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17.2009.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 febbraio 2010Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i propri guadagni”.

Il primo giudice ha, poi, rilevato come, nel

primo interrogatorio (20 aprile 2008), RI 1 abbia ammesso di avere incassato,

negli ultimi 6 mesi circa, 3’000 fr. al mese vendendo bolas a fr. 100.- l’una,

come nel secondo interrogatorio (avvenuto il 13 maggio successivo), egli abbia

precisato che le bolas contenevano 0.7/0.8 grammi di cocaina e che il loro

prezzo – che non sempre riusciva ad incassare – variava da 80.- a 100.- fr.

Quanto agli acquisti, il giudice ha ricordato come RI 1, il 23 aprile 2008,

abbia dichiarato di avere ottenuto a credito da B. 200 gr di cocaina al prezzo

di fr. 75.- al grammo e come il 21 aprile precedente abbia dichiarato di

averne acquistati altri 25 grammi a fr. 90.- il grammo da C. e come RI 1 abbia

anche dichiarato di avere pagato la cocaina soltanto con il provento delle

vendite e di non avere mai investito, per i suoi acquisti di stupefacente, quanto

percepito come rendita AI. Infine, quanto al denaro trovato al suo domicilio

(fr. 7’249,70), il primo giudice ha ricordato come RI 1 abbia dichiarato che, a

parte fr. 1’500.- (riconducibili ad una rendita AI ricevuta) e 300.- Euro

(canone di sublocazione pagatogli da tale A.), si trattava di provento della

vendita di stupefacente. Infine, ha ricordato che, al dibattimento, RI 1 ha ritrattato tale sua dichiarazione affermando che il denaro era, invece, tutto di provenienza

lecita ma che in tale ritrattazione egli non poteva essere seguito ritenuto

come essa fosse “tardiva” e “interessata” e come non fosse credibile la tesi

secondo cui l’imputato avesse prelevato quei soldi in banca quasi un mese prima

e li avesse tenuti in casa poiché si tratta di un “comportamento incongruente

per chi è titolare di un conto bancario” (sentenza impugnata, consid. 5 pag.

14 e 15). Rilevando, poi, come, sulla base di tali risultanze, il PP abbia

imputato a RI 1 la vendita, ed in minima parte, l’offerta, di almeno 200 grammi di cocaina, e come, invece, RI 1 non abbia voluto riconoscere l’addebito ammettendo la

vendita di soli 100 grammi, il primo giudice

ha annotato che l’addebito “è ampiamente

giustificato, dimostrato già solo da un semplice calcolo relativo ai proventi

dello spaccio”. Egli ha, poi, spiegato tale sua conclusione nel seguente

modo. Dapprima, visto che RI 1 ammette di avere pagato la cocaina soltanto con

il denaro guadagnato con la vendita, “per pagare i 220 grammi di cocaina che ammette di avere acquistato”, cioè per pagare fr. 16’800.- (fr. 15’000.-

a B. per 200 grammi, fr. 1’800.- a C. per 20 grammi) , egli deve avere venduto cocaina per almeno quell’importo. A questo quantitativo,

occorre aggiungere – secondo il primo giudice – quello che ha fruttato i fr. 5’000.-

trovati a casa sua . “Si ha così – conclude il suo ragionamento il primo

giudice – (oltretutto nella poco verosimile ipotesi che egli nulla abbia

speso di quanto incassato con il suo traffico) che il provento delle vendite di

cocaina è stato almeno di complessivi fr. 21’800.-, ciò che equivale alla

vendita di circa 250 bolas al prezzo medio di

fr. 90.-, e perciò a circa 200 grammi di cocaina, ritenendo un peso medio di 0.8 per bola” (sentenza

impugnata, consid. 6,

pag. 15 e 16).

Continuando, il primo giudice ha precisato di avere ritenuto credibile la

dichiarazione di B. secondo cui egli ha procurato al ricorrente “ulteriori

320 gr di cocaina, acquistati da un non identificato spacciatore africano”:

per tale dichiarazione – spiega il primo giudice – “il solo B. ha subito una

sanzione, essendo la fattispecie statagli imputata (…), mentre che RI 1 non ha

subito aggravio di sanzione, non essendogli gli acquisti a fine di rivendita

stati imputati” e, pertanto, essa è attendibile andando “esclusa

qualsiasi volontà persecutoria del B. – persona contrariamente al RI 1, bene

attenta alla razionale gestione dei propri interessi, anche processuali – non

potendosi neppure ammettere che il B. avrebbe accettato di accusare se stesso

di fatto non vero pur di far punire anche il RI 1”. Sulla scorta di questi elementi, il primo giudice ha ritenuto accertato che, nel periodo

considerato, l’imputato ha avuto a sua disposizione almeno 650 gr di cocaina e,

pertanto, ha concluso che “è del tutto pacifico, alla luce di un dichiarato

consumo di 0,5 gr al giorno, da lui quantificato in almeno 100 gr per l’intero

periodo, che le sue vendite ammontano sicuramente ai 200 gr addebitatigli dal

Procuratore pubblico” (sentenza, consid. 6 pag. 15-16).

2.2. Nel suo ricorso, RI 1, sostenendo che “è pura follia”

ritenere che egli avesse una “disponibilità di addirittura 650 grammi”, sostiene che “la storia dei 320 gr non è assolutamente vera”, ritenuto,

peraltro, che egli non avrebbe mai saputo dove trovare il denaro per pagare “il

fantasma di pelle nera”. Afferma – in questa sede, per la prima volta – di

avere usato, almeno in parte, per l’acquisto di stupefacente i soldi della

rendita AI e di avere dichiarato il contrario agli inquirenti soltanto a causa

dello stato confusionale in cui versava, ai farmaci impostigli dal medico del

carcere nonché “all’incredibile trattamento ricevuto da certi secondini in

carcere”. Ribadendo che i soldi ritrovati dagli inquirenti “sono di

fatto tutti riconducibili alla rendita AI”, precisa che i fr. 5'200.- prelevati

il 26 marzo 2008 non sono stati utilizzati per i correnti pagamenti –

contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice – giacché egli in, quel

periodo, “non riusciva nemmeno più a lavarsi con continuità, figuriamoci a

fare i pagamenti”.

RI 1 conclude affermando di aver “spacciato un massimo di 100 gr di cocaina”

(ricorso, pag. 1-2).

2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;

118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007,6P.218/2006) così che, per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata ne è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la

valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,

si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o

contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In

particolare, il TF ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può

dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener

conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora,

quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni

insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.)

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove

certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi

valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio

da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in

più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono

condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un

valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der

Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF 7 maggio 2003, inc.6P.37/2003 consid. 2.2).

2.4. In questa sede – dove occorre dimostrare che il primo giudice ha valutato

in modo insostenibile il materiale probatorio a sua disposizione senza ad esso

nulla aggiungere – non giova al ricorrente ritrattare le deposizioni rilasciate

al procuratore pubblico, affermando di non avere finanziato la cocaina ricevuta

da B. e da C. con i proventi della vendita di altro stupefacente, ma attingendo

alla sua rendita AI. Ammettere e considerare tale ritrattazione (ciò che ancora

non significa ritenerla) equivarrebbe a mutare il materiale processuale, ciò

che, in cassazione, non è ammissibile.

Rilevato come, per il resto, l’allegato ricorsuale sia quasi interamente

irricevibile poiché dimostra dimenticanza quasi totale del principio secondo

cui, in un ricorso per cassazione, non basta contrapporre al giudizio impugnato

la propria versione dei fatti, ma occorre spiegare perché il giudice, valutando

gli atti istruttori, sia giunto ad un risultato, non soltanto sbagliato, ma

manifestamente insostenibile, occorre, comunque, osservare che è senza arbitrio

che il giudice ha accertato che RI 1 ha venduto almeno 200 grammi di cocaina. Vista l’ammissione di RI 1 (che qui va considerata come non ritrattata in

forza di quanto sopra) di avere pagato i 220 grammi di cocaina che egli ha ammesso di avere avuto da B. e da C. con il solo provento della

vendita di stupefacente e considerati i prezzi di acquisto da lui indicati e la

cocaina acquistata si ha che, per finanziare gli acquisti di cui s’è detto, RI 1 ha dovuto – come considerato dal primo giudice in un procedimento non viziato da arbitrio – vendere

cocaina per almeno fr. 16’800.-. Ciò che significa, visti i prezzi di vendita

da lui indicati, che RI 1 ha dovuto vendere almeno 187 bolas di cocaina. A

queste – poiché è senza arbitrio che il primo giudice non ha tenuto conto della

ritrattazione in aula di RI 1 – vanno aggiunte le 55 bolas vendute per

ricavare i fr. 5’000.- circa, cioè quella parte dei soldi ritrovati a casa di RI

1 e che, secondo le sue prime dichiarazioni, non avevano origine lecita.

Tenuto, poi, conto del contenuto delle bolas indicato da RI 1, si ha che è

possibile ritenere senza arbitrio che questi ha venduto circa 200 grammi di cocaina.

Nonostante questi accertamenti – come visto, non

arbitrari – fossero sufficienti a confermare l’imputazione di cui al punto 8.1.

dell’AA, il giudice di prime cure ha voluto continuare e procedere a

considerazioni relative ad un presunto maggiore quantitativo di cocaina (circa 650 grammi) che RI 1 avrebbe avuto a disposizione. Si tratta di considerazioni non necessarie – come

visto – a supportare la condanna ed inutili nella misura in cui da esse il

giudice non ha tratto alcuna conclusione nell’ottica dell’applicazione dell’art.

250 CPP che si sarebbe imposta visto il grosso divario fra i quantitativi

imputati e quelli apparentemente accertati: si fosse ritenuto davvero

accertato che B. ha fornito (venduto e procurato) a RI 1 almeno 520 grammi di cocaina, a questi, pur tenuto conto del suo consumo e pur dedotto il quantitativo

ritrovato al domicilio, si sarebbe dovuto imputare la vendita di un

quantitativo ben maggiore e a B. si sarebbe dovuto imputare, oltre che di avere

procurato a RI 1 i 320 grammi di cui s’è detto (punto 3.2. AA), di avergli

venduto i 200 grammi di cui RI 1 ha parlato.

Ciò non è avvenuto.

Si tratta, dunque, di considerazioni inutili

nell’economia del giudizio e non solo (e, peraltro, in contrasto con

l’affermazione fatta più oltre dal giudice, nel capitolo dedicato alla

commisurazione della pena, secondo cui RI 1 “ha sostanzialmente ammesso i

fatti che lo riguardano” (cfr. sentenza, consid. 11, pag. 20).

Su di esse è, comunque, superfluo soffermarsi ritenuto

che da esse, come visto, nulla è stato dedotto relativamente alle

responsabilità penali di RI 1.

Concludendo, su questo punto il ricorso è votato

all’insuccesso.

3. Il ricorrente pretende, poi, che gli atti preparatori relativi alla

trasferta ad __________ per l’acquisto di 250 gr cocaina, non gli possano

essere imputati poiché non è provato che il viaggio era davvero finalizzato a

trattare un acquisto di stupefacente e, dall’altro, poiché i fatti accertati

non bastano a integrare gli atti preparatori.

3.1. Sulla questione, il primo giudice ha, dapprima, accertato che lo

stesso imputato ha “raccontato di avere condotto il B. dapprima a __________

, dove i due hanno effettuato un cambio di valuta da franchi in 8'078.- Euro”

– cambio provato dalle ricevute ritrovate al domicilio di RI 1 – e poi ad __________

riconoscendo “che lo scopo del viaggio era che lui prendeva accordi ed

acquistava la cocaina che si faceva poi portare a __________ da corrieri”.

Rilevato come con 8’000.- Euro “sia sicuramente possibile acquistare

all’ingrosso almeno 250 grammi di cocaina”, il primo giudice ha concluso

per la fondatezza dell’imputazione a RI 1 di correità in atti preparatori

all’acquisto di cocaina relativamente a tale “trasferta ad __________ , via __________

, effettuata con la vettura nel frattempo acquistata dal RI 1”.

Determinandosi sulle giustificazioni

dell’imputato secondo cui “egli non sarebbe stato altro che un tassista,

come tale remunerato, e che pertanto nulla gli potrebbe essere addebitato dei

traffici dell’amico visto che egli non avrebbe fisicamente trasportato cocaina

con la propria vettura”, il giudice di prime cure, dopo avere rilevato che RI

1 stesso ha ammesso di essere consapevole che B. era un trafficante di

stupefacenti e che il viaggio ad __________ era finalizzato all’acquisto di

stupefacenti, ha concluso che “l’aiuto prestato mettendo a disposizione la

propria vettura e se stesso per condurlo sino a __________ e ritorno e per

effettuare il cambio di valuta teso a procurare il denaro necessario

all’acquisto della droga è costitutivo di correità in atti preparatori al

traffico di almeno 250 gr di cocaina” (sentenza, consid. 7 pag. 16-17).

3.2. RI 1 rimprovera, dapprima, al primo giudice di avere sbagliato dando per

scontato che lui e B. sono andati in __________ per acquistare 250 gr di

cocaina rilevando che, invece, B., con il denaro, “potrebbe anche aver

effettuato un pagamento per una fornitura a credito precedente oppure qualcosa

d’altro”.

Egli ribadisce, infine, di “non aver trasportato dello stupefacente al

ritorno stesso” (ricorso, pag. 2).

3.3. Le argomentazioni ricorsuali, di chiaro (e quasi provocatorio)

stampo appellatorio, non sono evidentemente ricevibili.

Ci si limita, qui, a ricordare al ricorrente che

egli stesso ha ammesso di essere stato consapevole che la trasferta ad __________

era finalizzata all’acquisto di stupefacenti (cfr. verbale dibattimento, pag.

4 e verbale del 21 aprile 2008, all. RPG n. 21, pag. 2).

Il fatto – allegato dal ricorrente a sua discolpa

– che in quel viaggio non è stato trasportato dello stupefacente, è

manifestamente irrilevante: fosse stato il contrario, l’imputazione e la

condanna non sarebbe stata per atti preparatori al traffico di stupefacenti ma

per traffico (in senso lato) di stupefacenti.

Come correttamente rilevato dal primo giudice, l’ammissione

secondo cui egli era consapevole che la trasferta ad __________ era

finalizzata all’acquisto di stupefacenti (cfr. verbale dibattimento, pag. 4) e

l’accertamento del preventivo cambio di denaro di cui s’è detto sopra bastano

per stabilire che RI 1, accompagnando B. ad __________ con lo scopo di “prendere

accordi e trattare l’acquisto di cocaina” (cfr. DTF 106 IV 74

consid. 3 e 104 IV 40 consid.1), ha intenzionalmente commesso

dei preparativi per l’acquisto di 250 g di cocaina. Costituisce, infatti, un

atto preparatorio ed è punibile ai sensi dell’art. 19 cifra 1 cpv. 6 LStup,

colui che, con le azioni, manifesta di stare preparando la commissione di uno

dei reati di cui ai cpv. 1-5 dell’art. 19 cifra 1 LStup con azioni concrete,

come lo spacciatore che raccoglie informazioni sulle possibili fonti di

approvvigionamento o che stabilisce dei contatti con gli ambienti della droga

(DTF 117 IV 309 consid. 1b, 106 IV 74 consid. 3 e 104

IV 40 consid.1; Fingerhuth/Tschurr, Kommentar Betäubungsmittelgesetz, Zurigo

2002, ad art. 19 pag. 127).

Ne discende che RI 1, si è reso colpevole del reato di

cui all’art. 19 cifra 1 cpv. 6 LStup.

Su questo punto, pertanto, il suo ricorso deve essere respinto.

4. RI

1 propone, inoltre, delle contestazioni relative al reato di riciclaggio di

denaro.

4.1. Relativamente a tale reato, il giudice di prime cure, dopo avere

accertato che il denaro era “sicuramente provento di reato, e meglio di

traffico di stupefacenti, non avendo B. mai svolto alcuna attività lecita, ciò

di cui RI 1 era ovviamente consapevole”, ha ritenuto che “il cambio del

provento di reato con altra valuta è per definizione un tipico atto di

riciclaggio”. Dopo avere accertato che l’operazione di cambio è avvenuta

in tre distinte fasi – “due presso l’ufficio di cambio __________ (una

fatta da RI 1 e l’altra da B.) e una presso la __________ (fatta da RI 1 o da B.)”

e dopo avere precisato che fu proprio RI 1 a suggerire quel modus operandi “per

eludere il controllo dell’avente diritto economico praticato sulle singole

operazioni superiori a fr. 5’000.-” (sentenza impugnata consid. 7 pag. 17),

il primo giudice ha concluso che “la malafede del RI 1 (ergo la

consapevolezza di commettere reato)” è provata da quanto dichiarato da RI 1

stesso che ha precisato che la suddivisione dell’importo da cambiare in

tranches inferiori a 5’000.- fr. è stata decisa “per non dovere sottostare

alle disposizioni contro il riciclaggio che impongono di allestire i relativi

formulari” (sentenza, consid. 8 pag. 17-18).

4.2. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che

non fu lui ma B., a decidere di fare tre cambi e

precisa che quello che lui disse al proposito agli inquirenti “è solo una

logica deduzione di quanto tutti sanno, e cioè che sopra i fr. 5’000.- bisogna

fare il formulario” (ricorso pag. 3). Precisando, poi, che lui si limitò a

cambiare fr. 4’998.- che B. gli diede, il ricorrente conclude che, se

riciclaggio ci fu, per lui il reato si limita semmai a quella cifra.

Ma – continua – in realtà non c’è reato poiché,

accertando che il denaro cambiato è sicuramente provento di reato, il primo

giudice è caduto in arbitrio poiché non ha considerato che, oltre a

spacciare droga, B. si prostituiva (ricorso, pag. 3).

4.3. L’accertamento del

primo giudice secondo cui il denaro era sicuramente provento di reato resiste

alla censura d’arbitrio proposta dal ricorrente. Se è vero che B. ha dichiarato

di essersi prostituito ad una donna conosciuta solo con il nome di Patrizia dal

febbraio al giugno del 2007 e di avere percepito dai fr. 200.- ai fr. 700.- a

notte (cfr. classatore relativo a B., AI 30, pag. 3), è anche vero che tali

dichiarazioni, in particolare quelle relative ai proventi di tale attività

appaiono piuttosto fantasiose e poco credibili soprattutto se riferiti ad una

sola cliente. In realtà, quel che emerge dagli atti è che, negli anni

considerati, gli unici veri proventi di B. sono quelli derivanti da attività

illecite, in particolare dal traffico di stupefacente che negli anni 2007 e 2008 ha raggiunto una certa importanza (620 gr tra cocaina ed eroina) e dal furto (fr. 32'000.- da

lui sottratti ad un asilante africano).

In queste condizioni, è senza arbitrio che il primo giudice ha

ritenuto che i fr. 13'290.30, da lui e RI 1 cambiati in euro, erano provento di

reato.

Ciò detto, non può essere negato che – così come sostiene il

ricorrente – dagli atti non risulta che sia stato RI 1 a suggerire come

procedere per il cambio per evitare l’applicazione delle disposizioni contro il

riciclaggio di denaro. L’accertamento non può essere fondato sulle

dichiarazioni di B. che ha negato di avere proceduto al cambio. Nemmeno

l’accertamento può essere fondato sulle dichiarazioni Di RI 1 che ha semplicemente

riferito che “evidentemente abbiamo fatto due cambi inferiori a fr. 5'000.-

per non dover sottostare alle disposizioni contro il riciclaggio”, senza

però fornire dettagli sulla questione di sapere chi – tra lui e B. – abbia

avuto l’idea di suddividere l’importo da cambiare.

Ciò detto, la cosa si rivela del tutto ininfluente per il giudizio

poiché è fuor di dubbio che gli altri accertamenti del primo giudice non sono

arbitrari: la consapevolezza non soltanto dell’origine delittuosa del denaro ma

anche dell’importo complessivo che lui e B. hanno cambiato e della sua

suddivisione in tranches inferiori ai 5’000.- fr. così da evitare di

raggiungere il limite superato il quale scattano le verifiche, bastano –

indipendentemente dall’accertamento di chi fu ad avere l’idea – per dichiarare RI

1 autore colpevole, in correità con B., di riciclaggio per l’intero importo.

In effetti, Il Tribunale federale ha già avuto modo di specificare

che l’azione delittuosa repressa dall’art. 305bis cpv. 1 CP può

consistere anche nei negli atti più semplici, quali le operazioni di cambio di

denaro nella stessa valuta o in una valuta estera (DTF 122 IV 214 consid. 2c)

e, sempre secondo la giurisprudenza, è correo colui che in occasione della

decisione, della pianificazione e dell’esecuzione di un reato collabora

intenzionalmente in modo determinante con gli altri autori, così da risultare

un “partecipante principale”. La correità presuppone, dunque, una

“Mit-Tatherrschaft”, ovvero una padronanza collettiva dell’azione delittuosa,

ritenuto che, se dal profilo soggettivo la correità presuppone l’intenzionalità

ed una comune decisione di compiere il reato (“animus auctoris”),

questa, può essere anche manifestata tramite atti concludenti e che il correo

non deve aver necessariamente partecipato, già dall’inizio, alla decisione

originale, essendo sufficiente che egli aderisca alla stessa anche solo in una

fase successiva, fino al più tardi al compimento del reato (DTF 133 IV 76

consid. 2.7, 130 IV 58 consid. 9.2.1; 118 IV 397 consid. 2b; 108 IV 88 consid. I.2.a;

Rehberg/Donatsch, Starfrecht I, 7a edizione, Zurigo 2001, pag. 140 e seg.;

Forster, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, ad vor art. 24 CP n. 7 e segg.).

Anche su questo punto, pertanto, il ricorso di RI

1 è respinto.

5. Il ricorrente contesta la commisurazione della pena.

5.1. Commisurando la pena da infliggere a RI 1, il primo giudice ha,

dapprima, ritenuto “la sicura gravità oggettiva dei reati” poiché il

traffico di cui RI 1 si è reso responsabile concerne “un quantitativo

importante, pari ad un multiplo del minimo giurisprudenziale del caso grave sia

per la cocaina che per l’eroina”. Grave è perciò – sempre secondo il primo

giudice – la disponibilità a delinquere “al riguardo di addirittura due

tipi di droga pesante”. La colpa di RI 1 è, poi – continua il primo

giudice – grave anche perché egli “ha spacciato con intensità durante vari

mesi”, senza alcuna intenzione di smettere ritenuto “che è stato fermato

solo dal suo arresto” e poiché ha agito “con notevole pericolosità e

mancanza di scrupoli, sia per avere tagliato la cocaina che per essersi messo

in (parziale) sodalizio con un trafficante su scala internazionale come il B.

che per essersi prestato all’effettuazione di operazioni per importanti

quantitativi unitari, nell’ordine delle centinaia di grammi”. Pertanto –

conclude il presidente della Corte – ”siamo perciò ad un livello chiaramente

più elevato rispetto a quello dello spacciatore da strada che vende e compra

pochi grammi alla volta per finanziare il proprio consumo”. Il giudice ha,

poi, continuato affermando come a spingere RI 1 a delinquere sia stato il desiderio di guadagnare “per supplire con lo squallido traffico al

fallimento economico della propria caotica ed inconcludente attività

paraprofessionale di patrono occulto di diseredati, tra cui in primo luogo sé

stesso, ma anche di personaggi privi di scrupoli e dediti all’illegalità

popolanti il sottobosco con il quale l’imputato si è da anni mescolato”.

Il fatto che RI 1 abbia agito per denaro è particolarmente grave poiché –

precisa il primo giudice – egli poteva contare sulla rendita AI di fr. 2’612.-

mensili “e su qualche centinaio di franchi supplementari (ed esentasse)

provento delle sue consulenze e quindi senza che egli fosse anche solo

lontanamente in situazione di indigenza, potendo al contrario contare su un

reddito sicuro corrispondente nell’entità a quello percepito da moltissime

persone che svolgono lavori semplici, senza che queste – pur prive della

formazione giuridica completa dell’accusato – si sognino anche solo

lontanamente di mettersi a spacciare droga” . Più oltre, riassumendo questi

concetti, il primo giudice ha precisato che il “traffico avviato e

proseguito in grande stile dal prevenuto, avvocato oggi 47enne” è da

considerarsi “odioso ed esecrabile” e che “biasimevole è la chiara

mancanza di scrupoli con cui ha deciso di procedere nell’illegalità, quasi che

tutto gli dovesse essere consentito in ragione delle difficoltà che ha dovuto

affrontare nel corso della sua vita”.

A favore di RI 1, il primo giudice ha considerato

che egli “ha sostanzialmente ammesso i fatti che lo riguardano” e ne ha

rilevato l’incensuratezza che, però, ha ritenuto “almeno parzialmente

controbilanciata dal biasimo che deve essere espresso nei confronti di chi,

come lui, inizia a dedicarsi allo spaccio di droga alla soglia dei 45 anni, età

teorica della piena maturità” (sentenza consid. 11 pag. 19 e 20).

Esaminando la richiesta della difesa di

riconoscere a RI 1 una scemata imputabilità di grado medio-alto, il primo

giudice ha, dapprima, rilevato come egli si sia dichiarato sano di mente e

come, “la Corte, in assenza di riscontri certi, avrebbe potuto

ritenere le affermazioni del RI 1 e rimarcare come egli fosse perfettamente

consapevole della natura illecita dei propri atti, addirittura in misura

qualificata vista la formazione legale” e come “sempre in assenza di

migliori riscontri sulle implicazioni giuridiche delle turbe psichiche

dell’imputato” avrebbe potuto ritenere data anche la capacità di

conformarsi alla corretta percezione dell’illecito, in particolare “alla

luce del movente razionale costituito dalla volontà di guadagnare denaro con lo

spaccio”. Ciò precisato, il primo giudice ha deciso di risolvere la

questione “in favore dell’accusato e non senza considerazioni d’ordine

pietistico” ed ha stabilito “di accordare” una scemata imputabilità

di grado medio per cui ha deciso di “concedere una riduzione del 40% sulla

pena base” poiché ha ritenuto “insufficienti gli elementi di giudizio

per concedere la riduzione massima del 50% ammissibile secondo giurisprudenza

per il grado di comprovata ed effettiva scemata responsabilità” (sentenza

impugnata consid. 11 pag. 20 e 21).

Tutto questo rilevato, il giudice di prime cure

ha concluso che “la pena base si pone ad un livello assai elevato, superiore

a 2 anni e mezzo di pena detentiva”. Effettuate su questa pena base “altre

deduzioni minori per effetto della confessione, di una collaborazione solo

parziale, dell’incensuratezza e del carcere preventivo sofferto, anche tenuto

conto della scemata imputabilità la pena da irrogare non può scendere sotto i

14 mesi di pena detentiva” (sentenza, consid. 11 pag. 21).

5.2. Contestando la commisurazione della pena, il ricorrente ne chiede la

riduzione a 8 mesi. Egli sottolinea, in particolare, che la frase che il primo

giudice ha interpretato come la sua ammissione di essersi dato allo spaccio per

desiderio di guadagnare altro non è che “la stupenda opera letteraria di uno

degli ispettori al quale quel giorno il sottoscritto non è riuscito a fare

modificare la frase né aveva la forza per farlo” e conclude rilevando come

“comunque, di fatto, non c’è stato alcun guadagno a parte quello in sostanza

stupefacente per il consumo personale” (ricorso pag. 3 e 4). Sostiene,

inoltre, che, a seguito della sua scemata imputabilità di grado medio, la sua

pena doveva essere ridotta del 50%.

5.3. Nella commisurazione della pena (art. 47 CP; art. 63 vCP) il giudice

di merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga

al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP,

disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure

appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare

eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21

segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag.

19).

Quanto ai

criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo

era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47

cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del

resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto

della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto

che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la

necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a

venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il

giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le

conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,

consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79,

127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale

permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere

sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena

il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado

di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis

mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,

Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare

la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le

circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del

proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato

ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato,

l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 289).

Vanno

inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione

familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la

formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e

la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117

IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata

nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)

per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla

situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3

pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007

del 17 aprile 2007, consid. 6.4,6P.152/2005 del 15

febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). Esigenze

di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine

(DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento,

da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in

cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la

stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva

disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso,

ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità

soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44

consid. 2c pag. 47).

Secondo l’art. 50 CP, se la sentenza deve essere

motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la

commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che nella

sua motivazione il giudice deve motivare la sentenza in modo che l'autorità di

ricorso sia in grado di verificare il rispetto di tali criteri, siano essi a

favore o a sfavore del condannato. Non gli incombe di diffondersi

necessariamente su ogni fattore, né di indicare in cifre o in percentuali

l'importanza attribuita ai singoli elementi considerati nella commisurazione

della pena. Deve permettere tuttavia di seguire il suo ragionamento. La

motivazione deve quindi giustificare la pena e permettere di seguire il

ragionamento del giudice, senza che questi sia tenuto ad esprimersi in cifre o

in percentuali su ogni elemento che cita (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,

consid. 5.3; Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n.

Considerandi

2.

ad art. 50 CP). Un mero elenco di elementi pro e contro l'imputato non è comunque

sufficiente (sentenza del Tribunale federale 6S.390/2005 del 27 febbraio 2005,

consid. 3). Anzi, più la pena è rigorosa, più la motivazione dev'essere

completa, soprattutto qualora – pur mantenendosi nei limiti edittali – la

sanzione appaia comples­sivamente molto severa. Ove la commisurazione della

pena risulti conforme al diritto, in ogni modo, l'accoglimento di un ricorso

per cassazione non si giustifica solo per far migliorare o integrare un singolo

considerando della sentenza (DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 104 in fondo con riferimenti).

5.4

Pur se l’art. 47 CP non impone al giudice di esprimere in cifre o

in percentuali l’importanza attribuita ad ogni singolo elemento di valutazione

e pur se è sufficiente che la motivazione della sentenza consenta di capire in

che modo gli elementi aggravanti o attenuanti sono stati apprezzati (DTF 127 IV

101.

consid. 2c con richiami; CCRP 20.9.2006 in re N.), è evidente che, in

concreto, la motivazione della sentenza quo alla pena pone dei problemi, in

particolare laddove non definisce in modo preciso la pena base: in effetti, il

primo giudice, impropriamente, definisce tale la pena – di cui, peraltro, si è

limitato a dire che essa “si pone ad un livello assai elevato, superiore a 2

anni e mezzo” – prima delle deduzioni delle attenuanti generiche.

Ciò rilevato – nell’ottica di evitare un rinvio

degli atti al presidente della Corte delle assise correzionali affinché

integri la motivazione della sentenza conformemente ai requisiti minimi del

diritto federale (art. 296 cpv. 2 CPP) – questa Corte ritiene di poter porre rimedio

alle imprecisioni del primo giudice determinando la pena “piena” da lui stabilita

– cioè, la pena prima dell’applicazione della riduzione in ragione della

scemata imputabilità – procedendo a ritroso. Ritenuto che il primo giudice ha

precisato di avere applicato, per la scemata imputabilità, la riduzione del 40%

e in assenza di altre attenuanti specifiche, si ha che deve essere ritenuto che

la pena piena (o la pena base) da egli stabilita è di 24 mesi (o poco meno).

RI 1 deve rispondere di infrazione grave alla

LFStup relativa ad un quantitativo complessivo relativamente importante di

stupefacenti (200 gr di cocaina venduti, detenzione di altri 19 gr e

preparativi per l’acquisto di altri 250 gr di cocaina nonché detenzione di 93

gr di eroina), di riciclaggio di denaro, di guida in stato di inattitudine

nonché di contravvenzione alla LFStup.

Ciò ritenuto, nonostante il primo giudice abbia

pesantemente enfatizzato a suo sfavore l’entità e la qualità delle infrazioni

alla LFStup definendoli “un traffico avviato e proseguito in grande stile”

quando “il grande stile” (se di stile si può parlare) è proprio

tutt’altra cosa e nonostante, apprezzando la situazione personale di RI 1, egli

abbia trascurato che, se è vero che l’imputato è un avvocato 47enne, è anche

soprattutto vero che egli non ha mai trovato lavoro e che, dall’inizio degli

anni novanta, vive una situazione di emarginazione sociale, personale e

professionale (cfr, in particolare, AI 22 e incarto AI) ciò che va considerato

ad attenuazione e non ad aggravamento della sua colpa, la pena stabilita (senza

la deduzione del 40%) di 24 mesi non può dirsi frutto di un eccesso o di un

abuso di apprezzamento. Su di essa, pertanto, questa Corte non può intervenire.

Quel che, invece, pone un serio problema è la considerazione

da parte del primo giudice della scemata imputabilità riconosciuta a RI 1.

Come chiarito dalla giurisprudenza, una scemata imputabilità

comporta una sicura riduzione di pena, ancorché non necessariamente lineare.

Una scemata imputabilità di grado lieve, in altri termini, non implica per

forza una riduzione di pena del 25%, né una scemata responsabilità di grado

medio o grave implica ineluttabilmente una riduzione del 50 o del 75% (DTF 129

IV 22 consid. 6.2 pag. 35). Da ogni singola situazione bisogna trarre – secondo

il Tribunale federale – “conseguenze ragionevoli” (loc.

cit.). Resta, però, il fatto che le proporzioni citate rimangono punti di

riferimento e, perciò, in caso di scemata imputabilità grave un giudice non può

– secondo il Tribunale federale – ridurre la pena del solo 50% senza alcuna

motivazione, così come in caso di scemata imputabilità media non può limitarsi

a ridurre la pena senza alcuna motivazione del 40% (cfr. CCRP 20.9.2006 in re

N.).

Come visto, in concreto il primo giudice ha accertato che RI 1

presenta una scemata imputabilità di grado medio.

Una riduzione di pena inferiore al 50% richiederebbe pertanto una

motivazione specifica, che legittimi “conseguenze ragionevoli”.

Una simile motivazione non si trova nella sentenza impugnata. Non

basta al proposito l’indicazione – non minimamente sostanziata – secondo cui il

primo giudice ha ritenuto “comunque insufficienti gli elementi di giudizio

per concedere la riduzione massima del 50%”. Per poter essere considerata –

ritenute, fra l’altro, le valutazioni medico-specialistiche agli atti – tale

valutazione di insufficienza avrebbe dovuto procedere da un serio esame. Ciò

che non é. O perlomeno, non traspare dalle motivazioni della sentenza.

Pertanto, la pena inflitta a RI 1 deve essere ridotta a 12 mesi.

6.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che il periodo di prova deve

essere stabilito in due e non tre anni. Dopo avere dichiarato di trovarsi

ancora “in un mare di difficoltà”, spiega di sentirsi molto meglio con

il nuovo farmaco e di non avere più la necessità di delinquere perché “non

ha più bisogno di approvvigionarsi di cocaina per i suoi bisogni”. Egli

dichiara, inoltre, di essersi nel frattempo sposato (ricorso, pag. 4).

6.1

Il primo giudice, dopo essersi detto non del tutto convinto che RI

1, anche a processo celebrato, sia pienamente consapevole della gravità dei

suoi atti, considerato anche il perdurare delle sue difficoltà personali ed

economiche nonché il suo stato psichico precario, ha determinato il periodo di

prova in tre anni osservando come “se non vi fosse stata la prospettiva di

un matrimonio alle porte, che si spera potrà avere effetti benefici almeno

sulla situazione di disagio sociale, il periodo di prova sarebbe stato fissato

in almeno quattro anni” (sentenza, consid. 11-12 pag. 21).

6.2

L’art. 44 cpv. 1 CP prevede che, se il giudice sospende del tutto o

in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova

da due a cinque anni.

Nel quadro fissato dalla legge, la durata del periodo di

prova si determina in funzione delle circostanze del caso concreto, in

particolare tenendo conto della personalità e del carattere del condannato,

così come del rischio d'una sua recidiva. Più questo pericolo è importante, più

lungo deve essere il periodo di prova e la pressione che esso esercita sul

condannato affinché rinunci a commettere delle nuove infrazioni (STF

14.04

, inc.6B_16/2009, consid. 2; DTF 95 IV 121 consid. 1): la durata del

periodo di prova deve essere determinata in modo tale da garantire, nella

misura del possibile, che non vi sia recidiva (Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, AT II, 2a ed. 2006, § 5 n. 60; Schneider/Garré, Basler Kommentar,

2a ed. 2007, ad art. 44 CP n. 4 e rif.).

Nel determinare la durata del periodo di prova il giudice di merito fruisce di

ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo –

come il Tribunale federale – ove la durata si ponga al di fuori del quadro

edittale o il primo giudice ecceda palesemente il suo potere di apprezzamento

(DTF 95 IV 121 consid. 1).

6.3

In concreto, ritenuto quanto indicato dal primo giudice, la

determinazione in tre anni del periodo di prova non può in questa sede venire

censurata.

Su questo punto, pertanto, il

ricorso deve essere disatteso.

7.

RI 1 contesta pure la ripartizione degli oneri processuali

caricati, in solido, a lui e al correo B. in ragione di metà ciascuno

(sentenza, consid. 14 pag. 22), rilevando come B. abbia ricevuto una pena più

grave della sua e come le sue spese d’inchiesta siano state “ben maggiori”.

A mente del ricorrente si giustifica, pertanto, “una ripartizione 25%-75%

oppure 33%-66%”.

Egli infine, senza oltre specificare, contesta alcune spese d’inchiesta, perché

derivanti da atti istruttori inutili e dei quali non gli è stata data

comunicazione (ricorso, pag. 5).

7.1

Giusta l’art. 9 cpv. 2 CPP i coautori ed i complici sono obbligati

al pagamento delle spese nella misura stabilita dalla sentenza. Questa

determina se e in quale misura i condannati ne rispondono solidalmente. Di

principio la divisione dei costi avviene secondo una chiave di ripartizione in

funzione dell’importanza e della gravità dei fatti imputati a ciascun

condannato (Schmid, Strafprozessrecht, 3. edizione, Zurigo 1997, § 66 n. 1200,

Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, § 141 n. 3101).

7.2

Il ricorrente, sostenendo di meritare un carico di oneri processuali

ridotto perché B. ha ricevuto una pena più grave della sua, argomenta a torto.

Egli infatti trascura di considerare che l’importante differenza tra la sua

pena detentiva (14 mesi) e quella del correo (26 mesi) non va ricondotta a una

minore gravità dei fatti addebitatigli, ma unicamente all’effetto della sua

scemata imputabilità, senza la quale la sua pena sarebbe stata addirittura

superiore a quella inflitta al correo.

D’altra parte, anche esaminando i singoli reati a cui RI 1 rispettivamente B.

sono stati condannati, emerge come gli addebiti non divergano in modo

sostanziale: oltre alle infrazioni e alle contravvenzioni alla LStup, talune

commesse in correità, a B. è stato imputato un furto di fr. 32'000.- e

l’entrata e il soggiorno illegale in Svizzera, a RI 1 la guida in stato di

inattitudine. È a torto, dunque, che il ricorrente pretende che le spese

d’inchiesta causate da B. siano state “ben maggiori” rispetto alle sue,

ritenuto oltretutto che il pilastro dell’inchiesta risulta essere la

determinazione dei traffici di stupefacente in cui le responsabilità dei due

condannati non divergono in misura tale da imporre una significativa

ripartizione delle spese.

Irricevibile, infine, poiché formulata in modo vago e per nulla

sostanziata, la censura relativa agli atti istruttori.

Anche su questo punto, pertanto, il ricorso è votato all’insuccesso.

8.

Solo di transenna è, infine, il caso di rilevare che il ricorrente,

con i suoi ripetuti rimproveri alla polizia giudiziaria, tesi ad evidenziare

l’errata verbalizzazione delle sue deposizioni (cfr. ricorso, pag. 2), non fa

altro che sollevare la violazione di vizi essenziali di procedura,

dimenticando, tuttavia, che tali censure andavano sollevate “non appena

possibile” (art. 288 lett. b CPP). Non avendole egli sollevate in precedenza,

esse sono, in questa sede, irricevibili.

9.

Gli oneri processuali seguono la parziale soccombenza e sono

posti, in ragione di 1/3 a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

La richiesta del ricorrente di essere ammesso al gratuito patrocinio “nella

misura della tassa di giustizia” (ricorso, pag. 4) viene trasmessa, per

competenza, al Giudice dell’istruzione e dell’arresto (art. 31 Lag).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso RI 1 è parzialmente

accolto e pertanto il considerando 4.2.1. della sentenza impugnata è modificato

come segue:

“ 4.2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, nella quale è

computato il carcere preventivo sofferto.”

Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico del ricorrente in ragione di

1/3.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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