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Decisione

17.2009.57

Diffamazione. Lesione all'onore in caso di accuse di mancata copertura assicurativa dei dipendenti (112 LAInf.) e di mobbing. Prova della buona fede; giornalista, verifiche da esperire. Principio accu

13 aprile 2010Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con due decreti del 29 gennaio 2009 il sostituto procuratore

pubblico ha pronunciato il non luogo a procedere nei confronti di __________ e

di __________ .

Con decreto di accusa di pari data ha, invece,

riconosciuto RI 1 autore colpevole di diffamazione, per avere, mediante la

pubblicazione di un articolo sul periodico “__________ ”, reso sospetta la

società PC 1 e la sua amministratrice unica PC 2 di condotta disonorevole,

nocendo così alla loro reputazione. In particolare - secondo il sostituto

procuratore pubblico - RI 1 ha reso sospette le parti civili di non avere

stipulato coperture assicurative per infortuni e malattia in favore dei loro

dipendenti, commettendo così un reato penale.

Il sostituto procuratore pubblico ha, pertanto,

proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere

da fr. 110.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'100.-, sospesa

condizionalmente, oltre alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e

spese.

C. Statuendo sull’opposizione interposta da RI 1 l’11 febbraio 2009, in data 11 settembre 2009 il giudice della Pretura penale ha confermato il capo d’imputazione

contenuto nel decreto d’accusa, dichiarando il giornalista autore colpevole di

diffamazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa.

In applicazione della pena, il giornalista è

stato condannato alla pena pecuniaria di otto aliquote giornaliere di fr. 110.-

ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 880.-, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di un anno, oltre alla multa di fr. 200.- e al pagamento di

tasse e spese di giustizia. Per le ulteriori pretese ha rinviato le parti al

foro civile.

D. In data 15 settembre 2009 RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del primo giudice. Nei motivi del gravame, presentato il 28

ottobre seguente, il ricorrente non contesta l’accertamento dei fatti posti

alla base della sentenza ma sostiene che il giudice della pretura penale abbia

applicato in modo errato l’art. 173 CP. Egli chiede, di conseguenza, il suo

proscioglimento dal reato di diffamazione.

E. Con scritto 10 novembre 2009, il sostituto procuratore pubblico ha

postulato la reiezione del ricorso e la conferma della pronuncia del primo

giudice.

Le parti civili PC 1 e PC 2 non hanno, per contro,

formulato osservazioni al gravame.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP il ricorso per cassazione può essere

presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a

base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura (purché il

ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile) (lett. b) e per

arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).

L’accertamento dei fatti e la valutazione delle

prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1

CPP), mentre nell’esame dell’applicazione del diritto la Corte di cassazione e

di revisione penale fruisce di libero esame (art. 288 lett. a CPP).

2.

Censurata nel caso concreto è unicamente l’applicazione dell’art.

173.

CP da parte del giudice della pretura penale.

2.1

Il primo giudice ha considerato il ricorrente colpevole di

diffamazione per aver travalicato i limiti del suo diritto di cronaca: “scrivere

su un periodico diffuso in tutto il Cantone Ticino che un preciso esercente non

provvede al pagamento degli oneri assicurativi obbligatori costituisce

senz’altro una violazione della normativa valida a tutela dell’onore”

(sentenza impugnata, consid. 5, pag. 7). Nell’articolo incriminato - ha

continuato il primo giudice - la parte civile è presentata come “un datore

di lavoro spregiudicato, che priva i propri dipendenti dei loro legittimi

diritti in caso d’incapacità lavorativa (malattia e infortunio) e che sottrae

agli stessi del denaro dedotto dal salario e destinato al pagamento delle

coperture assicurative, commettendo così il reato penale d’appropriazione

indebita” ex art. 138 CP, siccome gli importi di trattenuta di salario sono

considerati beni affidati al datore di lavoro (sentenza impugnata, consid. 7,

pag. 5). Di conseguenza, in esito a queste considerazioni, il primo giudice ha

ritenuto lesive dell’onore della parte civile le affermazioni di RI 1.

Ma non solo. Il giudice di prime cure ha ritenuto

che il testo pubblicato contiene “ulteriori affermazioni gravi, tali da far

nascere la sensazione che le parti civili sfruttano in maniera disumana la

manodopera impiegata, licenziando persone in malattia, mettendo in atto

pressioni intollerabili (mobbing) e privandole dei più fondamentali diritti

garantiti dalla legge e dal contratto collettivo e imponendo loro il costo dei

pasti, siano essi consumati o meno” (sentenza impugnata, consid. 8, pag.

6). Pertanto - ha proseguito il primo giudice - le affermazioni del giornalista

sono da ritenere offensive nel loro complesso, “indipendentemente dal fatto

che l’agire dell’imputato alle parti civili abbia anche valenza penale”

poiché “non sono pochi coloro che sono in grado di dedurre che non pagare

gli oneri assicurativi, non allestire i piani di lavoro, non consegnare le

buste paga, licenziare il personale in malattia costituisce un comportamento

non solo scorretto ma anche disonesto” (sentenza impugnata, consid. 9, pag.

6).

Inoltre - ha concluso il pretore - l’accostamento

all’articolo di un’intervista ad un dirigente della TSI “al quale era stato

fatto presente quanto riportato nell’articolo incriminato” contribuisce a

creare un accresciuto “effetto mediatico” della questione, facendo

apparire la problematica come “vera e ufficializzata” (sentenza

impugnata, consid. 9, pag. 6-7).

2.2

Le conclusioni cui giunge il primo giudice in applicazione dell’art.

173.

CP sono contestate dal ricorrente, secondo il quale non sussiste alcuna

lesione dell’onore delle parti civili.

Il ricorrente ritiene, infatti, errato

considerare - come nel decreto d’accusa e nella sentenza impugnata - che

l’assenza di copertura assicurativa per infortunio e malattia in favore dei

propri dipendenti costituisca un reato penale: un simile comportamento è

tutt’al più costitutivo di una violazione del contratto collettivo di lavoro e

comporta semmai conseguenze civili o amministrative, non penali (ricorso, pag.

5.

e 7). Del resto - continua il resistente - nell’articolo non si fa

minimamente cenno ad eventuali detrazioni per oneri assicurativi dalla busta

paga né si riferisce “che la parte civile non ha stipulato le necessarie

assicurazioni e malgrado ciò ha dedotto le quote relative ai premi dalla busta

paga dei dipendenti” e soltanto in quest’ipotesi - di cui non vi è cenno

nell’articolo - sarebbe data un’eventuale appropriazione indebita (ricorso,

pag. 7). Secondo il ricorrente, da un articolo di giornale in cui si riferisce

che una società non ha stipulato la copertura assicurativa per infortuni e

malattia per i suoi dipendenti il lettore medio non può dedurre che il datore

di lavoro abbia commesso un reato penale, considerato che anzitutto “non si

tratta di per sé di un reato penale”, e secondariamente “non disponendo

dell’informazione riguardo alle deduzioni delle quote relative ai premi dallo

stipendio dei dipendenti, il lettore non è in grado di collegare mentalmente i

due fatti e quindi pensare ad eventuali sottrazioni indebite” (ricorso,

pag. 7).

RI 1 considera, inoltre, errato ritenere lesive

dell’onore le altre affermazioni del giornalista, prese nel loro complesso. A

tale scopo fa riferimento al decreto di non luogo a procedere emanato nei

confronti di __________ , nel quale il procuratore pubblico afferma che “l’articolo

si limita, eccettuato per un passaggio di cui si dirà nel prosieguo, a

descrivere comportamenti che dal profilo oggettivo non sono tali da nuocere

alla reputazione dei denuncianti e ciò tanto più se si considera che in ambito

socio-professionale la protezione penale risulta essere ristretta” e che “unicamente

l’indicazione secondo cui la PC 1 non avrebbe stipulato coperture assicurative

per infortuni e malattia costituisce una lesione dell’onore penalmente protetto

ai sensi dei principi qui sopra evocati e ciò in ragione del fatto che è tale

da rendere sospetta la società - e di riflesso chi l’amministra - di commettere

una infrazione sanzionata penalmente” (ricorso, pag. 5). Questa valutazione

si trova, secondo il giornalista, “in netto contrasto” con le

conclusioni della sentenza impugnata, nella quale si rileva che le affermazioni

contenute nell’articolo sono lesive dell’onore nel loro complesso,

indipendentemente dal fatto che la parte civile abbia commesso o meno un reato

penale in relazione alla copertura assicurativa (ricorso, pag. 5 e pag. 8). Il

ricorrente è dell’avviso che le affermazioni contenute nell’articolo si

riferiscano unicamente alla reputazione professionale della società, avendole

rimproverato solo “delle mancanze relative all’attività professionale, in

particolare inerenti alla gestione del personale”: per lui devono, dunque,

valere le stesse considerazioni per cui è stato emanato un non luogo a

procedere nei confronti di __________ (ricorso, pag. 8).

2.3

Giusta l’art. 173 cifra 1 CP, è punito per diffamazione chi,

comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta

disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così

come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. L’art. 176 CP

parifica alla diffamazione verbale la diffamazione commessa mediante scritti,

immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

La determinazione del contenuto di un’espressione

o di una dichiarazione è una questione di fatto. Per contro, determinare il

senso di un’affermazione e sapere se l'autore ha avuto motivo sufficiente per

proferire o divulgare una determinata affermazione è una questione di diritto,

come tale esaminabile nell'ambito di un ricorso per cassazione (DTF 131 IV 160,

consid. 3.3.3; STF 10 giugno 1996, inc.6S.234/1996, consid. 2a; sentenza CCRP

8.

febbraio 2002, inc. 17.2001.25, consid. 4).

Gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore

personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di

comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole, l’onore

protetto è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da

disprezzare (DTF 132 IV 112, consid. 2.1; 128 IV 53

consid. 1a; Riklin, Basler

Kommentar, StGB II, edizione 2007, ad art. 173 segg. CP

n. 5 segg.). L’art. 173 CP tutela l'onore, che è uno

dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di

provocare disprezzo - ossia pregiudizio alla considerazione sociale - per

comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 CP n. 2-8 con

numerosi richiami di giurisprudenza). Sfuggono a tale protezione, per contro,

quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la

reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico

o l’opinione che essa ha di sé stessa (DTF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27

consid. 2c; STF 22 febbraio 2008, inc.6B_600/2007;

Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 354). Anche una

persona giuridica in quanto tale può essere vittima di un reato contro l'onore

(DTF 126 IV 266, consid. 2a; 114 IV 15, consid. 2a;

Riklin, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss. CP; Rehberg/ Schmid/Donatsch, Strafrecht

III, 9. ed. Zurigo 2008, p. 320-321; Corboz, op. cit.,

n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, ad art. 173 ss. CP, n. 13, 15 e 16).

La tutela dell'onore è, quindi, meno ampia nei

casi in cui l'offesa verte su mere qualità socio-professionali o su

comportamenti messi in atto in tale ambito. Chi mette in dubbio la preparazione

altrui in un determinato campo, la capacità politica, la disposizione artistica

o l'abilità sportiva commette diffamazione solo se, oltre a ledere la

reputazione del soggetto o la fiducia del soggetto in sé stesso, fa apparire

quest'ultimo come una persona spregevole (Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p.

356). Riguardo alle qualità socio-professionali di una persona, non è

sufficiente negarle delle qualità, imputargli dei difetti, o abbassarla per

rapporto a dei concorrenti. E’, invece, data una lesione all’onore quando si

evoca un’infrazione penale o un comportamento chiaramente disapprovato dalle

concezioni morali generalmente ammesse (Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 6 e

11; Riklin, op. cit., ad art. 173 segg. CP, n. 18). Il Tribunale federale ha,

per esempio, già avuto modo di stabilire che l’accusa di essere uno speculatore

o di aver venduto dei prodotti all’ente pubblico ad un prezzo esagerato

concerne solo la reputazione professionale e non integra, pertanto, gli estremi

della diffamazione (DTF 105 IV 113 consid. 3; 103 IV 159 consid. 3).

Perché vi sia diffamazione, occorre

un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV

27.

consid. 2c). Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona

è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli

che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad

un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze

concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 131 IV 160

consid. 3.3.3.; 128 IV 53 consid. 1a; 119 IV 44 consid.

2a; STF 11 agosto 2008, inc.6B_356/2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9;

Riklin, op. cit., ad art. 173 segg. CP n. 23 segg.; Corboz, op. cit., ad art.

173.

CP n. 42). Trattandosi di uno scritto,

l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni

utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge

dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere valutate

asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si

inseriscono (DTF 128 IV 53, consid. 1e; 124 IV 162 consid. 3b/bb; 117 IV 27

consid. 2c).

L’autore del reato deve incolpare, rendere

sospetto oppure divulgare una tale incolpazione o un tale sospetto (art. 173

cifra 1 CP). Non occorre, dunque, che il fatto riprovevole sia direttamente

imputato al terzo ma é sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale

fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato: l’autore non può

giustificarsi emettendo delle riserve o citando la propria fonte (DTF 118 IV

160.

consid. 4a; 82 IV 79 consid. 3; Corboz, op. cit.,

ad art. 173 CP n. 38).

Secondo la giurisprudenza, il giornalista non

beneficia di alcun privilegio in caso di lesione dell'onore perpetrata per

mezzo della stampa (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.2.). Il giudice può tenere

conto delle particolari condizioni di lavoro dei giornalisti, segnatamente dei

ritmi di lavoro serrati con i quali essi sono sovente chiamati ad operare,

nonché della loro missione specifica soltanto nelle questioni in cui la legge gli

concede latitudine di apprezzamento (come, nell’ambito dell’art. 173 cifra 3 CP,

relativamente all’interesse pubblico alla divulgazione, al motivo sufficiente e

al dovere di verifica delle informazioni). Invece, l'interpretazione in quanto

tale degli elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 173 CP deve

essere la stessa per tutti, a prescindere dal fatto che l’accusato abbia agito

o meno per mezzo della stampa (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.2.; 117 IV 27 consid.

2c; 104 IV 11 consid. 1c).

2.4

Nel suo gravame il ricorrente sostiene di non aver commesso alcuna

diffamazione ai danni delle parti civili.

2.4.1

RI 1 ritiene di non avere affatto imputato alle parti civili la

commissione di un reato penale, in primo luogo perché la mancata stipulazione

di una copertura assicurativa per infortunio e malattia in favore dei

dipendenti non costituisce, di per sé, un reato penale.

Se ciò è vero per la stipulazione di una

copertura assicurativa non obbligatoria contro le conseguenze economiche d’un

impedimento al lavoro, la tesi deve invece essere smentita per quel che

riguarda l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L’art. 112 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni

(LAINF) prevede, infatti, in particolare, che chiunque si sottrae in tutto o in

parte all’obbligo assicurativo, mediante indicazioni false o incomplete oppure

altrimenti, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa, per

quanto non si tratti di un crimine o di un delitto punibile con una pena più

grave secondo il Codice penale svizzero. Come è noto, tale legge prevede che

sono obbligatoriamente assicurati tutti i lavoratori dipendenti occupati in Svizzera

(art. 1a cpv. 1 LAINF).

Indipendentemente dalla questione della

trattenuta dei relativi contributi dal salario del dipendente e del loro

riversamento all’assicuratore sociale - questione cui l’articolo non fa cenno -

e dunque, a prescindere dall’eventuale accusa di appropriazione indebita, si

deve concludere, alla luce dell’art. 112 LAINF, che accusare un datore di

lavoro di non avere stipulato una copertura assicurativa per infortuni per i

propri dipendenti equivale a renderlo sospetto di un comportamento penalmente

rilevante ai sensi della normativa propria alle assicurazioni sociali, ciò che

evidentemente rappresenta una lesione dell’onore. Pur fondata su motivazioni

che non sono corrette, la conclusione cui giunge il primo giudice deve essere

mantenuta.

2.4.2

Per quel che concerne le ulteriori affermazioni contenute

nell’articolo, giudicate “gravi” dal primo giudice, va osservato quanto segue.

Nella sentenza impugnata esse sono state esaminate unicamente in applicazione

della giurisprudenza che impone di esaminare le frasi incriminate di un articolo

non solo alla luce delle espressioni utilizzate, considerate separatamente, ma

pure secondo il senso generale che discende dall'intero testo scritto nel suo

insieme (cfr. STF 21 agosto 2007, inc.6S.58/2007 e 6S.59/2007, consid. 5.4.;

DTF 124 IV 167 consid. 3b/bb). Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto che

“si deve a maggior ragione giungere a questa conclusione se si analizza

l’intero testo pubblicato, il quale, in altri passaggi, si dilunga in una

numerosa serie di ulteriori affermazioni gravi, tali da far nascere la

sensazione che le parti civili sfruttano in maniera disumana la manodopera

impiegata, licenziando persone in malattia, mettendo in atto pressioni

intollerabili (mobbing) e privandole dei più fondamentali diritti garantiti

dalla legge e dal contratto collettivo e imponendo loro il costo dei pasti,

siano essi consumati o meno” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6). Sia

esaminata separatamente, sia interpretata alla luce della altre affermazioni

contenute nell’articolo, l’accusa di mancata copertura assicurativa per

infortunio va senz’altro considerata lesiva dell’onore delle parti civili. E

ciò a prescindere dal fatto che altre affermazioni contenute nell’articolo

possano o meno essere a loro volta considerate, in sé, costitutive di una

lesione all’onore. Anche da questo profilo, l’analisi del primo giudice resiste

dunque alle critiche.

2.4.3

A titolo abbondanziale, si rileva che non può essere condivisa la

tesi del giornalista secondo cui le ulteriori affermazioni contenute nell’articolo

non sono lesive dell’onore in quanto riferite unicamente alla reputazione

professionale delle parti civili. Se è vero che, in base alla giurisprudenza

del Tribunale federale, la tutela dell'onore in tale ambito è meno ampia, ciò

ancora non significa che non vi sia, in questo ambito, tutela alcuna; a questo

riguardo, si rinvia ad una recente sentenza resa da questa Corte in relazione

all’accusa di mobbing (cfr. sentenza CCRP 21 ottobre 2009, inc.

17.2008

, consid. 9).

In via ancor più abbondanziale, si osserva che

non può essere oggetto di censura l’esistenza di una contraddizione fra quanto

stabilito nel decreto di non luogo a procedere emanato nei confronti di __________

e quanto concluso dal giudice di prime cure. Nell’applicazione del diritto il

giudice penale fruisce infatti di piena cognizione, nel rispetto dei limiti

imposti dal principio accusatorio, e non può certo essere vincolato dalle

considerazioni giuridiche espresse dall’autorità inquirente, peraltro in un

decreto di non luogo a procedere (sprovvisto di forza di cosa giudicata,

contrariamente al decreto di abbandono, cfr. art. 184-187, 220 CPP e sentenza

CCRP 22 novembre 2004, inc. 17.2004.56, consid. 1) emanato nei confronti di un

altro denunciato.

Il fatto che il sostituto procuratore pubblico,

nel pronunciare il non luogo a procedere nei confronti di __________ , abbia

considerato che solo l’affermazione relativa alla mancata copertura

assicurativa poteva essere considerata lesiva dell’onore, e non le ulteriori

affermazioni contenute nell’articolo, non vincola dunque il giudice penale nel

giudicare RI 1. Ciò che per contro vincola l’autorità giudicante è il rispetto

del principio accusatorio: il decreto di accusa (come l’atto d’accusa)

circoscrive da un lato l'oggetto del processo e del giudizio, e dall'altro

garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente

far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a con rif.; 120 IV 348 consid.

2b; 116 Ia 455 consid. cc; 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. ediz., p. 162 n. 6 ss. e p. 165 n. 16).

Nel caso concreto, nel decreto di accusa nei

confronti di RI 1 il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto il giornalista

colpevole di diffamazione per aver reso sospette le parti civili di condotta

disonorevole, nocendo alla loro reputazione, “in particolare per avere reso

sospetta la predetta società e l’amministratrice unica di non aver stipulato

coperture assicurative per infortuni e malattia in favore dei propri dipendenti

commettendo così un reato penale” (cfr. DA 29 gennaio 2009). E’ dunque in

virtù del principio accusatorio - e non per un obbligo di conformarsi alle

considerazioni espresse dal sostituto procuratore pubblico in un decreto di non

luogo a procedere concernente un altro denunciato - che il giudice di prime

cure non avrebbe in ogni caso potuto condannare RI 1 per diffamazione per le

altre affermazioni contenute nell’articolo.

3.

Il ricorrente rimprovera, inoltre, al primo giudice di non aver

considerato riuscita la prova liberatoria della buona fede.

3.1

Oltre ad avere considerato grave l’agire del giornalista poiché “il

testo da lui redatto si è in seguito rivelato non corrispondere a verità”

(è infatti emerso che gli oneri sociali erano regolarmente corrisposti dalla

società, cfr. sentenza impugnata, consid. 7, pag. 5), il giudice di prime cure

ha ritenuto che “indipendentemente dal fatto che, come dichiarato,

l’accusato si è limitato a riportare quanto riferitogli da __________ , a RI 1

non può assolutamente essere riconosciuto il beneficio della «buona fede», né

di ulteriori circostanze d’impunità legate alla libertà di stampa e

d’informazione” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6). Al proposito, il

primo giudice ha, in particolare, considerato che il giornalista non ha

effettuato le necessarie verifiche ed ha pubblicato l’articolo senza avere la

certezza che le informazioni riportate fossero fondate: l’articolo è stato

scritto “sulla base di semplici sospetti” e “in assenza di una

qualsivoglia prova concreta attestante la mancata copertura assicurativa”,

senza contattare la parte civile e fondandosi solo su affermazioni di due ex

collaboratori, che “non hanno neppure avvalorato la tesi sostenuta”

(sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6).

3.2

Nel suo ricorso RI 1 ricorda che alla base del non luogo a procedere

nei confronti di __________ vi è il fatto che quest’ultimo, nell’ambito

dell’inchiesta, ha riferito di “non aver illustrato la situazione relativa

alle coperture assicurative nei termini poi utilizzati dall’autore

dell’articolo” (ricorso, pag. 4). Tali affermazioni sono, tuttavia, state

ritrattate dallo stesso sindacalista, sia mediante una dichiarazione scritta

datata 10 marzo 2009 (“non si tratta dunque di un’errata interpretazione di RI

1, ma di una serie di dubbi emersi dai colloqui avuti con gli stessi

lavoratori, i quali hanno chiesto al sindacato di intervenire in ragione del

fatto che da mesi non percepivano indennità”), sia nel corso della sua

audizione come teste al dibattimento. Questo dimostra - secondo RI 1 - la sua buona

fede nel proferire le affermazioni contenute nell’articolo incriminato

(ricorso, pag. 4).

3.3

Giusta l’art. 173 cifra 2 CP, il colpevole non incorre in alcuna

pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto

seri motivi di considerarle vere in buona fede. La valutazione della buona fede

comporta un apprezzamento, da parte del giudice del merito, su quanto poteva o

doveva sapere l'accusato al momento in cui ha proferito l'affermazione incriminata

ritenuto che mezzi di prova scoperti successivamente o fatti avvenuti

posteriormente non entrano in considerazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b; 107 IV

35.

consid. 5a; 102 IV 182 consid. 1c). Incombe all'accusato spiegare e provare

gli elementi di cui egli disponeva in quel momento (questione di fatto). Il

giudice deve poi stabilire, con libero esame, in diritto, se tali elementi

erano sufficienti per credere alla veridicità dell'asserzione (DTF 124 IV 152

consid. 3b in fine; Corboz, La diffamation, in: SJ 114/1992 pag. 659). Questo apprezzamento

può, a sua volta, essere vagliato con pieno potere cognitivo dall'autorità di

cassazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b in fine; Corboz, op. cit. pag. 659; sentenza

CCRP 13 aprile 1999 in re B., consid. 2).

Il successo della prova liberatoria presuppone

che l'affermazione non sia stata proferita con leggerezza: l'accusato deve

dimostrare di averne creduto la veridicità dopo avere intrapreso

coscienziosamente quanto ci si doveva attendere da lui, secondo le circostanze

concrete e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue

allegazioni e per convincersi della loro esattezza (DTF 124 IV 151 consid. 3b; 116

IV 207 consid. 3; 105 IV 118 consid. 2a; 104 IV 16 consid. b).

Il contenuto e l’estensione del dovere di

verifica è valutato esaminando i motivi per cui l’accusato si è espresso in

modo diffamatorio: se questi motivi sono inconsistenti, le esigenze di verifica

sono più severe. Per contro, queste esigenze sono minori se l’accusato ha un

interesse degno di protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza

all’autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di

parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b). Cautela

particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie

asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151

consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi, l'accusato

non può confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151

consid. 3b; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 331;

sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4; sentenza CCRP 10

febbraio 2000, inc. 17.1999.59, consid. 2). Il fatto che sia difficile per

l’accusato verificare un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza

da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su

cui fondare un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi

esternazione (DTF 105 IV 114 consid. 2b; 92 IV 98 consid. 4; Corboz, op. cit., ad

art. 173 CPS n. 86).

3.4

Nel suo gravame, il giornalista sostiene che la sua buona fede deve

essere riconosciuta in quanto l’articolo è stato scritto sulle base delle

dichiarazioni di __________ , così come ammesso da quest’ultimo nella

dichiarazione 10 marzo 2009 e in sede di dibattimento.

Con questa tesi, il ricorrente dimostra di non avere

compreso la motivazione del primo giudice, che non gli ha negato il beneficio

della prova liberatoria fondandosi sulle prime dichiarazioni di __________ , in

seguito ritrattate, ma perché ha ritenuto - giustamente - che egli ha omesso di

esperire le verifiche che ci si poteva attendere da lui per appurare, prima

della pubblicazione dell’articolo, l’esattezza delle informazioni ricevute.

Come visto, la giurisprudenza ha chiaramente

stabilito che, in particolare quando il messaggio venga diffuso a mezzo stampa

- e dunque ad un'ampia cerchia di persone - l’autore deve imporsi particolare

prudenza, non potendo confidare ciecamente nelle dichiarazioni di un terzo ma

mettendo in atto delle verifiche per appurare l’esattezza dell’informazione

ricevuta. Nel caso concreto, le dichiarazioni di __________ non sono state

oggetto di particolare controllo. L’unica verifica messa in atto dal

giornalista è consistita nell’incontro con due ex dipendenti dell’esercizio

pubblico, i quali tuttavia - in base agli accertamenti del primo giudice - non

hanno nemmeno avvalorato la tesi del giornalista, limitandosi “a dire di

avere avuto dei «sospetti» (__________ ) o di avere semplicemente «fatto fatica

ad ottenere il formulario assicurativo dopo l’infortunio» (________ )”

(sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6). Nonostante ciò e senza nemmeno tentare

di prendere contatto con la società datrice di lavoro (sentenza impugnata,

consid. 8, pag. 6), il giornalista ha affermato, con certezza, che PC 1 non

aveva una copertura assicurativa infortuni e malattia per i dipendenti ed ha

divulgato tale informazione a un’ampia cerchia di persone attraverso un

articolo pubblicato dal settimanale “__________ ”.

Alla luce di questi accertamenti di fatto,

vincolanti per l’autorità di cassazione, non si può sostenere che RI 1 abbia

esperito con coscienza e spirito critico le necessarie verifiche - cioè, quelle

che ci si deve attendere da un giornalista coscienzioso - per stabilire la

correttezza delle informazioni che si apprestava a divulgare.

La pronuncia del primo giudice che ha accertato

il fallimento della prova della buona fede deve, dunque, essere confermata.

4.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 CPP combinato

con l’art. 9 cpv. 1 CPP) e di conseguenza, devono essere posti a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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