Lexipedia

Decisione

17.2009.68

Assassinio: la valutazione dei motivi non può basarsi su criteri soggettivi bensì oggettivi, moralmente e comunemente riconosciuti. Complicità; aspetto soggettivo, reato più grave. Desistenza spontane

15 marzo 2010Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti precisando, però, di essere stato un semplice tramite e che il vero

mandante era, in realtà, RI 1 che, a sua volta, ha ammesso precisando di

essersi attivato a cercare qualcuno che picchiasse PC 1 su richiesta di RI 2. Sull’episodio,

la catena si è fermata con l’ammissione di RI 2.

3. Nel contesto dell’inchiesta relativa alla rapina subita da PC 1, RI 1 ha raccontato agli inquirenti che, in precedenza, RI 2 - che ha subito confermato le parole

dell’amico - aveva maturato l’idea di uccidere PC 1 “con il quale non andava

assolutamente d’accordo” precisando che l’amico gli parlò molte volte del

progetto che andava elaborando nella cui esecuzione gli chiese di aiutarlo. Il

piano prevedeva di portare PC 1 su una montagna, in un luogo dove ci fosse un

dirupo, colpirlo in testa con un mazzotto e, poi, gettarlo nel dirupo (sentenza

impugnata, consid. 8, pag. 20, 21 e 22). All’uopo, i due effettuarono dei

sopralluoghi trovando almeno tre luoghi adatti: uno a __________ - dove

localizzarono “un dirupo che poteva prestarsi all’intenzione di far sparire PC

1”- l’altro a __________ , in __________ - “dove c’è una diga e il cui

luogo di scarico poteva anche andare bene” - sulla strada che da __________

porta ai monti __________ - “dove, a circa metà strada, abbiamo trovato un

ponticello sopra un dirupo che pure si prestava” - e, infine, un luogo non

meglio definito, dopo __________ -“dove scorre un fiume e anche quel posto poteva

prestarsi per quanto del caso” (dichiarazioni rese da RI 2 il 2 febbraio

2009, riportate nella sentenza impugnata, consid. 8, pag. 21 e 22).

La prima Corte ha, poi, accertato che RI 2 ha a più riprese tentato di mettere in atto il suo piano, dovendo però desistere “per il motivo

che RI 1, pur avendo accettato di aiutarlo, non si era presentato al momento

stabilito” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 25 e 26).

Così fu solo nella notte tra il 27 e il 28

ottobre 2007 che i due accusati “passarono dalla fase progettuale a quella

operativa”, ritenuto che era stato deciso che l’uccisione avrebbe dovuto

avvenire a __________ , in __________ . Da una cabina telefonica di __________ ,

RI 2, spacciandosi per un cliente, chiamò la __________ chiedendo un taxi per __________

mentre RI 1, che lo aveva accompagnato lì con la sua autovettura, si appostò

nelle vicinanze con l’intenzione di seguire il taxi. Poco dopo, arrivò PC 1

alla guida del taxi e RI 2 (che si era coperto il volto con un berretto e una

sciarpa e si era tolto la dentiera per modificare aspetto e voce), salì a

bordo. Nella tasca del giubbotto aveva il mazzotto che doveva servire a

colpire. Il taxi prese la strada cantonale. RI 1 gli tenne dietro sino a __________

dove venne bloccato da un semaforo passato al rosso. La corsa verso __________

del taxi venne, però, interrotta dal blocco della strada che porta in __________

. Secondo gli accertamenti della prima Corte, RI 2, vista l’impossibilità di

raggiungere __________ , chiese a PC 1 di proseguire verso __________ e, poi, verso

altre destinazioni, “su e giù per la __________ ” con l’intenzione di

cercare un altro posto che avesse le caratteristiche necessarie per mettere in

atto il suo piano. Non ne fece, però nulla e, infine, RI 2 chiese al taxista di

riportarlo a __________ . Dal canto suo, RI 1, giunto solitario dopo poco

all’imbocco della __________ , trovata bloccata la strada, fece, pure, rientro

a __________ (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 26-30 e consid. 16.1 pag. 33).

4. La prima Corte ha accertato che - nonostante avesse detto (mentendo)

a RI 1 di volere uccidere il collega, da un lato, poiché questi non gli

restituiva 120.000.- fr. che lui gli aveva prestato (mostrandogli, tra l’altro,

uno “scritto apocrifo a sostegno del proprio dire”) e, d’altro lato, perché

voleva diventare “il maggior responsabile della __________ ” - RI 2, in realtà, voleva uccidere PC 1 per “non dovere più lavorare” con lui (sentenza impugnata consid.

9 pag. 22 - 24).

Dopo avere sottolineato come RI 2 non abbia “saputo

esporre granché” sui “motivi del rancore” che egli provava per PC 1,

la prima Corte ha citato il seguente stralcio delle deposizioni rese

dall’imputato il 29 gennaio 2009:

"

PC 1 nei miei confronti si è sempre comportato

male (…) Durante questi anni, siccome sono di carattere debole, mi sono sempre

assoggettato ai suoi voleri. Per esempio, quando si trattava di andare in

vacanza lui sceglieva sempre le date che gli facevano comodo, anche se sapeva

che magari in quel periodo volevo andare io in ferie (…). Inoltre, ci sono

stati dei piccoli screzi per i turni di lavoro, per la programmazione del

servizio e altre discussioni. In sostanza, mi sentivo messo da parte tanto che

quando entravo in servizio e che c’era il PC 1 mi sentivo angosciato e pieno di dubbi sulla mia capacità di lavorare. PC 1, inoltre, specialmente

negli ultimi tempi, voleva che le cose andassero sempre come voleva lui. Per

fare un altro esempio, per dire come lui si comporta nei miei confronti mi

riallaccio a quando ultimamente ho dovuto partire urgentemente in Italia poiché

mio padre stava male. Della mia partenza avevo informato il socio __________ alle

sei del mattino. Mi trovavo già in Italia quando il PC 1 mi ha telefonato rimproverandomi perché non lo avevo avvisato della mia partenza (…) Era molto

seccato tant’è che mi ha attaccato il telefono e la cosa mi ha fatto molto

male. Questo fatto comunque è avvenuto dopo la rapina. L’ho solo riferito

affinché ci si renda conto del mio stato d’animo nei suoi confronti. Con il passare

degli anni, quindi, le mie angosce aumentavano e non ne potevo più. E’ successo

anche di piangere di questa situazione” (sentenza impugnata consid. 9 pag. 22).

Dopo avere citato questa deposizione, la prima

Corte ne ha citata un’altra, resa davanti al PP il 3 febbraio 2009, in cui RI 2 ha nuovamente dichiarato che PC 1 “voleva sempre comandare”, che “non

c’era mezzo di trovare un accordo e di fargli capire un’opinione diversa dalla

sua” e che “mai una volta che mi dava ragione su qualche cosa” precisando

che lui “di questa situazione soffriva e si sentiva male” (sentenza

impugnata consid. 9 pag. 22).

In seguito, rilevato come “le altre persone

interpellate sul tema - primo di tutti lo stesso PC 1 - non avessero riferito

di particolari dissapori fra i due”, la prima Corte ha precisato che, sul

movente, “si è tentato di ottenere migliore risposta in un ultimo apposito

verbale di polizia” senza però riuscirvi, visto come RI 2 abbia ribadito

che il solo movente era che PC 1 “sovente si atteggiava da supercapo”,

che “voleva sempre comandare lui” e che per lui “tutto quello che

dicevo o facevo io era sempre sbagliato” (sentenza impugnata consid. 9 pag.

22).

5. E’ sulla scorta di questi accertamenti che la prima Corte ha

ritenuto RI 2, in particolare, autore colpevole di tentato omicidio

intenzionale e RI 1 autore colpevole di complicità in tentato omicidio.

C. Il PP ha inoltrato tempestivo ricorso contro la citata sentenza.

Invocando un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti accertati,

egli chiede che, annullati i dispositivi 1.1, 4.1, 2.1 e 4.2.1., RI 2 e RI 1

vengano riconosciuti autori colpevoli di tentato assassinio, rispettivamente di

complicità in tentato assassinio e vengano condannati alle pene detentive di 6

anni, rispettivamente di 4 anni.

In via subordinata, il PP ha chiesto che,

riformati nel senso sopraindicato i dispositivi 1.1. e 2.1. della sentenza

impugnata, gli atti vengano trasmessi ad un nuovo giudice per un nuovo giudizio

sulla pena.

D. Con osservazioni 4 gennaio 2010, RI 2 ha postulato la reiezione del ricorso interposto dal procuratore pubblico. Altrettanto ha fatto RI

1, con osservazioni di ugual data.

E. RI 1 ha, con ricorso 3 dicembre

2008, pure, impugnato la sentenza. Invocando un’errata applicazione del diritto

sostanziale ai fatti, egli chiede, in via principale, il suo proscioglimento

dall’accusa di complicità in tentato omicidio con conseguente riduzione della

pena detentiva che non dovrà superare i 2 anni. Egli chiede, inoltre, il

dissequestro della pistola Beretta cal. 9mm. In via subordinata, egli chiede

che venga riconosciuto che egli ha desistito dalla complicità in tentato

omicidio e che, pertanto, la pena gli venga adeguatamente ridotta.

F. Il PP, con scritto 22 dicembre 2009, senza formulare particolari

osservazioni, ha postulato la reiezione del ricorso presentato da RI 1.

Considerato

in diritto: 1. Giusta

l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per errata

applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza

(lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia

eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio

nell’accertamento dei fatti (lett. c).

L'accertamento dei fatti e la valutazione delle

prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1

CPP) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche

inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e

oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 134

IV 194; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.

178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

Sulle questioni di diritto (lett. a e lett. b), invece, la CCRP ha libero

esame.

I. sul

ricorso di RI 1

2. Nel suo ricorso, RI 1 ha sostenuto che la prima Corte ha applicato

in modo errato il diritto federale ai fatti ritenendolo complice di RI 2.

2.1. Sull’elaborazione del piano e sulla sua messa in esecuzione

(soltanto iniziata) e, quindi, anche sul ruolo avuto da RI 1, la prima Corte

non ha speso, di suo, molte parole. Dopo avere citato testualmente le

dichiarazioni dei due coimputati e della vittima (cfr. sentenza impugnata, consid.

8 e 12) ed avere osservato che le dichiarazioni di RI 1 e RI 2 si confermano

fra loro (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 21e consid. 12 pag. 27), la prima

Corte ha concluso che “risulta sostanzialmente confermata l’esposizione dei

fatti rilevanti di cui all’atto di accusa” (sentenza impugnata, consid. 12

pag. 30).

Proseguendo, dopo avere ritenuto, esaminando i

fatti in relazione a RI 2, che questi fosse autore colpevole di omicidio e non

di assassinio, i primi giudici si sono limitati ad osservare che, ritenuta tale

qualifica, risulta “necessariamente che lo RI 1, accusato di sola

complicità, si è adoperato per aiutare un omicida e non un assassino”

(sentenza impugnata, consid. 14 pag. 32).

Quindi, esprimendosi su una tesi difensiva (non

più presentata in sede di ricorso), la prima Corte ha ritenuto che “RI 1,

seguendo con la propria auto il taxi del PC 1 con a bordo il RI 2 intenzionato

ad ucciderlo, ha a sua volta iniziato a compiere la sua parte di reato ed ha,

perciò, anch’egli commesso il tentativo” (sentenza impugnata, consid. 15 pag.

32).

2.2. Nel suo allegato, RI 1 sostiene che il modo di procedere della Corte

nei suoi confronti è “assolutamente inaccettabile, in urto con il sentimento

di giustizia ed equità” poiché “l’accusa di complicità in omicidio

andava verificata alla luce della fattispecie e motivata”. Cosa che non è

stata fatta. Entrando nel merito, e dopo avere ricordato che è stato RI 2 a maturare l’idea di uccidere, il ricorrente sostiene di non avere mai avuto la volontà di

associarsi ad un omicidio ma di essere stato manipolato da RI 2. “Senza il

rancore che RI 2 nutriva nei confronti di PC 1 - continua il ricorrente - della

sua ostinazione e della sua continua insistenza” egli “non avrebbe

commesso i fatti di cui si è, poi, purtroppo, reso colpevole” (ricorso pag.

5). Soltanto perché è stato “sopraffatto dall’insistenza di RI 2”, egli , dopo averne

ascoltato i piani, lo ha accompagnato nei sopralluoghi ma sempre essendo “assolutamente

contrario” e sempre ritenendo che “una cosa simile non potesse accadere”.

Quindi, il ricorrente continua ammettendo di avere “iniziato l’esecuzione

del piano” ma precisa di essere “stato convinto che non sarebbe riuscito

ad eseguirlo fino in fondo, che avrebbe trovato una scusa e che in un modo o

nell’altro avrebbe fermato RI 2”. Ribadendo di non avere “mai preso in

considerazione la possibilità che RI 2 uccidesse realmente PC 1”, RI 1 dichiara di essere stato debole non riuscendo “ad opporsi in modo determinato”

alle richieste dell’amico ma di avere sempre saputo “che non avrebbe mai

oltrepassato un confine ben determinato, ossia la messa in pericolo concreta

della vita di PC 1”. Quindi, dopo avere precisato che “se un anno dopo RI

1 e RI 2 si sono limitati ad un’azione punitiva” è proprio grazie al fatto

che lui ha “dissuaso RI 2 dal progetto omicida”, il ricorrente rileva

che, essendo stato lui a “scegliere la via della verità” confessando il

progetto quando nessuno sapeva nulla, egli “deve essere creduto anche in

queste sue dichiarazioni”. Infine - conclude il ricorrente - prima di

condannarlo per complicità in omicidio, i giudici di prime cure avrebbero

dovuto considerare il fatto che diverse volte egli non si è presentato agli

appuntamenti fissati da RI 2 per mettere in atto il piano (ricorso pag. 5 e 6).

2.3. Ai sensi dell’art. 25 CP, è complice colui che ha aiutato

intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.

Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma

di partecipazione accessoria al reato e presuppone che il complice apporti

all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione,

in modo tale che gli eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza

l’atto di favoreggiamento, ritenuto che non è necessario che l’assistenza del

complice sia una conditio sine qua non della realizzazione del reato ma

che è sufficiente che essa l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere

materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione o omissione in

presenza di una posizione di garante (DTF 132 IV 49, consid. 1.1. pag. 51/52;

121 IV 109 consid. 3a, pag. 119/120; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289

consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF 9.10.2003,6S.307/2003).

Soggettivamente, il complice deve avere agito

intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione cfr. DTF 133 IV 19

consid. 4.1., pag. 16). È necessario che il complice sappia o si renda conto di

contribuire ad un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia e lo

accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali

dell’attività delittuosa dell’autore, che deve aver preso la decisione di

compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1., pag. 51/52; DTF 121 IV 109 cons.

3a pag. 119/120). La volontà del complice non è direttamente proiettata verso

la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà

dell'autore principale (Rep. 1986, 322, consid. 3.1.).

2.4. Si evince da quanto riportato al considerando 2.2. che,

contrariamente a quanto indicato dal ricorrente in relazione ai motivi di

cassazione invocati, le sue censure si riferiscono essenzialmente all’aspetto

soggettivo.

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è

una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid.

3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV

167 consid. 4; 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii).

Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza

o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice

soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in:

Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n.

6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le

pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991

pag. 94 con la nota n. 246; STF 9.4.2009 6B_1004/2008).

In concreto, se è vero che, in relazione alla

posizione del qui ricorrente, la motivazione della prima Corte è, come rilevato

nel ricorso, piuttosto scarna, è anche vero che la sua intenzione di

assecondare la volontà di RI 2 - cioè dell'autore principale - e, perciò, di

aiutarlo nella realizzazione del suo intento risulta con evidenza dai fatti.

RI 1 ha ammesso di avere, dopo che l’amico gli

parlò del suo progetto di uccidere PC 1, partecipato con RI 2 ai sopralluoghi

per trovare il luogo adatto (non solo ad uccidere ma anche a far sparire il

corpo della vittima). In questi sopralluoghi – o almeno in uno di essi – egli

ebbe, poi, un ruolo attivo (e determinante) visto che uno di questi venne

effettuato con la sua macchina. Egli ha, poi, anche ammesso di essere stato a

perfetta conoscenza del piano elaborato da RI 2 tanto che lo ha descritto come

segue agli inquirenti:

"

l’idea era di far salire il PC 1 in __________ verso __________ dove poi in un luogo appartato gli avrebbe dato un colpo di

mazzotto in testa e che in seguito si sarebbe dovuto buttare il corpo in una

scarpata. Lui avrebbe poi ricondotto l’automobile verso __________ dove

l’avrebbe abbandonata, gettando il cartello del taxi nel fiume. Io avrei poi

dovuto riaccompagnarlo a casa con il mio veicolo. Sempre secondo l’idea di __________

, io in precedenza avrei anche dovuto aiutarlo a liberarsi del corpo del PC 1,

ossia aiutarlo a gettare lo stesso nella scarpata.”

(dichiarazioni di RI 1

riportate al consid. 12 pag. 26 della sentenza impugnata, confermate da quelle

di RI 2 citate al consid. 12 pag. 28 della stessa sentenza).

Risulta, poi, accertato che, sulla base del piano

appena descritto, la notte tra il 27 e il 28 ottobre 2008, RI 1 - che, invitato

dall’amico a procurarsi dei guanti, ha verificato di averne un paio nel

bagagliaio - ha accompagnato con la sua vettura RI 2 alla cabina telefonica da

cui questi doveva chiamare PC 1 e, poi, sempre in base al piano, si è appostato

in attesa nelle vicinanze per mettersi subito alle calcagna del taxi che,

caricato il compare, si era avviato verso la meta stabilita.

Ricordato che il dolo, quale fatto interiore, può

essere accertato in base ad elementi esteriori (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag.

4), è palese negli atti da lui compiuti la volontà di RI 1 di supportare

l’amico nell’esecuzione del suo piano.

A nulla, in questo contesto e in queste

condizioni, serve il suo appellarsi alla sua convinzione che “non sarebbe

andato fino in fondo”. Al di là di eventuali sue riserve interiori, quel che

conta è che egli, consapevole di quel che RI 2 voleva fare, ha concretamente

fatto - in ogni caso sino alla scoperta della strada sbarrata - quello che il

piano - alla cui elaborazione egli ha pure partecipato, in particolare

accompagnando l’amico nei sopralluoghi - prevedeva.

Così facendo, egli, in piena coscienza e volontà,

si è reso complice di RI 2.

Su questo punto, quindi, il ricorso va, perciò,

respinto.

Della questione a sapere se RI 1 si è reso

complice di un tentato omicidio (come ritenuto dalla prima Corte) o di un

tentato assassinio (come sostiene il procuratore pubblico nel suo ricorso)

verrà discusso in seguito.

3. Nel suo ricorso, in via subordinata, per il caso in cui la sua

richiesta di proscioglimento non fosse accolta, RI 1 ha sostenuto che la prima Corte ha sbagliato non riconoscendogli di avere spontaneamente desistito.

3.1. Sulla questione, la prima Corte ha accertato, sulla scorta delle

deposizioni da lui rese il 30 gennaio 2009, che RI 1 ha rinunciato a proseguire nel reato “per il motivo di avere trovato la strada chiusa

all’imbocco della __________ e/o per avere perso di vista la vettura del PC 1

allorché ha trovato rosso il semaforo che regola l’attraversamento di __________

in direzione di __________ ” . Pertanto - ha concluso - “se ne deve

ritenere che RI 1, ancorché a suo dire riluttante, non ha desistito sua sponte

dal tentativo ma in conseguenza di circostanze esterne, alle quali è peraltro

stato contento di adagiarsi” (sentenza impugnata, consid. 16.2. pag. 34).

3.2. Nel suo ricorso, dopo avere ribadito che non era sua intenzione

andare “fino in fondo al piano”, RI 1 ha precisato di essere stato, quella sera, “alla ricerca di una scusa per tirarsi indietro” e - ha continuato

- “così come dichiarato nel corso del dibattimento e durante il suo

interrogatorio davanti al procuratore pubblico,se non ci fosse stata la strada

sbarrata, avrebbe comunque trovato qualcos’altro per non agire”. Infatti -

prosegue - “se non avesse voluto desistere, avrebbe potuto continuare verso

gli altri luoghi dove aveva precedentemente eseguito dei sopralluoghi con RI 2

per vedere se riusciva ancora ad individuare la vettura di PC 1”. In realtà, di fronte allo

sbarramento della strada per la __________ , “gli si presentavano due

vie: quella di superare l’ostacolo proseguendo alla ricerca del taxi di PC 1

che doveva essere ancora nelle vicinanze o quella di rientrare a ________ ”.

Ritenuto che ha scelto la seconda via, si deve concludere che egli ha desistito

spontaneamente. La Corte di prima istanza - conclude il ricorrente

sull’argomento - “avrebbe dovuto approfondire l’aspetto soggettivo della

desistenza di RI 1: essendosi limitata all’elemento oggettivo della strada

sbarrata, la sua decisione non può che essere considerata arbitraria”.

3.3. Giusta l'art. 23 cpv. 1 CP, il giudice può attenuare la pena o

prescindere da ogni pena se l’autore ha spontaneamente desistito dal consumare

un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione.

L’art. 23 cpv. 1 CP trova applicazione nei casi in

cui l’autore, dopo averne iniziato la commissione, decida, nonostante ritenga

di potere ancora portare a termine l’esecuzione del reato, di abbandonare il

suo proposito criminale (Pozo, Commentaire Romand, CP I, 2009, ad art. 23 n. 3;

Trechsel et al., Praxiskommentar, 2008, ad art. 23 CP, n. 3 e riferimenti;

Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, 2007, ad art 23 CP, n. 2). L’abbandono

dell’attività illecita deve essere il fattore decisivo per la mancata

consumazione, rispettivamente per la mancata realizzazione del reato (Pozo,

Commentaire Romand, CP I, 2009, ad art. 23 n. 5) e deve essere spontaneo.

Per giudicare della spontaneità della desistenza

è determinante sapere se, al momento dell’abbandono, l’autore, soggettivamente,

aveva ancora, in pratica, la scelta tra continuare e rinunciare al suo piano

(Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal annoté, 3° ed, ad 23, n. 1.2. e

riferimenti; Trechsel et al., Praxiskommentar, 2008. ad art. 23 CP, n. 3 e

riferimenti)

La decisione di interrompere l’agire illecito

deve scaturire dalla sola volontà dell’autore che deve risultare scevra da

pressioni o condizionamenti esterni.

A questo proposito, va detto che il TF ha già avuto modo di

precisare che vi è desistenza spontanea anche quando l’autore rinuncia a

portare a termine il suo disegno dopo avere chiesto un consiglio a terzi (DTF

115 IV 121).

Non vi è desistenza ai sensi dell’art. 23 cpv. 1

CP se l’autore non porta a termine la commissione del reato, per esempio, a

causa di minacce di un danno serio (DTF 115 IV 121; 108 IV 104), di urla o di

una forte opposizione della vittima, oppure a causa dalla presenza inattesa di

una terza persona (Pozo, Commentaire Romand, CP I, 2009, ad art. 23 n.6) oppure

ancora a causa della presa di coscienza dell’impossibilità di portare a termine

il piano con i mezzi a sua disposizione o della necessità di ricominciare ed

aggiornarne l’esecuzione (Pozo, op. cit , ad art 23 CP n. 7): in questi come in

altri casi similari, la decisione di interrompere l’esecuzione del reato

procede da circostanze esterne. Secondo alcuni autori, c’è desistenza anche

quando l’autore interrompe la consumazione del reato nei confronti di una prima

vittima (per esempio, per compassione) riservandosi di cercarne un’altra,

ritenuto come ogni successiva aggressione non debba essere considerata una

continuazione del precedente tentativo ma una nuova fattispecie a sé stante

(Jenny, Basler Kommentar, 2a ed., ad art. 23 CP, n. 7 e riferimenti).

Lo stesso deve valere quando la nuova aggressione

sia rivolta verso la stessa vittima (Jenny, Basler Kommentar, 2a ed., ad art.

23 CP, n. 7 e riferimenti; di opinione contraria Trechsel/Noll, AT, 186 secondo

cui l’autore non desiste ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CP quando mantiene

l’intenzione di provare un’altra volta in circostanze diverse).

3.4. La tesi ricorsuale non può essere seguita. Il piano alla cui

esecuzione RI 1 stava dando man forte prevedeva di uccidere PC 1 e di farne

sparire il corpo in una scarpata rinvenuta in un luogo appartato presso __________

in __________ . Non risulta che RI 2 abbia prospettato a RI 1 un piano

alternativo su cui ripiegare in caso di impossibilità di portare a termine il

piano originario. Pertanto, ritenuto che la volontà di RI 1 si esauriva

nell’assecondamento di quella di RI 2 e che, per quanto ne sapeva, questa

riguardava - in ogni caso per quella sera - soltanto __________ , è evidente

che egli non ha desistito spontaneamente dall’aiutare l’amico così come

convenuto ma che a tale rinuncia egli è stato obbligato dalla chiusura della

strada che porta in __________ e, cioè, da un evento esterno.

In queste condizioni, l’art. 23 CP non può

trovare applicazione.

A nulla serve sostenere che, se non avesse

trovato la strada sbarrata, “avrebbe comunque trovato qualcos’altro per non

agire” ritenuto che i fatti accertati (ed ammessi) indicano come - al di là

di pretese riserve interiori - egli, sino a quel momento, ha fatto tutto quel

che il piano prevedeva che lui facesse.

Infine, la circostanza secondo cui egli è stato

ben felice di accomodarsi alle circostanze esterne (sentenza impugnata, consid.

16.2. pag. 34) non ha rilevanza sull’accertamento della desistenza ma va

considerata - ritenuto che essa è stata accertata dalla prima Corte - nella

commisurazione della pena.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso va

respinto.

4. Infine, il ricorrente contesta la confisca della sua pistola Beretta

cal. 9mm, no serie : precisato di avere legalmente acquistato la pistola, egli

ha sostenuto che essa non può essere oggetto di confisca non essendo né

strumento né corpo di reato (ricorso pag. 9).

4.1. Sulla questione, la prima Corte, dopo avere rilevato che la pistola

non è né un corpo né uno strumento di reato, ha ritenuto di doverne, comunque,

ordinare la confisca trattandosi di “oggetto pericoloso ai sensi dell’art. 69

cpv. 1 CP, da non lasciare nelle mani di un soggetto condannato per la

partecipazione ad un tentativo di omicidio intenzionale” (sentenza

impugnata, consid. 23 pag. 41).

4.2. Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità

di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano

destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se

tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine

pubblico.

Ritenuto che la stessa prima Corte ha accertato

che la pistola in questione non è né un corpo né uno strumento di reato, non è

evidentemente dato il primo presupposto per l’applicazione dell’art. 69 CP.

Su questo punto, il ricorso deve essere, perciò,

accolto: il dispositivo 7. della sentenza impugnata va, di conseguenza,

riformato nel senso che è ordinato il dissequestro della pistola.

Essa potrà, tuttavia, essere restituita a RI 1

soltanto previa autorizzazione dell’autorità competente - cui viene intimata

una copia di questa sentenza in applicazione dell’art 8 della Legge cantonale

d’applicazione della LF sulle armi - che dovrà valutare se procedere al

sequestro dell’arma in applicazione degli art. 31 cpv. 1 lett. b e 8 cpv. 2

lett. d della LF sulle armi, gli accessori e le munizioni secondo cui le armi

vanno sequestrate alle persone che non potrebbero ottenere un permesso per il

loro acquisto in ragione, segnatamente, di una condanna per reati che denotano

carattere violento o pericoloso (art. 8 Legge cantonale di applicazione della

LFarmi e relativo regolamento; n. 11.1.2.4 e 11.1.2.4.1).

Considerandi

II. sul

ricorso del PP

5.

Il procuratore pubblico, nel suo ricorso, sostiene che la prima

Corte, concludendo che si è trattato di tentato omicidio e non tentato assassinio,

ha applicato erroneamente il diritto federale ai fatti.

5.1

Procedendo alla qualifica giuridica dei fatti accertati, la prima

Corte ha, dapprima, rilevato come RI 2 abbia agito con premeditazione e spinto

da un movente “sicuramente egoistico quale l’eliminazione del PC 1 per

risolvere i suoi problemi di convivenza in azienda con il socio” per poi

aggiungere che, tuttavia, “pur se egoistico, siffatto movente non è però

sembrato perverso o quantomeno sintomatico di una totale freddezza d’animo”.

E questo perché - ha spiegato la prima Corte - RI 2, “pur se animato da una

somma di circostanze oggettivamente non rilevanti, ha accumulato nel corso

degli anni delle importanti frustrazioni nei confronti del PC 1 per le presunte

angherie che egli ha comunque soggettivamente inteso come importanti,

accumulando notevole risentimento, sino a desiderare la morte del socio”. Queste

considerazioni hanno spinto la prima Corte a ritenere determinante per la

qualifica giuridica non “l’oggettiva futilità dei moventi (o dei torti

subiti) ma la considerazione della soggettiva importanza attribuita loro dal

rancoroso RI 2”. Rilevato, poi, come “visto in questo modo, il movente, seppure

egoistico, appare per certi versi più affine al reato passionale che non al

vuoto interiore dell’assassino” e come “nemmeno le modalità previste dal

RI 2 appaiono particolarmente perverse”, la prima Corte ha concluso per la

non realizzazione della forma qualificata del reato ispirandosi alla DTF 118 IV

122, osservando come, a suo parere, l’applicazione dei principi di tale

sentenza non necessiti “dell’oggettività dei motivi imputabili al PC 1” nella misura in cui RI 2 “li

percepisce soggettivamente come rilevanti”. Ma soprattutto - ha chiosato la

prima Corte - la decisione di derubricare in omicidio intenzionale il reato è

fondata sulla considerazione secondo cui “la colpa del RI 2, per grave che

sia, da qualunque parte la si guardi non appare in alcun modo distinguibile, né

tantomeno nettamente distinguibile siccome peggiore, da quella comunque grave

di un omicida intenzionale” (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 30 - 32).

5.2

Dopo avere ricordato come per i primi giudici determinante ai fini

della qualifica giuridica non è stata l’oggettiva inconsistenza dei motivi di RI

2.

ma il suo sentire soggettivo, il procuratore pubblico sostiene che tale modo

di vedere non può essere condiviso poiché “chiunque potrebbe invocare motivi

soggettivamente validi” essendo “fuori discussione che ogni omicida è

mosso a questo fatale passo da motivi per lui (soggettivamente) importanti e

primari: il killer di professione perché così fa vivere sé stesso e la propria

prole; il padre o marito della donna che rifiuta il matrimonio perché in quel

modo pensa di salvare l’onore proprio e della famiglia; colui che elimina un

testimone scomodo per salvarsi dal carcere e conservare l’agognata libertà o,

magari, evitare un processo infangante, ecc” (ricorso pag. 3).

Evidentemente - continua il procuratore - l’opinione della prima Corte è

sbagliata poiché, secondo la ratio legis, “il movente o lo scopo perseguito

devono essere in qualche modo “spiegabili” agli occhi di un terzo” ed è

questo che si legge nella DTF 118 citata dalla prima Corte nella misura in cui

il TF ha ritenuto - sulla scorta degli accertamenti di fatto delle corti

inferiori - che, in quel caso, l’autore aveva agito “in conseguenza di una

sofferenza oggettiva generata da una somma di gravi umiliazioni

inflittegli dalla vittima” il cui comportamento era “oggettivamente

criticabile” così che, in quella fattispecie, non si poteva affermare che l’autore

se la fosse “presa con una persona che non l’aveva fatta soffrire”. Il

caso di RI 2 - prosegue il procuratore - “è l’esatto opposto” poiché PC

1.

“non gli aveva fatto nulla e nulla aveva di cui rimproverarsi” tanto

che la stessa prima Corte “ha constatato la sostanziale irrilevanza delle

circostanze che hanno animato RI 2”. In realtà - osserva il ricorrente - RI

2.

ha “semplicemente pensato di togliersi il fastidio, eliminando alla

radice il problema, poco importa quanta responsabilità davvero avesse il socio

per il suo disagio”. Pertanto, agendo per tali motivi, l’imputato ha

dimostrato di non tenere in alcun conto la vita altrui ed è proprio in questo

che “si distingue - per gravità - la colpa dell’accusato da quella di un

comune omicida ai sensi dell’art. 111 CP”. Il procuratore pubblico

continua, poi, rilevando come RI 2 abbia accuratamente pianificato l’uccisione,

“con tanto di (ripetuti) sopralluoghi, reclutamento di complici,

mascheramenti, organizzazione dei tempi e reperimento degli attrezzi”. Se è

vero - conclude il ricorrente - che “la (per fortuna) mancata realizzazione

del reato e la successiva spontanea confessione dei due autori pone gli

accadimenti sotto una luce meno pesante”, è anche vero che questo non

attiene alla qualifica giuridica ma va considerato nella commisurazione della

pena (ricorso pag. 4).

5.3

Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è

punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni. E’, invece, applicabile

l’art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni -

quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente

con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.

Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112

CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata

alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre

circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).

L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di

omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente

reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 seg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 13; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2002, vol.

I, n. 3-23 ad art. 112 CP). Come sottolineato dallo

stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza,

l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che

agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti

sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare

il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der

psychiatrische Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952

pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate secondo criteri morali

oggettivi - devono apparire come un carattere costante della personalità (DTF

127.

IV 10 consid. 1a, 115 IV 8 consid. 1b).

Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” - che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art.

26.

vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.9/2007 del

17.

maggio 2007, consid. 4.5) - l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il

movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht,

Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6ª edizione, Berna

2003, pag. 27 n. 19).

Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro,

quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 118

IV 122 consid. 1b, 115 IV 187 consid. 2 e 3), per vendetta senza un motivo

serio (DTF 106 IV 347) oppure quando l’autore uccide senza ragione o per una

sciocchezza (Corboz, op. cit., n. 8, ad art. 112 CP; DTF non pubblicata del

3.12.2009

[6B.943/2009], consid. 3.3.; DTF non pubblicata del 2.6.2006

[6S.145/2006], consid. 2.2.; DTF non pubblicata del 15.2.2006 [6P.152/2005],

consid. 7.2). Lo scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente

vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la

commissione del reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o

facilitare un altro reato (Schubarth,Kommentar, ad art. 112, n. 23, 25, 27 e

28). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando l’autore agisce per

evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o

la moglie perché le preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 278; 77 IV 64; 70 IV

8).

Il modo di agire è specialmente odioso, tra

l'altro, quando l'agente dimostri crudeltà o sadismo (v. anche Corboz, op.

cit., n. 13-17 ad art. 112 CP; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna

1999, pag. 313 a 322; sentenza del Tribunale federale 6S.400/2001 del 10

gennaio 2002, consid. 8b). Va, qui annotato che per Stratenwerth, quanto più vi

è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto

più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio (Strafrecht, BT I., § 1 n.

20.

pag. 28).

Gli antecedenti e il comportamento dell’autore

dopo l’atto sono ugualmente da prendere in considerazione se direttamente

connessi all’atto, nella misura in cui forniscono un quadro della personalità

dell'autore (DTF 127 IV 10 consid.

1a; 117 IV 369 consid. 17 sentenza del Tribunale federale 6P.252/2006 del 1. febbraio

2007, consid. 9.1).

La premeditazione non è un presupposto necessario

del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non

esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua

vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro

o che l'agente abbia agito a sangue freddo.

Come detto, quanto distingue l'assassinio (art.

112.

CP) dall'omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli rivelata dalla speciale odiosità del movente, del fine, del modo d'agire o

di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). La legge non prevede

una casistica enumerativa: si potrà anche affermare che una morte per

strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione

indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 15.1.2001

6P.96/2001 e 6S.413/2001 e STF 16.2.2006 6S.435/2005 - entrambi casi di

strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).

Ai fini del giudizio, occorre valutare il

comportamento dell'autore nel suo insieme. Un omicidio intenzionale è

già di per sé un reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi

dunque in modo netto da quella dell'omicida (Corboz, op. cit., n. 3 segg. ad

art. 112 CP con numerosi riferimenti; Schwarzenegger in: Basler Kommentar, StGB

I, edizione 2007, n. 7 segg. ad art. 112 con rinvii). Nella valutazione di

questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco sussidiano: chi uccide

un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad

esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b

127).

Secondo costante giurisprudenza, il movente non

presenta particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo

assoluto, nella misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di

un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori

morali generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del

gesto, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. E’,

segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una oggettivamente grave

situazione di conflitto oppure sulla spinta di una sofferenza fondata

seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV

150, consid. 2; 106 IV 342, consid, 4; 118 IV 122; 127 IV 10; ; DTF non

pubblicata del 9.12.2008 [6B_740/2008], consid. 3 e 3.1.; DTF non pubblicata

del 10.11.2006 [6P.140/2006, consid. 11.2.], consid. 3 e 3.1.; DTF non

pubblicata del 2.5.2006 [6P.41/2006], consid. 7.2.3.; DTF non pubblicata del

6.4.2006

[6P.49/2006], consid. 5.2.; DTF non pubblicata del 16.2.2005

[6S.424/2004], consid. 1.3.1.; DTF non pubblicata del 22.11.2004 [6S.359/2004],

consid. 2.1. e 2.2.; DTF non pubblicata del 1.4.2004 [6S.10/2004], consid.

5.2

; Corboz, op. cit., n. 4, 8 e 23, ad art. 112 CP; C. Schwarzenegger, BKII,

2° Auflage, n. 7 e 15a, ad art. 112; S. Disch, L’homicide intentionnel, 1999,

pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1.; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134;

Donatsch, III, 9°ed, pag. 11).

La valutazione del carattere più o meno perverso

del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni di natura

soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali

del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi

costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede

delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne

consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di

qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal

legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura

oggettiva (Disch, op. cit. pag. 323, capitolo 6.3.1.3).

In questo senso, è ammissibile l’errore sui

fatti, con conseguente valutazione a favore dell’imputato, quando l’errore

porti su circostanze oggettive idonee a configurare una particolare mancanza di

scrupoli, ad esempio la sofferenza imposta alla vittima o il pericolo creato

per altre persone.

Non è, per contro, ammissibile un errore sui

fatti sulla realizzazione di una condizione soggettiva idonea a configurare una

particolare mancanza di scrupoli. In altri termini, e per quanto qui di

interesse, poco importa, che l’autore, in presenza di un movente particolarmente

odioso o futile, giudichi onorevole o giustificato il suo agire, senza

percepirne la perversità ai sensi dell’art. 112 CP (Disch, op. cit. pag. 323,

capitolo 6.3.1.3). Questa - come detto - va valutata dal giudice secondo

criteri oggettivi, moralmente e comunemente riconosciuti (cfr. anche STF non

pubblicata del 3.12.2009 [6B.719/2009], consid. 2.3.; STF non pubblicata del

20.10.2004

[6S.357/2004], consid. 2.2.)

Per giudicare della particolare mancanza di

scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue

particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo

agire e di agire secondo tale valutazione tanto che la sussistenza di una

particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata

imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile

violenta commozione (Schwarzenegger, BKII, 2. ed., n. 24, ad art. 112; Corboz,

op. cit., n. 22, ad art. 112 CP e riferimenti; Trechsel, Kurzkommentar, ad art.

112, n. 25). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del

reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger,

BKII, 2. ed., n. 25, ad art. 112).

5.4

In concreto, come visto al consid. 5.1., i primi giudici hanno

accertato che RI 2 ha agito, non soltanto con premeditazione, ma soprattutto

mosso da un movente “sicuramente egoistico quale l’eliminazione del PC 1 per

risolvere i suoi problemi di convivenza in azienda con il socio”. A

proposito di tali “problemi di convivenza”, la stessa prima Corte aveva,

in precedenza, accertato che nessuna delle persone interpellate sul tema aveva

riferito di particolari dissapori fra i due (sentenza impugnata, consid. 9 pag.

23), tanto che ha ritenuto soltanto “presunte” (sentenza impugnata, consid.

14.

pag. 30) le in sé già banali mancanze rimproverate alla vittima (descritte

al punto B.4. di questa sentenza).

Da questi accertamenti, si ha che RI 2 ha deciso di eliminare il collega, pianificandone con cura l’uccisione e avviando l’esecuzione del

piano elaborato in mesi di discussione con l’amico e ripetuti sopralluoghi,

semplicemente perché egli si riteneva da questi non sufficientemente

considerato.

Gli stessi primi giudici hanno valutato come

particolarmente futile il movente di RI 2. Di questo movente essi hanno

rilevato “l’oggettiva pochezza” (sentenza impugnata, consid. 10 pag. 24),

precisando come RI 2 abbia agito “animato da una somma di circostanze

oggettivamente non rilevanti “(sentenza impugnata, consid. 14 pag. 30).

In queste circostanze, la conseguenza giuridica è

obbligata.

E’ evidente, infatti, che non è possibile

ritenere che l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le

circostanze concrete rendono, in applicazione dei valori morali generalmente

ammessi nel nostro contesto sociale, in qualche modo umanamente comprensibile.

Al contrario. Decidere di sopprimere un uomo - pianificando l’esecuzione del

reato nei modi e tempi indicati e iniziando l’esecuzione del piano - per le

inconsistenti ragioni accertate dai primi giudici evidenzia una totale

noncuranza del valore della vita altrui che è costitutiva della particolare

mancanza di scrupoli che è tipica dell’assassino così come definito dall’art.

112.

CP. Decidendo e agendo così come accertato, cioè agendo per liberarsi di un

collega cui non ha saputo rimproverare nulla di concreto, semplicemente per

liberarsi di una persona che “non gli dava mai ragione”, RI 2 ha dimostrato di essere pronto a sacrificare un essere umano che non gli aveva fatto nulla - perché

questo è quanto risulta oggettivamente - pur di soddisfare il proprio interesse

egoistico ad “essere maggiormente considerato” ed ha, così, dato prova di una

completa mancanza di scrupoli e di una grande freddezza affettiva (DTF 118 IV

126, 115 IV 14) poiché, dal profilo oggettivo, egli ha deciso di uccidere, ha

pianificato in modo accurato e a lungo l’uccisione ed ha iniziato l’esecuzione

del piano concepito per nulla. Infatti, si uccide per nulla - cioè, senza nessun

motivo - quando si uccide spinti “da una somma di circostanze oggettivamente

non rilevanti “(sentenza impugnata, consid. 14 pag. 30).

Non va, in questo contesto, poi dimenticato che

il reato è stato pianificato a lungo - per diversi mesi - con numerosi colloqui

e diversi sopralluoghi alla ricerca del luogo adatto. Neppure va dimenticato -

poiché rilevante - il fatto che, come accertato dalla prima Corte RI 2, prima

di quella notte, ha più volte “tentato di avviare la messa in pratica del

proprio disegno” e vi ha rinunciato soltanto perché RI 1, “pur avendo

accettato di aiutarlo, non si era presentato al momento stabilito”

(sentenza impugnata, consid. 11 pag. 25). La lunga permanenza della volontà

delinquenziale - volta, come visto, ad eliminare un uomo senza che all’origine

dell’intento vi fossero ragioni in qualche modo oggettivamente serie - i

diversi tentativi di metterla in atto (di cui si parla al consid. 11 della

sentenza impugnata) andati a vuoto soltanto per la latitanza di RI 1 e il fatto

che, la notte fatidica, RI 2 non abbia desistito subito dopo aver trovato la

strada sbarrata ma abbia cercato un altro luogo in cui portare a compimento il

piano dimostra come non si possa parlare di uno sbandamento momentaneo ma come,

al contrario, la particolare mancanza di scrupoli debba essere considerata, dal

profilo oggettivo, come un carattere costante della sua personalità (DTF 127 IV

10.

consid. 1a, 115 IV 8 consid. 1b).

La prima Corte ha sbagliato ritenendo che, data

la totale inconsistenza oggettiva del movente, determinante fosse il vissuto

soggettivo dell’autore. Come visto al considerando precedente, quel che conta è

l’oggettività. Secondo dottrina e giurisprudenza, infatti, accertata dal

profilo oggettivo la futilità delle ragioni che lo hanno spinto all’atto, è

irrilevante, per la qualifica giuridica del gesto, che l’autore abbia

soggettivamente percepito gli eventi in modo diverso. Quel che sola conta (così

come emerge, fra l’altro, anche dalla DTF 118 IV 122 citata dalla prima Corte)

è la valutazione oggettiva - fondata su criteri oggettivi, moralmente e comunemente

riconosciuti - del movente (Disch, op. cit. pag. 323, capitolo 6.3.1.3; cfr.

anche STF non pubblicata del 3.12.2009 [6B.719/2009], consid. 2.3.; STF non

pubblicata del 20.10.2004 [6S.357/2004], consid. 2.2).

Il vissuto soggettivo non ha alcuna influenza

sulla qualifica del reato. Esso va, semmai, considerato nella commisurazione

della pena (Schwarzenegger, BKII, 2. ed., n. 24 e 25, ad art. 112; Corboz, op.

cit., n. 22, ad art. 112 CP e riferimenti; Trechsel, Kurzkommentar, ad art. 112

, n. 25).

Su questo punto, il ricorso del procuratore

pubblico va, pertanto, accolto: la qualifica corretta dei fatti di cui RI 2

deve rispondere è di tentato assassinio e non di tentato omicidio.

5.5

In regola generale, colui che aiuta l’autore principale nella

commissione di un reato (ai sensi di quanto ricordato al consid. 2.3.) viene

condannato per complicità nel reato di cui l’autore principale è riconosciuto

autore colpevole. Tuttavia, nel caso di un contributo causale prestato dal

complice per la realizzazione di un reato trasformato dall’autore principale in

un reato più grave (ad esempio nel caso di un contributo apportato per la

realizzazione di un furto con scasso che, nel corso della sua realizzazione, si

trasforma in una rapina), il complice non risponderà di complicità in rapina,

nella misura in cui non intendeva, con il suo apporto, prestare un contributo

per un siffatto reato (DTF 71 IV 120; Trechsel et al., Praxiskommentar, ad art.

25.

CP, N. 13 con rimando ad art. 24 CP N.28). Per converso, in caso di

commissione da parte dell’autore principale di un reato più lieve rispetto a

quello pianificato con il complice, quest’ultimo risponderà solo di complicità

per il reato concretamente realizzato dall’autore ritenuto come la tentata

complicità non sia punibile (Stratenwerth, AT I, 3a ed.; §13, N122).

Giusta l’art. 27 CP, si tiene conto delle

speciali relazioni, qualità e circostanze che aggravano, attenuano o escludono

la punibilità solo per l’autore o il compartecipe a cui si riferiscono. Tra le

circostanze personali speciali il cui effetto è di aumentare la pena, vi è,

segnatamente, la particolare mancanza di scrupoli di cui all’art. 112 CP (DTF

120.

IV 265 consid. 3; STF 16.2.2005,6S.424/2004; STF

6.10

,6S.307/2003S; Disch, op. cit. pag. 338-339; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, ad art. 27, N. 2).

5.6

Per la questione a sapere se RI 1

deve essere ritenuto autore colpevole di complicità in assassinio è rilevante,

dapprima, in applicazione dei criteri definiti al consid. 2.3, considerare che,

per quel che lui sapeva, RI 2 intendeva uccidere PC 1 “per prendere in mano

tutta la società __________ ” (cfr. dichiarazioni di RI 1 riportate al consid.

8.

pag. 20 della sentenza impugnata) e per vendicarsi poiché questi non gli

restituiva una somma che RI 2 sosteneva (mentendo) di avergli prestato (cfr. dichiarazioni

di RI 2 riportate al consid. 9 pag. 24 della sentenza impugnata e osservazioni

al ricorso del PP pag. 3).

Quindi, egli era ben cosciente di stare supportando

l’amico in un piano che prevedeva l’uccisione di un uomo, da un lato, perché

questi non restituiva il dovuto a RI 2 - quindi, per vendetta in relazione ad

una banale questione di soldi - e, d’altro lato, per permettere all’amico di

acquisire una posizione dominante nella società eliminando una persona scomoda

che, appunto, lo intralciava nei suoi desideri di predominio sulle questioni

societarie. Quindi, in entrambi i casi, RI 1 sapeva di stare aiutando l’amico

in un piano che prevedeva l’uccisione di un uomo per un movente spregevole,

denotante di per sé una grave mancanza di scrupoli (cfr., per analogia, DTF 106 IV 342-349; 101 IV 27; 77 IV 64; 70 IV 8).

Inoltre, rilevante è che RI 1 ha concretamente partecipato all’elaborazione e alla parziale messa in esecuzione di un piano che

prevedeva l’uccisione di un uomo che a lui nulla aveva fatto: da quanto

risulta, in effetti, RI 1 non aveva alcunché da rimproverare a PC 1 con cui non

risulta avesse mai avuto dissidi (cfr. in particolare verb. 27.1.2008 pag. 1, in cui RI 1, dopo avere dichiarato che i suoi rapporti con PC 1 erano “freddi”, ha precisato di

non avere comunque mai litigato con lui).

Ancora rilevante per la qualifica giuridica è,

poi, il fatto che RI 1 (al di là delle sue pretese dissociazioni interiori dal

piano omicida) ha, per un lungo periodo, sostenuto l’amico - anche soltanto

ascoltandolo nei lunghi e numerosi colloqui sul tema di cui lui stesso ha

parlato ed accompagnandolo nei sopralluoghi alla ricerca del posto adatto -

nell’elaborazione del piano criminale e che ancora dopo questi lunghi mesi -

quindi dopo un lungo lasso di tempo in cui avrebbe potuto riflettere e decidere

di comportarsi in modo diverso - nella notte fatidica, ha di fatto (sempre al

di là delle pretese riserve interiori che rimangono mere affermazioni) iniziato

e portato avanti l’esecuzione del piano sino al momento in cui essa si è

rivelata impossibile a causa del blocco della strada.

Ancora rilevante è il fatto che RI 1 ha accettato di partecipare ed ha iniziato l’esecuzione di un piano che prevedeva che lui aiutasse RI

2.

a sbarazzarsi del cadavere, buttando PC 1 in un burrone dopo che l’amico gli avesse dato “un colpo di mazzotto in testa” (cfr. dichiarazioni di RI 1

citate al consid. 2.4. di questa sentenza). Rilevante è, cioè, che egli ha accettato

di partecipare ed ha iniziato l’esecuzione di un piano che prevedeva un suo

intervento attivo in un’operazione particolarmente odiosa e richiedente un

notevole sangue freddo (prendere un uomo appena colpito e gettarlo in un burrone

in un luogo discosto, cioè in un luogo dove si sa che il corpo non potrà essere

facilmente ritrovato).

Infine, rilevante in questo ambito, è che -

nonostante le pretese riserve interiori - i fatti dimostrano che RI 1 ha preferito conservare l’amicizia di RI 2 piuttosto che salvare una vita umana nel senso che, pur

di assecondarlo e conservarne l’amicizia, egli si è prestato ad assistere

l’autore principale in un piano che prevedeva l’uccisione di un uomo.

Tutto questo denota, anche in lui, quella particolare

assenza di scrupoli richiesta per l’applicazione dell’art. 112 CP. In effetti,

emerge dall’insieme delle circostanze appena elencate che RI 1 - accettando di

aiutare RI 2 nel suo piano - ha dato prova di quel grande disprezzo per la vita

umana che distingue l’assassino dall’omicida. Quest’ultimo uccide per motivi

più o meno comprensibili, generalmente in una situazione di grave conflitto.

L’altro, invece, uccide - o aiuta ad uccidere - per soddisfare dei bisogni

egoistici anche persone che nulla gli hanno fatto dando così prova di grande

freddezza emotiva.

Pertanto, RI 1 va dichiarato autore colpevole di

complicità in tentato assassinio (cfr. STF 16.2.2005, 6S424/2004, in cui è

stato ritenuto complice in assassinio un autore che aveva agito per conservare

l’amicizia dell’autore principale che agiva nei confronti di una vittima che a

lui nulla aveva fatto; idem in STF 9.10.2003,6S.307/2003).

Il fatto che RI 1 si limitava a seguire a ruota

l’amico perché non gli sapeva dire di no, non ha rilevanza sulla qualifica

giuridica di quel che lui ha fatto. In effetti, così come il TF ha già avuto

modo di precisare, particolari fragilità di carattere non escludono la

qualifica d’assassinio ma vanno - semmai e se accertate - considerate nella

valutazione della colpa e, pertanto, nella commisurazione della pena (STF 16.2.2005, 6S424/2004, consid. 1.3.1 in cui ha stabilito, in un

caso analogo, che il carattere malleabile del compartecipe - che aveva agito su

richiesta dell’amico/autore principale - non è rilevante per la qualifica del

suo agire).

Nemmeno è rilevante per la qualifica giuridica il

fatto che - secondo le sue dichiarazioni - fu lui, in seguito, a persuadere RI

2.

ad abbandonare il suo proposito omicida così che quest’ultimo ripiegò su un

piano (alla cui esecuzione RI 1 partecipò, cfr. sua condanna per istigazione a

rapina e tentata istigazione a lesioni semplici) che prevedeva, non più di

uccidere, ma di assoldare un uomo perché picchiasse PC 1 “in modo tale che

non fosse più in grado di lavorare” (RI 1, 30.1.2009 pag. 5 citato nel

consid. 6 della sentenza impugnata) o in modo da rompergli un braccio o una

gamba (dichiarazioni degli intermediari e dell’esecutore citati a pag. 17 della

sentenza). Anche questa circostanza potrà - se accertata - essere considerata

nella commisurazione della pena.

Inapplicabile è, infine, il principio stabilito

dalla DTF 120 IV 113 e invocato da RI 1 nelle sue osservazioni: in concreto,

infatti, la particolare assenza di scrupoli non è data per le modalità

d’esecuzione (cfr., al proposito, Disch, op. cit. pag. 337-338).

Pertanto, in accoglimento del ricorso del PP,

anche RI 1 va dichiarato autore colpevole di complicità in assassinio.

6.

Il procuratore pubblico ha pure contestato la sentenza di prime cure

laddove essa ammette che RI 2 desistette spontaneamente dal portare a termine

il suo piano.

6.1

Esaminando la questione, la prima Corte ha, dapprima, accertato che

quella notte la strada per la valle __________ - dove, secondo il piano

originario degli autori, doveva consumarsi l’uccisione - era sbarrata. Tuttavia

- continua la prima Corte -RI 2 non ha per questo rinunciato all’idea di

uccidere PC 1 ma ha “protratto la corsa in taxi per oltre un’ora,

continuando a fornire all’autista nuove destinazioni su e giù per la __________

” nell’intento di trovare “un posto adatto per comunque uccidere il PC 1”. Pertanto - ha ritenuto la prima Corte - “l’impedimento esterno costituito dalla strada

chiusa non ha fatto desistere il RI 2 dal proprio intento” né questi è

stato “scoraggiato per il motivo che aveva perso il contatto con il complice”

ma ha, invece, continuato nel proprio tentativo rinunciandovi, infine,

nonostante “si debba ammettere che di luoghi adatti in un’ora di viaggio

notturno per la __________ se ne siano presentati parecchi, come ad esempio al

più tardi a __________ , già in Ticino, allorché RI 2 è sceso dal taxi per

soddisfare un bisogno fisiologico”. Perciò - conclude la prima Corte sull’argomento

- se egli non ha portato a compimento il suo progetto criminoso, questo “non

è riconducibile al fatto che la strada per __________ era chiusa, ma alla

volontà del RI 2 medesimo di soprassedere benché vi fosse stata, ed egli

l’avesse cercata, la possibilità di agire altrimenti” (sentenza impugnata,

consid. 16.1, pag. 33).

6.2

Secondo il procuratore pubblico, la prima Corte ha trascurato di

considerare che “in realtà, RI 2 ha (dovuto) rinunciare al suo progetto

originale - per il quale aveva eseguito i diversi sopralluoghi, pianificato lo

spostamento, organizzato la ripartizione dei ruoli con il complice, ecc. - che

prevedeva di uccidere PC 1 a __________ , in __________ , facendosi poi aiutare

da RI 1 per eliminare il cadavere”. Pertanto - continua il ricorrente - RI 2 ha dovuto rinunciare a mettere in esecuzione il suo piano, da un lato, perché la strada per la __________

, quella notte, risultava chiusa al traffico e, d’altro lato, perché aveva

perso di vista il complice che doveva seguirlo con il proprio veicolo. Ne

consegue che la rinuncia non fu spontanea, bensì condizionata da fattori

esterni. Accantonato il progetto iniziale - prosegue il procuratore pubblico - RI

2.

“si è ancora fatto scorazzare per la valle __________ ed in seguito

portare fino a __________ senza avere del tutto rinunciato ai suoi propositi”.

Tuttavia - per il resistente - si è trattato “di un progetto alternativo, di

un progetto altro rispetto a quello concordato e discusso con RI 1”. Ed è soltanto per questo nuovo progetto che - per il procuratore - “si può eventualmente

parlare di desistenza” (ricorso pag. 4 e 5).

6.3

Richiamati i presupposti applicativi dell’art. 23 CP indicati al

consid. 5.3., va qui soltanto ricordato che, secondo alcuni autori, in caso di

tentativi ripetuti, decisiva è l’esistenza di uno stretto legame tra le diverse

azioni, ritenuto che va accertato se - a causa, segnatamente, di uno stretto

legame spazio-temporale - le diverse azioni devono essere considerate come fasi

parziali di una stessa fattispecie (Jenny, Basler Kommentar, 2a ed., ad art. 23

CP, n. 7).

6.4

In concreto, la questione a sapere se le indicazioni dottrinali

ricordate al considerando precedente debbano essere seguite può essere lasciata

indecisa. Infatti, il nuovo (pur se embrionale) piano elaborato da RI 2 dopo

che trovò la strada sbarrata è totalmente diverso dal primo e con esso non ha

più alcuna connessione. Da un lato, per il luogo d’esecuzione. Il primo, cioè

il piano la cui esecuzione è stata interrotta dallo sbarramento della strada,

prevedeva di colpire PC 1 in un luogo non soltanto discosto ma vicino ad un

dirupo in cui potesse essere fatto sparire il corpo della vittima (per questo,

era stato scelta la destinazione in __________ , cfr., peraltro, documentazione

fotografica in atti). Invece il secondo piano - secondo gli accertamenti della

prima Corte che, pur se vaghi e dal sapore di supposizioni, sono rimasti

incontestati e, quindi, sono vincolanti per questa Corte - prevedeva che RI 2

colpisse PC 1 in un luogo semplicemente appartato. Nel nuovo piano, dunque, RI

2.

aveva del tutto abbandonato la parte relativa al far sparire il cadavere,

tanto è vero che la prima Corte ha precisato che uno dei luoghi adatti

rinvenuti da RI 2 era a __________ - comune dove non si vedono né dirupi né

burroni - in un luogo appartato in cui egli fece fermare il taxi e scese per

soddisfare un bisogno corporeo. Ma non solo. Il nuovo piano prevedeva la totale

rinuncia all’aiuto del complice. Quindi, rispetto al primo, il nuovo piano non

prevedeva più - non solo la sparizione del cadavere (a cui RI 1 avrebbe dovuto

partecipare attivamente) - ma nemmeno prevedeva più di portare la vettura di PC

1.

lontano dal luogo d’esecuzione e di abbandonarla in un luogo discreto dopo

averle tolto il contrassegno “taxi” né prevedeva più il rientro di RI 2 a __________ sulla vettura del complice. Pertanto, del piano originale il nuovo piano conservava

soltanto la parte secondo cui PC 1 doveva essere colpito e ucciso. Null’altro.

Nella sua embrionalità, il nuovo piano era, dunque, qualcosa di totalmente

diverso da quello la cui esecuzione era stata interrotta dallo sbarramento di

cui s’è più volte detto. In queste condizioni, dunque, non può certamente

essere preteso che fra il primo e il secondo piano vi fosse una tale

connessione da renderli - in ogni caso, nel contesto della valutazione dell’art.

23.

CP - due fasi parziali di una sola “Einheit” (cfr. Jenny, Basler Kommentar,

2a ed., ad art. 23 CP, n.7). Il secondo piano era, in realtà, come ritenuto dal

procuratore resistente, un nuovo piano (“progetto altro”) e non un

semplice adattamento del primo alle mutate circostanze. Il fatto che esso sia

stato elaborato (si fa per dire) immediatamente dopo che a RI 2 fu evidente

l’impossibilità di portare a termine il primo piano non è, viste queste

macroscopiche divergenze, determinante.

Pertanto, in concreto, se di desistenza si può

parlare, essa va vista soltanto in relazione ad un eventuale tentativo di

mettere in atto il secondo (embrionale) piano. Ritenuto che tale (eventuale)

secondo tentativo non è stato imputato, la questione non ha alcuna rilevanza

nel giudizio.

Per contro, non vi è desistenza in relazione al

tentativo di uccidere PC 1 secondo il piano elaborato nei lunghi mesi di

preparativi - unico tentativo indicato dall’AA - ritenuto che la sua esecuzione

- iniziata ai sensi dell’art. 22 CP - è stata interrotta da una circostanza

esterna. Il riconoscimento della prima Corte secondo cui RI 2 ha spontaneamente desistito e, quindi, il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 23 CP è

contrario al diritto federale.

Il ricorso del PP è, pertanto, da accogliere

anche su questo punto.

III. Rinvio

degli atti

7.

In esito a quanto sopra, gli atti vanno rinviati ad una nuova Corte

delle assise criminali per un nuovo giudizio sulla pena. Nel commisurare le

singole pene, la nuova Corte terrà conto della nuova qualifica dei rispettivi

reati e non potrà ammettere – a differenza del giudizio impugnato (cfr. dispositivo

n. 4.1.) – una desistenza spontanea di RI 2.

IV. Sulle spese e le

ripetibili

8.

Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio

della soccombenza (art. 15 CPP combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

- ricorso del procuratore pubblico

In

esito all’attuale sentenza, gli oneri del ricorso vanno posti a carico dello

Stato.

- ricorso di RI 1

Gli

oneri processuali sono a carico di RI 1 per i 9/10 e per 1/10 a carico dello

Stato che rifonderà a RI 1 fr. 100.- per ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

I. ricorso

di RI 1

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, il dispositivo n. 7 è

parzialmente annullato e riformato nel senso che è ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro ad eccezione della pistola Beretta cal. 9mm, no serie

E 423872 che potrà essere riconsegnata a RI 1 soltanto previa autorizzazione

dell’autorità competente per l’applicazione della LFarmi.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di RI 1 nella misura di 9/10

e per 1/10 a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 100.- per

ripetibili ridotte.

II. ricorso

del procuratore pubblico

1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

-

i dispositivi n. 1.1. e 2.1. della sentenza

impugnata sono annullati e riformati nel senso che:

a) RI 2 è dichiarato autore colpevole

di assassinio tentato, per avere, la notte del 27 e 28 ottobre 2007, ad __________

, __________ e __________ , con la complicità di RI 1, tentato di uccidere PC

1;

b) RI 1 è dichiarato autore colpevole

di complicità in tentato assassinio per avere, la notte del 27 e 28 ottobre

2007, ad __________ , __________ e __________ , aiutato RI 2 nel tentativo di

uccidere PC 1;

-

i dispositivi 4.1. e 4.2.1. sono annullati e gli atti rinviati ad una nuova

Corte per un nuovo giudizio sulla pena.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

III. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster