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Decisione

17.2009.64

Differenza fra furto con destrezza e rapina, valutazione della chiamata di correo. Infrazione alla LArm, errore sull'illiceità. Infrazione alla LCStr e alla LStup. Sospensione condizionale della pena,

17 agosto 2010Italiano99 min

Source ti.ch

Fatti

I due si sono, dunque, spostati in centro città e

AC 1 è entrato in un istituto bancario in __________, ove ha segnalato a RI 1

che un uomo di mezza età, G., stava uscendo con in mano una busta con del

denaro. Nemmeno quel secondo colpo è, tuttavia, andato a buon fine poiché la

vittima si è buttata a terra gridando al ladro e RI 1 ha dovuto darsi nuovamente alla fuga.

A quel punto, i due hanno deciso di cambiare

località e si sono diretti a __________ dove sono arrivati verso le 11.15.

All’interno della filiale __________ della

cittadina, AC 1 ha visto una cliente - PC 1 - che aveva prelevato del denaro e

lo aveva riposto in un’agenda ed ha subito avvisato l’amico che, all’esterno, strappò

alla donna l’agenda che teneva stretta al petto.

Mentre lasciava la banca, continuando a recitare

il ruolo di finto cliente, consigliò la vittima, che nel frattempo era stata

soccorsa da un passante, di chiamare la polizia.

Poi, mentre si avviava verso la vettura, AC 1

venne raggiunto da una telefonata di RI 1 che lo avvisava di essere già partito

poiché aveva visto degli agenti di polizia in zona. AC 1 si avviò, dunque, alla

stazione ferroviaria dove prese un taxi.

Durante il tragitto in taxi, RI 1 lo chiamò nuovamente

per dirgli che era rimasto senza benzina e chiedergli di comprarne una tanica e

raggiungerlo, poi, al parcheggio del ristorante __________ , dove lo aspettava

all’interno della vettura (con il sedile abbassato, in modo da non essere

notato).

Dopo il rifornimento d’emergenza con il

carburante acquistato da AC 1, i due ripresero il viaggio insieme e, verso le

12.45, fecero sosta ad un distributore a __________. Mentre AC 1 faceva

benzina, RI 1 acquistò nell’annesso negozio __________ quattro confezioni di

profumo “Acqua di Bello” (profumo da lui abitualmente usato). Poi ne regalò una

ad AC 1 cui lasciò, anche, la sua parte di refurtiva (e meglio, fr. 1'450.-).

I due hanno, infine, raggiunto __________ (dove AC

1 ridiede il cellulare alla madre cui regalò pure fr. 100.-) e, poi, __________

dove hanno pranzato e dove, verso le 15.00, si sono lasciati.

Secondo gli accertamenti del primo giudice,

durante le rapine RI 1 indossava giacca e pantaloni neri, occhiali da sole di

colore scuro di marca Diesel, un cappellino con ala di colore nero con un logo

di colore bianco sul davanti, di forma quadrata. I capelli lunghi erano raccolti

e nascosti sotto al cappellino. Dopo lo scippo, RI 1 si è tolto occhiali e

cappellino ed ha aperto la giacca.

3.1.2. Fondamento probatorio degli accertamenti di cui s’è detto sopra è la

chiamata in correità di AC 1 che il primo giudice ha definita “pesantissima”,

oltre che chiara, lineare, circostanziata, costante.

Sempre a proposito di tale chiamata in correità,

il primo giudice, dopo avere sottolineato come essa sia stata integralmente

confermata in sede di confronto con RI 1, ha precisato che si è trattato di una dichiarazione sincera, spontanea e disinteressata e, perciò, già da sola, “sufficiente

per fondare un giudizio di colpevolezza” (consid. 13.2, pag. 33). Sulla

genesi di tale dichiarazione, il giudice di prime cure ha osservato che i due

erano in buoni rapporti e che, perciò, AC 1 - che, peraltro, nulla ha

guadagnato dalle accuse mosse al correo, essendosi accusato dei medesimi reati -

non aveva motivo per accusare ingiustamente RI 1 (sentenza impugnata, consid.

13.2, pag. 33).

Il primo giudice ha, poi, precisato che le

dichiarazioni rese da AC 1 sui fatti del 22 gennaio 2007 “hanno trovato

conferma ogni qualvolta è stato possibile procedere a verifica” (sentenza

impugnata, consid. 10, pag. 27). In particolare - ha precisato il primo giudice

- ha trovato riscontro la richiesta del telefono cellulare della madre

nonostante AC 1 disponesse del proprio. Parimenti, le telefonate intercorse fra

le due utenze sono state confermate dai tabulati telefonici che pure,

accertandone l’inattività, hanno confermato la dichiarazione secondo cui RI 1,

quel giorno, aveva dimenticato il proprio cellulare. Parimenti - ha continuato

il primo giudice - la chiamata di correo è sostenuta dal fatto che RI 1 aveva

una ferita alla mano e il fatto che sugli occhiali da sole che AC 1 ha dichiarato essere stati usati dall’amico è stato effettivamente ritrovato il sangue di RI 1.

Inoltre - ha proseguito il primo giudice - ha trovato conferma il dettaglio dell’agenda

sottratta alla vittima così come è stato confermato (dalla dichiarazione del

tassista) l’acquisto della tanica di benzina e l’incontro dei due sul __________.

Infine - ha rilevato il primo giudice - ha trovato conferma il dettaglio del

rifornimento di benzina alla stazione di servizio di __________ e il contestuale

acquisto di quattro confezioni del profumo abitualmente usato da RI 1 (sentenza

impugnata, consid. 10, pag. 27).

Il primo giudice ha, poi, in questo contesto

valutato la tesi difensiva secondo cui AC 1 “racconterebbe cose vere al

riguardo dello svolgimento delle rapine, solo che egli avrebbe agito con un

altro correo” accusando l’imputato soltanto “per paura nei confronti di

questa persona o eventualmente di altri soggetti pericolosi appartenenti al

medesimo giro” concludendo che essa - esplorata in aula - si è rivelata

priva di qualsiasi verosimiglianza e osservando come, in realtà, indicando

quale suo correo il RI 1, l’AC 1 ha chiamato in causa “un soggetto

potenzialmente criminogeno (squattrinato, senza un lavoro fisso, pregiudicato,

dipendente da sostanze psicoattive) che inoltre risulta nella per lui migliore

delle ipotesi quanto meno molto vicino ai reati in rassegna, visto che per sua

stessa ammissione egli la mattina del 22 gennaio 2007 era con il reo confesso AC

1 almeno sino a circa mezz’ora prima del tentativo (sentenza impugnata,

consid. 13.2, pag. 33).

3.1.3. Il primo giudice ha, poi, vagliato le dichiarazioni rese da RI 1

(sentenza impugnata, consid. 11-12, pag. 27-31) rilevando, dapprima, che, nel

corso del suo primo interrogatorio, questi ha detto di essersi alzato verso le

8.45 del 22 gennaio 2007 e di essersi recato con AC 1 a __________ dove ha aiutato l’amico a svuotare un suo magazzino per poi fare visita ai genitori di

AC 1 e, quindi, spostarsi in varie località tra __________ e __________ per

delle commissioni (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 27-28).

Nel suo secondo interrogatorio - ha, poi,

ricordato il primo giudice - aggiungendo “dettagli inediti” e dando una

diversa versione sulle attività svolte, RI 1 ha riferito di essere partito con AC 1 da __________ verso le 8.30 alla volta di __________, dove AC 1 - dopo essere

passato dai genitori - ha incontrato “una sorta di fiduciario” che si

stava occupando dell’apertura della sua nuova impresa. RI 1 ha sostenuto che aveva aspettato AC 1 in automobile e che quel giorno non si sentiva bene. Quindi,

ha precisato che, al rientro a __________, “a dispetto del dichiarato stato

di malessere”, ha subito cercato qualcuno con cui andare a recuperare la

sua automobile che era stata sequestrata dai carabinieri in Italia, ciò che ha

fatto l’indomani accompagnato da una certa A. (sentenza impugnata, consid. 11,

pag. 28-29).

Secondo le dichiarazioni rese nell’interrogatorio

successivo, invece - ha evidenziato il primo giudice - RI 1, su insistenza

dell’amico, lo ha accompagnato (nonostante stesse male) da un fiduciario ad __________,

per rimanere, poi, per circa un’ora ad attenderlo in macchina. Questa volta,

però - ha precisato il giudice rilevando come l’imputato abbia nuovamente

modificato la sua versione dei fatti - concluso l’incontro con il fiduciario, i

due hanno fatto tappa in un cantiere di __________ per tornare, infine, a casa,

a __________, dove RI 1 ha dormito fino a sera quando ha contattato due sue

conoscenti per chiedere loro di accompagnarlo a riprendere la già citata

vettura (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 29-30).

Il primo giudice ha, poi, sottolineato come, in

un primo tempo, RI 1 abbia omesso di indicare che quella mattina egli si era

recato in banca per effettuare un prelievo (fatto, secondo AC 1, per disporre

di una banconota da fr. 100.- da cambiare da usare per l’operazione allo

sportello durante la quale individuare la vittima della rapina) e come, poi, “a

precisa domanda in tal senso”, egli abbia negato di essersi recato in banca

per poi tornare sulle sue dichiarazioni ed ammettere il prelevamento soltanto

dopo essere stato confrontato con il giustificativo di un prelievo di fr. 300.-

giustificandolo, però, durante il confronto con l’AC 1, con le spese legate al

riscatto della vettura sequestrata.

Infine, il primo giudice ha ancora ricordato che,

in sede di dibattimento RI 1, ha nuovamente ribadito la propria estraneità ai

fatti, precisando di essere partito da __________ con AC 1 verso le 7.30 per

poi farsi riportare a casa dall’amico quasi subito dopo il prelievo di fr.

300.- effettuato presso la __________, arrivando così a casa verso le 9.30 e

specificando di non avere sentito, nelle due ore passate con lui, l’amico fare telefonate

“strane”, ovvero cercare qualcuno per partecipare alle rapina.

Procedendo alla valutazione di dettaglio delle

dichiarazioni di RI 1 il primo giudice ha rilevato come egli abbia fornito

versioni discordanti e come l’ultima versione raccontata sia “assai poco

congruente, ed in ogni caso contraria al normale e logico corso degli eventi”

concludendo che egli non sia credibile “in quanto le cose non possono cioè

essere andare come da lui narrato” (sentenza impugnata, consid. 13.2, pag.

33).

In primo luogo, perché troppe sono le

contraddizioni nelle sue successive versioni.

Vi sono, infatti, contraddizioni nelle

dichiarazioni riguardanti la parte iniziale della mattinata poiché, indicate le

8.45 come ora del risveglio nel primo verbale, l’uscita da casa è stata situata

alle 8.30 nel secondo verbale e alle 7.30 al dibattimento. Poi, contraddizioni

si riscontrano in merito alle causali degli spostamenti:”se nel primo

verbale si trattava di andare al magazzino, svuotarlo e caricare il materiale

sul furgone della ditta e poi andare in giro a fare delle commissioni fra il

bellinzonese e il locarnese, nel secondo verbale l’attività diviene più statica

e decisamente meno faticosa, perché si sarebbe trattato semplicemente di

accompagnare l’AC 1 a __________ per un appuntamento d’affari e di stare in macchina

ad attendere, senza perciò più magazzini da svuotare o giri per commissioni tra

__________ e __________ ma con l’importante novità di avere interrotto

anzitempo l’attività lavorativa per tornare a casa a __________ perché non si

sentiva bene”. Ed ancora, al PP, RI 1 ha aggiunto l’ulteriore novità della visita ad un cantiere dopo il colloquio con il fiduciario.

In secondo luogo - prosegue il primo giudice - le

cose non possono essere andate come RI 1 ha dichiarato poiché il prelievo in banca - peraltro mai menzionato in queste diverse versioni - è “poco

congruente per chi asseritamente sta male e vuole solo tornare a casa a

smaltire la sbornia e i suoi postumi, laddove poco convincente è anche la

spiegazione addotta di avere necessitato di contante per pagare una multa e

riscattare la vettura dai carabinieri , trattandosi di un’operazione (il

prelevamento in contanti) che poteva effettuare tranquillamente quando si fosse

sentito meglio, così che appare preferibile la spiegazione fornita dall’AC 1

secondo cui il prelievo era funzionale alla commissione dei reati”

(sentenza impugnata, consid. 13.2. pag. 34).

Ma - prosegue il primo giudice - anche tolte

queste contraddizioni ed incongruenze, “la versione del RI 1 diviene

oggettivamente insostenibile” laddove egli racconta che AC 1 era con lui in

__________ verso le 9.30 (verb. dib. pag. 3), siccome dalle emergenze

istruttorie risulta che alle 10.00 AC 1 era già in __________ per tentare il

primo colpo: ben difficilmente, infatti, l’AC 1 avrebbe potuto “affrontare

il traffico mattutino in uscita da __________, quello del piano __________ e

poi quello in entrata a __________ per presentarsi puntuale alle 10.00 in __________ e tentare con un misterioso altro correo la prima rapina della giornata”.

Ribadito come non sia oggettivamente fattibile di partire da __________ alle

9.30 e trovarsi alle 10.00 in __________ “fuori da __________, oltretutto

dopo avere parcheggiato in una delle strade laterali vicine al cimitero laddove

la più vicina è __________ che si trova oltre il cimitero e che è

inoltre a senso unico e che va perciò imboccata da __________ (ciò che

allunga ulteriormente il tragitto in auto per arrivarci) e dovendo quindi

ancora percorrere circa 3/5 minuti a piedi per coprire le varie centinaia di

metri di distanza da __________”, il primo giudice ha rilevato come le

incongruenze della versione del RI 1 si estendono anche “alla necessità per

l’AC 1 di convocare con un preavviso minimo il correo affinché egli fosse

pronto alla rapina delle 10 a __________” visto che RI 1 stesso aveva detto

che era previsto che i due lavorassero insieme tutta la giornata ciò che

comporta che “per quel giorno l’AC 1 non aveva in programma rapine”.

Nella versione del RI 1, dunque, volendo dimenticare “l’assurdità per l’AC 1

di voler effettuare il reato (previo uno spostamento fatto a tempo di record)

già alle 10 quando nessuno gli avrebbe impedito di delinquere con più calma

verso le 11”, ritenuto che RI 1 stesso ha dichiarato di non avere sentito

l’amico fare “telefonate strane”, il colpo ha dovuto essere organizzato con 30

minuti di preavviso. Ora - ha aggiunto il primo giudice - nel “periodo

potenzialmente incriminato” i tabulati indicano che AC 1 ha fatto tre chiamate: una all’__________ e due a persone residenti a Sementina e ad __________

per cui si può tranquillamente escludere un coinvolgimento nei fatti non

potendosi pretendere che esse si siano prestate a recarsi a __________ per

delinquere.

Ed ancora - continua il primo giudice - nella

versione dell’improvvisazione dei reati da parte di AC 1, non si comprende come

mai questi, già alle 8.00 del mattino, si fosse fatto prestare dalla madre il

cellulare “da utilizzare per tenere i contatti con il proprio correo durante

l’esecuzione dei colpi” (sentenza impugnata, consid. 13.2, pag. 36).

Sulla scorta di queste considerazioni - e

rilevato che il mancato riconoscimento da parte delle vittime va relativizzato,

da un lato, poiché l’aggressore le ha assalite da tergo ciò che ha impedito

loro di vederne il volto e, d’altro lato, per la constatazione fatta in aula

secondo cui l’imputato, una volta “ben vestito, coi capelli raccolti, senza

barba ed occhiali, non assomigli per nulla alle foto segnaletiche”

(sentenza impugnata, consid. 13.1. pag. 31-33) - il primo giudice ha ritenuto

che RI 1 ha mentito e che, perciò, egli era “il correo dell’AC 1 nei tre

episodi della mattina del 22 gennaio 2007” (sentenza

impugnata, consid. 11-13, pag. 27-31, consid. 13.2. pag. 36).

Ciò concluso, il primo giudice ha sottolineato

come “gli ulteriori indizi a carico del RI 1” - e meglio, l’acquisto

presso il negozio __________ di 4 confezioni del profumo da lui usato alle ore

12.48 del 22 gennaio 2007 contestualmente al rifornimento di carburante della

Mercedes dell’AC 1 dopo che questa era rimasta a secco sul __________ ed era

stata rifornita con solo 5 litri di benzina, il rinvenimento di tracce del suo

sangue sugli occhiali da sole marca Diesel trovati nel veicolo in uso ad AC 1,

la ferita sulla mano - abbiano “unicamente valenza abbondanziale” ma

siano “comunque congruenti con la tesi della sua colpevolezza” (sentenza

impugnata, consid. 13.2, pag. 36).

3.2. RI 1 censura siccome arbitrari gli accertamenti di fatto operati dal

primo giudice sulla base della chiamata di correo di AC 1 cui ha aderito

nonostante essa non fosse sufficientemente “vestita” e scartando

sistematicamente ed in modo arbitrario la versione dei fatti da lui fornita. Non

criticando né la logica né la coerenza della versione di quest’ultimo, egli

sostiene che AC 1 ha riferito di fatti realmente accaduti sostituendo, però,

con lui il vero correo.

3.2.1. Nel suo esposto il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere

tratto dalle sue menzogne durante l’inchiesta (o meglio: dalle sue descrizioni ondivaghe)

la conclusione secondo cui egli è l’autore dei reati di rapina. Rilevato come

un simile assioma lo privi del beneficio del dubbio (ricorso, pag. 8), egli

sostiene come le sue menzogne non bastano a confortare la tesi accusatoria

(ricorso, pag. 11).

3.2.2. Entrando nel dettaglio, il ricorrente sostiene che il primo giudice

ha accertato arbitrariamente il tempo necessario per compiere quel giorno il

tragitto __________-__________ (soli 36 minuti indicati sul sito www.viamichelin.ch):

secondo la sua tesi, la circostanza necessitava di un accertamento peritale e

non è dato sapere su quale base il giudice di prime cure abbia deciso che 25/30

minuti erano insufficienti per quello spostamento in un orario non

particolarmente trafficato ritenuto, peraltro, che AC 1 era solito “correre

come un pazzo” tanto da essere incorso, in passato, in alcune infrazioni

del codice stradale (ricorso, pag. 9).

3.2.3. Il ricorrente, riferendosi alle considerazioni secondo cui AC 1 non avrebbe

potuto organizzare una rapina in meno di un’ora, sostiene che l’ipotesi di una

rapina già organizzata da AC 1 (che ha coinvolto RI 1 a sua insaputa nell’inizio del viaggio malavitoso, quando si è recato dalla madre per procurarsi il

cellulare) è stata inspiegabilmente esclusa dal primo giudice sulla scorta

delle sue dichiarazioni. Si è trattato di un accertamento arbitrario, ritenuto

che “egli non poteva in alcun modo sostenere un simile fatto, non potendosi

mettere nella testa dell’AC 1 e quindi non poteva conoscere i suoi piani” (ricorso,

pag. 10). Il giudice di prime cure - sostiene, poi, il ricorrente - “neppure

sembra sfiorato dal fatto che il reato poteva essere stato organizzato da

giorni con altro correo (considerato che l’AC 1 una rapina prima d’allora

l’aveva già organizzata) e che eventualmente AC 1 pensava di tirarsi dietro il RI

1 senza che neppure lui lo sapesse” (ricorso pag. 11)

Il ricorrente sostiene, poi, come sia arbitrario

anche l’accertamento secondo cui il correo rimasto sconosciuto non avrebbe

potuto trovarsi sul luogo della rapina già alle 10.00: in effetti, esso “si

scontra con l’evidente e assolutamente credibile possibilità che il correo,

visto che la rapina era già prevista, fosse già sui luoghi” (ricorso pag. 11).

3.2.4. Il ricorrente continua nel suo esposto sostenendo che nulla può

essere dedotto dalle sue mancate dichiarazioni riguardo il prelevamento in

banca ritenuto come emerga dagli atti che in quel periodo si trovava in uno

stato di forte alterazione alcolica e che ha ripetutamente affermato di non

ricordarsene (ricorso, pag. 10). Inoltre - sostiene ancora RI 1 -

contrariamente alla versione fornita da AC 1 e pedissequamente ripresa nella

sentenza impugnata, non c’era alcuna necessità di prelevare, in quanto AC 1

aveva già con sé del denaro che poteva servire allo scopo (ricorso, pag. 11).

3.2.5. Anche le considerazioni in merito alle confezioni di profumo

acquistate dopo le rapine non sono condivise dal ricorrente che ritiene “colpevolista”

la posizione del primo giudice: il fatto che si tratti della marca utilizzata

abitualmente da RI 1 non significa per forza, che lui fosse l’acquirente. Il

primo giudice - continua il ricorrente - “neppure è sfiorato dall’idea che

quell’acquisto possa essere stato fatto dal vero correo essendo AC 1 impegnato

a far benzina” ritenuto che “se lui avesse voluto mentire, avrebbe

potuto negare il consumo di quel profumo, cosa che invece ha ammesso con

naturalezza senza che il giudice, evidentemente perché il suo incedere era

colpevolista, fosse stato sfiorato dal dubbio che da quell’affermazione sincera

doveva nascere”. Inoltre - precisa il ricorrente - potrebbe essere stato lo

stesso AC 1 ad effettuare l’acquisto , magari perché ne aveva “apprezzato la

fragranza” o per fare un regalo all’amico “per imbonirselo,

rispettivamente incastrarlo nel disegno denunciato”. Tutto questo -

conclude sull’argomento - dimostra come la questione sia irrilevante se non per

dimostrare che il primo giudice ha operato una lettura colpevolista del

materiale probatorio (ricorso, pag. 11-12).

Analogamente - continua il ricorrente - il primo

giudice ha fatto in relazione alle macchie di sangue trovate sugli occhiali: “la

ferita era precedente ai fatti” e il fatto che vi fossero macchie del suo

sangue sui suoi occhiali “è logica” così come “logica è la presenza

dei suoi occhiali sulla vettura di AC 1” visto che

lui la usava regolarmente. Ancora una volta - sostiene il ricorrente - il

giudice è caduto in arbitrio poiché si è “accontentato del fatto che AC 1 ha dichiarato che il suo correo si era ferito” senza prendere in considerazione la tesi secondo

cui AC 1 ha voluto incastrarlo e senza considerare che non è stato stabilito se

gli occhiali vennero usati durante la rapina poiché essi non sono stati

riconosciuti dai testimoni tanto che il giudice ne ha disposto la restituzione

(ricorso, pag. 12 e 13).

3.2.6. Infine,

secondo il ricorrente risultano viziate da arbitrio anche le considerazioni che

il primo giudice ha svolto in relazione al denaro rinvenuto al suo domicilio

(ricorso, pag. 13). Rilevando che egli ha giustificato il possesso di tale

importo attribuendolo ad un prelevamento in banca, rispettivamente alla

remunerazione per il suo lavoro, egli sostiene come la non rilevanza probatoria

di tale elemento risulti dal fatto che è lo stesso giudice di prime cure ad

affermare - dopo avere ritenuto il denaro un elemento a carico - che non è

sicuro che il denaro sia provento della rapina a danno della PC 1 (ricorso,

pag. 13). La palese erroneità di tale valutazione lascia intendere - conclude RI

1 - che il primo giudice non ha ”fruito della necessaria serenità per

giudicare il caso” (ricorso, pag. 13).

3.3. La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il

confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità

è, quindi, soltanto un indizio e non una prova, provenendo essa da persona

interessata e non libera (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI1; Rep. 1980, pag.

192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4; sentenza CCRP del 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, pag. 101 e segg.; sentenza CCRP del 20 agosto 1985 in re Pi; vedi anche, per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale

italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto

processuale penale), p. 26).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove

certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi

valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio

da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in

più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono

condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un

valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der

Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

Come gli altri indizi, pertanto, la chiamata di

correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto

che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua

costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua

credibilità intrinseca. La credibilità intrinseca della chiamata di correo deve

essere esaminata in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei

fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale

credibilità di quest’ultimo, valutata in funzione della sua personalità e della

sua storia personale.

Come qualsiasi altro indizio, la chiamata di

correo deve poi essere supportata da elementi esterni, nel senso che il giudice

- valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità -

deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione

completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia

da essi confortata (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI.1; Rep. 1980, pag. 192,

consid. 3; Rep. 1980, pag. 146-147, consid. 4; Manzini, op. cit., pag.

420-425). Se è necessario che gli elementi esterni a sostegno della chiamata di

correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla

stessa vengano usati per la sua conferma), non è per contro necessario che

l’elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata

perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto, ritenuto che

anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza

della vita, possono bastare (purché siano certe) a corroborare una chiamata la

cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il

diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità

o in reità, in: I criteri di valutazione previsti dall’art. 192 CPP, Cass. Pen.

1997, 572, pag. 915; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e

funzione dell’innesto normativo, in: I criteri di valutazione della prova

penale, G. Giappichelli Editore, pag. 179). Quando ne sia stata accertata

l’attendibilità intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni ai

sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (Rep. 1980,

pag. 192, consid. 3).

Per costante giurisprudenza, quando è chiamata a

giudicare un ricorso che la contesta, la Corte di cassazione e revisione penale deve, da un lato, esaminare se il primo giudice ha avuto una nozione

giuridicamente corretta della chiamata di correo - in particolare, del suo

semplice valore indiziante e relativo e della necessità che essa sia “vestita” -

e, dall’altro, deve esaminare se in base a determinati fatti o complesso di

fatti è stata ritenuta in modo arbitrario “vestita”, poiché il fatto non esiste

o perché lo stesso, da solo o con altri, non ha carattere indiziante (Rep.

1990, pag. 353, consid. VI.1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 4; Rep. 1980, pag.

147, consid. 4; sentenza CCRP del 30 maggio 1984 in re L., consid. 2).

Come nel caso di una censura di arbitrio

nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, anche in questo

contesto per essere ricevibile in ordine la censura deve essere chiaramente

indicata e motivata (Rep. 1980, pag. 147, consid. 4). In un processo

indiziario, la condanna è arbitraria nella misura in cui il primo giudice ha

attribuito valore di indizio a un fatto che - o perché non certo, o perché

equivoco, o perché contingente - non può assurgere a tale valore (Rep. 1980,

pag. 192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4). Non è, per contro,

censurabile d'arbitrio il giudice che pone a base del proprio convincimento una

chiamata di correo di cui ha accertato in modo sostenibile l’attendibilità, in

particolare dopo averne rilevata la concordanza con altri indizi (correttamente

valutati come tali), il suo inserimento logico e coerente in una narrazione

completa e il suo carattere disinteressato (Rep. 1980, pag. 189).

3.3.1. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;

118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così

che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione

impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per

quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare

perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione

delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con

rinvii). E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione

delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in

chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice

in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il

Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può

dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener

conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora,

quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni

insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata

una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13

consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

Il precetto in dubio pro reo è il

corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e disciplina sia la valutazione delle

prove sia la ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto riguarda l'onere

probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza

dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al

proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce - come il

Tribunale federale - di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV

86 consid. 2a pag. 87). Per quanto attiene invece alla valutazione delle prove,

il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può

dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole

all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale

probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie

(DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86

consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 2c pag. 37). Il precetto non impone però

che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Un giudizio di

colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali

inoppugnabili, su indizi che sono atti a fondare il convincimento del tribunale

quando, valutati globalmente, consentono di escludere ogni ragionevole dubbio

sulla colpevolezza dell'accusato (STF 12 febbraio 2003, inc.1P.333/2002

consid. 1.4; STF 10 gennaio 2002, inc.6P.93/2001 consid. 3c; STF 25 settembre

2000, inc.1P.608/1999 consid. 3d; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006 consid.

3.9; STF 28 giugno 2004, inc.6P.72/2004 consid. 1.2; STF 7 maggio 2003, inc.

6P.37/2003 consid. 2.2). Semplici dubbi astratti e teorici sono sempre

possibili; il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto

nutrire sulla colpevolezza, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,

dubbi rilevanti e insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86

consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo il

principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto

dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40; 17.2002.45).

3.4. Il ricorrente critica il fatto che il primo giudice abbia fondato la

sua decisione unicamente sulla chiamata di correo, ignorando la portata di mero

indizio della stessa e l’esigenza che essa sia “vestita”. Tale censura può

essere respinta di primo acchito, nella misura in cui dalla sentenza impugnata

risulta, al contrario, che il primo giudice ha, in un esame complessivo,

vagliato le risultanze istruttorie alfine di verificare se la chiamata di

correo fosse attendibile e confermata da riscontri esterni. Infatti, se è vero

che il primo giudice ha definito la chiamata di correo “pesantissima” aggiungendo

che essa “sarebbe da sola sufficiente per fondare un giudizio di

colpevolezza” (consid. 13.2, pag. 33), è soprattutto vero che egli ne aveva

ben chiaro il mero valore indiziario visto che ha proceduto ad una valutazione

approfondita del valore probante della chiamata esaminandone e accertandone,

insieme al carattere disinteressato (nessun motivo di rancore ma anzi rapporto

amichevole, nessun interesse a denunciare e totale inverosimiglianza della tesi

difensiva di cui s’è detto sopra), la chiarezza, linearità e costanza, e accertandone

la credibilità estrinseca sulla scorta di una serie di elementi oggettivi (sentenza

impugnata, in particolare consid. 10, pag. 27) per poi, d’altra parte, valutare

l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal chiamato e la portata delle altre

risultanze istruttorie (in particolare, del mancato riconoscimento

dell’imputato da parte delle vittime).

Non è, dunque, fondata la censura secondo cui il

primo giudice ha misconosciuto la natura e la portata della chiamata di correo

fatta da AC 1.

Va, ora, analizzato se tale chiamata essa è stata

ritenuta “vestita” in modo arbitrario, ovvero se il primo giudice si é basato

su fatti o su un complesso di fatti inesistenti o privi di carattere

indiziante.

3.5. Nel sostenere che il primo giudice l’ha considerato colpevole poiché

ha mentito in relazione al reale svolgimento dei fatti il ricorrente dimostra

di non avere compreso le motivazioni alla base della sentenza impugnata. In

realtà, non è perché ha mentito - facoltà costituzionalmente garantita

all’imputato, v. fra le ultime, STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007,

consid. 4 - che il primo giudice ha ritenuto RI 1 colpevole e correo di AC 1. In effetti, correttamente, il primo giudice è giunto a tale conclusione dopo avere valutato la

portata dell’intero materiale probatorio, e meglio dopo avere relativizzato il

mancato riconoscimento dell’imputato da parte delle vittime (consid. 13.1. pag.

31-33), dopo avere accertato l’attendibilità intrinseca ed estrinseca della

chiamata di coreo (consid. 9, pag. 22-27; 10, pag. 27; 13.2, pag. 33) e dopo

avere accertato l’oggettiva insostenibilità della dichiarazione di RI 1 secondo

cui, quel 22 gennaio 2007, lui rimase con AC 1 soltanto fin verso le 9.30 del

mattino, quando l’amico lo lasciò per andare, senza di lui, a __________ e,

poi, a __________ a fare le rapine.

Detto questo, si rileva, qui, che

l’argomentazione secondo cui il ricorrente ha reso una versione dei fatti

“ondivaga” poiché condizionato dall’asserito pesante consumo di alcool risulta

totalmente infondata.

Rilevato che il ricorrente non ha indicato quali

atti istruttori provino tale suo asserito pesante consumo d’alcol e che,

quindi, la censura va dichiarata irricevibile, si osserva che essa andrebbe,

comunque, respinta. Infatti, se dagli atti risulta che egli ha dichiarato di

ubriacarsi spesso (verbale RI 1 22.2.2007), non può certamente essere preteso

che tale sua abitudine comportasse una sua generalizzata e permanente

incapacità di riferire correttamente di quanto successo. Inoltre, se è vero che

risulta che al momento dell’arresto egli presentava “sintomi di euforia

alcolica” (cfr. AI11 pag. 3), è anche soprattutto vero che le pecche

evidenziate dal primo giudice intaccano tutte le dichiarazioni da lui rese in

momenti diversi - anche in aula - in cui non risulta che egli fosse ancora

sotto i fumi dell’alcol. Non è dunque per “punire” RI 1 per le versioni dei

fatti incongruenti che ha fornito che il primo giudice lo ha condannato, ma

poiché ha ritenuto più credibile un’altra versione dei fatti presente agli

atti. Nessuna critica a tale riguardo può dunque essere mossa al primo giudice

per non aver creduto alle versioni dei fatti rese da RI 1.

3.6. Le ulteriori censure del ricorrente si rivelano in gran parte di

stampo appellatorio poiché il ricorrente si limita a discutere la valenza

probatoria degli elementi ritenuti dal primo giudice, dandone una lettura

diversa, senza invece dimostrare che la valutazione complessiva di tutti gli

indizi considerati dal primo giudice risulta completamente destituita di

fondamento e viziata da un errore qualificato. Argomentando come se si trovasse

davanti ad una Corte di appello, RI 1 perde di vista il limitato potere d’esame

di cui gode questa Corte nell’ambito di un ricorso per cassazione.

3.6.1. Anzitutto,

il ricorrente critica la valutazione della versione dei fatti da lui esposta in

sede di dibattimento, che il primo giudice ha ritenuto contraddittoria e la cui

tempistica è stata considerata contraria al normale e logico corso degli

eventi. La critica cade tuttavia nel vuoto. Anzitutto non risulta,

contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, che i vari siti internet che

permettono di calcolare itinerari indichino un tempo di percorrenza di 36

minuti per compiere il tragitto da __________ a __________ (comunque superiore

ai 25/30 minuti che renderebbero plausibile la tesi secondo cui alle 9.30 di

mattina AC 1 ha lasciato RI 1 a casa a __________ e alle 10.00 era invece già

in banca a commettere la prima tentata rapina). In realtà, i diversi siti

consultati da questa Corte indicano un tempo di percorrenza variante fra i 42 e

i 46 minuti, ciò che conforta le valutazioni e le conclusioni del primo

giudice. Già per questo motivo la censura non meriterebbe ulteriore esame.

Ma al di là di questo aspetto, anche in questo

caso il ricorrente dimentica che davanti a questa Corte non basta dimostrare la

plausibilità di un diverso svolgimento dei fatti - quand’anche sulla scorta di

una lettura più plausibile del materiale probatorio - ma occorre evidenziare i

motivi per cui le considerazioni espresse nella sentenza impugnata (secondo cui

AC 1 non poteva alle 9.30 partire da __________ ed essere alle 10.00 in __________ a __________, attraversando il traffico, dopo aver posteggiato in un luogo

distante almeno un qualche centinaio di metri dalla banca) sono insostenibili

nel senso indicato nel considerando di diritto. Dal ricorso non emerge nulla di

tutto questo, se non - accanto ad un’ inattendibile indicazione di tempi - generiche

accuse secondo cui il primo giudice avrebbe tenuto un’attitudine colpevolista.

La censura cade, dunque, nel vuoto.

3.6.2. Nemmeno

il giudice di prime cure è caduto in arbitrio accertando il carattere

improvvisato della rapina ritenuto che tale accertamento deriva da

un’interpretazione più che sostenibile della dichiarazione resa al dibattimento

da RI 1 secondo cui “nell’intenzione mia e di AC 1 quello era un giorno di

lavoro e si doveva lavorare tutto il giorno” (verbale dibattimentale, pag.

3). Nulla può essere rimproverato al primo giudice per avere accertato, sulla

scorta di tale dichiarazione, che “era previsto che lui ed AC 1 lavorassero

insieme tutta la giornata” e che, perciò, “per quel giorno l’AC 1 non

aveva in programma rapine” (sentenza impugnata, consid. 13.2, pag. 35): un

tale accertamento resiste, non solo ad una censura d’arbitrio, ma anche ad un

libero esame.

3.6.3. Nemmeno

sono suscettibili di sostanziare arbitrio le argomentazione ricorsuali relative

al silenzio di RI 1 riguardo il prelievo bancario fatto a __________. Da un

lato, come visto, la critica riguardo lo stato di forte alterazione alcolica

che lo renderebbe incapace di ricordare e riferire correttamente non ha

fondamento. D’altro lato, le considerazioni svolte dal primo giudice in

relazione al tema del prelievo non possono essere censurate d’arbitrio

sostenendo che è poco verosimile che AC 1 - che aveva del denaro con sé - avesse

voluto passare in banca poiché, in realtà, nella sentenza impugnata, é stata

discussa ed esclusa la plausibilità della versione di RI 1 che, secondo il suo

dire, nonostante stesse male, avrebbe deciso di passare in banca a prelevare

soldi di cui avrebbe avuto bisogno solo l’indomani (sentenza impugnata pag.

34).

Per il resto, al di là delle considerazioni sulla

necessità di tale prelievo visto che AC 1 aveva con sé dei soldi che avrebbe

potuto utilizzare per l'operazione di cambio funzionale alla rapina, è anche

soprattutto vero che il prelievo è stato riferito spontaneamente soltanto da AC

1, ciò che può, senza arbitrio, essere ritenuto un elemento che, insieme agli

altri, va a confortare la credibilità e l’affidabilità delle sue dichiarazioni

mentre non può essere preteso che alla sua omissione e alla successiva

inverosimile sua giustificazione da parte di RI 1 non possa essere attribuito

valore contrario.

3.6.4. Nemmeno

può fondare una critica d’arbitrio, l’argomentazione svolta nel ricorso sull’acquisto

del profumo.

Al riguardo, nessun arbitrio può essere

rimproverato al primo giudice. Da un lato, egli ha correttamente ritenuto che

l’acquisto delle 4 confezioni di profumo nel negozio di __________ sia un

elemento che conforta le affermazioni rese dall’AC 1 e che, dunque, insieme

agli altri considerati, ne attesta la credibilità (sentenza impugnata, consid. 10,

pag. 27). D’altro lato, è del tutto sostenibile ritenere - come ha fatto il

primo giudice - che l’acquisto in quell’occasione del profumo utilizzato da RI

1 sia un elemento che può, sommato a tutti gli altri e, peraltro, a “titolo

abbondanziale”, essere ritenuto “congruente con la tesi della sua

colpevolezza” (sentenza impugnata, consid. 13.2, pag. 36).

Anche in questo caso, comunque, proponendo altre

ipotesi di valutazione della circostanza (che vedono AC 1 acquistare il profumo

perché ne avrebbe apprezzato la fragranza, o per farne dono all’amico,

rispettivamente per “incastrarlo nel disegno denunciato”, cfr. ricorso pag.

11-12), il ricorrente argomenta come se si trovasse di fronte ad un’autorità

munita di pieno potere di cognizione sui fatti, dimenticando quanto già

evocato, ovvero che davanti a questa Corte non si tratta di esporre una diversa

e plausibile versione dei fatti, bensì indicare dove il primo giudice ha

manifestamente argomentato in maniera insostenibile. Peraltro dimenticando che

l‘ipotesi del complotto da lui proposta è stata vagliata e scartata dal primo

giudice (sentenza impugnata, consid. 13.2., pag. 33) con argomentazioni che, in

questa sede, sono rimaste sostanzialmente incontestate - poiché contro di esse

il ricorrente si è limitato a proporre generici rimproveri di parzialità - così

come incontestati sono rimasti gli accertamenti secondo cui non vi erano motivi

di inimicizia o rancore fra AC 1 e RI 1 che, al contrario, intrattenevano buoni

rapporti e secondo cui AC 1 - che si è incolpato degli stessi reati - nulla ha

guadagnato dal coinvolgimento del ricorrente (sentenza impugnata, consid.

13.2., pag. 33).

Neppure appare insostenibile considerare

ininfluente il mancato riconoscimento di RI 1 da parte della commessa presente

in negozio quel giorno, che ha ammesso di non ricordare la vendita in

questione.

Analogamente vale per quel che riguarda le

macchie di sangue rinvenute sugli occhiali da sole di RI 1 sul veicolo di AC 1:

proporre - come fa il ricorrente - una diversa valutazione della circostanza

non basta a rendere insostenibili le considerazioni svolte al riguardo e le

conclusioni da esse tratte nella sentenza impugnata.

Inconferenti sono, poi, le argomentazioni

relative al denaro ritrovato a casa di RI 1, ritenuto che al riguardo le

considerazioni del primo giudice - che, in sostanza, si è limitato a

sottolineare l’evidente contraddittorietà delle versioni date da RI 1 - sono di

natura puramente abbondanziale (cfr. sentenza impugnata, consid. 13.2., pag. 36

e 37).

In relazione ai reati compiuti il 22 gennaio

2007, dunque, il ricorso è da respingere nella misura della sua ricevibilità.

4. Il ricorrente chiede anche l’annullamento della sua condanna per la

rapina tentata ad inizio gennaio 2007, in zona __________ a __________. Secondo RI 1, il primo giudice ha accertato in modo arbitrario la sua

partecipazione al suddetto tentativo, basandosi esclusivamente sulla chiamata

di correo di AC 1 e disattendendo il principio della corroboration.

4.1. Il giudice di prime cure ha, poi, ricordato che AC 1 ha raccontato agli inquirenti di avere, sempre con l’amico RI 1, tentato, ad inizio gennaio 2007,

di mettere a segno un’altra rapina. E meglio, che ha dichiarato che, in quel

frangente, lui e RI 1 si recarono dapprima alla __________ - luogo, secondo RI

1, “ideale per compiere uno “scippo”, poiché il cliente che esce è quasi

obbligato a recarsi su di una via laterale” - e poi - intenzionati a fare “un

furto del genere” di quello poi messo in atto il 22 gennaio - alla __________,

dove AC 1 entrò e cambiò una banconota da fr. 100.- in due rotoli da fr. 1.-

senza, però, poi nulla mettere in atto perché AC 1 non era deciso (“anche

perché io non ero convinto”; sentenza impugnata, consid. 14, pag. 37).

Dopo avere rilevato come RI 1 abbia negato ogni

suo coinvolgimento nell’accaduto, il primo giudice ha ricordato come, per gli

altri episodi, AC 1 si sia rivelato credibile mentre sia stato accertato che RI

1 “è un bugiardo” ed ha accertato che i fatti si sono svolti così come

al racconto di AC 1 anche in questo frangente sulla base della chiamata di

correo che “ha trovato, nella misura del possibile, riscontro oggettivo

essendo stato rinvenuto a casa del RI 1 un rotolo (vuoto) di monete da 1.- fr. recante

il timbro “__________” mentre il ricorrente, interrogato in merito dal

Presidente, non ha saputo fornire alcuna spiegazione così come non ne aveva

fornita in occasione del verbale del 30 gennaio” (sentenza impugnata,

consid. 14, pag. 37-38).

4.2. Il ricorrente insorge anche contro questa condanna, rilevando che “si

ritrova anche coinvolto senza alcun riscontro, salvo la chiamata di correo, in

un episodio che sarebbe stato commesso ad inizio gennaio a __________” e di

cui invece è del tutto ignaro (ricorso, pag. 13-14). Secondo RI 1 le

considerazioni del primo giudice sono arbitrarie in quanto non vi è alcun

riscontro della chiamata di correo, non supportata da alcun indizio (ricorso,

pag. 13-14). A suo parere, l’aver mentito su determinati fatti (o meglio, il

fatto di non ricordare bene l’accaduto) non permette di accollare all’imputato

tutto ciò che afferma AC 1, che ancora una volta risulta credibile solo perché

“racconta fatti a cui ha partecipato, sostituendo semplicemente il

personaggio del correo con quello del RI 1” (ricorso,

pag. 14).

4.3. Anche in questo caso la censura del ricorrente è destinata

all’insuccesso poiché egli critica la valutazione della chiamata di correo - sostenendo

che la stessa non è suffragata da alcun riscontro oggettivo esterno -

dimenticando che, in realtà, il primo giudice non si è limitato a rinviare a

quanto già stabilito in precedenza in merito alla credibilità dei racconti di AC

1 ma ha ritenuto che il tentativo di rapina raccontato da AC 1 è suffragato dal

ritrovamento, al domicilio del ricorrente e, quindi, a __________, di un rotolo

di monete da fr. 1.- (recante un timbro di una parrocchia del luganese), sulla

cui provenienza RI 1 non ha saputo dare indicazione alcuna.

L’argomento del ricorrente, secondo cui il primo

giudice ha fondato la condanna sulla chiamata di correo e sulle menzogne

raccontate con riferimento ad altri avvenimenti è, dunque, priva di fondamento

e va, perciò, respinto.

5. Il ricorrente contesta in seguito la qualifica giuridica degli

Considerandi

episodi accertati dal primo giudice sostenendo che non si è trattato di rapine ma

di furti con destrezza.

5.1

Il primo giudice ha qualificato gli episodi accertati di rapina ai

sensi dell’art. 140 cifra 1 CP.

Circa quanto messo in atto dai due autori a danno

della signora PC 1, il primo giudice, ricordato come “l’agenda contenente il

denaro le sia stata strappata con forza dopo ripetuti strattoni del RI 1, 7/8,

forse 10”,

ha ritenuto “manifesto che la vittima ha opposto della resistenza che

l’autore ha dovuto vincere utilizzando la forza, ciò che è distintivo della

rapina rispetto al furto” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 38) ed ha

precisato che il furto sarebbe dato soltanto se la vittima fosse stata

attaccata di sorpresa e l’oggetto le fosse stato strappato di mano senza che

lei potesse nemmeno abbozzare una resistenza (sentenza impugnata, consid. 16,

pag. 38).

Quindi il primo giudice ha ricordato la dinamica

degli altri due episodi. E meglio, che, nel primo, RI 1, che si trovava

nell’androne di una porta, ha aspettato che S. lo oltrepassasse e gli è balzato

addosso da dietro, prendendolo (“abbracciandolo”) all’altezza delle

spalle e che il reato non è andato a buon fine poiché S. è riuscito a

divincolarsi dalla presa e ad allontanarsi mentre che, nel secondo, RI 1, da

dietro, è letteralmente saltato sopra G., tentando di mettergli le mani

all’interno delle tasche della giacca ma è stato costretto alla fuga dalla

vittima che ha reagito con gomitate e piegandosi in avanti. Anche per questi

episodi - ha ritenuto il primo giudice - si è “manifestamente” trattato

di rapina: “in due casi il RI 1 ha afferrato le vittime da tergo, ciò che è

differente dal solo strappare un oggetto dalle mani (e infatti queste vittime

non avevano nulla in mano)” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 38).

5.2

Nel suo allegato, il ricorrente ha affermato che i casi citati dal

primo giudice - che riguardavano un’anziana donna non solo strattonata ma anche

fatta cadere e un placcaggio violento contro un muro - sono diversi da quanto

messo in atto nel caso concreto in cui gli autori - peraltro definiti “balordi”

dalla stampa - hanno agito con minore intensità così che quanto da loro

compiuto deve essere qualificato soltanto di furto con destrezza (ricorso, pag.

17).

5.3

Giusta l’art. 140 cifra 1 CP, chiunque commette un furto usando

violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o

all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito

con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non

inferiore a 180 aliquote giornaliere; è punito con la stessa pena chiunque,

sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione summenzionati

nell’intento di conservare la cosa rubata.

La rapina, a differenza del furto, presuppone

l’uso di una certa violenza esercitata alfine di vincere l'effettiva resistenza

della vittima alla sottrazione (DTF 133 IV 207 consid. 4.2). La caratteristica

tipica del furto con destrezza è invece l’utilizzo di un momento di sorpresa

della vittima (DTF 133 IV 207 consid. 4.4). Di conseguenza la rapina non è solo

di un reato contro il patrimonio, ma anche contro la libertà della persona ed è

sanzionato più severamente (DTF 107 IV 107, consid. 3b;

Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, ad art. 140 n. 4).

Contrariamente a quanto prevedeva il previgente

art. 139 vCP (in vigore sino al 31 dicembre 1994), ai fini della consumazione

del reato è sufficiente che l’autore abbia usato la violenza o la minaccia, non

occorrendo più che queste abbiano portato all'incapacità di opporre resistenza

della vittima; il fatto di rendere la vittima incapace di opporre resistenza è ora

un modo di commissione a sé stante, e meglio la terza variante prevista

dall’art. 140 cifra 1 CP (DTF 133 IV 207, consid. 4.3.1; FF 1991 II 825). Sotto

l’egida del previgente articolo, il Tribunale federale aveva considerato che

una donna gettata a terra da due uomini che l'attaccano per derubarla è vittima

di violenza ed è resa incapace di opporre resistenza (DTF 107 IV 108, consid.

3).

Se l’autore si appropria di una borsetta

appoggiata su un tavolo, commette un semplice furto; se la strappa invece alla

vittima, esercitando una certa forza per vincerne la resistenza, commette una

rapina (Corboz, op. cit., ad art. 140 n. 8).

Con riferimento all’art. 140 CP attualmente in

vigore, il Tribunale federale ha stabilito che commette una rapina e non un

furto con destrezza colui che usando violenza vince l'effettiva resistenza della

vittima (DTF 133 IV 207, in casu al fine di sottrarle la

borsetta). Nella pronuncia in questione, l’alta Corte aveva considerato che

l’autore del reato aveva fatto uso di violenza in quanto aveva esercitato una

certa violenza sulla vittima al fine di strapparle la borsa che stringeva per

il manico, facendola cadere e trascinandola per qualche metro, finché ha

lasciato la presa.

In una pronuncia dell’8 novembre 2006, questa

Corte aveva confermato la sentenza di prime cure in base alla quale il semplice

fatto di strappare una borsa dalle mani della vittima è sufficiente per

qualificare il reato di rapina, dovendosi in ogni modo usare una certa forza

per vincere la sua resistenza (cfr. inc. 17.2006.49, consid. 3).

5.4

Per quel che concerne l’episodio ai danni della signora PC 1, è

stato accertato che l’agenda non le è stata sottratta repentinamente e di

sorpresa ma che, al contrario, la vittima ha resistito al tentativo di

sottrazione trattenendo a sé l’oggetto. In base alla dinamica dei fatti

stabilita senza arbitrio dal primo giudice e vincolante per questa Corte, RI 1 ha sottratto la borsa mediante l’uso della forza, esercitando ripetuti strattoni (7 o 8, forse

anche 10), per vincere la resistenza esercitata dalla vittima. La fattispecie

adempie, pertanto, pacificamente gli elementi costitutivi del reato di rapina.

Medesime considerazioni valgono per gli episodi

riguardanti S. e G..

Anche in quei casi, RI 1 non si è limitato a

cercare di sottrarre qualcosa alle vittime prendendole di sorpresa ma ha,

invece, cercato di sopraffarle esercitando violenza su di loro

(sostanzialmente, saltando loro addosso) alfine di sottrarre loro dei beni,

adempiendo così le condizioni oggettive del reato, benché solo nella forma del

tentativo.

L’impostazione giuridica del primo giudice -

esente da critiche - va confermata in questa sede.

5.5

Anche l’episodio avvenuto a __________ è stato dal primo giudice

qualificato di rapina - nella forma del tentativo - poiché “nulla indica che

avrebbe dovuto essere diverso dagli altri” così che anche in quel caso “gli

autori miravano ad una rapina, ovvero all’impiego di forza, seppure contenuta,

volta a vincere la resistenza delle vittime” (sentenza impugnata, consid.

16, pag. 38).

5.6

Nel suo gravame, RI 1 critica tale qualifica rilevando come non sia

dato “sapere come gli autori avrebbero necessariamente agito” perché se

sicuramente “gli autori volevano procurarsi del denaro” nulla si sa su

come gli autori intendevano agire (ricorso, pag. 17).

5.7

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di

fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV

242.

consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV 167 consid. 4; 110

IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di

sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito

all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può

rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto l’angolo

dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch,

Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i

richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF

9.4.2009

6B_1004/2008).

5.8

La critica del ricorrente deve essere respinta.

Nel sostenere che la qualifica di rapina

nell’episodio di Molino Nuovo è improponibile in quanto a suo avviso gli autori

il reato volevano sicuramente procurarsi del denaro, ma con modalità che non

sono state chiarite, RI 1 esprime in realtà una critica sull’accertamento dei

fatti compiuto dal primo giudice. In tale ambito il potere d’esame di questa

Corte è limitato all’arbitrio e pertanto, in assenza di una precisa censura in

tal senso, il ricorso si rivela insufficientemente motivato e, pertanto,

inammissibile.

b) contestazioni

in relazione alla condanna per guida senza licenza di condurre o nonostante la

revoca

6.

Il ricorrente impugna, inoltre, la condanna per ripetuta guida senza

licenza di condurre o nonostante la revoca, ritenendo tale pronuncia frutto

dell’attitudine colpevolista del primo giudice che attribuisce infrazioni a RI

1.

“in quanto non poteva fare altrimenti” (ricorso, pag. 14).

6.1

Nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha rilevato che

le affermazioni di RI 1 secondo cui egli non aveva mai ricevuto decisioni che

gli inibivano la guida (rispettivamente, secondo cui egli riteneva che

l’eventuale divieto durasse solo tre mesi - argomento che non è stato ripreso

in sede di cassazione) sono smentite dal rapporto di constatazione per sospetta

guida in stato di inettitudine dell’8 novembre 2008, sottoscritto dal ricorrente,

in cui si legge che il ricorrente ha dichiarato di essere “convocato presso

il posto di polizia di __________ il 12.11.2008 dalle ore 14 (…) fino a

quel momento non sono autorizzato a mettermi alla guida di qualsiasi veicolo a

motore” e dal rapporto di constatazione del 15 novembre 2008 per

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, anch’esso sottoscritto

da RI 1, in cui si legge che egli ha preso “nuovamente atto che sino a

decisione delle autorità competenti non sono più autorizzato a condurre alcun

veicolo a motore su tutto il territorio della __________” (sentenza

impugnata, consid. 21, pag. 40-41).

Non risultando dagli atti una decisione

contraria, il giudice di prime cure ha ritenuto che RI 1 ha mentito anche su tale circostanza, essendogli in realtà ben noto che non era autorizzato a

condurre veicoli a motore in Svizzera e lo ha, pertanto, condannato per

ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca (sentenza

impugnata, consid. 21, pag. 41).

6.2

Sottolineando come egli non abbia contestato tutte le infrazioni

stradali imputategli e ribadendo che nessuna decisione di revoca gli è mai

stata notificata dalle competenti autorità, RI 1 sostiene che, in assenza della

prova di una tale notifica, nessuna condanna può essergli inflitta (ricorso,

pag. 14).

6.3

La censura si rivela irricevibile.

Nel suo ricorso RI 1 si limita a riconfermare la

propria versione dei fatti - ovvero, di non avere mai ricevuto una decisione di

revoca della patente - ma omette di confrontarsi con le motivazioni sulla cui

base il primo giudice ha accertato che egli sapeva della revoca della licenza.

In particolare, egli non si confronta sulle risultanze istruttorie menzionate

nella sentenza impugnata, secondo cui l’8 e il 15 novembre 2008 gli era stato

comunicato il divieto di guidare sul territorio svizzero fino a comunicazione

di segno contrario. Nel suo gravame, RI 1 è completamente silente in merito a

tali accertamenti e non indica per quali motivi è arbitrario ritenere che,

avendo firmato i due rapporti, egli sapeva di non essere autorizzato a condurre

veicoli a motore fino ad avviso contrario.

In assenza, dunque, di una censura d’arbitrio

debitamente motivata, il ricorso deve, su questo punto, essere dichiarato

irricevibile.

c) contestazioni

in relazione alla condanna per infrazione alla LF sulle armi

7.

Il ricorrente contesta, pure, la condanna per infrazione alla LF

sulle armi.

7.1

Il giudice di prime cure, ritenute pretestuose le

giustificazioni addotte da RI 1 che pretendeva ignorare il divieto di importare

tali coltelli in Svizzera, ha addebitato all’imputato anche l’infrazione alla

LF sulle armi per avere importato dall’Italia, in occasione del suo trasloco da

__________, senza la necessaria autorizzazione, due coltelli a serramanico

acquistati in Toscana (sentenza impugnata, consid. 22, pag. 41).

In ogni caso - ha proseguito il primo giudice - RI

1.

non potrebbe sfuggire ad una condanna, da un lato perché l’ignoranza della

norma penale non è ammissibile e, dall’altro, perché non “sussiste in alcun

caso una situazione di errore in diritto, visto in particolare come RI 1 fosse

già stato condannato in Italia proprio per questioni di armi, sempre coltelli a

suo dire, portati abusivamente” (sentenza impugnata, consid. 22, pag. 41)

7.2

Nel suo ricorso, RI 1 - precisando di essere un collezionista e di

avere portato con sé, traslocando dall’Italia a __________, i suoi coltelli

senza averli mai usati o portati in giro - ribadisce quanto già affermato in

sede di dibattimento, e meglio che non è possibile determinarsi sul reato,

mancando in aula i reperti fisici e non essendo sufficienti a tal fine i

documenti agli atti e che egli non sapeva dell’obbligo di un permesso per poter

importare i coltelli in Svizzera (ricorso, pag. 15).

Il fatto che in passato sia incorso in una

sanzione in Italia - conclude RI 1 sull’argomento - non esclude di per sé la

possibilità di un suo errore di diritto: la relativa norma è complessa e un

giudice non prevenuto avrebbe valutato in modo diverso le sue affermazioni e lo

avrebbe assolto dal reato in questione. Inoltre, a mente del ricorrente, sulla

questione la sentenza impugnata è insufficientemente motivata (ricorso, pag.

15).

7.3

Il ricorso cade nel vuoto.

Dapprima, questa Corte non comprende il senso dell’argomento

del ricorrente secondo cui è impossibile determinarsi sul reato vista l’assenza

in aula dei coltelli, nella misura in cui non è contestata né la loro

esistenza, né la loro appartenenza all’imputato né la loro natura di coltelli a

serramanico (ovvero di coltelli la cui lama può essere liberata con un

meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, cfr.

definizione di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. c LArm) e, dunque, di arma ai sensi

della normativa applicabile.

In queste condizioni, l’argomentazione per cui

era indispensabile la presenza fisica dei coltelli nell’aula del dibattimento e

l’“accertamento diretto” dei reperti è meramente pretestuosa e

defatigatoria.

Del resto, si aggiunge qui che, contrariamente a

quanto sostenuto dal ricorrente, la questione della mancata presenza in aula

dei coltelli non risulta essere stata eccepita in sede di dibattimento, il

relativo verbale essendo silente al riguardo.

Pertanto, anche volendo considerare la critica di

RI 1 alla stregua di una censura ex art. 288 lett. b CPP, essa sarebbe

irricevibile non essendo l’eventuale vizio essenziale di procedura stato

sollevato appena possibile. Anche da questo profilo il ricorso non può pertanto

essere accolto.

Infine, si precisa che non è rilevante che RI 1

non abbia mai portato addosso o usato tali armi, in quanto egli è stato

condannato per aver importato i coltelli dall’Italia: oltre all’alienazione di

armi, il loro acquisto e la loro mediazione a destinatari in Svizzera, l’art.

51.

LArm vieta infatti espressamente anche la loro introduzione sul territorio

svizzero.

7.4

Giusta l’art. 21 CP, chiunque commette un reato non sapendo né

potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole; se l’errore

era evitabile, il giudice attenua la pena. I presupposti dell'errore

sull'illiceità sono adempiuti quando l'agente crede, al momento in cui viene

perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), di non aver fatto alcunché

d'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; sentenza 6S.390/2000 del 5 settembre

2000.

consid. 2). Mentre secondo il previgente art. 20 vCP il giudice poteva

attenuare la pena o esentare l'autore da ogni pena secondo il suo libero

apprezzamento, la nuova disposizione distingue l'errore evitabile da quello

inevitabile: nel caso di errore inevitabile - ossia quando l'autore non sapeva

e non avrebbe potuto sapere di agire illecitamente - l’autore non è colpevole e

il giudice deve dunque assolverlo (e non solo esentarlo da ogni pena), poiché

se anche una persona avveduta non avrebbe potuto evitare l'errore, l'autore non

ha colpa; se al contrario l'errore era evitabile, l’autore che avrebbe potuto

evitarlo è colpevole, ma la sua colpa è ridotta, per cui il giudice deve

attenuare la pena (obbligatoriamente e non facoltativamente) (Messaggio

concernente la modifica della parte generale del codice penale del 21 settembre

1998, FF 1999 pag. 1667, pag. 1695).

Come già evocato, quanto l’autore di un reato sa,

vuole o accetta è un fatto; è questione di fatto anche l’esistenza di un errore

(DTF 125 IV 49 consid. 2d e, da ultimo, sentenza 6B_477/2007 del 17 dicembre

2008, consid. 4.5).

7.5

Per quel che riguarda l’asserita ignoranza della necessità di un

permesso per l’importazione di coltelli in Svizzera, il ricorrente nel suo

gravame si limita a rilevare che “il fatto che sia stato condannato in

passato per il porto di un’arma impropria in Italia, non significa ancora che

egli (non, n.d.r.) si trovasse nell’errore di diritto pensando che

tenere in casa simili coltelli fosse lecito” (ricorso, pag. 15). In

considerazione del limitato potere cognitivo di cui gode questa Corte, una tale

motivazione è manifestamente insufficiente per sostanziare l’esistenza di un

accertamento arbitrario dei fatti da parte del primo giudice. Non giova,

infatti, al ricorrente contrapporre al giudizio del primo giudice una propria

versione dell’accaduto o, come nel caso concreto, limitarsi a sostenere che non

può essere escluso un altro svolgimento dei fatti e addebitare la conclusione

cui è giunto il giudice di prime a una asserita prevenzione nei suoi confronti.

In tal modo, RI 1 non si confronta con le argomentazioni del primo giudice e

non spiega ove risieda l’arbitrario: così come argomentato, il ricorso si

rivela inammissibile.

d) contestazioni

in relazione alla condanna per infrazione alla LCStradale (apparecchio antiradar)

8.

Il ricorrente contesta, inoltre, la condanna per contravvenzione

alla LF sulla circolazione stradale pronunciata in relazione all’apparecchio

antiradar rinvenuto nella sua autovettura.

8.1

Il primo giudice ha considerato che RI 1 “deve lasciarsi imputare

(…) un’ulteriore contravvenzione alla LCS per avere detenuto nell’abitacolo

della propria vettura Renault Megane targata __________ un apparecchio

antiradar, ciò che egli ha ammesso (verbale dibattimentale, pag. 4)”

(sentenza impugnata, consid. 20, pag. 40).

8.2

Nel suo gravame, RI 1, precisando di avere dichiarato che non sapeva

se il radar (recte, l’apparecchio antiradar) fosse funzionante, e rilevando

che il reato imputatogli prevede il trasporto di un antiradar “atto a

funzionare”, sostiene che detta circostanza non è stata accertata “secondo

i principi che regolano il nostro codice di procedura, mancando il referto in

aula”. Il ricorrente domanda, pertanto, di essere assolto da questa

infrazione (ricorso, pag. 15).

8.3

Giusta l’art. 99 cpv. 8 LCStr, chiunque mette in commercio

apparecchi o dispositivi che ostacolano, perturbano o vanificano i controlli

ufficiali della circolazione stradale, li acquista, li monta o li trasporta nei

veicoli, li fissa su quest’ultimi o li usa in qualsiasi modo, chiunque

contribuisce a far pubblicità a tali apparecchi o dispositivi, è punito con la

multa.

8.4

La contravvenzione alla LF sulla circolazione stradale è stata

imputata a RI 1 al punto 4 dell’atto d’accusa del 29 gennaio 2008 (“per

avere il 25 febbraio 2007 a __________ detenuto nell’abitacolo della sua

vettura Renault Megane targata __________ un apparecchio antiradar marca Uniden

serie n. __________, funzionante e non inserito”).

Dal verbale del dibattimento emerge che “RI 1

ammette la correttezza degli addebiti di cui ai punti da 2 a 4 AA” (verbale, pag. 4 e 6): in relazione all’imputazione ex art. 99 cpv. 4 LCStr, ciò

significa che egli ha ammesso che l’apparecchio antiradar trovato sulla sua

vettura era funzionante.

Alla luce di queste ammissioni, l’argomentazione

ricorsuale si rivela essere, ancora una volta, pretestuosa: anche la condanna

per contravvenzione alla LF sulla circolazione stradale merita, dunque, piena

conferma.

e) contestazioni

in relazione alla condanna per infrazione alla LStup

9.

RI 1 impugna, inoltre, la condanna per infrazione alla LF sugli

stupefacenti.

9.1

Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha osservato che, a

fronte della chiamata di correo di AC 1, RI 1 ha sempre negato di essere uno spacciatore, ammettendo unicamente di essere un consumatore di tali

sostanze e di avere offerto circa 2 grammi di cocaina a terzi (consid. 18, pag. 39).

Viste le due versioni antitetiche, il primo

giudice ha valutato l’attendibilità della chiamata in causa a carico di RI 1,

constatando che “le dichiarazioni di AC 1 sul tema, chiare, lineari e

circostanziate, sono rimaste costanti durante tutta l’inchiesta” (sentenza

impugnata, consid. 18, pag. 39). RI 1, in quanto consumatore, è stato considerato vicino all’ambiente della droga, nel quale, secondo diversi testimoni, “girava

quanto meno voce che RI 1 vendeva cocaina” (sentenza impugnata, consid. 18,

pag. 39).

Il primo giudice ha, quindi, ribadito che “non

si vede il motivo per cui AC 1 dovrebbe accusare ingiustamente RI 1, mentre che

evidente appare invece l’interesse del RI 1 nel negare l’addebito,

atteggiamento peraltro congruente con quello negatorio tenuto durante tutta

l’inchiesta” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 39). Considerando,

dunque, credibili le dichiarazioni di AC 1, il giudice di prime cure ha

condannato RI 1 anche per questa imputazione (sentenza impugnata, consid. 18,

pag. 39-40).

9.2

Nel suo gravame, il ricorrente - precisando che essere un

consumatore di droga non significa necessariamente essere anche uno spacciatore

- contesta gli accertamenti del primo giudice secondo cui egli ha

venduto/offerto ad AC 1 ed offerto a terzi della cocaina sostenendo che essi si

basano esclusivamente su non specificate “voci” in tal senso e sulle

dichiarazioni di AC 1 (da considerare alla stregua di una chiamata di correità

siccome per il consumo in questione quest’ultimo è stato condannato). Tali

elementi - continua il ricorrente - non possono essere considerate delle prove

e, perciò, ancora una volta il primo giudice ha misconosciuto “il senso e la

portata della chiamata di correo nel processo penale ticinese”.

Ribadisce che AC 1 lo ha accusato “per

proteggersi da losche figure che egli frequentava” rilevando come anche il

primo giudice abbia accertato che il chiamante aveva quel tipo di

frequentazioni (ricorso, pag. 15).

9.3

Anche su questo punto il ricorso cade nel vuoto poiché,

contrariamente a quanto sostenuto, è senza arbitrio che il primo giudice ha

valutato la credibilità intrinseca della chiamata di correo e ne ha trovato

conferme esterne nelle “voci” riferite dai testimoni e nella frequentazione e

vicinanza di RI 1, in quanto consumatore, all’ambiente della droga.

Le considerazioni sviluppate in sentenza rendono

infondata la critica secondo cui il primo giudice ha avuto una nozione

giuridicamente errata della chiamata di correo. Il giudice di prime cure, al

contrario, si è premurato di verificare che la chiamata di correo, cui ha

riconosciuto semplice valore indiziante, fosse attendibile, concordante con

altri indizi e inserita in modo logico e coerente in una narrazione completa,

oltre che disinteressata ed ha cercato riscontri oggettivi esterni trovandoli

nelle “voci” circolanti nel giro - che pur non fondandosi su percezioni dirette

degli interessati, sono state riferite da ben cinque persone (i testimoni __________,

cfr. AI 71; cfr., per la non arbitrarietà del procedimento, sentenza CCRP del

15.03

, inc. 17.2000.49, consid. 4c) - e nella frequentazione dell’ambiente

legato alla droga da parte di RI 1.

In considerazione di tali elementi e della

chiamata di correo (ritenuta lineare, coerente, costante e disinteressata), il

primo giudice poteva dunque, senza cadere in arbitrio, considerare assodato lo

spaccio di cocaina da parte di RI 1 per le quantità indicate da AC 1.

Anche su questo punto il ricorso va disatteso.

f) contestazioni

in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale

10.

Il ricorrente contesta la mancata concessione della sospensione

condizionale della pena.

10.1

Nell’ambito della commisurazione della pena, la ripetizione delle

rapine (tentate e/o consumate) è stata ritenuta come indiziante di una colpa

particolarmente grave dal primo giudice che ha sottolineato come gli autori “non

si sono scoraggiati per l’esito negativo del tentativo di inizio gennaio,

allorché l’AC 1 ha desistito” ma sono “tornati alla carica”,

dimostrando “notevole pervicacia” visto che, dopo due tentativi falliti,

“risoluti ed insistenti nel delinquere”, hanno preso di mira una persona

più debole (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 42). Il giudice di prime cure

ha, inoltre, dedotto dalla “ripetizione sistematica” di episodi di

ebrietà al volante (“ben 4 nell’arco di due anni”) e dalla guida

nonostante la revoca della patente che RI 1 ha manifestato “totale menefreghismo nei confronti delle regole e dell’autorità” ciò che - ha proseguito il

primo giudice - denota “egoismo assoluto e nel contempo debolezza di

carattere: lavorare è faticoso, e tenersi un lavoro è difficile quando ci si

ubriaca costantemente e ci si fa di cocaina”. Da questa debolezza di

carattere e poca voglia di lavorare - ha continuato il primo giudice - “derivano

problemi economici e con le autorità, all’inizio in tema di circolazione

stradale” e poi, via via crescendo, in altri temi visto che “se ha

bisogno di soldi, si improvvisa rapinatore o vende qualche grammo di cocaina

all’AC 1, se è ubriaco e/o senza licenza, guida comunque”. Sulla scorta di

queste considerazioni, cui ha aggiunto il fatto che RI 1 non è stato trattenuto

dal compiere altre infrazioni alla LCStr nemmeno dall’inchiesta, dall’emanazione

dell’atto d’accusa e dal mese di carcerazione preventiva, il primo giudice ha

ritenuto che “RI 1 se ne freghi, perché a lui probabilmente deve essere

consentito tutto” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 42 e 43).

Valutando la questione della sospensione

condizionale della pena, il primo giudice ha, dapprima, considerato che RI 1,

quarantunenne, “avrebbe dovuto avere raggiunto da tempo l’età della piena

maturità” e che “non vi è pertanto ragione di mostrare comprensione nei

suoi confronti” a ragione dell’età rilevando come egli abbia

consapevolmente scelto di condurre “uno stile di vita dissoluto, fatto di alcol

e cocaina”. Il giudice di prime cure ha, poi, sottolineato che RI 1,

nonostante avesse la possibilità di trovare un impiego quale cuoco/pizzaiolo, “si

è presentato al dibattimento privo di occupazione e con prospettive di lavoro

impalpabili e, perciò, con una situazione economica necessariamente precaria” (sentenza

impugnata, consid. 27, pag. 43).

Ricordato che RI 1 non è incensurato e rilevato

che nemmeno nell’ambito delle sue relazioni personali si ritrovano elementi di

stabilità - RI 1 è separato dalla moglie, non può vedere con regolarità il

figlio ed ha una relazione con una ragazza che, tuttavia, non risulta essere un

“elemento realmente positivo di sostegno e di aiuto all’inserimento sociale”

- il primo giudice ha ribadito che il condannato dimostra “di non aver

appreso nulla dalle proprie vicissitudini giudiziarie” visto che egli, dopo

le rapine e il mese trascorso in stato di carcerazione preventiva, è ricaduto “in

ripetuti gravi episodi di violazione della legge guidando nonostante la revoca

l’8 novembre 2008 ubriaco e sotto l’influsso di stupefacenti, e guidando ancora

ubriaco (e senza licenza) il 17 aprile 2009, ovvero quando doveva attendersi di

essere chiamato a processo” per rispondere delle rapine (sentenza

impugnata, consid. 27, pag. 43-44).

Da questo scenario - colorato a tinte più fosche

dal fatto che “ancora al dibattimento, negando con ostinazione di essere

l’autore delle rapine in rassegna, RI 1 ha dimostrato nel modo più manifesto di non avere imparato nulla, di non essere disposto a fare autocritica e a

distanziarsi dai reati commessi, e persino di ritenersi furbo nel proprio

primitivo egoismo” (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 44) - emerge,

secondo il primo giudice, “un quadro complessivo privo di ogni spiraglio di

luce, non essendovi alcun elemento positivo per la formulazione di una prognosi

che non sia negativa”. Siccome RI 1 “manifesta chiari segnali di

irriducibilità, di debolezza di carattere non emendabile” - continua il

primo giudice - una pena detentiva da espiare sembra l’unica sanzione “ad

effetto preventivo ed educativo” (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 44).

10.2

Sulla questione, il ricorrente esordisce sottolineando “la scelta

del giudice di formulare una prognosi positiva per chi, non presentandosi, ne

ha potuto beneficiare” (ricorso pag 17) e continua rimproverando il primo

giudice di non avere verificato - come, invece, la giurisprudenza federale gli

impone di fare - se “combinare alla sospensione condizionale della pena una

multa non sia sufficiente per distogliere l’imputato dal commettere nuove

infrazioni” (ricorso, pag. 17 e 18). Inoltre, RI 1 rimprovera al giudice di

prime cure di avere fondato la prognosi negativa essenzialmente sul fatto che

egli ha mentito senza prendere in considerazione tutti gli altri elementi

pertinenti. Inoltre, sostiene che è a torto che il primo giudice ha ritenuto

che egli “conduce uno stile di vita fatto di alcol e cocaina” visto che

“nell’anno precedente al processo non risulta alcun consumo di stupefacenti”

e che è altrettanto a torto che gli ha rimproverato di non avere alcuna

attività lavorativa visto che egli lavora facendo “sostituzioni mandato da

agenzie interinali” e che è “in parola per un impiego in __________, non

sapendo indicare il nome di un ristorante attualmente in ristrutturazione in un

rustico”. Inoltre - continua il ricorrente - il giudice non ha minimamente

considerato che lui ha una sorella a __________ ed un figlio a __________. Infine

- sempre secondo la tesi ricorsuale - il primo giudice ha attribuito

un’importanza eccessiva al fatto che, in attesa di processo, egli ha violato il

codice stradale e la legge sugli stupefacenti mentre ha totalmente tralasciato

di porsi la questione centrale, ovvero non si è chiesto se una pena sospesa

accompagnata da una multa potesse sostituire validamente la sanzione

interamente da espiare (ricorso, pag. 19).

10.3

Ai sensi dell’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione

di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena

detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv.

1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una

pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena

pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile

soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La

concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché

l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva

ragionevolmente pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente

sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure

una multa ai sensi dell’articolo 106 (cpv. 4).

Giusta l’art. 43 CP, il giudice può sospendere

parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica

utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere

sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire

non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione parziale

dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire

devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione

condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire

(cpv. 3).

Il primo giudice, infliggendo a RI 1 una pena

detentiva di 18 mesi, aveva dunque la possibilità di sospendere l’esecuzione

della pena sia integralmente che in modo parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.2;

STF del 18 gennaio 2008, inc.6B_664/2007,

consid. 3.2.2).

10.4

Le condizioni che permettono la concessione della sospensione

condizionale della pena, ovvero le prospettive di emendamento dell’autore, sono

le medesime sia per la concessione della sospensione condizionale integrale che

parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1; STF del 18 gennaio 2008, inc.6B_664/2007, consid. 3.2.1).

La concessione della sospensione condizionale

della pena rappresenta ormai la regola, da cui ci si può dipartire unicamente

in presenza di una prognosi negativa. In caso di dubbio prevale il differimento

dell’esecuzione della pena (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2 pag. 5-6; STF

6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; STF 6B_103/2007 del 12 novembre

2007, consid. 4.2.2.). In sintesi, mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv.

1.

vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta

dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi

sfavorevole (STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; Kuhn, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis

et le sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In

questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto

tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata

l’impossibilità di fare previsioni (positive) più o meno sicure sul presumibile

comportamento futuro del condannato (come voleva l’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP), ha

ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel

loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva

(Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Uberblick über die Neuerungen, in Plädoyer

1/07, n. 2.1. pag. 38-39). Riassumendo, il nuovo diritto pone delle condizioni

meno severe quanto al pronostico per la concessione della sospensione: il

vecchio diritto esigeva un pronostico favorevole, mentre per il nuovo diritto è

sufficiente che non ci sia un pronostico sfavorevole e la sospensione della

pena è la regola, alla quale non si può derogare salvo, per l’appunto, in

presenza di un pronostico sfavorevole (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2 pag. 5-6; STF

6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2).

Quando la prognosi è sfavorevole, deve essere

esclusa anche la possibilità di sospendere parzialmente la pena: in effetti, se

non ci si può aspettare che l’autore possa essere influenzato in qualche modo

da una sospensione completa o parziale, la pena deve essere interamente espiata

(DTF 134 IV 1, consid. 5.3.1; STF del 18 gennaio 2008, inc.6B_664/2007, consid.

3.2

).

Per decidere se la sospensione condizionale della

pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il

giudice deve procedere a una valutazione globale. Per la decisione in merito

alla sospensione non devono, quindi, essere determinanti esigenze punitive o

riflessioni legate alla prevenzione generale, bensì criteri quali le

circostanze specifiche del reato, la personalità dell’autore e gli effetti

della pena sulla sua vita futura (FF 1999 1730).

Devono essere, in questo senso, considerati gli

stessi elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale

federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; STF

6B_664/2007 del 18 gennaio 2008). Occorre, quindi, considerare le circostanze

in cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la situazione

personale del condannato e la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128

IV 193; 118 IV 97), segnatamente il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF

del 18 gennaio 2003, inc.6B_664/2007, consid. 3; STF del 12 marzo 2003, inc.

6S.477/2002).

L’assunzione da parte dell’autore delle proprie

responsabilità è pure da considerare (STF 6B_171/2007 del 23 luglio 2007), per

quanto non sia di per sé né l’unico elemento da considerare per giungere ad una

valutazione della prognosi né sia il criterio determinante nella determinazione

della prognosi che deve essere il risultato di un esame spassionato ed

equilibrato di tutti gli elementi che entrano in linea di conto (STF

6S.762/1999 del 19 gennaio 2000; DTF 115 IV 85; 101 IV 257; 94 IV 51; 82 IV 5).

Nemmeno precedenti per reati dello stesso tipo

bastano, da soli, ad escludere la possibilità di concedere al condannato il

beneficio della sospensione condizionale della pena (DTF 118 IV 97; 116 IV 279;

115.

IV 85; 100 IV 133, consid. 1d, pag. 137; 98 IV 76

consid. 2, p. 82; cfr., pure, Roland Schneider/Roy Garré, Basler Kommentar,

Strafrecht I, 2e éd., art. 42 n. 59).

Oltre i precedenti e il carattere

dell’interessato, l’assunzione o meno di un impegno lavorativo e, quando è il

caso, il suo comportamento sul posto di lavoro costituisce un elemento

essenziale per la prognosi. La sospensione condizionale può essere negata solo

se, malgrado un comportamento soddisfacente sul posto di lavoro, indizi

contrari concreti e importanti prevalgono nel quadro di una valutazione

globale, in modo tale da escludere una prognosi favorevole (DTF 102 IV 62; 117

IV 3).

La prognosi deve fondarsi su tutti gli elementi

atti a chiarire il carattere dell’accusato e le sue chances di

ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di

recidiva è indispensabile un esame globale della personalità dell’autore. Il

giudice di merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento;

nell’esercitarlo è peraltro tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente

sostenibili.

Non è consentito, in particolare, attribuire a

determinate circostanze un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al

contempo altre, anch’esse entranti in linea di conto (STF 6B_664/2007 del 18

gennaio 2008, consid. 3.1.1.; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.

4.2.1

; DTF 128 IV 193 consid. 3a; DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115

IV 81; 105 IV 291).

Nel caso di pene che entrano nel campo di

applicazione sia dell’art. 42 CP che dell’art. 43 CP, la sospensione integrale

della pena costituisce la regola, e la sospensione parziale l’eccezione (STF

del 18 gennaio 2008, inc.6B_664/2007,

consid. 3.2.3.2).

Se vi sono dei forti dubbi in merito al

comportamento futuro dell’autore, in particolare con riferimento a condanne

precedenti, il giudice può pronunciare una pena parzialmente sospesa, piuttosto

che interamente sospesa, e ciò anche se i suoi dubbi non sono sufficienti ad emettere

una prognosi negativa (STF del 18 gennaio 2008, inc.6B_664/2007, consid.

3.2.3

). Tuttavia, l’espiazione

parziale di una pena privativa di libertà deve essere indispensabile al fine di

migliorare le prospettive di emendamento del condannato; ciò non è il caso se

la concessione della sospensione integrale della pena, combinata con una pena

pecuniaria o una multa (art. 42 cpv. 4 CP) si rivela sufficiente dal profilo

della prevenzione speciale; il giudice è tenuto ad esaminare preliminarmente

questa possibilità (STF del 18 gennaio 2008, inc.6B_664/2007, consid.

3.2.3

).

Il giudice deve inoltre motivare la sua decisione

in modo sufficiente (cfr. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di

verificare se egli ha tenuto in debito conto tutti gli elementi pertinenti ed

il modo in cui li ha apprezzati (DTF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid.

3a; 118 IV 97 consid. 2b; STF 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008, consid. 3.1.1;

STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.1).

10.5

Nella fattispecie va determinato se il primo giudice ha violato il

diritto federale nel valutare negativamente la prognosi di RI 1.

Non risulta anzitutto - contrariamente a quanto

esposto nel gravame - che per fondare la sua prognosi il primo giudice si sia

fondato solo sul fatto che RI 1 ha mentito.

Emerge dal considerando dedicato alla formulazione

della prognosi che, in realtà, il primo giudice ha preso in considerazione nel

suo esame gli elementi indicati dalla giurisprudenza. Nella sentenza impugnata

è stato infatti tenuto conto della situazione personale del condannato (che,

per il primo giudice, si riassume nell’età matura di RI 1, nel fatto che, per

sua scelta, egli non ha un’occupazione e vive in una situazione economica

precaria, il suo stile di vita dissoluto con uso di stupefacenti e abuso di

sostanze alcoliche, la mancanza di legami famigliari e affettivi stabili),

dell’atteggiamento generale (caratterizzato, sempre per il primo giudice, da

una grave indifferenza nei confronti delle regole normalmente riconosciute, da

una totale incapacità di autocritica e da un primitivo egoismo) e della

debolezza di carattere di RI 1 (che indulge nell’assumere sostanze alcoliche e

stupefacenti) nonché dei suoi precedenti penali (due condanne in Italia per

emissione di assegni a vuoto e porto d’armi abusivo e una condanna in Svizzera

per guida in stato d’ebrietà) e del fatto che, dopo la carcerazione preventiva

e in attesa del dibattimento, egli ha nuovamente delinquito (guidando in due

occasioni senza patente, ubriaco e sotto l’influsso di stupefacenti). Il fatto

che nemmeno al dibattimento RI 1 abbia voluto farsi carico dei propri atti è

stato, dunque, soltanto un ulteriore elemento negativo che il primo giudice ha

aggiunto agli altri da lui individuati.

Come risulta da quanto sopra evidenziato,

contrariamente a quanto preteso nel ricorso, nella formulazione della prognosi il

primo giudice ha considerato anche le relazioni personali e familiari di RI 1

giudicandole, però, non sufficientemente salde da poter essere per il condannato

un elemento di stabilità o di sostegno: contro questa valutazione il ricorrente

nulla ha addotto così che essa lega questa Corte.

E’, invece, a ragione che il ricorrente

rimprovera al primo giudice di non avere correttamente valutato la sua situazione

lavorativa. In effetti, è arbitrariamente che il primo giudice ha ritenuto che RI

1.

non lavora (“si è presentato al dibattimento privo di occupazione”) poiché

il contrario risulta dall’accertamento - fatto al consid. 1 della sentenza

impugnata (pag 17) - secondo cui il condannato lavora “tramite agenzia, 4

volte alla settimana a __________”. Di conseguenza, nemmeno può essere

condiviso il giudizio del primo giudice secondo cui RI 1 si è presentato al

dibattimento privo di occupazione, poiché “lavorare è faticoso” e perché

“per sua scelta, preferisce condurre uno stile di vita dissoluto, fatto di

alcol e cocaina” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 42, consid. 27 pag.

43). Il fatto che RI 1 si rechi a Giubiasco quattro volte alla settimana per

effettuare lavori interinali è, comunque, al di là della precarietà insita in

un’occupazione interinale, un elemento positivo di cui il primo giudice non ha

tenuto conto. Parimenti, il giudice ha mancato di considerare - come, invece,

avrebbe dovuto - che RI 1 non ha alle spalle un passato di ozio: risulta,

infatti, dagli accertamenti di cui al consid. 1 della sentenza impugnata che il

condannato ha lavorato prima come calzolaio, poi, come pizzaiolo e, infine,

prima di affidarsi all’agenzia di lavoro temporaneo, come imbianchino/autista

per AC 1. E, infine, il primo giudice ha mancato di considerare - ciò che

avrebbe dovuto portarlo a sfumare il suo giudizio secondo cui RI 1 è incapace

di autocritica e preferisce al lavoro una vita d’ozio e di dissolutezza - che il

condannato ha dichiarato di non volere riprendere l’attività di pizzaiolo (che

non avrebbe difficoltà a reperire) non perché “lavorare è faticoso” ma “per

rimanere lontano dalla vita notturna e più in generale dai ristoranti per non

bere” (AI 59, verb. PP 22 febbraio 2007, pag. 3 citato al consid. 1 della

sentenza impugnata).

Altrettanto a ragione il ricorrente ha

rimproverato al primo giudice di non avere correttamente valutato la questione

del suo consumo di stupefacenti: in effetti, l’accertamento secondo cui RI 1 è

tuttora un consumatore di stupefacenti cozza con le emergenze istruttorie da

cui non risultano più consumi di stupefacenti a partire dal 2009. Ne deriva che

anche il giudizio espresso in prima sede sulla debolezza di carattere di RI 1 e

sul suo stile di vita dissoluto va relativizzato poiché esso è stato fondato

sull’accertamento - come visto, arbitrario - secondo cui RI 1, oltre che

abusare di bevande alcoliche, continua a fare uso di stupefacenti.

Queste precisazioni non bastano certo a dipingere

un quadro idilliaco della situazione. Rimangono, quali pesanti elementi di

preoccupazione, i precedenti di RI 1 e, soprattutto, il fatto che, nell’arco di

un paio d’anni, egli si è reso autore colpevole di più reati che non possono

essere banalizzati e il fatto che egli ha delinquito (guidando l’8 novembre

2009.

nonostante la revoca della licenza e in stato di inattitudine e, poi,

ancora, il 17 aprile 2009 guidando nelle stesse condizioni) anche mentre era in

attesa di processo, dopo avere scontato un mese di detenzione preventiva. Tuttavia,

le precisazioni di cui s’è detto indicano come la conclusione del primo giudice

secondo cui dagli atti emerge “un quadro complessivo privo di ogni spiraglio

di luce” e secondo cui “RI 1 manifesta chiari segnali di irriducibilità,

di debolezza di carattere non emendabile a fronte di che una sanzione detentiva

da espiare appare l’unica soluzione eventualmente atta a garantire il futuro

rispetto delle leggi da parte sua mentre che al contrario una sanzione sospesa

non potrebbe esplicare alcun effetto preventivo e educativo” (sentenza

impugnata, consid. 27, pag. 44) è frutto di una lettura eccessivamente

pessimista degli atti.

In realtà, ritenuto che il condannato ha comunque

dimostrato una certa voglia di lavorare (o, perlomeno, la consapevolezza della

necessità di avere un’attività lavorativa) e, in qualche modo (allontanandosi

dai ristoranti), di avere anche una certa consapevolezza della necessità di

stare lontano dall’alcol, RI 1 presenta una situazione al limite, con forti

segnali di preoccupazione ma anche con elementi positivi che il primo giudice

ha totalmente misconosciuto e, pertanto, non è ancora tale da giustificare il “quadro

complessivo privo di ogni spiraglio di luce” dipinto dal primo giudice ed

imporre la formulazione di una prognosi negativa (significativo, del resto, è

il fatto che lo stesso PP aveva dichiarato di non opporsi alla sospensione

parziale della pena). E meglio, gli atti ancora non indicano con sufficiente

certezza che soltanto una pena da espiare potrebbe fungere da deterrente in

relazione a possibili futuri comportamenti delinquenziali. Ricordato come, dopo

la nota modifica legislativa, la concessione della sospensione condizionale

della pena rappresenti la regola, da cui ci si può dipartire unicamente in

presenza di una prognosi negativa e che in caso di dubbio prevale il

differimento dell’esecuzione della pena (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2 pag. 5-6;

STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; STF 6B_103/2007 del 12

novembre 2007, consid. 4.2.2.) e ricordato che la giurisprudenza ha già avuto

modo di precisare che, se vi sono dei forti dubbi in merito al comportamento

futuro dell’autore, in particolare con riferimento a condanne precedenti, il

giudice può pronunciare una pena parzialmente sospesa, piuttosto che

interamente sospesa, e ciò anche se i suoi dubbi non sono sufficienti ad emettere

una prognosi negativa (STF del 18 gennaio 2008, inc.6B_664/2007, consid.

3.2.3

), in concreto il rifiuto della concessione della sospensione condizionale

appare contrario al diritto federale. Ritenuto, d’altro lato, che, vista la

serietà degli elementi di preoccupazione indicati e la gravità della colpa, una

pena sospesa assortita di una multa risulta manifestamente insufficiente

nell’ottica delle prospettive di emendamento futuro di RI 1, alla pena inflitta

dal primo giudice deve essere applicata una sospensione condizionale parziale:

la parte da scontare é fissata - ritenuto il principio secondo cui, nella

fissazione della durata della parte di pena da scontare e di quella sospesa, il

giudice, che pure dispone di un ampio potere di apprezzamento, deve tener conto

in modo appropriato della colpa dell’autore e fissare il rapporto fra le due

parti di pena in modo da tenere equamente conto sia della prognosi che della

colpa nel senso che quanto più la prognosi è favorevole e quanto meno l’atto

appare biasimevole, tanto più grande deve essere la parte di pena sospesa (DTF

134.

IV 1, consid. 5.6; STF del 22 gennaio 2008, inc.6B_714/2007, consid. 3.2.;

STF del 18 gennaio 2008, inc.6B_664/2007, consid. 3.2.4; STF dell’11 gennaio

2008, inc.6B_513/2007, consid. 3.2) - in 9 mesi mentre i rimanenti 9 mesi sono

sospesi condizionalmente (così come, peraltro, chiesto dal PP in aula) e al

condannato é impartito un periodo di prova di 4 anni.

g) contestazioni

riguardanti la confisca

11.

Il ricorrente contesta la confisca della bilancia elettronica Tanita

sequestrata, così come dell’apparecchio antiradar.

11.1

Il primo giudice ha ordinato la confisca sia della bilancia

elettronica in quanto “manifestamente strumentale alle infrazioni e

contravvenzioni LFStup”, sia dell’apparecchio antiradar, considerato, come

i due coltelli a serramanico, “corpo di reato” (sentenza impugnata,

consid. 29, pag. 44-45).

11.2

Il ricorrente ritiene che la confisca degli oggetti menzionati violi

l’art. 69 CP, in quanto “solo gli instrumenta sceleri possono essere

confiscati” (ricorso, pag. 19).

La sentenza del primo giudice non dice nulla “sul

ruolo della bilancia nei fatti”, non determina il modus operandi

nell’ambito della condanna per spaccio di stupefacenti e non si confronta con

l’affermazione secondo cui l’oggetto era un ricordo del __________, di quando RI

1.

si occupava di prestiti contro preziosi (ricorso, pag. 19).

Per quel che riguarda l’apparecchio antiradar,

non essendone stato accertato il funzionamento, esso non può essere considerato

strumento di reato (ricorso, pag. 19).

11.3

Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità

di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano

destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se

tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine

pubblico.

Il pericolo creato o costituito dall’instrumenta

sceleris può essere inerente all’oggetto in quanto tale o all’utilizzo che

il suo detentore può ancora farne. In quest’ultima ipotesi, è sufficiente che

il pericolo di un suo successivo utilizzo delittuoso appaia verosimile e che - in

applicazione del principio della proporzionalità cui ogni confisca deve

attenersi (Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB 58 ff., in: ZStrR 113/

1995.

pag. 328; Trechsel et al., Praxiskommentar, nota 7 ad art. 69 CP) - questo

pericolo non possa essere sviato se non con la confisca dell’oggetto (DTF 124

IV 121 consid. 2a; 117 IV 345 consid. 2a; 116 IV 117 consid. 2a).

E’, in particolare, il caso quando l’oggetto è

stato acquistato proprio per commettere la o le infrazioni (DTF 114 IV 98),

quando esso è stato più volte utilizzato a fini delittuosi (DTF 81 IV 217) o

ancora quando di esso può venire fatto solo un uso pericoloso (DTF 116 IV 117

consid. 2a). In applicazione di questi principi, il TF ha confermato la

confisca di alambicchi destinati alla produzione di assenzio ritenuto che,

visto l’utilizzo sin lì fatto, poteva essere escluso un loro futuro utilizzo

lecito (DTF 81 IV 217). E’ pure stata confermata la confisca di dischi e

riviste a carattere razzista la cui sola esistenza bastava a lasciar sussistere

un rischio per l’ordine pubblico (DTF 124 IV 121 consid. 2c). Per contro, il TF

ha ritenuto sproporzionata la confisca di una vettura il cui guidatore era

stato condannato ad una pena di 7 mesi di detenzione per ebrietà al volante

(sentenza non pubbl. 16.7.1984 citata in STF 14.2.2000 1P.31/2000). E’ stata

parimenti ritenuta contraria al principio di proporzionalità la confisca della

vettura di un trafficante di droga nella misura in cui non era stato provato

che essa era stata acquistata per il traffico (STF non pubbl. 13.9.1991 consid.

3b citata in STF 14.2.2000 1P.31/2000).

11.4

Per quel che riguarda la confisca della bilancia elettronica, nella

sentenza impugnata non vi sono motivazioni a sostegno del provvedimento. Al di

là della apodittica dichiarazione secondo cui la stessa sarebbe “manifestamente

strumentale alle infrazioni e contravvenzioni LFStup”, il primo giudice non

ha accertato né che la bilancia sia stata acquistata proprio per commettere

infrazioni alla LFStup, né che essa sia stata utilizzata (più volte) a fini

delittuosi. In queste condizioni, ritenuto, peraltro, il possesso della bilancia

non è nemmeno stato ritenuto un elemento indiziante il coinvolgimento di RI 1

nei reati legati agli stupefacenti, la sua confisca è infondata ed essa deve,

pertanto, essere restituita all’avente diritto.

Per quel che concerne la censura riferita al

funzionamento dell’apparecchio antiradar si rinvia alle considerazioni esposte

al consid. 8.4; di conseguenza, la confisca dell’oggetto in quanto corpo del

reato del appare del tutto giustificata e proporzionata.

Su questo punto, la censura deve essere respinta.

h) contestazioni

riguardanti la suddivisione della tassa di giustizia e delle spese processuali

12.

Il

ricorrente ritiene “una inammissibile semplificazione” la ripartizione

delle spese processuali a metà con AC 1 e con vincolo di solidarietà,

osservando che solo alcuni reati sono stati commessi in comune.

La censura non merita tutela, ritenuto che gran

parte delle spese di inchiesta preliminare sono da attribuire ai reati di

rapina, commessi in correità da RI 1 ed AC 1. Una diversa suddivisione delle

spese e una maggior individualizzazione delle stesse comporterebbe semmai un

maggior onere per RI 1, che si è reso colpevole di un numero di reati superiore

rispetto ad AC 1.

i) oneri

processuali

13.

Dato l'esito del giudizio, si giustifica di addebitare gli oneri

processuali al ricorrente in ragione di 2/3. Per il resto essi sono a carico

dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 400.- per ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi. Di conseguenza:

- il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è

così completato:

"3.1.1. l’esecuzione della pena detentiva è sospesa in

ragione di 9 (nove) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di

anni 4 (quattro). Per il resto, ovvero per 9 (nove) mesi , la pena è da

espiare.”

-

il dispositivo n. 5 della sentenza è modificato nel senso che la bilancia

elettronica Tanita è dissequestrata e va riconsegnata a RI 1.

Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico del ricorrente in ragione di

2/3.

Per il resto essi sono a carico dello Stato che

rifonderà al ricorrente fr. 400.- per ripetibili (ridotte).

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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