Lexipedia

Decisione

17.2009.48

Commutazione di una multa in una pena detentiva, competenza decisionale della CCRP. Irricevibilità del ricorso

2 ottobre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

17.2009.48

Data decisione, Autorità:

02.10.2009, CCRP

Titolo:

Commutazione di una multa in una pena detentiva, competenza decisionale della CCRP. Irricevibilità del ricorso

COMMUTAZIONE

RICORSO CONTRO DECISIONE DEL GIUDICE APPLICAZIONE DELLA PENA

art. 339 cpv. 1 let. k CPP-TI

art. 341 cpv. 1 let. a CPP-TI

art. 36 CPS

art. 106 cpv. 5 CPS

Incarto n.

17.2009.48

Lugano

2 ottobre 2009/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di cassazione e di revisione

penale del Tribunale d'appello

composta dei

giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per

cassazione presentato il 19 agosto 2009 da

RI 1

contro la sentenza emanata nei suoi

confronti il 30 luglio 2009 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

1. Se

dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

Considerandi

2.

Il

giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Considerato

in fatto e in diritto:

1.

Con decreto di accusa 13 marzo 2006 il Procuratore pubblico ha

condannato RI 1 ad una multa di fr. 500.--.

2.

Falliti tutti i tentavi di incassare la multa, nonostante al

condannato fosse stato concessa la possibilità di pagamento rateale, con

decreto 30 luglio 2009, il Presidente della Pretura penale ha pronunciato la

commutazione della multa di fr. 500.-- in 16 giorni d’arresto.

3.

Contro la predetta decisione è insorto RI 1 con un confuso ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale di data 19 agosto 2009.

Nel gravame, il ricorrente solleva la questione di sapere se i 16 giorni

d’arresto corrispondenti alla commutazione della multa non siano già stati

scontati durante la sua ultima permanenza in carcere. Infine, egli rinnova la

richiesta di pagamento rateale della multa.

Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione

per osservazioni.

4.

Per quanto attiene la competenza decisionale di questa Corte va

specificato quanto segue.

Giusta il nuovo art. 341 cpv. 1 lit. a CPP, la Corte di cassazione e revisione

penale (CCRP) è competente per i ricorsi contro le decisione del giudice

dell’istruzione e della pena (GIAP) nei casi dell’art. 339 cpv. 1 lit. a, b e k

CPP. In particolare, è competente a verificare le decisioni del GIAP nella

misura in cui questi esercita tutte le altre attribuzioni che il diritto

federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza

penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la

competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la

nuova infrazione (art. 339 cpv. 1 lit. k CPP).

La commutazione di una multa in una pena

detentiva sostitutiva (art. 36 su rinvio dell’art. 106 cpv. 5 CPS) rientra tra

le decisioni di competenza del GIAP giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. k CPP e come

tale, di principio, può essere oggetto di ricorso alla CCRP.

La stessa possibilità di ricorso alla CCRP deve

esistere, per analogia, anche qualora il Tribunale penale cantonale o il

pretore penale sono chiamati a decidere in luogo del GIAP per la commutazione

delle multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007 (cfr. norma transitoria

di cui al titolo XXXIII cpv. 1 della Legge concernente l’adeguamento della

legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero del 13

dicembre [2002 BU 2/2007] combinata con l’art. 347 cpv. 1 e 3 vCPP).

D’altra parte la competenza della CCRP per i ricorsi contro le decisioni di

commutazione della multa era già stata confermata dal Tribunale federale prima

dell’entrata in vigore dei disposti del CPP concernenti la nuova figura del

GIAP (art. 339 segg. CPP). L’Alta Corte aveva allora avuto modo di osservare

che la competenza della CCRP a statuire sui ricorsi contro decisioni di

commutazione di multa si giustificava ritenuto la valenza di sentenza e gli

effetti materiali delle stesse, nonché la migliore tutela giuridica del

ricorrente alle prese con una grave restrizione della libertà personale (DTF

1P.348/2004).

In concreto, ne discende che è data la competenza di questa Corte a giudicare

sui ricorsi contro i decreti con cui i giudici della pretura penale si

determinano sulla commutazione in pena detentiva di una multa cresciuta in

giudicato nel corso del 2006 (cfr. CCRP 17.2004.25

consid. 3, 17.2004.66-67 consid. 1, 17.2001.24 consid. 2).

5.

Ciò rilevato, il ricorso si rivela irricevibile per i motivi che

seguono.

Determinare se i 16 giorni d’arresto

corrispondenti alla commutazione della multa non siano già stati scontati

durante l’ultima permanenza in carcere del ricorrente, non è questione che

compete a questa Corte che è chiamata unicamente a valutare la regolarità, dal

profilo dell’applicazione del diritto, della commutazione della multa in

arresto.

Su questo punto, pertanto, il ricorso è irricevibile.

Pure irricevibile è la richiesta di RI 1 di pagamento rateale della multa, non

competendo a questa Corte la concessione di tale agevolazione e ritenuto,

oltretutto, come la stessa fosse già stata concessa dal Presidente della

Pretura penale al ricorrente (senza, peraltro, che questi abbia fatto buon uso

della facoltà concessagli).

6.

Viste le particolarità del caso concreto, non si prelevano né tasse

né spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Il

ricorso di RI 1 è irricevibile.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster