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Decisione

17.2009.65

Motivi di revisione di cui alle lett. b e c dell'art. 299 CPP. Quando due sentenze conseguenti sono inconciliabili. Nozione di fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti

27 luglio 2010Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano suscettibili di

inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far

presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più

favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami, STF del 6

agosto 2009 6B_242/2009 consid. 2; Piquerez, op. cit., pag. 757 n. 3531;

Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102 n. 24). Qualora siano

Considerandi

addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV

353.

consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea

2007, ad art. 385 n. 95).

3.

Preliminarmente si osserva che, nel suo esposto, RI 1 si appella

sostanzialmente al motivo di revisione di cui all’art. 385 CP (art. 299 lett. c

CPP) producendo a fondamento della propria istanza 77 documenti a suo dire non

facenti parte degli atti del processo o comunque rimasti sconosciuti ai primi

giudici e contestando sulla scorta degli stessi le varie condanne contenute nel

Dispositivo

dispositivo della sentenza d’assise (istanza, pto. B.1.1).

Solo al pto. B.12 dell’istanza, RI 1 solleva l’esistenza di una decisione di

abbandono – che ritiene inconciliabile con la sua condanna per il reato di

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione – appellandosi pertanto al

motivo di cassazione di cui all’art. 299 lett. b CPP (cfr. consid. 16).

4. Nel capitolo “Annotazioni preliminari” RI 1 si diffonde in una serie

di considerazioni di ordine generale con le quali egli, sulla scorta di vari

documenti, contesta alcuni accertamenti operati dalla Corte delle assise

criminali (istanza, pto. B.1).

4.1. L’istante

rileva, innanzitutto, che dal rapporto di revisione in atti denominato “__________”,

emerge che la Banca __________ ha scaricato su di lui le responsabilità per il

“buco” causato da A., malgrado esse sarebbero in verità da ricercare in seno

alla Direzione generale dello stesso istituto di credito.

RI 1 osserva anche che dalle annotazioni dei membri della Direzione

generale chiamati ad esprimersi sul suddetto rapporto (doc. 4) risulta come gli

stessi non abbiano espresso nessuna critica al suo operato, ciò che – a detta

dell’istante – appare particolarmente strano, ritenuto come pochi mesi dopo gli

è stata attribuita la colpa della voragine causata da A. e dalle sue società

(istanza, pto. B.1.2).

L’istante sostiene, poi, che i doc. 12, 21, 38 e 41 prodotti con l’istanza smentiscono

l’accertamento secondo cui egli non avrebbe informato la Direzione generale e il Consiglio d’amministrazione della banca del fatto che le società

indicate nell’atto d’accusa appartenevano a A. (istanza, pto. B.1.3).

A mente dell’istante, inoltre, le dichiarazioni dei membri della Direzione

generale della Banca __________ – riprese nella sentenza d’assise – per cui

egli non avrebbe rispettato il regolamento e la prassi applicata dalla banca in

ambito di concessione di crediti contrastano con quanto emerge dalle due liste

di sorpasso al 30 novembre 1989 (doc. 5) e al 31 dicembre 1989 (doc. 6). Da

tali documenti – spiega l’istante – in particolare dalla mancanza di

annotazioni alla posizione “Massnahmen” e dalle firme in calce, risulta infatti

che la Direzione aveva ratificato le operazioni senza rimproverare nulla ad RI

1 e senza fornirgli indicazioni su come effettuare tali richieste (istanza,

pto. B.1.4).

Sempre nel suo capitolo introduttivo, l’istante sostiene, infine, che il

rimprovero mossogli dalla Corte delle assise di non avere annotato le

comunicazioni telefoniche con la Direzione generale della banca è contraddetto

dai doc. 7 e 8 prodotti con l’istanza che riportano tali annotazioni e che

confermano che la gran parte delle comunicazioni e degli ordini della Direzione

avvenivano per telefono e non per iscritto come previsto dal regolamento.

Ritenuta la prassi che si era instaurata – conclude RI 1 – non si può desumere un

suo comportamento illecito dal fatto che gli ordini avvenivano per telefono

(pto. B.1.5).

4.2. Per quanto concerne, innanzitutto, il rapporto di revisione denominato

“__________” si osserva che il documento – come peraltro puntualmente rilevato

dal procuratore pubblico (osservazioni, pag. 2) – era noto alla Corte delle

assise criminali che lo ha in sentenza più volte citato (cfr. ad esempio sentenza

d’assise, consid. 3.1 pag. 80, consid. 3.1.3 pag. 85, consid. 3.1.4.3 pag. 97,

consid. 3.1.5 pag. 98, consid. 3.3 pag. 105). Esso, pertanto, non può essere

considerato un mezzo di prova “nuovo” e non rappresenta, perciò, un valido

motivo di revisione ai sensi dell’art. 385 CP e dell’art. 299 lett. c CPP.

Quanto agli altri documenti menzionati da RI 1 nel suo capitolo introduttivo,

si rileva che, quand’anche non fossero già stati presi in considerazione dalla

Corte delle assise o dalla CCRP, essi son ben lungi dall’adempiere il

presupposto della rilevanza e dall’inficiare, dunque, gli accertamenti alla

base del giudizio impugnato.

Le annotazioni sul doc. 4 – che, peraltro, si appalesa come un estratto di un

rapporto più ampio qui non integralmente prodotto – non sono certamente

suscettibili di provare che l’operato di RI 1 è stato esente da responsabilità

penali, ritenuto come le stesse, per sua ammissione (cfr. istanza, pto. B.1.2

pag. 4-5), sono state formulate dalla Direzione generale prima che l’inchiesta

penale facesse emergere i particolari sul suo operato e in un momento, dunque,

in cui il suo operato non era ancora interamente noto.

In merito ai doc. 12, 21, 38 e 41, poi, questa Corte non comprende come possa

giovare all’istante dimostrare l’inconsistenza del rimprovero secondo cui egli

non avrebbe informato la Direzione che le società indicate nell’atto d’accusa

appartenevano a A., ritenuto come la sua condanna per truffa ed amministrazione

infedele non si fonda su tale assunto, ma su altri elementi sottaciuti agli

organi della banca (il fatto che le conferme di consolidamento da parte delle

assicurazioni non erano presenti, il fatto che il deposito fiduciario di fr.

10'000'000.- non apparteneva a A. e non poteva dunque essere considerato una

garanzia o un pegno, la circostanza per cui le cartelle ipotecarie a garanzia

dei crediti non erano ancora state rogate o non avevano il valore indicato;

l’esistenza di ipoteche legali in primo rango, il reale valore dei prezzi

d’acquisto degli immobili, cfr. sentenza d’assise, consid. 3.1.4 e consid. 3.3).

Nemmeno le

liste di sorpasso di cui ai doc. 5 e 6 permettono di sostanziare i presupposti

necessari alla revisione del giudizio impugnato. Come ben evidenziato da

procuratore pubblico (osservazioni, pag. 2), infatti, tali documenti si

riferiscono temporalmente ai fatti che configurano il reato di amministrazione

infedele e, in particolare, a finanziamenti per i quali RI 1 aveva fornito

informazioni che lasciavano presagire la conformità degli stessi con la

politica di credito della Banca __________ (sentenza d’assise, consid. 3.3 pag.

105). Se l’istituto di credito non ha rimproverato nulla ad RI 1 – ciò che

l’istante sostiene risultare dai suddetti documenti – è semplicemente perché

questi gli aveva dato informazioni tranquillizzanti, come del resto risulta

anche dal doc. 5 che riporta l’annotazione secondo cui “die Sicherheiten sind

gemäss RI 1 vorhanden”.

Per quanto attiene, infine, ai doc. 7 e 8, si osserva come l’accertamento della

Corte delle assise per cui la Direzione della Banca __________ non ha mai

concesso ad RI 1 autorizzazioni telefoniche per i finanziamenti si fonda sulle

convergenti deposizioni dei testi __________nonché della segretaria dello stesso istante, __________, (cfr. sentenza d’assise, consid.

3.1.3 pag. 87-88, consid. 3.3.1 pag. 106-107, consid. 3.3.2 pag. 108, consid.

3.3.4 pag. 110) e non può dunque essere inficiato dai due documenti prodotti

con l’istanza, la cui connessione con le operazioni per cui RI 1 è stato

condannato non è stata esplicitata dall’istante, e che appaiono pure in sé poco

significativi a motivo della vaghezza delle annotazioni in essi contenute così

che, quand’anche si volesse prescindere da quanto appena detto, essi non

possono essere considerati tali da imporre ad una Corte un diverso accertamento

sulla questione qui evocata.

5. Continuando nel suo esposto, RI 1 sostiene che gli accertamenti alla

base del dispositivo n. 1.1.3 della sentenza d’assise, relativi al reato di

truffa nell’ambito dei crediti erogati dalla Banca __________ in favore della __________,

sono integralmente smentiti dai doc. 9-23 (istanza, pto. B.2).

5.1. Al proposito, la Corte delle assise ha accertato che RI 1, il 12

ottobre 1989, presentò alla Direzione centrale della banca una proposta di

credito ipotecario di fr. 3'000'000.- per l’acquisto della proprietà __________

e per un credito di costruzione di fr. 7'000'000.-. La prima Corte ha rilevato

che i verbali di credito inviati a __________ da RI 1 erano incompleti e nulla

potevano riferire di importante per l’autorizzazione. In particolare – spiegano

i primi giudici – la Direzione ignorava l’ipoteca legale di fr. 1'000'000.- già

esistente in primo rango come pure l’inesistenza della garanzia delle cartelle

ipotecarie che neppure esistevano nella forma delle conferme notarili in vista

di una loro futura emissione e neppure c’erano conferme di consolidamento della

compagnia d’assicurazione __________.

La prima Corte ha così concluso che fu sulla base di queste errate informazioni

fornite da RI 1 che la Direzione generale preavvisò favorevolmente i crediti in

data 12 ottobre 1989 in vista del successivo Consiglio d’amministrazione (cfr.

sentenza d’assise, consid. 3.1.4.3 pag. 96-97; sentenza CCRP inc. 47-51/92,

consid. 7c pag. 31-33).

5.2. L’istante sostiene, innanzitutto, che i documenti da lui prodotti

smentiscono la conclusione della Corte delle assise per cui “la sede

principale di __________ ignorava l’ipoteca legale di fr. 1'000'000.- già

esistente in primo rango”. Su questo aspetto RI 1 rileva, in particolare,

che dalle due lettere di concessione di credito in favore della __________ (doc.

9 e 10 prodotti con l’istanza), inviate in copia alla Direzione generale,

risulta chiaramente che la stessa era al corrente dell’esistenza dell’ipoteca

legale.

L’esistenza della precedenza di 1'000'000.- fr. – continua l’istante – è,

altresì, confermata dalle note della __________ (doc. 11 prodotto con l’istanza)

da cui si deduce pure l’esistenza di cartelle in secondo e terzo rango emesse

dal notaio.

A detta di RI 1, poi, anche dallo specchietto riassuntivo dei crediti erogati a

A. ed alle sue società, redatto presso la Direzione centrale della Banca __________ in data 20 dicembre 1989 (doc. 13 prodotto con l’istanza), emerge

chiaramente, per quanto riguarda la __________, come l’ipoteca legale di fr.

1'000'000.- fosse menzionata e, dunque, conosciuta ai vertici della banca,

ritenuto oltretutto che il documento è stato vistato dal direttore.

In queste condizioni – spiega l’istante – risulta molto difficile “capire

come la sentenza di condanna possa affermare che la Direzione di __________ ignorasse tutto della __________”. D’altra parte – conclude –

nemmeno si può considerare che la Direzione di __________ fosse venuta a

conoscenza dell’esistenza dell’ipoteca legale dopo l’erogazione del credito,

visto che altrimenti avrebbe reagito bloccando l’operazione e non certo

ratificando il suo operato come ha sempre fatto (istanza, pto. B.2.3).

Più oltre nell’istanza, ma sempre con riferimento agli accertamenti della prima

corte in merito all’esistenza dell’ipoteca in primo rango, l’istante osserva ancora

come pure dalla lista di sorpasso del 31 dicembre 1989 (doc. 22 prodotto con

l’istanza) – che menziona una cauzione di 1'000'000.- fr. – risulta che la sede

centrale sapeva perfettamente dell’esistenza della precedenza (istanza, pto.

B.2.6 pag. 9).

5.3. Anche volendo prescindere dal fatto che, difettando indicazioni in

questo senso su di essi, nulla prova che gli scritti di cui ai doc. 9 e 10 –

indirizzati alla __________ e non alla sede centrale della banca – siano stati

inviati in copia alla Direzione generale della Banca __________, quel che qui

conta è che essi, contenuti nella perizia giudiziaria “Gruppo A.” in atti (cfr.

AI 52 G-Banche 23), sono stati esaminati dalla Corte delle assise (cfr.

sentenza d’assise, consid. 3.1.4.3 pag. 96-97) e non possono, dunque, essere

ritenuti documenti nuovi.

Per quanto

attiene poi al doc. 11, si osserva che lo stesso si rivela vago e privo di

significatività, nella misura in cui l’istante ha omesso di specificarne il

contesto, la provenienza e la funzione. Oltretutto la nota manoscritta a cui si

appella l’istante reca la data del 16 gennaio 1990 ciò che non permette di

trarre conclusioni in punto alla consapevolezza da parte della Direzione della

presenza dell’ipoteca legale al momento della concessione del credito che

risale ad ottobre del 1989.

Anche la tabella riassuntiva di cui al doc. 13 e la lista di sorpasso di cui al

doc. 22 si dimostrano prive di rilevanza ai fini della revisione del giudizio.

Il bollo presente sulla prima, infatti, risale al 20 dicembre 1989, mentre la

seconda risale addirittura al 31 dicembre 1990. Inoltre, contrariamente a

quanto sostenuto da RI 1, gli organi della Banca __________ non hanno

continuato a ratificare il suo operato, ritenuto come i finanziamenti da lui

concessi a A. dopo il 18 ottobre 1989 non vennero più autorizzati (sentenza

d’assise, consid. 3.1 pag. 80).

Ne discende che i documenti prodotti dall’istante non consentono di concludere

che la Direzione generale, al momento dell’autorizzazione del credito, fosse a

conoscenza dell’esistenza della precedenza di fr. 1'000'000.-.

5.4. RI 1 assevera, poi, che dal summenzionato doc. 13 nonché dallo

specchietto dei crediti erogati a A. (doc. 14) ben si comprende come la Direzione di __________ era in “cronico ritardo” nell’evadere le richieste di __________.

Tanto che – osserva l’istante con riferimento ai verbali di credito e alla

lista di sorpasso di cui ai doc. 15, 16 e 17 – tra la richiesta di credito e

l’approvazione formale dello stesso passava regolarmente quasi un anno, ciò che

– rileva – spiega il motivo per cui si era instaurata la prassi delle

autorizzazioni telefoniche.

A mente di RI 1, pertanto, le mancate approvazioni dei crediti da parte della

Direzione centrale erano dovute a ritardi della sede centrale e non al fatto

che le sue operazioni fossero sospette (istanza, pto. B.2.4).

5.5. Questa Corte non comprende il motivo per cui l’istante sostiene che

le mancate approvazioni dei crediti da parte della Direzione generale non sarebbe

da ricondurre al suo operato, ritenuto che, in realtà, la sentenza d’assise

accerta che gli organi della banca hanno ratificato, in data 18 ottobre 1989, i

finanziamenti a favore della __________ (cfr. sentenza d’assise, consid. 3.1.5,

pag. 98 e dispositivo 1.1.3) e che, l’assunto, dunque, è del tutto ininfluente

ai fini della sua condanna.

5.6. Continuando nel suo esposto, l’istante contesta l’accertamento della

Corte delle assise per cui la Direzione generale ignorava che le cartelle

ipotecarie di primo e secondo rango, per un importo totale di fr. 3'000'000.-, “neppure

esistevano nella forma delle conferme notarili”. A tal proposito, egli

produce un formulario di data 23 ottobre 1989 (doc. 18). A detta dell’istante il

documento – e meglio il post-it applicato sullo stesso con note riconducibili

alla sua ex segretaria – attesta ciò che egli ha sempre affermato, ovvero che

già il 24 ottobre 1989 le cartelle ipotecarie venivano inviate alla sede di __________.

Anche l’estratto conto di cui al doc. 19 e le valutazioni di deposito di cui al

doc. 20 – continua – confermano che le cartelle ipotecarie erano in possesso

della Direzione.

Su questo aspetto l’istante rileva ancora che la sentenza della Corte delle

assise è contraddittoria, nella misura in cui, alla pag. 60, la stessa afferma

che il mutuo ipotecario di fr. 3'000'000.- concesso alla __________ era “garantito

da cartelle ipotecarie di medesimo importo (…) dopo precedenza di fr.

1'000'000.-”, mentre che a pag. 96-97 attesta che “la sede di __________

ignorava l’ipoteca legale di fr. 1'000'000.- già esistente in primo rango come

pure l’inesistenza della garanzia delle cartelle ipotecarie, che neppure

esistevano nella forma delle conferme notarili in vista della futura emissione

delle stesse” (istanza, pto. B.2.5).

5.7. Contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, il doc. 18 non è

suscettibile d’inficiare l’accertamento della Corte delle assise per cui le

cartelle ipotecarie indicate sul verbale di credito del 20 ottobre 1989, in realtà, non esistevano.

Innanzitutto – come correttamente rilevato dal procuratore pubblico

(osservazioni, pag. 3) – si osserva che RI 1 ha omesso di considerare che l’imputazione riferita ai finanziamenti erogati alla __________ non si riferisce solo

al credito di fr. 3'000'000.- concesso alla società per l’acquisto della

proprietà __________, ma anche ad un credito di costruzione di fr. 7'000'000.-

che pure doveva essere garantito da una cartella ipotecaria di pari importo, in

realtà non emessa (cfr. sentenza, consid. 3.1.4.3 pag. 96 e doc. 10 prodotto

dall’istante).

A fronte, poi, della circostanza evidenziata dalla prima Corte secondo cui le

cartelle ipotecarie “neppure esistevano nella forma delle conferme notarili

in vista della futura emissione delle stesse” (cfr. sentenza, consid.

3.1.4.3 pag. 96-97) non giova al ricorrente produrre la fotocopia di un

formulario (difficilmente leggibile) e vistato con una sigla incomprensibile

(secondo l’istante, sigla dell’allora sua segretaria) per dimostrare

l’esistenza delle cartelle ipotecarie e il loro invio alla sede di __________.

Tantomeno

inficiano l’accertamento della Corte delle assise – nel senso che ne

imporrebbero la revisione – i doc. 19 e 20 che si riferiscono alla situazione

di fatto nel giugno del 1990 e che nulla dunque possono riferire in merito alla

effettiva esistenza delle cartelle ipotecarie al momento della concessione del

credito risalente ad ottobre del 1989.

Il ricorrente, infine, evidenziando asserite contraddizioni riscontrate nella

sentenza impugnata, perde di vista i limiti della revisione ai sensi dell’art.

385 CP e dell’art. 299 lit. c CPP. Tale rimedio giuridico straordinario,

infatti, non permette di diffondersi in considerazioni relative all’arbitrario

accertamento dei fatti operato dalla prima corte sulla scorta degli atti, ma

unicamente di evidenziare documenti nuovi e suscettibili di far presagire un

giudizio più favorevole al condannato.

Solo di transenna è, dunque, il caso di osservare che la contraddizione comunque

non esiste, se solo si considera che a pag. 60 della sua sentenza la prima

Corte ha descritto ciò che indicava il verbale di credito – inveritiero –

inviato da RI 1 alla Direzione, ovvero la presenza delle due cartelle

ipotecarie, mentre che a pag. 96-97 essa ha rilevato come le stesse, in realtà,

non esistevano.

5.8. Sempre nel suo capitolo dedicato ai finanziamenti erogati a favore

della __________, RI 1 sostiene che l’accertamento della Corte delle assise

secondo cui egli ha sottaciuto informazioni alla Direzione contrasta con i doc.

21 e 23 prodotti con l’istanza dai quale emerge come egli, il 30 novembre e il

20 dicembre 1989, abbia sollecitato la ratifica formale e scritta da parte

della Direzione generale e del Consiglio d’amministrazione del credito di fr.

3'000'000.- a favore della suddetta società, ciò che – osserva – costituisce un

comportamento perlomeno singolare da parte di una persona che, come sostenuto

dalla Corte delle assise, nascondeva dati essenziali al suo datore di lavoro.

RI 1 rileva, infine, che la circostanza per cui la posizione __________ era

perfettamente conosciuta a __________, risulta anche dal rapporto

sull’esposizione del Gruppo A. (doc. 43) nonché dal rapporto __________ (istanza,

pto. B.2.6 e B.2.7).

5.9. Ancora una volta i documenti prodotti dall’istante non permettono di

invalidare le conclusioni contenute nella sentenza d’assise e confermate dalla

CCRP.

In particolare questa Corte non comprende come possano giovargli i doc. 21 e

23, considerato come il fatto che egli abbia più volte richiesto la ratifica

formale dei crediti erogati a favore della __________ non contrasta con

l’accertamento della Corte delle assise per cui egli ha fornito alla Direzione

generale della banca informazioni errate ed incomplete.

È del tutto inconferente, infine, l’osservazione di RI 1 secondo cui

emergerebbe dal rapporto sull’esposizione del Gruppo A. nonché dal rapporto __________

che la posizione __________ era perfettamente conosciuta alla Direzione

generale. Al di là del fatto che il rapporto __________ (cfr. consid. 4.2) e il

doc. 43 (citato nella sentenza d’assise quale doc. 27 prodotto dalla Difesa, cfr.

consid. 3.4 pag. 113) non sono documenti nuovi, si osserva, infatti, come sia

comunque pacifico che gli organi della banca conoscevano la posizione __________,

ovvero il credito erogato a suo favore. Essi ignoravano, invece, che i verbali

di credito presentati da RI 1 contenevano informazioni errate ed incomplete

(cfr. consid. 5.1).

5.10. Da quanto precede discende che, contrariamente a quanto asserito da RI

1, i doc. 9-23 non permettono di inficiare gli accertamenti della Corte delle

assise secondo cui egli ha inoltrato agli organi della Banca __________

richieste di credito in favore della __________ con indicazioni incomplete ed

errate, sottacendo in particolare l’esistenza di un’ipoteca legale di Fr.

1'000'000.- in primo rango e l’inesistenza delle cartelle ipotecarie in secondo

e terzo rango.

A titolo abbondanziale si osserva, comunque, che la prima Corte ha fondato il

proprio convincimento anche sul fatto che alla direzione centrale di __________

è stato sottaciuto un altro elemento determinante, ovvero l’inesistenza della

conferma di consolidamento della compagnia d’assicurazione __________ (cfr.

consid. 5.1), elemento questo nemmeno contestato dall’istante.

6. Nel capitolo “__________” (istanza, pag. 10-13), RI 1 contesta poi

gli accertamenti alla base dei dispositivi n. 1.1.1, 1.2.5 e 1.2.6 della

sentenza d’assise, relativi ai crediti erogati dalla Banca __________ a A. nell’ambito

delle suddette operazioni.

6.1. L’istante sostiene, innanzitutto, che l’accertamento della Corte

delle assise secondo cui egli, nell’ambito delle suddette operazioni, ha

indotto la Direzione e il Consiglio d’amministrazione della banca a credere,

contrariamente al vero, che A. disponesse di un deposito fiduciario di fr.

10'000'000.- a garanzia dei propri debiti contrasta con il verbale di credito

del 18 agosto 1989 (doc. 25) che indica l’esistenza del deposito fiduciario e

dal quale risulta dunque che la Direzione era a conoscenza dello stesso. A

detta dell’istante, poi, che l’importo era effettivamente disponibile presso la

banca è confermato pure dall’ordine di bonifico del 26 luglio 1989 di cui ai

doc. 26 e 27. RI 1 osserva, inoltre, che dai verbali di credito da lui inviati

alla Direzione centrale (doc. 28 e 29) – che non indicano l’esistenza del

deposito fiduciario – e dalle risposte della Direzione (doc. 30 e 31) – che per

contro lo menzionano – emerge come fu la sede di __________, e non lui, ad

inserire il deposito fiduciario quale garanzia interna (istanza, pto. B.3.2).

Va, qui, prima di tutto rilevato che i doc. 25, 30 e 31 sono allegati alla

perizia giudiziaria “Gruppo A.” in atti (AI 52 G – Banche 20, 21, 24), più volte citata nella sentenza d’assise (cfr. ad esempio consid. 3.1.4

pag. 91, consid. 3.1.4.1 pag. 93, consid. 3.1.4.2 pag. 95) e dunque nota alla

prima corte. Ne discende che gli stessi non possono rappresentare un valido

motivo di revisione ai sensi dell’ dell’art. 385 CP e dell’art. 299 lett. c

CPP.

Ad ogni buon conto l’istante, affermando che i documenti da lui prodotti

dimostrano come la Direzione generale sapesse del deposito fiduciario e che

l’importo era effettivamente disponibile presso la banca, non inficia

l’accertamento della Corte delle assise per cui la stessa Direzione, al

contrario dell’istante, ignorava che l’importo del deposito fiduciario non era

in realtà proprietà di A., ma della Banca __________, alla quale doveva essere

restituito entro il 31 dicembre 1989, e che, dunque, non poteva essere

considerato una sua garanzia presso la banca (cfr. sentenza d’assise, consid.

3.1.4 pag. 90-92, sentenza CCRP inc. 47-51/92, consid. 6g pag. 24).

6.2. Per quanto attiene all’investimento denominato “__________”, RI 1 assevera,

sulla scorta dei doc. 30-35 prodotti con l’istanza, che l’operazione fu

perfettamente regolare (istanza, pto. B.3.3).

Sennonché su questo punto l’istanza di revisione si rivela d’acchito

inammissibile, nella misura in cui l’investimento in questione non è nemmeno

menzionato nel dispositivo della sentenza d’assise e non costituisce oggetto di

condanna.

6.3. Passando all’esame dei crediti erogati dalla Banca __________ a A. nell’ambito

dell’operazione denominata “__________”, l’istante sostiene che i summenzionati

doc. 28, 29 e 31 – vistati dal condirettore e dal responsabile del segretariato

crediti di __________ – attestano come egli fosse autorizzato ad effettuare i

pagamenti in favore della Immobiliare __________.

Egli rileva, poi, che da uno scritto inviato dalla Banca __________ all’allora

giudice istruttore (doc. 36) – che aveva chiesto chiarimenti in merito alla

suddetta operazione – risulta come la stessa banca abbia negato che esistesse

una conferma di credito, affermando che il conto era tenuto su base creditrice,

ciò che, a detta di RI 1, dimostra come la banca ha fornito informazioni errate

al fine di scaricare su di lui le responsabilità.

Inoltre, per quanto attiene alle cartelle ipotecarie a garanzia dei crediti

erogati a favore della società immobiliare – cartelle che la Corte delle assise ha accertato non ancora esistenti all’epoca dei finanziamenti (cfr.

sentenza d’assise, consid. 3.1.4.1 pag. 93-94) – RI 1 sostiene che le note

della __________ (doc. 11) indicano come le stesse erano invece regolarmente

depositate (istanza, pto. B.3.4).

I documenti prodotti dall’istante, ancora una volta, non sono suscettibili di

scuotere la sentenza d’assise.

Che i doc. 28, 29 e 31 attestino l’autorizzazione di RI 1 ad erogare i crediti

è infatti assunto del tutto irrilevante, nella misura in cui la condanna

dell’istante non si fonda sulla mancanza dell’autorizzazione da parte degli

organi della banca, ma sull’accertamento per cui egli ha presentato agli stessi

dei verbali di credito con informazioni incomplete ed inveritiere (cfr.

sentenza d’assise, consid. 3.1.4.1 pag. 93, sentenza CCRP consid. 7a pag. 26).

Lo scritto della Banca __________ di cui al doc. 36, poi, si rileva totalmente

privo di significatività, ritenuto come l’istante ne ha prodotto la sola prima

pagina, sicché risulta impossibile capire a chi siano effettivamente

riconducibili le informazioni in esso contenute.

Quanto al doc. 11 si rinvia alle considerazioni di cui al consid. 5.3. Del

resto anche l’annotazione relativa alla __________ cui allude l’istante risale

al 9 febbraio del 1990 e non permette, dunque, di trarre conclusioni in merito

all’esistenza delle cartelle ipotecarie all’epoca della concessione del credito

nell’ottobre del 1989.

6.4. Per quanto attiene alle operazioni “__________” e “__________”

l’istante, fondandosi sui doc. 31, 37, 38 nonché sul rapporto __________,

sostiene che gli organi della banca avevano approvato i relativi crediti e che

le cartelle ipotecarie a garanzia degli stessi erano presenti presso Banca __________.

Ora, aldilà della scarna motivazione proposta dall’istante che palesemente non

dimostra la rilevanza dei documenti prodotti, si osserva che il rapporto __________

e il doc. 31 (dei quali già si è detto al consid. 6.1) erano noti alla Corte

delle assise e non rappresentano, pertanto, documenti nuovi atti a sostanziare

una revisione.

Quanto ai doc. 37 e 38, peraltro presenti nell’AI 52 G-Banche 22 e dunque pure

non nuovi, si osserva che gli stessi risalgono al 6 e al 9 ottobre 1989, cioè

ad un momento in cui RI 1 già aveva proceduto ad erogare i crediti relativi

all’operazione “__________” (cfr. sentenza d’assise consid. 3.1.4.4 pag. 98

secondo cui RI 1 erogò il credito il 5 ottobre 1989 senza attendere nessun

preavviso e nessuna autorizzazione).

7. Continuando nel suo esposto e concentrandosi sugli accertamenti

della Corte delle assise relativi al reato d’amministrazione infedele aggravata

(sentenza d’assise, consid. 3.3 e dispositivo 1.2), RI 1 contesta, poi, le

conclusioni della corte relative all’operazione “__________” (istanza, B.4).

7.1. Secondo la sentenza d’assise RI 1 trasmise a __________ il verbale

di credito (ancora una volta assolutamente insufficiente ed incompleto)

destinato all’acquisto di beni immobili situati in __________. Egli, ritenendo

scontata l’approvazione del finanziamento richiesto con l’accettazione del

consolidamento da parte dell’assicurazione __________ in realtà inesistente,

confermò un credito in conto corrente di fr. 7'160'000.- nonché l’emissione di

una garanzia di pagamento di fr. 3'000'000.- a favore del venditore. Sempre

secondo la Corte delle assise, l’affermazione di RI 1 di aver ad un certo

momento ricevuto l’autorizzazione telefonica dal direttore di procedere in

questo modo non ha trovato conferma nelle tavole processuali. La sentenza ha

accertato altresì che RI 1 ricevette da A. dopo la concessione del

finanziamento un compenso di fr. 200'000.-, circostanza riconosciuta dallo

stesso interessato (sentenza d’assise, consid. 3.3.1 pag. 106-107; sentenza

CCRP inc. 47-51/92, consid. 6f pag. 37).

7.2. L’istante sostiene che dallo scritto della __________ di cui al doc.

41 risulta, contrariamente a quanto rimproveratogli nella sentenza d’assise,

come egli si era premunito di chiedere alla stessa compagnia d’assicurazione il

consolidamento del credito.

Inoltre, a detta dell’istante, la lista di sorpasso di cui al doc. 42 – che

riporta le annotazioni manoscritte del direttore – nonché il verbale di credito

di cui al doc. 39 e l’estratto conto di cui al doc. 40 indicano che egli aveva

compiutamente informato la Direzione di __________ del credito a favore della __________

(istanza, pto. B.4.2).

Nemmeno in questo caso i documenti prodotti dall’istante sono suscettibili

d’inficiare quanto accertato dalla Corte delle assise.

Il doc. 41, infatti, dimostra unicamente che RI 1 aveva preso contatti con la __________

per il consolidamento del credito, ma non che lo stesso fosse stato

effettivamente confermato.

Quanto ai doc. 39, 40 e 42, gli stessi risultano poco significativi, ritenuto

che il fatto che la Direzione centrale sapesse della posizione “__________”

ancora non significa che la stessa fosse informata anche dell’inesistenza delle

garanzie.

7.3. Solo di transenna si osserva, poi, che il rapporto sull’esposizione

del Gruppo A. (doc. 43) – dal quale, a detta di RI 1, risulta come la posizione

“__________” fosse perfettamente conosciuta a __________ (istanza, pto. B.4.3)

– non merita di essere esaminato oltre, ritenuto come lo stesso non è un

documento nuovo (cfr. consid. 5.9).

Lo stesso vale, come visto, per il rapporto della __________, pure invocato

dall’istante.

8. Nel capitolo denominato “__________”, l’istante contesta quanto

accertato dalla Corte delle assise in relazione ai finanziamenti erogati alla

suddetta società (istanza, pto. B.5)

8.1. Con riferimento a tale operazione, la prima Corte ha accertato che,

anche in questo caso, il verbale di credito trasmesso in data 14 dicembre 1989

da RI 1 al segretariato crediti di __________ era ampiamente incompleto ed insufficiente

oltre che inveritiero nella sua descrizione relativa al prezzo d’acquisto e

alle garanzie esistenti. Essa ha poi accertato che RI 1 erogò un finanziamento

totale di fr. 22'700'000.- senza autorizzazione alcuna e malgrado sapesse che

parte dei finanziamenti erano destinati a scopi estranei all’operazione

immobiliare e che, così come ammesso dallo stesso istante, al momento della

richiesta di finanziamento e soprattutto nell’atto di erogazione del credito

non vi erano garanzie, segnatamente non c’erano le cartelle ipotecarie e il 20%

di mezzi propri richiesto (cfr. sentenza d’assise, consid. 2.1.3 pag. 51,

consid. 3.3.2 pag. 107-109, consid. 3.4 pag. 112).

Su quest’ultimo aspetto, la CCRP ha avuto modo di precisare che al momento del

pagamento del credito non erano ancora state consegnate le azioni __________ –

a garanzia del 20% dell’operazione – che A. aveva promesso. La CCRP ha altresì rilevato che le azioni, per stessa ammissione di RI 1, vennero consegnate

solo molto tempo dopo (sentenza CCRP consid. 7g pag. 39-40).

8.2. In relazione all’operazione __________ l’istante sostiene che

l’accertamento della prima Corte secondo cui lui avrebbe indicato un prezzo non

veritiero per quanto riguarda l’acquisto dell’immobile __________ contrasta con

le indicazioni contenute nei doc. 44, 45 e 46 dalle quali risulta un valore

dell’immobile di ca. fr. 19'500'000.-. A mente dell’istante, dunque, egli ben

poteva ritenere che il prezzo di fr. 19,5 Mio, corrispondente al prestito

erogato a A., fosse congruo (istanza, pto B.5.1)

RI 1 invoca, poi, i doc. 47-51 e 54 prodotti con l’istanza, dai quali –

sostiene – risulta come l’operazione in questione fosse passata al vaglio della

Direzione di __________ e come i relativi finanziamenti siano stati erogati il

14 dicembre 1989.

Addirittura egli osserva come il doc. 13 indichi che tali finanziamenti erano

stati approvati da __________ per iscritto.

Per quanto attiene, poi, alle cartelle ipotecarie, egli produce uno scritto

dell’avv. __________ (doc. 52) che – sostiene – dimostra come le stesse siano

state consegnate alla Banca __________ quale finanziatrice.

Anche per quanto concerne la garanzia costituita dal 20% di mezzi propri,

l’istante rileva che tale quota era in realtà presente sottoforma di azioni

della __________, azioni alle quali – conclude RI 1 – la perizia di cui al doc.

53 attribuiva un valore di ca. fr. 5'000'000.- (istanza, pto. B.5.2).

8.3. L’argomentazione secondo cui l’istante poteva legittimamente

ritenere che, conformemente al contenuto dei doc. 44, 45 e 46, il valore

dell’immobile __________ fosse di fr. 19'500'000.- non è pertinente, nella

misura in cui la sentenza di cui è postulata la revisione ha accertato che RI 1 ha erogato a A. fr. 22'700'000.- e che egli, dunque, ben sapeva che parte del finanziamento era

destinato a scopi estranei all’operazione immobiliare.

A prescindere, poi, dal fatto che i doc. 47, 48 e 54 non sono nuovi (ma

contenuti nell’AI 52 G-Banche 26 citato al consid. 3.3.2 pag. 107-108 della

sentenza d’assise), questa Corte nemmeno comprende come gli stessi possano

scuotere la sentenza impugnata, ritenuto che il fatto che le operazioni fossero

passate al vaglio della Direzione ancora non significa che quest’ultima fosse

compiutamente informata della mancanza di garanzie e soprattutto che essa abbia

dato la sua autorizzazione.

D’altra parte, l’autorizzazione non è deducibile nemmeno dal doc. 13, se solo

si considera che la nota a cui fa riferimento RI 1 – che appare peraltro

aggiunta in una fase successiva – è poco attendibile nella misura in cui reca

la data dell’8 dicembre 1989 e risalirebbe, pertanto, ad un momento precedente

l’invio del verbale di credito di RI 1, avvenuto il 14 dicembre 1989.

Per quanto attiene all’esistenza delle cartelle ipotecarie, si osserva che,

contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, il doc. 52 non dimostra che le

stesse sono state consegnate alla Banca __________ quale finanziatrice.

Piuttosto lo scritto indica che “le cartelle ipotecarie ancora non

esistevano, né erano stati firmati atti che ne assicurassero l’emissione”

(doc. 52, pag. 4) a conferma di quanto sostenuto nella sentenza d’assise e

della CCRP.

Riguardo la garanzia costituita dal 20% di mezzi propri, RI 1 dimentica infine

che, come rilevato dalla CCRP, egli stesso ha ammesso che le azioni __________,

al momento dell’erogazione del credito, non erano ancora state consegnate (cfr.

consid. 8.1), assunto questo che evidentemente non può essere smentito dalla

perizia del __________, dalla quale – peraltro – nulla si evince in merito alla

trasmissione delle suddette azioni alla Banca __________.

Da quanto precede discende che, nemmeno in relazione all’operazione “__________”,

i documenti prodotti da RI 1 sono atti a sostanziare il buon fondamento

dell’istanza di revisione.

9. Continuando nel suo esposto l’istante contesta gli accertamenti

della Corte delle assise in relazione ai finanziamenti erogati a favore della __________

(sentenza d’assise, consid. 3.3.3 e dispositivo 1.2.3.).

Questa Corte può, tuttavia, esimersi dall’esaminare la rilevanza dei doc. 55,

56, 57 e 58 prodotti da RI 1 (istanza, pto. B.6) nella misura in cui gli stessi

non possono essere considerati nuovi ritenuto che sono contenuti nell’AI 52

G-Banche 27, cui la Corte delle assise ha fatto esplicito riferimento (cfr.

sentenza d’assise consid. 3.3.3 dove si cita l’AI 52 pag. 57 che rinvia

all’allegato G-Banche 27).

10. Nel capitolo denominato “__________” RI 1 contesta pure gli

accertamenti posti a fondamento del dispositivo n. 1.2.4 della sentenza

d’assise (istanza, pto. B.7).

10.1. La Corte delle assise ha accertato che RI 1, in data 28 dicembre 1989, nell’ambito dell’operazione __________, trasmise un verbale di credito

per fr. 9'000'000.- incompleto e lacunoso, comunque contenente informazioni

inveritiere circa la presenza delle cartelle ipotecarie di un valore di fr.

16'700'000.-. La Corte delle assise ha, altresì, accertato che in realtà le

cartelle depositate presso la sede di __________ avevano un valore di fr.

555'000.- (ciò che non garantiva il credito in rassegna), che lo stesso RI 1 ha ammesso di avere corrisposto il finanziamento sul conto privato di A. senza che vi fossero

garanzie sufficienti e che, anche in questo caso, la Direzione di __________ non aveva concesso nessuna autorizzazione al finanziamento (sentenza

d’assise, consid. 3.3.4 pag. 110-111; sentenza CCRP consid. 7i pag. 41-42).

10.2. RI 1 sostiene, dapprima, che l’estratto di deposito al 31 dicembre 1989

(doc. 59) smentisce l’accertamento secondo cui le cartelle ipotecarie avevano

un valore di soli fr. 555'000.- (istanza, pto. B.7.2).

A detta dell’istante, poi, le liste di sorpasso di cui ai doc. 61, 62 e la

conferma di concessione del credito di cui al doc. 63 indicano per l’ennesima

volta che la Direzione generale di __________ era perfettamente al corrente dei

crediti erogati a A. (istanza, pto. B.7.2. e B.7.3).

10.3. L’istante, ancora una volta, argomenta a torto.

Il doc. 59, infatti, riporta semplicemente il valore nominale delle cartelle

ipotecarie depositate presso la sede di __________, senza nulla riferire in

merito al reale valore delle stesse che – come accertato dalla Corte delle

assise e confermato dalla CCRP – si attestava a fr. 555'000.-, ovvero ad un

importo ampiamente insufficiente per rapporto alla consistenza dei

finanziamenti erogati a A.. D’altra parte, la Corte d’assise ha spiegato come lo stesso RI 1 abbia ammesso di avere erogato a A. il credito di fr. 8,8 Mio senza

che vi fossero garanzie sufficienti (cfr. consid. 10.1).

Per quanto attiene all’asserita

consapevolezza della Direzione generale in punto al credito erogato a A., si

osserva che – anche volendo prescindere dal fatto che il doc. 63, contenuto

nell’AI 52 (pag. 61 con rinvio al G-Banche 28) citato dal primo giudice (cfr.

sentenza d’assise, consid. 3.3.3. pag. 111) non è nuovo – l’assunto non può

giovare al ricorrente nella misura in cui esso non è suscettibile d’invalidare

gli accertamenti della Corte del merito per cui le informazioni fornite da RI 1

alla Direzione erano lacunose ed inveritiere e per cui la stessa Direzione mai

autorizzò l’erogazione del credito alla __________.

11. Nel capitolo denominato “__________” l’istante produce, dapprima, i

doc. 62, 64, 65 e 66, dai quali, sostiene, emerge come __________ abbia

ratificato l’erogazione di un credito di AUD 5'000'000.- a A. e come, dunque,

egli, in quell’ambito, si sia comportato in maniera del tutto corretta e

professionale (istanza, pto. B.8.1).

Rilevato che gli AUD 5'000'000.- a cui fa riferimento l’istante sono parte

integrante del credito erogato a A. nell’ambito dell’operazione “__________”

(cfr. AI 46, perizia giudiziaria Gruppo A., capitolo __________, pag. 15 e

seg.), si osserva che nemmeno i summenzionati documenti sono atti ad inficiare

gli accertamenti operati in merito dalla Corte delle assise (cfr. consid.

10.1). In particolare le due lettere inviate all’attenzione della __________ (doc.

65 e 66) sono delle semplici richieste di garanzie che nulla dicono

sull’effettiva esistenza delle stesse. Quanto alla lista di sorpasso di cui al doc.

62, dalla stessa, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, non risulta

che __________ ratificò l’erogazione di AUD 5'000'000.- (fr. 5'766'000.-) a

favore di A., ma semplicemente che la richiesta di credito ancora si trovava a __________

per “la concessione” (peraltro, mai verificatasi).

12. Sempre nel capitolo “__________” e tornando all’esame del reato di

truffa, RI 1 contesta gli accertamenti posti a fondamento del dispositivo n.

1.1.2 della sentenza d’assise relativi ai finanziamenti erogati a A. per affari

che egli avrebbe dovuto intraprendere in __________.

12.1. Al proposito, la Corte delle assise ha rilevato che RI 1, in data 11 agosto 1989, ha presentato una richiesta preventiva di credito per fr. 25'000'000.- a

favore di A.. Tale richiesta venne successivamente completata dal segretariato

crediti di __________ sulla base di informazioni inveritiere fornite da RI 1.

Si trattava, in particolare, del deposito fiduciario di 10 mio. quale garanzia,

in realtà inesistente, dell’indicazione di una copertura del credito richiesto

da parte di una primaria assicurazione elvetica, pure inesistente, e

dell’affermazione che trattavasi di un finanziamento privo di rischi. Inoltre, la Corte del merito ha accertato che nel relativo verbale di credito era indicato che A. era una

persona abile nella conduzione dei propri affari e competente nel settore

immobiliare, mentre in realtà non disponeva di mezzi propri (sentenza d’assise,

consid. 3.1.4.2 pag. 95-96; sentenza CCRP consid. 7b pag. 29-30).

12.2. Nel suo gravame RI 1 sostiene che se lui ha presentato A. alla Banca

__________ come abile uomo d’affari è semplicemente perché così gli era stato

dipinto da chi già intratteneva rapporti d’affari con lui, come – rileva – si

evince dalla dichiarazione 5 luglio 1988 della banca __________ (doc. 67).

A sostegno della sua tesi, l’istante produce lo scritto 16 agosto 1991

dell’allora giudice istruttore con il quale lo stesso magistrato chiedeva alla

procuratrice pubblica l’acquisizione delle lettere di presentazione di A.

rilasciate da altre banche (doc. 68). A detta dell’istante, tale richiesta, per

motivi non noti, fu ignorata dalla procuratrice pubblica (istanza, pto. B.8.1).

RI 1 osserva ancora che dal verbale di cui al doc. 69 risulta che il Consiglio

d’amministrazione della banca __________ ratificò il credito di fr.

25'000'000.- per le operazioni in __________ già il 22 agosto 1989. A detta dell’istante, inoltre, la lettera di concessione del credito (doc. 70) e il già citato

doc. 62 indicano che la sede di __________ aveva provveduto a comunicare a __________

i parametri di erogazione del credito (istanza, pto. B.8.2).

12.3. In relazione all’operazione Australia si osserva che la

dichiarazione di cui al doc. 67 non permette certo di invalidare l’accertamento

della Corte delle assise, confermato dalla CCRP, secondo cui RI 1 sapeva che A.

non disponeva di mezzi propri, ritenuto come il direttore di una filiale di una

banca non può certo fondarsi sulle dichiarazioni di un altro istituto di

credito per convincersi dell’affidabilità di un cliente.

Questa Corte non comprende, poi, per quale motivo l’istante abbia prodotto il

doc. 68. Lo stesso prova unicamente che l’allora giudice istruttore aveva

chiesto all’allora procuratrice pubblica l’acquisizione di altre lettere di

presentazione di A., senza però nulla riferire in merito all’effettiva

esistenza e al contenuto delle stesse.

Per quanto attiene ai doc. 62, 69 e 70 ci si ripete osservando che gli stessi

provano al massimo che i crediti erogati nell’ambito dell’operazione __________

erano noti alla Direzione generale. I documenti, per contro, non sono

assolutamente suscettibili d’inficiare gli accertamenti effettuati dalla Corte

delle assise e confermati dalla CCRP, secondo cui le garanzie presentate erano

inesistenti o comunque largamente insufficienti e per cui le informazioni

fornite da RI 1 alla Direzione di __________ erano inveritiere (cfr. consid.

12.1).

13. Nel capitolo denominato “A. personale” l’istante, in modo invero

disordinato, propone una serie di considerazioni volte a sostenere la sua tesi

per cui la Direzione della Banca __________ ha avallato i crediti erogati a A.

e alle sue società

con piena cognizione di causa (istanza, pto. B.9).

13.1. A tal fine RI 1 produce la conferma di cessione di credito di cui al

doc. 71 e il verbale di credito di cui al doc. 72 dai quali – sostiene – emerge

che la Direzione generale ed il Consiglio d’amministrazione, già prima della

ratifica dei crediti avvenuta il 18 ottobre 1989, erano al corrente del credito

di fr. 25'000'000.- erogato a favore di A..

Produce, altresì, un altro verbale di credito (doc. 73) che – a suo parere –

prova che gli organi della banca sapevano quando le garanzie erano a

disposizione o venivano ordinate, come da lui sempre sostenuto (istanza, pto.

B.9.1 e B.9.2).

Sennonché il doc. 71, in sé, nulla prova e i doc. 72 e 73 – presenti nell’AI 52

G-Banche 21 citato nella sentenza d’assise (cfr. consid. 3.1.4.2 pag. 95) –

erano noti alla Corte delle assise e non rappresentano, pertanto, documenti

nuovi atti a sostanziare una revisione.

13.2. L’istante produce inoltre il doc. 74 – che egli già aveva prodotto

quale doc. 37 – sostenendo come dallo stesso risulti che la Direzione generale sapeva esattamente quello che succedeva a __________.

Egli, infine, sostiene che il certificato di prelievo di cui al doc. 75 –

relativo ad un importo di fr. 8'800'000.- prelevato da A. – non porta la sua

sigla, ciò che, a suo dire, la Corte delle assise avrebbe ignorato (istanza,

pto. B.9.3 e B.9.4).

Dell’inconsistenza del doc. 74 (ovvero del doc. 37) già si è detto al consid.

6.4 al quale si rinvia.

Come puntualmente osservato dal procuratore pubblico (osservazioni, pag. 6), si

rileva, poi, che il doc. 75 rappresenta semplicemente il giustificativo di un

prelievo da un conto intestato alla __________, società facente capo a A..

Ciò che fonda il reato di cui al dispositivo n. 1.2.4 non è però il fatto che A.

abbia potuto prelevare dal conto indicato nel doc. 75 l’importo summenzionato,

quanto piuttosto la circostanza per cui l’importo è stato erogato dall’istante

sul conto della __________ senza che vi fossero le garanzie sufficienti (cfr.

sentenza d’assise, consid. 3.3.4 pag. 110).

Ne discende che nemmeno il doc. 75 è rilevante ai sensi dell’art. 385 CP e

dell’art. 299 lett. c CPP.

14. Proseguendo nel suo esposto, nel capitolo “__________”, RI 1

ripropone il doc. 43 che esamina il rischio globale per il Gruppo A. sulla base

dell’art. 21 dell’Ordinanza sulle banche, il cosiddetto __________. A detta

dell’istante, da questo documento – e meglio dall’indicazione manoscritta in

esso riportata – emerge come la Direzione generale non solo conosceva e

ratificava l’operato della sede di __________, ma anche che tale operato era

stato sottoposto al Consiglio d’amministrazione al più tardi il 7 dicembre 1989

(istanza, pto. B.10).

Ora, a prescindere dal fatto che il doc. 43 già era noto alla Corte delle

assise (cfr. consid. 7.3), anche se in una versione che non riporta la nota

manoscritta cui fa riferimento l’istante, si osserva che lo stesso documento

non è atto ad invalidare gli accertamenti posti dalla Corte delle assise a

fondamento della condanna di RI 1.

Il doc. 43, infatti, consiste semplicemente in una lista dei crediti erogati a

favore di A. e delle sue società. Esso, per contro, nulla dice in merito alle

modalità con cui sono avvenute le richieste di credito e le relative

erogazioni.

15. Nel capitolo denominato “__________” l’istante sostiene ancora che la Corte delle assise ha omesso di considerare che il Consiglio d’amministrazione della Banca __________

stava per concedere a A. un credito globale di fr. 55'000'000.- che inglobava

tutti i finanziamenti erogati a lui personalmente ed alle società a lui facenti

capo, il cosiddetto “__________”. A mente dell’istante, ciò non poteva che

significare che il Consiglio d’amministrazione fosse al corrente di tutti i

crediti erogati a A. e che intendeva ratificarli (istanza, pto. B.11).

A sostegno di questa tesi, l’istante produce il già citato doc. 68 con cui

l’allora giudice istruttore chiedeva alla procuratrice pubblica l’acquisizione

del protocollo di credito del dicembre 1989 per fr. 55'000'000.- (doc. 68 pag.

2).

Sennonché il doc. 68 rappresenta una semplice richiesta di acquisizione di

documenti che nulla dice sull’esistenza e sulla rilevanza degli stessi e che,

dunque, non è assolutamente suscettibile di scuotere il giudizio impugnato.

16. Nel capitolo denominato “__________”, infine, l’istante contesta la

sua condanna per il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

(sentenza d’assise, consid. 4.1 pag. 117-119 e dispositivo 1.3).

16.1. In particolare l’istante sostiene di essere l’unica persona

condannata per il summenzionato reato e che gli atri soci coinvolti nella

costituzione della __________ – pure indagati all’epoca dei fatti – non hanno

più avuto notizie del procedimento penale a loro carico. A detta dell’istante,

il fatto che la procuratrice pubblica di allora lasciò cadere in prescrizione

il procedimento a carico dei coimputati equivale ad una decisione di abbandono

inconciliabile con la sua condanna ai sensi dell’art. 299 lett. b CPP (istanza,

pto. B.12).

16.2. In allegato alle sue osservazioni sull’istanza di revisione, il

procuratore pubblico ha prodotto un decreto d’abbandono interno con annessa

nota dell’allora procuratore pubblico. Dallo stesso si evince che il

procedimento a carico degli altri indagati è stato abbandonato il 28 gennaio

1998 per motivi di opportunità, segnatamente in considerazione del lungo tempo

trascorso e della relativa gravità del reato.

Al riguardo, nelle sue osservazioni, il procuratore pubblico ha rilevato che

nel 1998 il ministero pubblico versava in gravi difficoltà a causa di un

notevole accumulo di incarti e che l’abbattimento dei ritardi si realizzò anche

ricorrendo a decisioni sommarie e discutibili dal profilo strettamente

giuridico come quella in esame (osservazioni, pag. 7 e allegati).

16.3. Il decreto d’abbandono 28 gennaio 1998 non può essere considerato

una decisione inconciliabile con la condanna di RI 1 di cui al dispositivo n.

1.3 della sentenza d’assise. Come rilevato dal procuratore pubblico, infatti,

l’abbandono non è stato motivato con l’assenza dei presupposti fattuali del

reato di cui all’art. 253 CP, ma semplicemente da ragioni di opportunità.

Ritenuto, dunque, come non si possa in concreto ritenere che nei due giudizi vi

siano accertamenti degli stessi fatti fra loro in palese contrapposizione, anche

su questo punto l’istanza di revisione deve essere disattesa.

17. Al pto B.13 del suo gravame RI 1 chiede l’assunzione di alcune

prove. In particolare, egli chiede di acquisire dalla __________ i protocolli

di credito (“Kreditanträge”) della sede centrale della Banca __________, la cui

esistenza – a detta dell’istante – è dimostrata dalla domanda d’informazioni 22

maggio 1990 della __________ al direttore (doc. 77). L’istante rileva che gli

scritti possono dimostrare che egli ha sempre compiutamente informato la Direzione generale ed ha erogato i crediti a A. solo dopo aver ottenuto l’accordo di __________

(istanza, pto. B.13.1).

Egli chiede, poi, di sentire i testimoni menzionati nella lista di cui al doc.

79, rilevando che l’audizione degli stessi era già stata richiesta all’epoca

del processo, ma che alla richiesta “per vari motivi” mai venne dato seguito

(istanza, pto. B.13.2).

Per i motivi esposti nei

considerandi precedenti la revisione risulta destinata all’insuccesso, onde

l’inutilità di procedere ad ulteriori atti istruttori.

D’altra parte i “Kreditanträge” cui fa riferimento il doc. 77 non possono che

consistere nei “verbali di credito” allestiti da RI 1 all’attenzione della

Direzione e presenti in gran numero negli atti (cfr. ad esempio l’AI 52),

ritenuto che la procedura per ottenere un finanziamento, illustrata al consid.

3.1.3 pag. 84-85 della sentenza d’assise, non prevede l’allestimento di altri

documenti da parte dell’organo preposto all’autorizzazione del credito.

Da tali documenti, come visto, non è assolutamente possibile dedurre che

l’istante ha sempre compiutamente informato la Direzione, ritenuto come la Corte delle assise ha avuto modo di accertare che gli stessi

contenevano indicazioni incomplete ed inveritiere.

Quanto ai testimoni elencati al doc. 79 si rileva che, per ammissione dello

stesso RI 1, la loro audizione fu richiesta già all’epoca del processo di prima

istanza e rifiutata “per vari motivi”. Ne discende che la rilevanza delle loro

testimonianze fu valutata dalla Corte delle assise e che, pertanto, le loro

audizioni non possono essere considerate nuovi mezzi di prova ai sensi

dell’art. 385 CP e dell’art. 299 lett. c CPP.

In ogni caso si osserva che i fatti che, a detta dell’istante, i testimoni

potrebbero riferire concernono elementi marginali o comunque già sconfessati

dagli atti (gli ottimi rapporti che esistevano tra RI 1 e la Direzione centrale, l’esistenza della prassi delle conferme telefoniche, l’avvenuta

approvazione dei crediti da parte della Direzione, cfr. doc. 79) e che,

pertanto, non permettono di invalidare gli accertamenti operati della Corte

delle assise e confermati dalla CCRP.

18. Nel suo capitolo conclusivo, infine, l’istante produce una

dichiarazione di una persona che seguì il processo dinanzi le assise criminali

di __________ a riprova del modo in cui si svolse il dibattimento e degli

asseriti ambigui atteggiamenti dell’allora procuratrice pubblica e del perito

giudiziario (doc. 80).

Egli chiede, poi, ancora l’assunzione di un decreto di non luogo a procedere

emanato nel maggio 1990 dall’allora procuratore pubblico che – spiega l’istante

– aprì all’epoca un’inchiesta sugli stessi fatti oggetto della sentenza

impugnata.

Infine l’istante produce un rapporto, da lui stesso allestito su richiesta

della Direzione generale e ad essa consegnato in data 8 maggio 1990 (doc. 81),

dal quale – osserva – si evince come egli chiese per tutte le operazioni

riguardanti A. e le sue società l’autorizzazione di __________. A detta di RI 1

le sue dichiarazioni non sono mai state contraddette dalla Direzione, la quale

– spiega – se avesse ritenuto che non fossero veritiere, si sarebbe tutelata

contestandole (istanza, pto. B.14).

Ora, già solo per il motivo che il doc. 80 contiene una semplice opinione

di una persona che seguì il processo a carico di RI 1, lo stesso non può essere

considerato un mezzo di prova (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., 6a edizione,

Basilea 2005, § 102 n. 19) e non è, pertanto, atto a sostanziare una revisione.

Nemmeno il doc. 81 è atto ad intaccare il giudizio della Corte delle

assise. Le annotazioni di RI 1 in esso contenute, infatti, per ammissione dello

stesso istante, risalgono ad un periodo precedente l’inchiesta penale, quando

ancora i particolari sul suo operato non erano noti e quando, dunque, la Direzione della Banca __________ ancora non sapeva di quanto effettivamente successo.

Per quanto concerne, infine, il decreto di non luogo a procedere asseritamente

emanato dall’ex procuratore pubblico __________ si osserva che, anche in

questo caso, non si giustifica di procedere ad ulteriori atti istruttori. Anche

prescindendo, infatti, dall’osservazione del procuratore pubblico, secondo cui

il decreto in questione nemmeno esiste (osservazioni, pag. 8), lo stesso si

rivelerebbe in ogni caso poco significativo, ritenuto che sarebbe comunque

stato emesso prima che i fatti alla base della condanna di RI 1 potessero

essere debitamente accertati.

Da quanto precede discende che l’istanza di

revisione deve essere disattesa, siccome manifestamente infondata.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’istante

(art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 2'000.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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