17.2009.57
Diffamazione. Lesione all'onore in caso di accuse di mancata copertura assicurativa dei dipendenti (112 LAInf.) e di mobbing. Prova della buona fede; giornalista, verifiche da esperire. Principio accu
13 aprile 2010Italiano28 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2009.57
Data decisione, Autorità:
13.04.2010, CCRP
Titolo:
Diffamazione. Lesione all'onore in caso di accuse di mancata copertura assicurativa dei dipendenti (112 LAInf.) e di mobbing.
Prova della buona fede; giornalista, verifiche da esperire. Principio accusatorio
DIFFAMAZIONE
PRINCIPIO ACCUSATORIO
art. 50 CPS
art. 173 CPS
art. 112 LAINF
Incarto n.
17.2009.57
Lugano
13 aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 28 ottobre 2009 da
RI 1
e
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti l’11 settembre 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. In data 25 aprile 2008 è apparso sul periodico “__________ ” un
articolo intitolato “Il licenziamento è in tavola” a firma di RI 1.
Nell’articolo veniva riferito di due esercizi pubblici (bar e ristorante)
ubicati all’interno della sede della Televisione svizzera a __________ , la cui
gestione da fine estate 2007 era stata affidata alla PC 1.
L’articolo descriveva le ripercussioni negative
sul personale impiegato derivanti dal cambio di gestione: veniva segnalato
l’alto numero di dipendenti sostituiti nell’arco di alcuni mesi di attività, la
scarsa considerazione dei dipendenti da parte della nuova società gerente
nonché le pressioni psicologiche esercitate da quest’ultima nei loro confronti.
Nell’articolo veniva, in particolare, riferito
quanto segue:
“
24 dipendenti sostituiti nell’arco di 9 mesi di
attività. Probabilmente è un record quello stabilito dalla nuova gerenza del
ristorante e del bar interno alla sede della Televisione della Svizzera
italiana (TSI) a __________ . Di certo è indice di un problema, grave, di
gestione del personale. Un tale avvicendamento di personale sarebbe già
difficilmente comprensibile se si trattasse dell’ente televisivo che conta
circa un migliaio e mezzo di dipendenti. Ma nel caso di un bar e un ristorante
che impiega complessivamente una decina di persone, gerenti compresi, diventa
incredibile. E se ad andarci di mezzo sono persone che soffrono, la situazione
diventa insopportabile.”
“
Più il tempo passa, più gli impiegati si sentono
sotto pressione psicologica da parte dei nuovi gerenti. Una pressione che
cresce giorno per giorno fino a diventare insopportabile. Uno di loro si
ammala, cadendo in uno stato di depressione importante, attestato dal medico
curante. Il suo stato di salute peggiora col passare del tempo “grazie” anche
ad una lettera di licenziamento consegnatagli mentre era in malattia e ad un
salario che non arriva da mesi.”
“
Le denunce raccolte dal sindacato __________ sono
numerose: mancata consegna delle buste paga, piani di lavoro dei collaboratori
inesistenti, mobbing, salari non versati a dipendenti in malattia per mesi,
licenziamenti del personale quando è in infortunio o malattia, copertura
assicurativa per infortuni e malattia assente, obbligo di consumazione dei
pasti dedotti che siano consumati o no”.
In data 2 maggio 2009, la PC 1 e la sua
amministratrice unica PC 2 hanno sporto querela e denuncia penale con
costituzione di parte civile nei confronti di RI 1, di __________ (funzionario
sindacale __________ che aveva seguito la vertenza ed era intervistato
nell’articolo) e di __________ (redattore responsabile del periodico) per
titolo di diffamazione, calunnia, mancata opposizione ad una pubblicazione
punibile e eventualmente denuncia mendace.
Fatti
B. Con due decreti del 29 gennaio 2009 il sostituto procuratore
pubblico ha pronunciato il non luogo a procedere nei confronti di __________ e
di __________ .
Con decreto di accusa di pari data ha, invece,
riconosciuto RI 1 autore colpevole di diffamazione, per avere, mediante la
pubblicazione di un articolo sul periodico “__________ ”, reso sospetta la
società PC 1 e la sua amministratrice unica PC 2 di condotta disonorevole,
nocendo così alla loro reputazione. In particolare - secondo il sostituto
procuratore pubblico - RI 1 ha reso sospette le parti civili di non avere
stipulato coperture assicurative per infortuni e malattia in favore dei loro
dipendenti, commettendo così un reato penale.
Il sostituto procuratore pubblico ha, pertanto,
proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere
da fr. 110.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'100.-, sospesa
condizionalmente, oltre alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e
spese.
C. Statuendo sull’opposizione interposta da RI 1 l’11 febbraio 2009, in data 11 settembre 2009 il giudice della Pretura penale ha confermato il capo d’imputazione
contenuto nel decreto d’accusa, dichiarando il giornalista autore colpevole di
diffamazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa.
In applicazione della pena, il giornalista è
stato condannato alla pena pecuniaria di otto aliquote giornaliere di fr. 110.-
ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 880.-, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di un anno, oltre alla multa di fr. 200.- e al pagamento di
tasse e spese di giustizia. Per le ulteriori pretese ha rinviato le parti al
foro civile.
D. In data 15 settembre 2009 RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del primo giudice. Nei motivi del gravame, presentato il 28
ottobre seguente, il ricorrente non contesta l’accertamento dei fatti posti
alla base della sentenza ma sostiene che il giudice della pretura penale abbia
applicato in modo errato l’art. 173 CP. Egli chiede, di conseguenza, il suo
proscioglimento dal reato di diffamazione.
E. Con scritto 10 novembre 2009, il sostituto procuratore pubblico ha
postulato la reiezione del ricorso e la conferma della pronuncia del primo
giudice.
Le parti civili PC 1 e PC 2 non hanno, per contro,
formulato osservazioni al gravame.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP il ricorso per cassazione può essere
presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a
base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura (purché il
ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile) (lett. b) e per
arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
L’accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1
CPP), mentre nell’esame dell’applicazione del diritto la Corte di cassazione e
di revisione penale fruisce di libero esame (art. 288 lett. a CPP).
2.
Censurata nel caso concreto è unicamente l’applicazione dell’art.
173.
CP da parte del giudice della pretura penale.
2.1
Il primo giudice ha considerato il ricorrente colpevole di
diffamazione per aver travalicato i limiti del suo diritto di cronaca: “scrivere
su un periodico diffuso in tutto il Cantone Ticino che un preciso esercente non
provvede al pagamento degli oneri assicurativi obbligatori costituisce
senz’altro una violazione della normativa valida a tutela dell’onore”
(sentenza impugnata, consid. 5, pag. 7). Nell’articolo incriminato - ha
continuato il primo giudice - la parte civile è presentata come “un datore
di lavoro spregiudicato, che priva i propri dipendenti dei loro legittimi
diritti in caso d’incapacità lavorativa (malattia e infortunio) e che sottrae
agli stessi del denaro dedotto dal salario e destinato al pagamento delle
coperture assicurative, commettendo così il reato penale d’appropriazione
indebita” ex art. 138 CP, siccome gli importi di trattenuta di salario sono
considerati beni affidati al datore di lavoro (sentenza impugnata, consid. 7,
pag. 5). Di conseguenza, in esito a queste considerazioni, il primo giudice ha
ritenuto lesive dell’onore della parte civile le affermazioni di RI 1.
Ma non solo. Il giudice di prime cure ha ritenuto
che il testo pubblicato contiene “ulteriori affermazioni gravi, tali da far
nascere la sensazione che le parti civili sfruttano in maniera disumana la
manodopera impiegata, licenziando persone in malattia, mettendo in atto
pressioni intollerabili (mobbing) e privandole dei più fondamentali diritti
garantiti dalla legge e dal contratto collettivo e imponendo loro il costo dei
pasti, siano essi consumati o meno” (sentenza impugnata, consid. 8, pag.
6). Pertanto - ha proseguito il primo giudice - le affermazioni del giornalista
sono da ritenere offensive nel loro complesso, “indipendentemente dal fatto
che l’agire dell’imputato alle parti civili abbia anche valenza penale”
poiché “non sono pochi coloro che sono in grado di dedurre che non pagare
gli oneri assicurativi, non allestire i piani di lavoro, non consegnare le
buste paga, licenziare il personale in malattia costituisce un comportamento
non solo scorretto ma anche disonesto” (sentenza impugnata, consid. 9, pag.
6).
Inoltre - ha concluso il pretore - l’accostamento
all’articolo di un’intervista ad un dirigente della TSI “al quale era stato
fatto presente quanto riportato nell’articolo incriminato” contribuisce a
creare un accresciuto “effetto mediatico” della questione, facendo
apparire la problematica come “vera e ufficializzata” (sentenza
impugnata, consid. 9, pag. 6-7).
2.2
Le conclusioni cui giunge il primo giudice in applicazione dell’art.
173.
CP sono contestate dal ricorrente, secondo il quale non sussiste alcuna
lesione dell’onore delle parti civili.
Il ricorrente ritiene, infatti, errato
considerare - come nel decreto d’accusa e nella sentenza impugnata - che
l’assenza di copertura assicurativa per infortunio e malattia in favore dei
propri dipendenti costituisca un reato penale: un simile comportamento è
tutt’al più costitutivo di una violazione del contratto collettivo di lavoro e
comporta semmai conseguenze civili o amministrative, non penali (ricorso, pag.
5.
e 7). Del resto - continua il resistente - nell’articolo non si fa
minimamente cenno ad eventuali detrazioni per oneri assicurativi dalla busta
paga né si riferisce “che la parte civile non ha stipulato le necessarie
assicurazioni e malgrado ciò ha dedotto le quote relative ai premi dalla busta
paga dei dipendenti” e soltanto in quest’ipotesi - di cui non vi è cenno
nell’articolo - sarebbe data un’eventuale appropriazione indebita (ricorso,
pag. 7). Secondo il ricorrente, da un articolo di giornale in cui si riferisce
che una società non ha stipulato la copertura assicurativa per infortuni e
malattia per i suoi dipendenti il lettore medio non può dedurre che il datore
di lavoro abbia commesso un reato penale, considerato che anzitutto “non si
tratta di per sé di un reato penale”, e secondariamente “non disponendo
dell’informazione riguardo alle deduzioni delle quote relative ai premi dallo
stipendio dei dipendenti, il lettore non è in grado di collegare mentalmente i
due fatti e quindi pensare ad eventuali sottrazioni indebite” (ricorso,
pag. 7).
RI 1 considera, inoltre, errato ritenere lesive
dell’onore le altre affermazioni del giornalista, prese nel loro complesso. A
tale scopo fa riferimento al decreto di non luogo a procedere emanato nei
confronti di __________ , nel quale il procuratore pubblico afferma che “l’articolo
si limita, eccettuato per un passaggio di cui si dirà nel prosieguo, a
descrivere comportamenti che dal profilo oggettivo non sono tali da nuocere
alla reputazione dei denuncianti e ciò tanto più se si considera che in ambito
socio-professionale la protezione penale risulta essere ristretta” e che “unicamente
l’indicazione secondo cui la PC 1 non avrebbe stipulato coperture assicurative
per infortuni e malattia costituisce una lesione dell’onore penalmente protetto
ai sensi dei principi qui sopra evocati e ciò in ragione del fatto che è tale
da rendere sospetta la società - e di riflesso chi l’amministra - di commettere
una infrazione sanzionata penalmente” (ricorso, pag. 5). Questa valutazione
si trova, secondo il giornalista, “in netto contrasto” con le
conclusioni della sentenza impugnata, nella quale si rileva che le affermazioni
contenute nell’articolo sono lesive dell’onore nel loro complesso,
indipendentemente dal fatto che la parte civile abbia commesso o meno un reato
penale in relazione alla copertura assicurativa (ricorso, pag. 5 e pag. 8). Il
ricorrente è dell’avviso che le affermazioni contenute nell’articolo si
riferiscano unicamente alla reputazione professionale della società, avendole
rimproverato solo “delle mancanze relative all’attività professionale, in
particolare inerenti alla gestione del personale”: per lui devono, dunque,
valere le stesse considerazioni per cui è stato emanato un non luogo a
procedere nei confronti di __________ (ricorso, pag. 8).
2.3
Giusta l’art. 173 cifra 1 CP, è punito per diffamazione chi,
comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta
disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così
come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. L’art. 176 CP
parifica alla diffamazione verbale la diffamazione commessa mediante scritti,
immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
La determinazione del contenuto di un’espressione
o di una dichiarazione è una questione di fatto. Per contro, determinare il
senso di un’affermazione e sapere se l'autore ha avuto motivo sufficiente per
proferire o divulgare una determinata affermazione è una questione di diritto,
come tale esaminabile nell'ambito di un ricorso per cassazione (DTF 131 IV 160,
consid. 3.3.3; STF 10 giugno 1996, inc.6S.234/1996, consid. 2a; sentenza CCRP
8.
febbraio 2002, inc. 17.2001.25, consid. 4).
Gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore
personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di
comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole, l’onore
protetto è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da
disprezzare (DTF 132 IV 112, consid. 2.1; 128 IV 53
consid. 1a; Riklin, Basler
Kommentar, StGB II, edizione 2007, ad art. 173 segg. CP
n. 5 segg.). L’art. 173 CP tutela l'onore, che è uno
dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di
provocare disprezzo - ossia pregiudizio alla considerazione sociale - per
comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 CP n. 2-8 con
numerosi richiami di giurisprudenza). Sfuggono a tale protezione, per contro,
quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la
reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico
o l’opinione che essa ha di sé stessa (DTF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27
consid. 2c; STF 22 febbraio 2008, inc.6B_600/2007;
Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 354). Anche una
persona giuridica in quanto tale può essere vittima di un reato contro l'onore
(DTF 126 IV 266, consid. 2a; 114 IV 15, consid. 2a;
Riklin, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss. CP; Rehberg/ Schmid/Donatsch, Strafrecht
III, 9. ed. Zurigo 2008, p. 320-321; Corboz, op. cit.,
n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, ad art. 173 ss. CP, n. 13, 15 e 16).
La tutela dell'onore è, quindi, meno ampia nei
casi in cui l'offesa verte su mere qualità socio-professionali o su
comportamenti messi in atto in tale ambito. Chi mette in dubbio la preparazione
altrui in un determinato campo, la capacità politica, la disposizione artistica
o l'abilità sportiva commette diffamazione solo se, oltre a ledere la
reputazione del soggetto o la fiducia del soggetto in sé stesso, fa apparire
quest'ultimo come una persona spregevole (Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p.
356). Riguardo alle qualità socio-professionali di una persona, non è
sufficiente negarle delle qualità, imputargli dei difetti, o abbassarla per
rapporto a dei concorrenti. E’, invece, data una lesione all’onore quando si
evoca un’infrazione penale o un comportamento chiaramente disapprovato dalle
concezioni morali generalmente ammesse (Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 6 e
11; Riklin, op. cit., ad art. 173 segg. CP, n. 18). Il Tribunale federale ha,
per esempio, già avuto modo di stabilire che l’accusa di essere uno speculatore
o di aver venduto dei prodotti all’ente pubblico ad un prezzo esagerato
concerne solo la reputazione professionale e non integra, pertanto, gli estremi
della diffamazione (DTF 105 IV 113 consid. 3; 103 IV 159 consid. 3).
Perché vi sia diffamazione, occorre
un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV
27.
consid. 2c). Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona
è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli
che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad
un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze
concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 131 IV 160
consid. 3.3.3.; 128 IV 53 consid. 1a; 119 IV 44 consid.
2a; STF 11 agosto 2008, inc.6B_356/2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9;
Riklin, op. cit., ad art. 173 segg. CP n. 23 segg.; Corboz, op. cit., ad art.
173.
CP n. 42). Trattandosi di uno scritto,
l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni
utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge
dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere valutate
asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si
inseriscono (DTF 128 IV 53, consid. 1e; 124 IV 162 consid. 3b/bb; 117 IV 27
consid. 2c).
L’autore del reato deve incolpare, rendere
sospetto oppure divulgare una tale incolpazione o un tale sospetto (art. 173
cifra 1 CP). Non occorre, dunque, che il fatto riprovevole sia direttamente
imputato al terzo ma é sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale
fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato: l’autore non può
giustificarsi emettendo delle riserve o citando la propria fonte (DTF 118 IV
160.
consid. 4a; 82 IV 79 consid. 3; Corboz, op. cit.,
ad art. 173 CP n. 38).
Secondo la giurisprudenza, il giornalista non
beneficia di alcun privilegio in caso di lesione dell'onore perpetrata per
mezzo della stampa (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.2.). Il giudice può tenere
conto delle particolari condizioni di lavoro dei giornalisti, segnatamente dei
ritmi di lavoro serrati con i quali essi sono sovente chiamati ad operare,
nonché della loro missione specifica soltanto nelle questioni in cui la legge gli
concede latitudine di apprezzamento (come, nell’ambito dell’art. 173 cifra 3 CP,
relativamente all’interesse pubblico alla divulgazione, al motivo sufficiente e
al dovere di verifica delle informazioni). Invece, l'interpretazione in quanto
tale degli elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 173 CP deve
essere la stessa per tutti, a prescindere dal fatto che l’accusato abbia agito
o meno per mezzo della stampa (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.2.; 117 IV 27 consid.
2c; 104 IV 11 consid. 1c).
2.4
Nel suo gravame il ricorrente sostiene di non aver commesso alcuna
diffamazione ai danni delle parti civili.
2.4.1
RI 1 ritiene di non avere affatto imputato alle parti civili la
commissione di un reato penale, in primo luogo perché la mancata stipulazione
di una copertura assicurativa per infortunio e malattia in favore dei
dipendenti non costituisce, di per sé, un reato penale.
Se ciò è vero per la stipulazione di una
copertura assicurativa non obbligatoria contro le conseguenze economiche d’un
impedimento al lavoro, la tesi deve invece essere smentita per quel che
riguarda l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
L’art. 112 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF) prevede, infatti, in particolare, che chiunque si sottrae in tutto o in
parte all’obbligo assicurativo, mediante indicazioni false o incomplete oppure
altrimenti, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa, per
quanto non si tratti di un crimine o di un delitto punibile con una pena più
grave secondo il Codice penale svizzero. Come è noto, tale legge prevede che
sono obbligatoriamente assicurati tutti i lavoratori dipendenti occupati in Svizzera
(art. 1a cpv. 1 LAINF).
Indipendentemente dalla questione della
trattenuta dei relativi contributi dal salario del dipendente e del loro
riversamento all’assicuratore sociale - questione cui l’articolo non fa cenno -
e dunque, a prescindere dall’eventuale accusa di appropriazione indebita, si
deve concludere, alla luce dell’art. 112 LAINF, che accusare un datore di
lavoro di non avere stipulato una copertura assicurativa per infortuni per i
propri dipendenti equivale a renderlo sospetto di un comportamento penalmente
rilevante ai sensi della normativa propria alle assicurazioni sociali, ciò che
evidentemente rappresenta una lesione dell’onore. Pur fondata su motivazioni
che non sono corrette, la conclusione cui giunge il primo giudice deve essere
mantenuta.
2.4.2
Per quel che concerne le ulteriori affermazioni contenute
nell’articolo, giudicate “gravi” dal primo giudice, va osservato quanto segue.
Nella sentenza impugnata esse sono state esaminate unicamente in applicazione
della giurisprudenza che impone di esaminare le frasi incriminate di un articolo
non solo alla luce delle espressioni utilizzate, considerate separatamente, ma
pure secondo il senso generale che discende dall'intero testo scritto nel suo
insieme (cfr. STF 21 agosto 2007, inc.6S.58/2007 e 6S.59/2007, consid. 5.4.;
DTF 124 IV 167 consid. 3b/bb). Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto che
“si deve a maggior ragione giungere a questa conclusione se si analizza
l’intero testo pubblicato, il quale, in altri passaggi, si dilunga in una
numerosa serie di ulteriori affermazioni gravi, tali da far nascere la
sensazione che le parti civili sfruttano in maniera disumana la manodopera
impiegata, licenziando persone in malattia, mettendo in atto pressioni
intollerabili (mobbing) e privandole dei più fondamentali diritti garantiti
dalla legge e dal contratto collettivo e imponendo loro il costo dei pasti,
siano essi consumati o meno” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6). Sia
esaminata separatamente, sia interpretata alla luce della altre affermazioni
contenute nell’articolo, l’accusa di mancata copertura assicurativa per
infortunio va senz’altro considerata lesiva dell’onore delle parti civili. E
ciò a prescindere dal fatto che altre affermazioni contenute nell’articolo
possano o meno essere a loro volta considerate, in sé, costitutive di una
lesione all’onore. Anche da questo profilo, l’analisi del primo giudice resiste
dunque alle critiche.
2.4.3
A titolo abbondanziale, si rileva che non può essere condivisa la
tesi del giornalista secondo cui le ulteriori affermazioni contenute nell’articolo
non sono lesive dell’onore in quanto riferite unicamente alla reputazione
professionale delle parti civili. Se è vero che, in base alla giurisprudenza
del Tribunale federale, la tutela dell'onore in tale ambito è meno ampia, ciò
ancora non significa che non vi sia, in questo ambito, tutela alcuna; a questo
riguardo, si rinvia ad una recente sentenza resa da questa Corte in relazione
all’accusa di mobbing (cfr. sentenza CCRP 21 ottobre 2009, inc.
17.2008
, consid. 9).
In via ancor più abbondanziale, si osserva che
non può essere oggetto di censura l’esistenza di una contraddizione fra quanto
stabilito nel decreto di non luogo a procedere emanato nei confronti di __________
e quanto concluso dal giudice di prime cure. Nell’applicazione del diritto il
giudice penale fruisce infatti di piena cognizione, nel rispetto dei limiti
imposti dal principio accusatorio, e non può certo essere vincolato dalle
considerazioni giuridiche espresse dall’autorità inquirente, peraltro in un
decreto di non luogo a procedere (sprovvisto di forza di cosa giudicata,
contrariamente al decreto di abbandono, cfr. art. 184-187, 220 CPP e sentenza
CCRP 22 novembre 2004, inc. 17.2004.56, consid. 1) emanato nei confronti di un
altro denunciato.
Il fatto che il sostituto procuratore pubblico,
nel pronunciare il non luogo a procedere nei confronti di __________ , abbia
considerato che solo l’affermazione relativa alla mancata copertura
assicurativa poteva essere considerata lesiva dell’onore, e non le ulteriori
affermazioni contenute nell’articolo, non vincola dunque il giudice penale nel
giudicare RI 1. Ciò che per contro vincola l’autorità giudicante è il rispetto
del principio accusatorio: il decreto di accusa (come l’atto d’accusa)
circoscrive da un lato l'oggetto del processo e del giudizio, e dall'altro
garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente
far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a con rif.; 120 IV 348 consid.
2b; 116 Ia 455 consid. cc; 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. ediz., p. 162 n. 6 ss. e p. 165 n. 16).
Nel caso concreto, nel decreto di accusa nei
confronti di RI 1 il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto il giornalista
colpevole di diffamazione per aver reso sospette le parti civili di condotta
disonorevole, nocendo alla loro reputazione, “in particolare per avere reso
sospetta la predetta società e l’amministratrice unica di non aver stipulato
coperture assicurative per infortuni e malattia in favore dei propri dipendenti
commettendo così un reato penale” (cfr. DA 29 gennaio 2009). E’ dunque in
virtù del principio accusatorio - e non per un obbligo di conformarsi alle
considerazioni espresse dal sostituto procuratore pubblico in un decreto di non
luogo a procedere concernente un altro denunciato - che il giudice di prime
cure non avrebbe in ogni caso potuto condannare RI 1 per diffamazione per le
altre affermazioni contenute nell’articolo.
3.
Il ricorrente rimprovera, inoltre, al primo giudice di non aver
considerato riuscita la prova liberatoria della buona fede.
3.1
Oltre ad avere considerato grave l’agire del giornalista poiché “il
testo da lui redatto si è in seguito rivelato non corrispondere a verità”
(è infatti emerso che gli oneri sociali erano regolarmente corrisposti dalla
società, cfr. sentenza impugnata, consid. 7, pag. 5), il giudice di prime cure
ha ritenuto che “indipendentemente dal fatto che, come dichiarato,
l’accusato si è limitato a riportare quanto riferitogli da __________ , a RI 1
non può assolutamente essere riconosciuto il beneficio della «buona fede», né
di ulteriori circostanze d’impunità legate alla libertà di stampa e
d’informazione” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6). Al proposito, il
primo giudice ha, in particolare, considerato che il giornalista non ha
effettuato le necessarie verifiche ed ha pubblicato l’articolo senza avere la
certezza che le informazioni riportate fossero fondate: l’articolo è stato
scritto “sulla base di semplici sospetti” e “in assenza di una
qualsivoglia prova concreta attestante la mancata copertura assicurativa”,
senza contattare la parte civile e fondandosi solo su affermazioni di due ex
collaboratori, che “non hanno neppure avvalorato la tesi sostenuta”
(sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6).
3.2
Nel suo ricorso RI 1 ricorda che alla base del non luogo a procedere
nei confronti di __________ vi è il fatto che quest’ultimo, nell’ambito
dell’inchiesta, ha riferito di “non aver illustrato la situazione relativa
alle coperture assicurative nei termini poi utilizzati dall’autore
dell’articolo” (ricorso, pag. 4). Tali affermazioni sono, tuttavia, state
ritrattate dallo stesso sindacalista, sia mediante una dichiarazione scritta
datata 10 marzo 2009 (“non si tratta dunque di un’errata interpretazione di RI
1, ma di una serie di dubbi emersi dai colloqui avuti con gli stessi
lavoratori, i quali hanno chiesto al sindacato di intervenire in ragione del
fatto che da mesi non percepivano indennità”), sia nel corso della sua
audizione come teste al dibattimento. Questo dimostra - secondo RI 1 - la sua buona
fede nel proferire le affermazioni contenute nell’articolo incriminato
(ricorso, pag. 4).
3.3
Giusta l’art. 173 cifra 2 CP, il colpevole non incorre in alcuna
pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto
seri motivi di considerarle vere in buona fede. La valutazione della buona fede
comporta un apprezzamento, da parte del giudice del merito, su quanto poteva o
doveva sapere l'accusato al momento in cui ha proferito l'affermazione incriminata
ritenuto che mezzi di prova scoperti successivamente o fatti avvenuti
posteriormente non entrano in considerazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b; 107 IV
35.
consid. 5a; 102 IV 182 consid. 1c). Incombe all'accusato spiegare e provare
gli elementi di cui egli disponeva in quel momento (questione di fatto). Il
giudice deve poi stabilire, con libero esame, in diritto, se tali elementi
erano sufficienti per credere alla veridicità dell'asserzione (DTF 124 IV 152
consid. 3b in fine; Corboz, La diffamation, in: SJ 114/1992 pag. 659). Questo apprezzamento
può, a sua volta, essere vagliato con pieno potere cognitivo dall'autorità di
cassazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b in fine; Corboz, op. cit. pag. 659; sentenza
CCRP 13 aprile 1999 in re B., consid. 2).
Il successo della prova liberatoria presuppone
che l'affermazione non sia stata proferita con leggerezza: l'accusato deve
dimostrare di averne creduto la veridicità dopo avere intrapreso
coscienziosamente quanto ci si doveva attendere da lui, secondo le circostanze
concrete e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue
allegazioni e per convincersi della loro esattezza (DTF 124 IV 151 consid. 3b; 116
IV 207 consid. 3; 105 IV 118 consid. 2a; 104 IV 16 consid. b).
Il contenuto e l’estensione del dovere di
verifica è valutato esaminando i motivi per cui l’accusato si è espresso in
modo diffamatorio: se questi motivi sono inconsistenti, le esigenze di verifica
sono più severe. Per contro, queste esigenze sono minori se l’accusato ha un
interesse degno di protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza
all’autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di
parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b). Cautela
particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie
asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151
consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi, l'accusato
non può confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151
consid. 3b; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 331;
sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4; sentenza CCRP 10
febbraio 2000, inc. 17.1999.59, consid. 2). Il fatto che sia difficile per
l’accusato verificare un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza
da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su
cui fondare un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi
esternazione (DTF 105 IV 114 consid. 2b; 92 IV 98 consid. 4; Corboz, op. cit., ad
art. 173 CPS n. 86).
3.4
Nel suo gravame, il giornalista sostiene che la sua buona fede deve
essere riconosciuta in quanto l’articolo è stato scritto sulle base delle
dichiarazioni di __________ , così come ammesso da quest’ultimo nella
dichiarazione 10 marzo 2009 e in sede di dibattimento.
Con questa tesi, il ricorrente dimostra di non avere
compreso la motivazione del primo giudice, che non gli ha negato il beneficio
della prova liberatoria fondandosi sulle prime dichiarazioni di __________ , in
seguito ritrattate, ma perché ha ritenuto - giustamente - che egli ha omesso di
esperire le verifiche che ci si poteva attendere da lui per appurare, prima
della pubblicazione dell’articolo, l’esattezza delle informazioni ricevute.
Come visto, la giurisprudenza ha chiaramente
stabilito che, in particolare quando il messaggio venga diffuso a mezzo stampa
- e dunque ad un'ampia cerchia di persone - l’autore deve imporsi particolare
prudenza, non potendo confidare ciecamente nelle dichiarazioni di un terzo ma
mettendo in atto delle verifiche per appurare l’esattezza dell’informazione
ricevuta. Nel caso concreto, le dichiarazioni di __________ non sono state
oggetto di particolare controllo. L’unica verifica messa in atto dal
giornalista è consistita nell’incontro con due ex dipendenti dell’esercizio
pubblico, i quali tuttavia - in base agli accertamenti del primo giudice - non
hanno nemmeno avvalorato la tesi del giornalista, limitandosi “a dire di
avere avuto dei «sospetti» (__________ ) o di avere semplicemente «fatto fatica
ad ottenere il formulario assicurativo dopo l’infortunio» (________ )”
(sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6). Nonostante ciò e senza nemmeno tentare
di prendere contatto con la società datrice di lavoro (sentenza impugnata,
consid. 8, pag. 6), il giornalista ha affermato, con certezza, che PC 1 non
aveva una copertura assicurativa infortuni e malattia per i dipendenti ed ha
divulgato tale informazione a un’ampia cerchia di persone attraverso un
articolo pubblicato dal settimanale “__________ ”.
Alla luce di questi accertamenti di fatto,
vincolanti per l’autorità di cassazione, non si può sostenere che RI 1 abbia
esperito con coscienza e spirito critico le necessarie verifiche - cioè, quelle
che ci si deve attendere da un giornalista coscienzioso - per stabilire la
correttezza delle informazioni che si apprestava a divulgare.
La pronuncia del primo giudice che ha accertato
il fallimento della prova della buona fede deve, dunque, essere confermata.
4.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 CPP combinato
con l’art. 9 cpv. 1 CPP) e di conseguenza, devono essere posti a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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