17.2009.43
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2 febbraio 2010Italiano42 min
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Numero d'incarto:
17.2009.43
Data decisione, Autorità:
02.02.2010, CCRP
Titolo:
Contravvenzione ed infrazione aggravata alla LStup. Riciclaggio di denaro, azione delittuosa può consistere anche in semplici operazioni di cambio di denaro. Scemata imputabilità, influsso sulla commisurazione della pena. Obbligo di motivazione. Ripartizione degli oneri processuali tra coautori
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
RICICLAGGIO DI DENARO
SCEMATA IMPUTABILITÀ
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
SPESE E RIPETIBILI
art. 9 cpv. 2 CPP-TI
art. 44 CPS
art. 47 CPS
art. 50 CPS
art. 305bis CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto n.
17.2009.43
Lugano
2 febbraio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 20 luglio 2009 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 10 giugno 2009 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 giugno 2009 il presidente della Corte delle
assise correzionali di __________ ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di:
- infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti per
avere, senza essere autorizzato, tra l’estate 2007 e il 20 aprile 2008, a __________ e in altre imprecisate località, agendo sia singolarmente che in correità con B.,
fatto preparativi per l’acquisto ad __________ di circa 250 gr di cocaina,
detenuto 19,19 gr di cocaina (grado di purezza 37%), detenuto 98,32 gr di
eroina (grado di purezza 36%) destinata alla vendita e, infine, venduto 200 gr
di cocaina;
- riciclaggio di denaro per avere, il 4 gennaio 2008, a __________ , in 3 occasioni, in correità con B., compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr.
13'290.30, somma che sapeva essere provento di un crimine;
- guida in stato di inattitudine per avere, il 20 aprile 2008, a __________
, condotto la vettura VW Golf targata __________ sotto l’influsso di cocaina;
- contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere,
senza essere autorizzato, da giugno 2007 al 20 aprile 2008, a __________ e in altre imprecisate località, consumato circa 100 gr di cocaina.
In
applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha
condannato RI 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado medio,
alla pena detentiva di 14 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni. Il primo giudice ha, infine, caricato le tasse e le spese di
giustizia al condannato e al correo B. in solido, con ripartizione interna in
ragione di metà ciascuno.
B. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 15
giugno 2009.
RI 1, nella sua motivazione scritta presentata il 20 luglio 2009, postula la
riduzione della pena detentiva a 8 mesi sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di due anni.
Egli chiede inoltre che le spese del giudizio di primo grado gli siano caricate
solo in ragione del 25%.
C. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 3 agosto 2009,
il Procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Corte.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto
(art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1
CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche
inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 134 I 153 consid. 3.4 pag.
156, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217
consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato
unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Nell’accertamento dei fatti e
nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo
2007, inc.6P.218/2006). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione
dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di errore qualificato. In particolare, il Tribunale federale ha
avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se
il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una
prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il
giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili
(DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere
annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo
nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1
pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173
consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2. RI 1 esordisce censurando d’arbitrio l’accertamento del primo
giudice secondo cui egli ha venduto almeno 200 gr di cocaina.
2.1. Il primo giudice ha, dapprima, accertato come RI 1, dopo avere
iniziato, all’incirca nel giugno 2007, a consumare cocaina, sia diventato, per finanziare i suoi consumi, “uno spacciatore da strada di cocaina” dedito
anche al taglio della sostanza, “per aumentarne il quantitativo e, con esso,
Fatti
i propri guadagni”.
Il primo giudice ha, poi, rilevato come, nel
primo interrogatorio (20 aprile 2008), RI 1 abbia ammesso di avere incassato,
negli ultimi 6 mesi circa, 3’000 fr. al mese vendendo bolas a fr. 100.- l’una,
come nel secondo interrogatorio (avvenuto il 13 maggio successivo), egli abbia
precisato che le bolas contenevano 0.7/0.8 grammi di cocaina e che il loro
prezzo – che non sempre riusciva ad incassare – variava da 80.- a 100.- fr.
Quanto agli acquisti, il giudice ha ricordato come RI 1, il 23 aprile 2008,
abbia dichiarato di avere ottenuto a credito da B. 200 gr di cocaina al prezzo
di fr. 75.- al grammo e come il 21 aprile precedente abbia dichiarato di
averne acquistati altri 25 grammi a fr. 90.- il grammo da C. e come RI 1 abbia
anche dichiarato di avere pagato la cocaina soltanto con il provento delle
vendite e di non avere mai investito, per i suoi acquisti di stupefacente, quanto
percepito come rendita AI. Infine, quanto al denaro trovato al suo domicilio
(fr. 7’249,70), il primo giudice ha ricordato come RI 1 abbia dichiarato che, a
parte fr. 1’500.- (riconducibili ad una rendita AI ricevuta) e 300.- Euro
(canone di sublocazione pagatogli da tale A.), si trattava di provento della
vendita di stupefacente. Infine, ha ricordato che, al dibattimento, RI 1 ha ritrattato tale sua dichiarazione affermando che il denaro era, invece, tutto di provenienza
lecita ma che in tale ritrattazione egli non poteva essere seguito ritenuto
come essa fosse “tardiva” e “interessata” e come non fosse credibile la tesi
secondo cui l’imputato avesse prelevato quei soldi in banca quasi un mese prima
e li avesse tenuti in casa poiché si tratta di un “comportamento incongruente
per chi è titolare di un conto bancario” (sentenza impugnata, consid. 5 pag.
14 e 15). Rilevando, poi, come, sulla base di tali risultanze, il PP abbia
imputato a RI 1 la vendita, ed in minima parte, l’offerta, di almeno 200 grammi di cocaina, e come, invece, RI 1 non abbia voluto riconoscere l’addebito ammettendo la
vendita di soli 100 grammi, il primo giudice
ha annotato che l’addebito “è ampiamente
giustificato, dimostrato già solo da un semplice calcolo relativo ai proventi
dello spaccio”. Egli ha, poi, spiegato tale sua conclusione nel seguente
modo. Dapprima, visto che RI 1 ammette di avere pagato la cocaina soltanto con
il denaro guadagnato con la vendita, “per pagare i 220 grammi di cocaina che ammette di avere acquistato”, cioè per pagare fr. 16’800.- (fr. 15’000.-
a B. per 200 grammi, fr. 1’800.- a C. per 20 grammi) , egli deve avere venduto cocaina per almeno quell’importo. A questo quantitativo,
occorre aggiungere – secondo il primo giudice – quello che ha fruttato i fr. 5’000.-
trovati a casa sua . “Si ha così – conclude il suo ragionamento il primo
giudice – (oltretutto nella poco verosimile ipotesi che egli nulla abbia
speso di quanto incassato con il suo traffico) che il provento delle vendite di
cocaina è stato almeno di complessivi fr. 21’800.-, ciò che equivale alla
vendita di circa 250 bolas al prezzo medio di
fr. 90.-, e perciò a circa 200 grammi di cocaina, ritenendo un peso medio di 0.8 per bola” (sentenza
impugnata, consid. 6,
pag. 15 e 16).
Continuando, il primo giudice ha precisato di avere ritenuto credibile la
dichiarazione di B. secondo cui egli ha procurato al ricorrente “ulteriori
320 gr di cocaina, acquistati da un non identificato spacciatore africano”:
per tale dichiarazione – spiega il primo giudice – “il solo B. ha subito una
sanzione, essendo la fattispecie statagli imputata (…), mentre che RI 1 non ha
subito aggravio di sanzione, non essendogli gli acquisti a fine di rivendita
stati imputati” e, pertanto, essa è attendibile andando “esclusa
qualsiasi volontà persecutoria del B. – persona contrariamente al RI 1, bene
attenta alla razionale gestione dei propri interessi, anche processuali – non
potendosi neppure ammettere che il B. avrebbe accettato di accusare se stesso
di fatto non vero pur di far punire anche il RI 1”. Sulla scorta di questi elementi, il primo giudice ha ritenuto accertato che, nel periodo
considerato, l’imputato ha avuto a sua disposizione almeno 650 gr di cocaina e,
pertanto, ha concluso che “è del tutto pacifico, alla luce di un dichiarato
consumo di 0,5 gr al giorno, da lui quantificato in almeno 100 gr per l’intero
periodo, che le sue vendite ammontano sicuramente ai 200 gr addebitatigli dal
Procuratore pubblico” (sentenza, consid. 6 pag. 15-16).
2.2. Nel suo ricorso, RI 1, sostenendo che “è pura follia”
ritenere che egli avesse una “disponibilità di addirittura 650 grammi”, sostiene che “la storia dei 320 gr non è assolutamente vera”, ritenuto,
peraltro, che egli non avrebbe mai saputo dove trovare il denaro per pagare “il
fantasma di pelle nera”. Afferma – in questa sede, per la prima volta – di
avere usato, almeno in parte, per l’acquisto di stupefacente i soldi della
rendita AI e di avere dichiarato il contrario agli inquirenti soltanto a causa
dello stato confusionale in cui versava, ai farmaci impostigli dal medico del
carcere nonché “all’incredibile trattamento ricevuto da certi secondini in
carcere”. Ribadendo che i soldi ritrovati dagli inquirenti “sono di
fatto tutti riconducibili alla rendita AI”, precisa che i fr. 5'200.- prelevati
il 26 marzo 2008 non sono stati utilizzati per i correnti pagamenti –
contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice – giacché egli in, quel
periodo, “non riusciva nemmeno più a lavarsi con continuità, figuriamoci a
fare i pagamenti”.
RI 1 conclude affermando di aver “spacciato un massimo di 100 gr di cocaina”
(ricorso, pag. 1-2).
2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;
118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007,6P.218/2006) così che, per motivare
l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata ne è sufficiente
contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la
valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,
si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o
contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In
particolare, il TF ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può
dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener
conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora,
quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni
insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.)
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove
certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi
valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio
da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in
più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono
condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un
valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der
Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in
STF 7 maggio 2003, inc.6P.37/2003 consid. 2.2).
2.4. In questa sede – dove occorre dimostrare che il primo giudice ha valutato
in modo insostenibile il materiale probatorio a sua disposizione senza ad esso
nulla aggiungere – non giova al ricorrente ritrattare le deposizioni rilasciate
al procuratore pubblico, affermando di non avere finanziato la cocaina ricevuta
da B. e da C. con i proventi della vendita di altro stupefacente, ma attingendo
alla sua rendita AI. Ammettere e considerare tale ritrattazione (ciò che ancora
non significa ritenerla) equivarrebbe a mutare il materiale processuale, ciò
che, in cassazione, non è ammissibile.
Rilevato come, per il resto, l’allegato ricorsuale sia quasi interamente
irricevibile poiché dimostra dimenticanza quasi totale del principio secondo
cui, in un ricorso per cassazione, non basta contrapporre al giudizio impugnato
la propria versione dei fatti, ma occorre spiegare perché il giudice, valutando
gli atti istruttori, sia giunto ad un risultato, non soltanto sbagliato, ma
manifestamente insostenibile, occorre, comunque, osservare che è senza arbitrio
che il giudice ha accertato che RI 1 ha venduto almeno 200 grammi di cocaina. Vista l’ammissione di RI 1 (che qui va considerata come non ritrattata in
forza di quanto sopra) di avere pagato i 220 grammi di cocaina che egli ha ammesso di avere avuto da B. e da C. con il solo provento della
vendita di stupefacente e considerati i prezzi di acquisto da lui indicati e la
cocaina acquistata si ha che, per finanziare gli acquisti di cui s’è detto, RI 1 ha dovuto – come considerato dal primo giudice in un procedimento non viziato da arbitrio – vendere
cocaina per almeno fr. 16’800.-. Ciò che significa, visti i prezzi di vendita
da lui indicati, che RI 1 ha dovuto vendere almeno 187 bolas di cocaina. A
queste – poiché è senza arbitrio che il primo giudice non ha tenuto conto della
ritrattazione in aula di RI 1 – vanno aggiunte le 55 bolas vendute per
ricavare i fr. 5’000.- circa, cioè quella parte dei soldi ritrovati a casa di RI
1 e che, secondo le sue prime dichiarazioni, non avevano origine lecita.
Tenuto, poi, conto del contenuto delle bolas indicato da RI 1, si ha che è
possibile ritenere senza arbitrio che questi ha venduto circa 200 grammi di cocaina.
Nonostante questi accertamenti – come visto, non
arbitrari – fossero sufficienti a confermare l’imputazione di cui al punto 8.1.
dell’AA, il giudice di prime cure ha voluto continuare e procedere a
considerazioni relative ad un presunto maggiore quantitativo di cocaina (circa 650 grammi) che RI 1 avrebbe avuto a disposizione. Si tratta di considerazioni non necessarie – come
visto – a supportare la condanna ed inutili nella misura in cui da esse il
giudice non ha tratto alcuna conclusione nell’ottica dell’applicazione dell’art.
250 CPP che si sarebbe imposta visto il grosso divario fra i quantitativi
imputati e quelli apparentemente accertati: si fosse ritenuto davvero
accertato che B. ha fornito (venduto e procurato) a RI 1 almeno 520 grammi di cocaina, a questi, pur tenuto conto del suo consumo e pur dedotto il quantitativo
ritrovato al domicilio, si sarebbe dovuto imputare la vendita di un
quantitativo ben maggiore e a B. si sarebbe dovuto imputare, oltre che di avere
procurato a RI 1 i 320 grammi di cui s’è detto (punto 3.2. AA), di avergli
venduto i 200 grammi di cui RI 1 ha parlato.
Ciò non è avvenuto.
Si tratta, dunque, di considerazioni inutili
nell’economia del giudizio e non solo (e, peraltro, in contrasto con
l’affermazione fatta più oltre dal giudice, nel capitolo dedicato alla
commisurazione della pena, secondo cui RI 1 “ha sostanzialmente ammesso i
fatti che lo riguardano” (cfr. sentenza, consid. 11, pag. 20).
Su di esse è, comunque, superfluo soffermarsi ritenuto
che da esse, come visto, nulla è stato dedotto relativamente alle
responsabilità penali di RI 1.
Concludendo, su questo punto il ricorso è votato
all’insuccesso.
3. Il ricorrente pretende, poi, che gli atti preparatori relativi alla
trasferta ad __________ per l’acquisto di 250 gr cocaina, non gli possano
essere imputati poiché non è provato che il viaggio era davvero finalizzato a
trattare un acquisto di stupefacente e, dall’altro, poiché i fatti accertati
non bastano a integrare gli atti preparatori.
3.1. Sulla questione, il primo giudice ha, dapprima, accertato che lo
stesso imputato ha “raccontato di avere condotto il B. dapprima a __________
, dove i due hanno effettuato un cambio di valuta da franchi in 8'078.- Euro”
– cambio provato dalle ricevute ritrovate al domicilio di RI 1 – e poi ad __________
riconoscendo “che lo scopo del viaggio era che lui prendeva accordi ed
acquistava la cocaina che si faceva poi portare a __________ da corrieri”.
Rilevato come con 8’000.- Euro “sia sicuramente possibile acquistare
all’ingrosso almeno 250 grammi di cocaina”, il primo giudice ha concluso
per la fondatezza dell’imputazione a RI 1 di correità in atti preparatori
all’acquisto di cocaina relativamente a tale “trasferta ad __________ , via __________
, effettuata con la vettura nel frattempo acquistata dal RI 1”.
Determinandosi sulle giustificazioni
dell’imputato secondo cui “egli non sarebbe stato altro che un tassista,
come tale remunerato, e che pertanto nulla gli potrebbe essere addebitato dei
traffici dell’amico visto che egli non avrebbe fisicamente trasportato cocaina
con la propria vettura”, il giudice di prime cure, dopo avere rilevato che RI
1 stesso ha ammesso di essere consapevole che B. era un trafficante di
stupefacenti e che il viaggio ad __________ era finalizzato all’acquisto di
stupefacenti, ha concluso che “l’aiuto prestato mettendo a disposizione la
propria vettura e se stesso per condurlo sino a __________ e ritorno e per
effettuare il cambio di valuta teso a procurare il denaro necessario
all’acquisto della droga è costitutivo di correità in atti preparatori al
traffico di almeno 250 gr di cocaina” (sentenza, consid. 7 pag. 16-17).
3.2. RI 1 rimprovera, dapprima, al primo giudice di avere sbagliato dando per
scontato che lui e B. sono andati in __________ per acquistare 250 gr di
cocaina rilevando che, invece, B., con il denaro, “potrebbe anche aver
effettuato un pagamento per una fornitura a credito precedente oppure qualcosa
d’altro”.
Egli ribadisce, infine, di “non aver trasportato dello stupefacente al
ritorno stesso” (ricorso, pag. 2).
3.3. Le argomentazioni ricorsuali, di chiaro (e quasi provocatorio)
stampo appellatorio, non sono evidentemente ricevibili.
Ci si limita, qui, a ricordare al ricorrente che
egli stesso ha ammesso di essere stato consapevole che la trasferta ad __________
era finalizzata all’acquisto di stupefacenti (cfr. verbale dibattimento, pag.
4 e verbale del 21 aprile 2008, all. RPG n. 21, pag. 2).
Il fatto – allegato dal ricorrente a sua discolpa
– che in quel viaggio non è stato trasportato dello stupefacente, è
manifestamente irrilevante: fosse stato il contrario, l’imputazione e la
condanna non sarebbe stata per atti preparatori al traffico di stupefacenti ma
per traffico (in senso lato) di stupefacenti.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, l’ammissione
secondo cui egli era consapevole che la trasferta ad __________ era
finalizzata all’acquisto di stupefacenti (cfr. verbale dibattimento, pag. 4) e
l’accertamento del preventivo cambio di denaro di cui s’è detto sopra bastano
per stabilire che RI 1, accompagnando B. ad __________ con lo scopo di “prendere
accordi e trattare l’acquisto di cocaina” (cfr. DTF 106 IV 74
consid. 3 e 104 IV 40 consid.1), ha intenzionalmente commesso
dei preparativi per l’acquisto di 250 g di cocaina. Costituisce, infatti, un
atto preparatorio ed è punibile ai sensi dell’art. 19 cifra 1 cpv. 6 LStup,
colui che, con le azioni, manifesta di stare preparando la commissione di uno
dei reati di cui ai cpv. 1-5 dell’art. 19 cifra 1 LStup con azioni concrete,
come lo spacciatore che raccoglie informazioni sulle possibili fonti di
approvvigionamento o che stabilisce dei contatti con gli ambienti della droga
(DTF 117 IV 309 consid. 1b, 106 IV 74 consid. 3 e 104
IV 40 consid.1; Fingerhuth/Tschurr, Kommentar Betäubungsmittelgesetz, Zurigo
2002, ad art. 19 pag. 127).
Ne discende che RI 1, si è reso colpevole del reato di
cui all’art. 19 cifra 1 cpv. 6 LStup.
Su questo punto, pertanto, il suo ricorso deve essere respinto.
4. RI
1 propone, inoltre, delle contestazioni relative al reato di riciclaggio di
denaro.
4.1. Relativamente a tale reato, il giudice di prime cure, dopo avere
accertato che il denaro era “sicuramente provento di reato, e meglio di
traffico di stupefacenti, non avendo B. mai svolto alcuna attività lecita, ciò
di cui RI 1 era ovviamente consapevole”, ha ritenuto che “il cambio del
provento di reato con altra valuta è per definizione un tipico atto di
riciclaggio”. Dopo avere accertato che l’operazione di cambio è avvenuta
in tre distinte fasi – “due presso l’ufficio di cambio __________ (una
fatta da RI 1 e l’altra da B.) e una presso la __________ (fatta da RI 1 o da B.)”
e dopo avere precisato che fu proprio RI 1 a suggerire quel modus operandi “per
eludere il controllo dell’avente diritto economico praticato sulle singole
operazioni superiori a fr. 5’000.-” (sentenza impugnata consid. 7 pag. 17),
il primo giudice ha concluso che “la malafede del RI 1 (ergo la
consapevolezza di commettere reato)” è provata da quanto dichiarato da RI 1
stesso che ha precisato che la suddivisione dell’importo da cambiare in
tranches inferiori a 5’000.- fr. è stata decisa “per non dovere sottostare
alle disposizioni contro il riciclaggio che impongono di allestire i relativi
formulari” (sentenza, consid. 8 pag. 17-18).
4.2. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che
non fu lui ma B., a decidere di fare tre cambi e
precisa che quello che lui disse al proposito agli inquirenti “è solo una
logica deduzione di quanto tutti sanno, e cioè che sopra i fr. 5’000.- bisogna
fare il formulario” (ricorso pag. 3). Precisando, poi, che lui si limitò a
cambiare fr. 4’998.- che B. gli diede, il ricorrente conclude che, se
riciclaggio ci fu, per lui il reato si limita semmai a quella cifra.
Ma – continua – in realtà non c’è reato poiché,
accertando che il denaro cambiato è sicuramente provento di reato, il primo
giudice è caduto in arbitrio poiché non ha considerato che, oltre a
spacciare droga, B. si prostituiva (ricorso, pag. 3).
4.3. L’accertamento del
primo giudice secondo cui il denaro era sicuramente provento di reato resiste
alla censura d’arbitrio proposta dal ricorrente. Se è vero che B. ha dichiarato
di essersi prostituito ad una donna conosciuta solo con il nome di Patrizia dal
febbraio al giugno del 2007 e di avere percepito dai fr. 200.- ai fr. 700.- a
notte (cfr. classatore relativo a B., AI 30, pag. 3), è anche vero che tali
dichiarazioni, in particolare quelle relative ai proventi di tale attività
appaiono piuttosto fantasiose e poco credibili soprattutto se riferiti ad una
sola cliente. In realtà, quel che emerge dagli atti è che, negli anni
considerati, gli unici veri proventi di B. sono quelli derivanti da attività
illecite, in particolare dal traffico di stupefacente che negli anni 2007 e 2008 ha raggiunto una certa importanza (620 gr tra cocaina ed eroina) e dal furto (fr. 32'000.- da
lui sottratti ad un asilante africano).
In queste condizioni, è senza arbitrio che il primo giudice ha
ritenuto che i fr. 13'290.30, da lui e RI 1 cambiati in euro, erano provento di
reato.
Ciò detto, non può essere negato che – così come sostiene il
ricorrente – dagli atti non risulta che sia stato RI 1 a suggerire come
procedere per il cambio per evitare l’applicazione delle disposizioni contro il
riciclaggio di denaro. L’accertamento non può essere fondato sulle
dichiarazioni di B. che ha negato di avere proceduto al cambio. Nemmeno
l’accertamento può essere fondato sulle dichiarazioni Di RI 1 che ha semplicemente
riferito che “evidentemente abbiamo fatto due cambi inferiori a fr. 5'000.-
per non dover sottostare alle disposizioni contro il riciclaggio”, senza
però fornire dettagli sulla questione di sapere chi – tra lui e B. – abbia
avuto l’idea di suddividere l’importo da cambiare.
Ciò detto, la cosa si rivela del tutto ininfluente per il giudizio
poiché è fuor di dubbio che gli altri accertamenti del primo giudice non sono
arbitrari: la consapevolezza non soltanto dell’origine delittuosa del denaro ma
anche dell’importo complessivo che lui e B. hanno cambiato e della sua
suddivisione in tranches inferiori ai 5’000.- fr. così da evitare di
raggiungere il limite superato il quale scattano le verifiche, bastano –
indipendentemente dall’accertamento di chi fu ad avere l’idea – per dichiarare RI
1 autore colpevole, in correità con B., di riciclaggio per l’intero importo.
In effetti, Il Tribunale federale ha già avuto modo di specificare
che l’azione delittuosa repressa dall’art. 305bis cpv. 1 CP può
consistere anche nei negli atti più semplici, quali le operazioni di cambio di
denaro nella stessa valuta o in una valuta estera (DTF 122 IV 214 consid. 2c)
e, sempre secondo la giurisprudenza, è correo colui che in occasione della
decisione, della pianificazione e dell’esecuzione di un reato collabora
intenzionalmente in modo determinante con gli altri autori, così da risultare
un “partecipante principale”. La correità presuppone, dunque, una
“Mit-Tatherrschaft”, ovvero una padronanza collettiva dell’azione delittuosa,
ritenuto che, se dal profilo soggettivo la correità presuppone l’intenzionalità
ed una comune decisione di compiere il reato (“animus auctoris”),
questa, può essere anche manifestata tramite atti concludenti e che il correo
non deve aver necessariamente partecipato, già dall’inizio, alla decisione
originale, essendo sufficiente che egli aderisca alla stessa anche solo in una
fase successiva, fino al più tardi al compimento del reato (DTF 133 IV 76
consid. 2.7, 130 IV 58 consid. 9.2.1; 118 IV 397 consid. 2b; 108 IV 88 consid. I.2.a;
Rehberg/Donatsch, Starfrecht I, 7a edizione, Zurigo 2001, pag. 140 e seg.;
Forster, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, ad vor art. 24 CP n. 7 e segg.).
Anche su questo punto, pertanto, il ricorso di RI
1 è respinto.
5. Il ricorrente contesta la commisurazione della pena.
5.1. Commisurando la pena da infliggere a RI 1, il primo giudice ha,
dapprima, ritenuto “la sicura gravità oggettiva dei reati” poiché il
traffico di cui RI 1 si è reso responsabile concerne “un quantitativo
importante, pari ad un multiplo del minimo giurisprudenziale del caso grave sia
per la cocaina che per l’eroina”. Grave è perciò – sempre secondo il primo
giudice – la disponibilità a delinquere “al riguardo di addirittura due
tipi di droga pesante”. La colpa di RI 1 è, poi – continua il primo
giudice – grave anche perché egli “ha spacciato con intensità durante vari
mesi”, senza alcuna intenzione di smettere ritenuto “che è stato fermato
solo dal suo arresto” e poiché ha agito “con notevole pericolosità e
mancanza di scrupoli, sia per avere tagliato la cocaina che per essersi messo
in (parziale) sodalizio con un trafficante su scala internazionale come il B.
che per essersi prestato all’effettuazione di operazioni per importanti
quantitativi unitari, nell’ordine delle centinaia di grammi”. Pertanto –
conclude il presidente della Corte – ”siamo perciò ad un livello chiaramente
più elevato rispetto a quello dello spacciatore da strada che vende e compra
pochi grammi alla volta per finanziare il proprio consumo”. Il giudice ha,
poi, continuato affermando come a spingere RI 1 a delinquere sia stato il desiderio di guadagnare “per supplire con lo squallido traffico al
fallimento economico della propria caotica ed inconcludente attività
paraprofessionale di patrono occulto di diseredati, tra cui in primo luogo sé
stesso, ma anche di personaggi privi di scrupoli e dediti all’illegalità
popolanti il sottobosco con il quale l’imputato si è da anni mescolato”.
Il fatto che RI 1 abbia agito per denaro è particolarmente grave poiché –
precisa il primo giudice – egli poteva contare sulla rendita AI di fr. 2’612.-
mensili “e su qualche centinaio di franchi supplementari (ed esentasse)
provento delle sue consulenze e quindi senza che egli fosse anche solo
lontanamente in situazione di indigenza, potendo al contrario contare su un
reddito sicuro corrispondente nell’entità a quello percepito da moltissime
persone che svolgono lavori semplici, senza che queste – pur prive della
formazione giuridica completa dell’accusato – si sognino anche solo
lontanamente di mettersi a spacciare droga” . Più oltre, riassumendo questi
concetti, il primo giudice ha precisato che il “traffico avviato e
proseguito in grande stile dal prevenuto, avvocato oggi 47enne” è da
considerarsi “odioso ed esecrabile” e che “biasimevole è la chiara
mancanza di scrupoli con cui ha deciso di procedere nell’illegalità, quasi che
tutto gli dovesse essere consentito in ragione delle difficoltà che ha dovuto
affrontare nel corso della sua vita”.
A favore di RI 1, il primo giudice ha considerato
che egli “ha sostanzialmente ammesso i fatti che lo riguardano” e ne ha
rilevato l’incensuratezza che, però, ha ritenuto “almeno parzialmente
controbilanciata dal biasimo che deve essere espresso nei confronti di chi,
come lui, inizia a dedicarsi allo spaccio di droga alla soglia dei 45 anni, età
teorica della piena maturità” (sentenza consid. 11 pag. 19 e 20).
Esaminando la richiesta della difesa di
riconoscere a RI 1 una scemata imputabilità di grado medio-alto, il primo
giudice ha, dapprima, rilevato come egli si sia dichiarato sano di mente e
come, “la Corte, in assenza di riscontri certi, avrebbe potuto
ritenere le affermazioni del RI 1 e rimarcare come egli fosse perfettamente
consapevole della natura illecita dei propri atti, addirittura in misura
qualificata vista la formazione legale” e come “sempre in assenza di
migliori riscontri sulle implicazioni giuridiche delle turbe psichiche
dell’imputato” avrebbe potuto ritenere data anche la capacità di
conformarsi alla corretta percezione dell’illecito, in particolare “alla
luce del movente razionale costituito dalla volontà di guadagnare denaro con lo
spaccio”. Ciò precisato, il primo giudice ha deciso di risolvere la
questione “in favore dell’accusato e non senza considerazioni d’ordine
pietistico” ed ha stabilito “di accordare” una scemata imputabilità
di grado medio per cui ha deciso di “concedere una riduzione del 40% sulla
pena base” poiché ha ritenuto “insufficienti gli elementi di giudizio
per concedere la riduzione massima del 50% ammissibile secondo giurisprudenza
per il grado di comprovata ed effettiva scemata responsabilità” (sentenza
impugnata consid. 11 pag. 20 e 21).
Tutto questo rilevato, il giudice di prime cure
ha concluso che “la pena base si pone ad un livello assai elevato, superiore
a 2 anni e mezzo di pena detentiva”. Effettuate su questa pena base “altre
deduzioni minori per effetto della confessione, di una collaborazione solo
parziale, dell’incensuratezza e del carcere preventivo sofferto, anche tenuto
conto della scemata imputabilità la pena da irrogare non può scendere sotto i
14 mesi di pena detentiva” (sentenza, consid. 11 pag. 21).
5.2. Contestando la commisurazione della pena, il ricorrente ne chiede la
riduzione a 8 mesi. Egli sottolinea, in particolare, che la frase che il primo
giudice ha interpretato come la sua ammissione di essersi dato allo spaccio per
desiderio di guadagnare altro non è che “la stupenda opera letteraria di uno
degli ispettori al quale quel giorno il sottoscritto non è riuscito a fare
modificare la frase né aveva la forza per farlo” e conclude rilevando come
“comunque, di fatto, non c’è stato alcun guadagno a parte quello in sostanza
stupefacente per il consumo personale” (ricorso pag. 3 e 4). Sostiene,
inoltre, che, a seguito della sua scemata imputabilità di grado medio, la sua
pena doveva essere ridotta del 50%.
5.3. Nella commisurazione della pena (art. 47 CP; art. 63 vCP) il giudice
di merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga
al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP,
disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure
appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare
eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21
segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag.
19).
Quanto ai
criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo
era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47
cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del
resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto
della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto
che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la
necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a
venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il
giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le
conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,
consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79,
127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale
permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere
sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena
il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado
di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis
mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,
Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare
la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le
circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del
proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato
ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato,
l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,
pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2 pag. 289).
Vanno
inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione
familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la
formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e
la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117
IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata
nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)
per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla
situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3
pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007
del 17 aprile 2007, consid. 6.4,6P.152/2005 del 15
febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). Esigenze
di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine
(DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento,
da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in
cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la
stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva
disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso,
ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità
soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44
consid. 2c pag. 47).
Secondo l’art. 50 CP, se la sentenza deve essere
motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la
commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che nella
sua motivazione il giudice deve motivare la sentenza in modo che l'autorità di
ricorso sia in grado di verificare il rispetto di tali criteri, siano essi a
favore o a sfavore del condannato. Non gli incombe di diffondersi
necessariamente su ogni fattore, né di indicare in cifre o in percentuali
l'importanza attribuita ai singoli elementi considerati nella commisurazione
della pena. Deve permettere tuttavia di seguire il suo ragionamento. La
motivazione deve quindi giustificare la pena e permettere di seguire il
ragionamento del giudice, senza che questi sia tenuto ad esprimersi in cifre o
in percentuali su ogni elemento che cita (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,
consid. 5.3; Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n.
Considerandi
2.
ad art. 50 CP). Un mero elenco di elementi pro e contro l'imputato non è comunque
sufficiente (sentenza del Tribunale federale 6S.390/2005 del 27 febbraio 2005,
consid. 3). Anzi, più la pena è rigorosa, più la motivazione dev'essere
completa, soprattutto qualora – pur mantenendosi nei limiti edittali – la
sanzione appaia complessivamente molto severa. Ove la commisurazione della
pena risulti conforme al diritto, in ogni modo, l'accoglimento di un ricorso
per cassazione non si giustifica solo per far migliorare o integrare un singolo
considerando della sentenza (DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 104 in fondo con riferimenti).
5.4
Pur se l’art. 47 CP non impone al giudice di esprimere in cifre o
in percentuali l’importanza attribuita ad ogni singolo elemento di valutazione
e pur se è sufficiente che la motivazione della sentenza consenta di capire in
che modo gli elementi aggravanti o attenuanti sono stati apprezzati (DTF 127 IV
101.
consid. 2c con richiami; CCRP 20.9.2006 in re N.), è evidente che, in
concreto, la motivazione della sentenza quo alla pena pone dei problemi, in
particolare laddove non definisce in modo preciso la pena base: in effetti, il
primo giudice, impropriamente, definisce tale la pena – di cui, peraltro, si è
limitato a dire che essa “si pone ad un livello assai elevato, superiore a 2
anni e mezzo” – prima delle deduzioni delle attenuanti generiche.
Ciò rilevato – nell’ottica di evitare un rinvio
degli atti al presidente della Corte delle assise correzionali affinché
integri la motivazione della sentenza conformemente ai requisiti minimi del
diritto federale (art. 296 cpv. 2 CPP) – questa Corte ritiene di poter porre rimedio
alle imprecisioni del primo giudice determinando la pena “piena” da lui stabilita
– cioè, la pena prima dell’applicazione della riduzione in ragione della
scemata imputabilità – procedendo a ritroso. Ritenuto che il primo giudice ha
precisato di avere applicato, per la scemata imputabilità, la riduzione del 40%
e in assenza di altre attenuanti specifiche, si ha che deve essere ritenuto che
la pena piena (o la pena base) da egli stabilita è di 24 mesi (o poco meno).
RI 1 deve rispondere di infrazione grave alla
LFStup relativa ad un quantitativo complessivo relativamente importante di
stupefacenti (200 gr di cocaina venduti, detenzione di altri 19 gr e
preparativi per l’acquisto di altri 250 gr di cocaina nonché detenzione di 93
gr di eroina), di riciclaggio di denaro, di guida in stato di inattitudine
nonché di contravvenzione alla LFStup.
Ciò ritenuto, nonostante il primo giudice abbia
pesantemente enfatizzato a suo sfavore l’entità e la qualità delle infrazioni
alla LFStup definendoli “un traffico avviato e proseguito in grande stile”
quando “il grande stile” (se di stile si può parlare) è proprio
tutt’altra cosa e nonostante, apprezzando la situazione personale di RI 1, egli
abbia trascurato che, se è vero che l’imputato è un avvocato 47enne, è anche
soprattutto vero che egli non ha mai trovato lavoro e che, dall’inizio degli
anni novanta, vive una situazione di emarginazione sociale, personale e
professionale (cfr, in particolare, AI 22 e incarto AI) ciò che va considerato
ad attenuazione e non ad aggravamento della sua colpa, la pena stabilita (senza
la deduzione del 40%) di 24 mesi non può dirsi frutto di un eccesso o di un
abuso di apprezzamento. Su di essa, pertanto, questa Corte non può intervenire.
Quel che, invece, pone un serio problema è la considerazione
da parte del primo giudice della scemata imputabilità riconosciuta a RI 1.
Come chiarito dalla giurisprudenza, una scemata imputabilità
comporta una sicura riduzione di pena, ancorché non necessariamente lineare.
Una scemata imputabilità di grado lieve, in altri termini, non implica per
forza una riduzione di pena del 25%, né una scemata responsabilità di grado
medio o grave implica ineluttabilmente una riduzione del 50 o del 75% (DTF 129
IV 22 consid. 6.2 pag. 35). Da ogni singola situazione bisogna trarre – secondo
il Tribunale federale – “conseguenze ragionevoli” (loc.
cit.). Resta, però, il fatto che le proporzioni citate rimangono punti di
riferimento e, perciò, in caso di scemata imputabilità grave un giudice non può
– secondo il Tribunale federale – ridurre la pena del solo 50% senza alcuna
motivazione, così come in caso di scemata imputabilità media non può limitarsi
a ridurre la pena senza alcuna motivazione del 40% (cfr. CCRP 20.9.2006 in re
N.).
Come visto, in concreto il primo giudice ha accertato che RI 1
presenta una scemata imputabilità di grado medio.
Una riduzione di pena inferiore al 50% richiederebbe pertanto una
motivazione specifica, che legittimi “conseguenze ragionevoli”.
Una simile motivazione non si trova nella sentenza impugnata. Non
basta al proposito l’indicazione – non minimamente sostanziata – secondo cui il
primo giudice ha ritenuto “comunque insufficienti gli elementi di giudizio
per concedere la riduzione massima del 50%”. Per poter essere considerata –
ritenute, fra l’altro, le valutazioni medico-specialistiche agli atti – tale
valutazione di insufficienza avrebbe dovuto procedere da un serio esame. Ciò
che non é. O perlomeno, non traspare dalle motivazioni della sentenza.
Pertanto, la pena inflitta a RI 1 deve essere ridotta a 12 mesi.
6.
Il ricorrente sostiene, inoltre, che il periodo di prova deve
essere stabilito in due e non tre anni. Dopo avere dichiarato di trovarsi
ancora “in un mare di difficoltà”, spiega di sentirsi molto meglio con
il nuovo farmaco e di non avere più la necessità di delinquere perché “non
ha più bisogno di approvvigionarsi di cocaina per i suoi bisogni”. Egli
dichiara, inoltre, di essersi nel frattempo sposato (ricorso, pag. 4).
6.1
Il primo giudice, dopo essersi detto non del tutto convinto che RI
1, anche a processo celebrato, sia pienamente consapevole della gravità dei
suoi atti, considerato anche il perdurare delle sue difficoltà personali ed
economiche nonché il suo stato psichico precario, ha determinato il periodo di
prova in tre anni osservando come “se non vi fosse stata la prospettiva di
un matrimonio alle porte, che si spera potrà avere effetti benefici almeno
sulla situazione di disagio sociale, il periodo di prova sarebbe stato fissato
in almeno quattro anni” (sentenza, consid. 11-12 pag. 21).
6.2
L’art. 44 cpv. 1 CP prevede che, se il giudice sospende del tutto o
in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova
da due a cinque anni.
Nel quadro fissato dalla legge, la durata del periodo di
prova si determina in funzione delle circostanze del caso concreto, in
particolare tenendo conto della personalità e del carattere del condannato,
così come del rischio d'una sua recidiva. Più questo pericolo è importante, più
lungo deve essere il periodo di prova e la pressione che esso esercita sul
condannato affinché rinunci a commettere delle nuove infrazioni (STF
14.04
, inc.6B_16/2009, consid. 2; DTF 95 IV 121 consid. 1): la durata del
periodo di prova deve essere determinata in modo tale da garantire, nella
misura del possibile, che non vi sia recidiva (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, AT II, 2a ed. 2006, § 5 n. 60; Schneider/Garré, Basler Kommentar,
2a ed. 2007, ad art. 44 CP n. 4 e rif.).
Nel determinare la durata del periodo di prova il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo –
come il Tribunale federale – ove la durata si ponga al di fuori del quadro
edittale o il primo giudice ecceda palesemente il suo potere di apprezzamento
(DTF 95 IV 121 consid. 1).
6.3
In concreto, ritenuto quanto indicato dal primo giudice, la
determinazione in tre anni del periodo di prova non può in questa sede venire
censurata.
Su questo punto, pertanto, il
ricorso deve essere disatteso.
7.
RI 1 contesta pure la ripartizione degli oneri processuali
caricati, in solido, a lui e al correo B. in ragione di metà ciascuno
(sentenza, consid. 14 pag. 22), rilevando come B. abbia ricevuto una pena più
grave della sua e come le sue spese d’inchiesta siano state “ben maggiori”.
A mente del ricorrente si giustifica, pertanto, “una ripartizione 25%-75%
oppure 33%-66%”.
Egli infine, senza oltre specificare, contesta alcune spese d’inchiesta, perché
derivanti da atti istruttori inutili e dei quali non gli è stata data
comunicazione (ricorso, pag. 5).
7.1
Giusta l’art. 9 cpv. 2 CPP i coautori ed i complici sono obbligati
al pagamento delle spese nella misura stabilita dalla sentenza. Questa
determina se e in quale misura i condannati ne rispondono solidalmente. Di
principio la divisione dei costi avviene secondo una chiave di ripartizione in
funzione dell’importanza e della gravità dei fatti imputati a ciascun
condannato (Schmid, Strafprozessrecht, 3. edizione, Zurigo 1997, § 66 n. 1200,
Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, § 141 n. 3101).
7.2
Il ricorrente, sostenendo di meritare un carico di oneri processuali
ridotto perché B. ha ricevuto una pena più grave della sua, argomenta a torto.
Egli infatti trascura di considerare che l’importante differenza tra la sua
pena detentiva (14 mesi) e quella del correo (26 mesi) non va ricondotta a una
minore gravità dei fatti addebitatigli, ma unicamente all’effetto della sua
scemata imputabilità, senza la quale la sua pena sarebbe stata addirittura
superiore a quella inflitta al correo.
D’altra parte, anche esaminando i singoli reati a cui RI 1 rispettivamente B.
sono stati condannati, emerge come gli addebiti non divergano in modo
sostanziale: oltre alle infrazioni e alle contravvenzioni alla LStup, talune
commesse in correità, a B. è stato imputato un furto di fr. 32'000.- e
l’entrata e il soggiorno illegale in Svizzera, a RI 1 la guida in stato di
inattitudine. È a torto, dunque, che il ricorrente pretende che le spese
d’inchiesta causate da B. siano state “ben maggiori” rispetto alle sue,
ritenuto oltretutto che il pilastro dell’inchiesta risulta essere la
determinazione dei traffici di stupefacente in cui le responsabilità dei due
condannati non divergono in misura tale da imporre una significativa
ripartizione delle spese.
Irricevibile, infine, poiché formulata in modo vago e per nulla
sostanziata, la censura relativa agli atti istruttori.
Anche su questo punto, pertanto, il ricorso è votato all’insuccesso.
8.
Solo di transenna è, infine, il caso di rilevare che il ricorrente,
con i suoi ripetuti rimproveri alla polizia giudiziaria, tesi ad evidenziare
l’errata verbalizzazione delle sue deposizioni (cfr. ricorso, pag. 2), non fa
altro che sollevare la violazione di vizi essenziali di procedura,
dimenticando, tuttavia, che tali censure andavano sollevate “non appena
possibile” (art. 288 lett. b CPP). Non avendole egli sollevate in precedenza,
esse sono, in questa sede, irricevibili.
9.
Gli oneri processuali seguono la parziale soccombenza e sono
posti, in ragione di 1/3 a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
La richiesta del ricorrente di essere ammesso al gratuito patrocinio “nella
misura della tassa di giustizia” (ricorso, pag. 4) viene trasmessa, per
competenza, al Giudice dell’istruzione e dell’arresto (art. 31 Lag).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso RI 1 è parzialmente
accolto e pertanto il considerando 4.2.1. della sentenza impugnata è modificato
come segue:
“ 4.2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, nella quale è
computato il carcere preventivo sofferto.”
Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico del ricorrente in ragione di
1/3.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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