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Decisione

17.2009.60

Annullamento della sentenza impugnata e rinvio degli atti ad un altro giudice affinché proceda ad una puntigliosa ricostruzione dei fatti sulla scorta dell'intero materiale istruttorio

27 luglio 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza 21 settembre 2009, il giudice della Pretura penale

ha prosciolto AC 1 ed AC 2 dai reati loro imputati.

C. Avverso la sentenza sono insorti il procuratore pubblico e le parti

civili PC 1 e PC 2 con dichiarazioni di ricorso alla scrivente Corte di data 22

settembre, rispettivamente 24 settembre 2009.

Nei motivi del gravame, presentato il 2 novembre 2009, il procuratore pubblico,

sostenendo un arbitrario accertamento dei fatti posti alla base della sentenza

ed un’errata applicazione del diritto ai fatti posti alla base della sentenza,

chiede che gli accusati siano riconosciuti colpevoli di violazione della sfera

segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini ripetuta e condannati

alle pene proposte nei decreti d’accusa o, in subordine, che gli atti siano

rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio.

Analoghe richieste formulano, nel loro allegato scritto di data 2 novembre

2009, le parti civili.

D. Con osservazioni 2 dicembre 2009 al ricorso del procuratore

pubblico e 4 dicembre 2009 al ricorso delle parti civili, gli accusati

postulano la reiezione di entrambi i gravami e la contestuale conferma del

giudizio impugnato.

Con scritto 15 novembre 2009, il procuratore pubblico rinuncia a presentare

osservazioni al ricorso delle parti civili, postulandone cionondimeno l’accoglimento.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto

(art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è

censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), ritenuto

inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche

inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e

oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5,

134.

I 153 consid. 3.4 pag. 156, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.

178.

con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

2.

Sia il procuratore pubblico che le parti civili rimproverano al

primo giudice di avere arbitrariamente accertato i fatti all’origine della

vicenda.

a) nell’ufficio

S

2.1

Il primo giudice ha, dapprima, accertato che nel corso del 2002,

nell’ufficio S, su consiglio della polizia, era stata installata una telecamera

per individuare l’autore dei furti perpetrati a danno della discoteca e che,

poi, una volta arrestato il direttore artistico Vascotto che era stato ripreso

dalla telecamera con le mani nel sacco, l’impianto di sorveglianza non era

stato smantellato dai titolari che non si ritenevano al riparo da altri colpi

(sentenza, consid 4.1. e 4.2., pag. 7). Dopo avere stabilito che le parti

civili “dovevano sapere che i locali del luogo in cui lavoravano potevano

essere sorvegliati”, il pretore ha, poi, accertato che “il caso volle

che, in questo ufficio, PC 1 è stato filmato (…) in atteggiamenti affettuosi

con una ragazza, tale P, pure lei dipendente della discoteca” (sentenza,

consid 4.2., pag. 8 e 9). Perciò - secondo il primo giudice - PC 1 venne

convocato da AC 1 per un colloquio a seguito del quale il dipendente, che “non

aveva accettato di essere ripreso”, ha deciso “sua sponte di rassegnare

le proprie dimissioni” (sentenza, consid 4.3., pag. 9).

Fatte salve per alcune considerazioni riguardo

quanto le parti civili - che non hanno mai, prima del dibattimento, visionato

le videocassette - sapevano del loro contenuto, gli accertamenti del primo

giudice riguardo ai fatti che hanno portato all’imputazione di cui ai punti 1.1

e 1.2. del DA si fermano qui.

2.2

Il procuratore pubblico esordisce affermando che “il giudice di

prime cure ha fatto una gran confusione nell’accertamento dei fatti,

collocandone alcuni in tempi sbagliati” rilevando come egli non si sia

accorto che tra PC 1 e AC 1 vi sono stati non uno ma due colloqui e che il

primo di essi - relativo alla ripresa di quanto avvenuto nell’ufficio S fra il

direttore e P - era avvenuto all’inizio del 2003 e non era stato seguito dalle

dimissioni di PC 1 ma soltanto dal licenziamento di P (ricorso pag. 4 e 5).

2.3

Analoghe censure di arbitrio sono state rivolte alla sentenza di

prime cure dalle parti civili che hanno rilevato come - contrariamente a quanto

ritenuto dal primo giudice - dagli atti risulta che la registrazione

dell’incontro fra PC 1 e P è stata fatta il 22 novembre 2002, che ad inizio

2003.

vi fu un primo colloquio in cui AC 1 invitò PC 1 ad essere prudente nei

rapporti con le dipendenti e che il colloquio cui fece seguito il licenziamento

di PC 1 avvenne, invece, nel 2004 dopo che PC 1 scoprì le telecamere nel locale

magazzino e nel locale Direzione (ricorso pag. 9 e 10).

b) nell’ufficio

Direzione

2.4

In

relazione all’imputazione di cui al punto 1.3. del DA, il primo giudice ha,

dapprima, accertato che “agli atti non vi è la prova di alcun filmato che

ritrae l’ufficio Direzione” e che non vi è neppure “il videoregistratore

che avrebbe registrato le immagini o la testimonianza di qualcuno che avrebbe

visto registrazioni di avvenimenti in questo locale”. Quindi,

pronunciandosi sull’ipotesi fattuale relativa al tentativo, il primo giudice ha

stabilito che i due imputati hanno “istallato un sistema di ripresa che

sapevano non funzionante” (sentenza impugnata consid 5.1., pag. 13).

Proseguendo, il primo giudice ha accertato che i

due, in questo contesto, hanno semplicemente escogitato un tranello per indurre

PC 1 ad ammettere la natura dei suoi rapporti particolari con la PC 2, tanto

che la telecamera installata nell’ufficio Direzione “era più visibile (ndr:

rispetto a quella dell’ufficio S) siccome munita di una luce rossa “led”,

proprio per fare in modo che venisse scorta da PC 1” (sentenza impugnata consid 5.2., pag. 13).

2.5

Il procuratore pubblico censura d’arbitrio l’accertamento del primo

giudice secondo cui l’assenza di una cassetta registrata prova che non vi è

stata registrazione di immagini nell’ufficio Direzione ritenuto come il

contrario emerga dalle dichiarazioni rese il 10.3.2004 dagli accusati e il

10.3

e il 10.5.2003 dal teste D nonché da quelle rese da TE 1 (AI 12 pag. 3),

cioè dal titolare del negozio cui AC 2 si era rivolto per avere il materiale

tecnico per la videosorveglianza.

Pure arbitrario è - secondo il procuratore

pubblico - l’accertamento secondo cui non vi era alcun videoregistratore ed

altrettanto arbitrario è l’accertamento secondo cui in quell’ufficio nulla era

stato registrato poiché esso contrasta con le dichiarazioni rese da PC 1 al

dibattimento (verb. dib. pag. 8), con quelle rese da AC 1 il 10.3.2004 (AI 3 pag.

5) e con quelle rese da D in ugual data e confermate il 10 maggio successivo

(AI 4 pag. 2 e 3 e AI 7).

2.6

In relazione ai fatti di cui al punto 1.3. del DA, le parti civili

hanno iniziato censurando d’arbitrio l’accertamento secondo cui la telecamera

piazzata nell’ufficio Direzione fosse visibile poiché munita di un led rosso

acceso rilevando, dapprima, come le fotografie agli atti provino che, al

contrario, “la telecamera era ben dissimulata nella cassa dello stereo”

tanto che il teste Jemini ha dichiarato che pur “conoscendo l’ufficio a

memoria, mai avrei immaginato l’esistenza della telecamera” e osservando,

poi, come risulti dagli atti - e meglio, dai verbali 10.3.2004 di AC 2 e

18.2.2004

di PC 1 - che la telecamera munita di un led rosso era quella che era

stata piazzata nel locale magazzino (ricorso pag. 15).

Le parti civili sostengono che è arbitrario anche

l’accertamento secondo cui il videoregistratore non funzionava visto come lo stesso

AC 1 abbia dichiarato che “grazie al sistema di videosorveglianza istallato

ad hoc per controllare PC 1 era stato appurato che in effetti egli aveva una

relazione con PC 2” e visto che PC 1 ha dichiarato che, quando lo ha scoperto, l’apparecchio funzionava (ricorso pag. 17).

Continuando nel loro esposto, le ricorrenti

sostengono che è pure viziato da arbitrio l’accertamento secondo cui gli

imputati non avevano intenzione di registrare ritenuto che il contrario risulta

con chiarezza dalle dichiarazioni degli stessi imputati e da quelle di alcuni

testi - in particolare, D - nonché dal fatto che, così come emerge dalla

deposizione del teste TE 1, “AC 2 si era preso l’incomodo di farsi fornire e

di fare riparare gli apparecchi, evidentemente perché funzionassero e non

perché fosse fatto finta che vi era una registrazione” tanto che gli stessi

erano stati occultati molto abilmente (ricorso pag. 16). Sulla questione, i

ricorrenti rilevano come la deposizione al dibattimento del teste Oberle non

basta a provare che i due imputati sapevano che il videoregistratore non era

funzionante ritenuto che il teste ha, si, riferito di avere sostituito degli

elementi del videoregistratore senza risolverne completamente i guasti ma ha

precisato di non avere, per non crearsi problemi, detto al datore di lavoro che

la riparazione non era perfettamente riuscita così che, come da lui riferito,

per TE 1 l’apparecchio funzionava e come tale egli lo ha consegnato a AC 2 che,

perciò, “poteva solo pensare che il videoregistratore fosse stato riparato e

funzionasse” (ricorso pag. 17).

2.7

Le

censure sono, per la maggior parte, fondate: non è qui necessario esaminarle

tutte nel dettaglio ritenuto come, per le ragioni di cui diremo, l’accertamento

dei fatti operato dal primo giudice risulta a tal punto lacunoso da imporre

l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti ad un nuovo giudice per un

nuovo giudizio.

L’accertamento dei fatti relativi ai punti 1.1 e

1.2

del DA operato dal primo giudice - peraltro, come vedremo, troppo succinto

- è arbitrario ritenuto che esso è in totale contrasto con quanto emerge in

modo palese dalle emergenze istruttorie: il colloquio che fece seguito alla

scoperta dell’incontro fra PC 1 e P non si concluse con le dimissioni del

direttore del __________ ma con il licenziamento di P. Dopo tale colloquio, PC

1.

continuò a lavorare al __________ per circa un anno. Per alcuni mesi - sembra

- tutto fu tranquillo. Soltanto nell’autunno dello stesso anno (cioè, del 2003)

circolarono altre voci relative ad un nuovo “legame particolare” - questa

volta, fra il direttore e PC 2 - per la cui verifica i due imputati

intrapresero, a fine anno, quanto indicato negli atti. E fu soltanto ad inizio

2004, dopo che PC 1 scoprì le telecamere e il videoregistratore piazzati nei

locali Direzione e ripostiglio che vi fu il secondo colloquio dopo il quale il

direttore decise di rassegnare le dimissioni.

L’arbitrio e l’accertamento manifestamente errato

di questa circostanza diventa determinante, non soltanto per il giudizio sulle

imputazione di cui ai punti 1.1. e 1.2. del DA ma anche in relazione

all’imputazione di cui al punto 1.3. del DA che si riferisce - secondo

l’ipotesi accusatoria - alla registrazione di uno o più incontri avvenuti un

anno dopo, e meglio nel corso del mese di dicembre 2003, nel locale Direzione

fra PC 1 e PC 2 ritenuto che non si può evidentemente procedere ad una corretta

valutazione giuridica quando si sovrappongono - o, perlomeno, non vengono adeguatamente

e rigorosamente differenziati - episodi fra loro distinti per tempi e per

protagonisti (almeno la protagonista femminile) e per atti (istallazione delle

tre videocamere e dei videoregistratori) che, così come emerge dal materiale

istruttorio, si dipartono da situazioni e motivi diversi.

Presupposto per una corretta sussunzione

giuridica è, infatti, un rigoroso accertamento dei fatti che permetta di

fotografare anche in modo dinamico lo svilupparsi delle situazioni dedotte in

giudizio. In concreto, un tale completo accertamento manca. Esso manca in relazione

ai fatti di cui ai punti 1.1 e 1.2. del DA e manca anche in relazione ai fatti

di cui al punto 1.3. del DA.

La confusione in cui è caduto il primo giudice

gli ha, infatti, impedito di vedere che le iniziative prese dai due imputati in

relazione ai locali Direzione e magazzino hanno avuto la loro origine in tempi

e circostanze diverse, manifestatisi apparentemente ad inizio autunno 2003, e

che andavano correttamente valutate, insieme alle dichiarazioni rese da

titolare ed apprendista del negozio cui AC 2 si rivolse (valutate, peraltro,

nel loro complesso), per una sufficiente definizione dei contorni della vicenda

dedotta in giudizio.

Ritenuto come questa Corte non possa procedere

autonomamente ad accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere

annullata e gli atti devono essere rinviati ad un altro giudice affinché

proceda ad una puntigliosa ricostruzione dei fatti sulla scorta dell’intero

materiale istruttorio.

In relazione alle imputazioni di cui ai punti 1.1

e 1.2. del DA - e meglio, alla registrazione dell’incontro nell’ufficio S fra PC

1.

e P e alla conservazione della relativa cassetta - la ricostruzione dovrà

mettere nella giusta luce, oltre alla questione della conoscenza delle parti

civili dell’impianto di videosorveglianza che va definita in modo più preciso

di quanto fatto nella sentenza impugnata (non basta dire che le parti civili “dovevano

sapere che i locali potevano essere sorvegliati”), i seguenti fatti:

-

le motivazioni complete che hanno spinto gli

imputati a mantenere non soltanto in essere ma anche in funzione l’impianto di

videosorveglianza,

-

le circostanze in cui essi scoprirono la

registrazione dell’incontro fra i due,

-

l’oggetto e il seguito del colloquio che si

tenne, dopo la scoperta della registrazione dell’incontro fra P e PC 1, fra

questi e AC 1 ad inizio 2003,

-

se, come e per quale motivo la cassetta con la

registrazione di tale incontro venne conservata dagli imputati.

In relazione al punto 1.3. del DA, il nuovo

giudice dovrà accertare i motivi che spinsero i due imputati ad installare le

telecamere nei locali Direzione e magazzino e il momento in cui tali telecamere

vennero installate. Inoltre, in particolare per potersi esprimere compiutamente

sull’ipotesi di reato - consumazione o tentativo - andrà nuovamente accertato

se il videoregistratore cui è stata collegata la telecamera installata

nell’ufficio Direzione funzionava o meno e che cosa gli imputati sapevano di

tale funzionamento (ritenuto, in particolare, che l’accertamento operato al

proposito nella sentenza qui impugnata sembra cozzare anche contro la

dichiarazione resa da AC 2 il 10 maggio 2005 secondo cui egli aveva inserito la

cassetta nel videoregistratore “per vedere se funzionava”, cfr. AI 7

pag. 4).

Visto che la sentenza impugnata deve essere

annullata già per le considerazioni sin qui espresse, è superfluo qui

esprimersi in modo puntuale su tutte le censure proposte dai ricorrenti.

c) sulle

spese e sulle ripetibili

3.

sul

ricorso del procuratore pubblico

Gli oneri

processuali sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).

4.

sul

ricorso delle parti civili

Gli oneri

processuali sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP) che rifonderà

alle parti civili complessivi fr. 1’200.- per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I.

sul ricorso del PP

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la

sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice per

un nuovo giudizio.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato.

II. sul

ricorso delle parti civili

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza,

la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice

per un nuovo giudizio.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato che verserà ai

ricorrenti fr. 600.- cadauno per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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