17.2009.5
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8 giugno 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
17.2009.5
Data decisione, Autorità:
08.06.2009, CCRP
Titolo:
Domanda di ricusazione; l'imparzialità del giudice rel. non è pregiudicata dal fatto che questi elabori un rapporto e lo comunichi agli altri gd prima del dib. Domanda di acquisizione agli atti/messa a disposizione della difesa del rapporto respinta:il rapporto non è atto di causa
RICUSA DEL GIUDICE
art. 43 CPP-TI
art. 44 CPP-TI
art. 45 CPP-TI
art. 46 CPP-TI
art. 45 LOG
Incarto n.
17.2009.5
Lugano,
8 giugno 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Giani, giudice presidente,
G. A. Bernasconi ed Ermotti
segretario:
Akbas, vicecancelliere
visto il ricorso per cassazione del 21
dicembre 2006 (inc. 17.2006.64) presentato dal
RI 1
e
domiciliato a e notaio
(patrocinato dagli avvocati PA 2,
e PA 1 )
contro la sentenza emanata il 3 novembre
2006 dalla Corte delle assise criminali nei confronti suoi e di
RI 2
nato a il 13 marzo 1962,
attinente di , domiciliato a , coniugato, funzionario di banca
(patrocinato dagli avvocati
PA 2),
statuendo ora sulla domanda di
ricusazione introdotta dal ricorrente il 15 gennaio
2009 nei confronti dei giudici __________
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta la
domanda di ricusazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 novembre 2006 la Corte delle assise criminali
ha riconosciuto RI 1 autore colpevole, unitamente a RI 2, di amministrazione
infedele qualificata per avere, tra il marzo e il settembre del 2001,
ripetutamente e intenzionalmente violato i suoi doveri di vicepresidente del
consiglio di amministrazione della __________ e di membro della commissione
ristretta del consiglio di amministrazione medesimo, eseguendo su tre conti da
lui gestiti numerose operazioni finanziarie ad alto rischio (investimenti in
prodotti derivati) senza sufficiente copertura e causando alla banca un danno
di fr. 13 826 560.–. In applicazione della pena, aggiuntiva a una condanna a cinque giorni di detenzione
pronunciata il 7 maggio 2004 del Giudice istruttore della
__________ per infrazione alle norme della circolazione, RI 1 si è visto infliggere
due anni di reclusione, computato il carcere proventivo sofferto.
B. Contro
la sentenza di assise RI 1 ha presentato il 6 novembre 2006 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
del ricorso, depositata il 21 dicembre 2006, egli solleva due eccezioni
preliminari, si duole di arbitrio nell'accertamento dei fatti, censura
l'applicazione del diritto e critica la commisurazione della pena, chiedendo di
dichiarare nulla la sentenza impugnata, subordinatamente di annullarla e di
rinviare gli atti a un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio.
In via di ulteriore subordine egli postula la propria assoluzione o, in via
ancor più subordinata, una riduzione della pena irrogatagli, da porre al
beneficio della sospensione condizionale. Con osservazioni del 22 gennaio 2007
il Procuratore pubblico conclude per la reiezione del ricorso. Identica proposta
formula nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2007 la __________, costituitasi
parte civile.
C. Il
26 novembre 2008 la presidente della Corte di cassazione e di revisione penale
ha indetto il pubblico dibattimento, sollecitato dal ricorrente, per mercoledì
21 gennaio 2009 e il 3 dicembre 2008 lo ha rinviato a martedì 27 gennaio
2009. Essa ha poi comunicato ai difensori, l'8 gennaio 2009, che nella
composizione della Corte il giudice G 4 sarebbe stato sostituito dal giudice G
3, che il verbale del dibattimento tenutosi dinanzi alle Assise criminali non
risultava ancora acquisito all'incarto e che un giudice della Corte di
cassazione e di revisione penale aveva – come di consueto – redatto un rapporto
sul caso all'attenzione dei due colleghi. Il 13 gennaio 2009 essa ha avvertito
la difesa, infine, che il verbale del dibattimento tenutosi davanti alle Assise
criminali era stato versato agli atti.
D. Due
giorni dopo, il 15 gennaio 2009, RI 1 ha ricusato tutti e tre i membri della Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo preliminarmente di poter
consultare il rapporto elaborato dal giudice relatore, di essere autorizzato a
completare in seguito a ciò la domanda di ricusazione e di rinviare il pubblico
dibattimento a una data da stabilire. Il 20 gennaio 2009 la presidente della
Corte di cassazione e di revisione penale ha trasmesso la domanda di
ricusazione, per competenza, al presidente della Sezione di diritto civile del
Tribunale d'appello e l'indomani ha annullato la citazione al dibattimento del
27 gennaio 2009.
E. Il
presidente della Sezione di diritto civile ha definito il 27 gennaio 2009 la
composizione della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a
statuire sulla domanda di ricusazione, dandone comunicazione alle parti e ai giudici
ricusati. Il 9 febbraio 2009 egli ha poi invitato questi ultimi a formulare
eventuali osservazioni. Il giudice G 3 ha scritto il 12 febbraio 2009 di non ravvisare in sé i presupposti per una ricusa, ma di rinunciare a osservazioni
e di rimettersi “al prudente
giudizio” della Corte. Nel suo
memoriale del 16 febbraio 2009 la giudice G 1 contesta gli estremi di una
ricusazione, ma dichiara di rimettersi anch'essa alla decisione della Corte. In
una lettera di quel medesimo giorno il giudice G 2 dichiara a sua volta di
rinunciare a osservazioni, ma di non ammettere alcun motivo di ricusa nei suoi
confronti. La data della deliberazione sull'istanza di ricusa, fissata per l'8
giugno 2009, è stata comunicata alle parti.
in diritto: 1. Ogni giudice può essere ricusato quando vi sia ragionevole motivo
per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di
notificare la sua esclusione (art. 43 cpv. 1 CPP). La domanda dev'essere
presentata, trattandosi di magistrati delle Corti giudicanti, entro cinque
giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP). Essa va
inoltrata per scritto al collegio cui appartiene il magistrato (art. 44 cpv. 1
CPP). Il giudizio del collegio, che si completa a norma della legge sull'organizzazione
giudiziaria, è definitivo, riservata l'ipotesi – che non riguarda la Corte di
cassazione e di revisione penale – “di cui all'art. 288 lett. b” (art. 45 CPP). In mancanza di uno o più giudici la Corte di
cassazione e di revisione penale si completa così, a cura del presidente, con
altri membri della Sezione di diritto civile (art. 45 cpv. 1 LOG). In mancanza
di tutti i membri, la Corte è costituita – come nella fattispecie – ad opera
del presidente della Sezione stessa (art. 45 cpv. 2 LOG).
2. Il ricusante
chiede anzitutto di poter consultare il rapporto elaborato dal giudice relatore
nella causa di merito e di essere autorizzato a completare in seguito la domanda
di ricusazione. La richiesta è irricevibile già per il fatto che i giudici
della ricusazione non possono obbligare i giudici del merito ad alcunché, tanto
meno a esibire atti interni. Possono solo deciderne l'astensione ove sussista “ragionevole motivo” per dubitare della loro imparzialità oppure – evenienza che neppure
il ricusante prospetta in concreto – ove quei giudici omettano di escludersi
d'ufficio (i casi di esclusione sono enumerati all'art. 40 CPP). Quanto alla
richiesta di rinviare il pubblico dibattimento a una data da stabilire, essa è
già stata accolta dalla presidente della Corte di cassazione e di revisione
penale, che il 21 gennaio 2009 ha annullato la relativa convocazione.
3. Ragionevoli
motivi per dubitare che la giudice G 1 sia imparziale nel procedimento si
riconducono, secondo il ricusante, alla prassi adottata dal Tribunale penale
cantonale, di cui la giudice era vicepresidente nel periodo in cui egli è stato
processato davanti alle Assise criminali. A parere del ricusante il Tribunale
penale cantonale soleva, per lo meno allora, confezionare il verbale del
dibattimento (art. 255 seg. CPP) a posteriori, dopo l'emanazione della sentenza.
Egli rileva di aver fatto valere tale vizio nel ricorso per cassazione del 21
dicembre 2006 (da pag. 10 a 19) e ricorda che, venuto a conoscenza di ciò, il
Procuratore pubblico aveva aperto un procedimento penale contro
ignoti per falsità in documenti, salvo abbandonarlo il 12 gennaio
2007. Contro l'abbandono egli era insorto alla Camera dei ricorsi penali, che
tuttavia aveva respinto la promozione dell'accusa con sentenza del 17 settembre 2007 (inc. 60.2007.96). Se non che, nelle sue osservazioni del 16 aprile 2007 alla Camera
dei ricorsi penali la presidente del Tribunale penale cantonale aveva difeso la
corretta stesura del verbale. Dovendo ora pronunciarsi su quella stessa doglianza
come presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, la giudice G 1, a quei tempi vicepresidente del Tribunale penale cantonale, non offrirebbe sufficienti garanzie di
imparzialità e indipendenza.
4. Il
ricorso per cassazione di RI 1 è stato introdotto il 21 dicembre 2006. La
giudice G 1 è entrata a far parte della Corte di cassazione e di revisione
penale, divenendone presidente, il 1° agosto 2008. La nuova composizione del
collegio è stata annunciata e pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone
Ticino n. 60/2008 del 25 luglio 2008, pag. 5686. Alla fine di luglio del 2008 RI
1 è venuto a sapere così che il suo ricorso per cassazione sarebbe stato
giudicato – anche – dalla neopresidente G 1, la composizione dei tribunali
pubblicata sul Foglio ufficiale essendo un fatto notorio per un avvocato
(sentenza del Tribunale federale 5P.323/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 3.3
con rinvio a DTF 117 Ia 323 consid. 1c). Nondimeno, egli ha aspettato fino al
15 gennaio 2009 per presentare la domanda di ricusa. Ciò non è ammissibile. Non
è consentito dall'art. 46 cpv. 1 CPP, che impone di agire entro cinque giorni
dalla conoscenza del motivo di ricusa (sopra, consid. 1), e non è conforme
nemmeno al precetto della buona fede processuale, che in circostanze del genere
prescrive di attivarsi senza indugio (sentenza del Tribunale federale appena
citata, con rinvio). Che la pretesa irregolarità nella stesura del verbale sia
stata esaminata nel frattempo dalla Camera dei ricorsi penali nulla muta e non
giustificava dilazioni del ricusante, il giudizio della Camera risalendo – come
detto – al 17 settembre 2007. Ne segue che, manifestamente tardiva, l'istanza
fondata sul titolo di ricusa testé descritto non merita protezione.
5. Secondo
il ricusante sussistono, comunque sia, ragionevoli motivi per dubitare che i
tre giudici della Corte di cassazione e di revisione siano imparziali, ove si
consideri che uno di loro – gli atti non precisano quale – ha preparato un
rapporto all'attenzione degli altri due, come la presidente della Corte ha
confermato nella sua lettera ai difensori dell'8 gennaio 2009 (sopra, lett. C).
Avendo la possibilità di leggere quel rapporto prima del dibattimento,
Fatti
i due magistrati che affiancano il relatore più non garantiscono l'indipendenza
di giudizio che loro si richiede e rischiano di cadere nella prevenzione. Si
fosse anche di altro avviso, egli soggiunge, il rapporto del giudice delegato
costituirebbe parte dell'inserto processuale e andrebbe reso disponibile alla
difesa.
6. Sul
cosiddetto “sistema del giudice
relatore”, ampiamente consolidato
in Svizzera, il Tribunale federale ha avuto modo di diffondersi in una sentenza
recente, spiegando che l'opinione provvisoria espressa dal relatore nel
rapporto da lui redatto su un determinato caso – si trattava anche in quella
circostanza di un procedimento penale – non pregiudica l'imparzialità del
relatore stesso, a meno ch'egli comunichi di propria iniziativa a uno dei difensori,
prima del dibattimento, il contenuto del rapporto (DTF 134 I 238).
Contrariamente alla tesi del ricusante, perciò, il solo fatto che in concreto
un giudice della Corte di cassazione e di revisione penale abbia trasmesso ai
colleghi un rapporto elaborato sulla base degli atti in vista del pubblico
dibattimento ancora non significa che lui medesimo o i colleghi non possano più
considerarsi imparziali,
neutri e non prevenuti, come gli art. 30 cpv. 1 Cost.
e 6 par. 1 CEDU garantiscono. La stesura di un rapporto preliminare costituisce
una mera tappa intermedia nel processo di cognizione ed esprime solo
l'apprezzamento provvisorio del relatore. A quale risultato giungerà il
tribunale dopo la celebrazione del dibattimento e, soprattutto, dopo la
deliberazione non si può sapere. Diverso è il caso in cui un relatore induca a
credere, con il suo comportamento, di essersi già formato un convincimento
definitivo e di non essere più disposto a considerare altri punti di vista.
Tale è stato giudicato il contegno del relatore nella fattispecie vagliata dal
Tribunale federale. Nulla di simile denota il caso in esame.
7. Si
Considerandi
aggiunga che l'affermazione del ricusante, stando al quale la stesura di un
rapporto da parte di un giudice su un determinato caso sarebbe lecita solo
qualora gli altri giudici non potessero prendere conoscenza del rapporto prima
del dibattimento, non è praticabile né sostenibile. Una restrizione del genere
impedirebbe ogni scambio preliminare di idee tra membri del tribunale, giacché
un relatore sarebbe autorizzato a illustrare il proprio
orientamento solo in sede di deliberazione. Ne risulterebbe minata
la dialettica del ragionamento, confinata entro gli angusti limiti della
deliberazione (che non può essere interrotta o scaglionata a piacimento), ma
soprattutto ne soffrirebbe la dinamica della riflessione, poiché l'indirizzo
del relatore andrebbe apprezzato seduta stante, senza la possibilità di
maturare l'evolvere della giurisprudenza.
8.
Né
il ricusante può essere seguito quando asserisce che, in ogni modo, il rapporto
del relatore andrebbe acquisito agli atti e messo a disposizione della difesa.
Come si è accennato, il rapporto del relatore non è un atto di causa. È una
valutazione interlocutoria del carteggio processuale, eseguita per di più da un
unico giudice. Sentiti i legali del ricorrente, il Procuratore pubblico e,
dandosi il caso, il ricorrente in persona, il relatore potrà ancora – su uno o
più punti – cambiare intendimento. Nel corso della deliberazione, poi, potrà
anche prevalere una diversa corrente di pensiero. Compito della difesa al
dibattimento è quello di sostenere le ragioni del ricorrente, non di
confrontarsi con il rapporto del relatore, entrando in una sorta di contraddittorio
con lui. Per tacere del fatto che gli altri magistrati del collegio potrebbero
anche prediligere tutt'altro indirizzo giuridico, sicché quell'operazione
riuscirebbe infruttuosa. Si ricordi del resto che nemmeno davanti al Tribunale
federale, ove il “sistema del
giudice relatore” è invalso presso tutte le Corti, il
rapporto del relatore entra a far parte degli atti di causa suscettibili di
essere consultati prima della deliberazione (o della circolazione). Anche sotto
questo profilo la rivendicazione del ricusante è destinata pertanto all'insuccesso.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con
l'art. 9 cpv. 1 CPP). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili ai
giudici ricusati (art. 9 cpv. 6 CPP), che sono stati invitati a determinarsi
sull'istanza del ricorrente nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali
(art. 68 cpv. 3 LTF per analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di ricusazione è respinta.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono posti a carico del
ricusante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni
finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali
sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e
incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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