17.2009.63
Guida in stato di inattitudine. Arbitrarietà dell'accertamento del primo giudice relativo della presenza di sostanze stupefacenti nel sangue del prevenuto tali da renderlo inabile alla guida
20 luglio 2010Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2009.63
Data decisione, Autorità:
20.07.2010, CCRP
Titolo:
Guida in stato di inattitudine. Arbitrarietà dell'accertamento del primo giudice relativo della presenza di sostanze stupefacenti nel sangue del prevenuto tali da renderlo inabile alla guida
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 90 cpv. 2 CPS
Incarto n.
17.2009.63
Lugano
20 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione del 9 novembre 2009 presentato da
RI
1
patrocinato
dall’PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il
25 settembre 2009 dal giudice della Pretura penale;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 18 febbraio 2009 il procuratore pubblico
ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:
-
infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni, per avere, a __________,
il 22 marzo 2006, senza diritto, portato e detenuto sulla sua persona un
coltello a farfalla, azionabile con una sola mano;
-
guida in stato di inattitudine per avere, il 22 marzo 2006, a Locarno, condotto il suo motoveicolo Aprilia RS 125, targato, in stato di inattitudine,
avendo sniffato la sera del 19 marzo 2006, in compagnia di un’amica, un imprecisato quantitativo di cocaina e di eroina;
-
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere
autorizzato, il 19 marzo 2006 a __________, consumato personalmente un
imprecisato quantitativo di eroina e di cocaina, messogli a disposizione
gratuitamente da una sua vicina di casa ora latitante;
- contravvenzione
alla legge federale sul trasporto pubblico per avere, in data 2 maggio 2006,
sulla linea __________, in zona __________, viaggiato senza essere in possesso
di un valido titolo di trasporto, ottenendo così fraudolentemente delle
prestazioni di trasporto ai danni delle PC 1.
In
applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI
1 alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP), da
dedursi il carcere preventivo sofferto di 13 (tredici) giorni, pena sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, come pure la condanna a
una multa di fr. 500.- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17
(diciassette) (art. 106 cpv. 2 CP). Lo ha inoltre condannato a versare alla
parte civile PC 1, l’importo di fr. 102.80 a titolo di risarcimento.
Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 25 settembre 2009 il
giudice della Pretura penale ha ritenuto RI 1 autore colpevole di infrazione
alla legge federale sulle armi e sulle munizioni e di guida in stato di
inattitudine. Proscioltolo dalle rimanenti due imputazioni (contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti e contravvenzione alla legge federale
sul trasporto pubblico) per intervenuta prescrizione della rispettiva azione
penale, egli lo ha condannato alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote
giornaliere da fr. 10.00 (dieci), sospesa condizionalmente per un periodo di
due anni, e a una multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostituiva è fissata in 20 (venti)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
C. Contro la citata sentenza RI 1 ha inoltrato il 28 settembre 2009 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei
motivi scritti del gravame, presentati il 9 novembre successivo, egli ha
chiesto il proscioglimento dall’imputazione di guida in stato di inattitudine,
con conseguente ricommisurazione della pena per il reato di infrazione alla
legge federale sulle armi e sulle munizioni (non oggetto di impugnazione).
D. Il 13 novembre 2009 il procuratore pubblico, chiedendo la conferma
della sentenza impugnata, ha comunicato di non avere particolari osservazioni
da formulare al ricorso.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggetto, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153
consid. 3.4 pag. 156, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag.
17, 131 I 177 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con
richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le
altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per
motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto
preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento
dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore
qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza
dev’essere arbitraria pure nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I
149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 21
pag. 219, 129 I 8 consid., 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273
consid. 2.1 pag. 278).
2. Il ricorrente impugna la condanna per guida in stato di
inattitudine, ritenendola conseguente ad un arbitrario accertamento dei fatti e
ad una arbitraria valutazione delle prove e, per finire, ad una violazione del
diritto federale.
2.1. Stando alla sentenza impugnata, il 22 marzo 2006 l’accusato è stato
arrestato ed è rimasto in detenzione preventiva sino al 3 aprile 2006 a seguito di un episodio di rilevanza penale di cui si è reso protagonista presso il negozio
Ecoprinter di Locarno dove, minacciando con un coltello l’impiegata, si sarebbe
fatto consegnare la somma di fr. 130.- per poi allontanarsi in sella alla sua
motocicletta (sentenza, pag. 4 e 5; cfr. rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria del 6 aprile 2006, act. 12, segnatamente il rapporto di arresto,
annesso 1). Riferendosi all’uso della motocicletta (sentenza, pag. 6, consid.
4.1), il primo giudice ha quindi ricordato che, in merito al consumo di
sostanze stupefacenti, lo stesso accusato ha dapprima dichiarato che “l’ultimo
consumo di eroina (per via nasale) risale a circa due settimane orsono”
(verbale di interrogatorio del 22 marzo 2006, pag. 3; act. 12/4) per poi, in un
secondo tempo, ammettere “che la domenica sera antecedente il mio arresto
(19.03.2006) ho consumato con una prostituta che abitava nell’appartamento no.
2 (appartamento a fianco del mio) della cocaina e eroina. Entrambe le sostanze
sono state sniffate” (verbale di interrogatorio del 3 aprile 2006, pag. 2;
act. 12/12). Durante il dibattimento - ha proseguito il giudice - l’accusato ha
inoltre riferito che “circa 3 giorni prima del 22 marzo 2006 avevo consumato
cocaina ed eroina offertami da un signora che aveva organizzato una festa prima
di partire per un viaggio” (verbale del dibattimento, pag. 3).
2.2. Premesso che la difesa non si è formalmente opposta all’utilizzo
delle risultanze predibattimentali e, quindi, nemmeno a quanto dichiarato
dall’accusato al procuratore pubblico, il giudice della Pretura penale ha,
anzitutto, richiamato l’art. 91 cpv. 2 LCstr secondo cui chi, per motivi non
dovuti a ebrietà è inabile alla guida e conduce un veicolo a motore, è punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Egli ha,
quindi, soggiunto che l’art. 2 cpv. 2 ONC stabilisce che un conducente è
considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza
di determinate sostanze fra le quali l’eroina e la cocaina e che l’art. 2 cpv.
2bis ONC - entrato in vigore il 1° gennaio 2005 - affida la competenza
di stabilire le condizioni per ritenere provata la presenza nel sangue di
questa sostanze proibite all’USTRA (Ufficio federale delle strade) che vi ha
provveduto, emanando il 22 maggio 2008, un’ordinanza sul controllo della
circolazione stradale (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1) che, all’art. 34, stabilisce
Fatti
i valori limite per i quali e al di sopra dei quali la presenza nel sangue di
sostanze stupefacenti è provata; ossia per la morfina libera e la cocaina: 15 µg/L, per il THC: 1,5 µg/L (sentenza, pag. 7 consid. 4.1).
Nella
fattispecie - ha dipoi rilevato il primo giudice - l’analisi tossicologica
eseguita dal Laboratorio Bioanalitico SA di Savosa ha permesso di stabilire che
nel sangue del prevenuto vi era una concentrazione di cocaina di 7186
ng/ml, mentre che la quantità di oppiacei era di 20'000 ng/ml (act. 12/17),
ricordato che 1 ng corrisponde a 10 -3 µg (sentenza, pag. 7). Ritenuto che, a dispetto di quanto dichiarato
dallo stesso accusato, dalle analisi di laboratorio non sono invece emerse
tracce di eroina, visti i citati parametri - ha concluso il giudice - deve
essere ammessa l’inabilità alla guida per la presenza di cocaina (oltre 71 µg/L) ed oppiacei (20 µg/L) nel sangue (sentenza, pag. 7).
Del resto - ha puntualizzato lo stesso giudice - l’incapacità alla guida deve inoltre
essere dedotta dall’insolito atteggiamento dell’accusato il giorno dei fatti e
dal fatto che, probabilmente a causa del suo debole stato psichico, non era
perfettamente in grado di assumere comportamenti razionali alla guida
(sentenza, pag. 7).
3. Il ricorrente dissente dall’impugnato giudizio rilevando, anzitutto,
che nell’accertare l’inattitudine alla guida il giudice della Pretura penale è
incorso in una svista nella misura in cui ha attribuito ai risultati dell’esame
tossicologico delle urine (allegato 17 al rapporto di polizia del 6 aprile
2006) un valore o peso determinante. Infatti - obietta il ricorrente ricordando
di avere sottolineato il problema al dibattimento - il primo giudice ha
attribuito ai dati tossicologici dell’esame delle urine la valenza della prova
del sangue, prova che tuttavia non sussiste agli atti. Certo - continua - da
alcuni rapporti sembrerebbe che il ricorrente sia stato sottoposto anche ad un
esame tossicologico, per stupefacenti, del sangue (act. 12/14, pag. 3), ma alla
fine negli atti di polizia non si ritrova alcun risultato scientifico specifico
e il solo esame del sangue di cui vi è un riscontro è quello che riguarda l’alcolemia
(act. 12/14, pag. 2 e act. 12/16). Non è, dunque, dato sapere a quale esame del
sangue faccia riferimento il giudice quando dà per accertata la presenza di
stupefacenti nell’organismo del prevenuto. Gli unici risultati relativi agli
esami tossicologici agli atti sono, dunque, quelli relativi all’alcolemia nel
sangue (act. 12/16), il cui risultato è pero stato negativo e quello, su cui si
è fondato il Pretore, relativo al campione di urine (act.12/17). Sennonché,
assevera il ricorrente, secondo l’art. 2 ONC, in particolare il capoverso 2, è
considerato inabile alla guida il conducente nel cui sangue è provata la
presenza di stupefacenti. L’accertamento di sostanze stupefacenti nelle urine
non è dunque, sempre secondo il ricorrente, un dato adeguato o sufficiente ai
fini di concludere per un’inattitudine alla guida.
4. Il ricorso si rivela fondato nella misura in cui il ricorrente fa
carico al giudice di essere incorso in una svista nel ritenere che nel sangue
dell’accusato vi era una concentrazione di sostanze stupefacenti (cocaina ed
oppiacei) tale da averlo reso inabile alla guida. Giacché, come rilevato nel
gravame, il sangue prelevato in occasione del fermo del soggetto - e destinato
sia alla determinazione dell’alcolemia (prelievo avvenuto alle ore 13.35), sia
alla determinazione del consumo di sostanze stupefacenti (prelievo avvenuto
alle ore 13.45), in quest’ultimo caso unitamente alla urine (prelievo avvenuto
alle ore 13.45), così come richiesto dall’art. 140 vOAC (cfr. rapporto di
constatazione per sospetta guida in stato di inattitudine del 22 marzo 2006,
act. 12/14 punti 7, 9 e 10 e act. 12/15) - è servito soltanto per la
Considerandi
determinazione della quantità di alcol sorbita dal prevenuto (act. 12/16). Per
l’esame tossicologico (presenza di sostanze stupefacenti), il laboratorio
Bionalitico SA si è invece fondato (solo) sulle urine prelevate, per l’appunto,
in occasione del fermo del 22 marzo 2006, come attestato nella relativa
relazione del 24 marzo 2006 (act. 12/17). Relazione verosimilmente stilata a
seguito della richiesta in tal senso della polizia scientifica del 23 marzo
2006, alla quale la polizia cantonale aveva sollecitato un esame tossicologico
delle urine prelevate, per l’appunto, alle ore 13.45 a seguito dei sospetti maturati sul possibile consumo di droga da parte dell’accusato (act.
12/15). Di un’analisi del sangue in funzione dello stesso esame tossicologico -
sangue prelevato, come visto, proprio anche in funzione di tale accertamento -
non vi è però, come rilevato, traccia alcuna, verosimilmente perché le provette
non erano state inviate al Laboratorio Bioanalitico SA, come avvenuto per il
test per l’alcolemia, ma al Laboratorio molecolare a Lugano (act. 12/14 punto
10). L’accertamento del primo giudice, secondo cui nel sangue del prevenuto
sarebbero state riscontrate sostanze stupefacenti in misura tale da avere reso
il soggetto inabile alla guida è perciò arbitrario. E siccome, lo si ripete, lo
stesso giudice ha fondato il giudizio di colpevolezza per quanto riguarda
l’imputazione di guida in stato di inattitudine proprio su questo specifico
accertamento dipartendosi da quanto prescritto al riguardo dall’art. 34
OOCCS-USTRA - sulla cui applicazione le parti concordano, benché la normativa
sia entrata in vigore dopo i fatti (avvenuti nel corso del mese di marzo del
2006) all’origine del procedimento penale, ovvero il 1° ottobre 2008 - la
conseguente condanna per guida in stato di inattitudine dovuto al consumo di
stupefacenti non può che cadere. Il prevenuto, non lo si dimentichi, ha
acconsentito al prelievo del sangue anche per stabilire il consumo di sostanze
stupefacenti, oltre che di medicamenti (act. 12/14 punti 9 e 10), con le
conseguenze, in senso positivo o negativo, che una prova del genere comporta in
prospettiva dell’applicazione dell’art. 91 LCStr. Già si è però visto che
nonostante ciò il Laboratorio Bioanalitico SA ha esaminato solo le urine
dell’indagato per l’esame tossicologico, vanificando in questo modo una prova
prevista dal diritto federale (alla quale questi si era sottoposto (prelievo del
sangue). Del resto, nelle sue osservazioni al ricorso, il Procuratore pubblico
non pretende il contrario, ossia non sostiene che l’esame delle urine ha
comunque validamente supplito a quello del sangue.
E’
vero che il Pretore ha dipoi aggiunto che l’incapacità alla guida del prevenuto
è deducibile anche dall’insolito atteggiamento del soggetto il giorno dei fatti
e dal fatto che, probabilmente a causa del suo debole stato psichico, non era
perfettamente in grado di assumere comportamenti razionali alla guida. In cosa
sarebbe consistito l’insolito atteggiamento di cui l’accusato avrebbe dato
prova nella specifica fattispecie e, in particolare, perché un’attitudine del
genere basterebbe per dichiarare il prevenuto colpevole del reato di cui
all’art. 91 cpv. 2 LCStr, il primo giudice tuttavia non spiega. In assenza di
accertamenti più compiuti, non è neppure di sussidio il riferimento del Pretore
alla circostanza che, “probabilmente” (cosa significa?) a causa del suo debole
stato psichico (in che cosa sarebbe esso consistito?), lo stesso prevenuto non
sarebbe stato in grado di assumere comportamenti razionali alla guida. Di nuovo
la sentenza impugnata non resiste perciò alla censura di arbitrio sollevata nel
rimedio, ove si consideri del resto che nemmeno dal “Test di attenzione” di cui
al punto 12 del Rapporto dell’esame medico relativo all’assunzione di alcol,
stupefacenti o medicinali annesso all’act. 12/14 sono emersi elementi
suscettibili di confermare la negativa impressione del primo giudice al riguardo
(cfr. anche il punto 11 che precede e i punti 13, 14. 15, 16, 17 e 18 che
seguono).
5.
Dato quanto precede non può che discendere l’accoglimento del
gravame, nel senso che il ricorrente va prosciolto dall’imputazione di guida in
stato di inattitudine, con conseguente rinvio degli atti a una nuovo giudice
della Pretura penale per commisurare la pena in relazione alla condanna
(incontestata) di infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 cpv. 1
LArm) e per la fissazione degli oneri processuali di prima sede. Quanto agli
oneri processuali relativi al presente giudizio, essi vanno caricati allo
Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 600.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6
CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il
ricorrente è prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine.
Annullati i dispositivi n. 1, 2 e 3 della sentenza impugnata, gli atti sono
trasmessi ad un altro giudice della Pretura penale per la commisurazione della
pena e per la determinazione degli oneri processuali di prima sede.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 800.-
sono
posti a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 600.- per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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