17.2009.66
Reiezione del ricorso contro la sentenza di condanna per il reato di ingiuria
15 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
17.2009.66
Data decisione, Autorità:
15.12.2009, CCRP
Titolo:
Reiezione del ricorso contro la sentenza di condanna per il reato di ingiuria
INGIURIA
art. 177 CPS
Incarto n.
17.2009.66
Lugano
15 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 26 novembre 2009 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 4 novembre 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 4 marzo 2009, il procuratore pubblico ha
dichiarato RI 1 autore colpevole di ingiuria per avere, il 25 luglio 2008, a __________, tacciato PC 1 di “lozzon d’un badola, farabutto, lozzon taglian da merda”
e ne ha proposto la condanna a 20 aliquote pecuniarie di fr. 30.- cadauna, da
sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 20 giorni.
Fatti
B. Statuendo dopo l’opposizione presentata dal prevenuto, con sentenza
4 novembre 2009, il giudice della pretura penale lo ha ritenuto autore
colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel DA infliggendogli la pena
proposta dal procuratore pubblico.
C. Motivando con allegato 26.11.2009 la dichiarazione di ricorso
presentata il 4 novembre precedente, RI 1 chiede di essere prosciolto
sostenendo, con il rinvio ad un articolo apparso sulla stampa, di avere
apostrofato PC 1 soltanto di “taglian”.
D. Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto
(art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Va, a questo proposito, precisato che arbitrario
non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato
Considerandi
unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di
arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una
propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre
spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo
giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.
219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid.
2.1
pag. 278).
2.
Il ricorrente contesta l’accertamento del primo giudice secondo cui
egli ha tacciato la parte civile di “lozzon d’un badola, farabutto, lozzon
taglian da merda”.
Le censure ricorsuali cadono, però, nel vuoto
nella misura in cui il giudice di prime cure ha accertato quanto sopra sulla
scorta delle dichiarazioni dei testi __________ che hanno, nella loro sostanza,
confermato quelle della parte civile.
Nessun arbitrio può dunque, essere rimproverato
al primo giudice che ha accertato i fatti attraverso una valutazione più che
sostenibile delle risultanze istruttorie.
Ritenuto, poi, che non è ravvisabile arbitrio
alcuno nemmeno nell’accertamento secondo cui, con tali epiteti, RI 1 voleva
consapevolmente offendere la parte civile, il ricorso deve essere respinto.
3.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) e sono, perciò, posti a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 300.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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