17.2009.49
Notifica di un decreto d'accusa spedito per raccomandata. Termine di giacenza. Restituzione dei termini
24 novembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
17.2009.49
Data decisione, Autorità:
24.11.2009, CCRP
Titolo:
Notifica di un decreto d'accusa spedito per raccomandata. Termine di giacenza. Restituzione dei termini
INTIMAZIONE
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 7 CPP-TI
art. 21 CPP-TI
Incarto n.
17.2009.49
Lugano
24 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 14 settembre 2009 da
RI 1
e
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 20 agosto 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 14 luglio 2009, la PP ha dichiarato RI 1 autore
colpevole di truffa ripetuta e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria,
sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni, di fr 3600.-, corrispondenti
a 30 aliquote di fr 120.- cadauna, e alla multa di fr 500.-.
B. Il decreto d’accusa è stato inviato al prevenuto per posta
raccomandata lo stesso giorno. La posta ha avvisato il destinatario il 15
luglio 2009 ma la raccomandata è rimasta, non ritirata, in giacenza sino al
termine del relativo periodo, e meglio sino al 22 luglio 2009 e il 27 luglio
successivo è stata rinviata al mittente.
C. Il 3 agosto 2009, il MP ha inviato il DA al prevenuto per posta
semplice e per conoscenza.
D. Con scritto 8 agosto 2009, RI 1 ha chiesto la restituzione del termine per formulare opposizione al citato decreto d’accusa e, contestualmente, ha presentato
opposizione.
E. Con sentenza 20 agosto 2009, il giudice della pretura penale ha
respinto l’istanza di restituzione del termine ed ha dichiarato irricevibile
l’opposizione.
F. Con ricorso datato 14 settembre 2009, RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza pretorile.
in diritto: 1. Secondo l'art. 7 CPP l'intimazione
delle sentenze e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per
mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni
del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola, una notifica avviene dunque
per invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti
postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Nel caso in cui il destinatario dell’atto è
domiciliato nel Cantone, la notifica avviene mediante consegna al destinatario,
nel luogo in cui egli dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante.
In caso di assenza, il plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia
o a un suo impiegato (art. 120 CPC).
2. In DTF 127 I 31 consid. aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto
modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene
notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se
l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei
sette giorni utili durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio
postale, sempre che il destinatario dovesse prevedere la notifica (cfr. anche
DTF 123 III 492 consid. 1 pag. 493). Il termine di giacenza previsto dall'art.
169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste
del 1° settembre 1997 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'art.
13 dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre 1997 (OPA). Il termine di
giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali “Servizi postali” (010.01 it, rif. 142713, edizione gennaio 2004, cifra 2.3.7 lett.
b). Esso conserva, perciò, tutti i suoi effetti (DTF 127 I 131 consid. 2b pag.
34; CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3).
3. Nella fattispecie, non è contestato che il plico contenente il decreto
di accusa, in cui figuravano indicati i rimedi di diritto, è stato spedito per
raccomandata dal Ministero pubblico al domicilio del destinatario il 14 luglio
2009 ed è stato rinviato al mittente dalla posta una volta decorso infruttuoso
il periodo di giacenza. Che l'accusato dovesse attendersi sviluppi nel procedimento
penale a suo carico è pacifico, ritenuto che era aperto nei suoi confronti un
procedimento penale nel cui ambito era stato sentito più volte ancora nel corso
del 2009 e in cui egli era, pure, stato informato della trasmissione degli atti
di inchiesta al Ministero pubblico e del suo diritto di chiedere di essere
sentito dal procuratore pubblico come pure del fatto che, in virtù dell’art.
207a CPP, il Procuratore pubblico avrebbe potuto, senza ulteriori avvisi,
formulare a suo carico un decreto di accusa (cfr. formulario dichiarazione art.
207-207a CPP, sottoscritto dal ricorrente) .
In queste condizioni, in applicazione dei
principi ricordati sopra, forza è considerare che l'intimazione del decreto di
accusa è avvenuta il settimo e ultimo giorno di giacenza della raccomandata, e
meglio il 22 luglio 2009.
Introdotta l’8 agosto successivo, l'opposizione
in esame è perciò tardiva, il termine di 15 giorni per impugnare il decreto di
accusa (art. 208 cpv. 1 lett. e CPP) essendo nel frattempo scaduto.
4.
Giusta l’art. 21 CPP, la restituzione per
inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo
patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua
colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile,
servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.
5.
Il primo giudice ha respinto l’istanza di
restituzione del termine poiché “la mancata tempestiva conoscenza del
contenuto del decreto d’accusa è da imputare al prevenuto, il quale non ha
formulato alcuna valida giustificazione a sua discolpa” (sentenza di primo
grado, pag. 3).
Il ricorrente - affermando di avere preso
conoscenza dell’invio del DA soltanto, quando, al rientro dalle vacanze, ha
trovato l’avviso postale – sostiene che il primo giudice, decidendo della sua
istanza di restituzione dei termini, non ha esaminato in alcun modo quanto da
lui sostanzialmente addotto a sostegno di tale sua richiesta, e meglio il fatto
che egli “ non ha ritirato la raccomandata con il DA in quanto era in vacanza,
ciò che non è per nulla sorprendente nella seconda metà di luglio” (ricorso
pag. 2). Andando oltre le difficoltà linguistiche, il pretore – continua il
ricorrente – “doveva perlomeno esaminare la motivazione “vacanze” ed
eventualmente dare modo all’accusato di rendere verosimile la sua assenza nel
periodo a cavallo tra luglio e agosto”. Vi è pertanto una lesione del suo
diritto di essere sentito, la giustificazione da lui addotta per la
restituzione del termine “non essendo stata istruita né presa in esame”
(ricorso pag. 3).
6.
La censura cade nel vuoto.
È evidente, nonostante la laconicità della
motivazione pretorile, che, affermando che l’istante “non ha formulato
alcuna valida giustificazione a sua discolpa”, il giudice di prime cure ha
giudicato - correttamente nel merito – che un’assenza per vacanze non è atta a
fondare un’istanza tendente alla restituzione di un termine.
Infatti, come visto sopra, il ricorrente era
coinvolto in un procedimento penale nel cui ambito egli doveva attendersi
l’invio di una decisione giudiziaria (sentenza TF non pubblicata del 20
gennaio 2009 [6B.31/2009], consid.1; DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127
Fatti
I 31 consid. 2a/aa; 123
III 492 consid. 1, 119
V 94 consid. 4b/aa; 116
Ia 90 consid. 2a p. 92; 115
Ia 12 consid. 3a p. 15; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Era,
pertanto, sua responsabilità e suo dovere provvedere affinché un simile atto
potesse venirgli notificato o, meglio, affinché egli potesse determinarsi nei
confronti di un simile atto nei termini previsti dalla legge (sentenza
TF non pubblicata del 2 aprile 2007 [1B_46/2007], consid.2.4.; DTF
123 III 492 consid.
1; 116 Ia 90 consid.
2a; 115
Ia 12 consid. 3a).
Non avendolo fatto – per esempio, non avendo
Considerandi
annunciato al MP la sua assenza o non avendo previsto un fermo posta – egli
deve essere considerato responsabile dell’inosservanza del termine che,
pertanto, non può essergli restituito.
Ciò ritenuto, cade nel vuoto anche la censura
relativa alla lesione del proprio diritto di difendersi efficacemente in un
equo processo.
Né hanno miglior sorte le considerazioni (che
sono espresse, peraltro, soltanto in modo discorsivo e senza che da esse venga
dedotto alcunché di concreto) relative alla necessità di imporgli un difensore
“già prima dell’emanazione del DA” (ricorso pag. 2) che si rivelano
manifestamente infondate, lo scritto 8 agosto 2009 mostrando un ricorrente che,
al di là delle difficoltà linguistiche, è in grado di difendersi da solo in
quello che, tutto sommato, risulta ancora essere un procedimento relativo ad un
caso di modesta rilevanza (cfr. CRP 07.05.2003 in re S.; DTF 128 I 225, consid.
2.5.2
; 126 I 194, consid. 3a; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a e
rinvii).
7.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza del
ricorrente (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 200.–
fr.
500.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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