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Decisione

17.2009.6

Falsità in documenti, falso ideologico, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Definizione di documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CPS. Commisurazione della pena

14 novembre 2009Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con decreto d’accusa 1. settembre 2008, il procuratore pubblico ha

dichiarato RI 1 autore colpevole di falsità in documenti per avere allestito

all’attenzione della DT di __________ un falso rendiconto finale. In applicazione

della pena, il PP ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria -

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 49'500.-

(e meglio, a 90 aliquote giornaliere di fr. 550.-) oltre che alla multa di fr.

800.- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.

Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

L. Statuendo sull’opposizione, con sentenza 9 dicembre 2008, il giudice

della Pretura penale ha dichiarato RI 1 autore colpevole di falsità in

documenti e lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni - di 90 aliquote giornaliere, diminuendo

però il loro importo a fr. 480.-, per un totale di fr. 43'200.-. Il primo giudice

gli ha, inoltre, inflitto la multa di fr. 800.-.

La parte civile è stata rinviata al competente foro civile.

M. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con

dichiarazione di ricorso 10 dicembre 2008.

Nella motivazione scritta, presentata il 19 gennaio 2009, RI 1 chiede di essere

prosciolto da ogni imputazione e di essere dichiarato esente da spese e tasse

di giustizia. Subordinatamente, egli postula il rinvio dell’incarto al giudice

della Pretura penale per nuova decisione sulla commisurazione della pena. In

via ancora più subordinata, egli postula la riduzione della pena pecuniaria

inflittagli a 22 aliquote giornaliere di fr. 480.-.

N. La parte civile PC 1, con osservazioni 12 febbraio 2009, chiede che

il ricorso di RI 1 sia dichiarato irricevibile e che, in ogni caso, sia

respinto nel merito.

Con scritto 3 febbraio 2009, il procuratore pubblico, senza formulare

particolari osservazioni, si rimette al giudizio di questa Corte.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). Esso può essere presentato per errata applicazione del

diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi

essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non

appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett.

c). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili

unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non

significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,

131.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o

basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118

Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura

di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle

una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma

occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo

giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.

219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2.

Per quanto attiene ai fatti, RI 1 - che ha sempre sostenuto di

non essere mai stato a conoscenza dei “fondi neri” di PC 1 - censura d’arbitrio

l’accertamento del primo giudice secondo cui egli sapeva dell’esistenza dei

conti non dichiarati al fisco e depositati presso la __________.

2.1

Il primo giudice ha spiegato di essere giunto a tale conclusione

dopo aver ponderato attentamente tutte le risultanze dell’istruttoria.

Egli ha innanzitutto ritenuto attendibile la versione fornita dal teste E. che

ha più volte ribadito che il ricorrente, dopo essere entrato in carica quale

tutore, si è recato da lui e gli ha chiesto se i conti in nero di __________

erano stati annunciati all’autorità tutoria.

“E.” osserva il primo giudice “risulta essere pienamente credibile ed

il fatto che egli in due interrogatori abbia asserito che l’accusato si sarebbe

presentato in banca da lui per porre la fatidica domanda, mentre nel primo

abbia sostenuto di avere ricevuto una telefonata, nulla cambia. Si tratta di

un’imprecisione che non intacca in alcun modo la sostanza dell’affermazione. La

versione, dopo essere stata chiarita nel 2004, è rimasta invariata. Del resto

le sue deposizioni sono state lineari e coerenti dall’inizio alla fine

dell’inchiesta, durata oltre 7 anni.”

La versione di E. – ha continuato il primo giudice – è stata poi

confermata dalle deposizioni di I. (“Penso comunque che __________, quale

direttore della __________ fosse al corrente almeno dei fr. 10'000'000.- in

nero depositati presso __________”) e di U. (“Come ho detto io non ho

memoria e non credo che siano avvenute discussioni con RI 1 relative al nero

della famiglia PC 1. Mi sembra però inverosimile che RI 1 non ne sapesse nulla

dai tempi in cui era stato direttore di __________”).

Inoltre – ha proseguito il primo giudice – tutta una serie di altri indizi

permettono di corroborare la tesi della consapevolezza di RI 1 circa

l’esistenza di conti in nero.

In primo luogo, il fatto che egli, in qualità di responsabile della filiale

locarnese di __________, aveva la possibilità di verificare, grazie al sistema

informatico, le posizioni dei clienti all’interno dell’istituto, sicché è

inverosimile che egli non si fosse mai informato su quelle di PC 1 che era il

cliente più importante della banca. Poi, il fatto che tutti gli altri dirigenti

di __________ – in particolare, E., U. e il neodirettore F. – sapevano

dell’esistenza dei fondi non dichiarati al fisco.

Inoltre – continua il primo giudice – RI 1 era stato, per molti anni e sino

alla morte del cliente, il consulente del nonno del tutelato e sapeva che

questi aveva scisso il suo patrimonio in una parte dichiarata ed una in nero.

Questa sua consapevolezza – conclude il primo giudice – non poteva non aver

indotto il ricorrente a chiedersi cosa era successo di quei soldi e se quelle

posizioni erano state regolarizzate.

La tesi del ricorrente che ha sostenuto, a più

riprese, di essere stato convinto che i beni di J. fossero stati oggetto di

una sanatoria non ha convinto il primo giudice secondo il quale “il conto in

nero aperto da T. non è stato creato dal nulla, ma è stato costituito e

rimpinguato con i titoli che erano prima di proprietà di J.. Non va poi

dimenticato che la relazione è stata creata già prima della morte di

quest’ultimo, quando RI 1 era ancora il suo consulente personale”.

Il primo giudice ha, poi, considerato che “il modo indegno” con cui RI

1.

ha svolto la sua funzione di tutore “trova la sua unica spiegazione

plausibile nella consapevolezza dell’esistenza di ingenti capitali non

dichiarati, e nella volontà di evitare che un atteggiamento troppo indagatorio

ed invadente, come quello che temevano avesse V., potesse scattivare I. ed

indurlo a portar via il denaro da __________”. Sintomatico in questo senso

è il fatto che il ricorrente ha assunto l’incarico di gestione senza nemmeno

pretendere di avere la procura sui conti, accettando che la stessa rimanesse

ad I. (persona che egli, per sua stessa ammissione, non conosceva) e

addirittura senza mai incontrare il suo pupillo.

Infine, quale ulteriore elemento indiziante, il

giudice della Pretura penale ha considerato che la proposta fatta all’ATV da I.

e E. di nominare RI 1 come tutore si spiega soltanto con il fatto che questi “sapeva

nel dettaglio quale era la situazione finanziaria di PC 1 all’interno di __________,

compresi gli averi in nero, per cui non vi sarebbe stato alcun rischio che il

tutore amministrativo venisse a conoscenza inavvertitamente di quest’ultimi e

ne parlasse, come imposto della legge, con la DT o con l’ufficio delle

tassazioni, mettendone a repentaglio la permanenza presso l’istituto e nel

contempo l’ammontare, ritenuto che la sanzione fiscale sarebbe stata ingente”

(sentenza, consid. 13-16 pag. 14-19).

2.2

A detta del ricorrente “è impossibile ed arbitrario sostenere e

dimostrare che RI 1 sapesse dell’esistenza di soldi neri a __________”.

Egli osserva che dall’assunto per cui il ricorrente, tramite il sistema

informatico della banca, avesse accesso a tutti i conti dell’istituto, non si

può far discendere che egli fosse a conoscenza di tutti i conti di PC 1. “Dei

vari conti cifrati” - continua il ricorrente - “RI 1 non ha mai avuto la

minima idea e ovviamente non conosceva i nomi di fantasia scelti dalla madre di

PC 1 o da altre persone sconosciute a RI 1”. Egli continua sostenendo che è “comprovato e confermato dall’imputato a più riprese che alla morte del

nonno tutti i suoi capitali in nero furono oggetto di denuncia spontanea e

diventarono capitali dichiarati al fisco”.

Il ricorrente rileva, poi, che la tesi del primo

giudice secondo cui egli non poteva non sapere dell’esistenza di fondi neri

intestati a T. (e dunque, in seguito, al figlio, suo erede) perché la relazione

bancaria presso la __________ era stata creata prima della morte di J. (e

dunque sotto la sua consulenza), è smentita dal fatto che, come indica la

sentenza di condanna di I. ed E., T. ha aperto i conti a __________ poco prima

di morire e, quindi, quando il nonno di suo figlio era già deceduto da tempo.

Per quanto concerne le deposizioni di E., il ricorrente sostiene che questi “ha

affermato il falso in modo evidente” e “che si è contraddetto sulle

modalità della fantomatica interpellazione di RI 1: una volta ne avrebbe fatto

accenno di persona in banca, un’altra volta afferma di essere stato

interpellato telefonicamente”.

La conclusione del primo giudice secondo cui E. è pienamente credibile è –

continua il ricorrente – arbitraria poiché contrasta con le false

dichiarazioni che E. ha, a più riprese, rilasciato.

RI 1 sostiene ancora di avere sempre inteso il suo ruolo come quello di un

supervisore della gestione patrimoniale dei fondi di PC 1 (gestione operata __________

in regime di “private banking”). Egli “non poteva quindi conoscere

l’esatta consistenza del patrimonio del pupillo”. Del resto, “nessuno

gli ha mai chiesto di accertarla una volta entrato in carica. Neppure egli

riteneva di dover fare accertamenti in merito e che ciò rientrasse nei propri

compiti”.

Infine, il ricorrente sostiene che il fatto di non aver messo in atto delle

ricerche sugli averi in nero del pupillo presso tutte le sedi di __________,

non può costituire un indizio sulla sua consapevolezza dell’esistenza degli

stessi, perché un tale ragionamento non terrebbe conto del suo convincimento

sul suo ruolo e la sua funzione (ricorso, pag. 8-13).

2.3

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto

(DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242

consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22,

74.

consid. 1c pag. 77 con rinvii). Gli accertamenti del primo giudice secondo

cui una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito

all'evento delittuoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale,

che è abilitata a rivederli soltanto con cognizione circoscritta all'arbitrio

(per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren

vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla

nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal

fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). Ciò significa che il

relativo accertamento può essere censurato solo ove risulti manifestamente

insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174

consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a).

2.4

Le argomentazioni che hanno portato il primo giudice a ritenere

accertato che RI 1 sapeva dell’esistenza dei conti di PC 1 non dichiarati al

fisco e depositati presso la __________ resistono alle censure d’arbitrio

proposte dal ricorrente.

Per quanto attiene alla prima censura, relativa

alla sua facoltà di accedere tramite il sistema informatico della banca ai

conti di tutti i clienti, il ricorrente (oltre a ribadire di mai avere avuto

conoscenza dei conti cifrati della madre di PC 1, ciò che rappresenta

semplicemente il suo punto di vista) si limita ad osservare che sarebbe stato

comprovato e confermato che, alla morte di J., i suoi averi erano stati

dichiarati al fisco. Egli non ha però saputo minimamente sostanziare la sua

tesi che, proposta in questi termini, deve essere dichiarata inammissibile.

Relativamente alla seconda censura, si può anche seguire il ricorrente quando

sostiene che la relazione bancaria di __________ era stata creata dopo la morte

di J. e, dunque, non sotto la sua diretta consulenza. Il ricorrente dimentica,

però, che questa censura (come del resto la prima) si riferisce semplicemente

ad uno degli elementi indizianti che il primo giudice ha chiamato a sostegno della

prova principale della sua consapevolezza dei fondi in nero di PC 1, ovvero la

deposizione del teste E..

La fondatezza del rimprovero relativo alla non

pertinenza dell’elemento ritenuto dal primo giudice non basta, dunque, a

rendere arbitrario l’accertamento della conoscenza di RI 1 dei conti in nero.

La censura d’arbitrio relativa alla valutazione

di credibilità della deposizione del teste E. proposta dal ricorrente è, in

parte, irricevibile. Non basta, infatti, a motivare una censura d’arbitrio

riguardo il giudizio di attendibilità di un teste affermare in modo apodittico

– cioè senza sostanziare né spiegare esattamente in quale occasione e in merito

a cosa ciò sarebbe avvenuto – che il testimone ha rilasciato altre false

dichiarazioni.

Al ricorrente incombeva di illustrare i motivi

che, a suo parere, evidenziano il preteso errore di valutazione, e meglio lo sbaglio

o la mancanza qualificata che rendono il ragionamento del primo giudice non

solo errato, ma indifendibile.

Il ricorso è, su questo punto, lungi

dall’adempiere simili requisiti, data la sua palmare indole appellatoria.

Per contro, la censura ricorsuale secondo cui E.

non può, senza arbitrio, essere ritenuto credibile in ragione del cambiamento

delle sue versioni deve essere respinta poiché il primo giudice ha spiegato in modo

sufficiente e sostenibile perché il cambiamento di versione di E. sulle

circostanze in cui RI 1 gli ha chiesto dei conti in nero (al telefono o durante

un incontro in banca) non è suscettibile di inficiarne la credibilità nella

misura in cui ha sottolineato che si tratta, comunque, soltanto di

un’imprecisione su una questione di dettaglio “che non intacca in alcun modo

la sostanza dell’affermazione” ed ha rilevato che, al di là di questo

dettaglio (peraltro chiarito nel 2004), la deposizione di E. è rimasta

costante, lineare e coerente “dall’inizio alla fine dell’inchiesta, durata

oltre 7 anni.”

Con la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui egli aveva sempre inteso

il suo ruolo come quello di un supervisore, il ricorrente si limita a

contrapporre il proprio punto di vista a quello del primo giudice, dimenticando

che in un ricorso per cassazione occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti sia viziato da errore qualificato. Così proposta, la

censura deve essere dichiarata inammissibile.

Lo stesso vale per l’ultima censura proposta da RI 1. Qui il ricorrente

palesemente si confonde dato che il primo giudice, imputandogli di non aver

messo in atto ricerche sugli averi in nero del pupillo, fa semplicemente un

ragionamento legato all’esistenza (perlomeno) del dolo eventuale (cfr.

sentenza, consid. 17 pag. 19), senza nulla dedurre in punto alla sua

consapevolezza dei fondi in nero.

Pertanto, nella misura in cui sono ammissibili, le censure d’arbitrio proposte

dal ricorrente, devono essere respinte.

3.

Il ricorrente solleva, poi, censure giusta l’art. 288 lit. a CPP,

rimproverando al primo giudice, per quanto riguarda dapprima l’aspetto

oggettivo del reato, di avere erroneamente ammesso l’esistenza di un documento

ai sensi dell’art. 251 CP.

3.1

Per quanto attiene all’aspetto oggettivo del reato di cui

all’art. 251 CP, il primo giudice, dopo averne illustrato gli elementi

costitutivi, ha concluso che “il rapporto finale 2 giugno 2000 allestito dal

prevenuto – composto dallo scritto accompagnatorio, dall’elenco titoli

comparativo e dagli attestati bancari – rappresenta senza ombra di dubbio un

documento con forza probatoria accresciuta, indipendentemente dal fatto che sia

stato usato un formulario ufficiale o meno. L’utilizzazione di quest’ultimo non

era – e non è nemmeno attualmente, dopo la revisione del diritto tutorio

cantonale del 2001 (…) – presupposto indispensabile”.

“Non è vero” continua il primo giudice “contrariamente a quanto asserito

dall’imputato, che manca la controfirma del co-tutore I. . In effetti questi,

con il suo scritto del 31 luglio 2000 ha confermato di aver visionato il rendiconto di RI 1 e lo ha ratificato, cosa che, a sua detta, avrebbe fatto pure

il pupillo”.

Riguardo la dichiarazione di completezza mancante

(che la difesa riteneva presupposto essenziale di un rapporto di fine tutela)

il primo giudice ha osservato che essa “non è indispensabile e la sua

mancanza non sminuisce affatto il valore dell’atto. Un tutore è tenuto, per

legge, ad agire in maniera limpida e rispettosa dei suoi obblighi verso le

autorità di riferimento (DT e AVT): non deve apporre alcuna attestazione

esplicita che quanto egli dichiara nei rapporti e rendiconti rappresenta il

patrimonio integrale, poiché egli è obbligato a dichiarare tutto e si presuppone

che lo faccia” (sentenza, consid. 11 pag. 13).

3.2

Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che il rapporto da lui inviato

alla DT “è sicuramente un suo documento personale, ma non un rendiconto

secondo il diritto tutorio”.

“Per diventare vincolante” continua il ricorrente “il rendiconto

avrebbe dovuto essere firmato da entrambi i tutori e dal tutelato stesso

diventato maggiorenne, come il CCS impone”.

Secondo RI 1 non è sostenibile, come invece ritenuto dal primo giudice, che I.

e PC 1, tramite il rapporto morale, abbiano di fatto ratificato anche la sua

relazione. “Se così fosse” - rileva il ricorrente - “ I. sarebbe

sicuramente stato condannato per ripetuta falsità in documenti per

l’allestimento di entrambi i documenti e non solo per il primo”.

Su questo aspetto, RI 1 osserva ancora che I., in

realtà, si è “limitato a comunicare che accetta e condivide l’operato del

secondo tutore senza ratificare o approvare alcunché con riferimento allo

specifico documento consegnato da RI 1”. Inoltre - continua il ricorrente –

nel suo scritto I. non ha indicato che PC 1 aveva “approvato”, come

verbalizzato dalla DT, il rapporto di RI 1, ma semplicemente che ne aveva “preso

atto”.

Il ricorrente rileva, poi, come il suo rendiconto non conteneva tutte le componenti

essenziali e necessarie ad adempiere lo scopo dell’operazione di chiusura della

tutela (l’inventario iniziale, l’inventario finale, la contabilità completa e

il rapporto morale). Il documento, dunque, “non era idoneo ad attestare né

fatti veri, né fatti non veri: doveva essere completato, o meglio essere

rifatto”.

Inoltre - spiega RI 1 - “secondo il diritto tutorio è tenuto ad allestire un

rendiconto finale solo chi ha preso in precedenza la responsabilità di

allestire un inventario d’apertura. Nel caso che ci occupa questa procedura

imperativa non è stata rispettata e non è stata imposta dall’autorità tutoria. RI

1.

non ha mai visto l’inventario iniziale allestito da I. e E.”. Il suo

inventario, dunque, non può essere ritenuto valido.

Oltretutto - osserva ancora il ricorrente - il suo non era “un inventario di

chiusura completo, riconoscibile come tale: mancavano tutti gli altri elementi

del patrimonio: i beni immobili, i beni mobili, il mobilio, i veicoli, i

gioielli ereditari”. Pertanto, la DT non avrebbe dovuto ratificarlo, ma

avrebbe dovuto chiederne il completamento o il rifacimento e, perlomeno, essa

avrebbe dovuto rendersi conto che lo stesso si riferiva solo a quanto egli

aveva supervisionato, cioè i conti deposito di PC 1 (ricorso, pag. 16-22).

Infine, per quanto attiene al contenuto del documento, il ricorrente rileva che

il rapporto consegnato da RI 1 alla DT non contiene l’affermazione che gli

averi indicati nell’estratto del deposito titoli e nell’estratto-conto

d’appoggio costituivano tutto il patrimonio del pupillo. Esso, pertanto, è “fedefacente

per quanto contiene e conferma” (ricorso, pag. 17).

3.3

a. Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità quando un soggetto di

diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o

di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o

altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o

dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure

attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di

importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Questa

disposizione concerne sia documenti falsi o la falsificazione di documenti

(falsità materiale) sia documenti menzogneri (falsità ideologica).

Il reato di falsità in documenti può essere commesso anche per omissione (cfr.

DTF 91 IV 6, 121 IV 216).

b. Uno scritto è un documento solo se è destinato e atto a provare un

fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).

La destinazione a provare (Beweisbestimmung) di uno scritto risulta

dalla legge o dalla sua natura e dal suo senso. L’attitudine a provare (Beweiseignung)

è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali

come un mezzo di prova (Boog, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, ad

art. 110 cpv. 4 CP n. 28). Anche un documento non valido o

nullo a causa di vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF

81.

IV 241 e seg.; Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4 CP n. 30; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2008, ad vor art. 251 CP n. 8): in questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di

una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 110

cpv. 4 CP n. 30 con riferimento alla dottrina austriaca).

c. Nel caso del falso ideologico (che qui ci occupa), la

giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia

provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di

convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a

comprovare (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, Berna 2002, ad

art. 251 n. 8, ad art. 251

CP n.

119.

e riferimenti; DTF 132 IV 15, 129 IV 134). Il falso ideologico è una bugia

scritta qualificata, che si distingue da una semplice allegazione unilaterale

per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a pag. 68, 123 IV 61 consid. 5b

pag. 64, 122 IV 332 consid.

2c pag. 339). La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato solo

quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per

il valore che la legge gli conferisce (bilancio, conto predite o profitti, inventario,

cfr. anche Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha

redatto la cui posizione è analoga a quella di un garante (cfr. Boog, op. cit.,

ad art. 251 CP n. 48 e segg; Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die

Allgemeinheit, 3. edizione, Zurigo 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza

ivi citata). In particolare, il TF ha già avuto modo di stabilire che l’inventario

redatto da un tutore costituisce un documento con valore probatorio accresciuto:

l’obbligo di compilare l’inventario dei beni del pupillo ha quale finalità

quella di fornire una base di controllo per l’autorità tutoria sui rapporti che

il tutore presenterà nel corso dell’esercizio della tutela ed è uno strumento

necessario per valutarne le responsabilità nella gestione dei beni del pupillo (cfr.

DTF 121 IV 216; Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, Friborgo 1992, §8 n. 27

e segg.).

3.4

In concreto il “rapporto di fine tutela” del 2 giugno 2000,

trasmesso da RI 1 alla DT, rappresenta, a non averne dubbi, un documento con

valore probatorio accresciuto, destinato e atto (giusta l’art. 451 CCS) a

provare la situazione patrimoniale del pupillo alla fine della tutela.

Di certo questa sua attitudine non può essere messa in discussione dal fatto

che il rendiconto presentato da RI 1 alla DT non è stato sottoscritto dal

co-tutore I. e dal pupillo. Da un lato, il diritto tutorio (cfr. l’art. 413

cpv. 3 CCS) prevede semplicemente “che il tutelato che ha compiuto i sedici

dev’essere presente, ove sia possibile, alla resa dei conti” e non che la sua

sottoscrizione sia presupposto di validità. D’altro, quando ciò non fosse, in

applicazione di quanto sopra (cfr. DTF 81 IV 241 e seg.; Boog, op. cit.,

ad art. 110 cpv. 4 CP n. 30; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San

Gallo 2008, ad vor art. 251 CP n. 8), la (pretesa) mancanza di un presupposto

formale o materiale di validità non basterebbe a togliere ad uno scritto avente

valore probatorio il suo carattere di documento.

Irrilevante, sulla questione, è l’argomento ricorsuale relativo

alla condanna di I..

L’attitudine del rendiconto in questione a provare la situazione

patrimoniale di PC 1 non può essere messa in dubbio nemmeno dal fatto che esso

non contemplava l’inventario iniziale giusta l’art. 398 CCS. A prescindere da

un vero e proprio inventario iniziale ai sensi del CCS (che la DT, in possesso

di quello di M., non aveva più richiesto a RI 1 al momento della sua nomina),

infatti, il ricorrente ha comunque ricostruito nel suo rendiconto la situazione

patrimoniale di inizio tutela (cfr. allegato A), sicché il documento in

questione, contrariamente a quanto sostenuto da RI 1, non era privo di una sua

componente essenziale.

Di conseguenza, cade nel vuoto anche la censura (peraltro vaga e non supportata

da puntuali riferimenti al CCS) per cui l’inventario non poteva essere ritenuto

valido vista la mancanza di identità tra l’estensore dell’inventario iniziale e

quello dell’inventario finale.

Per quanto attiene alla censura secondo cui l’inventario non riportava tutti

gli elementi del patrimonio, si osserva che effettivamente, il rendiconto era,

sotto quest’aspetto, lacunoso, in quanto non contemplava tutte le poste attive

e passive come richiesto dal diritto tutorio (cfr. Guida per le commissioni

tutorie regionali pubblicato dalla Sezione enti locali, Ufficio di vigilanza

sulle tutele, circolare 2, pag. 2 e 6 su rinvio). Tuttavia, a prescindere dalla

sua validità in ambito civile – o meglio, a prescindere dalla sua completezza –

, il rendiconto (peraltro dettagliato in punto alle poste del patrimonio, i

titoli, oggetto delle omissioni) ha creato l’apparenza di una dichiarazione

giuridicamente rilevante, tant’è che esso è stato regolarmente approvato dalla

DT. Dal profilo penale questo basta perché il documento sia considerato atto a

provare quanto in esso dichiarato e, dunque, per configurare il reato di cui

all’art. 251 CP.

In merito all’ultima censura di RI 1, ovvero alla mancanza della dichiarazione

di completezza che sola renderebbe il rendiconto “fedefacente”, si rinvia a

quanto osservato dal primo giudice, ricordando al ricorrente che il suo obbligo

di allestire un conto di chiusura finale completo risulta direttamente dalla

legge (cfr. art. 451 CCS e art. 21 cpv. 1 Regolamento d'applicazione

della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

dell'8 marzo 1999 - 29 novembre 2000) e che, pertanto, il carattere di

documento del rendiconto finale – e meglio, il suo elevato valore probante – non

necessita di ulteriori dichiarazioni da parte del tutore.

4.

RI 1 contesta pure la sua posizione di garante nei confronti di PC 1,

sostenendo che egli si sarebbe limitato a supervisionare la gestione

patrimoniale affidata per mandato a __________ e di non poter, dunque,”assurgere

a garante per conto di terzi” (ricorso pag. 16).

La censura, palesemente infondata, deve essere respinta. Il primo giudice

ha, infatti, ben spiegato che la posizione di garante del tutore è fissata

dalla legge e che “egli ha l’obbligo, come dice il termine stesso, di

proteggere la persona affidatagli ed i suoi interessi” (sentenza, consid.

12.

pag. 14).

In concreto al tutore RI 1, indipendentemente

dalle sue personali convinzioni, incombeva anche l’allestimento, a tutela del

patrimonio del pupillo, di un rendiconto completo ai sensi del diritto tutorio.

5.

Il ricorrente sostiene, ancora, che il primo giudice avrebbe

erroneamente ammesso l’aspetto soggettivo del reato di cui all’art. 251 CP.

5.1

Il primo giudice, dopo aver spiegato che RI 1 ha agito “in piena consapevolezza di quanto stava facendo”, ha rilevato come lo stesso abbia

falsificato il rendiconto “con la volontà di tenere la DT di __________

all’oscuro e quindi d’ingannarla”.

Per quanto attiene all’intenzionalità di nuocere al patrimonio altrui o di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, il primo giudice ha osservato

che “l’accusato non ha agito a fini egoistici, quindi per ottenere un

guadagno personale: il suo intendimento è sempre stato quello di impedire che __________

perdesse un cliente importante” ed ha precisato che “l’indebito

vantaggio consiste (…) nell’aver evitato che il pupillo dovesse riversare allo

Stato parte del suo capitale nascosto. Di riflesso vi è pure stato un illecito

vantaggio per __________ che, grazie a questo modo d’agire, avallato dai suoi

dirigenti, ha potuto mantenere il cliente e lucrare tramite i suoi averi”.

Il primo giudice, infine, in risposta all’eccezione sollevata dalla difesa per

cui un vantaggio di natura fiscale non è tutelato dall’art. 251 CP, ha

precisato come la falsità in documenti commessa allo scopo di eludere un

tributo ricada sotto il diritto penale e non sotto quello fiscale, laddove il

documento serve, obiettivamente anche a fini non fiscali, come avvenuto con il

rendiconto finale oggetto della vertenza, indirizzato in primo luogo

all’autorità tutoria (sentenza, consid. 17-18, pag. 19-20).

5.2

RI 1 sostiene che egli non aveva intenzione d’ingannare. “Per

ingannare qualcuno” – spiega – “bisogna agire con un minimo di astuzia

o quantomeno di circospezione” mentre lui – continua – ha trasmesso alla

DT “quanto lui riteneva dovesse riguardare la propria attività, senza avere

alcun elemento di sospetto e senza neppure lontanamente pensare di dover

occultare qualcosa e trarre in inganno il tutelato o la DT.”

Per quanto attiene all’intenzione di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, il ricorrente rileva che per PC 1 l’”indebito profitto”

poteva consistere unicamente nel risparmio d’imposte sugli averi in nero. “Tuttavia”

- continua RI 1 - “il conseguimento di un possibile vantaggio fiscale, in

seguito ad omissione di dichiarazione, comporta solo sanzioni tributarie, ma

non implica procedimenti penali per falso ideologico in documenti”. Il

ricorrente sostiene che il primo giudice, pur riconoscendolo, ha disatteso tale

principio, nella misura in cui ha ritenuto che lo scritto di RI 1 “serviva

anche a altro”, senza tuttavia specificare cosa (ricorso, pag. 6, 13-16).

5.3

Dal profilo soggettivo la falsità in documenti è punibile solo se

commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (Boog,

op. cit., ad art. 251 CP n. 86).

L’art. 251 CP presuppone, poi, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno

(DTF 121 IV 216, 223; Corboz, op. cit., ad art. 251 CP n. 172). L’intenzione di

ingannare è ammessa, quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario

sull’autenticità o sulla veridicità del documento, con lo scopo di fargli assumere

un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit.,

ad art. 251 CP n. 88).

Il reato esige, inoltre, che l'autore agisca con l’intenzione di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o per procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto (Corboz, op. cit., ad art. 251 CP n. 173 e segg.; DTF 121

IV 216 consid. 2 pag. 220).

Se con il documento falsificato l’autore persegue unicamente una riduzione

illegale del carico fiscale, l’art. 251 CP non è applicabile e l’autore sarà

punito solo in funzione delle speciali norme del diritto fiscale (DTF 108 IV

180). Il Tribunale federale ha però avuto modo di specificare che, qualora l'autore

non perseguiva solo un vantaggio fiscale, ma si proponeva anche di utilizzare i

documenti in un ambito diverso da quello fiscale, o perlomeno accettava

l'eventualità di un simile utilizzo (oggettivamente possibile), allora tra il

reato fiscale e quello di falsità in atti del diritto penale ordinario sussiste

concorso perfetto. Chi, ad esempio, redige in modo inesatto il bilancio di una

società anonima accetta, di regola, il suo impiego non solo nei rapporti con le

autorità fiscali, ma pure in ambito non fiscale ritenuto che un'effettiva

trasmissione dei documenti a terzi non è necessaria (cfr. DTF 133 IV 303, 122

IV 25).

5.4

In concreto, contrariamente alla tesi ricorsuale, l’intenzione di

ingannare di RI 1 emerge, con evidenza, dai fatti nella misura in cui egli, pur

sapendo della loro esistenza (cfr. consid. 2), non ha indicato nel suo rapporto

i conti in nero di PC 1. Dalla mancata indicazione di tali averi nonostante la

conoscenza della loro esistenza non si può che concludere – poiché è l’evidenza

stessa – che RI 1 voleva sottacere alla DT l’esistenza di tali conti e, quindi,

voleva ingannare la DT sulla reale consistenza del patrimonio del tutelato.

Non sono votate a miglior sorte le argomentazioni del ricorrente

inerenti l’asserita esistenza dell’intenzione di conseguire esclusivamente

vantaggi fiscali.

Il primo giudice ha ritenuto che l’intenzione di RI

1.

era, non soltanto, quella di permettere al tutelato di continuare a

nascondere al fisco una parte consistente del patrimonio, ma anche e

soprattutto quella di favorire l’istituto di credito per il quale aveva

lavorato fino a pochi mesi prima, nel senso di fare in modo che __________

potesse mantenere il suo cliente più facoltoso.

Ma, soprattutto, quel che conta ed è qui

rilevante è il fatto che il principale indebito vantaggio che, nei fatti, RI 1 ha dimostrato di volere conseguire era di impedire all’autorità tutoria di verificare il modo in

cui era stata gestita quella parte di averi di PC 1 che non era stata

notificata.

Ritenuto, dunque, come non si possa

dignitosamente sostenere che il rendiconto incompleto sia stato redatto e

utilizzato unicamente per ottenere dei vantaggi fiscali (cfr. DTF 133 IV 303,

122.

IV 25) e considerata altresì la palese intenzione di ingannare, il giudizio

di primo grado che ha ritenuto realizzati, oltre che i presupposti oggettivi,

anche quelli soggettivi del reato di cui all’art. 251 CP, non può essere

censurato.

Anche su questo punto, pertanto, il ricorso non

merita accoglimento.

6.

Infine il ricorrente contesta la commisurazione della pena da

parte del primo giudice.

6.1

Nella valutazione della pena, il primo giudice ha ritenuto a carico

dell’accusato il cinismo che lo ha portato a mettere gli interessi della banca

al di sopra di tutto (anche della legge), il fatto che egli ha agito in veste

di tutore, di una persona quindi cui lo Stato affida la protezione di persone

in difficoltà, la leggerezza con cui ha affrontato l’esecuzione del mandato (o

meglio, il fatto che egli non ha fatto fronte a tale mandato), lo sprezzo nei

confronti dell’autorità e l’entità delle malversazioni che l’imputato ha

favorito con il suo comportamento illecito.

“Neppure l’atteggiamento processuale del signor RI 1 e quello da lui assunto

nel corso dell’istruttoria giocano a suo favore” – ha rilevato ancora il

primo giudice – “egli ha infatti sempre mentito ove poteva e si è rifiutato

di rispondere quando le sue menzogne, costituendo falsa testimonianza,

avrebbero potuto essere sanzionate penalmente”.

Dopo aver rilevato l’incensuratezza di RI 1 e il fatto che egli non ha agito

per un vantaggio personale, il primo giudice ha ravvisato, nella fattispecie, quale

ulteriore fattore attenuante, una violazione del principio di celerità.

In applicazione della pena, il primo giudice ha confermato la sanzione

formulata nel decreto d’accusa, osservando come “il reato, vista la sua

gravità, avrebbe meritato di essere sanzionato con una pena ben superiore, ma

la violazione del principio della celerità ne impone una sensibile riduzione”

(sentenza, consid. 20-22 pag. 21-22).

6.2

Il ricorrente ha rimproverato al primo giudice di aver confermato la

sanzione proposta nel decreto d’accusa nonostante abbia riconosciuto la

violazione del principio di celerità e abbia ammesso il falso ideologico

riferito ad un importo di soli 10 milioni di franchi (per di più commesso solo

per dolo eventuale) a fronte dei 20 milioni prospettati nel decreto d’accusa.

Il ricorrente ha, poi, sostenuto che la sentenza impugnata contempla quali

aggravanti delle semplici ipotetiche deduzioni del primo giudice, quali la sua

partecipazione ad un’intesa sotterranea con I. e E. a danno di PC 1, la sua

astuzia a proporre un’immagine di sé ad hoc, il suo sprezzo nei confronti

dell’autorità.

Il ricorrente, infine, rimprovera al primo giudice di avere arbitrariamente

considerato come aggravante il fatto che egli ha fatto uso del diritto di non

rispondere (ricorso, pag. 22-25).

6.3

La

commisurazione della pena è una questione di diritto su cui la Corte di cassazione e di revisione penale interviene nella misura in cui la sanzione si ponga

fuori del quadro edittale, oppure si fondi su criteri estranei all'art. 47 CP,

oppure disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma

oppure ancora appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da

denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (DTF 134 IV 17

consid. 2.1 e rinvii, 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV

73.

consid. 3b pag. 77,127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag.

51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche 123 IV 107 consid. 1 pag.

109).

Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la

gravità della colpa è, come lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63

vCP), fondamentale. L’art. 47 cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007–

stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla

colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni

personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata, innanzitutto, secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e secondo

la reprensibilità dell’offesa. A questo proposito si osserva che nel reato di

falsità in documenti, contrariamente a quanto accade nei reati contro il

patrimonio, il grado di lesione del bene giuridico protetto non è determinato

dall’importo su cui vertono le false indicazioni contenute nel documento o

omesse dallo stesso. Il reato di cui all’art. 251 CP, infatti, non protegge il

patrimonio, ma la comune sicurezza e la comune affidabilità nell’utilizzo dei

documenti come mezzi di prova (Boog, op. cit., ad vor art. 251 CP n. 5). Sarà dunque piuttosto il significato che il documento riveste in

ambito giuridico a determinare se l’offesa del bene giuridico è più o meno

grave.

La colpa è, poi, valutata considerando i moventi e gli obiettivi perseguiti,

nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

L’art. 47 cpv. 2 CP riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza

relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, ad art. 47

CP n. 4) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in

considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto

ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità

della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il

modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in

seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il

comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di

emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con

rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la

situazione familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e

la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali

e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF

117.

IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289).

6.4

In concreto, le censure ricorsuali sono infondate ritenuto che la

pena inflitta – che non si pone fuori dal quadro edittale – è stata commisurata

in applicazione dei principi definiti dall’art 47 CP e non può essere ritenuta

eccessivamente severa al punto da denotare un eccesso o un abuso del

potere di apprezzamento.

Irrilevante è il fatto che essa corrisponda a

quella proposta dal procuratore pubblico nel decreto d’accusa. Da un lato, il

giudice, nella commisurazione della pena, non è in alcun modo tenuto alla

proposta dell’accusa ma soltanto al principio secondo cui la pena inflitta deve

essere adeguata alla colpa del condannato. D’altro lato, nel suo giudizio, il

pretore ha spiegato, senza incorrere in violazione dei principi che governano

questo tema, le ragioni per cui egli ha considerato che la pena proposta dal

procuratore fosse troppo mite per rapporto alla colpa di RI 1 e per cui,

quindi, nonostante l’accertata violazione del principio di celerità (peraltro,

ritenuta anche dal procuratore pubblico a pag. 2 del suo DA) e nonostante il

ridimensionamento dell’importo di patrimonio nascosto rispetto a quanto

considerato nel DA, abbia ritenuto di non dovere infliggere una pena inferiore.

In particolare, va rilevato che la tesi

ricorsuale secondo cui la conferma della sanzione proposta con il decreto

d’accusa non regge in considerazione del dimezzamento del “valore economico” delle

omissioni di informazione imputate a RI 1 è del tutto infondata: non soltanto

in ragione di quanto appena indicato, ma anche perché nel reato di cui all’art.

251.

CP la gravità della lesione del bene giuridico protetto (quindi, la gravità

del reato e, di riflesso, della colpa) non è data tanto dall’importo su cui

vertono le false indicazioni o le indicazioni omesse, ma piuttosto dal valore

cui viene attribuito al documento falsificato. Ora, che il patrimonio non

indicato nel rendiconto steso da un tutore all’attenzione dell’autorità tutoria

sia di 10 o 20 milioni non è determinante. Ciò che conta è che il documento,

sia come sia, era teso ad ingannare la DT sull’entità di un patrimonio che il

ricorrente era tenuto per legge a tutelare, ciò che, di per sé, rappresenta una

grave lesione della sicurezza e dell’affidabilità dei documenti cui deve poter

essere riconosciuto un elevato valore probatorio. Nemmeno giova al ricorrente l’assunto

secondo cui egli avrebbe commesso il reato “solo per dolo eventuale”: in

realtà, il primo giudice, dopo minuziosa ed esaustiva spiegazione (sentenza,

consid. 13-16 pag. 14-19), ha accertato che RI 1 sapeva dell’esistenza dei

conti in nero del pupillo e che, dunque, egli ha agito in piena consapevolezza

di quanto stava facendo, ovvero con dolo diretto. L’osservazione del primo

giudice secondo cui ”il prevenuto avrebbe comunque sia agito per dolo

eventuale” (sentenza, consid. 17 pag. 19) ha, evidentemente, funzione

abbondanziale, fermo restando il ruolo prioritario dell’accertamento del dolo

diretto del condannato.

In merito alle aggravanti che il ricorrente

sostiene essere “semplici ipotetiche deduzioni del primo giudice”, poi

,si osserva che, tra quelle elencate da RI 1, soltanto lo sprezzo nei confronti

dell’autorità è stato effettivamente ritenuto dal primo giudice (sentenza,

consid. 20 pag. 21) in una valutazione scevra da arbitrio, viste le circostanze

concrete e, in particolare, il modo in cui RI 1 ha esercitato (o meglio, non ha esercitato) la sua funzione di tutore dimostrando, nei fatti, un

totale disprezzo degli obblighi che comportava l’importante funzione

conferitagli dall’autorità.

Infine, cade nel vuoto anche la censura secondo

cui il pretore avrebbe considerato, in spregio ai principi costituzionali, come

aggravante il fatto che egli ha fatto uso del suo diritto di non rispondere e

il fatto che egli non ha ammesso le sue responsabilità. In realtà, contrariamente

a quanto da lui sostenuto, il primo giudice non ha ritenuto il suo

atteggiamento processuale quale circostanza aggravante la sua colpa ma ha

semplicemente rilevato – correttamente – che il suo atteggiamento durante

l’istruttoria e il dibattimento “non ha giocato a suo favore” (sentenza,

consid. 20 pag. 21), nel senso che RI 1 non ha avuto un comportamento processuale

tale da configurare una circostanza attenuante.

Anche su questo punto, pertanto, il ricorso è

votato all’insuccesso.

7.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Alla parte civile, che ha presentato osservazioni ai ricorsi tramite un

avvocato, il ricorrente verserà un’indennità di fr. 800.- per ripetibili (art.

9.

cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico del ricorrente che rifonderà alla

parte civile PC 1 fr. 800.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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