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17.2009.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 aprile 2011Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con dichiarazione di ricorso 24/28 settembre 2009 il condannato,

tramite l’avv. PA 1, è insorto avverso la sentenza contumaciale.

Nella sua motivazione scritta, presentata il 2/3

novembre 2009, il ricorrente chiede di dichiarare nullo il giudizio

contumaciale, in quanto il dibattimento del pomeriggio del 22 settembre 2009 è

avvenuto in difetto di una regolare citazione, e meglio sulla base di una

citazione nulla poiché emanata dal presidente della Pretura penale, nonostante a

carico dello stesso sussistesse un motivo di esclusione.

L. Con osservazioni 2/3 dicembre 2009, il procuratore pubblico postula

la reiezione del ricorso.

Con osservazioni di medesima data, la parte

civile chiede, in via principale, che il ricorso sia dichiarato irricevibile.

Subordinatamente, chiede che esso venga respinto.

M. Nel frattempo, l’avv. PA 1, con istanza di ricusa e ricorso 28/30

settembre 2009, ha contestato anche dinanzi alla CRP, da un lato, la mancata

esclusione del presidente della Pretura penale e la mancata notifica

dell’esclusione alla CRP e, dall’altro, la validità della decisione di rinvio

dell’inizio del dibattimento, della nuova citazione per le ore 14.00, della

nomina del nuovo giudice e, di conseguenza, della sentenza contumaciale.

N. In data 1./2 ottobre 2009, il condannato personalmente ha presentato

istanza per un nuovo giudizio ai sensi dell’art. 277 cpv. 3 CPP.

Con scritto 5/6 ottobre 2009, l’avv. PA 1 ha

precisato che la richiesta di rifacimento del processo presentata da RI 1 era

subordinata all’esito del ricorso inoltrato il 28 settembre 2009 alla CRP

ritenuto come, in caso di accoglimento dello stesso, il giudizio contumaciale

sarebbe stato da considerare nullo. Ha, pertanto, chiesto che il nuovo

dibattimento fosse fissato dopo evasione del gravame da parte della CRP.

O. Con scritto 5/6 ottobre 2009, la Pretura penale ha notificato

all’avv. PA 1 la citazione per il nuovo dibattimento, fissato il 14 ottobre

2009.

In data 9/12 ottobre 2009, la difesa ha

nuovamente chiesto un rinvio del dibattimento in attesa della decisione della

CRP, come pure in attesa dell’evasione del ricorso per cassazione pendente

avanti a questa Corte e ciò al fine di evitare un diniego di giustizia oltre

che per ragioni di economia processuale.

Il giudice ha respinto l’istanza.

In esito al nuovo dibattimento, tenutosi alla

presenza di RI 1, durante il quale è stata respinta una nuova richiesta della

difesa di sospendere il procedimento in attesa delle decisioni della CRP e

della CCRP, con sentenza 14 ottobre 2009, il giudice ha confermato la condanna

di RI 1 per violazione di domicilio e la pena inflittagli con la sentenza

contumaciale.

P. Con dichiarazione di ricorso 16/19 ottobre 2009, il condannato è

insorto anche contro tale decisione.

Nei motivi scritti del gravame, presentati il

24/25 novembre 2009, il ricorrente censura i giudizi sulle eccezioni

processuali e di merito sollevate dalla difesa durante il dibattimento.

Postulando l’annullamento della sentenza impugnata, egli sostiene che il

pretore è incorso in vizi procedurali, in arbitrio nell’accertamento delle prove

e dei fatti e in un’errata applicazione del diritto.

Q. Con osservazioni 11/14 dicembre 2009, il procuratore pubblico chiede

che il ricorso sia respinto.

Con osservazioni 28/29 dicembre 2009, anche la

parte civile ha chiesto la reiezione del ricorso.

R. Si rileva che, con sentenza 26 agosto 2010 (inc. 60.2009.363), la

CRP ha dichiarato l’istanza di ricusa 28/30 settembre 2009 (punto M)

irricevibile in quanto tardiva, ritenuto che la difesa era a conoscenza del

motivo di ricusa (ovvero la mancata esclusione da parte del presidente della

Pretura penale) al più tardi già dal 22 settembre 2009. Ha precisato che determinante per la ricusa è la mancata esclusione in quanto tale, non la

mancata notifica della stessa alla CRP.

La CRP ha, poi, valutato i provvedimenti adottati

dal presidente della Pretura penale alla luce dell’art. 284 cpv. 1 lett. c CPP

e li ha confermati in toto, respingendo, nella misura della sua ricevibilità,

il ricorso.

Contro la pronuncia della CRP il ricorrente ha

inoltrato ricorso al Tribunale federale, il quale ha sospeso la procedura fino

all’emanazione del giudizio di questa Corte.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP (Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP

(fed) - il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione

del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi

essenziali di procedura (purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non

appena possibile) (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett.

c). Si tratta pertanto di un rimedio di mero diritto (in merito al quale la

CCRP ha pieno potere d’esame), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la

valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole,

discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito

di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2

consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag.

17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con

richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le

altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

Secondo costante giurisprudenza, contro una

sentenza pronunciata in contumacia, il ricorso per cassazione è ammissibile

limitatamente alla declaratoria di contumacia, ovvero alla questione di sapere

se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza

dell'accusato (CCRP 30.6.2010, inc. 17.2010.23; CCRP 12.10.2010, inc.

17.2010

; CCRP 2.12.2009, inc. 17.2009.54; CCRP 5.3.2008, inc. 17.2008.14;

CCRP 22.11.2005, inc. 17.2005.44; Rep. 1982 pag. 194; DTF 122 I 36 consid. 2,

121.

IV 340 consid. 1a).

I. Sul

ricorso contro la sentenza contumaciale 22 settembre 2009

2.

Nel suo gravame 2/3 novembre 2009 diretto contro la sentenza

contumaciale 22 settembre 2009, RI 1 impugna, anzitutto, la declaratoria di

contumacia lamentando l’assenza di una valida citazione per il dibattimento

fissato per le ore 14.00. A suo dire, la citazione effettuata alle ore 9.00 del

mattino dal presidente della Pretura penale è da considerare nulla e non

avvenuta in quanto il magistrato avrebbe dovuto escludersi non appena preso

atto della presenza, nel collegio difensivo, della sorella (ricorso, consid.

23-34, pag. 5-7). Sostiene, poi, il ricorrente che la citazione in questione,

così come quella spiccata il 4 agosto 2009 per la mattina del 22 settembre

2009, non gli sono mai state intimate personalmente (ricorso, consid. 40, pag.

9). Egli ritiene, inoltre, di non avere potuto beneficiare di una difesa

effettiva poiché neppure i suoi legali sono stati validamente citati per il

dibattimento del pomeriggio (ricorso, consid. 41, pag. 9).

Il ricorrente sostiene, poi, che, sempre a fronte

dell’obbligo di esclusione che gli incombeva, sono nulle anche le altre

decisioni adottate dal presidente della Pretura penale e meglio il rinvio del

dibattimento e la designazione del nuovo giudice che lo avrebbe presieduto

(ricorso, consid. 33-34, pag. 7). Aggiunge il ricorrente che, essendo le

richieste di rinvio presentate dalla difesa fondate su motivi di opportunità e

di merito (non su motivi organizzativi), la decisione di rinvio avrebbe dovuto

essere presa dopo l’apertura del dibattimento, da un giudice validamente

designato, ciò che non è stato in concreto (ricorso, consid. 35-39, pag. 7-9).

A dire del ricorrente, avendo il presidente della Pretura penale preso la sua

decisione di rinvio senza neppure formalmente aprire il dibattimento indetto

per le ore 9.00, la difesa non ha potuto nulla eccepire in quella sede

(ricorso, consid. 43, pag. 10). In esito al suo gravame RI 1 chiede, pertanto,

di dichiarare nullo il giudizio contumaciale 22 settembre 2009 nonché tutte le

altre decisioni (rinvio al pomeriggio e designazione di un nuovo giudice)

adottate dal presidente della Pretura penale posteriormente alle ore 15.54 del

21.

settembre 2009, ossia dopo essere venuto a conoscenza del motivo di esclusione

(ricorso, pag. 11).

2.1

Come visto al considerando 1, in applicazione dell’art. 288 lett. b CPP, il ricorso per cassazione può essere proposto per vizi essenziali di

procedura a condizione che il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena

possibile. Il collegio difensivo, presentatosi in Pretura penale alle 9.00 di

mattina, ora fissata per il dibattimento mediante la citazione staccata il 4

agosto 2009, ha saputo dal presidente della Pretura penale che, data

l’incertezza in merito ad un possibile motivo giustificante la sua esclusione e

viste le richieste di rinvio formulate dalla difesa, il dibattimento veniva

rinviato ed aggiornato alle ore 14.00 e che sarebbe stato celebrato da altro

giudice. A tale comunicazione la difesa non ha reagito. Solo dopo la ricezione

del fax delle ore 11.28 con il quale la Pretura penale ha trasmesso copia del

“verbale del dibattimento” del mattino, l’avv. PA 1, con fax delle ore 13.39,

ha eccepito la nullità dello stesso e della citazione in esso contenuta. In

tali circostanze si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla

parte civile nelle osservazioni 2 dicembre 2009, il ricorrente abbia eccepito

l’irregolarità della citazione per il pomeriggio non appena possibile. La

censura è, pertanto, ricevibile in ordine e va esaminata nel merito.

2.2

La censura ricorsuale deve essere respinta sulla scorta delle

argomentazioni svolte dalla CRP nella sua sentenza 26 agosto 2010, che questa

Corte non può che condividere e fare proprie. Così come precisato dalla CRP, il

posticipo dell’inizio del dibattimento per il pomeriggio del 22 settembre 2009

non costituiva “un nuovo e diverso aggiornamento” rispetto a quello

conseguente alla citazione del 4 agosto precedente, ma era soltanto “una

semplice posticipazione (di qualche ora) dell’inizio del dibattimento”.

Tale posticipo era, come spiegato dalla CRP, una

semplice decisione organizzativa anteriore al pubblico dibattimento (non un

rinvio, né una decisione di direzione del dibattimento ai sensi dell’art. 232

CPP, visto che lo stesso non era neppure stato aperto), peraltro “lecita,

logica ed opportuna” che faceva seguito alle richieste formulate (con i fax

delle 15.54 del 21 settembre 2009 e delle 8.59 del giorno successivo) proprio

dalla difesa (CRP 26.8.2010, consid. 4.2 pag. 10 e consid. 4.12, pag. 12).

Dunque, il dibattimento - cui l’imputato non ha

partecipato - è stato aggiornato con la citazione spiccata il 4 agosto 2009.

Nulla è stato eccepito riguardo la validità di

tale citazione: essendo stata spiccata dal presidente della Pretura penale in

un momento in cui il ricorrente era patrocinato da altri avvocati, essa è

manifestamente valida (cfr. CRP 26.8.2010, consid. 4.1, pag. 10).

La censura riguardante la notifica di tale

citazione è da respingere: risulta, in effetti, dagli atti che la citazione è

stata inviata al ricorrente con invio raccomandato. Irrilevante è che egli non

l’abbia ritirata: in forza del noto principio, in questi casi, l’invio è

reputato correttamente notificato alla scadenza del settimo giorno di giacenza

(art. 7 CCP; art. 120 e 124 cpv. 1 CPC (Ti); DTF 127 I 31 consid. aa pag. 34;

123.

III 492 consid. 1 pag. 493).

La censura relativa ad una pretesa mancata

corretta notifica della decisione di posticipo dell’inizio del dibattimento è,

invece, temeraria. La decisione di posticipo dell’inizio del dibattimento -

che, lo si ricorda, non costituisce nuova citazione - è stata adottata nel

corso dell’udienza (precedente l’apertura del dibattimento) cui il collegio

difensivo ha partecipato. La decisione relativa a tale posticipo non

necessitava, quindi, più di alcuna ulteriore notifica.

Infondata è, infine, anche la censura relativa

alla pretesa mancata citazione di RI 1 per le 14.00 del 22 settembre 2009. Come

visto sopra, il posticipo al pomeriggio dell’inizio del dibattimento non era

una nuova citazione. L’unica citazione che doveva essere notificata a RI 1

secondo le disposizioni del CPP era quella del 4 agosto 2009. Tale notifica è

stata, come visto, correttamente effettuata.

Ne discende che RI 1 è stato validamente citato

per il dibattimento del 22 settembre 2009. Non avendovi egli partecipato senza

alcuna giustificazione, la decisione di procedere nelle forme contumaciali non

presta il fianco a critica alcuna.

2.3

Da respingere è, poi, la censura secondo cui la sentenza

contumaciale è nulla poiché pronunciata da un giudice designato dal presidente

della Pretura penale che era escluso ex art. 40 lett. d CPP e, quindi,

designato con decisione nulla.

La censura è da respingere già soltanto per il

fatto che non si è trattato di una designazione, ma di una semplice

informazione alle parti del nominativo del nuovo giudice: l’art. 39 LOG non dà

al presidente della Pretura penale la competenza di attribuire gli incarti a

questo o quel giudice ma, semplicemente, gli attribuisce la competenza di

stabilire, sentiti i membri, i criteri di ripartizione dei procedimenti (art.

39.

cpv. 2 LOG).

Per il resto, si richiama quanto deciso al

proposito dalla CRP nella più volte citata sentenza (CRP cit., consid. 5 e,

soprattutto, consid. 6, pag. 12-14)

Il ricorso è, pertanto da respingere anche su

questo punto.

3.

Gli

oneri processuali sono posti a carico del ricorrente che rifonderà alla parte

civile, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, fr. 600.-

per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

II. Sul

ricorso contro la sentenza 14 ottobre 2009

4.

Preliminarmente si osserva che, nel suo ricorso 24/25 novembre

2009, RI 1 ripropone anzitutto le argomentazioni, già contenute nel suo

precedente ricorso, tendenti a sostanziare la nullità della sentenza

contumaciale (ricorso, consid. 24-30, pag. 5-15). Ritenuto come siano già state

debitamente vagliate (e respinte) al considerando 2 del presente giudizio e

considerato come siano dirette contro la sentenza contumaciale, tali censure

devono qui - ovvero nell’ambito di un ricorso contro la sentenza del 14 ottobre

2009.

- essere dichiarate irricevibili.

Ciò posto, deve essere dichiarata irricevibile

anche l’ulteriore - e, peraltro, ardita - censura ricorsuale, con la quale RI 1

sostiene che, essendo la pronuncia del 14 ottobre 2009 “consequenziale di

una sentenza contumaciale (…) nulla a tutti gli effetti, la stessa deve anch’essa

essere ritenuta nulla” (ricorso, consid. 32, pag. 15).

5.

Continuando nel suo esposto, il ricorrente si duole del fatto che il

giudice di prime cure, condannandolo per violazione di domicilio, ha violato il

diritto sostanziale. Precisa il ricorrente che il pretore ha sbagliato a

considerare che PC 1 fosse legittimato a sporgere querela.

5.1

a) L'art. 30 cpv. 1 CP prescrive che, se un reato è punibile solo a

querela di parte - come è il caso per la violazione di domicilio (art. 186 CP)

- chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito. La querela

penale è una dichiarazione di volontà incondizionata mediante la quale la parte

lesa domanda all'autorità competente il promovimento dell'azione penale (STF

6S.110/2005 del 1. settembre 2005 consid. 2.2; DTF 128 IV 81 consid. 2a; 115 IV

2.

consid. 2a; 108 Ia 99 consid. 2; 106 IV 244 consid. 1 e rif.; Favre/Pellet/Stoudmann,

Code pénal annoté, Losanna 2007, n. 1.2 ad art. 30). In quanto condizione

dell’azione penale (e non di punibilità dell’atto, secondo la giurisprudenza e

la dottrina maggioritaria, cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT I,

3.

ed., §8 n. 29) la validità di tale atto deve essere esaminata d'ufficio (STF

6S.439/2003 dell’11 agosto 2004, consid. 6; sentenza CCRP 18 febbraio 2000,

inc. 17.1999.61, consid. 4; Riedo in: Basler Kommentar, ad art. 30 n. 67 e

rif.). Secondo la dottrina, alla luce della natura procedurale dell’istituto,

l’assenza di querela o la sua non validità non conducono ad un proscioglimento,

bensì unicamente ad un abbandono del procedimento (Stoll in: Commentaire

romand, Basilea 2009, n. 5 ad art. 30 CP; Riedo in: Basler Kommentar, StGB I,

Basilea 2007, n. 71 ad art. 30 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, n. 11 ad vor art. 30 CP). Tuttavia, come il Tribunale federale

ha già avuto modo di stabilire in materia di prescrizione, la procedura penale

ticinese permette al giudice unicamente di condannare o di assolvere, la

possibilità di stralciare dai ruoli il procedimento non essendo invece prevista

dalla legge (STF 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002 consid. 3.4). Così come in

materia di prescrizione, anche in caso di assenza di legittimazione a sporgere

querela, alla luce delle limitazioni poste dalla procedura penale ticinese che permette

al giudice unicamente di condannare o assolvere, si impone, dunque, di pronunciare

il proscioglimento dell’imputato. Del resto, per quanto nella maggior parte dei

Cantoni la conseguenza dell’assenza di legittimazione del querelante sia

l’abbandono del procedimento, il TF lascia sussistere anche la soluzione che

prevede, in difetto di valida querela, il proscioglimento dell’imputato,

considerando la distinzione di portata meramente terminologica (DTF 80 IV 1

consid. 2 pag. 5; 72 IV 47).

Lesa - e, quindi, legittimata a presentare

querela - è la persona detentrice del bene giuridico direttamente toccato dal

reato (Favre/ Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad

art. 30).

b) Secondo l’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà

dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale

chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad

una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione

d’uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Bene protetto è la libertà di domicilio (Hausrecht),

che comprende la facoltà di vivere in luoghi determinati indisturbatamente e di

manifestarvi liberamente la propria volontà (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84,

118.

IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del domicilio

spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un

diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV

81.

consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112

IV 31 consid. 3 pag. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Berna 2010, n. 25 ad art. 186 CP).

Ne discende che l’avente diritto non é

necessariamente il proprietario (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 186 CP): può

esserlo l’inquilino, il sublocatario, l’affittuario, ecc. (DTF 121 IV 31

consid. 3 pag. 33). A questo proposito, il TF ha avuto modo di precisare che,

concludendo un contratto di locazione, il locatore rinuncia alla sua libertà di

domicilio sul bene oggetto del contratto di modo che, per la durata del

contratto, soltanto l’inquilino possiede la qualità di avente diritto ai sensi

dell’art. 186 CP (DTF 87 IV 120 consid. 1; 83 IV 154 consid. 1).

Il TF ha, poi, precisato che, fintantoché ha la

disponibilità effettiva dei locali occupati, l’inquilino (così come

l’affittuario) rimane il solo titolare della libertà di domicilio anche se, in

virtù di una valida disdetta, è venuto meno il rapporto contrattuale tra lui e

il proprietario (DTF 112 IV 31 consid. 3a pag. 33; STF 6B_818/2009 del 18 marzo

2010; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 186 CP; Favre/ Pellet/Stoudmann, Code

pénal annoté, Losanna 2007, n. 1.1 ad art. 186; Hurtado Pozo, Droit pénal,

Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 2719, pag. 812). In altri

termini, alla fine del contratto, il proprietario dell’immobile non torna

automaticamente ad essere titolare del diritto di domicilio: l’inquilino

(rispettivamente l’affittuario) che non restituisce la cosa locata alla fine

del contratto non si rende, quindi, per questo colpevole di violazione di

domicilio e rimane avente diritto ai sensi dell’art. 186 CP (DTF 112 IV 31

consid. 3a pag. 33; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 186 CP). Quest’estensione

temporale del diritto di domicilio è stata motivata dal TF con il principio della

sussidiarietà del diritto penale, ritenuto come i diritti del proprietario

della cosa locata siano sufficientemente tutelati dalla procedura civile che

offre al locatore la possibilità di ritornare in tempi brevi in possesso della

cosa locata con procedure appositamente definite, in particolare le procedure

di sfratto ed esecutive (DTF 112 IV 31 consid. 3b pag. 33-34).

In una sentenza successiva, il Tribunale federale

ha ancora precisato che il bene giuridico protetto dall’art. 186 CP non è il

possesso e ha, quindi, condannato per violazione di domicilio gli occupanti

abusivi di un immobile (squatters).

Rilevato come l’occupazione degli squatters non

si fondasse su di un precedente rapporto contrattuale - e meglio, non si

fondasse né su un contratto di locazione né su un comodato - e preso atto che,

di conseguenza, per riprendersi l’immobile il proprietario non poteva far

ricorso a procedure civili specialmente predisposte e che gli rimaneva

unicamente la via ordinaria dell’art. 641 CC (eventualmente, dell’art. 927 CC),

l’Alta Corte federale ha stabilito che, in un caso del genere, non v’è spazio

per l’applicazione del principio della sussidiarietà di modo che il

proprietario deve poter beneficiare anche della protezione offerta dal diritto

penale. Applicare in casi simili il principio della

sussidiarietà - ha spiegato il TF - “impliquerait soit que l’on renonce à

poursuivre le larcin en renvoyant la victime à agir dans le cadre des art. 641,

925.

et 927 CC ou, de manière plus générale, à considérer que les art. 41 ss CO

rendent inutiles les dispositions du code pénal protégeant les particuliers

contre certains actes illecites” (DTF 118 IV 167, consid. 3b).

5.2

Nel caso in esame occorre stabilire chi era, al 4 ottobre 2002,

l’avente diritto sull’abitazione di __________.

a) Il primo giudice ha accertato che PC 1 ha abitato la casa “dal

1984.

ininterrottamente, assumendosi direttamente l’integralità degli oneri

ipotecari” così come le “spese di rifornimento della nafta”

(sentenza impugnata, consid. 11, pag. 13).

L’accertamento è contestato dal ricorrente che

sostiene che, poco prima che lui si introducesse in casa, PC 1 aveva lasciato i

luoghi per trasferirsi ad __________. Richiamando gli atti, il ricorrente

adduce che PC 1 da anni ormai non pagava più gli interessi ipotecari.

Risulta dagli atti che PC 1 ha occupato la casa

con il consenso del proprietario almeno sino al 1998 quando gli è stata

notificata una prima disdetta. A questa ne hanno fatto seguito altre (dovute

alla concessione di alcune proroghe) sino a che l’11 aprile 2000 RI 1 ha

presentato istanza di sfratto.

L’istanza è stata accolta dal pretore la cui

sentenza è, però, stata annullata dalla IICCA con pronuncia 23 ottobre 2000.

PC 1 ha, così, continuato ad occupare __________.

Non è necessario, per le ragioni che verranno

indicate in seguito, verificare se è o meno arbitrario l’accertamento secondo

cui PC 1 abitava ancora la casa di __________ nel momento considerato dal decreto

d’accusa.

b) PC 1 non era proprietario di __________. Proprietario dell’immobile

è RI 1, così come risulta dalla sua iscrizione a RF (sentenza impugnata,

consid. 10, pag. 12).

Nella sua querela, PC 1 ha sostenuto che RI 1 ha

acquistato __________ per suo conto, ribadendo, così, quanto detto nell’ambito

della procedura di sfratto in cui ha affermato che fra lui e RI 1 vi era “un

particolare rapporto di fiducia in base al quale la casa è solo formalmente di

proprietà dell’istante (n.d.r: RI 1), così come risulta a RF, mentre

economicamente fa parte del patrimonio di PC 1 che al momento dell’acquisto

non aveva potuto comparire come parte del contratto, ostandovi le limitazioni

di legge nei confronti dei cittadini stranieri” (sentenza IICCA 23.10.2000,

consid. 3, pag. 2).

La tesi sostenuta da PC 1 è contestata da RI 1

(cfr., in particolare, sua audizione rogatoriale 25.2.2003, pag. 1) e non ha,

almeno per quanto risulta dagli atti, trovato un chiaro sostegno probatorio,

tanto che la stessa IICCA, dopo avere preso atto delle argomentazioni di PC 1,

si è limitata a riferire di “indizi non irrilevanti” relativamente ad

una “situazione economica complessa fra cliente e consulente” (sentenza

IICCA 23.10.2000, consid. 6, pag. 4).

Comunque sia, quand’anche si dovesse dare per

accertata la tesi di PC 1, la questione della proprietà dell’immobile non

potrebbe, per evidenti motivi, essere risolta diversamente da quanto indicato

sopra.

Volendo, poi, fare astrazione dalle problematiche

derivanti dal diritto pubblico - e, quindi, dall’illiceità di un eventuale

contratto soggiacente ad una simile operazione - e volendo semplicemente

considerare accertato (per ipotesi di lavoro) che l’acquisto della casa è stato

finanziato da PC 1, la cosa ancora non basterebbe a fare di lui l’avente

diritto ai sensi dell’art. 186 CP.

Infatti, il diritto di usare un immobile spetta,

in forza dell’art. 641 CC, al proprietario - cioè alla persona iscritta come

tale a RF - e non a colui che, per ipotesi, ha fornito i soldi con cui è stato

pagato il prezzo d’acquisto dell’immobile.

c) PC 1 non era neppure titolare né di un diritto reale limitato né di

altro diritto derivante da un rapporto di diritto pubblico sulla casa di __________.

d) Parimenti, dalla sentenza impugnata si evince che PC 1 non poteva

vantare sulla casa né un diritto derivantegli da un contratto di locazione né

un diritto derivantegli da un comodato. Infatti, il primo giudice ha richiamato

la sentenza 23 ottobre 2000 - cresciuta in giudicato - con cui la II Camera

civile del TA ha stabilito che tra le parti non era in essere né un contratto

di locazione né un comodato (sentenza IICCA 23.10.2000, consid. 6 e 7) e ha,

pertanto, annullato la sentenza pretorile che aveva accolto l’istanza di

sfratto presentata da RI 1 nei confronti di PC 1.

e) Questa

Corte non vede da quale altro valido contratto PC 1 possa derivare un

diritto personale ad abitare la casa di __________.

f) Visto l’accertamento secondo cui il tribunale competente ha

stabilito l’inesistenza fra le parti di un contratto di locazione o di

comodato, forza è constatare che la presente fattispecie - certamente anomala -

si apparenta, non a quelle giudicate in DTF 112 IV 31 e STF 6B_818/2009 del 18

marzo 2010, ma a quella giudicata in DTF 118 IV 167.

Infatti, si è qui confrontati con una fattispecie

che vede il proprietario di un immobile che non può adire le speciali procedure

civili per costringere colui che occupa senza diritto il suo immobile a

liberare gli spazi. E questo a motivo del fatto che è stato stabilito dalla

competente autorità che fra le parti non è mai venuto in essere né un contratto

di locazione né un contratto di comodato.

E’ questa una situazione totalmente

sovrapponibile a quella del proprietario di un immobile occupato da squatters,

cioè è una situazione in cui al proprietario rimane soltanto la via dell’azione

in rivendicazione ex art. 641 CC. In questa situazione, come visto, il TF ha

stabilito che non può trovare applicazione il principio della sussidiarietà del

diritto penale e, pertanto, l’avente diritto non può essere determinato sulla

scorta di quanto stabilito in DTF 112 IV 31 (dove, appunto, la determinazione

dell’avente diritto era conseguente all’applicazione di questo principio).

Ad identica conclusione si giungerebbe anche se

si dovesse ammettere che PC 1 ha occupato l’immobile in forza di un altro

(innominato) e valido contratto (di cui questa Corte, come detto, non vede gli

estremi). In questa (denegata) ipotesi, si dovrebbe, per evidenti motivi,

considerare che il contratto è stato rescisso in ogni caso al più tardi il 29

marzo 2000, momento per il quale RI 1 ha notificato la disdetta (sentenza IICCA

cit, consid. 2, pag. 2). In assenza di prove sulla conclusione di accordi

particolari (per esempio, accordi condizionanti la rescissione del contratto a

termini definiti o altro), la chiara volontà manifestata dal legittimo

proprietario di non più permettere a PC 1 l’utilizzo della casa non può che

essere considerata come una corretta e valida rescissione del contratto sulla

cui scorta questi occupava la casa. Ritenuto come, per definizione, a RI 1

sarebbe, comunque, preclusa la possibilità di recuperare l’immobile per il

tramite della procedura di sfratto, a lui rimarrebbe - come gli rimane -

soltanto l’azione in rivendicazione (o tutt’al più, quella dell’art. 97 CO) ciò

che esclude - così come ha stabilito il TF - l’applicazione del principio della

sussidiarietà del diritto penale.

Ne consegue che, considerando il dominio

effettivo sull’abitazione sufficiente per conferire il diritto di domicilio alla

parte civile, il pretore ha violato il diritto federale.

Di conseguenza, non essendo

titolare del diritto di domicilio su __________, PC 1 non era legittimato a

sporgere querela.

Pertanto, in assenza di una

valida querela, va accertato l’abbandono del procedimento penale avviato nei

confronti di RI 1 per titolo di violazione di domicilio.

Il ricorso va, perciò,

accolto ai sensi dei considerandi senza che sia necessario pronunciarsi sulle

altre censure proposte dal ricorrente.

In esito a quanto sin qui

esposto e visto quanto sopra indicato sui limiti decisionali posti dal CPP

ticinese, la sentenza impugnata va annullata e il ricorrente va prosciolto

dall’imputazione di violazione di domicilio.

6.

Gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato che rifonderà

al ricorrente fr. 800.- per ripetibili di prima e seconda sede (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

I. Sul

ricorso contro la sentenza contumaciale 22 settembre 2009

1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 600.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico del ricorrente che rifonderà

a PC 1 fr. 600.- per ripetibili.

II. Sul

ricorso contro la sentenza 14 ottobre 2009

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata

e RI 1 è prosciolto dall’imputazione di violazione di domicilio.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1’000.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI

1 fr. 800.- per ripetibili di prima e seconda sede.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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