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17.2009.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 agosto 2010Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

S. ha

interposto opposizione a tale decreto d’accusa.

Al dibattimento,

fra gli altri (L., C., A., i genitori del S.) venne sentito come teste RI 1.

Della sua

audizione non è stato tenuto alcun verbale. Secondo quanto riportato in

sentenza, RI 1 ha “negato sia di avere visto sia di avere partecipato al

pestaggio” ed ha “ribadito di non ricordarsi di avere notato l’imputato

alla festa” (sentenza pretore 6 giugno 2006 pag. 6 consid. 8).

In esito

al dibattimento, il giudice della pretura penale ha emesso una sentenza di

assoluzione “non sussistendo elementi probatori sufficienti (…) che le

lesioni subite dalla PC siano da ricondurre ai colpi inferti proprio

dall’imputato” (sentenza 6 giugno 2006 consid. 11).

Su

ricorso della pubblica accusa, tale sentenza è stata annullata con giudizio 29

aprile 2008 da questa Corte che ha rinviato gli atti ad un nuovo giudice della

pretura penale per un nuovo giudizio.

B. Il

27 luglio 2006 – quindi, poco dopo l’intimazione della sentenza di assoluzione

– è stato aperto un procedimento per falsa testimonianza nel cui ambito sono

stati sentiti, come indagati, RI 1 ed i genitori di S..

Non

emerge, dagli atti, né una promozione dell’accusa né un non luogo nei confronti

dei coniugi S..

Per

contro, il 12 luglio 2007 è stata promossa l’accusa per falsa testimonianza nei

confronti di RI 1 e, il 27 settembre 2007, è stato emanato il relativo atto di

accusa.

Con

sentenza 8 agosto 2008, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________

ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di falsa testimonianza per avere, il 26

giugno 2006, fatto, in qualità di testimone e dopo avere prestato giuramento,

una falsa testimonianza sui fatti relativi al procedimento penale a carico di S..

In particolare, egli ha – secondo il giudice di prime cure – reso falsa

testimonianza affermando, contrariamente al vero, di non avere assistito ad una

colluttazione avvenuta durante una festa tenutasi ad __________ ,

rispettivamente di non avere notato la presenza alla festa di S..

Di

conseguenza, il giudice ha condannato RI 1 alla pena unica (poiché trattavasi

di pena totalmente aggiuntiva ad una pena di 40 aliquote giornaliere

inflittagli precedentemente per fatti posteriori a quelli qui in esame) di fr.

16’800.- corrispondenti a 210 aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna – pena

non sospesa condizionalmente – nonché al pagamento della tassa di giustizia di

fr. 500.- e delle spese.

C. Con

ricorso 17 settembre 2008, RI 1 ha chiesto, con l’annullamento della sentenza,

in via principale, di essere prosciolto da ogni addebito. In via subordinata,

ha chiesto l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti per un nuovo

giudizio. Infine, in via ancor più subordinata, ha chiesto la riduzione della

pena inflittagli e la sua sospensione condizionale.

D. Accogliendo le richieste ricorsuali avanzate in via principale,

questa Corte ha annullato la sentenza 8 agosto 2008 e ha prosciolto RI 1

dall’imputazione di falsa testimonianza.

E. Contro

la sentenza di questa Corte, la pubblica accusa ha presentato ricorso che è

stato accolto dal TF che ha annullato la sentenza emanata da questa Corte e

rinviato gli atti per nuovo giudizio, limitato alle conclusioni formulate a

titolo subordinato da RI 1 (STF 6B_252/2009 del 29 maggio 2009, consid. 3.1. in

fine).

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie

il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità

inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa

all’autorità che ha deciso in prima istanza.

Nel caso in cui il Tribunale federale annulli una

sentenza e rinvii la causa per nuovo giudizio all’autorità cantonale,

quest’ultima deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di

diritto della sentenza di cassazione (cfr. mutatis mutandis, art. 277ter vPP; DTF 123 IV 1 consid. 1 pag. 3;

STF 6B_161/2009 del 7 maggio 2009; BJP 3/2009 pag. 82). Benché gli art. 66 vOG

e 277ter capoverso 2

vPP non siano stati ripresi nella nuova normativa federale, è evidente che

l’autorità cui la causa è stata rinviata deve, per principio, fondare la nuova

decisione sui considerandi della decisione del Tribunale federale (Messaggio

concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28

febbraio 2001, FF 2001 3901). I punti che non sono stati toccati rimangono acquisiti

(DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami; CCRP, sentenza del 10 giugno

2009,

inc. n. 17.2009.24 consid. 1).

La giurisprudenza ha precisato nondimeno che, nei

limiti del divieto della reformatio in peius, la nuova decisione deve riguardare

anche punti non contestati dinanzi al Tribunale federale, in quanto la loro

connessione lo esiga (DTF 123 IV 1 consid. 1 pag. 3, 121 IV 190 consid. 7 pag.

128.

con rinvii, 17.2003.30).

2.

In via subordinata alla sua assoluzione, RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e il rinvio degli atti ad un nuovo giudice per

un nuovo giudizio. In via ancor più subordinata, ha chiesto una riduzione della

pena e la sua sospensione condizionale.

E’ evidente che, visto quanto indicato sopra e le

conclusioni di colpevolezza cui è giunto il TF, a questa Corte rimane soltanto

da pronunciarsi sulla richiesta di riduzione della pena e di una sua

sospensione condizionale.

3.

Procedendo alla commisurazione della pena, il giudice di prime cure

ha, dapprima, sottolineato la gravità oggettiva del reato di cui RI 1 deve

rispondere – gravità che “risulta già solo per il fatto che l’art. 307 cpv. 2

CP in concreto applicabile avendo l’autore prestato giuramento prevede una

sanzione minima di 180 aliquote giornaliere” (sentenza impugnata pag. 17) –

per poi indicare che anche la colpa dell’imputato è grave poiché egli si è

presentato al processo “gravato da 2 precedenti penali recenti e vicini tra

loro, in specie avendo prestato la falsa testimonianza in discussione soltanto

16.

giorni dopo avere commesso i reati di guida nonostante la revoca e

inosservanza dei doveri in caso di infortunio” (sentenza impugnata pag. 17).

Rilevando, poi, che la pena da infliggere era una

pena unica, comprensiva di quelle di cui alle condanne 5 maggio 2006 per guida

in stato di inattitudine e 1 marzo 2007 per guida nonostante la revoca della

licenza di condurre ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio, il primo

giudice, dopo avere sottolineato “l’assenza di particolari attenuanti fatto salvo

il rilievo dell’età di giovane adulto”, ha condannato RI 1 alla pena

complessiva di 210 aliquote giornaliere specificando che si tratta di una pena

“pari a poco più del minimo edittale per il solo reato di falsa

testimonianza” e, dunque, si tratta di una pena “per nulla severa anzi

indulgente” (sentenza impugnata pag. 17).

3.1

Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di

ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di

fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP,

disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure

appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso

o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17

consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73

consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.3; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008

consid. 3.3).

Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la

pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle

condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla

sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), dunque, il

giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del

reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e

della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto

che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio,

il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non

deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF 6B_78,81,90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007

del 12 marzo 2008, consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97

consid. 3 pag. 101). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui

occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del

condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101).

Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di

effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_78,81,90/2008 del 14 ottobre 2008, consid.

3.

; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17

aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti).

Riprendendo mutatis mutandis la

giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch,

n. 4 ad art. 47 CP), l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di

criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore: le

circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del

proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto

(ovvero il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso), l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato

(ovvero la reprensibilità dell'offesa), l’entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno

a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il

comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di

emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con

rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati – sempre secondo la

citata giurisprudenza – la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono

solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350).

3.2

In concreto, nella misura in cui la pena è di poco superiore al

minimo edittale previsto dall’art. 307 cpv. 2 CP, non può essere sostenuto che

il primo giudice abbia abusato del proprio potere d’apprezzamento anche se,

nella motivazione, ha ecceduto in severità non considerando, quale fattore

attenuante, il fatto che – nell’ipotesi accusatoria da lui sposata – RI 1 ha delinquito per non contribuire ad accusare un amico e, quindi, ha agito, non per interesse personale,

cattiveria, vendetta o altro, ma per un malinteso senso di amicizia.

Ciò detto, riguardo la commisurazione della pena,

il ricorso deve essere respinto.

4.

Valutando la questione della sospensione condizionale della pena, il

primo giudice è ritornato su quella che lui ha chiamato “ripetizione di

comportamenti illeciti durante un breve lasso di tempo” sulla cui base ha

ritenuto di poter concludere non solo che RI 1 “nulla ha appreso dalle

precedenti vicende giudiziarie” ma, addirittura, che egli delinque “con

assoluta indifferenza al riguardo di tali procedure” tanto che – ha

aggiunto il primo giudice – ancora al dibattimento egli ha fornito “la

migliore prova del suo mancato ravvedimento con l’ostinazione, a tratti

beffarda, con cui ha negato di avere commesso falsa testimonianza,

permettendosi, quale unica spiegazione, di definire bugiardi i due testi che

hanno deposto in senso contrario alla sua tesi” (sentenza impugnata, pag. 17).

Dopo avere concluso che RI 1 “è

necessariamente da considerare non educabile con una sanzione sospesa”, il

primo giudice ha sottolineato come il condannato abbia dimostrato “una

propensione a commettere reati diretti (in senso ampio) contro la pubblica

autorità quali la guida nonostante la revoca della licenza di condurre e la

falsa testimonianza” e che questa propensione “depone per la sua

incapacità ad attenersi alle norme dell’ordine costituito e per una manifesta

debolezza di carattere” visto che “al rispetto delle leggi egli

antepone, senza alcun freno, proprie egoistiche motivazioni quali il circolare

con la propria vettura oppure aiutare un amico a rimanere impunito benché

autore di un grave pestaggio”. Siccome le precedenti condanne sono state

sospese condizionalmente – continua il primo giudice nel suo accalorato esposto

– non soltanto esse non gli sono palesemente “servite da monito” ma,

addirittura hanno “fatto insorgere un sentimento di impunità” poiché RI 1 ha visto “dei segni di debolezza delle istituzioni nella mancata espiazione delle precedenti

sanzioni” (sentenza impugnata, pag. 17 e 18). Pertanto, sottolineato che,

ancora in aula, RI 1 ha negato le sue responsabilità, il primo giudice ha

considerata obbligata la posa di una prognosi negativa “e questo quand’anche

il RI 1 avesse così agito per un malinteso senso dell’amicizia e dell’onore nei

confronti del S.”.

Del resto – ha continuato il primo giudice – “i

sani principi hanno un prezzo, quelli malsani ne hanno uno più alto” e

pertanto, avendo “consapevolmente scelto la via dell’irriducibilità”, RI

1.

non “deve dolersi se di questa gli viene presentato il conto”. Quindi,

dopo avere ribadito che la sospensione condizionale della pena verrebbe intesa

da RI 1 come “un nuovo segno di debolezza dell’autorità giudiziaria e di sua

impunità”, il primo giudice ha concluso che “sotto ogni punto di vista

la prognosi per l’accusato deve essere considerata negativa e si deve ritenere

che solo l’effettività della sanzione potrà, forse, trattenere l’accusato dal

delinquere nuovamente” (sentenza impugnata, pag. 18).

4.1

Ai sensi dell’art. 42 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione

di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena

detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv.

1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena

detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria

di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in

presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione

della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha

omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente

pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice

può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi

dell’articolo 106 (cpv. 4).

La concessione della sospensione condizionale

della pena rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in

presenza di una prognosi negativa. In caso di dubbio prevale il differimento

dell’esecuzione della pena (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2 pag. 5-6; STF 6B_435/2007

del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007,

consid. 4.2.2.)

In sintesi, mentre il vecchio diritto (art. 41 n.

1.

cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura

condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; Kuhn, La nouvelle

partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS,

Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi

previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento

giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive)

più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato (come

voleva l’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP), ha ammesso la prognosi favorevole in assenza

di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad

esempio il pericolo di recidiva (Tag/Manhart, Strafgesetzbuch:

Ein Uberblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1. pag. 38-39). Riassumendo,

il nuovo diritto pone delle condizioni meno severe quanto al pronostico per la

concessione della sospensione: il vecchio diritto esigeva un pronostico

favorevole, mentre per il nuovo diritto è sufficiente che non ci sia un

pronostico sfavorevole e la sospensione della pena è la regola, alla quale non

si può derogare salvo, per l’appunto, in presenza di un pronostico sfavorevole

(DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2 pag. 5-6; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid.

3.

).

Per decidere se la sospensione condizionale della

pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il

giudice deve procedere a una valutazione globale. Per la decisione in merito

alla sospensione non devono, quindi, essere determinanti esigenze punitive o

riflessioni legate alla prevenzione generale, bensì criteri quali le

circostanze specifiche del reato, la personalità dell’autore e gli effetti

della pena sulla sua vita futura (FF 1999 1730).

Devono essere in questo senso considerati gli

stessi elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale

federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; STF 6B_664/2007

del 18 gennaio 2008).

Occorre, quindi, considerare, le circostanze in

cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale

del condannato e la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193;

118.

IV 97), segnatamente il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 6S.477/2002

del 12 marzo 2003).

L’assunzione da parte dell’autore delle proprie

responsabilità è pure da considerare (STF 6B_171/2007 del 23 luglio 2007), per

quanto non sia di per sé né l’unico elemento da considerare per giungere ad una

valutazione della prognosi né sia il criterio determinante nella determinazione

della prognosi che deve essere il risultato di un esame spassionato ed

equilibrato di tutti gli elementi che entrano in linea di conto (STF 6S.762/1999

del 19 gennaio 2000; DTF 115 IV 85; 101 IV 257; 94 IV 51; 82 IV 5).

Parimenti, l’esistenza di reati precedenti della stessa natura costituiscono indizi

sfavorevoli che, tuttavia, da soli non bastano ad escludere la sospensione

condizionale della pena (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85). Nemmeno

precedenti per reati dello stesso tipo bastano, da soli, ad escludere la

possibilità di concedere al condannato il beneficio della sospensione condizionale

della pena (DTF 115 IV 85; 100 IV 133, consid. 1d, pag. 137; 98 IV 76 consid. 2, p. 82; cfr, pure, Roland Schneider/Roy Garré, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., art. 42 n. 59).

Oltre i precedenti e il carattere

dell’interessato, il suo comportamento sul posto di lavoro costituisce un

elemento essenziale per la prognosi. La sospensione condizionale può essere

negata solo se, malgrado un comportamento soddisfacente sul posto di lavoro,

indizi contrari concreti e importanti prevalgono nel quadro di una valutazione

globale, in modo tale da escludere una prognosi favorevole (DTF 102 IV 62; 117

IV 3).

La prognosi deve fondarsi su tutti gli elementi

atti a chiarire il carattere dell’accusato e le sue chances di ravvedimento (DTF

123.

IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è

indispensabile un esame globale della personalità dell’autore. Il giudice di

merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento; nell’esercitarlo è

peraltro tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili.

Non è consentito, in particolare, attribuire a

determinate circostanze un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al

contempo altre, anch’esse entranti in linea di conto (STF 6B_664/2007 del 18

gennaio 2008, consid. 3.1.1.; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.

4.2.1

; DTF 128 IV 193 consid. 3a; DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115

IV 81; 105 IV 291).

Il giudice deve inoltre motivare la sua decisione

in modo sufficiente (cfr. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di

verificare se egli ha tenuto in debito conto tutti gli elementi pertinenti ed

il modo in cui li ha apprezzati (DTF 134 IV 5 consid.

4.2

; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; STF 6B_664/2007 del 18

gennaio 2008, consid. 3.1.1; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.1).

4.2

In concreto, emerge dal considerando dedicato alla valutazione della

prognosi che, nel suo esame, il primo giudice ha considerato unicamente quella

che ha ritenuto essere una “ripetizione di comportamenti illeciti durante un

breve lasso di tempo” e quella che ha ritenuto essere “un’assoluta

indifferenza” di RI 1 in relazione alle sue “vicende giudiziarie”

unita ad un sentimento di “impunità” di fronte ad un’autorità

giudiziaria di cui avrebbe percepito la debolezza a causa della mancata

espiazione delle pene comminate in precedenza così che RI 1 avrebbe – sempre

secondo il primo giudice – “consapevolmente scelto la via

dell’irriducibilità” (sentenza impugnata pag. 17 e 18).

Null’altro è stato preso in considerazione.

In particolare, il primo giudice non ha

considerato – come, invece, avrebbe dovuto in un esame globale e spassionato –

il fatto che RI 1 (nato nel 1984) vive con la madre (il padre è deceduto nel

1999) ad __________ dove ha sempre vissuto e che, dopo avere seguito le scuole

dell’obbligo e l’apprendistato di macellaio, ha sempre regolarmente lavorato e,

da giugno del 2008, lavora al 50% per un’azienda di __________ e al 50% nella

ditta di famiglia con la madre (cfr. consid. 1 della sentenza impugnata).

Inoltre, venendo a quella che è stata ritenuta

una “ripetizione di comportamenti illeciti durante un breve lasso di tempo”,

occorre considerare che, concretamente, prima di commettere il 6 giugno 2006 il

reato di falsa testimonianza, il 1 marzo 2006 RI 1 si era reso colpevole di un

episodio di guida in stato di inattitudine cui ha fatto seguito, il 20 maggio 2006,

cioè, due mesi dopo, un episodio che venne giuridicamente qualificato di guida

nonostante la revoca ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Se è

vero che comportamenti di questo tipo non devono essere banalizzati, è anche

vero che la loro natura o valenza delinquenziale non deve essere enfatizzata e

che essi vanno visti per quel che sono, e cioè per comportamenti certamente

penalmente rilevanti e, perciò, sanzionabili, ma ancora qualificabili di penale

minore e che, in quanto tali, non possono – se non con un abuso del potere di

apprezzamento concesso al giudice – essere ritenuti indicativi, pur se valutati

con il reato di falsa testimonianza, di una consapevole scelta della via

dell’irriducibilità nella delinquenza.

Questa Corte non comprende, poi, su quali

elementi il primo giudice abbia potuto fondare il suo giudizio di “assoluta

indifferenza” di RI 1 riguardo le “precedenti vicende giudiziarie”:

in effetti, prima di compiere quella che è stata ritenuta una falsa

testimonianza, RI 1 aveva subito una sola condanna, e meglio quella di 10

giorni di detenzione (sospesi condizionalmente) che gli era stata inflitta con

sentenza 5 maggio 2006 della Pretura penale.

Ma, soprattutto, il giudizio secondo cui RI 1 ha consapevolmente scelto la via dell’irriducibilità nella delinquenza – su cui, in sostanza, il

primo giudice ha fondato il suo giudizio di una prognosi negativa – è

irrimediabilmente sconfessato da un elemento che il primo giudice ha, a torto,

completamente omesso di considerare e, cioè, dal fatto che dal 6 giugno 2006 –

data della dichiarazione in giudizio che è stata considerata falsa

testimonianza – sino all’8 agosto 2008 – data del pubblico dibattimento – RI 1,

per quel che risulta dagli atti, non è più ricaduto in comportamenti illeciti

ed ha sempre condotto una regolare vita di lavoro continuando, peraltro, a

vivere in famiglia (cfr. consid. 1 della sentenza impugnata).

L’accertamento del corretto comportamento tenuto

da RI 1 dopo il 6 giugno 2006 evidenzia, pure, la totale infondatezza delle

considerazioni del primo giudice secondo cui RI 1 anteporrebbe “senza alcun

freno” le “proprie egoistiche motivazioni” al rispetto delle leggi e

sarebbe totalmente “incapace di attenersi alle norme dell’ordine costituito”

anche a causa di “una manifesta debolezza di carattere” (sentenza

impugnata pag. 17) e secondo cui egli avrebbe maturato a seguito della

sospensione condizionale delle “sanzioni ricevute” (in realtà, era

soltanto una) un sentimento di impunità di fronte ad un’autorità giudiziaria

debole (sentenza impugnata pag. 18).

Privo di fondamento alcuno appare, dunque, il

giudizio secondo cui RI 1 sarebbe “non educabile con una sanzione non

sospesa” (sentenza impugnata pag. 17).

In realtà, esaminata in modo globale e oggettivo,

la situazione di RI 1 risulta essere quella di un giovane che, nel contesto di

una vita regolare e corretta, ha, in un breve e ben delimitato periodo (dal 1

marzo al 6 giugno 2006), assunto per tre volte (1 marzo, 20 maggio e 6 giugno 2006)

comportamenti penalmente significativi ma certamente non gravi al punto da giustificare

la formulazione di una prognosi negativa (del resto, ed è significativo, al

dibattimento, il procuratore pubblico non si era opposto alla sospensione

condizionale della pena richiesta).

In questo contesto non basta, certamente, né ad

imporre né a giustificare la formulazione di una prognosi sfavorevole il fatto

che RI 1 abbia, ancora al dibattimento, negato di avere deposto il falso

poiché, se è vero che l’assunzione da parte dell’autore

delle proprie responsabilità è un elemento da considerare (STF 6B_171/2007 del

23.

luglio 2007), è anche vero che, così come più volte stabilito dal TF, non

necessariamente il negare è indizio di un’incapacità di vedere il carattere

riprovevole di quanto commesso (DTF 101 IV 257 consid. 2a, pag. 258 e

seg.). Inoltre, è soprattutto vero che anche quando equivale

ad una mancata assunzione di responsabilità, la negazione del condannato non é

né l’unico né l’elemento determinante per la valutazione della prognosi che

deve essere il risultato di un esame spassionato ed equilibrato di tutti gli

elementi che entrano in linea di conto (STF 6S.762/1999 del 19 gennaio 2000;

DTF 115 IV 85; 101 IV 257; 94 IV 51; 82 IV 5). Del resto, senza voler entrare in

considerazioni sulla natura della realtà processualmente definita, va pure e

comunque ricordato che tacere e negare è un diritto garantito ad ogni imputato (DTF 130 I 126; 121 II 257).

Pertanto, su questo punto, il ricorso deve essere

accolto.

5.

In esito all'attuale sentenza si giustifica di caricare gli oneri

processuali in ragione di ½ al ricorrente e per l’altra parte allo Stato che

verserà al ricorrente fr. 200.- per ripetibili (ridotte).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, il dispositivo della sentenza impugnata è riformato con l’aggiunta

del seguente punto:

“2.3. La pena pecuniaria di fr. 16’800.- è

condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2 anni”.

Per il

resto, la sentenza impugnata é confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico del ricorrente in ragione di

½ e per il resto sono a carico dello Stato che rifonderà a RI 1

fr. 200.- per ripetibili (ridotte).

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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