Lexipedia

Decisione

17.2009.54

Ricorso per cassazione ammissibile soltanto contro la dichiarazione di contumacia. Irregolarità procedurali devono essere eccepite appena possibile, pena l'irricevibilità del ricorso

2 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Motivando con atto 12 ottobre 2009 la dichiarazione di ricorso

tempestivamente presentata, RI 1 ha chiesto la revoca, rispettivamente

l’annullamento della declaratoria di contumacia e l’assegnazione di un termine

per inoltrare e specificare le censure inerenti la sentenza di primo grado.

C. Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere

presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a

base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il

ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per

arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).

Contro una sentenza pronunciata in contumacia, il

ricorso per cassazione è ammissibile limitatamente alla declaratoria di

contumacia (CCRP 5.03.2008, inc. 17.2008.14; CCRP 22.11.2005, inc. 17.2005.44;

Rep. 1982 pag. 194).

2. Nel ricorso, RI 1 impugna la declaratoria di contumacia “poiché

sussistevano già prima del dibattimento elementi sufficienti per poter

dichiarare giustificata la sua assenza al processo” (ricorso, pag. 1).

2.1. Nella sua sentenza, dopo avere sottolineato che “né il RI 1, né

per esso il suo patrocinatore, hanno istato per un rinvio del dibattimento”

e che, in aula, il difensore ha spiegato che il suo patrocinato non si è

presentato al dibattimento non avendo i mezzi finanziari per pagare il viaggio

dal __________ (dove risiede) al Ticino senza, però, formulare “alcuna

istanza di dispensa ex art. 229 CPP “ e senza sollevare “obiezioni a che

si procedesse nelle forme contumaciali nei confronti del suo assistito”, il

primo giudice, ritenuta ingiustificata l’assenza dell’imputato, ha deciso di

procedere nelle forme previste dagli art. 308 e seg. CPP (sentenza di primo

grado, pag. 23 e 24).

2.2. Nel suo allegato, dopo avere rilevato come la sua precaria

situazione finanziaria – definita al limite dell’indigenza – risulti in modo

chiaro dalla sentenza con cui la CRP l’ha ammesso al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e sottolineando come tale sentenza fosse nota al primo giudice

Considerandi

poiché agli atti del procedimento quale AI167, il ricorrente sostiene che

questi avrebbe dovuto accogliere “la richiesta di dispensa inoltrata

con scritto del 12 luglio 2009” poiché “vi erano gli estremi già prima

dell’inizio del dibattimento per poter ritenere il ricorrente assente

giustificato”. Pertanto – conclude il ricorrente – il primo giudice “è

incorso in errore decidendo di procedere in assenza dell’accusato” (ricorso,

pag. 2).

2.3

Giusta l’art. 312 CPP – applicabile agli assenti o a chi si è reso

latitante dopo la trasmissione dell’atto di accusa al presidente della Corte – se

l’accusato non si presenta, la Corte d’assise, verificata la regolarità della

citazione, procede al giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova

necessari, sentiti il procuratore pubblico, la parte civile e il difensore. In

applicazione dell’art. 313 CPP, nello stesso modo si procede contro un accusato

a piede libero che, regolarmente citato, non compare all’udienza della Corte.

Tuttavia – precisa l’art. 313 cpv. 2 CPP – quando la Corte ritenga che

l’accusato è impedito di comparire per i motivi di cui all’art. 237 CPP, può,

sentiti il procuratore pubblico e il difensore, rinviare il processo.

2.4

Come indicato al consid. 2.1., in applicazione dell’art. 288 lett. b

CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per vizi essenziali di

procedura a condizione che il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non

appena possibile.

In concreto, ciò non è il caso: la pretesa

irregolarità non è stata eccepita appena possibile, cioè all’inizio del

dibattimento.

Gli atti indicano, in effetti, che il

patrocinatore del ricorrente ha avallato la scelta procedurale fatta dal

presidente della Corte nella misura in cui risulta dal verbale del dibattimento

che l’avv. PA 1, non soltanto ha dato atto della correttezza della citazione,

ma non ha sollevato obiezione alcuna alla decisione di procedere nei confronti

del suo assistito nelle forme contumaciali giusta gli art. 308 e seguenti CPP

(verb. dib. pag. 2).

Quasi inutile è, quindi, rilevare che, in questo

modo, il patrocinatore del ricorrente ha rinunciato a chiedere, al

dibattimento, che il primo giudice decidesse su quella che, in sede di ricorso,

egli chiama “richiesta di dispensa inoltrata con scritto del 12 luglio 2009”:

dolersene ora non è più ammissibile.

In queste condizioni, il ricorso deve essere

considerato irricevibile in quanto la censura ex art. 288 lett. b CPP è stata

sollevata tardivamente.

3.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 600.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster