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Decisione

17.2009.72

Tentato omicidio intenzionale; arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove; ricevibilità del ricorso per cassazione; principio in dubio pro reo

9 giugno 2010Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

B. I fatti posti alla base del giudizio della Corte delle assise

criminali sono in sintesi i seguenti (ci si limita ai fatti ritenuti in

relazione alle condanne di tentato omicidio e lesioni semplici aggravate, visto

che non è contestata la condanna per ripetuto furto e danneggiamento).

1. Il 1. febbraio 2004, RI 1 ha iniziato a lavorare come cuoco a tempo

parziale alle dipendenze di PC 1, gerente del ristorante __________. Il

rapporto con PC 1 è stato vissuto da RI 1 “come difficile” nonostante

oggettivamente esso non sia stato né particolarmente problematico né

conflittuale (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 16-19).

Sta di fatto che - secondo gli accertamenti della

prima Corte - RI 1 ha avuto, sin dall’inizio di questa sua attività, un

atteggiamento negativo percependo il datore di lavoro, in sintesi, come un

tirannico sfruttatore ed elaborando, in un quadro depressivo preesistente,

sentimenti di rivalsa e di vendetta nei suoi confronti.

L’8 luglio 2004, RI 1 venne ricoverato

all’Ospedale __________ per un’affezione di natura psichiatrica, “in specie

per depressione e idee suicidali”. Vi rimase sino al 5 agosto successivo

(sentenza impugnata, consid. 11, pag. 20-21) ma fece ritorno al lavoro solo il

23 agosto 2004. Facendo capo alle annotazioni fatte da RI 1 sul diario che

teneva regolarmente, la prima Corte ha accertato che ben presto “il disagio

dell’imputato è riaffiorato in modo tangibile”, dapprima con “auspici di

morte formulati nei confronti di innominate terze persone unitamente

all’intento di combatterle” e, poi, con propositi autodistruttivi (sentenza

impugnata, consid. 13, pag. 22).

Considerandi

2.

La prima Corte ha, poi, accertato che il 7 settembre 2004, RI 1,

tormentato anche da difficoltà economiche, chiese a PC 1 “di essere

licenziato e di continuare a lavorare per lui in nero così da poter cumulare

l’indennità di disoccupazione con il salario percepito sottobanco”. PC 1

non aderì a questa richiesta (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 22-23). In

seguito, RI 1 chiese a più riprese al datore di lavoro degli acconti sul suo

salario e, poi, il 15 settembre, si recò dal medico che ne attestò l’incapacità

lavorativa (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 24).

Infastidito da questa nuova assenza del

dipendente, PC 1 chiese all’assicuratore malattia di effettuare un controllo

che venne effettivamente fatto (il 23 settembre) da un ispettore della __________

che, però, mostrò di comprendere le difficoltà di salute del RI 1. Ciò

nonostante, quest’ultimo “si è molto offeso ed irritato per il controllo che

aveva intuito essere stato chiesto dal PC 1, al punto da scatenare in lui il

desiderio di ritorsione” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 25).

3.

La prima Corte ha, poi, accertato che, la sera del 23 settembre

2004, quindi la stessa sera del controllo da parte dell’assicurazione, RI 1 - preso

con sé un tubo di ferro - partì dal suo domicilio in direzione di __________

(sentenza impugnata, consid. 17, pag. 24-26) “animato da rancore e spirito

di vendetta” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 38).

Giunto a __________ aspettò “nell’ombra per

circa un’ora la propria vittima”, e meglio aspettò che il PC 1 uscisse dal

ristorante.

Uscito dal ristorante PC 1, fra i due iniziò un

alterco che degenerò in violenza nel corso del quale PC 1 riportò un “profondo

taglio al collo e uno alla schiena oltre a ferite da taglio alle mani” e RI

1.

ebbe “un polmone bucato, una ferita superficiale all’addome e

un’escoriazione sul dorso della mano destra” per cui, entrambi, dovettero

venire ricoverati in ospedale (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 13; cfr.

consid. 7 e 8 in cui sono indicate le cure cui i due vennero sottoposti dopo i

fatti).

La polizia intervenuta ha rinvenuto sul posto un

coltello da subacqueo sporco di sangue (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 13)

e il tubo di ferro che, però, risultò non essere stato utilizzato (sentenza

impugnata, consid. 18, pag. 26).

4.

Procedendo all’accertamento di come si svolse il litigio, la prima

Corte ha, dapprima, rilevato come “sulla dinamica della colluttazione le

versioni dei due contendenti divergano diametralmente visto come ognuno accusi

l’altro di avere avuto il coltello e di avergli inferto il primo colpo”

(sentenza impugnata, consid. 19, pag. 27) e, poi, ha ricordato che “il

pregresso possesso del coltello non ha potuto essere attribuito all’uno o

all’altro dei contendenti” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 38).

Quindi, dopo avere esaminato le versioni dei due,

sentite le dichiarazioni dei testi (che hanno, tuttavia, assistito soltanto

agli ultimi istanti dello scontro), valutate le tracce di sangue presenti in

loco (sentenza impugnata, consid. 21, pag. 36) e le considerazioni mediche

circa le ferite presentate dai due protagonisti (sentenza impugnata, consid. 22,

pag. 36-38), la prima Corte ha concluso che fu RI 1 ad iniziare lo scontro “avvicinandosi

al PC 1 e sferrando il primo attacco” e che, per tutta la durata della

zuffa, fu sempre RI 1 ad avere il ruolo dell’aggressore a fronte a PC 1 che

scappava e si difendeva (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 36-40).

C. Con tempestivo ricorso, RI 1, invocando un arbitrario accertamento

dei fatti ad opera della prima Corte cui rimprovera inoltre di avere violato il

principio in dubio pro reo, chiede, con l’annullamento dei punti 1.1 e

1.2

del dispositivo della sentenza impugnata, la sua assoluzione dalle

imputazioni di tentato omicidio e lesioni semplici aggravate avendo egli agito

in stato di legittima difesa.

D. Il procuratore pubblico, con scritto 11 gennaio 2010, ha chiesto la reiezione del gravame senza svolgere particolari osservazioni.

E. La parte civile, con osservazioni 22 gennaio 2010, ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto

(art. 288 lett. a e b CPP) ritenuto che l’accertamento dei fatti e la

valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Va, a questo proposito, precisato che arbitrario

non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3, pag. 4-5; 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156;

133.

I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid.

2.1

pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di

arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una

propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre

spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo

giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.

219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid.

2.1

pag. 278).

2.

Il ricorrente sostiene che gli accertamenti della prima Corte sulla

dinamica della colluttazione sono arbitrari in quanto contrastanti in modo

palese con “diversi incontestabili riscontri oggettivi fotografati dalla

polizia scientifica” e in quanto la prima Corte ha, nella sua ricostruzione

dei fatti, ignorato “manifestamente le dichiarazioni della moglie di PC 1 in merito alla posizione di alcuni oggetti all’interno della vettura di quest’ultimo, così come

alcune rilevanti dichiarazioni del medico legale, nonché della perizia

psichiatrica, le dichiarazioni del RI 1 e dello stesso PC 1” (ricorso pag. 3).

2.1

La prima Corte ha, dapprima, accertato, sulla scorta della documentazione

fotografica in atti, che “lo scontro, della presumibile durata complessiva

di pochissimi minuti, è si iniziato presso la vettura del PC 1 ma si è poi

svolto anche in altri luoghi, portando le tracce di sangue sin nei pressi di

un’aiuola sita dall’altra parte della strada (RPG, doc. fotografica, foto

5,6,7) e da lì ancora fino alla vetrina del salone di parrucchiere Futura (foto

n. 10-21), posizione finale del PC 1, il tutto come visibile, per una visione

d’insieme, nella foto 1” (sentenza impugnata, consid. 19.1, pag. 27).

Procedendo a valutare le contrapposte versioni

dei fatti rese dai due protagonisti, la prima Corte ha riprodotto le

dichiarazioni rese da RI 1 subito dopo i fatti e quelle rese al PP circa 3 mesi

dopo (AI18, verbale 19.12.2004 pag. 6 e 7) rilevando che esse non corrispondono

- nella prima, RI 1 armato rincorre PC 1, nella seconda è PC 1 fuggitivo ad

avere in mano il coltello - e sottolineando inoltre come esse presentino una

serie di incongruenze (sentenza impugnata, consid. 19.1, pag. 30).

La prima delle incongruenze rilevate dalla Corte

nelle dichiarazioni di RI 1 verte sulle modalità di reazione del PC 1 alla

spinta ricevuta all’inizio della disputa: secondo i primi giudici, quanto

raccontato in merito dall’imputato (AI18, verb. 29.12.2004 pag. 7) è “inverosimile

in primo luogo per la rapidità con cui PC 1 avrebbe saputo mobilitare un

coltello, a questo punto provvidenzialmente già presente (e senza fodero) sul

sedile del passeggero della sua auto, ed in secondo luogo per il movimento che

egli avrebbe effettuato per colpirlo con la mano destra, apparendo francamente

improponibile che una persona seduta al volante di un veicolo possa realmente

colpire con un coltello impugnato nella destra un bersaglio che si trova a

circa un metro dalla vettura, avendo a mente della Corte un simile movimento di

torsione quale unico possibile risultato quello di cadere goffamente dalla

vettura”, e ciò a maggior ragione visto che PC 1 “è un uomo di mezza età

e di bassa statura e non un atleta” (sentenza impugnata, consid. 26, pag.

41).

Per la prima Corte, poi, accresce l’inverosimiglianza

al racconto quanto aggiunto in aula dall’imputato e, cioè, che PC 1, dopo

avergli inferto il primo colpo, lo riconobbe ma, ciò nonostante, la lotta

continuò “per lunghi minuti come una contesa all’ultimo sangue”: non si

comprende, infatti - rileva la prima Corte - il motivo per cui, nell’ipotesi in

cui nessuno dei due voleva uccidere l’altro, la lite è continuata “dopo la

coltellata sferrata in quell’ipotesi per errore (ovvero per non avere

conosciuto l’aggressore) dal PC 1” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 41). Quale

ulteriore motivo di incongruenza del racconto dell’imputato, la prima Corte ha

ritenuto l’assenza di sangue (che pure era fuoriuscito copiosamente dalla

ferita) nella zona vicino al veicolo (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 41).

Infine, la prima Corte ha considerato inverosimile il racconto di RI 1 poiché,

stando a quanto da lui raccontato al PP, alla fine della prima fase

dell’aggressione sarebbe stato “PC 1 ad essere rimasto in possesso del

coltello ma ciò nondimeno egli sarebbe fuggito” e poiché PA 1 avrebbe

deciso di inseguire il “rivale armato coltello” nonostante fosse già

ferito al polmone e fosse disarmato (sentenza impugnata, consid. 19.1, pag. 30).

La prima Corte ha, poi, ricordato le versione di PC

1.

riassumendo che questi “ha in sostanza raccontato di essere stato colpito

all’improvviso al collo da RI 1 subito dopo aver preso posto nel veicolo”,

di essere, poi, riuscito a fuggire ma di essere stato inseguito dal suo

difensore. Lottando, PC 1 è, poi - secondo la sua versione dei fatti - riuscito

a disarmare l’assalitore ed ha usato il coltello per difendersi (sentenza

impugnata, consid. 19.2, pag. 31).

Proseguendo, la prima Corte ha esaminato le

deposizioni dei testi: rilevando che “nessuno di essi ha assistito a quanto

accaduto presso il veicolo del PC 1 o nell’aiuola e che al massimo essi

potevano avere visto qualcosa degli ultimi istanti dello scontro”, i primi

giudici hanno concluso che, comunque, in sostanza, i testi “sono concordi

nel riferire che RI 1 colpiva PC 1 che chiedeva aiuto” (sentenza impugnata,

consid. 20, pag. 33-36).

Esaminate, poi, le tracce di sangue rinvenute in loco, i primi giudici hanno

concluso che esse “non consentono da sole di maturare delle certezze”

poiché permettono soltanto “di ripercorrere il cammino dei contendenti

dall’auto all’aiuola e dall’aiuola alla vetrina e agli scalini del negozio

(foto 5-15 e 18-21) senza però fornire indicazioni sui comportamenti dell’uno o

dell’altro”. Parimenti neutre sono state considerate le tracce di sangue

sul coltello poiché “è assodato che entrambi l’hanno impugnato e che

entrambi hanno ferito e sono stati feriti con quell’arma” (sentenza

impugnata consid. 21 pag. 36).

Quanto alle ferite riportate dai due protagonisti

della vicenda, i primi giudici hanno ritenuto che esse, “in particolare

quelle del PC 1, non consentono da sole un giudizio definitivo sui fatti e

sulle versioni delle parti” anche se quelle patite da PC 1 e, in particolare,

la ferita al collo “si attagliano molto meglio alla sua versione che non a

quella dell’imputato” poiché, a dispetto delle dichiarazioni dell’imputato

di avere “inferto solo una strisciata con la lama dell’arma allorché essa

era in mano al PC 1 è, in realtà, secondo il perito giudiziario, una ferita da

punta e taglio e non una ferita da taglio” (sentenza impugnata, consid. 22,

pag. 37).

Inoltre, dopo avere rilevato che è certo che

entrambi hanno avuto in mano il coltello visto che entrambi presentano ferite

da coltello e che, pertanto, vi è certamente stato ”almeno un passaggio (non

volontario) dell’arma da uno all’altro”, la prima Corte ha precisato che “le

ferite alle mani riportate dal PC 1 (due ferite da taglio alla mano destra e

una alla mano sinistra, suturate con alcuni punti, cfr. AI26) sono compatibili

con la sua dichiarazione di avere afferrato la lama del coltello nel tentativo

di disarmare l’accusato”. Per contro - ha proseguito la prima Corte

sull’argomento - anche se RI 1 ha tentato di addurre lesioni di difesa alle

mani, “gli atti attestano però solo un’escoriazione sul dorso della mano

destra (AI26a e doc. fotografica, foto n. 35), non compatibile con

l’affermazione di avere afferrato la lama con la mano, mentre che delle asserite

ferite da taglio non vi è traccia né nella sua cartella clinica, né nelle

fotografie, per il che si può legittimamente ritenere che esse non esistano”

(sentenza impugnata, consid. 24, pag. 39).

Proseguendo nella valutazione degli elementi a

disposizione per l’accertamento dei fatti, la prima Corte ha sottolineato come,

dei due contendenti, fosse soltanto l’accusato “a nutrire un intento

punitivo” tanto che “dopo averci pensato tutto il pomeriggio, è partito

da __________ alla volta di __________ animato da rancore e spirito di

vendetta” e “con notevole determinazione, ha attraversato mezzo

Ticino in auto e, quindi, armato (perché il RI 1 ammette quantomeno di avere

recato con sé il tubo di ferro), ha atteso nell’ombra per circa un’ora la

propria vittima” (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 38).

Poi, i primi giudici hanno considerato che “l’intensità

della volontà di nuocere dell’accusato trova riscontro anche nelle varie fasi

dello scontro” poiché è sempre stato l’accusato “a vestire costantemente

il ruolo dell’aggressore”: egli ha ammesso di avere dato il via allo

scontro sferrando il primo attacco (con una spinta secondo la tesi

dell’accusato, con un coltello secondo quella della parte civile), poi ha

ammesso di averlo inseguito e attaccato mentre fuggiva ed i testi hanno visto “RI

1.

che ripetutamente prende a calci il PC 1 che è a terra e che chiede aiuto

e invoca la fine dell’aggressione” (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 38).

Quale ulteriore elemento oggettivo, i primi

giudici hanno, poi, considerato che RI 1 è fuggito dopo i fatti mentre PC 1 ha chiesto aiuto ed ha atteso in loco i soccorsi (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 40).

Quindi, la prima Corte ha ritenuto “quale

ulteriore elemento di riflessione” il fatto che RI 1 “ha preparato

all’uso il tubo di ferro ma infine non l’ha utilizzato, calzando invece dei

guanti in lattice” per concludere che ciò dimostra che “RI 1 aveva

intenzione di fare molto male” poiché “già il tubo è strumento assai

pericoloso” e poiché “chi rinuncia al tubo ma calza dei guanti in

lattice non lo fa per colpire a mani nude, come affermato dal prevenuto - i

guanti in lattice non forniscono infatti alcuna protezione alle mani - ma

piuttosto perché non vuole lasciare impronte su di un coltello” (sentenza

impugnata, consid. 26, pag. 42).

Posti tutti questi elementi e rilevato come PC 1

non avesse alcuna necessità di mentire sulla “centrale questione del

possesso del coltello” poiché, se le cose fossero davvero andate come

raccontato da RI 1, egli avrebbe potuto legittimamente ritenere di essere

vittima di una rapina e, quindi, il suo comportamento “sarebbe nella per lui

peggiore delle ipotesi stato qualificato di eccesso scusabile di legittima

difesa” (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 40), i primi giudici hanno concluso

che la versione dei fatti data da PC 1, “oltre ad essere aderente ad una

certa logica e all’ordinario andamento delle cose, è rimasta sostanzialmente

costante e non è smentita da alcun riscontro oggettivo” mentre, al

contrario, la tesi del RI 1 “presenta tutta una serie di gravi incongruenze”

per cui non può essere creduta (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 40).

Pertanto, ritenuto, in sintesi, che tutto

avvalora la versione resa da PC 1, sulla scorta del suo racconto, la Corte ha accertato che RI 1 “gli si è avvicinato all’improvviso da tergo e gli ha sferrato

una prima coltellata al collo”. Ritenuto come per il seguito il racconto

della vittima sia confuso (mentre RI 1 ha mentito), la prima Corte ha considerato “verosimile che nella colluttazione avvenuta nella zona dell’aiuola

egli sia riuscito a prendere il coltello all’aggressore ferendosi le mani”

e che se “non è chiaro se egli abbia ferito il RI 1 in questo frangente (ciò che appare più probabile alla luce dei ricordi di PC 1) o piuttosto solo

nella posizione finale, vicino al salone da parrucchiera”, è invece “certo

che il RI 1, ancorché ferito, non ha rinunciato alla propria azione violenta,

essendo assodato che egli da ultimo ancora percuoteva il PC 1, che si trovava

al suolo, con violenti calci, prendendo addirittura la rincorsa” (sentenza

impugnata, consid. 27, pag. 42).

2.2

Il ricorrente sostiene che l’accertamento dei fatti operato dalla

prima Corte “contrasta palesemente con diversi incontestabili riscontri

oggettivi fotografati dalla polizia scientifica ed ignora manifestamente le

dichiarazioni della moglie del PC 1 in merito alla posizione di alcuni oggetti

all’interno della vettura di quest’ultimo” (ricorso pag. 5).

Data la bassa statura della PC e l’altezza della

vettura, egli avrebbe dovuto “issarsi sulla vettura aiutandosi con

l’apposita maniglia” e, perciò, appare “improbabile che, dovendo

utilizzare la mano sinistra per issarsi, egli tenesse con questa mano il

sacchetto contenente degli oggetti di un certo peso” mentre “è palese,

considerata la posizione in cui sono stati ritrovati i vari oggetti dalla

moglie, che egli tenesse con la mano destra le chiavi e con la sinistra il

sacchetto” e perciò, quando ha ricevuto lo spintone, “ha istintivamente

lasciato, mentre stava cadendo, quanto aveva tra le mani onde attutire la

caduta” ed è per questo che gli oggetti sono finiti là dove sono stati

ritrovati (ricorso pag. 5). Pertanto - prosegue il ricorrente - questo collima

e conferma quanto da lui sempre dichiarato e, cioè, che egli ha dato “al PC

1.

uno spintone alla schiena facendolo cadere in posizione supina” (ricorso pag.

4) e, perciò, PC 1 ha mentito affermando di “essere stato seduto al volante

poco prima della coltellata al collo” (ricorso pag. 5).

Il ricorrente continua nel suo esposto sostenendo

come PC 1 abbia mentito anche affermando di essere stato colpito al collo

mentre era seduto in macchina: ciò è dimostrato dal fatto che l’angusto spazio

tra il PC 1 seduto e il volante non gli avrebbe permesso di dare un’improvvisa

e veloce pedata al RI 1 “in quanto, se così fosse stato, sarebbe andato a

sbattere con il ginocchio contro il volante ed il cruscotto (per non

considerare poi il fatto che, in quella posizione, verrebbe più naturale dare

un pugno o una gomitata o comunque usare le mani)”. Ma soprattutto - continua

il ricorrente - a dimostrare che PC 1 ha mentito affermando di essere stato colpito al collo quando era in macchina è il fatto che le macchie di sangue

sullo schienale del sedile non erano all’altezza del collo ma in una posizione

“corrispondente alla coltellata ricevuta da quest’ultimo alla schiena”

e, inoltre, tale macchia “corrisponde palesemente ad un’impronta causata

dall’atto di appoggiarsi allo schienale in quanto priva di strisciature e ben

definita e pertanto non causata dallo scivolare sul sedile” (ricorso pag. 6).

Per contro - continua il ricorrente - quelle macchie collimano con la sua tesi

di essere stato colpito per primo “dal PC 1 quando questi si è rialzato dal

primo spintone” e di averlo nuovamente spintonato e, poi, di essere

riuscito a sottrargli il coltello, “ferendosi ad una mano ed iniziando, poi,

una strisciata” (ricorso pag. 7).

Il ricorrente rimprovera, poi, alla prima Corte

di essere caduta in arbitrio considerando che lui non ha ferite alla mano

compatibili con il gesto di togliere il coltello all’avversario poiché il

contrario emerge dalla perizia del medico legale (all. 96 pag. 16 in alto e pag. 19) da cui risulta come i medici del Reparto cure intense in cui venne ricoverato

abbiano riscontrato “una ferita alla mano sinistra con buone saturazioni al

dito” ciò che conforta le sue dichiarazioni (ricorso pag. 7 e 8).

Dopo avere sottolineato come le valutazioni del

medico legale non escludano la possibilità che le cose si siano svolte così

come egli ha dichiarato (ricorso pag. 8 e 9), il ricorrente continua sostenendo

che l’accertamento della prima Corte secondo cui PC 1, dopo essere stato

colpito e avere sferrato un calcio all’aggressore, è scappato scalzo verso

l’aiuola sono contraddette dalla posizione in cui sono state ritrovate le sue

pantofole che non è certo quella in cui “secondo l’ordinario andamento

delle cose della vita”, si troverebbero “le pantofole di una persona

che, dopo avere sferrato un calcio, esce correndo da una vettura”. Ma non

solo - continua il ricorrente - poiché le pantofole “si trovano su una

superficie asciutta la cui forma, come ben appare dalla foto 3, evoca

indiscutibilmente una sagoma umana. Questa sagoma dimostra in modo

incontestabile come vi sia stata una colluttazione a terra tra i due

protagonisti (ricorso pag. 9) e, inoltre, l’assenza di tracce di sangue

dimostra che ad essere a terra sulla schiena era il RI 1” che “era stato

atterrato dal PC 1 che, afferrandolo dal di dietro mentre lo faceva cadere si

sfilava le pantofole le quali sono così rimaste in quella posizione sotto il

corpo del RI 1” ed in questo momento - prosegue il ricorrente - che egli ha colpito al

collo “PC 1 che, sopra di lui, tentava di rimpossessarsi del coltello

ferendosi così le mani”. Questa sua ricostruzione dei fatti è, poi -

continua il ricorrente - sostenuta anche dalla sua ferita sul dorso della mano

destra che “essendo ben circoscritta, quasi circolare, lascia intendere -

secondo l’ordinario andamento delle cose della vita - una forte pressione che

schiacciava ripetutamente la mano sull’asfalto” (ricorso pag. 10).

L’assenza di sangue in questa zona è del tutto

normale - spiega poi il ricorrente - poiché “essendo il RI 1 sotto e il PC 1

sopra, il sangue del primo non poteva fuoriuscire dal polmone mentre il sangue

del secondo, ferito alla schiena, non è caduto a terra in quanto egli si

trovava sopra il RI 1”. Inoltre - aggiunge sull’argomento il ricorrente -

entrambi indossavano delle canottiere sotto le camicie e perciò, “prima

di gocciolare e cadere a terra, il sangue è stato assorbito dagli indumenti”

(ricorso pag. 10).

Non avendo tenuto conto, nella sua ricostruzione

dei fatti, né della ”sagoma umana asciutta”, né della posizione delle

pantofole, né di quella degli oggetti all’interno della vettura né della

macchia sullo schienale del sedile del passeggero, la prima Corte è caduta in

arbitrio.

Altrettanto ha fatto quando ha accertato che egli

ha colpito alla schiena PC 1 mentre questi scappava fondandosi su quanto da lui

ammesso poco dopo i fatti perché, così facendo, i primi giudici non hanno

considerato che, quando ha reso tali dichiarazioni, egli era “in condizioni

psico-fisiche a dir poco precarie” e, quindi, non era in grado “di dare

una lucida e scorrevole versione dei fatti”. Anche se manca un’analisi

sulla quantità di medicamenti presi quella sera, “probabile è che egli abbia

ingerito una quantità superiore alla sua dose quotidiana e che poi

queste sostanze abbiano inciso evidentemente sulla sua capacità di ricordarsi

di alcuni eventi e del proprio agire”: pertanto - sostiene il ricorrente -

ritenere per l’accertamento dei fatti alcuni frammenti delle sue dichiarazioni

senza che queste siano supportate da elementi oggettivi è arbitrario (ricorso pag.

12.

e 14).

2.3

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;

118.

Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007,6P.218/2006) così che, per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I

57.

consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag.

9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Un giudizio di colpevolezza può poggiare,

mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi

(DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2). In assenza di

prove certe, il giudice può, dunque, fondare il proprio convincimento su una

serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente: ricordato che

un indizio da solo non può bastare, più elementi valutati nel loro complesso e

in modo rigoroso possono essere sufficienti ad escludere il ragionevole dubbio

e, quindi, possono costituire un valido fondamento per il convincimento del

giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108

(1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003,6P.37/2003, consid. 2.2).

Il principio in dubio pro reo è un

corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6.

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e disciplina sia la valutazione delle

prove sia la ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla

valutazione della prove, il principio in dubio pro reo significa

che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più

sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del

materiale probatorio, sussistono dubbi sul modo in cui si è verificata la

fattispecie medesima. Il principio non impone, cioè, che l'assunzione delle

prove conduca ad un assoluto convincimento e semplici dubbi astratti e teorici -

sempre possibili - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione dell’in dubio

pro reo. Il principio è, perciò, disatteso soltanto quando il giudice

penale (che, come visto, dispone di un ampio potere di apprezzamento) avrebbe

dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 13

maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002

[1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a

pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio

pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF

120.

Ia 31 consid. 4b pag. 40).

2.4

Non

essendo la Corte di cassazione e revisione penale una Corte di appello, colui

che vuole dimostrare che l’istanza inferiore ha accertato i fatto in modo

manifestamente sbagliato, deve indicare in modo circostanziato dove e perché

l’arbitrio si è concretizzato (DTF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288) ritenuto che,

perché il ricorso sia ricevibile, non basta opporre la propria lettura del

materiale probatorio a quella della prima Corte ma occorre dimostrare dove e

perché il diverso apprezzamento di tale materiale sia insostenibile (STF 10.5.2010,

6B_10/2010; 17.12.2009,6B_1060/2009) ritenuto che la giurisprudenza ha

costantemente stabilito che, in materia di accertamento dei fatti e

apprezzamento delle prove, la decisione é arbitraria soltanto se il giudice non

ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, se ha

omesso, senza motivo, di considerare un mezzo di prova atto a modificare la

decisione o, ancora, se ha tratto dagli elementi raccolti delle deduzioni

insostenibili (DTF 129 I pag. 8). Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si

realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire

sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata ma soltanto

quando il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo

nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in

aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di

un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con

il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 133 I 149 consid.

3.1

con rinvii; DTF 135 V 2 consid. 1.3; 129 I 8 consid. 2.1;

STF 14.10.2008 6B_78/2008; DTF 132 I, pag. 17, cons. 5.1, cfr.

anche 131 I 217 cons. 2.1 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 I 81 consid. 2, 273

consid. 2.1). Il ricorrente non può, dunque, limitarsi a dimostrare il

carattere discutibile degli accertamenti di prima sede argomentando come se si

trattasse di ridiscutere la vertenza di fronte ad una Corte d’appello (ATF 133

IV 286).

In concreto, emerge da quanto riportato al consid. 2.1. che i

primi giudici hanno accertato i fatti sulla scorta di una valutazione

sostenibile del materiale probatorio preso nel suo complesso. Dapprima, sulla

scorta di una valutazione del tutto sostenibile del materiale probatorio in

atti - in particolare, delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, delle

deposizioni dei testi sentiti sui rapporti professionali intercorsi fra lui e la PC nonché di quanto riportato nel diario tenuto dall’imputato - la prima Corte ha accertato

senza arbitrio l’esistenza di una volontà punitiva dell’imputato nei confronti

del PC 1 e l’assenza di un’analoga volontà di quest’ultimo nei confronti del

primo.

Questo accertamento non è stato contestato.

Proseguendo, é, poi, con una valutazione altrettanto esente da

arbitrio che i primi giudici hanno accertato la determinazione e la persistenza

dell’intento punitivo maturato dall’imputato (sentenza impugnata, consid. 24, pag.

38). Anche questo accertamento è rimasto incontestato così come incontestati

sono rimasti l’accertamento secondo cui, prima della colluttazione RI 1 ha calzato dei guanti in lattice e la successiva deduzione della Corte secondo cui questo gesto non

può essere spiegato dal racconto del RI 1 (che ha sostenuto di averli indossati

prima dell’aggressione per proteggersi le mani con cui voleva colpire il PC 1,

cfr, in part., AI18) ma può essere spiegato soltanto con la necessità di non

lasciare tracce su un’arma e, perciò, sul coltello (visto che aveva abbandonato

l’idea di colpire con il tubo di ferro).

Infine, è con una valutazione del tutto sostenibile che essi hanno

ritenuto non credibile la versione dell’imputato sullo svolgimento della lite

in ragione delle sue incongruenze interne e, inoltre, in ragione della sua non

congruità con gli elementi oggettivi raccolti, in particolare con l’assenza di

ferite alle mani in qualche modo compatibili con l’affermazione di avere

afferrato la lama con la mano e con l’assenza di tracce di sangue in prossimità

della vettura (che avrebbero dovuto esserci soprattutto se, così come sostenuto

dal ricorrente, fra i due vi fosse stata una colluttazione a terra durata tanto

a lungo da impedire all’acqua di inumidire il terreno che è rimasto asciutto

sino all’arrivo degli inquirenti). Di conseguenza, ritenuto in modo del tutto

sostenibile come dalle deposizioni dei testi emergesse che, nella fase finale,

era RI 1 ad avere il ruolo di aggressore e ad inseguire un PC 1 che chiedeva

aiuto e che, poi, lo implorava di smettere, è senza arbitrio che i primi

giudici, visto quanto sopra e visto, inoltre, che l’utilizzo da parte di RI 1

di guanti in lattice deponeva per una sua volontà di far uso di un’arma

(quindi, abbandonato il tubo in ferro, del coltello) preesistente all’inizio

della lite, è in un procedimento altrettanto esente da arbitrio che è stato

ritenuto che RI 1 ha sempre avuto, durante tutte le fasi della lite, il ruolo

di aggressore.

A questa valutazione della prima Corte, il ricorrente ha opposto

soltanto quattro censure.

La prima si riferisce alla presenza di ferite attestanti che lui

ha afferrato la lama con le mani, visto che - il ricorrente sostiene - il

rapporto del perito giudiziario da atto della presenza di “una ferita alla

mano sinistra con buone saturazioni al dito” (ricorso pag. 7 in fondo). La censura è, però, votata all’insuccesso già soltanto perché essa deriva da un errore

nella lettura degli atti: in effetti, il perito giudiziario, riportando il

contenuto del certificato medico 4.10.2004 relativo alle lesioni riportate da RI

1.

nella colluttazione, parla di un’escoriazione del dorso della mano destra,

non rileva nessuna ferita alla mano sinistra e quando parla di “buone

saturazioni al dito” intende una buona ossigenazione del sangue (parametro

verificato con un apposito apparecchio), senza alcun riferimento a ferite o

altre lesioni (AI96 pag. 19). Né il ricorrente può pretendere di sostenere la

tesi dell’esistenza di una ferita al dito della mano sinistra fondandosi sulla pag.

16.

del rapporto (AI96) in cui il perito giudiziario riporta il contenuto

dell’AI26a (documento d’accesso al PS di chirurgia) in cui viene rilevata “una

piccola ferita alla mano sx”. Infatti, ritenuto che il documento d’accesso

al PS non descrive la ferita alla mano destra (la cui presenza è accertata da

tutta la documentazione sanitaria e fotografica in atti) e visto che una ferita

alla mano sinistra non è riportata né in nessun altro documento medico né nella

documentazione fotografica, forza è dedurre che l’annotazione sull’AI26a è un

errore, cioè forza è dedurre che, nella concitazione del PS, l’operatore sanitario

ha scritto sx invece di dx.

Quanto alla censura secondo cui l’assenza di sangue accanto alla

macchina sarebbe spiegabile dal fatto che, durante la lotta a terra, il PC 1

stava sopra il RI 1 e dal fatto che entrambi portavano delle canottiere che

avrebbero assorbito il sangue, essa è inadatta a sostenere una censura

d’arbitrio già soltanto per il fatto che ad apparire inficiata d’arbitrio - per

gli argomenti sviluppati dai primi giudici - è la tesi ricorsuale di fondo

secondo cui la macchia asciutta proverebbe che i due contendenti hanno lottato

a terra. In ogni caso, nemmeno se si volesse dare loro il beneficio della

plausibilità, le argomentazioni sviluppate nel ricorso sull’argomento

basterebbero a dimostrare l’arbitrio nell’accertamento sulla dinamica di

questa parte della lite che la prima Corte ha fondato su una serie di elementi

cui ha dato, valutandoli nel loro complesso, un significato coerente e

sostenibile. Inconferente è, poi, la tesi secondo cui il perito giudiziario non

avrebbe escluso che le cose si siano svolte così come da lui raccontato: come

visto al considerando 2.1, infatti, la prima Corte ha, per motivi

condivisibili, ritenuto di non poter considerare concludenti le valutazioni

peritali e, soltanto a titolo abbondanziale, ha osservato - peraltro senza

arbitrio - come le ferite riportate dal PC 1, in particolare quella al collo, mal si conciliano con la versione dei fatti dell’imputato che ha

sostenuto di avere, quando la parte civile era nella vettura, soltanto

strisciato, cioè trascinato il coltello togliendolo all’avversario.

Infine, cade nel vuoto anche la censura relativa alla pretesa non

utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente subito dopo i fatti. Da

un lato, è lo stesso ricorrente ad attestare il carattere ipotetico della sua

tesi affermando che “è probabile che egli abbia ingerito una quantità

superiore alla sua dose quotidiana” (ricorso pag. 14). D’altra parte,

poiché - ragionando per puro interesse scolastico - quand’anche si dovesse

ammettere che ciò è avvenuto, questo ancora non significherebbe che le sue

dichiarazioni siano inattendibili ritenuto che, comunque, i medicamenti assunti

non gli hanno impedito di guidare senza incidenti dal suo domicilio a __________

. Ma, soprattutto, con quest’argomentazione il ricorrente sbaglia bersaglio

nella misura in cui i primi giudici - pur se per motivi diversi da quello qui

invocato - hanno ritenuto di non poter fare affidamento sulla versione dei

fatti da lui resa, se non per quanto trova riscontro in altri elementi, come,

appunto, che fu lui ad attaccare (circostanza, non solo indicata anche dalla

vittima, ma anche provata senza dubbio possibile dagli accertamenti riguardo i

precedenti comportamenti del ricorrente) e che lui colpì alla schiena

l’avversario che fuggiva (circostanza, non soltanto da lui riferita, ma

suffragata a sufficienza dagli accertamenti riguardo lo svilupparsi della

vicenda).

Per il resto, le argomentazioni ricorsuali volte soprattutto a

dimostrare come la parte civile abbia mentito sono inadatte a sostanziare

l’arbitrio visto che, per l’accertamento dei fatti, i primi giudici non si sono

basati, se non di transenna, sulle dichiarazioni del PC 1 che sono state

giudicate - riguardo, soprattutto, la parte della colluttazione svoltasi fuori

dalla vettura - troppo confuse ma hanno, invece, fatto riferimento ad una serie

di elementi oggettivi o rimasti incontestati (intento punitivo di RI 1,

intensità di tale intento, accertata volontà di mettere in atto tale intento la

sera del 23 settembre 2004, persistenza dell’intento punitivo durante l’attesa

nel parcheggio di fronte al ristorante, messa in atto di tale intento con

l’attacco, rinuncia a far uso del tubo e utilizzo dei guanti in lattice, tipo

di ferite presentate dai due contendenti, dichiarazioni concordi dei testi

sull’ultima fase della lite) indipendenti dalle dichiarazioni della parte

civile. E’ pertanto superfluo discutere delle argomentazioni sviluppate in tal

senso dal ricorrente.

In conclusione, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso

deve essere respinto.

3.

Gli

oneri processuali del presente giudizio sono posti a carico del ricorrente che

rifonderà alla parte civile, che ha presentato osservazioni per il tramite di

un avvocato, fr. 800.- per ripetibili (art. 9 e 15 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d

LTG

pronuncia: 1. Per

quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico del ricorrente che rifonderà

alla parte civile fr. 800.- per ripetibili (art. 9 e 15 CPP).

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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