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Decisione

17.2009.59

Istigazione a favoreggiamento da parte di un avvocato. Perquisizione e sequestro; accertamento arbitrario dei fatti; elemento soggettivo

9 giugno 2010Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti accertati dall’autorità cantonale da cui quest’ultima ha dedotto tale

elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può pertanto esaminare

se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base ai quali è

stato accertato che l’agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato,

l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid. 8.5).

Come visto sopra, in mancanza di confessioni, il

giudice può dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori

e regole d'esperienza. Può inferire la volontà dell'autore da ciò che questi

sapeva, laddove l'eventualità che l'evento si produca era tale da imporsi

all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia

accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 225, 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli

elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato

l'evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità

della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore,

della realizzazione del rischio. Riguardo il grado di probabilità che l’evento

si realizzi, il Tribunale federale ha stabilito che tale probabilità deve poter

essere definita, alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della

vita, di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con

leggerezza (DTF 133 IV 1 consid. 4.6 pag. 8; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5 pag.

19; STF del 29 gennaio 2008, inc.6B_519/2007, consid. 3.1 e rif.). Quanto più

grande è la violazione e quanto più grande appare il rischio del realizzarsi

dell’evento, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado

i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si

realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 con rinvii). Altri elementi esteriori

rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito

(DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine e rinvii). La conclusione per cui l'autore

ha accettato il risultato non può tuttavia essere dedotta dal semplice fatto

che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza

del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e

alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; STF del 9 aprile 2009,

inc.6B_1004/2008, consid. 3.1).

Va, qui, rilevato che, per la dottrina, ritenute

le difficoltà probatorie, nella distinzione tra dolo eventuale e responsabilità

colposa il principio in dubio pro reo deve essere applicato con speciale

rigore (Jenny, Basler Kommentar, I, Basilea 2007, ad art. 12 CP, n. 48 e 56),

4.4. Nell’accertamento del dolo della ricorrente – che, lo ricordiamo,

non sapeva cosa l’armadietto contenesse – assume particolare rilevanza

l’accertamento del contenuto del colloquio intercorso fra lei ed il suo cliente

durante la visita in carcere del 1. maggio 2007.

Come visto sopra, l’accertamento del primo

giudice – peraltro non chiarissimo – secondo cui quella visita in carcere fu

finalizzata a delineare la sottrazione dell’armadietto agli inquirenti è

arbitraria.

Sulla questione, rimane, dunque, soltanto quanto

emerge dalle dichiarazioni concordi della qui ricorrente e di __________

secondo cui – come visto sopra – in quell’occasione il cliente chiese

all’avvocato di far portare via dall’appartamento coniugale l’armadietto per

evitare che il suo contenuto cadesse nelle mani della moglie.

Come evidenziato nel ricorso, quel che qui conta

non è tanto la credibilità attuale del racconto di __________ quanto la sua

plausibilità per la ricorrente sulla base di quel che lei, a quel momento,

sapeva della situazione.

Questa plausibilità non va valutata in funzione

di considerazioni di natura deontologica o sulla scorta di considerazioni su

quanto avrebbe fatto una persona mediamente prudente, ma unicamente in base ai

fatti accertati.

Questi si riassumono sinteticamente come segue:

-

fra i coniugi __________ vi era una situazione

estremamente conflittuale;

-

questa situazione di conflitto era già sfociata

in procedimenti giudiziari avviati da un coniuge nei confronti dell’altro

nell’ambito dei quali __________ era patrocinato dall’avv. RI 1;

-

l’armadietto era posto nella camera da letto

occupata solo da __________;

-

la chiave dell’armadietto era nascosta in un

luogo non conosciuto dalla moglie di __________;

-

l’armadietto era stato visto ed aperto durante

la perquisizione del 23 aprile 2007;

-

il suo contenuto era stato visionato dagli

inquirenti;

-

una parte del suo contenuto era stata

sequestrata;

-

Considerandi

l’armadietto era stato richiuso ad opera degli

inquirenti e la chiave era stata da loro riposta nel suo abituale nascondiglio.

Sulla base di queste circostanze – a lei

evidentemente note – la ricorrente ben poteva ritenere plausibile il racconto

di __________.

Da un lato, la versione secondo cui le carte

ancora contenute nell’armadietto erano solo di natura personale era confermata

dal fatto che gli inquirenti avevano esaminato il contenuto dell’armadietto e,

dopo avere asportato e sequestrato alcuni documenti, non ne hanno disposto il

sequestro attestando con ciò l’indifferenza, per il procedimento penale, del

materiale in esso contenuto e non sequestrato.

Su quest’ultimo aspetto, è irrilevante il fatto

che, come visto al consid. 2.4, il CPP non impedisca di procedere, in un

secondo tempo, al sequestro di un oggetto già noto agli inquirenti. In effetti,

visto che il contenuto dell’armadietto era già stato visionato durante la

perquisizione del 23 aprile 2007, pretendere che la ricorrente dovesse

ipotizzare che, nonostante il suo mancato sequestro, l’armadietto o il suo

contenuto potevano essere ancora rilevanti per l’inchiesta significa pretendere

che essa dovesse forzatamente contare sull’incompetenza o sulla distrazione o

sulla negligenza degli inquirenti, dei due rappresentanti del DSS e del

Farmacista cantonale che li hanno coadiuvati nella messa in opera di tale

misura istruttoria.

Sbagliate, irrilevanti ed arbitrarie sono, poi,

le considerazioni del primo giudice secondo cui l’Ufficio del medico cantonale

ha effettuato i propri controlli unicamente per verificare il rispetto di norme

igienico-sanitaria. Non può, infatti, essere ragionevolmente preteso che la

ricorrente pensasse che a ciò fosse finalizzata la presenza dei rappresentanti

del DSS, ritenuto in particolare che questi – che hanno, peraltro, partecipato

all’interrogatorio di __________, cfr. ad es. verbale di interrogatorio di __________

del 23 aprile 2007 – sono, in realtà, intervenuti a fianco degli inquirenti

quale loro supporto “specialistico” nell’ambito di una perquisizione

domiciliare decisa nel contesto di un’inchiesta ad evidente natura penale, per

cui l’esame dell’armadietto da parte della dottoressa __________ nell’ambito

della perquisizione non ha valenza diversa dall’esame condotto dal procuratore

pubblico stesso o da un agente di polizia. Così come rilevato dalla ricorrente,

non è possibile in concreto – senza cadere in arbitrio – creare un “doppio

binario” (amministrativo e penale) ritenuto, peraltro, che la rappresentante

del DSS ha esaminato il contenuto dell’armadietto insieme ad un ispettore di

polizia (“Nel frattempo l’ispettore apre i diversi cassetti della stanza e

nella cassettiera contenente mappette appese con documentazione bancaria ed

esattoriale, posta tra il cassettone e l’armadio, sono rinvenuti dalla

sottoscritta biglietti d’aereo dei recenti viaggi fatti dal signor __________ e

del denaro contante: diverse banconote da Fr. 1'000.- e altre banconote di

divise straniere (non vengono contati). I biglietti aereo sono sequestrati,

mentre le banconote sono lasciate nella cassettiera. Non si rileva, né preleva

null’altro dalla stanza.”, cfr. doc. AI 20, rapporto 16 maggio 2007, pag.

7) e che tale suo esame ha, poi, avuto quale esito il sequestro ai sensi dell’art.

161.

CPP di parte della documentazione in esso contenuta. Le considerazioni del

primo giudice in proposito sono pertanto arbitrarie.

D’altro lato, la necessità di sottrarre tali

documenti alla moglie del cliente era resa plausibile dall’esistenza delle

vertenze di natura civile che opponevano i due coniugi mentre la necessità di

spostare l’armadietto “proprio in quel momento” era data dal fatto che, se sino

a quel momento, la moglie non sapeva del nascondiglio della chiave, la forzata

assenza di __________ dall’appartamento le avrebbe permesso di cercare senza

problemi il nascondiglio (ciò che, del resto, essa ha fatto, pur se senza

successo).

Queste circostanze di fatto costituivano dei

criteri sulla cui base la ricorrente era legittimata a ritenere plausibile il

racconto di __________ .

La diversa conclusione del primo giudice è

arbitraria nella misura in cui egli ha del tutto disatteso le emergenze

istruttorie per fondarsi su considerazioni meramente e arbitrariamente

soggettive. Prima fra tutte, quella secondo cui non vi sarebbe nessun elemento

plausibile per giustificare, in quel momento, lo spostamento del mobiletto

visto che esso “giaceva lì da tempo immemorabile e la moglie di __________

avrebbe potuto in ogni tempo accedervi approfittando delle numerose e prolungate

assenze all’estero del marito” e secondo cui se avesse voluto nuocere al

marito, la moglie avrebbe da tempo potuto aprire ed ispezionare l’armadietto

(sentenza impugnata, consid. 11, pag. 14 e 15). Agli atti – infatti – non solo

non vi è nulla in relazione a tali pretese prolungate assenze ma il primo

giudice neppure ha considerato il fatto che la camera in cui era posto

l’armadietto era occupata dal solo __________ e né ha considerato il fatto che

non vi sono accertamenti riguardo la sorte della porta della camera (veniva

lasciata aperta o veniva chiusa?) durante tali pretese assenze né, soprattutto,

vi sono accertamenti sulla sorte della chiave dell’armadietto durante tali

pretese assenze (__________la portava con sé?). Inoltre, nelle sue valutazioni

il primo giudice neppure ha considerato che la chiave dell’armadietto era

nascosta in un luogo sconosciuto alla moglie e tanto poco accessibile da non

essere stato scoperto nonostante le ricerche che la stessa moglie ha ammesso di

avere fatto (AI24 pag. 5 e 6).

Non conferente è, poi, l’appunto del primo

giudice riguardo la partecipazione della moglie al trasferimento

dell’armadietto: in realtà, la donna si è limitata ad aprire la porta a __________

e a lasciare che questi prendesse l’armadietto e lo spostamento del mobiletto

non ha comportato lo svelamento alla moglie del nascondiglio della chiave né

l’apertura dell’armadietto.

In queste condizioni, è arbitrario accertare che

l’avv. RI 1 ha preso in considerazione il fatto che l’armadietto contenesse

materiale rilevante per l’inchiesta penale e, ciò nonostante, ha spinto __________

a spostarlo e a nasconderlo per sottrarlo agli inquirenti.

Su questo punto, dunque, il ricorso va accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata va

annullata e l’avv. RI 1 va prosciolta dall’imputazione di istigazione a

favoreggiamento.

5.

Gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato che rifonderà

alla ricorrente fr. 1’500.- per ripetibili (art. 15 CPP combinato con l’art. 9

cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è

annullata e RI 1 è prosciolta dall’imputazione di istigazione a

favoreggiamento.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà

alla ricorrente

fr. 1’500.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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