Lexipedia

Decisione

17.2009.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con osservazioni 13 ottobre 2009, il procuratore pubblico si rimette

integralmente al giudizio di questa Corte.

Considerato

in diritto: 1. RI 1 lamenta, anzitutto, un vizio essenziale di procedura giusta

l’art. 288 lit. b CPP.

1.1. In particolare il ricorrente sostiene che il giudice della Pretura

penale, in ragione della sentenza del Tribunale federale dell’11 giugno 2009,

avrebbe dovuto emanare una “decisione completa, ovvero un giudizio che

statuisse sia sulla colpevolezza dell’accusato che sulla pena” e non dare

seguito pedissequamente alle istruzioni della CCRP, limitandosi a

giudicare della pena da infliggere. A detta di RI 1 la situazione per cui ad

ora si è in presenza di una decisione della CCRP che statuisce sulla

colpevolezza, modificando la pregressa decisione pretorile, e una decisione

della Pretura penale che decide in merito alla pena, vìola la giurisprudenza

federale, “in quanto ancora una volta, il giudizio sulla pena è stato

dissociato dal giudizio sulla colpevolezza”.

Il ricorrente osserva, ancora, come nell’ambito del dibattimento, la giudice

Considerandi

supplente della Pretura penale non gli ha concesso la possibilità di presentare

delle osservazioni relative al merito del reato “in quanto a mente della

medesima tale questione era già stata decisa definitivamente”, ciò che in

realtà - ritiene RI 1 - “non è affatto il caso”.

A detta del ricorrente, pertanto, già solo a causa dell’assenza di una

decisione che statuisca contemporaneamente sulla colpevolezza e sulla pena, “la

decisione della Pretura penale deve essere annullata e l’incarto ritornato al

giudice di prime cure per un nuovo giudizio” (ricorso, pag. 5-6).

1.2

Secondo l’art. 296 CPP, la Corte di cassazione riforma la sentenza

quando ha sufficienti elementi per il giudizio. In caso contrario rinvia la

causa alla competente Corte del merito. In quest’ultimo caso, l’autorità

chiamata a giudicare nuovamente deve porre a fondamento della propria decisione

i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (cfr. per analogia la

procedura valida per il Tribunale federale: mutatis mutandis art. 273ter

vPP che mantiene la sua validità anche sotto l’egida della nuova LTF,

cfr. messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria

federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901; cfr. anche CCRP sentenza del 19

aprile 2010, inc. 17.2010.8 consid. 1).

In concreto, la giudice supplente della Pretura penale era dunque tenuta a

conformarsi a quanto stabilito da questa Corte con decisione 16 settembre 2008 in merito alla colpevolezza del ricorrente e ad emettere un nuovo giudizio unicamente sulla

commisurazione della pena e sulle spese di prima sede (cfr. inc. 17.2007.28/29,

Dispositivo

dispositivo).

È dunque a torto che il ricorrente, appellandosi

peraltro ad una giurisprudenza inesistente, pretende che la giudice supplente

della Pretura penale dovesse statuire contemporaneamente sulla sua colpevolezza

e sulla sua pena.

A prescindere dalla questione di sapere se il preteso vizio procedurale è stato

eccepito “non appena possibile” (cfr. art. 288 lit. b CPP), il ricorso

deve, qui, pertanto essere disatteso.

2. Il ricorrente si diffonde, poi, in una lunga serie di considerazioni

con le quali intende contestare il giudizio di colpevolezza operato da questa

Corte nella sua decisione 16 settembre 2008 (ricorso, pag. 6-14). Sennonché

egli, così argomentando, omette di considerare che, come visto al considerando

precedente, la sentenza del giudice della Pretura penale impugnata verteva (e

doveva vertere) unicamente sulla commisurazione della pena e sulle spese di

prima sede e che, dunque, solo questi aspetti potevano essere fatti oggetto

della presente procedura di ricorso.

Ne discende che le censure del ricorrente relative all’applicazione, da parte

di questa Corte, dell’art. 23 cpv. 1 LDDS, devono essere dichiarate

irricevibili.

Se del caso, esse potranno essere ripresentate al Tribunale federale dopo

l’emanazione del presente giudizio (art. 93 cpv. 3 LTF).

3. RI 1 contesta, inoltre, il nuovo giudizio della giudice supplente della

Pretura penale sulla commisurazione della pena pecuniaria.

3.1. Commisurando la pena da infliggere a RI 1, la giudice supplente ha,

dapprima, rilevato che la colpa del ricorrente “va considerata grave, alla

luce della sua posizione di garante legata alla sua attività di gerente del

locale pubblico in questione”. In questa sua attività - continua il primo

giudice - “egli ha violato gli obblighi di garantire l’igiene, l’ordine, la

quiete e il buon costume dell’esercizio pubblico e delle immediate vicinanze,

omettendo di notificare alle autorità il fatto che persone straniere, che lui

sapeva o doveva presumere essere sprovviste della necessaria autorizzazione, vi

esercitavano un’attività lucrativa (art. 53 cpv. 1 LEP e 89 RLE)”.

Quale ulteriore fattore a sostegno del suo giudizio di grave colpa, il primo

giudice ha, poi, ritenuto la violazione da parte del ricorrente della

legislazione sugli esercizi pubblici, in particolare dell’art. 82 RLE secondo cui

“il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio,

in proprio o per conto del gestore”. A detta del primo giudice, la

violazione è stata commessa poiché RI 1, contemporaneamente all’attività di

gerente al Motel __________, esercitava la sua professione di sostituto gerente

presso il Ristorante __________ e, pertanto, “non era presente sul posto di

lavoro, se non un paio di ore ogni due o tre giorni”, non essendo di

conseguenza in misura di ossequiare gli obblighi citati e posti a fondamento

della sua posizione di garante”.

La giudice supplente ha inoltre considerato, quali aggravanti, il fatto che il

ricorrente ha agito per scopo di lucro (conseguendo, oltre al salario percepito

da __________, un reddito aggiuntivo di fr. 3'000.-), la circostanza per cui

l’attività di gerente del motel – e dunque il reato – è stato reiterato per un

lungo periodo (un anno e due mesi) e il fatto che RI 1 sapesse che la struttura

era adibita a postribolo, avendo egli regolarmente notificato la presenza delle

ragazze ospiti del suo locale.

Il primo giudice ha, poi, osservato che il fatto che il ricorrente abbia

ottenuto il certificato di gerente negli anni ottanta non può costituire

un’attenuante, “non potendo e dovendo egli esimersi dall’aggiornarsi ed

informarsi su ciò che la sua attività comportava”.

Ciò precisato, la giudice supplente della Pretura penale, dopo aver ancora

ritenuto l’incensuratezza del prevenuto, ha concluso che la pena di 90 aliquote

giornaliere proposte dal procuratore pubblico “appare adeguata e merita qui

conferma, unitamente alla sospensione condizionale della stessa per il periodo

di due anni” (sentenza, consid. 6 pag. 5-6).

3.2. Sulla commisurazione della pena, il ricorrente rileva innanzitutto

che “la giudice supplente ha commesso un errore concettuale, considerando la

sua colpa più grave a causa della violazione del suo dovere di garante”.

La violazione di un dovere di garante - spiega RI 1 - è, infatti, “una

condizione oggettiva del reato affinché sia possibile individuare una

commissione per omissione (...). Considerare che l’aver realizzato una delle

condizioni oggettive del reato costituisca un elemento della valutazione

soggettiva della colpa è errato. La forchetta di pena prevista per il reato in

questione già tiene conto della sua realizzazione oggettiva, pertanto gli

elementi oggettivi del reato non vanno presi in considerazione nell’ambito

della valutazione soggettiva della colpa del reo” (ricorso, pag. 14-15 pto.

3.1-3.2).

A mente del ricorrente, poi, è a torto che il primo giudice ha ritenuto quale

aggravante della colpa, la violazione da parte sua dell’art. 82 RLE che gli

imponeva una presenza giornaliera nel motel. Come si evince chiaramente dalla

sentenza 19 aprile 2007 - spiega RI 1 - per tale irregolarità, egli è già stato

multato e, pertanto, il fatto che la stessa irregolarità contribuisca pure ad

aggravare la pena per il reato in esame costituisce una “doppia punizione”

che non può trovare giustificazione (ricorso, pag. 15 pto. 3.3).

Il ricorrente rileva, poi, che anche la considerazione della giudice supplente

secondo cui egli ha agito a scopo di lucro è errata.

Al proposito, egli osserva di non aver guadagnato alcunché dall’aver fornito

alloggio a persone esercitanti un’attività non autorizzata, ma di aver

semplicemente percepito uno stipendio quale gerente di un esercizio pubblico,

stipendio che, peraltro, avrebbe guadagnato anche se le sedicenti turiste non

avessero alloggiato nel motel. “Semmai qualcuno ha guadagnato qualche cosa”

- conclude il ricorrente - “è al limite la società (ndr. della quale egli

era dipendente) non il signor RI 1” (ricorso, pag. 15-16 pto. 3.4).

Il ricorrente ritiene, così, ingiustificato l’aggravio della pena stabilito

dalla giudice supplente della Pretura penale e chiede che la stessa non ecceda

le 30 aliquote giornaliere (ricorso, pag. 16 pto 3.6).

3.3.a. Giusta l’art. 34 cpv. 1 CP il giudice stabilisce il numero delle

aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell’autore.

Nella commisurazione della pena (art. 47 CP; art. 63 vCP) il giudice di merito

fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale

interviene solo - come il Tribunale federale - ove la sanzione si ponga al di

fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP,

disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure

appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare

eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21

segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag.

19).

Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa

è, come lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale.

L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura

la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle

condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua

vita.

Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione

o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art.

63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,

Berna 2007, ad art. 47 CP n. 4) secondo cui per valutare la gravità della colpa

entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il

soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la

gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di

scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in

seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il

comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di

emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con

rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati - sempre secondo la

citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2a pag. 289).

b. Secondo il principio del divieto della doppia presa in

considerazione (Verbot der Doppelverwertung), le circostanze che portano

all’aumento o alla diminuzione del quadro della pena, non possono essere

considerate anche come attenuanti od aggravanti nell’ambito del quadro

modificato della pena. In caso contrario, infatti, il ricorrente si troverebbe

gravato o beneficiato due volte dalla stessa circostanza, ciò che porterebbe a

un risultato insostenibile (STF del 6 giugno 2007 6S.44/2007 consid. 4.3.2; DTF

120 IV 69 consid. 2b; 118 IV 342 consid. 2b; Wiprächtiger, Basler Kommentar,

Strafgesetzbuch I, 2a edizione, Basilea 2007 ad art. 47 CP n. 77; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2008, ad art. 47 CP n. 27).

Al giudice che, ad esempio nell’ambito di un furto, ammette l’associazione

dell’autore ad una banda, non è permesso, commisurando la pena, ponderare

nuovamente tale circostanza a sfavore dell’imputato. Con l’aggravio del quadro

della pena, infatti, l’associazione dell’autore ad una banda è già stata presa

in considerazione (DTF 72 IV 114).

Lo stesso principio vale per la doppia presa in considerazione dei presupposti

del reato. Al proposito, il Tribunale federale, con riferimento al diritto e

alla dottrina tedesca, ha osservato che le circostanze che costituiscono degli

elementi costitutivi del reato, non possono essere considerati anche per la

commisurazione della pena nell’ambito del quadro modificato della stessa ritenuto

che essi sono già stati utilizzati per la definizione del reato e, di

conseguenza, per la definizione del nuovo quadro della pena (cfr. STF del 6

giugno 2007 6S.44/2007 consid. 4.3.2, STF non pubblicata 6S.84/1998 consid.

8a).

3.4. Ora, come giustamente osservato dal ricorrente, il fatto che RI 1

avesse una posizione di garante costituisce un presupposto oggettivo del reato

e non può, dunque, essere ritenuto quale aggravante della sua colpa, in virtù

del divieto della doppia presa in considerazione. Ne discende che il primo

giudice, rilevando che la colpa di RI 1 va considerata grave “alla

luce della sua posizione di garante legata alla sua attività di gerente del

locale pubblico in questione”, ha violato l’art. 47 CP.

Questa Corte non comprende, poi, per quale motivo il primo giudice abbia

ritenuto quale fattore aggravante la colpa del ricorrente il fatto che egli ha infranto

l’art. 82 RLE: si tratta, infatti, di una questione di natura amministrativa

che non ha nessuna attinenza con il reato per il quale il ricorrente è stato

punito e che, dunque, non può, in questa sede, essere chiamata ad aggravarne la

colpa.

Neppure si può seguire il primo giudice quando ritiene, quale ulteriore

aggravante, il fatto che il ricorrente ha agito per scopo di lucro. In realtà

la corresponsione dei fr. 3'000.- mensili rappresenta il salario fisso dovuto a

RI 1 dalla società di cui egli era dipendente (cfr. AI 1, verbale

d’interrogatorio RI 1 del 12 ottobre 2006, pag. 1) e non il provento di

un’attività illegale, quale sarebbe stata, ad esempio, una ricompensa da parte

delle prostitute o di terzi per l’omissione della loro notifica all’autorità.

Ciò posto e considerato che le ulteriori aggravanti ritenute dal primo giudice

– ovvero la durata del reato (un anno e due mesi) e la circostanza per cui il

ricorrente sapeva che il motel era adibito a postribolo - non permettono di

considerare particolarmente grave la colpa del ricorrente, questa Corte ritiene

adeguata sia alla gravità oggettiva del reato che alle circostanze personali

dell’autore la pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere.

Non essendovi elementi che impongano la

formulazione di una prognosi negativa, la pena è sospesa condizionalmente per

il periodo di prova di due anni.

Su questo punto, pertanto, il ricorso merita

accoglimento.

4. Il ricorrente contesta, altresì, l’ammontare delle aliquote

giornaliere fissate nella sentenza impugnata.

4.1. Al proposito, la giudice supplente della Pretura ha osservato che

l’ammontare dell’aliquota giornaliera va adeguata alla situazione economica al

momento della decisione e che, dunque, in considerazione della situazione

patrimoniale agli atti (in particolare della dichiarazione fiscale 2007) la

stessa deve essere quantificata in fr. 120.- (sentenza, consid. 6 pag. 6).

4.2. RI 1 sostiene di avere un’eccedenza mensile “non superiore ai

fr. 1'000.- e un salario di poco superiore ai fr. 4'000.-”, ciò che - a suo

parere - non permette certo di pronunciare delle aliquote giornaliere superiori

alla media di fr. 100.- al giorno. Egli, pertanto, ritiene che il primo giudice

ha abusato del suo potere di apprezzamento infliggendogli aliquote giornaliere

tanto elevate e postula la riduzione delle stesse all’importo di fr. 60.-

(ricorso, pag. 16).

4.3.a. Giusta l’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al

massimo a fr. 3'000.-. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione

personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza,

tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore

di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale.

b. Anche nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice

del merito fruisce di ampia autonomia. Anche in questo ambito, dunque, la Corte

di cassazione e di revisione penale interviene solo - come il Tribunale federale

- ove la fissazione dell’ammontare disattenda i criteri di valutazione

prescritti dall’art. 34 CP, oppure appaia esageratamente severa o

esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di

apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 7; STF 30 giugno 2009 6B_760/2008 consid. 2.2).

c. Il Tribunale federale, in alcune sue recenti decisioni (cfr. STF

11 gennaio 2010 6B_845/2009 consid. 1, STF 13 maggio 2008 6B_541/2007 consid.

6.4, DTF 134 IV 60 consid. 6), ha precisato che l’ammontare delle aliquote

giornaliere deve essere fissato partendo dal reddito dell’autore definito su

scala giornaliera.

Vanno, qui, considerati tutti i redditi percepiti, indipendentemente dalla loro

origine poiché determinante è la capacità economica dell’autore di fornire una

prestazione.

Ai fini della commisurazione dell’aliquota giornaliera vanno, perciò,

considerati, oltre ai redditi derivanti da attività lucrative dipendenti o

indipendenti, in particolare anche i redditi derivanti dalla sostanza (affitti,

interessi di capitali, dividendi), gli eventuali contributi di mantenimento di

diritto pubblico o privato, le prestazioni sociali e i redditi in natura.

La determinazione del reddito può, di regola, essere effettuata sulla base dei

dati risultanti dalla dichiarazione fiscale. Tuttavia, ritenuto che la nozione

penale di reddito non coincide con quella del diritto fiscale, in caso di

redditi oscillanti o variabili (per esempio, per le persone con attività

indipendente), il giudice deve considerare una media rappresentativa degli

ultimi anni, fermo restando il principio secondo cui la capacità economica

dell’interessato deve, comunque, essere stabilita nel modo più preciso,

rigoroso ed attuale possibile, tenendo di principio conto del momento in cui la

pena pecuniaria dovrà essere pagata. Di conseguenza, gli aumenti e le

diminuzioni prevedibili del reddito devono essere presi in considerazione

soltanto nella misura in cui sono concreti ed imminenti (STF13.5.2008

6B_541/2007).

Qualora il reddito dell’autore sia inferiore a

quello che egli potrebbe ragionevolmente realizzare o al quale egli avrebbe

diritto (per esempio, in forza degli art. 164 o 165 CC), occorre considerare il

reddito potenziale, cioè il reddito ragionevolmente esigibile.

Riguardo alla menzione fatta dal legislatore alla

sostanza quale criterio di valutazione, il TF ha precisato che, vista la ratio

della pena pecuniaria, nel caso di un autore colpevole che sovviene alle sue

necessità con i suoi redditi correnti (siano essi derivanti dal lavoro, dalla

sostanza o da rendite), l’aliquota giornaliera deve essere commisurata in base

a tali redditi, indipendentemente dall’esistenza o meno di una sostanza. La

sostanza va, dunque, considerata nella determinazione dell’aliquota giornaliera

soltanto a titolo sussidiario, in particolare quando una situazione

patrimoniale particolare contrasta con un reddito, al confronto, basso. In

altri termini, la sostanza diventa un elemento di valutazione pertinente quando

l’autore trae esclusivamente da essa la sua sussistenza quotidiana, cioè,

quando l’autore vive di essa (STF 13.5.2008 6B_541/2007).

Il tenore di vita fornisce al giudice un criterio

supplementare, da utilizzare quando il reddito non può essere stabilito con

esattezza o quando il reddito stabilito sulla scorta delle informazioni

dell’autore contrasta con il suo tenore di vita, in particolare quando questo

risulta manifestamente inadeguato al reddito dichiarato.

Il TF ha, poi, precisato che dal reddito definito

secondo i criteri indicati sopra devono essere dedotti - purché effettivamente

corrisposti - gli importi dovuti dall’autore a titolo di contributi di

mantenimento o di assistenza ritenuto come i membri della famiglia dell’autore

non debbano soffrire delle conseguenze di una pena pecuniaria inflitta

all’obbligato. Il messaggio del CF prevede, a questo proposito, che il giudice

penale tenga conto, per il calcolo di questi importi, dei principi del diritto

di famiglia (Messaggio 1998, pag. 1825). Dal canto suo, la dottrina registra

una prassi secondo cui vengono praticate delle deduzioni del 25% per il coniuge

che non svolge attività lucrativa e del 10-15% per ogni figlio a carico a

seconda del loro numero, della loro età e della loro formazione (cfr. Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, Basilea 2007, ad. art. 34 n. 73).

Inoltre, dal reddito va dedotto ciò di cui

l’autore non fruisce economicamente, e meglio da esso vanno dedotti le imposte

correnti, i contributi alle assicurazioni obbligatorie nonché le spese necessarie

all’ottenimento del reddito, rispettivamente, per gli indipendenti, le spese di

gestione tipiche del settore. La dottrina registra la prassi che vuole, anche

in questo ambito, l’applicazione di deduzioni forfettarie del 20-30% a seconda

dell’entità del reddito (Dolge, op. cit., ad. art. 34 n. 60).

Altri oneri finanziari - quali gli interessi ipotecari o le spese di alloggio -

non possono di principio essere dedotti. Non possono essere considerati i

debiti dell’autore (per esempio, rate per beni di consumo). Nemmeno possono

essere presi in considerazione gli obblighi che sono conseguenza diretta o

indiretta dei fatti per cui l’autore è stato condannato

(obbligo al risarcimento di danni morali e/o materiali, costi di patrocinio).

Per contro, oneri finanziari straordinari possono essere considerati quando

essi corrispondono a bisogni accresciuti derivanti da circostanze legate

all’autore ma indipendenti dalla sua volontà.

Nelle sentenze citate, il TF ha, poi, precisato

che, se il riferimento fatto dal legislatore al minimo vitale quale ultimo

criterio di valutazione è poco chiaro, è possibile dedurre dai lavori

preparatori che il minimo vitale di cui all’art. 34 cpv. 2 CP non corrisponde a

quello del diritto esecutivo e che la parte impignorabile del reddito giusta

l’art. 93 LEF non costituisce, qui, un limite assoluto. E questo perché - ha

precisato il TF - se ci si dovesse basare sul minimo vitale definito dall’art.

93 LEF e definire l’importo dell’aliquota giornaliera soltanto su quanto eccede

tale minimo vitale, allora una cerchia estesa della popolazione (persone in

formazione, studenti, congiunti che si occupano dell’economia domestica,

disoccupati, beneficiari dell’assistenza sociale, richiedenti d’asilo, etc.)

sarebbe esclusa dalla pena pecuniaria, ciò che sarebbe contrario alla volontà

del legislatore (cfr, al proposito, STF13.5.2008 6B_541/2007 consid. 5.1.).

Il reddito netto definito così come alle

indicazioni di cui sopra costituisce, perciò, il punto di partenza per il

calcolo dell’aliquota giornaliera anche per gli autori che vivono una precaria

situazione economica anche se il riferimento al minimo vitale fatto dal

legislatore permette, secondo quanto stabilito dal TF nelle sentenze già

indicate, al giudice penale di apportare dei correttivi a tale principio

stabilendo l’ammontare dell’aliquota giornaliera ad un livello sensibilmente

inferiore in modo che, da un lato, la serietà della sanzione sia resa

percettibile dalla diminuzione del tenore di vita e che, dall’altro, tale

pregiudizio sia sopportabile avuto riguardo alla situazione economica e

personale del condannato. Indicativamente, è adeguata, in particolare nei casi

di condannati che vivono al di sotto o al limite della soglia del minimo

vitale, una diminuzione del reddito indicativa di almeno il 50%.

Quando, poi, il numero delle aliquote giornaliere

è considerevole - in particolare, quando supera le 90 - è indicata una

diminuzione supplementare dal 10 al 30%, ritenuto che la costrizione economica

del condannato cresce in proporzione della durata della pena (cfr.6B_541/2007

consid. 6.4.7, STF del 30 giugno 2009 6B_760/2008 consid. 2 e 3).

Il TF ha, poi, avuto modo di precisare che, al di fuori dei casi in cui il

condannato vive al di sotto o al limite della soglia del minimo vitale, è di

principio esclusa una ponderazione verso l’alto o verso il basso dell’ammontare

dell’aliquota giornaliera in considerazione dell’importo complessivo della pena

pecuniaria ritenuto che il potere d’apprezzamento del giudice nella

commisurazione della pena non si estende ad un controllo a posteriori di tale

importo. Non è, perciò, in particolare ammissibile - poiché ciò svuoterebbe di

senso il sistema scelto dal legislatore - aumentare l’importo dell’aliquota

giornaliera per il motivo che l’importo complessivo della pena pecuniaria

totale non appare adeguato al reato commesso (STF 13.5.2008 6B_541/2007).

d. Giusta l’art. 50 CP, se la sentenza deve essere motivata, il

giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della

pena e la loro ponderazione. Questo significa che il giudice deve motivare la

sentenza in modo che l'autorità di ricorso possa verificare il rispetto di tali

criteri, siano essi a favore o a sfavore del condannato. Se è vero che non gli

incombe di diffondersi necessariamente su ogni fattore, né di indicare in cifre

o in percentuali l'importanza attribuita ai singoli elementi considerati nella

commisurazione della pena, è anche e soprattutto vero che la sua motivazione

deve essere tale da permettere all’autorità di ricorso di seguire il suo ragionamento (sentenza del Tribunale federale

6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.3;

Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 50 CP n. 2).

4.4. In concreto, il primo giudice si è limitato a rilevare che, in

considerazione della situazione patrimoniale agli atti, l’ammontare

dell’aliquota giornaliera deve essere quantificata in fr. 120.-.

È evidente che una tale conclusione pone dei problemi, in particolare laddove

il primo giudice (aldilà della presa in considerazione dell’ultima notifica

fiscale di RI 1 agli atti) non definisce in modo preciso i parametri in base ai

quali ha determinato in fr. 120.- l’ammontare dell’aliquota giornaliera

inflitta al ricorrente.

Ciò rilevato, si osserva che, in concreto, gli atti - e non la sentenza

- permettono a questa Corte di concludere che il quantum stabilito dal primo

giudice non disattende i criteri di valutazione prescritti dall’art. 34 CP, né

costituisce un abuso o un eccesso di apprezzamento.

Infatti, dalla dichiarazione fiscale 2007 si evince come il reddito

netto di RI 1 si attesti a fr. 5'167.- mensili e ritenuto che, così come

risulta dagli atti, egli non ha obblighi di mantenimento e nemmeno beneficia di

una sostanza o di un tenore di vita particolari, operate le deduzioni

forfettarie indicate dal TF, non sarebbe contrario al diritto federale

quantificare l’aliquota giornaliera a suo carico sino ad un importo di poco

inferiore ai fr. 130.-.

Solo di transenna è il caso, poi, di osservare che anche partendo

dall’importo dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di dibattimento, ovvero

“da un reddito netto di fr. 4'600.- per tredici mensilità” (cfr. verbale

del dibattimento 27 luglio 2009, pag. 2) si giunge, operate le deduzioni

forfettarie, ad un importo dell’aliquota giornaliera di ca. fr. 125.-.

Ne discende che il primo giudice, determinando l’ammontare dell’aliquota

giornaliera in fr. 120.-, non ha violato il diritto federale.

Su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

5. Il ricorrente, infine, contesta l’ammontare delle spese e della

tassa di giustizia poste a suo carico dal primo giudice.

5.1. Nella sentenza annullata da questa Corte, il primo giudice aveva

fissato in fr 100.- le spese di giustizia e in fr 100.- la tassa di giustizia

che, poi, è stata aumentata a fr. 500.- per “l’importante lavoro e dispendio

di tempo” causato dalla motivazione scritta della sentenza (sentenza 19

aprile 2007, consid. 9, pag 7).

Nel nuovo giudizio – qui impugnato – il pretore

ha mantenuto a fr 500.- la tassa di giustizia ma ha aumentato a fr. 200.- le

spese a causa “del rinvio degli atti e del nuovo odierno dibattimento”

(sentenza, consid. 7 pag. 6).

5.2. RI 1 sostiene che la decisione del primo giudice di porre a suo

carico una tassa di giustizia supplementare di fr. 400.- per la motivazione

della sentenza appare assolutamente “scioccante e immotivata” e

contrasta con gli art. 6 CEDU e 29 cpv. 2 Cost che prevedono il diritto ad

essere assoggettati a decisioni motivate se del caso anche per iscritto,

diritto che – spiega RI 1 – “non può essere soggetto a tassa alcuna”.

A detta del ricorrente, poi, nemmeno l’aumento delle spese giudiziarie da fr.

100.- a fr. 200.- in ragione del maggior dispendio di tempo cagionato dal

rinvio degli atti si giustifica, ritenuto come lo stesso sia dovuto alla “pregressa

errata decisione emanata dal Giudice di prime cure” per cui - continua RI 1

- “non si vede perché egli debba sopportare le conseguenze degli errori di

giudizio di prima istanza”.

Da quanto precede il ricorrente conclude che la sovrattassa di fr. 400.- per la

motivazione scritta della sentenza deve essere annullata e che le spese

giudiziarie devono, in ogni caso, essere ridotte a fr. 100.- (ricorso, pag.

16-17).

5.3. Relativamente alla tassa aggiuntiva per la motivazione della

sentenza, questa Corte, con sentenza 7 agosto 2009 (inc. 17.2008.38 consid. 4),

ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una base legale che legittimi

la riscossione di un tale emolumento, la decisione del giudice penale di

aumentare la tassa di giustizia a posteriori, in funzione della necessità di

motivare per iscritto la sentenza, vìola le norme di diritto cantonale.

Per quanto attiene, poi, ai costi causati dalla ripetizione del procedimento in

seguito all’intervento dell’autorità di cassazione, si osserva che, di

principio, gli stessi devono essere sopportati dallo Stato e non dall’accusato

che non può essere ritenuto responsabile della ripetizione del processo (cfr.

Hauser/Schweri/ Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione,

Basilea 2005, § 108 n. 13; Schmid, Strafprozessrecht, 3a edizione, Zurigo 1997,

§ 66 n. 1204a; cfr. anche ZBJV 128 (1992) 229 secondo cui il ricorrente deve

vedersi caricate le stesse spese che gli sarebbero state attribuite se il primo

giudice avesse giudicato correttamente già in occasione del primo processo).

Da quanto precede discende che RI 1 deve essere liberato dalla tassa di fr.

400.- per la motivazione scritta della sentenza e dagli oneri relativi al nuovo

giudizio della Pretura penale e gravato unicamente per un importo complessivo

di fr. 200.-.

6. Gli oneri del ricorso sono posti per 1/2 a carico del ricorrente

e per il resto a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) che rifonderà a RI 1 fr. 500.- per ripetibili ridotte

(art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, i dispositivi 1 e 3 della

sentenza impugnata sono così riformati:

“La

giudice supplente della Pretura penale condanna RI 1:

1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote

giornaliere di fr. 120.- (centoventi) per un totale di fr. 5'400.-

(cinquemilaquattrocento).

1.1 L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

due anni.

(…)

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi

fr. 200.-.”

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti sono posti per metà a carico del

ricorrente e per il resto a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 500.-

per ripetibili (ridotte).

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster