17.2009.72
Tentato omicidio intenzionale; arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove; ricevibilità del ricorso per cassazione; principio in dubio pro reo
9 giugno 2010Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2009.72
Data decisione, Autorità:
09.06.2010, CCRP
Ricorso:
TF,6B-695/2010,22.11.2010
Titolo:
Tentato omicidio intenzionale; arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove; ricevibilità del ricorso per cassazione; principio in dubio pro reo
ARBITRIO
IN DUBIO PRO REO
OMICIDIO INTENZIONALE
REATO TENTATO
art. 6 agg. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 288 let. c CPP-TI
art. 14 cpv. 2 ONU 2
Incarto n.
17.2009.72
Lugano
9 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 21 dicembre 2009 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 30 agosto 2009 dalla Corte delle assise criminali
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 30 ottobre 2009, la Corte delle assise criminali ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:
-
tentato omicidio intenzionale, per avere, il 24
settembre 2004, a __________, colpito PC 1 a due riprese con un coltello da subacqueo con lama monotagliente di 15.5 cm e dentellatura superiore seghettata con l’intento di provocarne la morte;
-
lesioni semplici aggravate, per avere, il 24
settembre 2004, a __________, usando un coltello da subacqueo, colpito più
volte al corpo PC 1 provocandogli una ferita latero-cervicale sinistra, una
ferita toraco-dorsale alta centrale e diversi tagli alle mani;
-
ripetuto furto, per avere, tra il 4 dicembre
2004 e il 22 marzo 2005, a __________, in due occasioni, sottratto cose mobili
altrui per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 18’728.70;
-
danneggiamento, per avere, il 4/5 dicembre a __________,
alfine di commettere il furto di cui sopra, intenzionalmente deteriorato la
proprietà altrui.
Per questi reati, la Corte delle assise criminali, tenuto conto che RI 1 ha agito in stato di lieve scemata responsabilità e preso atto di una violazione del principio di celerità, gli ha
inflitto la pena detentiva di 4 anni e lo ha condannato a versare alla PC
fr. 70’000.- per perdita di guadagno, fr. 8’945,85
per spese mediche, fr. 1’435,70 per il servizio di sorveglianza e fr. 30’000.-
per torto morale.
Fatti
B. I fatti posti alla base del giudizio della Corte delle assise
criminali sono in sintesi i seguenti (ci si limita ai fatti ritenuti in
relazione alle condanne di tentato omicidio e lesioni semplici aggravate, visto
che non è contestata la condanna per ripetuto furto e danneggiamento).
1. Il 1. febbraio 2004, RI 1 ha iniziato a lavorare come cuoco a tempo
parziale alle dipendenze di PC 1, gerente del ristorante __________. Il
rapporto con PC 1 è stato vissuto da RI 1 “come difficile” nonostante
oggettivamente esso non sia stato né particolarmente problematico né
conflittuale (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 16-19).
Sta di fatto che - secondo gli accertamenti della
prima Corte - RI 1 ha avuto, sin dall’inizio di questa sua attività, un
atteggiamento negativo percependo il datore di lavoro, in sintesi, come un
tirannico sfruttatore ed elaborando, in un quadro depressivo preesistente,
sentimenti di rivalsa e di vendetta nei suoi confronti.
L’8 luglio 2004, RI 1 venne ricoverato
all’Ospedale __________ per un’affezione di natura psichiatrica, “in specie
per depressione e idee suicidali”. Vi rimase sino al 5 agosto successivo
(sentenza impugnata, consid. 11, pag. 20-21) ma fece ritorno al lavoro solo il
23 agosto 2004. Facendo capo alle annotazioni fatte da RI 1 sul diario che
teneva regolarmente, la prima Corte ha accertato che ben presto “il disagio
dell’imputato è riaffiorato in modo tangibile”, dapprima con “auspici di
morte formulati nei confronti di innominate terze persone unitamente
all’intento di combatterle” e, poi, con propositi autodistruttivi (sentenza
impugnata, consid. 13, pag. 22).
Considerandi
2.
La prima Corte ha, poi, accertato che il 7 settembre 2004, RI 1,
tormentato anche da difficoltà economiche, chiese a PC 1 “di essere
licenziato e di continuare a lavorare per lui in nero così da poter cumulare
l’indennità di disoccupazione con il salario percepito sottobanco”. PC 1
non aderì a questa richiesta (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 22-23). In
seguito, RI 1 chiese a più riprese al datore di lavoro degli acconti sul suo
salario e, poi, il 15 settembre, si recò dal medico che ne attestò l’incapacità
lavorativa (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 24).
Infastidito da questa nuova assenza del
dipendente, PC 1 chiese all’assicuratore malattia di effettuare un controllo
che venne effettivamente fatto (il 23 settembre) da un ispettore della __________
che, però, mostrò di comprendere le difficoltà di salute del RI 1. Ciò
nonostante, quest’ultimo “si è molto offeso ed irritato per il controllo che
aveva intuito essere stato chiesto dal PC 1, al punto da scatenare in lui il
desiderio di ritorsione” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 25).
3.
La prima Corte ha, poi, accertato che, la sera del 23 settembre
2004, quindi la stessa sera del controllo da parte dell’assicurazione, RI 1 - preso
con sé un tubo di ferro - partì dal suo domicilio in direzione di __________
(sentenza impugnata, consid. 17, pag. 24-26) “animato da rancore e spirito
di vendetta” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 38).
Giunto a __________ aspettò “nell’ombra per
circa un’ora la propria vittima”, e meglio aspettò che il PC 1 uscisse dal
ristorante.
Uscito dal ristorante PC 1, fra i due iniziò un
alterco che degenerò in violenza nel corso del quale PC 1 riportò un “profondo
taglio al collo e uno alla schiena oltre a ferite da taglio alle mani” e RI
1.
ebbe “un polmone bucato, una ferita superficiale all’addome e
un’escoriazione sul dorso della mano destra” per cui, entrambi, dovettero
venire ricoverati in ospedale (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 13; cfr.
consid. 7 e 8 in cui sono indicate le cure cui i due vennero sottoposti dopo i
fatti).
La polizia intervenuta ha rinvenuto sul posto un
coltello da subacqueo sporco di sangue (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 13)
e il tubo di ferro che, però, risultò non essere stato utilizzato (sentenza
impugnata, consid. 18, pag. 26).
4.
Procedendo all’accertamento di come si svolse il litigio, la prima
Corte ha, dapprima, rilevato come “sulla dinamica della colluttazione le
versioni dei due contendenti divergano diametralmente visto come ognuno accusi
l’altro di avere avuto il coltello e di avergli inferto il primo colpo”
(sentenza impugnata, consid. 19, pag. 27) e, poi, ha ricordato che “il
pregresso possesso del coltello non ha potuto essere attribuito all’uno o
all’altro dei contendenti” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 38).
Quindi, dopo avere esaminato le versioni dei due,
sentite le dichiarazioni dei testi (che hanno, tuttavia, assistito soltanto
agli ultimi istanti dello scontro), valutate le tracce di sangue presenti in
loco (sentenza impugnata, consid. 21, pag. 36) e le considerazioni mediche
circa le ferite presentate dai due protagonisti (sentenza impugnata, consid. 22,
pag. 36-38), la prima Corte ha concluso che fu RI 1 ad iniziare lo scontro “avvicinandosi
al PC 1 e sferrando il primo attacco” e che, per tutta la durata della
zuffa, fu sempre RI 1 ad avere il ruolo dell’aggressore a fronte a PC 1 che
scappava e si difendeva (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 36-40).
C. Con tempestivo ricorso, RI 1, invocando un arbitrario accertamento
dei fatti ad opera della prima Corte cui rimprovera inoltre di avere violato il
principio in dubio pro reo, chiede, con l’annullamento dei punti 1.1 e
1.2
del dispositivo della sentenza impugnata, la sua assoluzione dalle
imputazioni di tentato omicidio e lesioni semplici aggravate avendo egli agito
in stato di legittima difesa.
D. Il procuratore pubblico, con scritto 11 gennaio 2010, ha chiesto la reiezione del gravame senza svolgere particolari osservazioni.
E. La parte civile, con osservazioni 22 gennaio 2010, ha postulato la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto
(art. 288 lett. a e b CPP) ritenuto che l’accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Va, a questo proposito, precisato che arbitrario
non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3, pag. 4-5; 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156;
133.
I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid.
2.1
pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato
unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di
arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una
propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre
spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo
giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.
219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid.
2.1
pag. 278).
2.
Il ricorrente sostiene che gli accertamenti della prima Corte sulla
dinamica della colluttazione sono arbitrari in quanto contrastanti in modo
palese con “diversi incontestabili riscontri oggettivi fotografati dalla
polizia scientifica” e in quanto la prima Corte ha, nella sua ricostruzione
dei fatti, ignorato “manifestamente le dichiarazioni della moglie di PC 1 in merito alla posizione di alcuni oggetti all’interno della vettura di quest’ultimo, così come
alcune rilevanti dichiarazioni del medico legale, nonché della perizia
psichiatrica, le dichiarazioni del RI 1 e dello stesso PC 1” (ricorso pag. 3).
2.1
La prima Corte ha, dapprima, accertato, sulla scorta della documentazione
fotografica in atti, che “lo scontro, della presumibile durata complessiva
di pochissimi minuti, è si iniziato presso la vettura del PC 1 ma si è poi
svolto anche in altri luoghi, portando le tracce di sangue sin nei pressi di
un’aiuola sita dall’altra parte della strada (RPG, doc. fotografica, foto
5,6,7) e da lì ancora fino alla vetrina del salone di parrucchiere Futura (foto
n. 10-21), posizione finale del PC 1, il tutto come visibile, per una visione
d’insieme, nella foto 1” (sentenza impugnata, consid. 19.1, pag. 27).
Procedendo a valutare le contrapposte versioni
dei fatti rese dai due protagonisti, la prima Corte ha riprodotto le
dichiarazioni rese da RI 1 subito dopo i fatti e quelle rese al PP circa 3 mesi
dopo (AI18, verbale 19.12.2004 pag. 6 e 7) rilevando che esse non corrispondono
- nella prima, RI 1 armato rincorre PC 1, nella seconda è PC 1 fuggitivo ad
avere in mano il coltello - e sottolineando inoltre come esse presentino una
serie di incongruenze (sentenza impugnata, consid. 19.1, pag. 30).
La prima delle incongruenze rilevate dalla Corte
nelle dichiarazioni di RI 1 verte sulle modalità di reazione del PC 1 alla
spinta ricevuta all’inizio della disputa: secondo i primi giudici, quanto
raccontato in merito dall’imputato (AI18, verb. 29.12.2004 pag. 7) è “inverosimile
in primo luogo per la rapidità con cui PC 1 avrebbe saputo mobilitare un
coltello, a questo punto provvidenzialmente già presente (e senza fodero) sul
sedile del passeggero della sua auto, ed in secondo luogo per il movimento che
egli avrebbe effettuato per colpirlo con la mano destra, apparendo francamente
improponibile che una persona seduta al volante di un veicolo possa realmente
colpire con un coltello impugnato nella destra un bersaglio che si trova a
circa un metro dalla vettura, avendo a mente della Corte un simile movimento di
torsione quale unico possibile risultato quello di cadere goffamente dalla
vettura”, e ciò a maggior ragione visto che PC 1 “è un uomo di mezza età
e di bassa statura e non un atleta” (sentenza impugnata, consid. 26, pag.
41).
Per la prima Corte, poi, accresce l’inverosimiglianza
al racconto quanto aggiunto in aula dall’imputato e, cioè, che PC 1, dopo
avergli inferto il primo colpo, lo riconobbe ma, ciò nonostante, la lotta
continuò “per lunghi minuti come una contesa all’ultimo sangue”: non si
comprende, infatti - rileva la prima Corte - il motivo per cui, nell’ipotesi in
cui nessuno dei due voleva uccidere l’altro, la lite è continuata “dopo la
coltellata sferrata in quell’ipotesi per errore (ovvero per non avere
conosciuto l’aggressore) dal PC 1” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 41). Quale
ulteriore motivo di incongruenza del racconto dell’imputato, la prima Corte ha
ritenuto l’assenza di sangue (che pure era fuoriuscito copiosamente dalla
ferita) nella zona vicino al veicolo (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 41).
Infine, la prima Corte ha considerato inverosimile il racconto di RI 1 poiché,
stando a quanto da lui raccontato al PP, alla fine della prima fase
dell’aggressione sarebbe stato “PC 1 ad essere rimasto in possesso del
coltello ma ciò nondimeno egli sarebbe fuggito” e poiché PA 1 avrebbe
deciso di inseguire il “rivale armato coltello” nonostante fosse già
ferito al polmone e fosse disarmato (sentenza impugnata, consid. 19.1, pag. 30).
La prima Corte ha, poi, ricordato le versione di PC
1.
riassumendo che questi “ha in sostanza raccontato di essere stato colpito
all’improvviso al collo da RI 1 subito dopo aver preso posto nel veicolo”,
di essere, poi, riuscito a fuggire ma di essere stato inseguito dal suo
difensore. Lottando, PC 1 è, poi - secondo la sua versione dei fatti - riuscito
a disarmare l’assalitore ed ha usato il coltello per difendersi (sentenza
impugnata, consid. 19.2, pag. 31).
Proseguendo, la prima Corte ha esaminato le
deposizioni dei testi: rilevando che “nessuno di essi ha assistito a quanto
accaduto presso il veicolo del PC 1 o nell’aiuola e che al massimo essi
potevano avere visto qualcosa degli ultimi istanti dello scontro”, i primi
giudici hanno concluso che, comunque, in sostanza, i testi “sono concordi
nel riferire che RI 1 colpiva PC 1 che chiedeva aiuto” (sentenza impugnata,
consid. 20, pag. 33-36).
Esaminate, poi, le tracce di sangue rinvenute in loco, i primi giudici hanno
concluso che esse “non consentono da sole di maturare delle certezze”
poiché permettono soltanto “di ripercorrere il cammino dei contendenti
dall’auto all’aiuola e dall’aiuola alla vetrina e agli scalini del negozio
(foto 5-15 e 18-21) senza però fornire indicazioni sui comportamenti dell’uno o
dell’altro”. Parimenti neutre sono state considerate le tracce di sangue
sul coltello poiché “è assodato che entrambi l’hanno impugnato e che
entrambi hanno ferito e sono stati feriti con quell’arma” (sentenza
impugnata consid. 21 pag. 36).
Quanto alle ferite riportate dai due protagonisti
della vicenda, i primi giudici hanno ritenuto che esse, “in particolare
quelle del PC 1, non consentono da sole un giudizio definitivo sui fatti e
sulle versioni delle parti” anche se quelle patite da PC 1 e, in particolare,
la ferita al collo “si attagliano molto meglio alla sua versione che non a
quella dell’imputato” poiché, a dispetto delle dichiarazioni dell’imputato
di avere “inferto solo una strisciata con la lama dell’arma allorché essa
era in mano al PC 1 è, in realtà, secondo il perito giudiziario, una ferita da
punta e taglio e non una ferita da taglio” (sentenza impugnata, consid. 22,
pag. 37).
Inoltre, dopo avere rilevato che è certo che
entrambi hanno avuto in mano il coltello visto che entrambi presentano ferite
da coltello e che, pertanto, vi è certamente stato ”almeno un passaggio (non
volontario) dell’arma da uno all’altro”, la prima Corte ha precisato che “le
ferite alle mani riportate dal PC 1 (due ferite da taglio alla mano destra e
una alla mano sinistra, suturate con alcuni punti, cfr. AI26) sono compatibili
con la sua dichiarazione di avere afferrato la lama del coltello nel tentativo
di disarmare l’accusato”. Per contro - ha proseguito la prima Corte
sull’argomento - anche se RI 1 ha tentato di addurre lesioni di difesa alle
mani, “gli atti attestano però solo un’escoriazione sul dorso della mano
destra (AI26a e doc. fotografica, foto n. 35), non compatibile con
l’affermazione di avere afferrato la lama con la mano, mentre che delle asserite
ferite da taglio non vi è traccia né nella sua cartella clinica, né nelle
fotografie, per il che si può legittimamente ritenere che esse non esistano”
(sentenza impugnata, consid. 24, pag. 39).
Proseguendo nella valutazione degli elementi a
disposizione per l’accertamento dei fatti, la prima Corte ha sottolineato come,
dei due contendenti, fosse soltanto l’accusato “a nutrire un intento
punitivo” tanto che “dopo averci pensato tutto il pomeriggio, è partito
da __________ alla volta di __________ animato da rancore e spirito di
vendetta” e “con notevole determinazione, ha attraversato mezzo
Ticino in auto e, quindi, armato (perché il RI 1 ammette quantomeno di avere
recato con sé il tubo di ferro), ha atteso nell’ombra per circa un’ora la
propria vittima” (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 38).
Poi, i primi giudici hanno considerato che “l’intensità
della volontà di nuocere dell’accusato trova riscontro anche nelle varie fasi
dello scontro” poiché è sempre stato l’accusato “a vestire costantemente
il ruolo dell’aggressore”: egli ha ammesso di avere dato il via allo
scontro sferrando il primo attacco (con una spinta secondo la tesi
dell’accusato, con un coltello secondo quella della parte civile), poi ha
ammesso di averlo inseguito e attaccato mentre fuggiva ed i testi hanno visto “RI
1.
che ripetutamente prende a calci il PC 1 che è a terra e che chiede aiuto
e invoca la fine dell’aggressione” (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 38).
Quale ulteriore elemento oggettivo, i primi
giudici hanno, poi, considerato che RI 1 è fuggito dopo i fatti mentre PC 1 ha chiesto aiuto ed ha atteso in loco i soccorsi (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 40).
Quindi, la prima Corte ha ritenuto “quale
ulteriore elemento di riflessione” il fatto che RI 1 “ha preparato
all’uso il tubo di ferro ma infine non l’ha utilizzato, calzando invece dei
guanti in lattice” per concludere che ciò dimostra che “RI 1 aveva
intenzione di fare molto male” poiché “già il tubo è strumento assai
pericoloso” e poiché “chi rinuncia al tubo ma calza dei guanti in
lattice non lo fa per colpire a mani nude, come affermato dal prevenuto - i
guanti in lattice non forniscono infatti alcuna protezione alle mani - ma
piuttosto perché non vuole lasciare impronte su di un coltello” (sentenza
impugnata, consid. 26, pag. 42).
Posti tutti questi elementi e rilevato come PC 1
non avesse alcuna necessità di mentire sulla “centrale questione del
possesso del coltello” poiché, se le cose fossero davvero andate come
raccontato da RI 1, egli avrebbe potuto legittimamente ritenere di essere
vittima di una rapina e, quindi, il suo comportamento “sarebbe nella per lui
peggiore delle ipotesi stato qualificato di eccesso scusabile di legittima
difesa” (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 40), i primi giudici hanno concluso
che la versione dei fatti data da PC 1, “oltre ad essere aderente ad una
certa logica e all’ordinario andamento delle cose, è rimasta sostanzialmente
costante e non è smentita da alcun riscontro oggettivo” mentre, al
contrario, la tesi del RI 1 “presenta tutta una serie di gravi incongruenze”
per cui non può essere creduta (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 40).
Pertanto, ritenuto, in sintesi, che tutto
avvalora la versione resa da PC 1, sulla scorta del suo racconto, la Corte ha accertato che RI 1 “gli si è avvicinato all’improvviso da tergo e gli ha sferrato
una prima coltellata al collo”. Ritenuto come per il seguito il racconto
della vittima sia confuso (mentre RI 1 ha mentito), la prima Corte ha considerato “verosimile che nella colluttazione avvenuta nella zona dell’aiuola
egli sia riuscito a prendere il coltello all’aggressore ferendosi le mani”
e che se “non è chiaro se egli abbia ferito il RI 1 in questo frangente (ciò che appare più probabile alla luce dei ricordi di PC 1) o piuttosto solo
nella posizione finale, vicino al salone da parrucchiera”, è invece “certo
che il RI 1, ancorché ferito, non ha rinunciato alla propria azione violenta,
essendo assodato che egli da ultimo ancora percuoteva il PC 1, che si trovava
al suolo, con violenti calci, prendendo addirittura la rincorsa” (sentenza
impugnata, consid. 27, pag. 42).
2.2
Il ricorrente sostiene che l’accertamento dei fatti operato dalla
prima Corte “contrasta palesemente con diversi incontestabili riscontri
oggettivi fotografati dalla polizia scientifica ed ignora manifestamente le
dichiarazioni della moglie del PC 1 in merito alla posizione di alcuni oggetti
all’interno della vettura di quest’ultimo” (ricorso pag. 5).
Data la bassa statura della PC e l’altezza della
vettura, egli avrebbe dovuto “issarsi sulla vettura aiutandosi con
l’apposita maniglia” e, perciò, appare “improbabile che, dovendo
utilizzare la mano sinistra per issarsi, egli tenesse con questa mano il
sacchetto contenente degli oggetti di un certo peso” mentre “è palese,
considerata la posizione in cui sono stati ritrovati i vari oggetti dalla
moglie, che egli tenesse con la mano destra le chiavi e con la sinistra il
sacchetto” e perciò, quando ha ricevuto lo spintone, “ha istintivamente
lasciato, mentre stava cadendo, quanto aveva tra le mani onde attutire la
caduta” ed è per questo che gli oggetti sono finiti là dove sono stati
ritrovati (ricorso pag. 5). Pertanto - prosegue il ricorrente - questo collima
e conferma quanto da lui sempre dichiarato e, cioè, che egli ha dato “al PC
1.
uno spintone alla schiena facendolo cadere in posizione supina” (ricorso pag.
4) e, perciò, PC 1 ha mentito affermando di “essere stato seduto al volante
poco prima della coltellata al collo” (ricorso pag. 5).
Il ricorrente continua nel suo esposto sostenendo
come PC 1 abbia mentito anche affermando di essere stato colpito al collo
mentre era seduto in macchina: ciò è dimostrato dal fatto che l’angusto spazio
tra il PC 1 seduto e il volante non gli avrebbe permesso di dare un’improvvisa
e veloce pedata al RI 1 “in quanto, se così fosse stato, sarebbe andato a
sbattere con il ginocchio contro il volante ed il cruscotto (per non
considerare poi il fatto che, in quella posizione, verrebbe più naturale dare
un pugno o una gomitata o comunque usare le mani)”. Ma soprattutto - continua
il ricorrente - a dimostrare che PC 1 ha mentito affermando di essere stato colpito al collo quando era in macchina è il fatto che le macchie di sangue
sullo schienale del sedile non erano all’altezza del collo ma in una posizione
“corrispondente alla coltellata ricevuta da quest’ultimo alla schiena”
e, inoltre, tale macchia “corrisponde palesemente ad un’impronta causata
dall’atto di appoggiarsi allo schienale in quanto priva di strisciature e ben
definita e pertanto non causata dallo scivolare sul sedile” (ricorso pag. 6).
Per contro - continua il ricorrente - quelle macchie collimano con la sua tesi
di essere stato colpito per primo “dal PC 1 quando questi si è rialzato dal
primo spintone” e di averlo nuovamente spintonato e, poi, di essere
riuscito a sottrargli il coltello, “ferendosi ad una mano ed iniziando, poi,
una strisciata” (ricorso pag. 7).
Il ricorrente rimprovera, poi, alla prima Corte
di essere caduta in arbitrio considerando che lui non ha ferite alla mano
compatibili con il gesto di togliere il coltello all’avversario poiché il
contrario emerge dalla perizia del medico legale (all. 96 pag. 16 in alto e pag. 19) da cui risulta come i medici del Reparto cure intense in cui venne ricoverato
abbiano riscontrato “una ferita alla mano sinistra con buone saturazioni al
dito” ciò che conforta le sue dichiarazioni (ricorso pag. 7 e 8).
Dopo avere sottolineato come le valutazioni del
medico legale non escludano la possibilità che le cose si siano svolte così
come egli ha dichiarato (ricorso pag. 8 e 9), il ricorrente continua sostenendo
che l’accertamento della prima Corte secondo cui PC 1, dopo essere stato
colpito e avere sferrato un calcio all’aggressore, è scappato scalzo verso
l’aiuola sono contraddette dalla posizione in cui sono state ritrovate le sue
pantofole che non è certo quella in cui “secondo l’ordinario andamento
delle cose della vita”, si troverebbero “le pantofole di una persona
che, dopo avere sferrato un calcio, esce correndo da una vettura”. Ma non
solo - continua il ricorrente - poiché le pantofole “si trovano su una
superficie asciutta la cui forma, come ben appare dalla foto 3, evoca
indiscutibilmente una sagoma umana. Questa sagoma dimostra in modo
incontestabile come vi sia stata una colluttazione a terra tra i due
protagonisti (ricorso pag. 9) e, inoltre, l’assenza di tracce di sangue
dimostra che ad essere a terra sulla schiena era il RI 1” che “era stato
atterrato dal PC 1 che, afferrandolo dal di dietro mentre lo faceva cadere si
sfilava le pantofole le quali sono così rimaste in quella posizione sotto il
corpo del RI 1” ed in questo momento - prosegue il ricorrente - che egli ha colpito al
collo “PC 1 che, sopra di lui, tentava di rimpossessarsi del coltello
ferendosi così le mani”. Questa sua ricostruzione dei fatti è, poi -
continua il ricorrente - sostenuta anche dalla sua ferita sul dorso della mano
destra che “essendo ben circoscritta, quasi circolare, lascia intendere -
secondo l’ordinario andamento delle cose della vita - una forte pressione che
schiacciava ripetutamente la mano sull’asfalto” (ricorso pag. 10).
L’assenza di sangue in questa zona è del tutto
normale - spiega poi il ricorrente - poiché “essendo il RI 1 sotto e il PC 1
sopra, il sangue del primo non poteva fuoriuscire dal polmone mentre il sangue
del secondo, ferito alla schiena, non è caduto a terra in quanto egli si
trovava sopra il RI 1”. Inoltre - aggiunge sull’argomento il ricorrente -
entrambi indossavano delle canottiere sotto le camicie e perciò, “prima
di gocciolare e cadere a terra, il sangue è stato assorbito dagli indumenti”
(ricorso pag. 10).
Non avendo tenuto conto, nella sua ricostruzione
dei fatti, né della ”sagoma umana asciutta”, né della posizione delle
pantofole, né di quella degli oggetti all’interno della vettura né della
macchia sullo schienale del sedile del passeggero, la prima Corte è caduta in
arbitrio.
Altrettanto ha fatto quando ha accertato che egli
ha colpito alla schiena PC 1 mentre questi scappava fondandosi su quanto da lui
ammesso poco dopo i fatti perché, così facendo, i primi giudici non hanno
considerato che, quando ha reso tali dichiarazioni, egli era “in condizioni
psico-fisiche a dir poco precarie” e, quindi, non era in grado “di dare
una lucida e scorrevole versione dei fatti”. Anche se manca un’analisi
sulla quantità di medicamenti presi quella sera, “probabile è che egli abbia
ingerito una quantità superiore alla sua dose quotidiana e che poi
queste sostanze abbiano inciso evidentemente sulla sua capacità di ricordarsi
di alcuni eventi e del proprio agire”: pertanto - sostiene il ricorrente -
ritenere per l’accertamento dei fatti alcuni frammenti delle sue dichiarazioni
senza che queste siano supportate da elementi oggettivi è arbitrario (ricorso pag.
12.
e 14).
2.3
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;
118.
Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007,6P.218/2006) così che, per motivare
l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente
contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I
57.
consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag.
9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Un giudizio di colpevolezza può poggiare,
mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi
(DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2). In assenza di
prove certe, il giudice può, dunque, fondare il proprio convincimento su una
serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente: ricordato che
un indizio da solo non può bastare, più elementi valutati nel loro complesso e
in modo rigoroso possono essere sufficienti ad escludere il ragionevole dubbio
e, quindi, possono costituire un valido fondamento per il convincimento del
giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108
(1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003,6P.37/2003, consid. 2.2).
Il principio in dubio pro reo è un
corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6.
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e disciplina sia la valutazione delle
prove sia la ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla
valutazione della prove, il principio in dubio pro reo significa
che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più
sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del
materiale probatorio, sussistono dubbi sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima. Il principio non impone, cioè, che l'assunzione delle
prove conduca ad un assoluto convincimento e semplici dubbi astratti e teorici -
sempre possibili - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione dell’in dubio
pro reo. Il principio è, perciò, disatteso soltanto quando il giudice
penale (che, come visto, dispone di un ampio potere di apprezzamento) avrebbe
dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 13
maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002
[1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a
pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio
pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF
120.
Ia 31 consid. 4b pag. 40).
2.4
Non
essendo la Corte di cassazione e revisione penale una Corte di appello, colui
che vuole dimostrare che l’istanza inferiore ha accertato i fatto in modo
manifestamente sbagliato, deve indicare in modo circostanziato dove e perché
l’arbitrio si è concretizzato (DTF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288) ritenuto che,
perché il ricorso sia ricevibile, non basta opporre la propria lettura del
materiale probatorio a quella della prima Corte ma occorre dimostrare dove e
perché il diverso apprezzamento di tale materiale sia insostenibile (STF 10.5.2010,
6B_10/2010; 17.12.2009,6B_1060/2009) ritenuto che la giurisprudenza ha
costantemente stabilito che, in materia di accertamento dei fatti e
apprezzamento delle prove, la decisione é arbitraria soltanto se il giudice non
ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, se ha
omesso, senza motivo, di considerare un mezzo di prova atto a modificare la
decisione o, ancora, se ha tratto dagli elementi raccolti delle deduzioni
insostenibili (DTF 129 I pag. 8). Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si
realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire
sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata ma soltanto
quando il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo
nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in
aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di
un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con
il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 133 I 149 consid.
3.1
con rinvii; DTF 135 V 2 consid. 1.3; 129 I 8 consid. 2.1;
STF 14.10.2008 6B_78/2008; DTF 132 I, pag. 17, cons. 5.1, cfr.
anche 131 I 217 cons. 2.1 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 I 81 consid. 2, 273
consid. 2.1). Il ricorrente non può, dunque, limitarsi a dimostrare il
carattere discutibile degli accertamenti di prima sede argomentando come se si
trattasse di ridiscutere la vertenza di fronte ad una Corte d’appello (ATF 133
IV 286).
In concreto, emerge da quanto riportato al consid. 2.1. che i
primi giudici hanno accertato i fatti sulla scorta di una valutazione
sostenibile del materiale probatorio preso nel suo complesso. Dapprima, sulla
scorta di una valutazione del tutto sostenibile del materiale probatorio in
atti - in particolare, delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, delle
deposizioni dei testi sentiti sui rapporti professionali intercorsi fra lui e la PC nonché di quanto riportato nel diario tenuto dall’imputato - la prima Corte ha accertato
senza arbitrio l’esistenza di una volontà punitiva dell’imputato nei confronti
del PC 1 e l’assenza di un’analoga volontà di quest’ultimo nei confronti del
primo.
Questo accertamento non è stato contestato.
Proseguendo, é, poi, con una valutazione altrettanto esente da
arbitrio che i primi giudici hanno accertato la determinazione e la persistenza
dell’intento punitivo maturato dall’imputato (sentenza impugnata, consid. 24, pag.
38). Anche questo accertamento è rimasto incontestato così come incontestati
sono rimasti l’accertamento secondo cui, prima della colluttazione RI 1 ha calzato dei guanti in lattice e la successiva deduzione della Corte secondo cui questo gesto non
può essere spiegato dal racconto del RI 1 (che ha sostenuto di averli indossati
prima dell’aggressione per proteggersi le mani con cui voleva colpire il PC 1,
cfr, in part., AI18) ma può essere spiegato soltanto con la necessità di non
lasciare tracce su un’arma e, perciò, sul coltello (visto che aveva abbandonato
l’idea di colpire con il tubo di ferro).
Infine, è con una valutazione del tutto sostenibile che essi hanno
ritenuto non credibile la versione dell’imputato sullo svolgimento della lite
in ragione delle sue incongruenze interne e, inoltre, in ragione della sua non
congruità con gli elementi oggettivi raccolti, in particolare con l’assenza di
ferite alle mani in qualche modo compatibili con l’affermazione di avere
afferrato la lama con la mano e con l’assenza di tracce di sangue in prossimità
della vettura (che avrebbero dovuto esserci soprattutto se, così come sostenuto
dal ricorrente, fra i due vi fosse stata una colluttazione a terra durata tanto
a lungo da impedire all’acqua di inumidire il terreno che è rimasto asciutto
sino all’arrivo degli inquirenti). Di conseguenza, ritenuto in modo del tutto
sostenibile come dalle deposizioni dei testi emergesse che, nella fase finale,
era RI 1 ad avere il ruolo di aggressore e ad inseguire un PC 1 che chiedeva
aiuto e che, poi, lo implorava di smettere, è senza arbitrio che i primi
giudici, visto quanto sopra e visto, inoltre, che l’utilizzo da parte di RI 1
di guanti in lattice deponeva per una sua volontà di far uso di un’arma
(quindi, abbandonato il tubo in ferro, del coltello) preesistente all’inizio
della lite, è in un procedimento altrettanto esente da arbitrio che è stato
ritenuto che RI 1 ha sempre avuto, durante tutte le fasi della lite, il ruolo
di aggressore.
A questa valutazione della prima Corte, il ricorrente ha opposto
soltanto quattro censure.
La prima si riferisce alla presenza di ferite attestanti che lui
ha afferrato la lama con le mani, visto che - il ricorrente sostiene - il
rapporto del perito giudiziario da atto della presenza di “una ferita alla
mano sinistra con buone saturazioni al dito” (ricorso pag. 7 in fondo). La censura è, però, votata all’insuccesso già soltanto perché essa deriva da un errore
nella lettura degli atti: in effetti, il perito giudiziario, riportando il
contenuto del certificato medico 4.10.2004 relativo alle lesioni riportate da RI
1.
nella colluttazione, parla di un’escoriazione del dorso della mano destra,
non rileva nessuna ferita alla mano sinistra e quando parla di “buone
saturazioni al dito” intende una buona ossigenazione del sangue (parametro
verificato con un apposito apparecchio), senza alcun riferimento a ferite o
altre lesioni (AI96 pag. 19). Né il ricorrente può pretendere di sostenere la
tesi dell’esistenza di una ferita al dito della mano sinistra fondandosi sulla pag.
16.
del rapporto (AI96) in cui il perito giudiziario riporta il contenuto
dell’AI26a (documento d’accesso al PS di chirurgia) in cui viene rilevata “una
piccola ferita alla mano sx”. Infatti, ritenuto che il documento d’accesso
al PS non descrive la ferita alla mano destra (la cui presenza è accertata da
tutta la documentazione sanitaria e fotografica in atti) e visto che una ferita
alla mano sinistra non è riportata né in nessun altro documento medico né nella
documentazione fotografica, forza è dedurre che l’annotazione sull’AI26a è un
errore, cioè forza è dedurre che, nella concitazione del PS, l’operatore sanitario
ha scritto sx invece di dx.
Quanto alla censura secondo cui l’assenza di sangue accanto alla
macchina sarebbe spiegabile dal fatto che, durante la lotta a terra, il PC 1
stava sopra il RI 1 e dal fatto che entrambi portavano delle canottiere che
avrebbero assorbito il sangue, essa è inadatta a sostenere una censura
d’arbitrio già soltanto per il fatto che ad apparire inficiata d’arbitrio - per
gli argomenti sviluppati dai primi giudici - è la tesi ricorsuale di fondo
secondo cui la macchia asciutta proverebbe che i due contendenti hanno lottato
a terra. In ogni caso, nemmeno se si volesse dare loro il beneficio della
plausibilità, le argomentazioni sviluppate nel ricorso sull’argomento
basterebbero a dimostrare l’arbitrio nell’accertamento sulla dinamica di
questa parte della lite che la prima Corte ha fondato su una serie di elementi
cui ha dato, valutandoli nel loro complesso, un significato coerente e
sostenibile. Inconferente è, poi, la tesi secondo cui il perito giudiziario non
avrebbe escluso che le cose si siano svolte così come da lui raccontato: come
visto al considerando 2.1, infatti, la prima Corte ha, per motivi
condivisibili, ritenuto di non poter considerare concludenti le valutazioni
peritali e, soltanto a titolo abbondanziale, ha osservato - peraltro senza
arbitrio - come le ferite riportate dal PC 1, in particolare quella al collo, mal si conciliano con la versione dei fatti dell’imputato che ha
sostenuto di avere, quando la parte civile era nella vettura, soltanto
strisciato, cioè trascinato il coltello togliendolo all’avversario.
Infine, cade nel vuoto anche la censura relativa alla pretesa non
utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente subito dopo i fatti. Da
un lato, è lo stesso ricorrente ad attestare il carattere ipotetico della sua
tesi affermando che “è probabile che egli abbia ingerito una quantità
superiore alla sua dose quotidiana” (ricorso pag. 14). D’altra parte,
poiché - ragionando per puro interesse scolastico - quand’anche si dovesse
ammettere che ciò è avvenuto, questo ancora non significherebbe che le sue
dichiarazioni siano inattendibili ritenuto che, comunque, i medicamenti assunti
non gli hanno impedito di guidare senza incidenti dal suo domicilio a __________
. Ma, soprattutto, con quest’argomentazione il ricorrente sbaglia bersaglio
nella misura in cui i primi giudici - pur se per motivi diversi da quello qui
invocato - hanno ritenuto di non poter fare affidamento sulla versione dei
fatti da lui resa, se non per quanto trova riscontro in altri elementi, come,
appunto, che fu lui ad attaccare (circostanza, non solo indicata anche dalla
vittima, ma anche provata senza dubbio possibile dagli accertamenti riguardo i
precedenti comportamenti del ricorrente) e che lui colpì alla schiena
l’avversario che fuggiva (circostanza, non soltanto da lui riferita, ma
suffragata a sufficienza dagli accertamenti riguardo lo svilupparsi della
vicenda).
Per il resto, le argomentazioni ricorsuali volte soprattutto a
dimostrare come la parte civile abbia mentito sono inadatte a sostanziare
l’arbitrio visto che, per l’accertamento dei fatti, i primi giudici non si sono
basati, se non di transenna, sulle dichiarazioni del PC 1 che sono state
giudicate - riguardo, soprattutto, la parte della colluttazione svoltasi fuori
dalla vettura - troppo confuse ma hanno, invece, fatto riferimento ad una serie
di elementi oggettivi o rimasti incontestati (intento punitivo di RI 1,
intensità di tale intento, accertata volontà di mettere in atto tale intento la
sera del 23 settembre 2004, persistenza dell’intento punitivo durante l’attesa
nel parcheggio di fronte al ristorante, messa in atto di tale intento con
l’attacco, rinuncia a far uso del tubo e utilizzo dei guanti in lattice, tipo
di ferite presentate dai due contendenti, dichiarazioni concordi dei testi
sull’ultima fase della lite) indipendenti dalle dichiarazioni della parte
civile. E’ pertanto superfluo discutere delle argomentazioni sviluppate in tal
senso dal ricorrente.
In conclusione, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso
deve essere respinto.
3.
Gli
oneri processuali del presente giudizio sono posti a carico del ricorrente che
rifonderà alla parte civile, che ha presentato osservazioni per il tramite di
un avvocato, fr. 800.- per ripetibili (art. 9 e 15 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi
visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d
LTG
pronuncia: 1. Per
quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente che rifonderà
alla parte civile fr. 800.- per ripetibili (art. 9 e 15 CPP).
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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