17.2009.45
Accoglimento del ricorso contro il decreto di commutazione di una multa in una pena detentiva
15 dicembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
17.2009.45
Data decisione, Autorità:
15.12.2009, CCRP
Titolo:
Accoglimento del ricorso contro il decreto di commutazione di una multa in una pena detentiva
RICORSO CONTRO DECISIONE DEL GIUDICE APPLICAZIONE DELLA PENA
art. 339 CPP-TI
art. 36 CPS
art. 106 cpv. 5 CPS
Incarto n.
17.2009.45
Lugano
15 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 31 luglio 2009 da
RI 1
contro il decreto emanato nei suoi
confronti il 17 luglio 2009 dal Giudice dell'applicazione della pena
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Considerandi
2.
Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Considerato che: - con decreto 17 luglio
2009, il GIAP ha commutato in 3 giorni di pena detentiva le multe emesse a
carico di RI 1 dall’Ufficio giuridico della circolazione con i decreti n. 7796
del 16.3.2007, n. 7797 del 16.3.2007, n. 15368 del 1.6.2007, n. 25640 del
28.9
, n. 31000 del 30.11.2007 e n. 139 del 18.1.2008 per complessivi fr
330.
-;
- con
ricorso 31 luglio 2009, RI 1 ha chiesto che il decreto 17 luglio 2009 venga
annullato avendo egli provveduto al pagamento dell’importo di fr 350.- il 10
giugno 2009, e cioè entro il termine che gli era stato assegnato il 19 maggio
precedente dallo stesso giudice dell’applicazione delle pene e misure;
- dalla
documentazione prodotta con il ricorso emerge che, effettivamente, RI 1 ha provveduto a pagare le multe di cui sopra nel termine che gli era stato impartito dal GIAP;
pertanto
decide: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il decreto di commutazione
della multa in pena detentiva emanato dal GIAP il 17.7.2009 è annullato.
2.
Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3.
Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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