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Decisione

17.2009.58

Diritto dell'accusato ad un equo processo e, in particolare, di interrogare i testimoni a carico. Valutazione anticipata delle prove. Principio accusatorio, doppia funzione dell'atto di accusa. Princi

23 aprile 2010Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134,

125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211), è necessario, in

concreto, stabilire se le dichiarazioni rese dalla teste __________ abbiano

influito sulla decisione del primo giudice (sentenza del TF non

pubblicata del 1. maggio 2009 4A.153/2009, consid. 4.1; sentenza del TF non

pubblicata del 13 aprile 2005 2P.20/2005, consid. 3.2 e riferimenti).

Se ciò fosse, la sentenza sarebbe viziata da una violazione

del diritto di essere sentito e andrebbe annullata, senza riguardo al merito,

nella misura in cui l’imputato non avrebbe beneficiato del diritto di partecipare all’assunzione delle prove (in particolare di interrogare i testi a carico e a discarico) e di esprimersi sulle relative risultanze.

2.4. Ora, il primo giudice, nella sua sentenza, pur facendo riferimento

al certificato medico 10 marzo 2008 della dr.ssa __________ (sentenza, consid.

1 pag. 3) e alle deposizioni dei testi sentiti dalla polizia e durante il

dibattimento (consid. 3, pag. 4-5), non ha spiegato con precisione quali

elementi lo abbiano portato a ritenere che “il litigio è continuato poco più

a monte, vicino ad una ringhiera, dove PC 2 è stato colpito dall’accusato” (sentenza,

consid. 3 pag. 4) e ad ammettere, pertanto, l’esistenza di vie di fatto ai

sensi dell’art. 126 CPS (cfr. sentenza, consid. 4 pag. 5 dove il pretore ha

rilevato che “fra i due vi è stato scambio di pugni” e che “si è

trattato di una lite più estesa, iniziata con reciproche ingiurie e terminata

con vie di fatto”).

Ad ogni buon conto, si osserva che il primo giudice non può aver fondato la sua

conclusione esclusivamente sul certificato medico 10 marzo 2008 dal quale

risulta semplicemente che “alla visita medica in data odierna non si

evidenziano lesioni post-traumatiche macroscopiche” e che “è presente

una dolenzia alla palpazione della regione tempro-mandibolare di sinistra”

senza però fornire indicazioni sull’origine di questi dolori.

Per quanto attiene ai testi, il primo giudice ha rilevato che __________ ha

dichiarato “che la lite è iniziata quando l’accusato era alla guida ed è poi

continuata in seguito, quando l’RI 1 ha sferrato al PC 2 due pugni” (sentenza,

consid. 3 pag. 5).

Non risulta, per contro, dalla sentenza impugnata, che il pretore abbia evinto

dalle altre testimonianze elementi a sostegno dell’esistenza di vie di fatto.

Egli ha, infatti, rilevato che il teste __________ ha unicamente riferito di

aver sentito delle persone gridare e, dopo essersi avvicinato al luogo della

contestazione, di aver visto due persone che stavano discutendo, ma che lo

stesso non si ricordava “se la parte civile sia stata colpita dall’RI 1”. Anche la teste __________ - riferisce il pretore - “non ha visto pugni, ma solo un litigio

verbale”. Quanto alla teste __________, madre dell’accusato, il giudice ha

osservato come essa abbia dichiarato che “il figlio ha messo il braccio

davanti al corpo e attorno alla spalla (ndr. di PC 2) per farlo smettere”,

gesto che di per sé non configura il reato di vie di fatto. Per quanto concerne

il teste __________, infine, il pretore ha semplicemente rilevato che lo stesso

“ha visto solo la seconda parte del litigio”, senza alcunché dedurre

dalle sue dichiarazioni (sentenza, consid. 3 pag. 4-5).

In queste condizioni, si deve concludere che il primo giudice, nell’accertare

che RI 1 ha sferrato dei pugni alla parte civile, si è essenzialmente fondato

sulle dichiarazioni rese alla polizia dalla teste __________ che è stata la

sola a riferire di avere visto RI 1 picchiare PC 2.

Pertanto, fondato unicamente su una prova alla cui assunzione l’accusato non ha

potuto partecipare - nonostante la sua richiesta in tal senso - il giudizio va

annullato senza ulteriore esame.

Gli atti vanno, perciò, rinviati ad un nuovo

giudice della Pretura penale per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio in

relazione all’imputazione di vie di fatto.

3. Per quanto attiene al reato di truffa, RI 1 sostiene,

innanzitutto, che il primo giudice ha arbitrariamente accertato che la vettura

non era stata rubata, ma semplicemente spostata (ricorso, pag. 3-4).

A detta del ricorrente, la pubblica accusa non è stata in grado “di provare

che il furto non c’era stato e che si era trattato di una messa in scena per

ingannare la polizia e l’assicurazione” e il giudice, accertando il furto

simulato, “è andato ben oltre i fatti indicati nell’atto d’accusa” visto

che non gli è stato imputato il reato di denuncia mendace (ricorso, pag. 3).

Così argomentando, il ricorrente solleva, da una parte, una censura giusta

l’art. 288 lett. c CPP e, dall’altra, la violazione da parte del primo giudice,

del principio accusatorio.

3.1. Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso

può pertanto essere celebrato soltanto se un'autorità distinta da quella

giudicante ha dapprima raccolto, nell'ambito di una procedura preliminare, gli

elementi di fatto e le prove rilevanti e ha in seguito sottoposto al giudizio

di un giudice i reati contestati all'imputato in un atto d'accusa. L'atto

(rispettivamente il decreto) di accusa assolve dunque una doppia funzione: da

un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro

garantisce i diritti della difesa (Sentenza del Tribunale federale del 27

aprile 2009 6B_231/2008 consid. 3.1; DTF 133 IV 235 consid. 6.2 pag. 244; 126 I

19 consid. 2a pag. 21 e rinvii).

Il principio accusatorio - come il principio dell’immutabilità che tutela

l’identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio - è disciplinato dal

diritto cantonale (DTF 122 V 71 consid. 4a), nel Cantone Ticino dagli art. 198

e segg. CPP e, segnatamente, dall’art. 200 CPP per quanto riguarda il contenuto

dell’atto e del decreto d’accusa.

In quanto espressione del diritto di essere sentito, contemplato dall'art. 29

cpv. 2 Cost., il principio accusatorio può essere tuttavia anche dedotto dagli

art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU. Questo principio implica che il prevenuto

sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure

rischia di essere condannato, dimodoché possa adeguatamente far valere le sue

ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag.

21). Il principio accusatorio non impedisce all'autorità giudiziaria di

scostarsi dai fatti o dalla qualificazione giuridica ritenuti nell'atto

d'accusa, a condizione tuttavia che vengano rispettati i diritti della difesa (DTF

126 I 19 consid. 2a e 2c). Il principio è leso quando il giudice si fonda su

una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto di accusa, senza che

l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa

adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 I 19 consid.

2c). Se l'accusato è condannato per un'infrazione diversa da quella indicata

nell'atto d'accusa, occorre esaminare se egli poteva, tenuto conto delle

circostanze del caso concreto, prevedere questa nuova qualificazione giuridica

dei fatti, in caso affermativo non sussiste alcuna violazione dei diritti della

difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24).

3.2. Ora, dalla sentenza impugnata risulta effettivamente che il primo

giudice ha osservato come “l’auto in questione non è stata rubata, ma è

stata semplicemente spostata. Essa è stata infatti ritrovata dalla Polizia

italiana la notte del 18 novembre 2007 dalla parte opposta della città (…)

intatta, priva di danni e regolarmente chiusa a chiave. Il veicolo, come detto

munito d’antifurto, non presentava segni di scasso, né forzature alle

serrature, al bloccasterzo o al blocco leva del cambio automatico”

(sentenza, consid. 5.5 pag. 6).

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tuttavia, il pretore non ha

dedotto da questa circostanza che egli ha presentato una falsa denuncia per

furto. Tantomeno il primo giudice ha fondato l’ammissione dell’inganno astuto

sull’esistenza di una falsa denuncia, ritenuto come egli abbia, invece, ben

spiegato che l’inganno astuto si concretizza nella mancata informazione agli

inquirenti e della compagnia di assicurazione PC 1 del ritrovamento

dell’autovettura (sentenza, consid. 6 pag 7), ovvero a quelle circostanze

descritte nel decreto d’accusa.

Nella misura in cui, dunque, il primo giudice, accertando “che l’auto non

era stata rubata, ma semplicemente spostata”, non ha inteso fondare

l’esistenza dell’inganno astuto su una fattispecie diversa da quella figurante

nel decreto d’accusa, ma semplicemente mettere in evidenza alcune incongruenze

relative alla scomparsa dell’autovettura, il suo giudizio non è viziato da una

violazione del principio accusatorio.

Ciò posto, ritenuto che l’accertamento censurato dal ricorrente non è stato in

definitiva utilizzato dal primo giudice per il suo giudizio, non si giustifica,

in concreto, di esaminarlo dal profilo dell’arbitrarietà.

Su questo punto, pertanto, il ricorso di RI 1 deve essere disatteso.

4. Il ricorrente solleva, poi, un'altra censura giusta l’art. 288

lett. c CPP, sostenendo che il pretore ha arbitrariamente accertato che egli

era stato informato dalla __________ del ritrovamento della sua vettura.

4.1. Per l’accertamento secondo cui del ritrovamento “l’accusato è

stato informato il 24 novembre 2007 alle 12:15 dalla Questura di __________ sul

suo numero di telefono cellulare” (sentenza, consid. 5.6 pag. 6), il primo

giudice ha dapprima ritenuto lo scritto del commissario capo della polizia di

Stato italiana, dott. __________ (AI 10), dal quale risulta che il sovr.te __________,

preso atto del ritrovamento dell’autovettura, ha subito contattato l’accusato

sul numero di cellulare indicato nella denuncia “per invitarlo a portarsi

presso questi uffici per ritirare il veicolo” e che RI 1 ha reagito alla chiamata riferendo che si sarebbe recato il più presto possibile a __________, ciò

che però non è mai avvenuto. Dallo stesso scritto emerge anche che “a nulla

sono valsi gli ulteriori tentativi di contatto messi in atto dalla questura di __________

: in seguito l’accusato non rispondeva più e, dopo, qualche squillo, si

attivava la segreteria telefonica, sulla quale la polizia lasciava comunque un

messaggio. In data 28 dicembre 2007 il sig. RI 1 è stato chiamato anche dal

personale dell’autoparco __________, ovvero dal luogo in cui era stata

depositata l’autovettura; anche in questo caso non ha risposto e anche in

questo caso è stato lasciato un messaggio sulla segreteria” (sentenza,

consid. 7 pag. 7). A sostegno del suo accertamento, il pretore ha, poi,

chiamato la conferma di tale dichiarazione fatta dal Sov.te __________che -

rispondendo ad una richiesta formulata dal primo giudice prima del dibattimento

- “ha ribadito per iscritto di aver contattato l’accusato più volte sul suo

cellulare e che a questa sollecitazione qualcuno aveva risposto dichiarandosi

disposto di ritirare il suo veicolo al più presto”. A proposito il primo

giudice ha rilevato che “nessuno se non l’accusato avrebbe potuto reagire

così come appena descritto. Infatti qualora il cellulare dell’accusato fosse

stato in mano di terzi, questi ultimi non si sarebbero di certo dichiarati

pronti a ritirare il veicolo, ma avrebbero passato l’informazione

all’interessato”. Quale ulteriore elemento a sostegno dell’accertamento per

cui RI 1 era stato informato del ritrovamento della sua vettura, il pretore ha

ritenuto la fotocopia della controcopertina dell’incarto della Polizia italiana,

annessa allo scritto di __________, sulla quale sono state annotate le date dei

tentativi telefonici messi in atto per contattare il prevenuto con, in

particolare, l’indicazione che il 24 novembre 2007 alle ore 12.15 lo stesso era

stato avvisato.

Il primo giudice ha, poi, sottolineato come la difesa non abbia formalmente

contestato queste risultanze istruttorie “così che le stesse possono oggi

essere considerate come assodate” (sentenza, consid. 8 pag. 8).

Continuando nel suo ragionamento, il pretore ha spiegato che “se da un lato

appaiono assolutamente attendibili le attestazioni ufficialmente documentate

dalla Polizia di Stato, non sono per nulla verosimili quelle effettuate

dall’accusato”, il quale già altre volte ha avuto modo di fare all’autorità

affermazioni non conformi alla realtà (sentenza, consid. 9 pag. 8-9). A titolo

d’esempio - continua il primo giudice - basta rinviare alla segnalazioni di

furto effettuata alla polizia cantonale di __________ in cui, contrariamente

alla realtà, il ricorrente ha dichiarato di svolgere l’attività di

medico/neurologo e di aver conseguito la laurea in medicina nel 1997, quando,

in realtà, egli non ha mai terminato gli studi superiori, è inabile al lavoro e

percepisce l’invalidità. Sempre a sostegno dell’inattendibilità delle

dichiarazioni dell’accusato, il primo giudice ha rilevato che egli ha mentito

anche sulla sua situazione finanziaria affermando di non avere problemi

finanziari, nonostante a suo carico vi siano esecuzioni per ca. fr 274'000.- e

nonostante egli percepisca dall’AI una prestazione complementare, di regola

riservata alle persone meno abbienti (sentenza, consid. 9.1 e 9.2 pag. 9).

L’inattendibilità di RI 1 - ha rilevato ancora il primo giudice - “è stata

per di più appurata dal perito-psichiatra dr. __________ che, incaricato dal

Ministero pubblico di descrivere la sua personalità, ha riferito, nel suo

referto 25 agosto 2008, di una notevole capacità nel raccontare menzogne, oltre

che di una sua maniera di porsi ai terzi con “calma e abilità manipolativa

nello spiegare le proprie azioni” (sentenza, consid. 9.3 pag. 9).

A detta del primo giudice, infine, l’inattendibilità di RI 1 è emersa anche in

occasione del dibattimento, durante il quale egli si è profilato come una

persona con una memoria ferrea quando ha descritto i fatti che a lui

interessavano e con una totale amnesia in relazione, invece, alle circostanze

che egli veniva chiamato a chiarire (sentenza, consid. 9.4 e 9.5 pag. 9-10).

Considerandi

Sulla scorta delle argomentazioni sin qui riportate, il primo giudice ha

concluso che “non si può far fede a quanto dichiarato dall’accusato” (sentenza,

consid. 9.5 pag. 10).

4.2

RI 1, nel suo gravame, sostiene che non esiste la prova che il sovr.te __________

, il 24 novembre 2007, lo abbia effettivamente avvisato del ritrovamento della

vettura.

“ __________ ” - spiega il ricorrente - “non è stato sentito come teste, sotto

giuramento, e gli inquirenti non hanno eseguito alcun controllo sul tabulato

telefonico del cellulare del ricorrente”.

A mente di RI 1 - dunque - “la sola dichiarazione scritta di __________ ,

peraltro nemmeno esistente quando è stato emanato il decreto d’accusa, e che è

stata sollecitata d’ufficio dal giudice nell’imminenza del dibattimento, non è

una prova sufficiente”, ritenuto oltretutto che egli non ha mai ricevuto

alcuna comunicazione scritta, né per e-mail, né per lettera, del ritrovamento

della vettura, benché “il suo indirizzo di posta elettronica e postale fosse

noto alla polizia italiana”.

“Il giudice” - conclude RI 1 - “avrebbe dovuto, in queste

circostanze, applicare il principio in dubio pro reo, invece di cercare nel

profilo personale dell’accusato, malato e invalido per motivi psichici, la

prova della sua inattendibilità” (ricorso, pag. 4).

4.3

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;

118.

Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la

valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,

si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o

contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In

particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il

proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo logico,

obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare

poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi

valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il

ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del

convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in

Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 7.05.2003

6P.37/2003 consid. 2.2).

Il precetto in dubio pro reo è un corollario della

presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il

riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove,

il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non

può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,

sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto

non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento.

Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre

possibili. (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF

non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a

pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto

questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del

divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

4.4

In applicazione dei principi surricordati, è irrilevante il fatto

che __________ non sia stato sentito formalmente come teste. Il primo giudice

ha, infatti, fondato il proprio accertamento su una serie di elementi, esaminati

in modo critico e valutati globalmente e in modo coerente.

In effetti, il primo giudice ha, dapprima,

valutato in modo sostenibile il rapporto 30 novembre 2009 degli inquirenti

italiani (e meglio, del dott. __________ , commissario capo), il cui valore indiziante

è stato correttamente valutato in funzione del suo carattere circostanziato e

preciso e del fatto che le dichiarazioni in esso contenute erano corroborate

dalle annotazioni scritte sulla copertina dell’incarto della polizia milanese

che indicano minuziosamente la data e l’ora dei vari tentativi fatti per

contattare il ricorrente e da cui, poi, risulta come il 24 novembre 2007, alle

ore 12.15, RI 1 sia stato raggiunto telefonicamente ed informato del

ritrovamento della vettura. Poi, il primo giudice ha - in un procedimento

scevro da arbitrio - rilevato come il citato rapporto sia stato, in risposta ad

una sua richiesta, confermato dal sovrintendente __________ (sottoposto di __________

, che si era occupato concretamente della questione) con scritto 30 giugno 2006 in cui questi ribadiva che “in data 24 novembre 2007 alle ore 12:15 contattava sull’utenza

telefonica (…) RI 1 (…) comunicando alla persona il rinvenimento della sua

vettura e le modalità del recupero della stessa” e che “la persona in merito

riferiva che al più presto si sarebbe portata presso questi Uffici per il

recupero del mezzo” . E, sempre in una valutazione esente da arbitrio, il

primo giudice ha rilevato che “nessuno se non l’accusato avrebbe potuto

reagire così come descritto da __________ , eventuali terzi non si sarebbero

dichiarati pronti a ritirare il veicolo”. Infine, il primo giudice ha

corroborato il suo accertamento con il giudizio di inattendibilità delle

dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, accertata sulla base di una serie di

elementi concordanti valutati in modo coerente e con cui il ricorrente, nel suo

gravame, nemmeno si è confrontato.

Ciò posto, al ricorrente non giova appellarsi alla violazione del principio in

dubio pro reo. A prescindere dai controlli dei tabulati del suo cellulare e

dal fatto che egli non ha mai ricevuto dalla polizia di stato italiana delle

comunicazioni scritte, è infatti sulla scorta di una valutazione sostenibile

delle prove che il primo giudice - escludendo ogni ragionevole dubbio - si è

dichiarato convinto del fatto che RI 1 era stato informato del ritrovamento

della sua auto.

Su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere disatteso.

5.

Il ricorrente solleva, infine, una censura giusta l’art. 288 lett. a

CPP, sostenendo che, “a prescindere dalla telefonata del 24 novembre 2007

del sovr.te __________ ”, non esiste l’elemento oggettivo dell’inganno

astuto.

5.1

Il primo giudice, dopo aver ricordato i presupposti applicativi del

reato di cui all’art. 146 CP, ha osservato che, in concreto, l’agire del

ricorrente - ovvero il mantenimento da parte sua della denuncia di polizia 14

novembre 2007 e la mancata informazione dell’assicurazione PC 1 a seguito del ritrovamento dell’autovettura - “è sicuramente da considerare come un comportamento

astuto, siccome così facendo, l’accusato ha posto l’assicurazione di fronte a

una situazione che, di principio, salvo casi eccezionali, conduce al

risarcimento”. Secondo la polizza, infatti - ha spiegato il pretore - “in

caso di ritrovamento entro 30 giorni dal furto, il risarcimento si sarebbe

limitato alla copertura delle spese relative ai danni subiti dall’auto e non al

risarcimento del valore complessivo del veicolo”.

Secondo il primo giudice, è proprio per evitare questa conseguenza che RI 1 ha deciso di non informare l’PC 1 del rinvenimento della sua vettura, così che il 4 gennaio 2008

egli ha potuto concludere con la stessa compagnia di assicurazione l’accordo

d’indennizzo (sentenza, consid. 6 pag. 7).

5.2

Assevera il ricorrente che, in concreto, non è dato inganno astuto,

ritenuto che la polizia cantonale e l’assicurazione PC 1 “non hanno fatto

alcunché”, nonostante fossero entrambe in misura di verificare facilmente -

con una semplice telefonata alla Questura di Polizia di __________ - se il veicolo

fosse stato ritrovato e nonostante egli non abbia in nessun modo ostacolato

tali verifiche. In particolare - continua RI 1 - “l’assicurazione, prima di

pagare, avrebbe dovuto accertarsi se l’auto fosse stata ritrovata. Si tratta di

una sua incombenza contrattuale. Dal momento che c’è stato furto spetta difatti

all’assicurazione, se lo vuole, limitare il risarcimento facendo valere la

clausola dell’avvenuto ritrovamento della vettura entro il termine di 30

giorni”. A detta di RI 1, dunque, “se l’assicurazione si disinteressa e

paga, senza nessuna verifica, non si può dire che sia stata ingannata con

astuzia dall’assicurato” (ricorso, pag. 4).

5.3

a) Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito

con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio

proprio o altrui. Un inganno astuto è dato quando l'autore ordisce un tessuto

di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF

128.

IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197

consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid 3a pag. 35), come pure quando rilascia

false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla

controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare

in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3

pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).

Anche il silenzio su un fatto determinante può realizzare un inganno astuto,

purché vi sia per l’autore un obbligo di informare (Aufklärungspflicht) dettato

dalla legge, da un contratto o dal principio della buona fede (cfr.

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6a edizione, Berna 2003, §15 n.

19.

e segg.; Donatsch, Strafrecht III Delikte gegen den Einzelnen, 9a edizione,

Zurigo 2008, pag. 204 e segg.; DTF 86 IV 205; 87 IV 12 consid. 2).

Il principio della buona fede contrattuale, in particolare, impone alle parti

che instaurano un rapporto d’affari o una duratura collaborazione di tenersi

vicendevolmente informati su quelle circostanze che possono influire sui punti

essenziali del contratto (cfr. Ardinay, Der Betrug nach dem schweizerischen

Strafgesetzbuch, in: RPS 1970, pag. 235).

Esiste un tale obbligo, ad esempio, quando l’autore, anche involontariamente,

sia all’origine dell’errore che potrebbe determinare il suo contraente agli

atti pregiudizievoli del proprio patrimonio e, dopo essersene accorto, gli sia

ancora possibile scongiurarlo prima che il danno intervenga (DTF 110 IV 20

consid. 4; Donatsch, op. cit., pag. 205; Stratenwerth, op. cit., §15 n. 23).

La portata dell’obbligo d’informazione dipende anche dal grado di fiducia che,

a seconda della natura del contratto, il contraente ripone nell’autore (cfr.

Ardinay, Der Betrug nach dem schweizerischen Strafgesetzbuch, in: RPS 1970,

pag. 235).

b) L'astuzia

non è data quando la vittima avrebbe potuto evitare l’inganno con un minimo

d’attenzione (STF 9 ottobre 2007, consid. 1 e 2 6B_409/2007; STF

24.

marzo 2006, consid. 1 e 2 6S.417/2005; DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV

18.

consid. 3a, 126 IV 165 consid. 2a con rinvii). Va però precisato che il

principio, secondo cui la corresponsabilità della

vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e, quindi, all’impunità

dell’autore, non può essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in cui

alla stessa vittima può essere fatto carico di avere disatteso, nelle concrete

circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado

di preparazione, le più elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid 3a).

5.4

In concreto, non ha da essere dimostrato che RI 1 era tenuto ad

informare l’assicurazione dell’avvenuto ritrovamento della vettura: egli vi era

tenuto non soltanto in forza del principio della buona fede contrattuale (vedi

sopra) ma anche in forza dell’art. 40 LCA secondo cui l’assicurato deve

dichiarare i fatti che escludono o limitano l’obbligo dell’assicuratore.

Pertanto, il suo silenzio è costitutivo di

inganno astuto.

Non è condivisibile la tesi ricorsuale secondo

cui all’assicurazione è imputabile la violazione di un obbligo elementare di

prudenza: il TF ha, infatti, già avuto modo di precisare che, in situazioni di

questo tipo, per l’assicuratore è molto difficile stabilire la fondatezza

dell’avviso di sinistro dell’assicurato (DTF 128 IV 22 consid. 3c; STF 13

dicembre 2008 6B_705/2008 consid. 2.4.1;). E’, del resto, evidente la

difficoltà per un assicuratore di verificare sistematicamente, prima di versare

un indennizzo richiesto da un assicurato, se il furto denunciato alla polizia

sia realmente avvenuto o se gli oggetti denunciati come rubati alla polizia

siano, poi, stati ritrovati.

Anche su questo punto, dunque, il gravame è

votato all’insuccesso.

6.

Il ricorrente, infine, senza tuttavia

minimamente sostanziare l’assunto, sostiene che “non esiste l’elemento

soggettivo dell’arricchimento indebito” (ricorso, pag. 4).

6.1

Dal profilo soggettivo il reato di truffa presuppone, oltre all’intenzionalità

riferita a tutti gli elementi oggettivi del reato, l’intenzione di procacciare

a sé o ad altri un indebito profitto.

Profitto è sinonimo di arricchimento, ovvero di miglioramento della propria

situazione patrimoniale che può consistere in un aumento degli attivi, in una

diminuzione dei passivi, in una non diminuzione degli attivi o in un non

aumento dei passivi. Il profitto risiede di norma nel valore del bene ottenuto

o, ancora, nel suo valore d’alienazione o d’utilizzo (Donatsch, op. cit., pag.

217.

con rinvio a pag. 85 e segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse,

Volume I, Berna 2002, ad art. 146 n. 40 e segg. con rinvio ad art. 138 n. 10 e

segg.; DTF 121 IV 107 consid. 2c). Esso può essere anche solo provvisorio o

temporaneo (DTF 118 IV 29 consid 3a).

Il profitto deve poi essere indebito. Indebito significa in contrasto con una o

più norme. Secondo la giurisprudenza, il profitto non è indebito, se l’autore

ha il diritto di conseguirlo o se crede di averne diritto a motivo di un errore

sui fatti (Corboz, op cit., ad art. 138 n. 15; Donatsch, op. cit., pag. 86).

6.2

Anche volendo prescindere dalla sua irricevibilità per totale

assenza di motivazione, la censura andrebbe respinta per temerarietà.

E’ evidente, in effetti, che l’indebito profitto era, in

concreto, l’indennizzo ricevuto ritenuto che ad esso RI 1 non aveva diritto

visto che la vettura era stata ritrovata entro trenta giorni dall’evento

assicurato (secondo il contratto d’assicurazione, in caso di rinvenimento

dell’auto entro trenta giorni dal furto, l’assicurazione è tenuta ad

indennizzare soltanto gli eventuali danni subiti dalla vettura, cfr. doc. I

scritto 19 settembre 2008 di PC 1 a RI 1) e ritenuto che egli ha saputo di

questo ritrovamento prima del versamento dell’indennizzo da parte

dell’assicuratore.

Con evidenza, dunque, RI 1, sottacendo ad PC 1 il

rinvenimento della sua Mercedes-Benz E 280, ha agito con l’intenzione di procacciarsi un indebito profitto.

Anche su questo punto, il ricorso deve essere respinto.

7.

Concludendo, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso

che, annullata la condanna per vie di fatto, gli atti sono rinviati ad un nuovo

giudice per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio. Ritenuta la conferma

della condanna per truffa, il nuovo giudice dovrà, pure, emanare un nuovo

giudizio sulla pena.

8.

Gli oneri del ricorso sono posti per 1/2 a carico di RI 1 e per 1/2

a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP)

che rifonderà al ricorrente fr. 500.- per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, fatta eccezione per la condanna per truffa che è confermata, la

sentenza impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi ad un nuovo giudice

per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti per 1/2 a carico di RI 1 e per 1/2 a carico

dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 500.- per ripetibili ridotte.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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