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Decisione

17.2009.55

Annullamento della decisione pretorile che dichiara irricevibile l'opposizione al decreto d'accusa perché intempestiva. Verosimiglianza della manacata intimazione del decreto d'accusa alla prevenuta

7 gennaio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il decreto d’accusa è stato inviato alla prevenuta per posta

raccomandata lo stesso giorno. La posta ha avvisato la destinataria il 18

agosto 2009 ma la raccomandata è rimasta, non ritirata, in giacenza sino al

termine del relativo periodo e il 9 settembre successivo è stata rinviata al

mittente.

C. Il 9 settembre 2009, il MP ha inviato il DA alla prevenuta per posta

semplice e per conoscenza.

D. Con scritto datato 17 settembre 2009 ma consegnato alla posta il

giorno successivo, RI 1 ha formulato la propria opposizione al citato decreto

d’accusa.

E. Con sentenza 5 ottobre 2009, il giudice della pretura penale ha

ritenuto intempestiva l’opposizione e l’ha, quindi, dichiarata irricevibile.

F. Con

ricorso 9 ottobre 2009, RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza

pretorile.

G. La sostPP, con scritto 17 novembre 2009, ha dichiarato di rimettersi al giudizio della scrivente Corte.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett.

a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì

manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in

aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217

consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato

unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di

arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una

propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre

spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo

giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13

consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag.

9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).

2.

Nel suo allegato, la ricorrente contesta l’accertamento pretorile

riguardo i fatti che l’hanno portata a ritenere come notificato il decreto

d’accusa, affermando di non avere mai ricevuto l’avviso di ritiro della

raccomandata.

2.1

Il primo giudice, statuendo sull’opposizione presentata il 17/18

settembre 2009, ha accertato quanto segue:

- il decreto di accusa era stato spedito con invio raccomandato alla

prevenuta in data 17 agosto 2009,

- il 28 agosto 2008 l’ufficio postale di __________ aveva

ritornato al mittente la raccomandata poiché, malgrado l’avviso del 18 agosto

2009, non era stata ritirata.

Sulla base di questi accertamenti, senza indire

alcun dibattimento, il giudice di prime cure ha considerato che il termine

aveva cominciato a decorrere il 28 agosto 2008 ed era scaduto il 12 settembre 2009.

2.2

Secondo l'art. 7 CPP l'intimazione delle sentenze e degli atti del

processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della

polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di

procedura civile (cpv. 2). Di regola, una notificazione avviene dunque per

invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i

regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone

la notifica avviene mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in

cui questi dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante. In

caso di assenza, il plico è rimesso ad una persona adulta della sua famiglia o

ad un suo impiegato (art. 120 CPC).

Secondo

giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla

quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di

intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,

viene messo un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è

validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene

entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene

ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il

destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";

DTF

127.

I 31 consid. 2a/aa, 123

III 492 consid. 1, 119

V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Il termine di

giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) della

legge sul servizio delle poste del 1° settembre 1997 è stato invero abrogato

con l'entrata in vigore dell'art. 13 dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre

1997.

(OPA). Il termine di giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle

condizioni generali “Servizi postali” (010.01 it, rif. 142713, edizione gennaio

2004, cifra 2.3.7 lett. b). Conserva perciò tutti i suoi effetti (DTF 127 I 131

consid. 2b pag. 34; CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3; sentenza 29 dicembre 2004 in re A.D.O. consid. 3).

Un atto

giudiziario intimato mediante invio raccomandato vale, pertanto, come

notificato quando entra nella sfera d'influenza di una parte ad un procedimento

giudiziario. Non è, per contro, necessario che quest'ultima lo prenda anche

effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (cfr.

sentenza non pubblicata del TF del 3 luglio 2001 [2A.271/2001]; DTF

122.

I 143 consid. 1).

L'onere della

prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione incombe, di

principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche.

2.3

Nel suo ricorso, la ricorrente – per la prima volta rappresentata

da un avvocato - sostiene di non avere mai ricevuto nessun avviso di

raccomandata e di avere prontamente dichiarato la propria opposizione non

appena “per la prima volta è venuta a conoscenza del DA” e meglio quando

il decreto d’accusa è giunto al suo domicilio, nella sua cassetta per le

lettere dopo che il MP glielo aveva inviato per posta semplice.

Ma non solo. Nemmeno l’avviso di raccomandata

relativo alla sentenza con cui il giudice della pretura penale ha dichiarato

tardiva la sua opposizione – continua la ricorrente - è stato messo nella sua

bucalettere tanto che l’esistenza di tale sentenza è stata scoperta soltanto

dal suo patrocinatore quando, il 5 ottobre 2009 – giorno in cui ha ricevuto il

mandato – ha chiesto di visionare gli atti dell’incarto: “non vi fosse stata

la possibilità di visionare l’incarto depositato presso la pretura penale,

insomma, anche la decisione oggetto del presente ricorso sarebbe cresciuta in

giudicato senz’altre formalità, ciò che, per finire, almeno in questo secondo

caso, non è fortunatamente avvenuto” (ricorso pag. 3).

Continuando, la ricorrente osserva come, in via __________

dove lei abita, risiedono, oltre a lei, altri tre __________, e meglio la

querelante __________ (sua cognata), __________ (suo fratello e marito della

querelante) e __________ (sua nipote e figlia della querelante). Non avendo lei

ricevuto nessun avviso di raccomandata, la ricorrente sostiene come sia

ragionevole ritenere che “il postino (..) abbia confuso le cassette della

posta dei protagonisti” ed aggiunge che non è raro che la posta indirizzata

al fratello, alla cognata o alla nipote venga messa nella sua cassetta delle

lettere. Che, poi, i parenti non le abbiano trasmesso nulla – conclude la

ricorrente su questo punto – è certamente dovuto al fatto che la vicenda alla

base del procedimento penale coinvolge anche loro, in particolare la cognata

quale querelante: “qualora l’avviso fosse pervenuto nella loro cassetta

della posta, non avevano certamente interesse ad avvisare la querelata”

(ricorso pag. 4) .

2.4

Ritenuto che le circostanze indicate nel ricorso rendono plausibile

l’ipotesi di una mancata consegna alla ricorrente dell’avviso di raccomandata e

considerato che l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di

una decisione incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze

giuridiche, occorre concludere che, in concreto, non è stata apportata la prova

che l’avviso di raccomandata relativo al DA è stato messo nella bucalettere

della ricorrente. Manca, quindi, la prova che il DA, per il tramite dell’avviso

di raccomandata, è entrato nella sfera d’influenza del suo destinatario: in

queste condizioni, non è possibile ritenere che esso sia stato intimato alla

scadenza del termine di giacenza della raccomandata. Esso va, perciò,

considerato intimato soltanto al momento in cui la ricorrente ha ricevuto la

copia del decreto che il MP le ha inviato per posta semplice, quindi al più

presto il 10 settembre 2009.

L’opposizione presentata il 18 settembre 2009 va,

dunque, considerata tempestiva.

Pertanto, la decisione impugnata va annullata e

gli atti rinviati alla pretura penale affinché renda un

giudizio nel merito.

3.

Gli oneri del giudizio odierno vanno posti a carico dello Stato

che rifonderà alla ricorrente fr. 500.- per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati alla pretura penale affinché renda un giudizio

nel merito.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà

alla ricorrente

fr. 500.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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