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Decisione

17.2009.63

Guida in stato di inattitudine. Arbitrarietà dell'accertamento del primo giudice relativo della presenza di sostanze stupefacenti nel sangue del prevenuto tali da renderlo inabile alla guida

20 luglio 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i valori limite per i quali e al di sopra dei quali la presenza nel sangue di

sostanze stupefacenti è provata; ossia per la morfina libera e la cocaina: 15 µg/L, per il THC: 1,5 µg/L (sentenza, pag. 7 consid. 4.1).

Nella

fattispecie - ha dipoi rilevato il primo giudice - l’analisi tossicologica

eseguita dal Laboratorio Bioanalitico SA di Savosa ha permesso di stabilire che

nel sangue del prevenuto vi era una concentrazione di cocaina di 7186

ng/ml, mentre che la quantità di oppiacei era di 20'000 ng/ml (act. 12/17),

ricordato che 1 ng corrisponde a 10 -3 µg (sentenza, pag. 7). Ritenuto che, a dispetto di quanto dichiarato

dallo stesso accusato, dalle analisi di laboratorio non sono invece emerse

tracce di eroina, visti i citati parametri - ha concluso il giudice - deve

essere ammessa l’inabilità alla guida per la presenza di cocaina (oltre 71 µg/L) ed oppiacei (20 µg/L) nel sangue (sentenza, pag. 7).

Del resto - ha puntualizzato lo stesso giudice - l’incapacità alla guida deve inoltre

essere dedotta dall’insolito atteggiamento dell’accusato il giorno dei fatti e

dal fatto che, probabilmente a causa del suo debole stato psichico, non era

perfettamente in grado di assumere comportamenti razionali alla guida

(sentenza, pag. 7).

3. Il ricorrente dissente dall’impugnato giudizio rilevando, anzitutto,

che nell’accertare l’inattitudine alla guida il giudice della Pretura penale è

incorso in una svista nella misura in cui ha attribuito ai risultati dell’esame

tossicologico delle urine (allegato 17 al rapporto di polizia del 6 aprile

2006) un valore o peso determinante. Infatti - obietta il ricorrente ricordando

di avere sottolineato il problema al dibattimento - il primo giudice ha

attribuito ai dati tossicologici dell’esame delle urine la valenza della prova

del sangue, prova che tuttavia non sussiste agli atti. Certo - continua - da

alcuni rapporti sembrerebbe che il ricorrente sia stato sottoposto anche ad un

esame tossicologico, per stupefacenti, del sangue (act. 12/14, pag. 3), ma alla

fine negli atti di polizia non si ritrova alcun risultato scientifico specifico

e il solo esame del sangue di cui vi è un riscontro è quello che riguarda l’alcolemia

(act. 12/14, pag. 2 e act. 12/16). Non è, dunque, dato sapere a quale esame del

sangue faccia riferimento il giudice quando dà per accertata la presenza di

stupefacenti nell’organismo del prevenuto. Gli unici risultati relativi agli

esami tossicologici agli atti sono, dunque, quelli relativi all’alcolemia nel

sangue (act. 12/16), il cui risultato è pero stato negativo e quello, su cui si

è fondato il Pretore, relativo al campione di urine (act.12/17). Sennonché,

assevera il ricorrente, secondo l’art. 2 ONC, in particolare il capoverso 2, è

considerato inabile alla guida il conducente nel cui sangue è provata la

presenza di stupefacenti. L’accertamento di sostanze stupefacenti nelle urine

non è dunque, sempre secondo il ricorrente, un dato adeguato o sufficiente ai

fini di concludere per un’inattitudine alla guida.

4. Il ricorso si rivela fondato nella misura in cui il ricorrente fa

carico al giudice di essere incorso in una svista nel ritenere che nel sangue

dell’accusato vi era una concentrazione di sostanze stupefacenti (cocaina ed

oppiacei) tale da averlo reso inabile alla guida. Giacché, come rilevato nel

gravame, il sangue prelevato in occasione del fermo del soggetto - e destinato

sia alla determinazione dell’alcolemia (prelievo avvenuto alle ore 13.35), sia

alla determinazione del consumo di sostanze stupefacenti (prelievo avvenuto

alle ore 13.45), in quest’ultimo caso unitamente alla urine (prelievo avvenuto

alle ore 13.45), così come richiesto dall’art. 140 vOAC (cfr. rapporto di

constatazione per sospetta guida in stato di inattitudine del 22 marzo 2006,

act. 12/14 punti 7, 9 e 10 e act. 12/15) - è servito soltanto per la

Considerandi

determinazione della quantità di alcol sorbita dal prevenuto (act. 12/16). Per

l’esame tossicologico (presenza di sostanze stupefacenti), il laboratorio

Bionalitico SA si è invece fondato (solo) sulle urine prelevate, per l’appunto,

in occasione del fermo del 22 marzo 2006, come attestato nella relativa

relazione del 24 marzo 2006 (act. 12/17). Relazione verosimilmente stilata a

seguito della richiesta in tal senso della polizia scientifica del 23 marzo

2006, alla quale la polizia cantonale aveva sollecitato un esame tossicologico

delle urine prelevate, per l’appunto, alle ore 13.45 a seguito dei sospetti maturati sul possibile consumo di droga da parte dell’accusato (act.

12/15). Di un’analisi del sangue in funzione dello stesso esame tossicologico -

sangue prelevato, come visto, proprio anche in funzione di tale accertamento -

non vi è però, come rilevato, traccia alcuna, verosimilmente perché le provette

non erano state inviate al Laboratorio Bioanalitico SA, come avvenuto per il

test per l’alcolemia, ma al Laboratorio molecolare a Lugano (act. 12/14 punto

10). L’accertamento del primo giudice, secondo cui nel sangue del prevenuto

sarebbero state riscontrate sostanze stupefacenti in misura tale da avere reso

il soggetto inabile alla guida è perciò arbitrario. E siccome, lo si ripete, lo

stesso giudice ha fondato il giudizio di colpevolezza per quanto riguarda

l’imputazione di guida in stato di inattitudine proprio su questo specifico

accertamento dipartendosi da quanto prescritto al riguardo dall’art. 34

OOCCS-USTRA - sulla cui applicazione le parti concordano, benché la normativa

sia entrata in vigore dopo i fatti (avvenuti nel corso del mese di marzo del

2006) all’origine del procedimento penale, ovvero il 1° ottobre 2008 - la

conseguente condanna per guida in stato di inattitudine dovuto al consumo di

stupefacenti non può che cadere. Il prevenuto, non lo si dimentichi, ha

acconsentito al prelievo del sangue anche per stabilire il consumo di sostanze

stupefacenti, oltre che di medicamenti (act. 12/14 punti 9 e 10), con le

conseguenze, in senso positivo o negativo, che una prova del genere comporta in

prospettiva dell’applicazione dell’art. 91 LCStr. Già si è però visto che

nonostante ciò il Laboratorio Bioanalitico SA ha esaminato solo le urine

dell’indagato per l’esame tossicologico, vanificando in questo modo una prova

prevista dal diritto federale (alla quale questi si era sottoposto (prelievo del

sangue). Del resto, nelle sue osservazioni al ricorso, il Procuratore pubblico

non pretende il contrario, ossia non sostiene che l’esame delle urine ha

comunque validamente supplito a quello del sangue.

E’

vero che il Pretore ha dipoi aggiunto che l’incapacità alla guida del prevenuto

è deducibile anche dall’insolito atteggiamento del soggetto il giorno dei fatti

e dal fatto che, probabilmente a causa del suo debole stato psichico, non era

perfettamente in grado di assumere comportamenti razionali alla guida. In cosa

sarebbe consistito l’insolito atteggiamento di cui l’accusato avrebbe dato

prova nella specifica fattispecie e, in particolare, perché un’attitudine del

genere basterebbe per dichiarare il prevenuto colpevole del reato di cui

all’art. 91 cpv. 2 LCStr, il primo giudice tuttavia non spiega. In assenza di

accertamenti più compiuti, non è neppure di sussidio il riferimento del Pretore

alla circostanza che, “probabilmente” (cosa significa?) a causa del suo debole

stato psichico (in che cosa sarebbe esso consistito?), lo stesso prevenuto non

sarebbe stato in grado di assumere comportamenti razionali alla guida. Di nuovo

la sentenza impugnata non resiste perciò alla censura di arbitrio sollevata nel

rimedio, ove si consideri del resto che nemmeno dal “Test di attenzione” di cui

al punto 12 del Rapporto dell’esame medico relativo all’assunzione di alcol,

stupefacenti o medicinali annesso all’act. 12/14 sono emersi elementi

suscettibili di confermare la negativa impressione del primo giudice al riguardo

(cfr. anche il punto 11 che precede e i punti 13, 14. 15, 16, 17 e 18 che

seguono).

5.

Dato quanto precede non può che discendere l’accoglimento del

gravame, nel senso che il ricorrente va prosciolto dall’imputazione di guida in

stato di inattitudine, con conseguente rinvio degli atti a una nuovo giudice

della Pretura penale per commisurare la pena in relazione alla condanna

(incontestata) di infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 cpv. 1

LArm) e per la fissazione degli oneri processuali di prima sede. Quanto agli

oneri processuali relativi al presente giudizio, essi vanno caricati allo

Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 600.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il

ricorrente è prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine.

Annullati i dispositivi n. 1, 2 e 3 della sentenza impugnata, gli atti sono

trasmessi ad un altro giudice della Pretura penale per la commisurazione della

pena e per la determinazione degli oneri processuali di prima sede.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 600.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 800.-

sono

posti a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 600.- per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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