17.2009.71
Ricorso contro decisione del GIAP di commutazione di una multa in una pena detentiva sostitutiva. Intimazione di sentenze, onere della prova
9 giugno 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
17.2009.71
Data decisione, Autorità:
09.06.2010, CCRP
Titolo:
Ricorso contro decisione del GIAP di commutazione di una multa in una pena detentiva sostitutiva.
Intimazione di sentenze, onere della prova
INTIMAZIONE
RICORSO CONTRO DECISIONE DEL GIUDICE APPLICAZIONE DELLA PENA
art. 7 CPP-TI
art. 339 cpv. 1 let. k CPP-TI
art. 341 cpv. 1 let. a CPP-TI
Incarto n.
17.2009.71
Lugano
9 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 7 dicembre 2009 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 18 novembre 2009 dal Giudice dell'applicazione della pena
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con decreto n. 5101 del 16 febbraio 2007, cresciuto in giudicato,
l’Ufficio giuridico della circolazione ha emesso una multa di fr. 40.- a carico
di RI 1. Falliti tutti i tentavi di incassare la multa, con decreto 18 novembre
2009 il GIAP ha commutato tale multa in un giorno di detenzione.
2. Contro la predetta decisione è insorto RI 1, asserendo di non aver
mai ricevuto lo scritto del 4 agosto 2009 con il quale il GIAP gli ha impartito
un termine per presentare osservazioni o per decidersi in merito ad un eventuale
lavoro di utilità pubblica.
3. Con osservazioni 22 dicembre 2009, il GIAP chiede la reiezione del
gravame rilevando come esso sia arbitrario ritenuto che in data 14 settembre
2009 era stata concessa a RI 1, su sua richiesta telefonica di pari data, una
proroga del termine per osservazioni sino al 30 settembre 2009.
4. Giusta il nuovo art. 341 cpv. 1 lit. a CPP, in vigore dal 1° gennaio
2007, la Corte di cassazione e revisione penale è competente per i ricorsi
contro le decisione del GIAP nei casi dell’art. 339 cpv. 1 lit. a, b e k CPP.
In particolare, è competente a verificare le decisioni del GIAP nella misura
in cui questi esercita tutte le altre attribuzioni che il diritto federale
riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi
Fatti
i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al
Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova
infrazione (art. 339 cpv. 1 lit. k CPP). La commutazione di una multa in una
pena detentiva sostitutiva (art. 36 CP su rinvio dell’art. 106 cpv. 5 CP)
rientra tra le decisioni di competenza del GIAP giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. k
CPP e come tale, di principio, può essere oggetto di ricorso alla CCRP.
La competenza della CCRP per i ricorsi contro le
decisioni di commutazione della multa era già stata confermata dal Tribunale
federale prima dell’entrata in vigore dei disposti del CPP concernenti l’allora
nuova figura del GIAP (art. 339 segg. CPP). L’Alta Corte aveva allora avuto
modo di osservare che la competenza della CCRP a statuire sui ricorsi contro
decisioni di commutazione di multa si giustificava ritenuto la valenza di
sentenza e gli effetti materiali delle stesse, nonché la migliore tutela
giuridica del ricorrente, vista la grave restrizione della libertà personale
ch'essa comporta (STF del 2 ottobre 2006, inc.1P.348/2004).
5. Secondo l'art. 7 CPP l'intimazione delle sentenze e degli atti del
processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della
polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di
procedura civile (cpv. 2).
Di regola, una notificazione avviene dunque per
Considerandi
invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i
regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone
la notifica avviene mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in
cui questi dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante. In
caso di assenza, il plico è rimesso ad una persona adulta della sua famiglia o
ad un suo impiegato (art. 120 CPC).
L'onere della prova circa l'atto e il momento
della notifica di una decisione incombe, di principio, all'autorità che intende
trarne conseguenze giuridiche (sentenza CCRP del 7 gennaio 2010, inc.
17.2009
, consid. 2.2).
6.
Nel caso concreto, dalla documentazione prodotta con il ricorso non
emergono prove in relazione alla notifica della lettera 4 agosto 2009 del GIAP,
che non risulta essere avvenuta con invio raccomandato, né della successiva
concessione di una proroga del termine per formulare osservazioni, concessa in
base ad una telefonata che il ricorrente nega di aver compiuto.
A fronte delle contestazioni del ricorrente e in considerazione
dell’onere probatorio che incombe all’autorità – le affermazioni del GIAP in
questa sede non essendo sufficienti a comprovare l’accaduto – il ricorso di RI
1.
deve trovare accoglimento. Si giustifica pertanto di annullare il decreto 18
novembre 2009 e rinviare gli atti al GIAP affinché provveda ad una regolare
notifica a mezzo raccomandata del termine per pronunciarsi sull’istanza 7
aprile 2009 dell’Ufficio esazione e condoni, previa analisi dell’eventuale
intervento della prescrizione della pena.
7.
Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dello Stato. Non
si attribuiscono ripetibili al ricorrente, di formazione giuridica, che ha
formulato brevi osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il decreto di commutazione
della multa in pena detentiva del 18 novembre 2009 è annullato e gli atti sono
rinviati al GIAP affinché proceda ad un nuovo giudizio così come indicato nei
considerandi.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.-
b) spese
complessive fr. 10.-
fr. 110.-
sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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