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17.2009.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 giugno 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i due magistrati che affiancano il relatore più non garantiscono l'indipenden­za

di giudizio che loro si richiede e rischiano di cadere nella prevenzione. Si

fosse anche di altro avviso, egli soggiunge, il rapporto del giudice delegato

costituirebbe parte dell'inserto processuale e andrebbe reso disponibile alla

difesa.

6. Sul

cosiddetto “sistema del giudice

relatore”, ampiamente consolidato

in Svizzera, il Tribunale federale ha avuto modo di diffondersi in una sentenza

recente, spiegando che l'opinione provvisoria espressa dal relatore nel

rapporto da lui redatto su un deter­minato caso – si trattava anche in quella

circostanza di un procedimento penale – non pregiudica l'imparzialità del

relatore stesso, a meno ch'egli comunichi di propria iniziativa a uno dei difensori,

prima del dibattimento, il contenuto del rapporto (DTF 134 I 238).

Contrariamente alla tesi del ricusante, perciò, il solo fatto che in concreto

un giudice della Corte di cassazione e di revisione penale abbia trasmesso ai

colleghi un rapporto elaborato sulla base degli atti in vista del pubblico

dibattimento ancora non significa che lui medesimo o i colleghi non possano più

considerarsi imparziali,

neutri e non pre­venuti, come gli art. 30 cpv. 1 Cost.

e 6 par. 1 CEDU garantiscono. La stesura di un rapporto preliminare costituisce

una mera tappa intermedia nel processo di cognizione ed esprime solo

l'apprezzamento provvisorio del relatore. A quale risultato giungerà il

tribunale dopo la celebrazione del dibattimento e, soprattutto, dopo la

deliberazione non si può sapere. Diverso è il caso in cui un relatore induca a

credere, con il suo comportamento, di essersi già formato un convinci­mento

definitivo e di non essere più disposto a considerare altri punti di vista.

Tale è stato giudicato il contegno del relatore nella fattispecie vagliata dal

Tribunale federale. Nulla di simile denota il caso in esame.

7. Si

Considerandi

aggiunga che l'affermazione del ricusante, stando al quale la stesura di un

rapporto da parte di un giudice su un determinato caso sarebbe lecita solo

qualora gli altri giudici non potessero prendere conoscenza del rapporto prima

del dibattimento, non è praticabile né sostenibile. Una restrizione del genere

impedirebbe ogni scambio preliminare di idee tra membri del tribunale, giacché

un relatore sarebbe autorizzato a illustrare il proprio

orientamento solo in sede di deliberazione. Ne risulterebbe minata

la dialettica del ragionamento, confinata entro gli angusti limiti della

deliberazione (che non può essere interrotta o scaglionata a piacimento), ma

soprattutto ne soffrirebbe la dinamica della riflessione, poiché l'indirizzo

del relatore andrebbe apprezzato seduta stante, senza la possibilità di

maturare l'evolvere della giurisprudenza.

8.

il ricusante può essere seguito quando asserisce che, in ogni modo, il rapporto

del relatore andrebbe acquisito agli atti e messo a disposizione della difesa.

Come si è accennato, il rapporto del relatore non è un atto di causa. È una

valutazione interlocutoria del carteggio processuale, eseguita per di più da un

unico giudice. Sentiti i legali del ricorrente, il Procuratore pubblico e,

dandosi il caso, il ricorrente in persona, il relatore potrà ancora – su uno o

più punti – cambiare intendimento. Nel corso della deliberazione, poi, potrà

anche prevalere una diversa corrente di pensiero. Compito della difesa al

dibattimento è quello di sostenere le ragioni del ricorrente, non di

confrontarsi con il rapporto del relatore, entrando in una sorta di contraddittorio

con lui. Per tacere del fatto che gli altri magistrati del collegio potrebbero

anche prediligere tutt'altro indirizzo giuridico, sicché quell'operazione

riuscirebbe infruttuosa. Si ricordi del resto che nemmeno davanti al Tribunale

federale, ove il “sistema del

giudice relatore” è invalso presso tutte le Corti, il

rapporto del relatore entra a far parte degli atti di causa suscettibili di

essere consultati prima della deliberazione (o della circolazione). Anche sotto

questo profilo la rivendicazione del ricusante è destinata pertanto all'insuccesso.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con

l'art. 9 cpv. 1 CPP). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili ai

giudici ricusati (art. 9 cpv. 6 CPP), che sono stati invitati a determinarsi

sull'istanza del ricorrente nel­l'eser­cizio delle loro attribuzioni ufficiali

(art. 68 cpv. 3 LTF per analogia).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di ricusazione è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 100.–

fr. 600.–

sono posti a carico del

ricusante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni

finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali

sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e

incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta gior­ni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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