17.2009.60
Annullamento della sentenza impugnata e rinvio degli atti ad un altro giudice affinché proceda ad una puntigliosa ricostruzione dei fatti sulla scorta dell'intero materiale istruttorio
27 luglio 2010Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2009.60
Data decisione, Autorità:
27.07.2010, CCRP
Titolo:
Annullamento della sentenza impugnata e rinvio degli atti ad un altro giudice affinché proceda ad una puntigliosa ricostruzione dei fatti sulla scorta dell'intero materiale istruttorio
ARBITRIO
art. 288 let. c CPP-TI
Incarto n.
17.2009.60-61
Lugano
27 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per
cassazione presentati il 2 novembre 2009 da
RI 1
PC 1,
PC 2,
entrambi rappr. dall’avv. RC 1
contro la sentenza emanata il 21
settembre 2009 dal giudice della Pretura penale nei confronti di AC 1 e
AC 2
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
devono essere accolti i ricorsi per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreti d’accusa 9 febbraio 2009, il procuratore pubblico ha
ritenuto AC 1 e AC 2, allora contitolari (unitamente a __________) della
discoteca __________, autori colpevoli, in correità, di violazione della sfera
segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagine ripetuta per avere:
- nel
periodo dal 20 maggio 2002 al 6 gennaio 2004, a __________ presso l’ufficio della società __________ denominato __________, ubicato all’interno della discoteca __________,
mediante una videocamera occultata nel manubrio di una moto riprodotta su un
poster, ripreso e fissato su un supporto d’immagini fatti rientranti nella
sfera segreta o fatti non senz’altro osservabili da chiunque rientranti nella
sfera privata di PC 1 e PC 2, allora rispettivamente direttore e barmaid della
discoteca, senza il loro consenso (punto 1.1);
- dal
22 novembre 2002 al 10 marzo 2004, a __________, conservato una videocassetta
sulla quale erano state riprese e fissate immagini eseguite mediante il reato
di cui sopra e meglio un incontro intimo tra PC 1 e una dipendente della
discoteca (punto 1.2);
- in
data imprecisata, nel corso del mese di dicembre 2003 e almeno sino al 28
dicembre 2003, a __________ presso l’ufficio denominato Direzione
ubicato all’interno della __________, mediante una videocamera occultata nella
cassa di uno stereo, ripreso e fissato su un supporto di immagini fatti
rientranti nella sfera segreta o fatti senz’altro osservabili da chiunque
rientranti nella sfera privata di PC 1 e PC 2, senza il loro consenso (punto
1.3).
In applicazione della pena, il procuratore
pubblico ha proposto la condanna di AC 1 alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 2’400.-
(corrispondente a 20 aliquote di fr. 120.-) e alla multa di fr. 500.-, da sostituire
in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di cinque giorni.
Per quanto attiene ad AC 2, egli ne ha proposto la condanna alla pena
pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr.
2’200.- (corrispondente a 20 aliquote di fr. 110.-) e alla multa di fr. 500.-,
da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di cinque
giorni.
AC 1 e AC 2 hanno sollevato tempestiva opposizione contro i decreti di accusa.
Fatti
B. Con sentenza 21 settembre 2009, il giudice della Pretura penale
ha prosciolto AC 1 ed AC 2 dai reati loro imputati.
C. Avverso la sentenza sono insorti il procuratore pubblico e le parti
civili PC 1 e PC 2 con dichiarazioni di ricorso alla scrivente Corte di data 22
settembre, rispettivamente 24 settembre 2009.
Nei motivi del gravame, presentato il 2 novembre 2009, il procuratore pubblico,
sostenendo un arbitrario accertamento dei fatti posti alla base della sentenza
ed un’errata applicazione del diritto ai fatti posti alla base della sentenza,
chiede che gli accusati siano riconosciuti colpevoli di violazione della sfera
segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini ripetuta e condannati
alle pene proposte nei decreti d’accusa o, in subordine, che gli atti siano
rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio.
Analoghe richieste formulano, nel loro allegato scritto di data 2 novembre
2009, le parti civili.
D. Con osservazioni 2 dicembre 2009 al ricorso del procuratore
pubblico e 4 dicembre 2009 al ricorso delle parti civili, gli accusati
postulano la reiezione di entrambi i gravami e la contestuale conferma del
giudizio impugnato.
Con scritto 15 novembre 2009, il procuratore pubblico rinuncia a presentare
osservazioni al ricorso delle parti civili, postulandone cionondimeno l’accoglimento.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto
(art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è
censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), ritenuto
inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche
inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5,
134.
I 153 consid. 3.4 pag. 156, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.
178.
con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2.
Sia il procuratore pubblico che le parti civili rimproverano al
primo giudice di avere arbitrariamente accertato i fatti all’origine della
vicenda.
a) nell’ufficio
S
2.1
Il primo giudice ha, dapprima, accertato che nel corso del 2002,
nell’ufficio S, su consiglio della polizia, era stata installata una telecamera
per individuare l’autore dei furti perpetrati a danno della discoteca e che,
poi, una volta arrestato il direttore artistico Vascotto che era stato ripreso
dalla telecamera con le mani nel sacco, l’impianto di sorveglianza non era
stato smantellato dai titolari che non si ritenevano al riparo da altri colpi
(sentenza, consid 4.1. e 4.2., pag. 7). Dopo avere stabilito che le parti
civili “dovevano sapere che i locali del luogo in cui lavoravano potevano
essere sorvegliati”, il pretore ha, poi, accertato che “il caso volle
che, in questo ufficio, PC 1 è stato filmato (…) in atteggiamenti affettuosi
con una ragazza, tale P, pure lei dipendente della discoteca” (sentenza,
consid 4.2., pag. 8 e 9). Perciò - secondo il primo giudice - PC 1 venne
convocato da AC 1 per un colloquio a seguito del quale il dipendente, che “non
aveva accettato di essere ripreso”, ha deciso “sua sponte di rassegnare
le proprie dimissioni” (sentenza, consid 4.3., pag. 9).
Fatte salve per alcune considerazioni riguardo
quanto le parti civili - che non hanno mai, prima del dibattimento, visionato
le videocassette - sapevano del loro contenuto, gli accertamenti del primo
giudice riguardo ai fatti che hanno portato all’imputazione di cui ai punti 1.1
e 1.2. del DA si fermano qui.
2.2
Il procuratore pubblico esordisce affermando che “il giudice di
prime cure ha fatto una gran confusione nell’accertamento dei fatti,
collocandone alcuni in tempi sbagliati” rilevando come egli non si sia
accorto che tra PC 1 e AC 1 vi sono stati non uno ma due colloqui e che il
primo di essi - relativo alla ripresa di quanto avvenuto nell’ufficio S fra il
direttore e P - era avvenuto all’inizio del 2003 e non era stato seguito dalle
dimissioni di PC 1 ma soltanto dal licenziamento di P (ricorso pag. 4 e 5).
2.3
Analoghe censure di arbitrio sono state rivolte alla sentenza di
prime cure dalle parti civili che hanno rilevato come - contrariamente a quanto
ritenuto dal primo giudice - dagli atti risulta che la registrazione
dell’incontro fra PC 1 e P è stata fatta il 22 novembre 2002, che ad inizio
2003.
vi fu un primo colloquio in cui AC 1 invitò PC 1 ad essere prudente nei
rapporti con le dipendenti e che il colloquio cui fece seguito il licenziamento
di PC 1 avvenne, invece, nel 2004 dopo che PC 1 scoprì le telecamere nel locale
magazzino e nel locale Direzione (ricorso pag. 9 e 10).
b) nell’ufficio
Direzione
2.4
In
relazione all’imputazione di cui al punto 1.3. del DA, il primo giudice ha,
dapprima, accertato che “agli atti non vi è la prova di alcun filmato che
ritrae l’ufficio Direzione” e che non vi è neppure “il videoregistratore
che avrebbe registrato le immagini o la testimonianza di qualcuno che avrebbe
visto registrazioni di avvenimenti in questo locale”. Quindi,
pronunciandosi sull’ipotesi fattuale relativa al tentativo, il primo giudice ha
stabilito che i due imputati hanno “istallato un sistema di ripresa che
sapevano non funzionante” (sentenza impugnata consid 5.1., pag. 13).
Proseguendo, il primo giudice ha accertato che i
due, in questo contesto, hanno semplicemente escogitato un tranello per indurre
PC 1 ad ammettere la natura dei suoi rapporti particolari con la PC 2, tanto
che la telecamera installata nell’ufficio Direzione “era più visibile (ndr:
rispetto a quella dell’ufficio S) siccome munita di una luce rossa “led”,
proprio per fare in modo che venisse scorta da PC 1” (sentenza impugnata consid 5.2., pag. 13).
2.5
Il procuratore pubblico censura d’arbitrio l’accertamento del primo
giudice secondo cui l’assenza di una cassetta registrata prova che non vi è
stata registrazione di immagini nell’ufficio Direzione ritenuto come il
contrario emerga dalle dichiarazioni rese il 10.3.2004 dagli accusati e il
10.3
e il 10.5.2003 dal teste D nonché da quelle rese da TE 1 (AI 12 pag. 3),
cioè dal titolare del negozio cui AC 2 si era rivolto per avere il materiale
tecnico per la videosorveglianza.
Pure arbitrario è - secondo il procuratore
pubblico - l’accertamento secondo cui non vi era alcun videoregistratore ed
altrettanto arbitrario è l’accertamento secondo cui in quell’ufficio nulla era
stato registrato poiché esso contrasta con le dichiarazioni rese da PC 1 al
dibattimento (verb. dib. pag. 8), con quelle rese da AC 1 il 10.3.2004 (AI 3 pag.
5) e con quelle rese da D in ugual data e confermate il 10 maggio successivo
(AI 4 pag. 2 e 3 e AI 7).
2.6
In relazione ai fatti di cui al punto 1.3. del DA, le parti civili
hanno iniziato censurando d’arbitrio l’accertamento secondo cui la telecamera
piazzata nell’ufficio Direzione fosse visibile poiché munita di un led rosso
acceso rilevando, dapprima, come le fotografie agli atti provino che, al
contrario, “la telecamera era ben dissimulata nella cassa dello stereo”
tanto che il teste Jemini ha dichiarato che pur “conoscendo l’ufficio a
memoria, mai avrei immaginato l’esistenza della telecamera” e osservando,
poi, come risulti dagli atti - e meglio, dai verbali 10.3.2004 di AC 2 e
18.2.2004
di PC 1 - che la telecamera munita di un led rosso era quella che era
stata piazzata nel locale magazzino (ricorso pag. 15).
Le parti civili sostengono che è arbitrario anche
l’accertamento secondo cui il videoregistratore non funzionava visto come lo stesso
AC 1 abbia dichiarato che “grazie al sistema di videosorveglianza istallato
ad hoc per controllare PC 1 era stato appurato che in effetti egli aveva una
relazione con PC 2” e visto che PC 1 ha dichiarato che, quando lo ha scoperto, l’apparecchio funzionava (ricorso pag. 17).
Continuando nel loro esposto, le ricorrenti
sostengono che è pure viziato da arbitrio l’accertamento secondo cui gli
imputati non avevano intenzione di registrare ritenuto che il contrario risulta
con chiarezza dalle dichiarazioni degli stessi imputati e da quelle di alcuni
testi - in particolare, D - nonché dal fatto che, così come emerge dalla
deposizione del teste TE 1, “AC 2 si era preso l’incomodo di farsi fornire e
di fare riparare gli apparecchi, evidentemente perché funzionassero e non
perché fosse fatto finta che vi era una registrazione” tanto che gli stessi
erano stati occultati molto abilmente (ricorso pag. 16). Sulla questione, i
ricorrenti rilevano come la deposizione al dibattimento del teste Oberle non
basta a provare che i due imputati sapevano che il videoregistratore non era
funzionante ritenuto che il teste ha, si, riferito di avere sostituito degli
elementi del videoregistratore senza risolverne completamente i guasti ma ha
precisato di non avere, per non crearsi problemi, detto al datore di lavoro che
la riparazione non era perfettamente riuscita così che, come da lui riferito,
per TE 1 l’apparecchio funzionava e come tale egli lo ha consegnato a AC 2 che,
perciò, “poteva solo pensare che il videoregistratore fosse stato riparato e
funzionasse” (ricorso pag. 17).
2.7
Le
censure sono, per la maggior parte, fondate: non è qui necessario esaminarle
tutte nel dettaglio ritenuto come, per le ragioni di cui diremo, l’accertamento
dei fatti operato dal primo giudice risulta a tal punto lacunoso da imporre
l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti ad un nuovo giudice per un
nuovo giudizio.
L’accertamento dei fatti relativi ai punti 1.1 e
1.2
del DA operato dal primo giudice - peraltro, come vedremo, troppo succinto
- è arbitrario ritenuto che esso è in totale contrasto con quanto emerge in
modo palese dalle emergenze istruttorie: il colloquio che fece seguito alla
scoperta dell’incontro fra PC 1 e P non si concluse con le dimissioni del
direttore del __________ ma con il licenziamento di P. Dopo tale colloquio, PC
1.
continuò a lavorare al __________ per circa un anno. Per alcuni mesi - sembra
- tutto fu tranquillo. Soltanto nell’autunno dello stesso anno (cioè, del 2003)
circolarono altre voci relative ad un nuovo “legame particolare” - questa
volta, fra il direttore e PC 2 - per la cui verifica i due imputati
intrapresero, a fine anno, quanto indicato negli atti. E fu soltanto ad inizio
2004, dopo che PC 1 scoprì le telecamere e il videoregistratore piazzati nei
locali Direzione e ripostiglio che vi fu il secondo colloquio dopo il quale il
direttore decise di rassegnare le dimissioni.
L’arbitrio e l’accertamento manifestamente errato
di questa circostanza diventa determinante, non soltanto per il giudizio sulle
imputazione di cui ai punti 1.1. e 1.2. del DA ma anche in relazione
all’imputazione di cui al punto 1.3. del DA che si riferisce - secondo
l’ipotesi accusatoria - alla registrazione di uno o più incontri avvenuti un
anno dopo, e meglio nel corso del mese di dicembre 2003, nel locale Direzione
fra PC 1 e PC 2 ritenuto che non si può evidentemente procedere ad una corretta
valutazione giuridica quando si sovrappongono - o, perlomeno, non vengono adeguatamente
e rigorosamente differenziati - episodi fra loro distinti per tempi e per
protagonisti (almeno la protagonista femminile) e per atti (istallazione delle
tre videocamere e dei videoregistratori) che, così come emerge dal materiale
istruttorio, si dipartono da situazioni e motivi diversi.
Presupposto per una corretta sussunzione
giuridica è, infatti, un rigoroso accertamento dei fatti che permetta di
fotografare anche in modo dinamico lo svilupparsi delle situazioni dedotte in
giudizio. In concreto, un tale completo accertamento manca. Esso manca in relazione
ai fatti di cui ai punti 1.1 e 1.2. del DA e manca anche in relazione ai fatti
di cui al punto 1.3. del DA.
La confusione in cui è caduto il primo giudice
gli ha, infatti, impedito di vedere che le iniziative prese dai due imputati in
relazione ai locali Direzione e magazzino hanno avuto la loro origine in tempi
e circostanze diverse, manifestatisi apparentemente ad inizio autunno 2003, e
che andavano correttamente valutate, insieme alle dichiarazioni rese da
titolare ed apprendista del negozio cui AC 2 si rivolse (valutate, peraltro,
nel loro complesso), per una sufficiente definizione dei contorni della vicenda
dedotta in giudizio.
Ritenuto come questa Corte non possa procedere
autonomamente ad accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere
annullata e gli atti devono essere rinviati ad un altro giudice affinché
proceda ad una puntigliosa ricostruzione dei fatti sulla scorta dell’intero
materiale istruttorio.
In relazione alle imputazioni di cui ai punti 1.1
e 1.2. del DA - e meglio, alla registrazione dell’incontro nell’ufficio S fra PC
1.
e P e alla conservazione della relativa cassetta - la ricostruzione dovrà
mettere nella giusta luce, oltre alla questione della conoscenza delle parti
civili dell’impianto di videosorveglianza che va definita in modo più preciso
di quanto fatto nella sentenza impugnata (non basta dire che le parti civili “dovevano
sapere che i locali potevano essere sorvegliati”), i seguenti fatti:
-
le motivazioni complete che hanno spinto gli
imputati a mantenere non soltanto in essere ma anche in funzione l’impianto di
videosorveglianza,
-
le circostanze in cui essi scoprirono la
registrazione dell’incontro fra i due,
-
l’oggetto e il seguito del colloquio che si
tenne, dopo la scoperta della registrazione dell’incontro fra P e PC 1, fra
questi e AC 1 ad inizio 2003,
-
se, come e per quale motivo la cassetta con la
registrazione di tale incontro venne conservata dagli imputati.
In relazione al punto 1.3. del DA, il nuovo
giudice dovrà accertare i motivi che spinsero i due imputati ad installare le
telecamere nei locali Direzione e magazzino e il momento in cui tali telecamere
vennero installate. Inoltre, in particolare per potersi esprimere compiutamente
sull’ipotesi di reato - consumazione o tentativo - andrà nuovamente accertato
se il videoregistratore cui è stata collegata la telecamera installata
nell’ufficio Direzione funzionava o meno e che cosa gli imputati sapevano di
tale funzionamento (ritenuto, in particolare, che l’accertamento operato al
proposito nella sentenza qui impugnata sembra cozzare anche contro la
dichiarazione resa da AC 2 il 10 maggio 2005 secondo cui egli aveva inserito la
cassetta nel videoregistratore “per vedere se funzionava”, cfr. AI 7
pag. 4).
Visto che la sentenza impugnata deve essere
annullata già per le considerazioni sin qui espresse, è superfluo qui
esprimersi in modo puntuale su tutte le censure proposte dai ricorrenti.
c) sulle
spese e sulle ripetibili
3.
sul
ricorso del procuratore pubblico
Gli oneri
processuali sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).
4.
sul
ricorso delle parti civili
Gli oneri
processuali sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP) che rifonderà
alle parti civili complessivi fr. 1’200.- per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I.
sul ricorso del PP
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la
sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice per
un nuovo giudizio.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
II. sul
ricorso delle parti civili
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza,
la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice
per un nuovo giudizio.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato che verserà ai
ricorrenti fr. 600.- cadauno per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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