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Decisione

17.2009.44

Ricettazione, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Principio in dubio pro reo

8 marzo 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I 153 consid. 3.4 pag. 156, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid.

5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con

richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le

altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per

motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza

impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile

essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o

una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.

3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag.

278).

2. Giusta l’art. 160 cifra 1 CP commette il reato di ricettazione

chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una

cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il

patrimonio.

Dal profilo oggettivo il reato presuppone, dunque, che il bene ricettato sia provento

di reato; dal profilo soggettivo che l’autore sia consapevole della sua origine

illecita. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 105 IV 305 consid. 2b).

3. Nel suo gravame, la ricorrente solleva, innanzitutto, una censura giusta

l’art. 288 lett. c CPP, sostenendo che il primo giudice ha arbitrariamente

ritenuto di non poter escludere che il telepass sia stato anche solo ceduto o

prestato.

3.1. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha dapprima rilevato che,

a prescindere dalla questione di sapere se il telepass fosse effettivamente

stato in possesso di RI 2 (questione che egli ha sostanzialmente lasciata

aperta, cfr. sentenza, consid. 6.3 pag. 5-6), i requisiti soggettivi (recte:

oggettivi) della ricettazione non sono tuttavia adempiuti.

Nel considerando dedicato all’esame dell’aspetto soggettivo del reato (ma

determinandosi, in realtà, su un elemento oggettivo dello stesso, ovvero

l’origine illecita del telepass), il primo giudice ha, poi, osservato che,

sulla questione del furto o dell’appropriazione indebita dell’apparecchio,

l’istruttoria pre-dibattimentale è “totalmente silente”. Dagli atti -

spiega - nulla emerge in merito alla fine dello stesso e il direttore della

parte civile, __________, pur collocando il furto nel periodo novembre-dicembre

2005, non è stato nemmeno in grado di ipotizzare chi possa esserne stato

l’autore. Solo __________ (padre di __________e suo collaboratore in seno alla RI

1), durante il dibattimento, ha espresso i suoi sospetti in merito ad un

coinvolgimento dell’ex dipendente della società __________. Tuttavia - continua

il primo giudice - tale nominativo non appare negli atti istruttori e la RI 1

non ha mai sporto alcuna denuncia per furto contro di lui.

Il primo giudice ha, poi, osservato che ad “alimentare i dubbi

sull’effettiva sussistenza di un reato contro il patrimonio” contribuisce

anche la circostanza, emersa durante il dibattimento, secondo cui __________ ha

fondato con __________ - cognato dell’imputato - una società, la __________,

che pure si occupava di trasporti e che utilizzava i telepass della RI 1 a spese della stessa ricorrente.

Il primo giudice è giunto pertanto alla conclusione che “il contesto nel

quale è verosimilmente avvenuto il passaggio del telepass, con il coinvolgimento

di più ditte e di più persone, nonché la relazione tra le stesse persone (__________

e __________, soci in affari, e __________ e RI 2, cognati) non permette di

escludere che il telepass fosse stato originariamente anche semplicemente

ceduto o prestato, senza che l’accusato abbia dovuto o potuto capire che

all’origine ci fosse un reato contro il patrimonio, agli atti non emergendo la

sussistenza di sospetti in tal senso”.

A sostegno di questa sua conclusione il primo giudice ha poi evocato l’ambiguo

comportamento di __________ che - così come risulta dalla deposizione del padre

- ha inizialmente negato la sparizione del telepass e, dunque, di fatto

impedito un tempestivo accertamento in tal senso. Inoltre - sempre a sostegno

del suo accertamento secondo cui non vi sono sufficienti elementi a sostegno

della tesi accusatoria per cui il telepass era stato oggetto di un reato contro

il patrimonio - il primo giudice ha ritenuto il fatto che __________ - per

giustificare il lungo tempo intercorso tra la sparizione del telepass e la sua

denuncia, avvenuta il 23 novembre 2006 - abbia affermato che le fatture di __________(relative

ai pedaggi autostradali) venivano spedite direttamente alla banca per evasione

diretta quando agli atti esse risultano intestate alla stessa ricorrente

(sentenza, consid. 6.4 pag. 6-7).

3.2. Per quanto attiene all’origine illecita del telepass, la RI 1,

dopo aver riconosciuto l’assenza di risultanze istruttorie in merito, sostiene

che la circostanza secondo cui lo stesso è stato oggetto di un furto (o di un’appropriazione

indebita) non può essere messa in discussione, “non fosse altro che per il

fatto che la denuncia penale contro ignoti ed il blocco del telepass sono

avvenuti non appena la parte civile ha preso atto della fattura e dell’addebito

bancario che proponeva una cifra notevole”.

La parte civile, poi, definisce “assurda” la tesi del primo giudice

secondo cui non si può escludere che il telepass fosse stato originariamente

anche semplicemente ceduto o prestato. È infatti evidente che - spiega - “venendo

meno i rapporti (oltretutto in malo modo, anche con strascichi penali) fra il

signor __________ e la RI 1, ogni e qualsiasi accordo di questo tipo sarebbe comunque

terminato da tempo, ben prima del 25 ottobre 2006” (ricorso, pag. 4).

La ricorrente, infine, sostiene che il primo giudice non poteva dedurre

alcunché dalle deposizioni del teste __________ che è “persona che ha avuto

diversi problemi anche di carattere penale con la RI 1” (ricorso, pag. 6).

Considerandi

3.3

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;

118.

Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la

valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,

si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o

contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In

particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il

proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo

logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può

bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più

elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad

escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido

fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis

in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003

6P.37/2003 consid. 2.2).

Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione

di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2

patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto

dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove, il

principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non

può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,

sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il

precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto

convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché

sono sempre possibili. (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008],

consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF

127.

I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b

pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa

portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag.

40).

3.4

La conclusione del giudice della Pretura penale secondo cui non è

escluso che il telepass fosse stato originariamente semplicemente ceduto o

prestato - e, meglio, secondo cui non vi sono sufficienti elementi per ritenere

provato che il telepass è stato oggetto di un reato contro il patrimonio -

resiste alle critiche d’arbitrio proposte dalla ricorrente.

Per dimostrare l’arbitrarietà della conclusione del primo giudice secondo cui

agli atti non vi sono sufficienti elementi per ritenere provato che il telepass

in questione è stato oggetto di un reato contro il patrimonio, non è

sufficiente - come pretende la RI 1 - provare di avere sporto, in data 24

novembre 2006, una denuncia per furto contro ignoti e di aver proceduto al

blocco del telepass. Si tratta, infatti, di un elemento che è stato considerato

dal primo giudice che ne ha, però, ritenuto insufficiente il valore probatorio

in forza di una serie di elementi (in particolare, i rapporti intricati fra le

parti, i tempi della denuncia di scomparsa e le contrastanti dichiarazioni

delle persone coinvolte) che sono stati valutati in modo sostenibile. In

effetti, non si può non considerare che __________ ha dichiarato di avere

subito il furto probabilmente già a novembre-dicembre 2005 ma di essersi

accorto solo alla fine di novembre del 2006 “che il telepass in questione

era sempre attivo e che era utilizzato da terze persone” (cfr. AI 2,

verbale di __________ del 24 gennaio 2007, pag. 1) mentre il padre, __________,

in sede di dibattimento, ha affermato che già nell’agosto del 2006 sono

arrivate delle fatture che suo figlio Paolo ha controllato, accorgendosi che si

riferivano al numero di telepass scomparso e che - oltretutto - ancora prima, “quando

abbiamo venduto il furgone nel quale si trovava abitualmente il telepass” (il

27.

febbraio 2006, cfr. AI 3) - “io mi sono accorto che c’era un telepass in

meno anche se mio figlio mi diceva che mi sbagliavo” (cfr. verbale di

audizione di __________ allegato al verbale del dibattimento, pag. 1).

In queste condizioni, dunque, ritenuto l’ambiguo atteggiamento di __________

(il quale da una parte, nonostante la segnalazione del padre, non ha proceduto

a controllare se il telepass fosse ancora al suo posto e, dall’altra, dopo essersi

accorto della scomparsa dello stesso, ha temporeggiato per mesi prima di adire

il ministero pubblico) è senza arbitrio che il primo giudice ha ritenuto che la

denuncia presentata non è sufficiente a dimostrare che il telepass è stato

oggetto di un furto o di un altro reato contro il patrimonio.

Alla ricorrente non sovviene, poi, sostenere che la tesi del primo giudice è “assurda”

in quanto, venendo meno i rapporti fra __________ e la RI 1, ogni e qualsiasi

accordo di questo tipo sarebbe comunque terminato da tempo. Intanto, così

argomentando, la RI 1 omette di considerare che la cessione, a differenza del

prestito, è un negozio giuridico che non contempla la restituzione della cosa, sicché,

anche deteriorandosi i rapporti tra le parti, l’apparecchio potrebbe essere

stato consegnato definitivamente e senza possibilità di riscatto a __________.

In ogni caso, poi, considerato che dalle deposizioni circostanziate e lineari

del teste __________ (che il primo giudice rettamente ha ritenuto per il suo

giudizio) risulta come lo stesso e __________ abbiano collaborato in seno alla __________e

come questa società utilizzasse i telepass della ricorrente (cfr. verbale di

audizione di __________ allegato al verbale del dibattimento, pag. 2), la tesi -

ritenuta dal primo giudice - secondo cui l’apparecchio è passato dalle mani del

primo a quelle del secondo in modo legittimo non è certo una tesi peregrina né tantomeno

insostenibile.

Da quanto precede discende che è sulla scorta di

una valutazione sostenibile delle prove - senza arbitrio, dunque, e in ossequio

al principio in dubio pro reo - che il primo giudice, evidenziando la mancanza

di riscontri probatori e le incongruenze emergenti dagli atti, non si è

dichiarato convinto dell’avvenuto furto del telepass.

In queste condizioni, ritenuta senza arbitrio

l’assenza di un presupposto oggettivo del reato, è a giusta ragione che il

primo giudice ha assolto l’imputato.

Il ricorso della RI 1 deve, dunque, essere respinto senza che sia necessario esaminare

le altre censure sollevate.

4.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Ad RI 2, che ha presentato osservazioni al ricorso tramite un avvocato, la

ricorrente verserà un’indennità di fr. 600.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico della ricorrente che

rifonderà ad RI 2 fr. 600.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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