ritenere
adeguata al suo stato d’animo, alle circostanze e, ciò che conta, unicamente
finalizzata a respingere la reiterata ed ingiusta aggressione messa in atto dal
RI 1, che non aveva nessun motivo di attaccare l’accusato, ma che aveva invece
il dovere di obbedire a ciò che gli addetti della sicurezza gli richiedevano di
fare” (sentenza impugnata, consid. 10 pag. 8).
5.2
Il ricorrente contesta le citate valutazioni rilevando, in
particolare, che risulta dalla deposizione di __________, collega di RI 2, che RI
1, dopo avere dato il pugno che ha colpito RI 2 solo di striscio, ha iniziato a
scappare e che RI 2 lo ha inseguito e, soltanto in seguito, lo ha colpito.
E’ “perlomeno paradossale – afferma il ricorrente – “che chi si sente
minacciato rincorra il suo aggressore”. Inoltre – continua il ricorrente –
la reazione di RI 2 è stata sproporzionata poiché ad un pugno che lo ha colpito
solo di striscio ha risposto con ripetuti colpi al viso che hanno causato la
rottura composta dell’osso nasale ed escoriazioni multiple (ricorso pag. 7-10).
5.3
In forza dell’art. 15 CP (v. pure art. 33 cpv. 1 vCP), ognuno ha il
diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta
o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri
(legittima difesa esimente).
La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o
già in corso, ma non concluso (DTF 106 IV 12 consid. 2a pag. 14). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono
dati ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia
imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla
difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto
non basta. Colui che si pretende minacciato deve provare l’esistenza di
circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima
difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si
prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare
che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (DTF 93 IV
81.
consid. a pag. 83-84).
Per verificare se la difesa è stata
proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto.
In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto
o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono
stati utilizzati (DTF 107 IV 12 consid. 3a). La difesa è da considerarsi
eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene
giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore
dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid. 3).
Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti
della legittima difesa secondo l’articolo 15, il giudice attenua la pena
(legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase
vCP).
Chi eccede i limiti della legittima difesa per
scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP).
L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole
(cfr. 16 cpv. 2 CP; in precedenza andava esente da pena) solo se l’aggressione
di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante
dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione
fanno apparire scusabile. Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di
eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione
è respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve
trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta commozione
dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa
importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo
sbigottimento erano tali da giustificare l’esenzione da pena nonché determinare
se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo
stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo
quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque,
necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente
che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il
giudice fruisce di un certo potere d’apprezzamento (DTF 102 IV 1 consid.
3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ
1988.
pag. 121 consid. 4).
5.4
In concreto, gli accertamenti fatti dal primo giudice sono
insufficienti per stabilire se, effettivamente, RI 2 fosse in una situazione di
legittima difesa e, se sì, se egli abbia o meno ecceduto in tale suo diritto.
In effetti, il giudice di prime cure si è
limitato ad accertare che “ad un certo punto, (..) RI 1 è passato dalle
parole ai fatti (…) e mentre sembrava che se ne voleva andare…ha tirato un
pugno sul viso all’accusato” e che, poi, “è nata una colluttazione non
di certo riconducibile al comportamento delle guardie di sicurezza”
(sentenza impugnata, consid. 5 pag. 5) e, quindi, dopo avere più volte ribadito
che il responsabile di tutto è stato RI 1, si è ancora una volta limitato ad
affermare genericamente che “gli addetti alla sicurezza hanno fino alla fine
improntato il loro intervento nel rispetto del principio della proporzionalità”
(sentenza impugnata, consid. 10 pag. 8).
Ciò che andava, invece, fatto era l’accertamento
puntuale di quanto effettivamente è successo dopo che RI 1 colpì con un pugno
di striscio RI 2.
Cioè, andava accertato se i fatti si svolsero
come indicato da RI 1 e, cioè, che lui, dopo avere insultato un addetto alla
sicurezza, si diede alla fuga ma venne inseguito, buttato a terra e picchiato
(verbale 16.9.2007 pag. 2). Oppure se, invece, si svolsero come indicato da RI
2.
e, cioè, che lui, dopo essere stato colpito di striscio da RI 1, reagì “colpendolo
ripetutamente al viso” (verbale RI 2 20.9.2007 pag. 2). O, infine, se
invece le cose sono andate come dichiarato alla polizia dal collega
dell’imputato, e meglio che RI 1, dopo avere colpito RI 2, “ha cominciato a
scappare” e che RI 2 “lo ha inseguito e sono caduti a terra” dove
c’è stata una “colluttazione” (verbale __________ 20.9.2007 pag. 2; nel
verbale relativo al suo interrogatorio in aula, su questo punto, non risulta
nulla di preciso e, perciò, nulla di concludente: “ha tirato un pugno e il
mio collega ha avuto una reazione immediata e d’istinto”).
In queste condizioni, gli atti vanno rinviati ad
un nuovo giudice affinché accerti con la dovuta accuratezza come sono andate le
cose dopo che – unica cosa che per ora è stata chiaramente accertata – RI 1 ha sferrato il pugno che ha colpito di striscio RI 2.
Non ha da essere spiegato, infatti, che la
valutazione giuridica circa la sussistenza di uno stato di legittima difesa è
diversa a seconda che RI 2 abbia colpito subito dopo essere stato colpito con –
per ipotesi – un RI 1 pronto a colpire ancora oppure che abbia colpito soltanto
dopo avere inseguito e raggiunto RI 1 che era scappato dopo avergli sferrato il
pugno.
Occorrerà, poi, procedere ad una rigorosa
valutazione delle circostanze di fatto accertate onde stabilire se, al momento
in cui ha colpito “ripetutamente al viso” RI 1 (verbale RI 2 20.9.2007 pag.
2), RI 2 stava subendo un attacco ai sensi dell’art. 15 CP o se invece
l’attacco era già terminato. Dovesse essere concluso che l’attacco era ancora
in atto o era imminente, si dovrà determinare se la sua reazione di difesa – e
cioè, se l’avere colpito “ripetutamente al viso” - è stata una reazione
adeguata e proporzionata alle circostanze.
6.
Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo
Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000.- a RI 1 per ripetibili (art.
9.
cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è
annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale
affinché proceda ad un nuovo giudizio così come indicato nei considerandi.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI
1 fr. 1'000.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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