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Decisione

17.2009.66

Reiezione del ricorso contro la sentenza di condanna per il reato di ingiuria

15 dicembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo dopo l’opposizione presentata dal prevenuto, con sentenza

4 novembre 2009, il giudice della pretura penale lo ha ritenuto autore

colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel DA infliggendogli la pena

proposta dal procuratore pubblico.

C. Motivando con allegato 26.11.2009 la dichiarazione di ricorso

presentata il 4 novembre precedente, RI 1 chiede di essere prosciolto

sostenendo, con il rinvio ad un articolo apparso sulla stampa, di avere

apostrofato PC 1 soltanto di “taglian”.

D. Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto

(art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la

valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Va, a questo proposito, precisato che arbitrario

non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,

131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato

Considerandi

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di

arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una

propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre

spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo

giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.

219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid.

2.1

pag. 278).

2.

Il ricorrente contesta l’accertamento del primo giudice secondo cui

egli ha tacciato la parte civile di “lozzon d’un badola, farabutto, lozzon

taglian da merda”.

Le censure ricorsuali cadono, però, nel vuoto

nella misura in cui il giudice di prime cure ha accertato quanto sopra sulla

scorta delle dichiarazioni dei testi __________ che hanno, nella loro sostanza,

confermato quelle della parte civile.

Nessun arbitrio può dunque, essere rimproverato

al primo giudice che ha accertato i fatti attraverso una valutazione più che

sostenibile delle risultanze istruttorie.

Ritenuto, poi, che non è ravvisabile arbitrio

alcuno nemmeno nell’accertamento secondo cui, con tali epiteti, RI 1 voleva

consapevolmente offendere la parte civile, il ricorso deve essere respinto.

3.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) e sono, perciò, posti a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 300.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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