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Decisione

17.2009.46

Motivi di revisione di cui alle lett. a, b e c dell'art. 299 CPP. Inconciliabilità di due sentenze conseguenti. Nozione di fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti

9 giugno 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti quando

siano suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza

in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio

sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2° con

richiami; Piquerez, op. cit., pag. 757 n. 3531; Hauser/Schweri/Hartmann, op.

cit., § 102 n. 24)

4. Con l’istanza in esame, RI 1 invoca innanzitutto un motivo di

revisione giusta l’art. 299 lett. b CPP, sostenendo che dai decreti d’abbandono

scaturiti dalle inchieste penali a carico del suo ex marito e di suo fratello,

emanati successivamente alla sentenza del Consiglio dei minorenni, emerge

l’inattendibilità di quanto dichiarato da sua figlia e, pertanto,“la totale

incertezza” sui fatti all’origine della condanna del figlio (scritto 14

settembre 2009 di RI 1, pag. 1).

Ora, già solo per il fatto che i decreti d’abbandono in questione non si

riferiscono al medesimo reato per cui __________ è stato condannato - ma ad

un’altra fattispecie che ha coinvolto il padre e lo zio di __________ - forza è

concludere che gli stessi non possono essere ritenuti “inconciliabili” con la

sentenza 24 giugno 2008 del Consiglio dei minorenni.

D’altra parte, anche esaminando la richiesta di RI 1 dal profilo dell’art. 299

lett. c CPP e anche volendo ammettere che dagli incarti sfociati nei suddetti

decreti emerga l’inattendibilità di quanto dichiarato da __________ nell’ambito

di quel procedimento, tale circostanza non potrebbe essere considerata

“rilevante” ai sensi del citato disposto. Che __________ abbia rilasciato

dichiarazioni controverse nel procedimento a carico del padre e dello zio,

infatti, non significa necessariamente che anche le deposizioni da lei rese nel

procedimento penale aperto a carico del fratello siano inattendibili, ritenuto

oltretutto come gli atti sessuali siano stati ammessi proprio dallo stesso __________

(cfr. AI 75, verbale __________ 17 e 18 gennaio 2008) e come le dichiarazioni

dei due ragazzi siano state confortate da quelle della madre che ha descritto

nei particolari i comportamenti dei figli nei momenti immediatamente successivi

a quanto accaduto nella camera di __________ (cfr. AI 75, verbale RI 1, 17

gennaio 2008, in part. pag. 3-6).

Il giudizio di inattendibilità dato alle dichiarazioni di __________

nel procedimento avviato nei confronti del padre e dello zio non è dunque, in

sé, suscettibile d’inficiare gli accertamenti del Consiglio dei minorenni, né

di far presagire un giudizio più favorevole al condannato, sicché la domanda di

revisione, anche dal profilo dell’art. 299 lett. c CPP, deve essere respinta

senza che sia necessario richiamare dal ministero pubblico gli incarti dei

procedimenti promossi nei confronti di __________ e, poi, abbandonati.

5. RI 1 invoca poi, implicitamente, un motivo di revisione giusta

l’art. 299 lett. c CPP, sostenendo che “gli esami medici hanno fugato ogni

dubbio in merito ad eventuali e presunti rapporti sessuali. Non vi è stata alcuna

penetrazione e neppure il più piccolo sfregamento. Ciò sconfessa chiaramente

gli accertamenti del Consiglio dei minorenni e rende inconciliabili le pronunce

qui in discussione” (scritto 14 settembre 2009 di RI 1, pag. 1).

Considerandi

Ora, nella misura in cui l’istante non specifica a quali esami medici essa

faccia riferimento - e non spiega, dunque, su quale prova non contemplata dal

primo giudice si fonderebbe la domanda di revisione - la sua richiesta si

rivela d’acchito inammissibile.

Ciò detto, si osserva come, vista la natura dei rapporti sessuali di

cui hanno parlato sia la vittima che l’autore, un eventuale rapporto medico

attestante l’assenza di penetrazione sarebbe comunque irrilevante.

6.

Quale ulteriore motivo di revisione giusta l’art. 299 lett. c CPP, RI

1.

produce un manoscritto di data 22 maggio 2008 del figlio che proverebbe che

questi, “durante gli interrogatori, ha fatto delle ammissioni poiché

estenuato dalla situazione e non tanto perché si trattava del reale svolgimento

dei fatti. La verità è che non ricorda nulla chiaramente di quanto avvenuto”

(scritto 14 settembre 2009 di RI 1, pag. 1).

La censura sollevata dall’istante è sconfessata dalla lettura dei verbali degli

interrogatori del figlio, dai quali non risulta che il ragazzo sia stato

sentito con modalità suscettibili di indurlo ad ammissioni contrarie alla

verità.

La durata delle audizioni, innanzitutto, non è sicuramente stata eccessiva: il

17.

gennaio 2008 __________ è stato interrogato per poco più di tre ore con due

pause di oltre mezz’ora mentre il giorno successivo il suo interrogatorio è durato

meno di tre ore. Dai verbali risulta, poi, come al ragazzo, a sua richiesta,

sia stato fornito da mangiare e da bere (cfr. AI 75, verbale __________ 17

gennaio 2008, pag. 9 e 11 e verbale __________ 18 gennaio 2008, pag. 2 e 6) e

come da essi risulti che gli interroganti hanno cercato di metterlo a proprio

agio, in particolare suggerendogli, nei momenti più imbarazzanti e penosi, di

raccontare in terza persona quanto accaduto in camera della sorella (verbale __________

18.

gennaio 2008, pag. 2). In queste condizioni, non può essere sostenuto che __________

abbia confessato perché pressato dalla situazione o dagli interroganti.

In aggiunta a ciò, si rileva come lo scritto di __________ non possa essere

ritenuto “rilevante” ai sensi della lett. c dell’art. 299 CPP. Contrariamente a

quanto sostiene l’istante, infatti, in esso Jàni non sostiene di essere stato

indotto a fare dichiarazioni contrarie alla realtà. Tantomeno dallo stesso è

possibile evincere un qualsiasi elemento in grado di mettere in dubbio

l’esistenza di atti sessuali a danno di __________: in particolare, in esso il

ragazzo non sostiene mai di avere detto una cosa non vera (cfr. scritto 22

maggio 2008 di __________ allegato allo scritto 14 settembre 2009 di RI 1).

Anche su questo punto, pertanto, l’istanza di RI

1.

deve essere respinta.

7.

L’istante, infine, si appella al motivo di revisione contemplato

all’art. 299 lett. a CPP, sostenendo che le deposizioni di __________ “che

peraltro hanno dato origine all’inchiesta, sono false e non rispondenti al

vero” e osservando che “un esposto in tal senso è stato depositato in

magistratura” (scritto 14 settembre 2009 di RI 1, pag. 2).

Anche facendo astrazione dal principio secondo cui questa Corte, in assenza di

una decisone penale che confermi la tesi secondo cui i testi __________ hanno

dichiarato il falso, non può ammettere l’esistenza del motivo di revisione di

cui alla lett. a dell’art. 299 CPP, non si può non sottolineare come la tesi

dell’istante sia sconfessata già soltanto dal fatto che i due testi - in

particolare, __________ - hanno sostanzialmente confermato quanto detto

dall’istante su quel che successe subito dopo i fatti (cfr. AI 75, verbale RI 1

17.1

, verbale __________ 16 e 29 gennaio 2008 e verbale __________ del 16

gennaio 2008).

Ne discende che, anche dal profilo dell’art. 299 lett. a CPP, l’istanza di

revisione di RI 1 deve essere respinta.

8.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico

dell’istante (art. 15 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l’istanza di revisione di RI 1 è

respinta.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.-

b) spese

complessive fr. 50.-

fr. 250.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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