17.2009.54
Ricorso per cassazione ammissibile soltanto contro la dichiarazione di contumacia. Irregolarità procedurali devono essere eccepite appena possibile, pena l'irricevibilità del ricorso
2 dicembre 2009Italiano6 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2009.54
Data decisione, Autorità:
02.12.2009, CCRP
Titolo:
Ricorso per cassazione ammissibile soltanto contro la dichiarazione di contumacia.
Irregolarità procedurali devono essere eccepite appena possibile, pena l'irricevibilità del ricorso
CONTUMACIA DELL'ACCUSATO A PIEDE LIBERO
PRESENZA DELL'ACCUSATO
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 237 CPP-TI
art. 288 let. b CPP-TI
art. 308 CPP-TI
art. 312 CPP-TI
art. 313 CPP-TI
Incarto n.
17.2009.54
Lugano
2 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 12 ottobre 2009 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 1° settembre 2009 dalla Corte delle assise correzionali di
Lugano
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 1. settembre 2009 della Corte delle assise correzionali
di __________, RI 1 è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta truffa
(commessa in correità con terzi) ed è stato condannato, in contumacia, alla
pena detentiva di 14 mesi.
Fatti
B. Motivando con atto 12 ottobre 2009 la dichiarazione di ricorso
tempestivamente presentata, RI 1 ha chiesto la revoca, rispettivamente
l’annullamento della declaratoria di contumacia e l’assegnazione di un termine
per inoltrare e specificare le censure inerenti la sentenza di primo grado.
C. Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere
presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a
base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il
ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per
arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
Contro una sentenza pronunciata in contumacia, il
ricorso per cassazione è ammissibile limitatamente alla declaratoria di
contumacia (CCRP 5.03.2008, inc. 17.2008.14; CCRP 22.11.2005, inc. 17.2005.44;
Rep. 1982 pag. 194).
2. Nel ricorso, RI 1 impugna la declaratoria di contumacia “poiché
sussistevano già prima del dibattimento elementi sufficienti per poter
dichiarare giustificata la sua assenza al processo” (ricorso, pag. 1).
2.1. Nella sua sentenza, dopo avere sottolineato che “né il RI 1, né
per esso il suo patrocinatore, hanno istato per un rinvio del dibattimento”
e che, in aula, il difensore ha spiegato che il suo patrocinato non si è
presentato al dibattimento non avendo i mezzi finanziari per pagare il viaggio
dal __________ (dove risiede) al Ticino senza, però, formulare “alcuna
istanza di dispensa ex art. 229 CPP “ e senza sollevare “obiezioni a che
si procedesse nelle forme contumaciali nei confronti del suo assistito”, il
primo giudice, ritenuta ingiustificata l’assenza dell’imputato, ha deciso di
procedere nelle forme previste dagli art. 308 e seg. CPP (sentenza di primo
grado, pag. 23 e 24).
2.2. Nel suo allegato, dopo avere rilevato come la sua precaria
situazione finanziaria – definita al limite dell’indigenza – risulti in modo
chiaro dalla sentenza con cui la CRP l’ha ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e sottolineando come tale sentenza fosse nota al primo giudice
Considerandi
poiché agli atti del procedimento quale AI167, il ricorrente sostiene che
questi avrebbe dovuto accogliere “la richiesta di dispensa inoltrata
con scritto del 12 luglio 2009” poiché “vi erano gli estremi già prima
dell’inizio del dibattimento per poter ritenere il ricorrente assente
giustificato”. Pertanto – conclude il ricorrente – il primo giudice “è
incorso in errore decidendo di procedere in assenza dell’accusato” (ricorso,
pag. 2).
2.3
Giusta l’art. 312 CPP – applicabile agli assenti o a chi si è reso
latitante dopo la trasmissione dell’atto di accusa al presidente della Corte – se
l’accusato non si presenta, la Corte d’assise, verificata la regolarità della
citazione, procede al giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova
necessari, sentiti il procuratore pubblico, la parte civile e il difensore. In
applicazione dell’art. 313 CPP, nello stesso modo si procede contro un accusato
a piede libero che, regolarmente citato, non compare all’udienza della Corte.
Tuttavia – precisa l’art. 313 cpv. 2 CPP – quando la Corte ritenga che
l’accusato è impedito di comparire per i motivi di cui all’art. 237 CPP, può,
sentiti il procuratore pubblico e il difensore, rinviare il processo.
2.4
Come indicato al consid. 2.1., in applicazione dell’art. 288 lett. b
CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per vizi essenziali di
procedura a condizione che il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non
appena possibile.
In concreto, ciò non è il caso: la pretesa
irregolarità non è stata eccepita appena possibile, cioè all’inizio del
dibattimento.
Gli atti indicano, in effetti, che il
patrocinatore del ricorrente ha avallato la scelta procedurale fatta dal
presidente della Corte nella misura in cui risulta dal verbale del dibattimento
che l’avv. PA 1, non soltanto ha dato atto della correttezza della citazione,
ma non ha sollevato obiezione alcuna alla decisione di procedere nei confronti
del suo assistito nelle forme contumaciali giusta gli art. 308 e seguenti CPP
(verb. dib. pag. 2).
Quasi inutile è, quindi, rilevare che, in questo
modo, il patrocinatore del ricorrente ha rinunciato a chiedere, al
dibattimento, che il primo giudice decidesse su quella che, in sede di ricorso,
egli chiama “richiesta di dispensa inoltrata con scritto del 12 luglio 2009”:
dolersene ora non è più ammissibile.
In queste condizioni, il ricorso deve essere
considerato irricevibile in quanto la censura ex art. 288 lett. b CPP è stata
sollevata tardivamente.
3.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 600.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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