17.2009.4
Grave infrazione alle norme della circolazione, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Distinzione tra messa in pericolo concreta e messa in pericolo astratta e tra messa in pericolo astratta s
15 dicembre 2009Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2009.4
Data decisione, Autorità:
15.12.2009, CCRP
Titolo:
Grave infrazione alle norme della circolazione, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Distinzione tra messa in pericolo concreta e messa in pericolo astratta e tra messa in pericolo astratta semplice ed accresciuta
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto n.
17.2009.4
Lugano
15 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 21 gennaio 2009 da
RI 1
e
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 18 dicembre 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 18 agosto 2008, il procuratore pubblico ha
riconosciuto RI 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione per avere, il 29 febbraio 2008, a __________ circolato con la vettura targata sull’autostrada A2, in direzione nord, alla velocità di 147 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 80 Km/h, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui (reato previsto dall’art. 90 cifra 2
LCStr in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 5 ONC,
art. 22 cpv. 1 OSS). In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha
proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote
giornaliere di fr. 140 .-- cadauna corrispondenti a complessivi
fr. 4'200.--, pena sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni e al pagamento di una multa di fr. 1'700.-- ,
da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 17 giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS).
Al decreto d’accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza 18 dicembre 2008 il
giudice della Pretura penale ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione a tenore dell’art. 90 cifra 2 LCStr.
Il giudice ha inflitto a RI 1 una pena pecuniaria contenuta in 20 aliquote di fr.
80 .-(per un totale di fr. 1'600.-) - sanzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni – e una multa di fr. 800.- da sostituirsi, in
caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di 10 giorni.
C. Contro la sentenza RI 1 ha introdotto il 22 dicembre 2008
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nella motivazione scritta, presentata
tempestivamente il 21 gennaio 2009, l’insorgente si duole di arbitrio nell’accertamento
dei fatti e di applicazione erronea del diritto federale ai fatti posti alla
base della sentenza dedotta in giudizio di cui chiede l’annullamento.
D. Con scritto 2 febbraio 2009, il procuratore pubblico, senza svolgere
particolari osservazioni, postula la conferma della sentenza impugnata.
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere
presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a
base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il
ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per
arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
L'accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1
CPP) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche
inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.
153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.
3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1
pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2. Nel suo allegato, il ricorrente rimprovera al giudice di prime cure
di avere accertato in maniera arbitraria i fatti.
In particolare, il ricorrente rimprovera al primo
giudice di essere caduto in arbitrio ritenendo che egli fosse a conoscenza dei
limiti in vigore e gli rimprovera di non avere spiegato il motivo per cui non
ha creduto alla sua affermazione secondo cui non si era accorto di avere
superato la velocità prescritta.
2.1. Il primo giudice ha, dapprima, accertato che, il 29 febbraio 2008,
il ricorrente viaggiava sull’autostrada ad una velocità di 154 km/h. Quindi, rilevato che il limite di 120 Km/h normalmente vigente sul tratto di strada in
questione era stato ridotto, per decisione del competente Dipartimento del
Territorio (Art. 1 e 3 cpv. 1 lett. a e b del Decreto esecutivo concernente le
misure di urgenza in caso d’inquinamento atmosferico acuto), ad 80 Km/h “a tutela della qualità dell’aria, messa in pericolo da un improvviso e sensibile
peggioramento dell’inquinamento atmosferico”, il pretore ha concluso che,
dedotto il margine di tolleranza, il limite era stato superato di ben 67 km/h (sentenza impugnata consid 2 pag. 3). Proseguendo, il pretore ha ritenuto accertato che il
conducente “era pienamente cosciente dell’esistenza di una misura d’urgenza
in base alla quale la normale velocità (…) era stata diminuita provvisoriamente
a 80 km/h” poiché “RI 1 stesso lo ha ammesso esplicitamente in
occasione del dibattimento, così come rispondendo alla polizia (verbale di
interrogatorio 14.4.2008, domanda n. 5, AI1) e, implicitamente, negli scritti
da lui inviati agli inquirenti , con i quali ha sollevato varie ipotesi ma mai
ha eccepito la sua ignoranza (cfr. lettere 13.3.2008 e 25 marzo 2008, AI 1,
nonché opposizione 21 agosto 2008, AI4)” (sentenza impugnata , consid 5 pag.
5) .
Al riguardo, il giudice di prime cure ha, poi, aggiunto
che ad avvalorare il predetto accertamento sta la considerazione secondo cui è inverosimile
che un automobilista che si immette o transita su un tratto autostradale
oggetto di una limitazione straordinaria e provvisoria dei limiti di velocità,
non si renda conto dell’avvenuta modifica poiché “la segnaletica adottata è
ancor più manifesta e percettibile di quella normalmente posizionata: vengono
usati a più riprese segnali di divieto di velocità di dimensioni maggiorati,
piazzati in posizioni particolarmente visibili, e quelli usuali sono pure vistosamente
barrati” (sentenza impugnata , consid 7 pag. 7) .
2.1.1. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che negli atti portati dal
primo giudice a sostegno del suo accertamento non vi é traccia di una sua
ammissione di essere stato a conoscenza della riduzione del limite di velocità
(ricorso, pag. 7 punto 4). Egli precisa che la polizia non gli ha mai chiesto
se egli fosse stato a conoscenza del limite specifico di 80 Km/h, ma unicamente se egli era a conoscenza del limite. “In nessun caso – egli continua
- il citato verbale d’interrogatorio ha appurato di quali specifici limiti il
ricorrente fosse a conoscenza” (ricorso pag. 8).
2.1.2. L’argomentazione non giova al ricorrente.
Se è vero che nel verbale redatto di fronte alla
polizia il ricorrente ammette genericamente di essere a conoscenza del limite
vigente senza precisare a quale limite egli si riferisse, pretendere ora che
tale sua ammissione fosse relativa al limite non ridotto contrasta con il
principio della buona fede tenuto conto che – come correttamente indicato dal
primo giudice – mai egli ha eccepito tale oggi pretesa ignoranza negli scritti
indirizzati alle varie autorità successivamente all’interrogatorio di polizia e
con cui egli tentava, con altre argomentazioni (prima di non essere sicuro che
fosse stato lui alla guida quel giorno, poi di essere stato preso dal panico,
…) di dimostrare di non avere commesso il reato che gli si imputava. Ma non
solo! Nell’opposizione 21/22 agosto 2008, egli espressamente scriveva “il
giorno 29 febbraio 2008 detto limite era stato tuttavia temporaneamente
diminuito ad 80 km/h” (opposizione pag. 3 in fine).
In queste condizioni, sostenere l’arbitrarietà
dell’accertamento del pretore significa andare oltre i confini della
spregiudicatezza per sfiorare quelli della temerarietà.
2.2. Il ricorrente rimprovera, poi, al primo giudice di non avere
motivato l’accertamento – contrario a quanto da lui sempre sostenuto – secondo
cui lui si è reso conto di avere superato il limite di velocità.
2.2.1. Il primo giudice ha accertato che il ricorrente ha “agito nella
consapevolezza dei nuovi limiti di velocità arrivando a superare scientemente
quello imposto di ben 67 km/h” sulla scorta di quanto scritto dallo stesso RI
1 nella lettera 25 marzo 2008, (AI 1) e meglio che “quel giorno mi trovai a
superare una colonna di bisonti della strada, colonna poi rivelatasi così lunga
e compatta al punto da essere preso da una certa apprensione se non quasi
panico. Stato d’animo che, probabilmente mi ha spinto, inconsciamente, a
superare, decisamente, in quel modo il limite di velocità” (lettera 25
marzo 2008, AI 1).
2.2.2. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che “agli atti non vi è
prova oggettiva di un intenzionale superamento del limite di velocità” e
che il primo giudice di prime cure non ha spiegato perché egli non è stato
creduto quando ha sostenuto (in particolare, negli scritti 13 marzo 2008 e 23
marzo 2008) di non essersi reso conto di stare procedendo ad una velocità
superiore rispetto a quella prescritta. Quindi – conclude il ricorrente su
questo punto – “il primo giudice ha omesso di chiarire per quale motivo il
superamento della velocità massima non sia stato considerato il frutto di una
negligenza (..) per non avere prestato attenzione alla velocità alla quale
circolava” (ricorso pag. 8).
2.2.3. Contrariamente all’assunto ricorsuale, emerge da quanto riportato al
consid 2.2.1., che il primo giudice ha spiegato il motivo per cui egli ha
accertato che RI 1 ha circolato oltre il limite consentito, consapevole non
soltanto del limite ma anche del suo superamento.
Ciò detto, non si può non rilevare che le
argomentazioni ricorsuali con cui taccia d’arbitrio l’accertamento di tale sua
consapevolezza sono di pura natura appellatoria nella misura in cui, con esse,
il ricorrente non si confronta con quelle con cui il primo giudice ha sostenuto
il proprio accertamento. Per motivare una censura di arbitrio non basta criticare
la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto
(anche quando essa apparisse preferibile) ma occorre spiegare perché un
determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di errore qualificato con un riferimento preciso e puntuale agli
elementi probatori con cui l’accertamento contrasta in modo irreparabile (DTF
133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid.
2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273
consid. 2.1 pag. 278). Limitandosi a proporre una diversa lettura del materiale
processuale, su questo punto, il ricorso non adempie i requisiti minimi per un’analisi
delle conclusioni della prima Corte che vengono ignorate e, quindi, va
dichiarato irricevibile.
Tuttavia, quand’anche ciò non fosse, il ricorso
andrebbe respinto nella misura in cui le argomentazioni del primo giudice –
unite alla considerazione che non è credibile la tesi secondo cui RI 1,
automobilista sperimentato, non si sia reso conto di stare superando il limite
di velocità di quasi 70 km/h, cioè non si sia reso conto di stare circolando a
quasi il doppio della velocità consentita – bastano a fondare un accertamento
scevro da arbitrio.
3. Infine, il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere violato
il diritto applicando alla fattispecie l’art. 90 cifra 2 LCStr. (riferito
all’infrazione grave delle norme della circolazione) piuttosto che l’art. 90
cifra 1 LCStr (riferito all’infrazione semplice di dette norme).
3.1. Dopo avere ricordato i principi applicativi dell’art. 90 cpv. 2
LCStr e il senso delle disposizioni applicabili in materia di velocità
(sentenza impugnata consid 3 pag. 3 e 4), il primo giudice ha osservato che,
secondo giurisprudenza costante, il circolare ad una velocità di 147 km/h in un tratto di strada dove il limite è di 80 km/h costituisce dal profilo oggettivo
un’infrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90
cifra 2 LCStr.
Continuando, il primo giudice ha esaminato la
realizzazione di tale disposto alla luce della STF 13.6.2008 6B_109/2008 rilevando,
dapprima, come il richiamo di quella sentenza non fosse pertinente nella misura
in cui le due fattispecie non sono sovrapponibili. “In effetti – ha
rilevato il primo giudice – se dal punto di vista oggettivo i fatti
coincidono quasi (…) da quello soggettivo vi sono delle differenze di grande
rilevanza (…) poiché il conducente incappato nel controllo radar sulla tratta
tra __________ il 7.2.2006 alle ore 21.26 non era a conoscenza della misura
adottata dalle autorità bernesi” mentre RI 1 “era pienamente cosciente
dell’esistenza di una misura d’urgenza in base alla quale la normale velocità
massima (…) era stata diminuita provvisoriamente ad 80 km/h” (sentenza impugnata consid. 5 pag. 5).
RI 1 – ha continuato il primo giudice – ha “quindi
agito nella consapevolezza dei nuovi limiti di velocità arrivando a superare
scientemente quello imposto di ben 67 km/h. Un simile eccesso rappresenta indiscutibilmente una messa in pericolo grave dell’incolumità degli utenti della
strada e merita quindi essere punito ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr” (sentenza
impugnata consid. 5 pag. 5).
In seguito, il primo giudice, ricordato il
commento apparso su BJP 2008/3 pag. 85 e seg, ha rilevato come classificare
come infrazione lieve un simile comportamento significhi “mettere nel
dimenticatoio tutta la precedente e rigorosa giurisprudenza del TF stesso in
base alla quale, in nome dell’uguaglianza di trattamento, era stato deciso che
oltre una certa ampiezza (per le autostrade: oltre i 35 km/h, STF 28.6.2004 6S.44/2004 consid 4.1.; 27.11.2003 6A.78/2003) ogni eccesso di velocità
adempie i requisiti oggettivi e soggettivi dell’art. 90 cifra 2 LCStr,
indipendentemente dalle circostanze specifiche del singolo caso” (sentenza
impugnata consid. 6 pag. 6).
Rilevando, poi, come la sentenza di cui sopra sia
“insoddisfacente ed inadeguata a fungere da punto di svolta della prassi
vigente”, il primo giudice ha sottolineato che “l’esame dell’assenza di
scrupoli non si può e non si deve limitare alla valutazione delle modalità con
cui la modifica temporanea del limite di velocità è sfuggita all’attenzione del
conducente” ma deve estendersi a tutte le particolarità del caso. E, in
questo solco, egli ha considerato che circolare ad una velocità nettamente
superiore a quella degli altri utenti della strada “che si sono adeguati
alle restrizioni, seppur provvisorie e motivate con ragioni di natura
ambientale, significa creare una situazione di pericolo” poiché “chi
ossequia i limiti conta di norma sull’osservanza degli stessi da parte degli
altri e si comporta di conseguenza”. Pertanto – continua il primo giudice –
rilevato come “grosse differenze di velocità rispetto a chi circola
rispettando le regole impongono una maggior attenzione al traffico non solo per
chi infrange i limiti ma anche per chi vi si attiene”, nella misura in cui
questi ultimi sono ignari dell’eccesso altrui, è evidente che “le occasioni
di pericolo aumentano esponenzialmente”. A titolo d’esempio, il primo
giudice ricorda le difficoltà che insorgono in simili casi nella stima delle
distanze e dei tempi di reazione “in occasione delle procedure di
avvicinamento ad altri veicoli o di cambio di corsia”.
In concreto – conclude il primo giudice – “l’azzardo
appare più che evidente: il prevenuto circolava ad una velocità di ben 67 km/h in più rispetto agli altri, su una tratta ove la circolazione è normalmente molto intensa e,
a sua detta, stava superando una lunga colonna di autocarri per cui aveva a
disposizione una sola corsia”. Rilevando, poi, come lo stesso imputato abbia
ammesso di essere stato, durante il sorpasso, “preso dal panico” perché
temeva di non fare in tempo a rientrare, il pretore conclude affermando che non
vi è alcuna differenza sostanziale, nemmeno dal punto di vista soggettivo, tra
chi supera i limiti imposti secondo le normali regole e chi supera quelli
temporanei dettati da motivazioni ambientali.
3.2. Nel suo allegato, il ricorrente ha, dapprima, sottolineato come, in
concreto, il limite di velocità sia stato ridotto a 80 km/h per motivi di mera natura ambientale e, quindi, “unicamente con lo scopo di limitare le
immissioni di gas inquinanti nell’aria e non con lo scopo di garantire la
sicurezza degli utenti della strada”. Pertanto – egli continua – dal solo
superamento di tale limite non si può dedurre una messa in pericolo grave
dell’incolumità degli utenti della strada. Rilevato come il suo caso coincida
perfettamente con quello deciso dal TF nel caso 6B_109/2008 poiché in entrambi
Fatti
i casi si tratta della violazione di misure temporanee volte a ridurre
l’emissione di gas inquinanti, il ricorrente sostiene come “a nulla vale
considerare che (..) sulla strada potevano circolare veicoli a velocità
inferiore a quella del ricorrente e meglio a 80 km/h” poiché qualsiasi automobilista deve sempre considerare che sull’autostrada circolino
veicoli ad una tale velocità che costituisce, per esempio, “di norma la
velocità di crociera dei veicoli pesanti, dei veicoli militari, ecc”.
Sottolineando, dunque, come “anche con un limite di 120 km/h sulle autostrade ogni automobilista deve attendersi la presenza di veicoli circolanti alla
velocità di 80 km/h”, il ricorrente conclude affermando che “le
considerazioni riferite al fatto che sul tratto in esame potevano circolare
veicoli a tale velocità non possono giustificare un rimprovero al ricorrente di
avere messo in pericolo la sicurezza del traffico” (ricorso pag. 5 - 7).
3.3. L’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chiunque, violando gravemente le
norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o
assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo
disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr).
Dal profilo oggettivo, la fattispecie è
realizzata quando l’autore commette una violazione grave di una regola fondamentale
della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del
traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento
senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in
caso di infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento
crassamente negligente (DTF 131 IV 133 consid. 3.2. e rinvii).
L’art. 90 cifra 2 LCStr descrive una forma
qualificata di infrazione alle norme della circolazione stradale che
presuppone, per la sua realizzazione, che l’autore abbia creato una serio
pericolo alla sicurezza altrui o si sia assunto il rischio della creazione di
un tale pericolo. Devono, pertanto, essere dati due elementi oggettivi
costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente
grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente
nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Yvan Jeanneret,
Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Stämpfli
Editions, Berne, 2007, pag. 43 ss).
Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241
consid. 3/d/aa;118 IV 188 consid. 2a; 111 IV 169 consid. 2a), non è, di
principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole oggettivamente
fondamentali ed è, perciò, necessario, in ogni situazione concreta, procedere
ad un confronto tra la norma violata e le circostanze oggettive in cui tale
violazione si è realizzata al fine di determinarne l’importanza, e meglio il
carattere fondamentale o meno (Yvan Jeanneret, op. cit, pag. 43 ss).
La messa in pericolo ai sensi dell’art. 90 cifra
2 LCStr è data quando la violazione grave della norma crea un pericolo per la
vita o la salute di terzi.
La messa in pericolo è concreta se esiste,
secondo l’andamento ordinario delle cose, una probabilità seria di
realizzazione effettiva ed imminente del rischio di lesione alla vita o alla
salute di almeno una persona (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26;
Schwaibold, Basler Kommentar, ad. art. 237 CP n. 14; DTF 106 IV 121 consid. 3c;
106 IV 370 consid. 3a). Vi è ad esempio messa in pericolo concreta quando un
altro utente stradale è costretto ad effettuare una brusca manovra di
deviazione per evitare un urto (STF 20.02.2004 6S.486/2002, consid. 3.2.). Il
passaggio da una messa in pericolo astratta ad una messa in pericolo concreta è
spesso legato al caso, che pone o meno il terzo sul cammino dell’autore. Per
esempio, in caso di sorpasso effettuato senza visibilità vi è messa in pericolo
concreta se in quel momento sopraggiunge un altro veicolo che è costretto a
frenare o a scansare l’ostacolo per evitare l’incidente, mentre vi è messa in
pericolo astratta se il caso ha voluto che nessun veicolo circolasse in quel
momento in senso inverso (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26).
Ritenuto che l’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chi
cagiona un “serio” pericolo, una messa in pericolo astratta può entrare in
considerazione unicamente se è “accresciuta” (DTF 131 IV 133 consid. 3.2; 130 IV 32 consid 5.1; 123 IV 88 consid. 3a; 123 II 106 consid.
2a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 25).
La messa in pericolo astratta è data quando un
comportamento dato, sulla base dell’esperienza della vita, è tale da creare un
pericolo teorico. Ciò che distingue la messa in pericolo astratta semplice
Considerandi
dalla messa in pericolo accresciuta è l’imminenza del pericolo: deve esistere
un rischio molto elevato di realizzazione di una messa in pericolo concreta o
di una lesione all’integrità fisica di un terzo. L’imminenza del pericolo non
può essere definita in modo astratto in funzione della natura della norma
violata, ma deve, al contrario, essere apprezzato l’insieme delle circostanze
della fattispecie, fra le quali figurano ad esempio le condizioni
meteorologiche, la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, lo stato
della carreggiata, la segnaletica del luogo e, più generalmente, le altre fonti
di pericolo prevedibili (123 IV 88 consid. 3a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90
LCStr, n. 27). A titolo di esempio, un parcheggio in divieto di sosta può
rappresentare una messa in pericolo astratta semplice in un vicolo residenziale
ben illuminato, mentre costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta
lungo una strada fortemente trafficata, all’uscita di una curva e in caso di
pioggia (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, e rif.).
Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della
strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali mentre, in ossequio
dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle
circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come
anche delle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.
Giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 32 LCStr, infine,
il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le
strade, ritenuto che la velocità massima stabilita può essere ridotta o
aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente, di
principio e salvo eccezioni, soltanto in virtù di una perizia.
Giusta l’art. 4a ONC, sulle autostrade la
velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della
strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, i 120 Km/h. La limitazione generale di velocità a 120 Km/h vale a partire dal segnale “autostrada” e
termina al segnale “fine autostrada” (cpv. 4). Se dei segnali indicano altre
velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di
velocità (cpv. 5).
I segnali di “velocità massima” e “velocità
massima 50, limite generale” indicano in Km/h la velocità che i veicoli non
devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 OSStr).
Giusta l’art. 108 cpv. 1 OSStr, per evitare o
attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un
carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico,
l’autorità o l’Ufficio federale può ordinare deroghe alle limitazioni generali
della velocità su determinati tratti di strada. La riduzione della velocità
sulle autostrade può arrivare sino a 60 Km/h (art. 108 cpv. 5 OSStr).
Nell’ambito del superamento dei limiti di
velocità, con una giurisprudenza costante, il TF ha stabilito - in particolare
con l’obiettivo di assicurare la parità di trattamento – che, indipendentemente
dalle circostanze particolari del caso concreto, segnatamente,
indipendentemente dalle buone condizioni di circolazione o dall’eccellente
reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore, vi è un caso grave
di violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90
cpv. 2 LCStr quando il superamento del limite di velocità raggiunge,
all’interno dell’abitato, i 25 km/h e, fuori da località abitate e sulle
autostrade, rispettivamente i 30 e i 35 km/h (DTF 132 II 234 consid 3.1; 128 II 86 consid. 2b p. 88, 126 II 202 consid. 1a, 124 II 475 consid. 2a).
3.4
Questa Corte condivide le valutazioni espresse dal primo giudice
secondo cui la STF 13.6.2008 6B_109/2008 non possa costituire la base per un
cambiamento dei principi (ricordati al considerando che precede) consolidati da
una rigorosa e decennale giurisprudenza.
Ma, soprattutto ed è quel che conta nel caso
concreto, questa Corte condivide le considerazioni espresse dal primo giudice
riguardo il pericolo creato, per gli altri utenti della strada, dal conducente
che circola violando in modo così importante il limite di velocità imposto
(limite superato di ben 67 km/h), indifferente essendo al riguardo se detto
limite sia stato posto per questioni di sicurezza della circolazione o per
motivi meramente ambientali. In entrambe le ipotesi, infatti, chi circola
rispettando i limiti imposti conta su un analogo comportamento da parte degli
altri utenti e non tiene conto della possibilità del sopraggiungere di veicoli
circolanti ad alta velocità con i conseguenti possibili errori di valutazione
dei tempi di percorrenza delle distanze e, pertanto – così come ha considerato
il primo giudice – con un aumento esponenziale delle situazioni di pericolo, in
particolare “in occasione delle procedure di avvicinamento ad altri veicoli
o di cambio di corsia” (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 6).
Le argomentazioni ricorsuali volte a togliere
rilevanza alle considerazioni del primo giudice sul rischio creato sbagliano
bersaglio nella misura in cui si dipartono da una loro mancata comprensione: il
rischio creato a cui fa riferimento in modo pertinente il primo giudice non è
tanto quello per il conducente che supera il limite (che, evidentemente, deve
aspettarsi che gli altri conducenti rispettino il limite) quanto e soprattutto
quello da lui creato per gli altri utenti della strada.
In queste condizioni, il ricorso cade nel vuoto,
non configurandosi in concreto alcun errore nell’applicazione del diritto ai
fatti accertati.
4.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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