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Decisione

17.2009.49

Notifica di un decreto d'accusa spedito per raccomandata. Termine di giacenza. Restituzione dei termini

24 novembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 31 consid. 2a/aa; 123

III 492 consid. 1, 119

V 94 consid. 4b/aa; 116

Ia 90 consid. 2a p. 92; 115

Ia 12 consid. 3a p. 15; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Era,

pertanto, sua responsabilità e suo dovere provvedere affinché un simile atto

potesse venirgli notificato o, meglio, affinché egli potesse determinarsi nei

confronti di un simile atto nei termini previsti dalla legge (sentenza

TF non pubblicata del 2 aprile 2007 [1B_46/2007], consid.2.4.; DTF

123 III 492 consid.

1; 116 Ia 90 consid.

2a; 115

Ia 12 consid. 3a).

Non avendolo fatto – per esempio, non avendo

Considerandi

annunciato al MP la sua assenza o non avendo previsto un fermo posta – egli

deve essere considerato responsabile dell’inosservanza del termine che,

pertanto, non può essergli restituito.

Ciò ritenuto, cade nel vuoto anche la censura

relativa alla lesione del proprio diritto di difendersi efficacemente in un

equo processo.

Né hanno miglior sorte le considerazioni (che

sono espresse, peraltro, soltanto in modo discorsivo e senza che da esse venga

dedotto alcunché di concreto) relative alla necessità di imporgli un difensore

“già prima dell’emanazione del DA” (ricorso pag. 2) che si rivelano

manifestamente infondate, lo scritto 8 agosto 2009 mostrando un ricorrente che,

al di là delle difficoltà linguistiche, è in grado di difendersi da solo in

quello che, tutto sommato, risulta ancora essere un procedimento relativo ad un

caso di modesta rilevanza (cfr. CRP 07.05.2003 in re S.; DTF 128 I 225, consid.

2.5.2

; 126 I 194, consid. 3a; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a e

rinvii).

7.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza del

ricorrente (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 200.–

fr.

500.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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