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Decisione

17.2009.56

Guida in stato d'inattitudine giusta l'art. 91 cpv. 2 LCStr. Principio im dubio pro reo

23 aprile 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1

pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente

su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag.

30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

2. Il ricorrente, innanzitutto, solleva una censura giusta l’art.

288 lett. c CPP, sostenendo che il primo giudice ha arbitrariamente accertato

che egli si è addormentato perché era molto stanco.

2.1. Su questo aspetto, il giudice della Pretura penale ha, dapprima,

rilevato che il prevenuto ha fornito due versioni sulle cause dell’incidente.

Davanti alla polizia, egli ha prima affermato di essersi addormentato perché “ero

molto stanco, non ho dormito molto, faceva troppo caldo ieri sera”. Durante

il dibattimento, egli ha, invece, dichiarato che la causa dell’incidente non è

da ricondurre alla spossatezza ma piuttosto ad un inspiegabile colpo di sonno: “è

la prima volta che mi succede, comunque quella sera non ero stanco in quanto

avevo dormito il necessario” (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3).

Dopo aver spiegato che, in presenza di due versioni dei fatti, si deve

propendere per la più verosimile, il primo giudice ha rilevato che “non

potendo partire dal presupposto che addormentarsi improvvisamente, senza

spiegazione, nonostante il ricorrente dichiari che abbia riposato a sufficienza

e sia in buona salute, sia circostanza ordinaria ed usuale” - non

ritenendo, dunque, questa tesi credibile - “deve essere presa per vera la

sua prima affermazione, fatta in Polizia, secondo cui egli si è addormentato al

volante a causa di un colpo di sonno dovuto a stanchezza” (sentenza

impugnata, consid. 5 pag. 4).

2.2. RI 1 sostiene che la tesi del primo giudice, secondo cui la versione più

verosimile è quella da lui fornita in sede di verbale di polizia, è arbitraria.

Per giungere a questa conclusione - rileva il ricorrente - il primo giudice si

è, infatti, limitato a sostenere, senza motivare la sua affermazione, che la

tesi da lui resa al dibattimento non è sostenibile perché inusuale.

Invece - osserva RI 1 - le dichiarazioni da lui rese al dibattimento “sono

più che sostenibili”. Nonostante avesse dormito - spiega - egli è

stato vittima di un colpo di sonno “non perché spossato, ma perché si era

appena svegliato ed a causa dell’orario particolare (in cui normalmente il

corpo umano è a riposo)”. Il ricorrente precisa, poi, che quando ha preso

il volante stava bene e non si sentiva stanco e che “il tutto è avvenuto

improvvisamente, senza che ne avesse alcuna avvisaglia” (ricorso, pag. 3).

Quanto alle deposizioni da lui rese alla polizia in occasione del primo

interrogatorio, il ricorrente sostiene di averle rilasciate solo perché non

sapeva spiegarsi l’accaduto e di avere, dunque, “cercato, sbagliando, di

dare una spiegazione”. Del resto - osserva ancora RI 1 - se egli dopo

l’incidente si è messo di nuovo subito alla guida, è proprio per il fatto che

non era spossato o stanco (ricorso, pag. 2-3).

Ciò posto, il ricorrente ritiene che, in virtù del principio in dubio pro

reo, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che egli aveva dormito a

sufficienza e non scartare tale ipotesi solo perché inusuale (ricorso, pag. 3).

2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;

118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la

valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,

si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o

contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In

particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

Il precetto in dubio pro reo è un

corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione

delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla

valutazione della prove - cui, nel caso di specie, il ricorrente in sostanza si

richiama - il principio in dubio pro reo significa che il giudice

penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole

all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale

probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie

medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un

Considerandi

assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,

poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice

penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto

nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 13

maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002

[1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a

pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio

pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF

120.

Ia 31 consid. 4b pag. 40).

2.4

Ora, innanzitutto, si osserva che RI 1, sostenendo, da una parte,

che quanto da lui dichiarato durante il dibattimento - ovvero, che aveva

dormito e che il colpo di sonno non era dovuto alla spossatezza - è “più che

sostenibile” e, dall’altra, che le deposizioni da lui rilasciate alla

polizia sono erronee, si diffonde in considerazioni di stampo appellatorio,

inammissibili in un ricorso per cassazione.

Laddove, poi, il ricorrente tenta di sostanziare l’arbitrio del primo giudice,

sostenendo che questi non ha spiegato i motivi per cui ha deciso di preferire

alla versione resa al dibattimento quella riferita alla polizia, il suo ricorso

deve essere respinto.

Il primo giudice, infatti, osservando di non poter partire dal presupposto che

il fatto di addormentarsi improvvisamente, senza spiegazione, nonostante si sia

riposati ed in buona salute, sia circostanza “ordinaria ed usuale”, ha

illustrato in modo sì conciso, ma del tutto sostenibile, le ragioni per cui

egli ha deciso di preferire a questa versione quella riferita dal ricorrente

alla polizia subito dopo l’incidente.

Il ricorrente non può, certo, pretendere di dimostrare l’arbitrio

nell’accertamento del primo giudice con la fantasiosa - per non dire, temeraria

- tesi secondo cui egli è stato vittima di un colpo di sonno non perché stanco,

ma perché si era appena svegliato in un orario in cui normalmente il corpo

umano è a riposo. Da un lato, non si vede come un colpo di sonno, specialmente

in una persona sana (quale il ricorrente si definisce, cfr. verbale del

dibattimento, pag. 3), possa dissociarsi da uno stato di spossatezza. D’altro

lato, anche se si volesse, per assurdo, seguire il ricorrente nelle sue

fantasiose ricostruzioni dei fatti, la cosa non gli sarebbe di giovamento

poiché suggerire un’altra lettura del materiale processuale non è sufficiente a

sostanziare l’arbitrio.

Ritenuto,

dunque, come il primo giudice abbia senza arbitrio accertato che RI 1 si è

addormentato perché molto stanco, è a torto che il ricorrente invoca una

violazione del principio in dubio pro reo.

Su questo punto, pertanto, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve

essere respinto.

3.

Il ricorrente sostiene, poi, che quando si è messo al volante stava

bene, si sentiva idoneo alla guida e, pertanto, “non aveva alcuna avvisaglia

che sarebbe subentrato un colpo di sonno”. A detta di RI 1 “manca

quindi, in ogni caso, l’aspetto soggettivo onde ammettere il reato ex art. 91

cpv. 2 LCStr” (ricorso, pag. 3).

3.1

Il presupposto soggettivo del reato di guida in stato di inattitudine

è dato quando l’autore, nonostante sia consapevole del suo stato d’incapacità o

ne prenda in considerazione l’eventualità (dolo eventuale), s’immette nel

traffico alla guida di un veicolo.

Quando un conducente avverte i primi sintomi di spossatezza - cioè, si trova in

uno stato in cui le sue facoltà sono sensibilmente diminuite - ed è, così,

consapevole del rischio di addormentarsi, deve arrestarsi immediatamente.

E’ di comune conoscenza che

alcune situazioni - come una notte “in bianco” o la guida prolungata senza

pause - espongono il conducente ad un rischio elevato di spossatezza:

pertanto, in situazioni di questo genere, il conducente deve essere

particolarmente attento ai segnali di spossatezza.

Deve, perciò, essere ammessa anche la realizzazione del presupposto soggettivo

del reato nei casi in cui l’autore ha coscienza di queste situazioni e dei

sintomi di pericolo ma, ciò nonostante, si mette la volante o non interrompe la

guida (Jeanneret, Les disposition pénales de la Loi sur la circulation routière

(LCR), Berna 2007, ad art. 91 n. 83 e 87).

Soltanto nei casi in cui l’autore non poteva avvertire i segnali di pericolo né

prevedere il colpo di sonno (cioè, non aveva né avrebbe dovuto avere

consapevolezza dei fattori che inficiavano la sua capacità di guida), il reato

non è realizzato (Jeanneret, op. cit., ad art. 91 n. 87; JdT 1992, pag. 706 n.

33).

3.2

In concreto, già solo per il fatto che RI 1 ha riconosciuto, nel suo interrogatorio davanti alla polizia, di essersi addormentato al volante “perché

ero molto stanco, non ho dormito molto (…) ieri sera” (ciò che, come visto,

è stato accertato senza arbitrio dal primo giudice, cfr. consid. 2.4), si deve

concludere che egli fosse consapevole della sua spossatezza e che egli, dunque,

sapesse (o perlomeno dovesse prendere in considerazione) di trovarsi in una

situazione in cui il rischio di addormentarsi era elevato.

Essendosi RI 1, ciò nonostante,

messo alla guida della sua Mercedes, se ne conclude che egli ha

intenzionalmente commesso il reato di cui all’art. 91 cpv. 2 LCStr.

Anche su questo punto, pertanto, il ricorso è votato all’insuccesso.

4.

Pertanto, considerato come RI 1 - che non contesta l’aspetto

oggettivo del reato - si sia, dunque, reso colpevole di guida in stato di inattitudine

giusta l’art. 91 cpv. 2 LCStr, la sua richiesta di essere condannato unicamente

per il reato di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio ad una multa di

fr. 300.- (ricorso, pag. 3), non merita di essere vagliata oltre.

5.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico

del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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