Lexipedia

Decisione

17.2009.70

Commutazione di una multa in una pena detentiva sostitutiva. Competenza della CCRP a statuire sul ricorso contro la decisione del GIAP. Prescrizione delle multe, problemi di diritto intertemporale

22 giugno 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Falliti tutti i tentativi di incassare le multe, con istanze 7

aprile 2009, l’Ufficio esazione e condoni ha chiesto al Giudice

dell’applicazione della pena (GIAP) di commutare le stesse in una pena

detentiva sostitutiva.

C. Invitato, il 4 agosto 2009, dal GIAP a formulare le proprie

osservazioni sulle istanze di commutazione, RI 1 ha, in data 25 agosto 2009, preso telefonicamente contatto con lo stesso magistrato, chiedendo di

poter saldare le multe a proprio carico tramite versamenti rateali e

accordandosi sul pagamento di sei rate di fr. 180.- e una di fr. 140.-, con

prima scadenza al 30 settembre 2009.

D. Non avendo RI 1 effettuato nessuno dei versamenti concordati, con

decreto 25 novembre 2009, il GIAP ha pronunciato la commutazione dell’importo

complessivo delle multe in 12 giorni di pena detentiva.

E. RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale di data 2 dicembre 2009. Evidenziando come il

mancato pagamento delle multe sia da ricondurre ad una dimenticanza ed

osservando di avere già provveduto al versamento delle rate per i mesi di

settembre e ottobre 2009, il ricorrente postula l’annullamento del decreto

impugnato e il ripristino dell’accordo 25 agosto 2009 relativo al pagamento

rateale delle multe.

F.Con osservazioni 22 dicembre 2009, il

GIAP chiede la conferma della decisone impugnata e precisa che il ricorrente,

in data 4 dicembre 2009, ha provveduto a versare due acconti di fr. 180.- cadauno.

Considerato

Considerandi

1.

Giusta l’art. 341 cpv. 1 lit. a CPP, la Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) è competente per i ricorsi contro le decisioni

del GIAP nei casi dell’art. 339 cpv. 1 lit. a, b e k CPP. In particolare, essa

è competente a verificare le decisioni del GIAP nella misura in cui questi

esercita tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice

dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il

diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha

pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione (art. 339 cpv.

1.

lit. k CPP).

La commutazione di una multa in una pena

detentiva sostitutiva (art. 36 su rinvio dell’art. 106 cpv. 5 CP) rientra tra

le decisioni di competenza del GIAP giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. k CPP e come

tale può essere oggetto di ricorso alla CCRP.

Ne discende la competenza, in concreto, di questa Corte.

2.

RI 1, nel suo gravame, sostiene che il mancato pagamento delle prime due

rate della multa è dovuto ad una sua dimenticanza da ricondurre al fatto che

egli è stato impegnato, nel mese di settembre, con il trasloco al suo nuovo

domicilio e con la conduzione della cucina del suo ristorante a seguito del

licenziamento della cuoca e, nel mese di dicembre, con il cumulo di lavoro

tipico delle festività di fine anno (ricorso, pag. 1).

Ciò rilevato, il ricorrente chiede di “soprassedere alla commutazione della

multa in pena detentiva” e postula il ripristino della possibilità di

pagamento rateale della multa a partire dal 31 dicembre 2009 (ricorso, pag.

1-2).

3.

La prescrizione della pena decorre dal giorno in cui la sentenza

acquista forza di cosa giudicata (art. 74 vCP; art. 100 CP). Nel diritto

previgente, in vigore dal 1° ottobre 2002, la pena in materia di

contravvenzioni si prescriveva in due anni (art. 109 vCP); la prescrizione

della pena era interrotta dall’esecuzione della stessa e da qualsiasi atto

diretto alla sua esecuzione compiuto dall’autorità che ne è incaricata (art. 75

cifra 2 cpv. 1 vCP). In caso di interruzione della prescrizione, cominciava a

decorrere una nuova prescrizione ma la pena era prescritta in tutti i casi

quando il termine ordinario di prescrizione era superato della metà (art. 75

cifra 2 cpv. 2 vCP).

Nel nuovo

ordinamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, la pena in materia di

contravvenzioni si prescrive in tre anni (art. 109 CP) e non sono più previsti

casi di interruzione (FF 1999 II p. 1941).

L'art. 389 CP prevede che, salvo disposizione contraria, le disposizioni del

nuovo diritto concernenti la prescrizione dell’azione penale e della pena sono

applicabili anche se il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima

della loro entrata in vigore, se più favorevoli all’autore (cpv. 1); il periodo

di tempo decorso prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto è computato

(cpv. 2).

In concreto, le contravvenzioni per le quali il ricorrente è stato condannato sono

state commesse tra il 4 ottobre 2006 e l’8 marzo 2007. La questione di sapere

quale diritto sia applicabile alla prescrizione delle multe relative ai fatti

svoltisi prima del 1° gennaio 2007 può, tuttavia, rimanere irrisolta, nella

misura in cui, per entrambi gli ordinamenti (considerando le misure di

esecuzione intraprese per il recupero della multa e le istanze di commutazione

della multa in pena detentiva quali interruzioni della prescrizione ai sensi

dell’art. 75 cifra 2 cpv. 1 vCP e ritenuta la prescrizione assoluta prevista

dall’art. 75 cifra 2 cpv. 2 vCP), le stesse si prescrivono in tre anni.

Da quanto precede, ritenuto dunque che l’esecuzione di tutte le multe inflitte

a RI 1 (sia quelle emesse prima del 1° gennaio 2007 che quelle emesse dopo) si

prescrive in tre anni a far tempo dalla crescita in giudicato della decisione

dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione – ovvero, in assenza di impugnazione alla Pretura penale, dopo 15

giorni dalla loro intimazione – ne discende che l’esecuzione delle multe

inflitte con risoluzioni n. 2946 e n. 2948 del 2 febbraio 2007, n. 3930 del 9

febbraio 2007, n. 5519 del 23 febbraio 2007, n. 6896 e n. 6897 del 9 marzo

2007, n. 7672 del 16 marzo 2007, n. 8529 del 23 marzo 2007, n. 10110 del 13

aprile 2007, n. 11355 del 27 aprile 2007, n. 13026 e n.

13027.

dell’11 maggio 2007, n. 13397 del 18 maggio 2007 e n. 14574 e 14576 del

25.

maggio 2007 è oggi caduta in prescrizione.

4.

Ciò posto e considerato come all’unica multa la cui esecuzione non è

ancora caduta in prescrizione (relativa a fatti svoltisi nel 2007) è

applicabile il diritto attualmente in vigore, si osserva che la commutazione di

una multa in pena detentiva (art. 106 cpv. 2 CP e art. 106 cpv. 5 CP in

combinazione con l’art. 36 cpv. 2 CP) presuppone il mancato pagamento della stessa

per colpa dell’autore (cfr. art. 106 cpv. 2 CP). Anche la facoltà del

condannato di chiedere la sospensione della pena detentiva sostitutiva (cfr. art.

106.

cpv. 5 CP in combinazione con l’art. 36 cpv. 3 CP) è subordinata alla

condizione che egli non possa pagare senza sua colpa.

Analogamente all’art. 36 cpv. 3 CP, il mancato pagamento non avviene “per colpa

dell’autore” quando la sua capacità contributiva si è considerevolmente

deteriorata a causa di circostanze a lui non imputabili (Dolge, Basler Kommentar,

Strafrecht I, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 106 CP n. 17).

5.

RI 1

nemmeno pretende che la sua capacità contributiva si sia deteriorata e che egli

non sia più in grado di pagare le multe. Egli, infatti, nel suo gravame, ha

spiegato che il mancato pagamento delle rate concordate con il GIAP è da

ricondurre ad una sua semplice dimenticanza, ciò che di tutta evidenza, a

prescindere dalle motivazioni addotte dal ricorrente per giustificare la

stessa, rappresenta un comportamento colpevole ai sensi dell’art. 106 cpv. 2 e

36.

cpv. 3 CP.

La sua richiesta di “soprassedere alla commutazione della multa” deve,

dunque, essere disattesa.

6.

Da

quanto precede discende che il decreto di commutazione del GIAP deve essere

confermato unicamente per l’importo che eccede l’ammontare delle multe cadute

in prescrizione e che si attesta a fr. 120.- (cfr. risoluzione n. 17158 del 22

giugno 2007).

Proporzionalmente a quanto stabilito dal GIAP nel giudizio impugnato, tale

importo deve, pertanto, essere commutato in un giorno di detenzione.

Con riferimento all’importo delle rate saldate dal ricorrente in data 2

dicembre 2009 per un totale di fr. 360.- (cfr. ricevute allegate al ricorso) si

osserva come la presente procedura non esclude l’assunzione di eventuali nuovi

mezzi di prova (cfr. STF 2 ottobre 2006 1P.348/2004 in fine) e come, a norma

dell’art. 106 cpv. 4 CP, il pagamento ulteriore della multa comporta una

riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.

Sennonché, al momento del pagamento delle rate, tutte le multe a carico del

ricorrente erano ancora in essere, sicché l’importo di fr. 360.- deve essere

computato sulle prime sanzioni inflitte al ricorrente (ovvero quelle risalenti

al febbraio 2007 e oggi prescritte) senza che ciò possa influire sulla pena detentiva

sostitutiva qui pronunciata.

7.

Gli

oneri processuali seguono la parziale soccombenza e sono posti in ragione di

1/12 a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d

LTG,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 del decreto

impugnato è modificato come segue:

"

1. La multa di

complessivi fr. 120.- inflitta a RI 1, domiciliato a __________, con risoluzione

n. 17158 del 22 giugno 2007 viene commutata in un giorno di detenzione.”

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico del ricorrente in ragione di

1/12.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster