17.2009.73
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12 maggio 2010Italiano73 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2009.73
Data decisione, Autorità:
12.05.2010, CCRP
Titolo:
Sequestro di persona aggravato, lesioni semplici, minaccia ripetuta, vie di fatto reiterate e coazione ripetuta.
Commisurazione della pena, principio della parità di trattamento.
Sincero pentimento. Sospensione condizionale parziale della pena; determinazione della parte di pena da espiare
ARBITRIO
ATTENUAZIONE DELLA PENA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE PARZIALE DELLA PENA
art. 48 let. d CPP-TI
art. 43 CPS
art. 48 CPS
art. 48 let. d CPS
Incarto n.
17.2009.73
Lugano
12 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 17 dicembre 2009 da
RI 1
e
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 29 ottobre 2009 dalla Corte delle assise criminali
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 29 ottobre 2009, la Corte delle assise criminali ha
dichiarato RI 1 autore colpevole di:
-
sequestro di persona aggravato, per avere
indebitamente tenuto sequestrata la moglie PC 1 privandola della libertà
personale, trattandola con crudeltà, rispettivamente esponendo seriamente a
pericolo la sua salute;
-
lesioni semplici, per avere, nelle circostanze
di tempo e di luogo summenzionate, colpendo ripetutamente la moglie PC 1
nell’ambito di una colluttazione, cagionato a quest’ultima alcune delle lesioni
certificate dalla documentazione medica agli atti;
-
minaccia ripetuta, per avere, usando grave
minaccia, ripetutamente incusso timore alla moglie;
-
vie di fatto reiterate, per avere ripetutamente
compiuto vie di fatto nei confronti della moglie;
-
coazione ripetuta, per avere, usando violenza o
minaccia di grave danno contro la moglie o intralciando in altro modo la di lei
libertà, costretto quest’ultima in due occasioni a tollerare o omettere un
atto.
La Corte ha, invece, prosciolto RI 1 dagli altri
capi di imputazione indicati nell’atto d’accusa.
In applicazione della pena, la Corte delle assise
criminali lo ha condannato alla pena detentiva di tre anni (computato il
carcere preventivo sofferto). Di questi, diciotto mesi sono stati sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.
La Corte ha, inoltre, ordinato nei confronti di RI
1 l’assistenza riabilitativa e, quale norma di condotta durante il periodo di
prova, gli ha fatto divieto di fare ritorno, frequentare, soggiornare o abitare
al domicilio familiare di __________ nonché di importunare, disturbare,
contattare direttamente o indirettamente, tramite terza persona, per telefono,
lettera o in qualsiasi altro modo, PC 1.
B. I fatti posti alla base del giudizio della Corte delle assise
criminali - incontestati - sono in sintesi i seguenti.
1. RI 1 e PC 1 si sono uniti in matrimonio nel 1984. Dall’unione sono nati
Fatti
i figli __________ (1986) e __________ (1989).
RI 1 è titolare della __________, ditta di
falegnameria fondata dal defunto padre, e dell’attigua __________, da lui
stesso avviata, site entrambe presso il piano __________. In seno a tali
società, egli svolge mansioni esecutive e si occupa dei rapporti con la
clientela. La moglie PC 1, che pure lavorava per le due società, si occupava
(prevalentemente da casa) di compiti di natura amministrativa e contabile.
2. Nel corso del 2005, per le ragioni indicate dalla prima Corte al
consid. III 8 della sua sentenza, il rapporto di coppia è andato viepiù
deteriorandosi ed ha portato ad un progressivo ma apparentemente irreparabile
allontanamento dei coniugi. Sempre nel corso di quell’anno, RI 1 ha conosciuto __________ (cameriera, nata nel 1982, quindi di appena 4 anni più grande della
figlia) con cui ha allacciato una relazione sentimentale. Quella nuova relazione
non venne tenuta nascosta tanto che “è capitato che la moglie sia andata ad
affrontare la rivale presso il bar dove lavorava”. Il nuovo legame
sentimentale, naturalmente, non aiutò la coppia a ritrovare serenità. Così, a
causa di quel che i primi giudici hanno chiamato il “riacutizzarsi delle
tensioni fra i coniugi”, nel giugno/luglio 2006 RI 1 cominciò a passare
alcuni notti in falegnameria, lasciando quella precaria sistemazione per dei
brevi rientri a casa cui alternava notti passate a casa dell’amica sino a
quando, nel dicembre 2006, dopo l’episodio “della palestra” di cui si dirà in
seguito, egli si trasferì stabilmente a casa di __________.
In questo contesto di grande conflittualità
affettiva - che coinvolse pure i figli sulla cui educazione i genitori erano in
totale disaccordo - si inserì un dissidio di natura professionale ritenuto che
il marito non perdeva occasione per manifestare la propria insoddisfazione per
il lavoro della moglie, cui rimproverava mancanza di puntualità e di assiduità
sul lavoro (sentenza impugnata, consid. III, pag. 20-26).
Gli episodi che hanno dato luogo al procedimento
penale in esame di cui si dirà in seguito sono, dunque, da situare nel contesto
di questa profonda crisi coniugale.
3. Il 31 ottobre 2006, mentre si trovava in __________ per una vacanza,
PC 1 ricevette alcune telefonate in cui il marito - arrabbiato perché, a suo
dire, la donna “era andata via senza dire nulla a nessuno” abbandonando
le due ditte “ben sapendo che avevo bisogno” - oltre ad insultarla, la
minacciò di bruciare/far crollare la casa di famiglia in cui abitavano, oltre
alla coppia e ai loro due figli, i genitori della moglie e la famiglia del
fratello della moglie. Spaventata, la donna ha avvertito la polizia cantonale,
che ha inviato una pattuglia per avvisare gli occupanti e monitorare la
situazione, ed è subito rientrata in Ticino. Quella stessa sera, RI 1 si recò
presso l’abitazione familiare, sembra per prendere le chiavi di una vettura che
voleva portare con sé. Vi trovò la moglie e fra i due nacque un acceso diverbio
nel corso del quale, spintonato (a suo dire) dalla donna, la prese per un
braccio e le strinse una mano al collo, minacciando di ucciderla. Riuscita a
liberarsi dalla stretta, la donna si rifugiò dai vicini di casa e, nei giorni
successivi, non sentendosi sicura a casa propria, si trasferì presso la
famiglia del cugino del marito, __________.
I descritti comportamenti di RI 1 sono stati
ritenuti dalla Corte di prime cure come costitutivi dei reati di minaccia e di
vie di fatto (sentenza impugnata, consid. IV 2, pag. 27-29).
4. Il 4 novembre 2006, qualche giorno dopo l’episodio appena descritto,
volendo impedire al figlio __________ di utilizzare lo scooter che questi
desiderava guidare (benché sprovvisto della relativa patente) e che la moglie
gli aveva comperato malgrado sapesse del disaccordo del padre, RI 1 andò nel
garage dell’abitazione familiare e distrusse il veicolo in questione.
Il danneggiamento dello scooter non è stato
oggetto di querela ma, in quell’occasione, RI 1 si è nuovamente reso colpevole
di minaccia nei confronti della moglie, alla quale disse che l’avrebbe
ammazzata (sentenza impugnata, consid. IV 3, pag. 29-32).
5. Nei giorni successivi, RI 1 ha nuovamente e ripetutamente minacciato la moglie inviandole i seguenti quattro sms:
- “siete brave tutte e due tutte due mi amate
ma ho visto quanto io impazzirò ma tutto quello che mi avete fatto lo pagherete”;
- “se vieni qua, siete morte tutte e 2 io non
scherzo più adesso e non gioco più siamo già anche in chiesa io vi uccido
davanti a tutti al male che mi avete fatto”;
- “a me non devi dirmi più nulla se vuoi
vivere sparisci altrimenti vi faccio sparire io quando arrivi qua facciamo
festa” e, da ultimo,
- “penso proprio di no, stavolta la chiesa è
già lì per tutte e due”.
La prima Corte ha ritenuto questi SMS costitutivi
di minaccia poiché atti a suscitare nella vittima timore e spavento visto il
contesto di forti tensioni in cui le frasi sono state proferite (sentenza
impugnata, consid. IV 4, pag. 32-33).
6. Il 27 novembre 2006, il ricorrente, appostatosi in prossimità del
piazzale antistante l’abitazione familiare, attese che la moglie uscisse di
casa per scaraventarsi contro di lei e picchiarla. Riuscita a divincolarsi, la
moglie trovò rifugio all’interno di una palestra. Dopo l’intervento del
titolare della palestra, cui la donna aveva chiesto aiuto, giunse sul posto
anche la polizia. Per questo episodio, la Corte ha ritenuto RI 1 autore
colpevole di vie di fatto (sentenza impugnata, consid. IV 5, pag. 33 - 35).
7. Dopo questo episodio, RI 1 si trasferì definitivamente a casa della
nuova compagna.
Dalla moglie - che continuava a lavorare
nell’azienda di famiglia - l’uomo esigeva la stessa assiduità e diligenza di
prima visto che per lui “un conto era la separazione, un altro erano i
doveri professionali ai quali la moglie doveva continuare ad adempiere”.
Così, “in un quadro di tensione sempre più marcata - con lui che
rimproverava alla moglie una serie di mancanze di natura professionale - dal mese
di gennaio fino al 26 febbraio 2007, in almeno cinque occasioni, PC 1 è stata
spaventata con minacce di morte dal marito (con affermazioni quali “ta mazzi”,
“ta copi”, “ta fu la pel”), telefonicamente o di persona. Al
proposito, la Corte ha annotato che “la dinamica era sempre la stessa e
meglio: “io abito con la mia nuova amica, ma questo non c’entra con i
tuoi doveri verso le ditte, quindi se non fai quello che credo tu debba fare,
ta mazi o ta copi”. Che dire: empatia o anche solo un minimo di comprensione
per le legittime sofferenze della moglie per lo sfascio del matrimonio, zero”
(sentenza impugnata, consid. IV 6, pag. 35-36).
8. Il pomeriggio del 27 febbraio 2007 PC 1 si recò presso gli uffici
della fiduciaria che si occupava della contabilità delle ditte per consegnare
la documentazione necessaria a stilare i bilanci. Ad inizio pomeriggio, RI 1
telefonò a __________, direttore della società, per sapere se la moglie fosse
nei suoi uffici. Avutone conferma, “iniziò ad inveire conto la stessa”, cui
rimproverava, oltre ad una serie di inadempienze professionali (in particolare,
di non pagare regolarmente le fatture), anche di avergli sottratto fr. 400’000.-.
Egli concluse il suo sfogo dicendo di avere dato ordine al suo consulente di
banca di vendere tutte le azioni delle sue ditte precisando che, una volta
pagati i debiti, avrebbe ucciso la moglie, messo i soldi rimanenti nella sua
bara e, poi, si sarebbe costituito. Non riuscendo a calmarlo, dopo averla
informata dei propositi del marito, __________ accompagnò PC 1 in polizia. Durante il tragitto, la donna ricevette una telefonata in cui il marito la minacciò
nuovamente di morte. Impaurita dalle minacce, dopo l’interrogatorio in polizia,
la donna non fece rientro al proprio domicilio ma passò la notte in un albergo,
lasciando l’auto presso il commissariato (sentenza impugnata, consid. IV 7, pag.
36-40).
9. Dopo aver passato la notte in albergo, la mattina del 28 febbraio
2007 PC 1 ricevette due telefonate in cui il marito, oltre a rimproverarla per
l’ennesimo ritardo del figlio (che era apprendista presso la carrozzeria) e per
non avere annunciato tempestivamente all’assicurazione una sua malattia, le
chiedeva di portargli immediatamente del denaro contante (fr. 9'650.-) per
pagare un fornitore che si era presentato in falegnameria.
Ritirata l’automobile dalla gendarmeria - dove
aveva inutilmente chiesto all’agente che l’aveva interrogata il giorno
precedente di accompagnarla - PC 1 si è, dunque, recata dal marito da sola,
confidando, per la sua sicurezza, nella presenza del creditore e degli operai.
In realtà, in falegnameria non c’era nessuno. Né
il creditore (la cui fattura era, peraltro, contestata) né i due operai
dipendenti della falegnameria, che erano stati mandati da RI 1 a svolgere un lavoro fuori sede (sentenza impugnata, consid. V 4, pag. 43-47).
PC 1 arrivò in falegnameria verso le 8.40.
I due iniziarono a parlare. L’uomo “pretendeva
che la consorte stesse alle sue condizioni, tornasse a lavorare con la stessa
diligenza di prima, nonostante il dissesto dell’unione coniugale e la sua
relazione adulterina, senza riguardo per le di lei sofferenze; lei invece si
ribellava e faceva valere le sue ragioni, anche se in modo poco educato, con
particolare riferimento alla __________”.
Così la discussione - da subito animata -
degenerò in una vera e propria colluttazione nel corso della quale RI 1 picchiò
la moglie con sberle e pugni al volto, mentre la tratteneva a terra con il peso
del suo corpo (si era seduto sull’addome di lei) mentre la donna, dimenandosi,
gli assestò un calcio sui denti. Non riuscendo a farsi ascoltare dalla moglie,
l’uomo ebbe l’idea di metterla nel tritalegna (sentenza impugnata, consid. V 6,
pag. 48-51). A questo proposito, la prima Corte ha rilevato di non avere “sufficienti
elementi per affermare che l’intenzione di mettere la moglie nel tritalegna sia
nata prima di quanto sostenuto dall’accusato stesso” e, cioè, prima della
lite di cui s’è appena detto (sentenza impugnata, consid. V 6, pag. 52).
10. La macchina tritalegna è situata al piano sottostante la
falegnameria, ma la sua tramoggia era stata allungata (per un’altezza di 2,75 m) di modo che arrivasse al pavimento della falegnameria, così che gli scarti generati dalle
macchine potessero essere gettati direttamente nella macchina attraverso
un’apertura sul pavimento (di 62 x 91 cm), chiusa da una botola in lamiera pesante. In fondo alla tramoggia vi era un cassetto che spinge la legna verso
le lame di un rullo. Dopo il passaggio fra le lame, il legname introdotto si
riduceva in trucioli, espulsi in seguito attraverso un setaccio (sentenza
impugnata, consid. V 3, pag. 41-42).
11. L’uomo ha, così, trascinato la moglie e l’ha buttata - attraverso la
botola che già era aperta - nel tritalegna. PC 1 si ritrovò nella macchina
tritatrice, a testa in su, con i piedi poggiati sulla legna che già era in
fondo alla tramoggia. Subito ha alzato le mani per aggrapparsi al pavimento
della falegnameria ed uscire ma il marito gliele ha schiacciate, abbassando la
botola (e segnandole all’altezza del palmo). Poi, l’uomo ha riaperto la botola
ma la moglie ha abbassato le mani, rinunciando ad alzarle ancora.
Impossibilitata ad uscire data la mancanza di appigli, l’altezza e l’angustia
del condotto, oltre che a causa della presenza del marito, la donna si è,
dunque, puntellata alle pareti del condotto con la schiena ed i piedi (che ha
infilato in due buchi della tramoggia), rimanendovi sospesa man mano che gli
scarti di legna presenti sul fondo venivano tritati.
Da quella posizione - ha precisato la prima Corte
- “PC 1 nemmeno poteva capire cosa succedeva all’interno della falegnameria,
e meglio non poteva né vedere né percepire l’arrivo di qualcuno, vuoi per i
rumori delle macchine, vuoi perché si trovava completamente sotto il livello
del pavimento. Ha pure provato ad urlare per attirare l’attenzione ma tutto si
è rivelato vano” (sentenza impugnata, consid. V 7, pag. 53).
La prima Corte ha, poi, accertato che, mentre la
moglie si trovava nel tritalegna, il ricorrente ha messo in atto una serie di
comportamenti violenti, minatori e vessatori. In particolare, egli chiuse e
riaprì più volte la botola sopra la moglie, anche posandovi sopra dei pesi. Poi
accese alcune sigarette prese dalla borsetta della moglie e le appoggiò
sull’orlo della botola. Poi gettò della spazzatura (prevalentemente segatura)
dentro la botola. E, ancora, la minacciò (“ti spacco le mani”; “che
bello essere qui che adesso ti trito e schizza sangue mentre tuo figlio è su a
lavorare e non lo vedi più”, eccetera). Proseguendo nel suo disegno, non
pago di queste minacce, RI 1 - secondo gli accertamenti della prima Corte -
bastonò la donna con un listone di legno di oltre un metro e mezzo, colpendola
ripetutamente alla testa (quattro/cinque volte) e alle gambe (cinque/sei volte).
In seguito, bruciacchiò una banconota da mille franchi, che PC 1 in precedenza aveva buttato per terra, porgendogliela nel condotto. Poi buttò a terra e ruppe uno
dei due cellulari della moglie, gettandole poi addosso i pezzi.
Verso le 10.15 - la donna era nel tritalegna
dalle 9.00 circa - i due operai rientrarono in falegnameria. RI 1 si allontanò
dal tritalegna in funzione per dar loro istruzioni per un altro lavoro fuori
sede. Altrettanto fece, verso le 11.00, quando gli operai rientrarono per la
seconda volta e, poi, in seguito, quando sul posto si presentarono due agenti
di polizia, incaricati di citarlo in gendarmeria per quello stesso pomeriggio
per essere sentito in relazione agli avvenimenti del giorno precedente.
Va, qui, soprattutto detto che, mentre la moglie
era nel tritalegna, RI 1, insensibile alle sue implorazioni, accese e spense il
macinatore per una decina di volte. Lo accendeva e spegnava - ha precisato la
prima Corte - “a seconda di come si metteva quella che lui ha impropriamente
definito «la discussione»” (sentenza impugnata, consid. V 7h, pag.
57).
12. Dopo circa un paio d’ore (gli orari non hanno potuto essere
determinati in modo preciso dalla Corte di prime cure), “allorquando vi era
ancora della legna nel condotto” (sentenza impugnata, consid. V 7h, pag. 56),
il ricorrente ha liberato la moglie, infilando una scala a pioli nel
condotto dopo avere spento il rullo macinatore. Uscita dalla macchina, la donna
si è seduta sul pavimento, sfinita. Avvicinatosi a lei, RI 1 le ha chiesto di
tornare a vivere insieme e l’ha quindi baciata sulla bocca (sentenza impugnata,
consid. V 8, pag. 63).
La donna ha rifiutato ed ha chiesto al marito di
lasciarla partire. Posto di fronte al rifiuto della moglie, RI 1 “è tornato
ad essere più aggressivo” e, nuovamente minacciandola di morte, le ha
ordinato di salire in ufficio per continuare la discussione.
PC 1 - che ”aveva ancora paura del marito,
nonostante l’avesse fatta uscire dal condotto” (sentenza impugnata, consid.
8 d, pag. 68) - è, così, fuggita dalla falegnameria calandosi dalla finestra (a
circa 4 m dal suolo) del locale usato quale refettorio, atterrando nelle
vicinanze della sua automobile. Si è quindi allontanata in velocità,
rifugiandosi a __________ presso __________, moglie di suo cugino.
RI 1, che aveva seguito la moglie, giunse a casa
della cugina poco dopo la donna, pretendendo di parlarle. __________ rifiutò ed
allarmò il marito e la polizia.
PC 1 venne ricoverata per alcuni giorni
all’ospedale dove le vennero riscontrate le lesioni indicate al consid. V 9c.
della sentenza impugnata (pag. 71) e riportate nella documentazione fotografica
agli atti. Dimessa dall’ospedale, ancora preoccupata per la sua incolumità,
assunse un agente di sicurezza privato.
Dal canto suo, RI 1 venne subito sentito dagli
inquirenti cui tacque, però, del tritalegna. Diffidato dall’avvicinare la
moglie, venne lasciato in libertà per essere, poi, arrestato il 2 marzo 2007.
Egli rimase in carcere preventivo per le necessità dell’inchiesta fino al 15
giugno 2007. Il procuratore pubblico gli impose il rispetto di alcune norme di
condotta, obbligandolo nel contempo a sottoporsi ad un trattamento psichiatrico
ambulatoriale allo scopo di elaborare la separazione dalla moglie.
13. Tuttavia, anche dopo la scarcerazione, RI 1 si è reso colpevole di
reati penali, e meglio di coazione.
Il 18 ottobre 2007, il ricorrente incontrò
casualmente la moglie in un posteggio. La donna, che voleva recarsi presso un
esercizio pubblico vicino, rinunciò ai suoi propositi e si allontanò con la sua
automobile ma il ricorrente la inseguì per più di un chilometro. PC 1,
terrorizzata, si rivolse al suo patrocinatore, il quale informò di quanto
accaduto il procuratore pubblico che ordinò l’arresto del ricorrente.
Gli agenti incaricati di eseguire l’arresto
trovarono RI 1 che attendeva l’arrivo della moglie, appostato presso la sua
vettura poiché - secondo quanto aveva anticipato all’amico e consulente
bancario __________ - egli voleva portarla dall’avvocato.
Nel frattempo, l’amico, allarmato dal tono
minaccioso del RI 1, contattò l’avvocato del ricorrente che, a sua volta,
segnalò il fatto al procuratore pubblico. La moglie, che si trovava in un bar
nelle vicinanze, visto l’andirivieni del marito davanti all’esercizio pubblico,
si spaventò e si rifugiò in un locale privato del bar dove rimase fintanto che
l’uomo non se ne andò.
14. Il ricorrente è stato rilasciato il 26 ottobre 2007, una settimana
dopo il secondo arresto. “Da allora” - ha accertato la prima Corte - “RI
1 non ha più dato luogo ad episodi di violenza o di intolleranza nei
confronti della moglie, attenendosi all’obbligo di non avere più alcun contatto
con lei o, se necessario, di passare per il tramite degli avvocati”
(sentenza impugnata, consid. VIII 3, pag. 81).
Il 3 dicembre 2007, PC 1 ha presentato una petizione di divorzio.
La relativa procedura era ancora pendente al
momento del dibattimento, le parti non avendo raggiunto un accordo sulle
conseguenze accessorie dello scioglimento del matrimonio. Al proposito, la
prima Corte ha rilevato che “i focolai di tensione tra i coniugi non sono
del tutto spenti” ma ha dato atto che “attualmente, non frequentandosi e
dovendo passare, per ogni questione, tramite i rispettivi legali, la situazione
è notevolmente migliorata rispetto all’epoca dei fatti” ed ha, poi,
aggiunto che “pur essendo al corrente delle elevate pretese creditorie della
moglie e pur permanendo il contenzioso sulle azioni della ditta che sono a
tutt’oggi in possesso della stessa, RI 1 non ha più dato sfogo a reazioni violente
o pericolose” (sentenza impugnata, consid. IX 1d, pag. 83).
C. Contro la sentenza della Corte delle assise criminali RI 1 ha presentato, il 30 ottobre 2009, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella motivazione scritta del gravame, inoltrata il 17
dicembre successivo, egli chiede la riforma della sentenza impugnata in
relazione alla commisurazione della pena, domandandone la riduzione da tre anni
ad un massimo di 24 mesi, interamente posti al beneficio della sospensione
condizionale.
A sostegno delle sue richieste il ricorrente fa
valere una violazione del diritto federale nel non riconoscere l’attenuante del
sincero pentimento e sostiene che la Corte ha commisurato la pena in modo
arbitrariamente severo ed ha applicato in modo errato i pertinenti articoli del
codice penale.
D. Il procuratore pubblico, con scritto 26 gennaio 2010, ha postulato la reiezione del ricorso e l’integrale conferma della sentenza della Corte delle
assise criminali.
Con osservazioni 25 gennaio 2010, la parte civile
si è rimessa al prudente giudizio di questa Corte, rilevando ad ogni modo di
condividere le motivazioni della sentenza impugnata, precisando, in
particolare, di non ritenere che il ricorrente si sia sinceramente pentito per
il crimine commesso.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto,
bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo,
in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3, pag. 4-5; 134 I 153
consid. 3.4 pag. 156; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag.
17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con
richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le
altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per
motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto
preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento
dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore
qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza
deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135
V 2 consid. 1.3, pag. 5; 133 I 149, consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1,
pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1, pag. 219; 129 I 8 consid. 2.1, pag. 9; 173
consid. 3.1, pag. 178).
2.
Contestata nel gravame è unicamente la commisurazione della pena.
A mente del ricorrente, la sentenza impugnata è
arbitraria in quanto valuta in modo insufficiente i fattori di mitigazione
della pena (ricorso, punto 3, pag. 6). Inoltre, la Corte di prime cure ha
accertato in maniera arbitraria ed in errata applicazione del diritto
sostanziale alcuni dei fatti posti alla base della sentenza, in particolare con
riferimento alla sua colpa (ricorso, punto 3, pag. 6). Infine, secondo il
ricorrente la sentenza impugnata viola il diritto federale non riconoscendogli
l’attenuante del sincero pentimento (ricorso, punto 3, pag. 6).
2.1
Dopo aver ricordato i principi applicabili alla commisurazione della
pena, nella sentenza impugnata la Corte delle assise criminali ha precisato di
avere ritenuto molto grave la colpa di RI 1 (sentenza impugnata, consid. XI 2,
pag. 95).
2.1.1
La Corte ha, in primo luogo, sottolineato “la crudeltà riservata
alla moglie durante il periodo di tempo in cui è rimasta nel tritalegna”
precisando che, per la donna, si è trattato di due ore “infernali,
costellate non solo di minacce, ma pure di percosse con un bastone, di angherie
di ogni genere come il gettarle addosso la spazzatura, accendere le sigarette e
la banconota in un ambiente tutt’altro che salubre, in presenza di segatura e
di truciolati” (sentenza impugnata, consid. XI 2a, pag. 95). Ma ancora più
grave è stato considerato l’atto di accendere e spegnere, a diverse riprese, il
rullo macinatore, “facendo credere alla moglie che, a poco a poco, l’avrebbe
fatta a pezzettini”, e tutto ciò per oltre due ore, lasciando la moglie
nella macchina con il rullo acceso anche nel momento in cui si è allontanato
per dare istruzioni ai suoi dipendenti (sentenza impugnata, consid. XI 2a, pag.
95). RI 1 - per la prima Corte - ha, dunque, agito con “modalità efferate”,
facendo credere alla vittima “che avrebbe fatto una fine atroce e crudele”
(sentenza impugnata, consid. XI 2a, pag. 95). La Corte ha ravvisato
nell’accusato “una grande indifferenza verso l’altro, una profonda e ben
radicata cattiveria per accanirsi contro una moglie che lo implora di essere
lasciata libera” ed ha rilevato, nel suo agire “una determinazione di
rara intensità e una grande spregiudicatezza per accendere e spegnere il rullo
a seconda di come si mettevano le cose, sapendo di terrorizzare la vittima che,
conscia del funzionamento della macchina, si vedeva la morte in faccia”
(sentenza impugnata, consid. XI 2a, pag. 95).
La Corte ha inoltre considerato grave la colpa
dell’accusato per aver percosso la moglie alla testa con l’utilizzo di un
bastone (un listone di legno di oltre un metro e mezzo) “solo perché la
moglie non accettava di discutere alle di lui condizioni” (sentenza
impugnata, consid. XI 2b, pag. 95). Anche in tale frangente RI 1, per la prima
Corte, ha palesato “un totale egoismo, un’assoluta indifferenza per le
sofferenze della moglie” (sentenza impugnata, consid. XI 2b, pag. 95). La
prima Corte ha, poi, sottolineato come, anche dopo i fatti, il comportamento di
RI 1 sia apparso del tutto opportunistico e, quindi, egoistico, poiché, pur avendola
fatta uscire lui dal condotto, egli ha ricominciato a minacciare la mogie non
appena quest’ultima ha (comprensibilmente) declinato la sua offerta di tornare
a vivere insieme, spaventandola al punto “da obbligarla a fuggire da una
finestra a 4 m. dal suolo” per poi, dopo averla raggiunta, tentato di
minimizzare le cose “pretendendo dalla __________ di poterle parlare” e
sottacendo, poi, agli inquirenti, l’episodio del tritalegna (sentenza
impugnata, consid. XI 2b, pag. 95-96).
La prima Corte ha, poi, precisato che la colpa
dell’accusato è molto grave “anche per la durata del sequestro e, quindi,
delle modalità crudeli in cui lo stesso è stato perpetrato” poiché RI 1 “non
ha privato della libertà la vittima facendole credere che l’avrebbe ammazzata
soltanto per un attimo, ma per oltre due ore durante le quali la sua crudeltà
si è manifestata in modo molto intenso e ripetuto” rilevando, poi, come
l’agire del RI 1 non possa essere banalizzato nemmeno relativamente al
risultato viste “le numerose lesioni fisiche e psicologiche arrecate alla
moglie e certificate agli atti” (sentenza impugnata, consid. XI 2c, pag.
96).
Detto questo, la prima Corte ha precisato che il
concorso con i reati di vie di fatto e di lesioni semplici “non ha giocato
alcun ruolo nella commisurazione della pena”, trattandosi, il primo, di una
contravvenzione ed assumendo, l’altro, “un’importanza del tutto secondaria
rispetto al sequestro poi perpetrato” (sentenza impugnata, consid. XI 2d,
pag. 96). Per contro, la Corte di prime cure non ha voluto banalizzare il
concorso con il reato di minacce - nonostante “potrebbero essere considerate
di non particolare rilievo, inserendosi in un contenzioso famigliare appena
iniziato, allorquando gli animi sono notoriamente più accesi” - poiché, “prese
nel loro complesso, risultano ripetute su un lungo periodo ed hanno pure
costretto la moglie a dormire fuori casa in ben due occasioni” (sentenza
impugnata, consid. XI 2d, pag. 96).
Nella valutazione della colpa di RI 1, la prima
Corte ha inoltre considerato che egli non ha saputo rispettare le regole di
condotta imposte dal procuratore pubblico e “avutane l’occasione, non ha
esitato ad importunare la moglie”, risvegliandone “le paure che si
potesse ripetere quel tremendo gesto di essere messa nel tritalegna o altri
episodi analoghi”. In tali comportamenti, la Corte di prime cure ha scorto
“egoismo e totale mancanza di rispetto per la vittima, nonché scarsa
attitudine a stare alle regole” (sentenza impugnata, consid. XI 2e, pag.
96-97).
2.1.2
A favore dell’accusato, la prima Corte ne ha ritenuto
l’incensuratezza e il passato irreprensibile, riconoscendogli di essere un gran
lavoratore e di aver saputo “costruirsi una posizione di rilievo nell’ambito
professionale, tanto da raggiungere redditi importanti” Inoltre, la Corte
ha riconosciuto che i fatti si sono svolti senza premeditazione ritenuto che “l’idea
di porre in essere il citato sequestro è nata sul momento, quale aberrante
culmine di una lite che non si era messa sui binari che lui voleva”
(sentenza impugnata, consid. XI 2f, pag. 97). Sulla scorta della perizia
giudiziaria, i giudici di prime cure hanno accertato la piena capacità di agire
dell’accusato, ma hanno nondimeno preso in considerazione “che i fatti si
sono svolti nell’ambito di un prolungato contenzioso famigliare, in cui le
emozioni hanno spesso il sopravvento sulla razionalità” e considerato, così
come alle valutazioni del degli specialisti, che RI 1 “ha scarsi mezzi per
dominare le proprie emozioni ed i propri impulsi e soprattutto per comprendere
quelli degli altri” (sentenza impugnata, consid. XI 2g, pag. 97).
La Corte della assise criminali ha inoltre preso
in considerazione, a favore dell’imputato, la buona collaborazione avuta con
l’autorità inquirente, pur rilevando che essa non è stata immediata, avendo
l’accusato in un primo tempo sottaciuto l’episodio del tritalegna. Sempre a
favore dell’imputato, la prima Corte ha considerato che l’imputato ha
interamente risarcito la parte civile “trovando, subito dopo aver conosciuto
l’entità delle pretese, un accordo transattivo cui ha dato immediatamente
seguito” (sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag. 97). Al proposito, la
prima Corte non ha ritenuto dati gli estremi del sincero pentimento, da un lato
poiché RI 1 non ha fatto, risarcendo, “quello sforzo particolare esatto
dalla giurisprudenza” visto che ha pagato “una cifra di cui poteva
tranquillamente disporre, date le sue capacità finanziarie” e, d’altro
lato, poiché “i suoi scarsi mezzi per comprendere il disagio dell’altro e,
per finire, per pentirsi completamente di quello che ha fatto non consentono di
affermare che egli, nel proprio intimo, ha preso coscienza del male che ha
fatto e se ne è totalmente dissociato” (sentenza impugnata, consid. XI 2h,
pag. 98).
2.2
Il ricorrente sostiene in primo luogo che la Corte di prime cure, in
urto con le risultanze in atti, ha completamente omesso di considerare alcune
circostanze relative alla permanenza della moglie nel tritalegna che, se
giustamente considerate, sono tali da mitigare la sua colpa (ricorso, punto 5,
pag. 8).
Rilevando come la moglie sia stata messa nel
tritalegna solo dopo una discussione/colluttazione degenerata gradualmente, il
ricorrente sottolinea la totale assenza di premeditazione nel gesto,
riconosciuta nella sentenza impugnata ma non tenuta debitamente in
considerazione al momento della commisurazione della pena (ricorso, punto 5,
pag. 8).
Secondo il ricorrente, la Corte ha inoltre
totalmente ignorato il fatto che egli ha sempre avuto la situazione sotto
controllo. A sostegno di tale sua affermazione, egli cita alcuni suoi verbali
di interrogatorio, nei quali ha, in particolare, dichiarato “che non l’avrei
nemmeno mai lasciata in quella posizione, senza la legna su cui appoggiare i
piedi. Non era quello che volevo”; “perché io non l’ho mai lasciata sola
e vegliavo che non le succedesse nulla”; “anche se la macchina
funzionava e anche se sono stato via uno o due minuti, c’era sufficiente legna
per far sì che se mia moglie fosse caduta non le succedeva nulla”. Il
ricorrente cita anche alcuni verbali della moglie, in cui, in particolare, si
legge che “durante tutto il periodo in cui ha funzionato la rotazione mio
marito, pur vedendomi in quella posizione (ovvero sospesa nella macchina
sopra la legna da ridurre in trucioli, puntellandosi con i piedi e la schiena
alle pareti del condotto), non ha mai cercato di spingermi sotto né mi ha
mai colpita con il bastone per farmi perdere questo equilibrio” (ricorso,
punto 5, pag. 9-11).
Egli, dunque - ribadisce - ha “sempre avuto la
situazione sotto controllo, vigilando sulla moglie durante l’intera permanenza
di quest’ultima nel tritalegna, assentandosi solo per pochi minuti e quando nel
condotto vi era comunque legna a sufficienza” (ricorso, punto 5, pag. 11).
Secondo il ricorrente, questi fattori andavano debitamente vagliati e
correttamente valutati: la sentenza impugnata invece considera unicamente gli
aspetti che aggravano la posizione di RI 1, omettendo di prendere in esame
quelli che permettono di mitigarla, giungendo di conseguenza a conclusioni
insostenibili in merito alla colpa del ricorrente.
Continuando nel suo esposto, il ricorrente
sostiene che i giudici di prime cure sono caduti in una manifesta
contraddizione nel ritenere, da un lato, che egli ha “scarsi mezzi per dominare
le proprie emozioni ed i propri impulsi e soprattutto per comprendere quelli
degli altri” e, dall’altro, imputandogli di avere agito “con una grave
indifferenza verso l’altro” e con “una profonda e radicata cattiveria”.
Riconoscergli un’incapacità di empatia e, nel contempo, ritenere la sua
dimostrata incapacità di empatia come un’aggravante significa - sostiene il
ricorrente - cadere nell’arbitrio (ricorso, punto 5, pag. 12).
I primi giudici - continua il ricorrente -
avrebbero dovuto considerare che il fatto di tenere sotto controllo la
situazione mentre la moglie era nel tritalegna vigilando “costantemente su
di lei” è “un chiaro segnale di attenzione verso l’altro”,
l’espressione “di una certa preoccupazione verso la moglie” e un segno
di “considerazione nei suoi confronti”: questo non è stato, invece,
minimamente preso in considerazione nella sentenza impugnata (ricorso, punto 5,
pag. 13).
Il ricorrente sostiene, poi, che la Corte di
prime cure è caduta nuovamente in arbitrio deducendo una sua colpa grave dalle
ripetute minacce formulate prima dell’episodio del tritalegna poiché, ciò
facendo, non ha considerato il parere del dott. __________ che ha spiegato che
queste minacce sono, in realtà, l’espressione di un profondo disagio interiore
e che, in chi le proferisce, non vi è una reale intenzione di passare all’atto.
Considerandole un elemento ad aggravamento della sua colpa, la prima Corte ha,
perciò, commesso nuovamente arbitrio (ricorso, punto 6, pag. 13-14).
Nel suo gravame il ricorrente sottolinea che,
salvo in occasione del primo verbale del 28 febbraio 2007, egli ha
sostanzialmente ammesso tutto quanto commesso e che le sue ammissioni hanno
notevolmente facilitato l’accertamento dei fatti, che non avrebbero potuto
essere altrimenti provati essendovi, al riguardo, solo le dichiarazioni della
vittima (ricorso, punto 7, pag. 14 -15). Di tale sua fattiva collaborazione -
continua il ricorrente - la sentenza non fa menzione, limitandosi invece “a
mettere in ombra - a torto - l’effettivo contributo del ricorrente nelle
indagini e nel chiarimento della dinamica fattuale, per il solo motivo di non
aver raccontato tutta la verità già nel primo verbale, (…) in una
situazione di comprensibile disorientamento e disagio” (ricorso, punto 7,
pag. 16).
2.3
Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di
revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del
quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda
elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17
consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73
consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la
pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle
condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla
sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità
dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il
giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della
colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della
vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener
conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo
criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla
colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena
più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati
(messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale
svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto
penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza
secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il
reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97
consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia
soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2;
STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).
Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2
CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare
la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione
il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché
la riprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con
l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo
di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Sotto il profilo
soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che
corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché
alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la
lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101
consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore
impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle
circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto
patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il
carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per
esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così
pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999 1745; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2)
Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non
elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione
della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc.6B_738/2007, consid. 3.1). Questa
disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento al giudice.
Conformemente alla prassi stabilita sotto l'imperio dell'art. 63 vCP, il
Tribunale federale interviene - così come la CCRP - solo quando il giudice cade
nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la
pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei
all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 134 IV 17 consid.
2.1
e rinvii; 129 IV 6 consid. 6.1 e rinvii; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,
6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid.
2.
).
Con il titolo marginale “obbligo di
motivazione”, l'art. 50 CP riprende la giurisprudenza elaborata sotto il
vecchio diritto (FF 1999 1747) prevedendo che, se la sentenza deve essere
motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la
commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che il
giudice deve indicare, nella sua decisione, gli elementi da lui considerati
decisivi relativi al reato o all'autore, di modo che sia possibile controllare
se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a sfavore del
condannato, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole, la
motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere, in particolare,
di seguire il ragionamento che ne è alla base. Al giudice non incombe,
tuttavia, di indicare in cifre o percentuali l'importanza attribuita agli
elementi determinanti per la commisurazione della pena (v. DTF 127 IV 101
consid. 2c; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008,
consid. 3.4.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.4; STF del 27
ottobre 2007, inc.6B_472/2007 consid. 8.1 e rinvii).
2.4
Nella fattispecie, le censure del ricorrente si rivelano destinate
all’insuccesso.
Occorre anzitutto rilevare che la pena detentiva
della durata di tre anni, inflitta al ricorrente nel caso concreto per
sequestro di persona aggravato, lesioni semplici, minaccia ripetuta, vie di
fatto reiterate e coazione ripetuta si situa ampiamente nel quadro edittale
applicabile, ritenuto che già solo il caso aggravato di sequestro di persona è
punito con una pena detentiva minima di un anno (art. 184 CP) e massima di 20
anni (cfr. art. 40 CP; DTF 119 IV 216, consid. 2a; STF
dell'11 luglio 2006, inc.6S.128/2005 e 6S.136/2005, consid. 2.2;
Corboz, Les principales infractions, Vol. I, ad art. 184 CP n. 75).
Resta da verificare se essa si fonda su criteri
estranei all’art. 47 CP, disattende elementi di valutazione prescritti da
quest’ultima norma oppure se essa é eccessivamente severa.
2.4.1
Per quel che concerne l’assenza di premeditazione del gesto,
in mancanza di elementi sufficienti per stabilire il contrario, la Corte di
prime cure ha accertato che l’idea di mettere la moglie nel tritalegna è nata
solo durante la violenta colluttazione con la moglie, la mattina del 28 febbraio
2007.
(sentenza impugnata, consid. V 6e, pag. 52). Tale aspetto è stato
esplicitamente menzionato in un considerando afferente le circostanze a favore
del ricorrente nella parte della sentenza dedicata alla commisurazione della
pena: i primi giudici hanno riconosciuto “che i fatti non sono stati
premeditati e che l’idea di porre in essere il citato sequestro è nata sul
momento, quale aberrante culmine di una lite che non si era messa sui binari
che lui voleva” (sentenza impugnata, consid. XI 2f, pag. 97).
La censura secondo cui i primi giudici avrebbero
omesso di tenere debitamente conto di questa circostanza è, sostanzialmente,
irricevibile nella misura in cui il ricorrente non spende una parola per
cercare di dare consistenza alle sue affermazioni: egli non dice in che modo la
circostanza avrebbe dovuto pesare, in particolare non spiega perché la
circostanza avrebbe dovuto avere un valore attenuante maggiore di quello
attribuitogli dai primi giudici. Rimasta allo stadio apodittico, la censura non
raggiunge la soglia della ricevibilità.
Deve, invece, essere respinta la censura secondo
cui, nell’ambito della commisurazione della pena, la Corte di prime cure ha
ignorato il fatto che egli ha sempre mantenuto il controllo della situazione,
vegliando costantemente sulla moglie (salvo in un’occasione sola, quando si è
allontanato per qualche minuto) e impedendo che le succedesse qualcosa.
Anche volendo fare astrazione dal fatto che il
ricorrente fonda il suo ragionamento su un’ipotesi di fatto diversa da quella
accertata dai primi giudici secondo cui RI 1 si è più volte allontanato dal
tritalegna - lasciando la moglie nella tramoggia, anche con la macchina accesa
e la botola chiusa - per dare istruzioni agli operai che rientravano (in due
occasioni) e per conferire con la polizia, non si può non rilevare che, fra i
diversi elementi a carico, i primi giudici hanno considerato la crudeltà
riservata alla moglie da RI 1 che, durante più di due ore, ha vessato,
minacciato e spaventato la donna (con angherie di ogni genere e, fra tutte,
accendendo e spegnendo a più riprese il rullo macinatore), facendole credere “che,
a poco a poco, l’avrebbe fatta a pezzettini”, che le avrebbe fatto “fare
una fine atroce e crudele” limitando, così, per oltre due ore, “in modo
violento e brutale la libertà della moglie” (sentenza impugnata, consid. XI
2a, pag. 95-96). Dunque, la colpa di RI 1 è stata ritenuta dai primi giudici
particolarmente grave, non per avere perso il controllo della situazione e
avere fatto correre alla donna il rischio di finire tra le lame, ma per averle
fatto credere (per averla posta “di fronte alla percezione”, sentenza impugnata,
consid. XI 2a, pag. 95) che ciò avrebbe potuto succedere. In questo contesto -
correttamente considerato dalla prima Corte
come elemento a carico - è ininfluente che egli
sapesse che, vista la quantità di legna nella macchina, alla moglie non poteva
succedere nulla. Del resto, se egli non avesse avuto la situazione sotto
controllo e avesse, dunque, fatto correre alla moglie il rischio di essere
colpita dalle lame, egli sarebbe stato condannato per altri reati. Pertanto,
nulla può essere rimproverato alla prima Corte per non avere considerato, ad
attenuazione della sua colpa, il fatto che RI 1 abbia avuto sempre la
situazione sotto controllo.
Nessuna contraddizione emerge, inoltre, dalle
ulteriori considerazioni della Corte delle assise criminali.
Come visto, la prima Corte ha accertato che RI 1 ha lasciato per più di due ore la moglie nel tritalegna, aprendo e chiudendo la botola sopra di lei,
minacciandola, picchiandola con un bastone, gettandole addosso della
spazzatura, accendendo sigarette e incendiando banconote in presenza di resti
di legname, accendendo e spegnendo a più riprese la macchina tritalegna (assentandosi
anche brevemente durante l’accensione della macchina per dare disposizioni ai
suoi dipendenti e per conferire con gli agenti di polizia). Tali modalità sono
state ritenute efferate, crudeli, e il fatto di accanirsi contro la moglie
nonostante le sue suppliche è stato giudicato come indice di profonda
indifferenza e cattiveria. Dopo avere preso atto e considerato queste
circostanze, la Corte ha rilevato che RI 1 ha agito in modo pienamente responsabile, la perizia giudiziaria non avendo rilevato alcuna scemata imputabilità.
“Cionondimeno” (sentenza impugnata,
consid. XI 2g, pag. 97) - ovvero, nonostante la piena responsabilità del
ricorrente - la Corte di prime cure ha voluto prendere in considerazione, da un
lato, il fatto che l’imputato dispone di scarsi mezzi per dominare i propri
impulsi e per comprendere le emozioni altrui e, d’altro lato, che quanto
accaduto si inserisce in un contesto coniugale problematico e trascinatosi per
lungo tempo.
Pronunciandosi in tal modo, la Corte ha voluto
indicare di aver valutato meno severamente la crudeltà e l’indifferenza
dimostrata dal ricorrente nei confronti della moglie, prendendo in
considerazione sia la psicologia di RI 1 che il contesto in cui è avvenuto il
reato (o meglio, i reati). Pur non fornendo indicazioni quantitative/numeriche,
quel “cionondimeno” indica che la valutazione della colpa del ricorrente
- e dunque la pena - sarebbe stata più severa se questi non avesse avuto le
caratteristiche psicologiche descritte dagli specialisti sentiti e se questi si
fosse comportato nello stesso modo senza una situazione di preesistenti
incomprensioni e difficoltà con la moglie. Il giudizio dei giudici di prime
cure è, pertanto, lineare nella sua argomentazione (peraltro, in favore del
ricorrente).
Anche su questo punto, dunque, il ricorso deve
essere respinto.
Sostenere che, nella psicologia del ricorrente,
vigilare costantemente sulla moglie mentre questa si trovava nel tritalegna
rappresenta “un chiaro segnale di attenzione verso l’altro”, espressione
“di una certa preoccupazione verso la moglie” e segno di “considerazione
nei suoi confronti” e che ciò debba condurre ad una mitigazione della colpa
del ricorrente è argomento al limite del temerario.
Ciò detto, si ricorda che la Corte di cassazione
e di revisione penale non è un'autorità di ricorso provvista di pieno potere
cognitivo nella commisurazione della pena. Su questo punto il ricorso è
motivato come un atto d'appello e deve già di primo acchito essere considerato
irricevibile.
In ogni caso, tali considerazioni si distanziano
dagli accertamenti di fatto operati dai giudici di prime cure, vincolanti per
questa Corte in assenza di una fondata censura di arbitrio. Come visto sopra,
non risulta che RI 1 abbia “costantemente vigilato sulla moglie”. Al contrario,
risulta che egli si è allontanato dalla macchina in tre occasioni, per alcuni
minuti.
Oltre a ciò, ma soprattutto, è impresa ardua
cercare di sostenere la tesi di un RI 1 preoccupato per la sorte della moglie
e, perciò, costantemente vigile e attento alla sua persona quando si sa che,
durante il sequestro, egli la percuoteva con un bastone, le gettava addosso
spazzatura e altro e accendeva e spegneva il rullo tritatore. Pur considerando
il “funzionamento” di RI 1, tutti i comportamenti accertati dalla Corte
di prime cure vanno semmai nel senso contrario. Nessuna mitigazione della pena
può, dunque, essere pretesa con tali argomentazioni.
Su questo punto, la sentenza impugnata resiste,
pertanto, anche a libero esame.
Il ricorrente sostiene, poi, che la prima Corte è
caduta in arbitrio non considerando a suo favore le minacce per quel che in
realtà erano e, cioè, un segno di un profondo disagio interiore del ricorrente,
un suo “urlo di dolore” piuttosto che la manifestazione di una sua
volontà di passare all’atto.
Nemmeno questa censura merita accoglimento.
L’autore del reato di cui all’art. 180 CP non viene punito per la volontà di
mettere in atto le sue minacce, bensì per avere, con esse, incusso spavento o
timore alla vittima (cfr. ad esempio, sentenza CCRP del 4 agosto 2008, inc.
17.2008
, consid. 3). Pertanto, dal profilo della colpa, è poco o nulla
rilevante che, in realtà, le minacce proferite avessero, dal profilo
psicologico, prevalentemente valenza dimostrativa. In concreto, quel che conta -
e che la Corte di prime cure ha giustamente ritenuto pur considerando, a favore
dell’imputato, che le minacce sono state proferite in un contenzioso familiare
appena iniziato, e cioè in un momento in cui “gli animi sono più accesi”
- è che RI 1 era ben cosciente di stare spaventando in modo inusitato la
moglie, con il suo comportamento ripetuto su più mesi e per circa una decina di
occasioni.
Nemmeno in relazione alla valutazione della
collaborazione fornita dal ricorrente alle autorità inquirenti il ricorso può
essere accolto poiché non vi sono elementi per sostanziare la censura secondo
cui la prima Corte ha “messo in ombra” il contributo fornito per il
chiarimento della fattispecie. Al contrario, dalla sentenza impugnata emerge
che la Corte ha considerato, a favore dell’imputato, “una buona
collaborazione con gli inquirenti” (sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag.
97).
A ragione il ricorrente sostiene che, secondo la
giurisprudenza, non bisogna giudicare troppo severamente un imputato che non ha
ammesso le proprie responsabilità ma che devono essere analizzati i motivi del
silenzio ritenuto che il fatto di negare non significa necessariamente che
l’accusato non veda il carattere biasimevole dell’atto e non sia pentito (cfr,
per analogia, DTF 101 IV 257; 94 IV 51). Tuttavia, non vi sono elementi che
permettano di affermare che, in concreto, la prima Corte abbia dato un giudizio
eccessivamente severo alle reticenze e ai silenzi di RI 1 nel primo
interrogatorio, visto che, comunque, al di là della nota sulla questione, ha
qualificato di “buona” la sua collaborazione.
Ciò rilevato, occorre, poi, smitizzare la portata
di tale collaborazione. Se è vero che il ricorrente ha fornito agli inquirenti
una buona collaborazione (non negando la versione fornita dalla moglie e rivelando
di essersi allontanato per alcuni minuti dalla botola mentre il tritalegna era
in funzione), va detto che, comunque, contrariamente a quanto sostenuto nel
ricorso, vi erano elementi oggettivi a sostegno di molte delle dichiarazioni
della parte lesa la cui versione dei fatti avrebbe, pertanto, comunque, potuto
venire analizzata e confermata.
Anche su questo punto, il ricorso va, dunque,
respinto.
3.
Il ricorrente si duole, poi, di una commisurazione arbitrariamente
rigorosa e severa della pena irrorata, “inconciliabile” - a suo dire - “con
dei corretti criteri di commisurazione della pena”, desumibili dal
confronto con altri casi giurisprudenziali (ricorso, punto 10, pag. 24). Egli
ritiene di essere vittima di un’obiettiva disuguaglianza, la pena inflittagli
essendo manifestamente sproporzionata e, perciò, urtante il senso di giustizia
ed equità (ricorso, punto 10, pag. 25).
3.1
Nell’ambito della commisurazione della pena, il principio della
parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene
determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad
un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto con processi analoghi suole, invece,
essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue
particolarità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 163;
Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche
DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). La giurisprudenza ha, del resto,
sottolineato il primato del principio della legalità su quello della parità di
trattamento (DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente che il
ricorrente citi l’uno o l’altro caso in cui una pena particolarmente mite è
stata fissata per poter pretendere lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005,
inc.6S.345/2005, consid. 1.1; DTF 120 IV 136 consid. 3a), ritenuto che una
certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega
normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore
(DTF 135 IV 191, consid. 3.1; 124 IV 44 consid. 2c).
Ne segue che in materia di parità di trattamento
la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo - come il
Tribunale federale (DTF 135 IV 191, consid. 3.1) - quando il giudice del
merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo ad
una disparità flagrante (sentenza CCRP del 28 marzo 2003, inc. 17.2003.7,
consid. 4; sentenza CCRP del 15 marzo 2001, inc. 17.2000.49, consid. 6d/aa; sentenza
CCRP del 23 ottobre 2001, inc. 17.2001.34, consid. 7).
3.2
Il ricorrente reputa che la pena che gli è stata inflitta sia
eccessivamente severa per rapporto alle pene pronunciate in altri casi di
sequestro di persona e cita, per dimostrare tale sua tesi, un caso di sequestro
della durata di otto ore sanzionato con tre mesi di detenzione (DTF 101 IV 402)
ed un altro della durata di due ore e mezza punito con tre mesi e venti giorni
(DTF 104 IV 170).
La censura è infondata. In base ai principi
appena ricordati, i paragoni con altri casi si rivelano, di principio, infruttuosi,
considerati i numerosi fattori che intervengono nella commisurazione della
pena. Le disparità in tale ambito sono inevitabili, nella misura in cui esse
sono riconducibili al principio dell'individualizzazione delle pene.
Il ricorrente si limita, del resto, a raffrontare
la pena inflittagli con quelle pronunciate in altri casi basandosi unicamente
sulla durata del sequestro. Tale confronto è del tutto inconcludente nella
misura in cui la durata del sequestro non é né l’unico né il più significativo
criterio per valutare la colpa dell’autore.
Ciò detto, va ancora precisato che il raffronto
proposto dal ricorrente appare impraticabile già soltanto per il fatto che i
casi da lui citati riguardavano autori puniti in base al previgente art. 182 n.
1.
vCP per la forma non aggravata di sequestro (il trattamento crudele della
vittima essendo, all’epoca, trattato dall’art. 182 n. 2 vCP).
La censura del ricorrente si rivela, inoltre, del
tutto priva di consistenza se a ciò si aggiunge che i casi citati erano precedenti
la profonda riforma delle norme in questione - entrata in vigore nel 1982 (cfr.
Messaggio del 10 dicembre 1979 a sostegno di una modifica del Codice penale
svizzero e del Codice penale militare, Atti di violenza criminale, FF 1979 pag.
1032, in particolare pag. 1049-1051) - e volta, in particolare, proprio ad
aumentare in modo incisivo le pene per tali reati, introducendo ad esempio la
reclusione per il reato di sequestro nella sua forma aggravata, le comminatorie
di pena sin lì previste essendo state giudicate troppo lievi.
Gli argomenti del ricorrente in merito ad una
disparità di trattamento di cui sarebbe vittima sono, pertanto, sprovvisti di
fondamento.
4.
Il ricorrente lamenta, poi, il mancato riconoscimento a suo favore
dell’attenuante del sincero pentimento.
4.1
Nel capitolo intitolato “la liquidazione della PC”, la prima Corte
ha, dapprima, accertato che PC 1, con scritto 21 ottobre 2009, ha notificato le sue pretese di risarcimento per complessivi fr. 125'330.- e che il patrocinatore
dell’imputato, appena avutane notizia, “ha immediatamente contattato il
legale di controparte con il quale ha raggiunto un accordo extragiudiziale con
il versamento alla PC della cifra complessiva di fr. 100'000.-” e
che tale cifra è stata pagata alla vittima il 23 ottobre 2009. Ciò rilevato, la
prima Corte ha dato atto a RI 1 “di essersi immediatamente attivato, non
appena ha appreso della quantificazione esatta delle pretese della PC, per
farvi fronte”. Pur rilevato che tale risarcimento non può essere visto come
un gesto tardivo, compiuto solo nell’imminenza del processo e ad esso
strumentale, trattandosi invece di un “segno concreto di assunzione di
responsabilità”, i primi giudici hanno ritenuto che esso non basta a
configurare l’attenuante specifica del sincero pentimento (sentenza
impugnata, consid. IX 2b, pag. 84).
Più oltre, nel capitolo dedicato alla
commisurazione della pena, dopo avere precisato che “per finire, la
questione assume un aspetto più formale che sostanziale” avendo di fatto
già tenuto ampiamente conto dell’immediato risarcimento della vittima e
ricordata la giurisprudenza in materia, la Corte di prime cure ha ribadito che RI
1, con il pagamento dei fr. 100'000.- concordati, non ha compiuto “quello
sforzo particolare esatto dalla giurisprudenza” e, quindi, non gli può
venire riconosciuta l’attenuante specifica del sincero pentimento. Questo
poiché di quei soldi egli poteva “tranquillamente disporre, date le sue
capacità finanziarie” e soprattutto perché, visti “i suoi scarsi mezzi per
comprendere il disagio dell’altro e, per finire, per pentirsi completamente di
quello che ha fatto”, non si può dire “che egli, nel proprio intimo, ha
preso coscienza del male che ha fatto e se ne è totalmente dissociato”
(sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag. 98). Continuando, la Corte di prime
cure ha precisato che RI 1 “sa che non doveva comportarsi in quel modo,
perché così non si fa e non lo farà più, ma i suoi sensi di colpa, come
spiegato dal suo medico curante dott. __________ , si fermano alla
costatazione che il suo agito è stato contrario alle regole” (sentenza
impugnata, consid. XI 2h, pag. 98-99).
4.2
In relazione all’attenuante in questione, il ricorrente formula, in
primo luogo, una censura di arbitrio sostenendo che la pronuncia della Corte di
prime cure - laddove mette in dubbio che egli abbia preso coscienza del male
fatto e se ne sia distanziato e afferma che i suoi sensi di colpa si limitano
alla constatazione che ha agito in modo contrario alle regole - è arbitraria
poiché non prende in considerazione quanto osservato dal dott. __________ ,
ovvero che il ricorrente si colpevolizza (“a modo suo”, “in modo
primitivo”), prova rammarico, rincrescimento per quanto fatto alla moglie, è
consapevole del dolore causato e ritiene giusto pagarne le conseguenze
(ricorso, punto 9, pag. 18-19). Per il ricorrente, le considerazioni della
Corte di prime cure sono pertanto destituite di ogni fondamento e in urto con
le risultanze mediche agli atti che attestano, in realtà, che egli “è
pienamente consapevole e cosciente di avere fatto del male a sua moglie e per
questo è profondamente rammaricato e rincresciuto”. Che egli viva -
continua il ricorrente - il senso di colpa a modo suo, cioè il fatto che
lo viva “in maniera primitiva, nulla muta in punto all’assoluta sincerità
del suo profondo, intimo pentimento, reso peraltro manifesto dai pianti durante
i verbali di interrogatorio” e cita, al proposito, in particolare il
verbale 21 marzo 2007 (ricorso, punto 9, pag. 20).
Del resto - prosegue il ricorrente - la sua
volontà di emendamento si è manifestata nell’immediata rifusione del danno alla
moglie, avvenuta prima del dibattimento e immediatamente dopo la
quantificazione delle pretese da parte di quest’ultima (ricorso, punto 9, pag.
20). Per poter immediatamente risarcire - continua il ricorrente - egli ha, in
realtà, “contrariamente a quanto lasciato ambiguamente intendere nella
censurata sentenza” (ricorso pag. 20), compiuto un notevole e particolare
sforzo avendo dovuto far capo, per la liquidità necessaria, ad un prestito
della __________ (suo bene proprio) così come comprovato dalla contabilità
della società e dal giustificativo bancario attestante l’uscita di fr. 100’000.-
(valuta 23 ottobre 2009) dal conto bancario intestato alla __________ presso la
__________ (ricorso, punto 9, pag. 21). Continuando nel suo esposto, il
ricorrente afferma come il ragionamento della prima Corte conduca ad un
risultato inaccettabile, nella misura in cui lascia intendere che l’attenuante
del sincero pentimento è data solo “nei casi in cui l’autore del reato che
ha risarcito integralmente il danno si ritrova, proprio in virtù di tale
rifusione, letteralmente sul lastrico”. Si tratta - continua il ricorrente -
di considerazioni lesive del principio della parità di trattamento (lo sforzo
particolare non potendo essere dato solo in presenza di un tracollo finanziario
dell’accusato a seguito del risarcimento) e contrarie ai principi generali del
diritto penale in materia di prevenzione in quanto rendono ininfluente ogni atto
riparatore, cosicché risulta indifferente risarcire o meno la vittima (ricorso,
punto 9, pag. 21 e 22). Rilevando che, secondo la dottrina, “l’attenuante
del sincero pentimento per riparazione del danno merita, nell’interesse stesso
della vittima, di essere riconosciuta con generosità, poiché in assenza di
risarcimento volontario non sempre la parte lesa riesce poi a riscuotere il
dovuto o è assicurata contro l’atto criminoso” (ricorso, punto 8, pag. 16),
RI 1 conclude affermando che i primi giudici hanno violato l’art. 48 lett. d CP
non concedendogli l’attenuante in questione, che doveva in ogni caso essergli
concessa “nel solco di un’auspicata prassi meno restrittiva” (ricorso,
punto 9, pag. 23).
4.3
Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore
ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il
danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui. In applicazione dell’art.
48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima
comminata.
Il testo della lett. d dell’art. 48 corrisponde a
quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto
l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici,
dato che le altre versioni linguistiche non hanno subito simile modifica);
l’art. 48 CP si differenzia tuttavia dall’art. 64 vCP nel senso che
l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle
circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF
dell’8 gennaio 2008, inc.6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la
giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua
validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 14 ottobre
2008, inc.6B_78/2008, consid. 3.5; STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid.
1.1
).
Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il
fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del suo errore
ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre
considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione
dell’art. 48 CP (STF del 3 febbraio 2003, inc.6S.17/2003, consid. 2.3.; STF
del 7 gennaio 2009, inc.6B_827/2008, consid. 2.2.2.).
In effetti, il sincero pentimento presuppone che
l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e
meritevole; l’autore deve avere agito spontaneamente, il suo comportamento deve essere in stretto rapporto con l'illecito e connotare
un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento
penale pendente o imminente. Si richiedono, dunque, cumulativamente due
condizioni: il pentimento e il risarcimento del danno (cfr. in particolare STF
del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008, consid. 3.5.): concretamente, perché il disposto citato possa trovare applicazione, l’autore
deve avere dato prova del suo pentimento tentando, anche a costo di sacrifici,
di riparare, nella misura di quanto da lui ragionevolmente esigibile, il danno
causato (DTF 107 IV 98 consid. 1 e rif.; STF del 5 novembre 2008, inc.
6B_822/2008, consid. 2.3; STF dell’8 gennaio 2008, inc.6B_622/2007, consid.
3.
; STF non pubblicata del 26 aprile 1999, inc.6S.146/1999,
consid. 3a; STF del 3 febbraio 2003, inc.6S.17/2003, consid. 2.1; STF del 7
gennaio 2009, inc.6B_827/2008, consid. 2.2.2).
In questo senso, il risarcimento del danno non
sempre basta ad integrare gli estremi del sincero pentimento: è, infatti,
necessario che il risarcimento possa essere letto come un gesto spontaneo e
disinteressato, slegato dalle conseguenze contingenti del procedimento penale
(STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008, consid. 3.5) con cui il reo dimostra
di essersi pentito (STF del 5 novembre 2008, inc.6B_822/2008, consid. 2.3; STF
del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008, consid. 3.5; STF del 26 aprile 1999, inc.
6S.146/1999, consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid. 1 con rinvii; CCRP del 13
febbraio 2001, inc. 17.2001.8, consid. 2).
Dal canto suo, la dottrina auspica, nell’interesse
della parte civile, un riconoscimento generoso del sincero pentimento in caso
di risarcimento (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, II ed. 2007, ad
art. 48 CP, n. 30; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, ad
art. 48 CP, n. 39).
L’ammissione di una delle circostanze attenuanti
previste dall’art. 48 CP ha per effetto di estendere verso il basso il quadro
legale della pena. Tuttavia, il giudice non è tenuto a far uso della facoltà
offertagli dall’art. 48a CP. In effetti, a condizione di non abusare del
proprio potere di apprezzamento, egli può tener conto della circostanza
attenuante nel quadro ordinario della pena (DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113;
STF del 7 gennaio 2009, inc.6B_827/2008, consid. 2.2.2). Così, un sincero
pentimento poco caratterizzato (ma che, pure, realizza l’ipotesi di cui
all’art. 48 CP) comporterà soltanto una diminuzione della pena all’interno del
quadro legale ordinario, cioè al risultato che si avrebbe nel caso in cui il
giudice avesse ritenuto soltanto un pentimento significativo nell’ambito
dell’art. 47 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc.6B_827/2008, consid. 2.2.2).
Sapere se il gesto del ricorrente denota uno
spirito di pentimento e il riconoscimento della propria colpa (o, al contrario,
se si fonda su considerazioni tattiche) è una questione che attiene
all’accertamento dei fatti (STF del 5 novembre 2008, inc.6B_822/2008, consid.
2.
; DTF 107 IV 99, consid. 3b) e, pertanto, può essere rivista da questa Corte
soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio. Stabilire se i fatti accertati
costituiscono o meno sincero pentimento è, invece, una questione di diritto
ritenuto che l’art. 48 lett. d CP è violato quando il giudice nega - o ammette -
le premesse di un'attenuazione in modo inconciliabile con la legge oppure se,
nonostante le premesse date, rifiuta l'attenuazione (CCRP del 13 febbraio 2001,
inc. 17.2001.8, consid. 2).
Rientra, poi, come visto sopra, nell’ambito del
potere di apprezzamento del giudice stabilire le conseguenze sulla pena di tale
attenuante: in particolare, rientra nel suo potere di apprezzamento stabilire
se, in funzione della sua intensità, il sincero pentimento debba comportare una
semplice attenuazione della pena nel quadro legale ordinario oppure se debba
comportare l’applicazione dell’art. 48a CP (DTF 118 IV 342 consid. 2d; STF del 3 febbraio 2003, inc.6S.17/2003, consid. 2.3; STF del 7
gennaio 2009, inc.6B_827/2008, consid. 2.2.2).
4.4
Come visto sopra, la stessa prima Corte ha accertato che, non appena
saputo che la moglie aveva quantificato le proprie pretese (fr. 125'330.-), RI
1.
“si è immediatamente attivato”, contattandola, trovando un accordo
sulla cifra di fr. 100'000.- e provvedendo immediatamente al pagamento di
quanto convenuto. Al riguardo è anche importante osservare che tra il momento
in cui la vittima ha quantificato le proprie pretese e quello in cui RI 1 ha provveduto al pagamento del risarcimento convenuto sono passati soltanto due giorni (sentenza
impugnata, consid. IX 2a, pag. 84).
Ma non solo.
Rispondendo alle obiezioni della parte civile, la
prima Corte ha precisato che il risarcimento non è stato un gesto tardivo,
compiuto pochi secondi prima del processo, ma che al contrario è stato “un
segno concreto di assunzione di responsabilità”. Il risarcimento è stato,
cioè, ritenuto dalla prima Corte come la concretizzazione da parte di RI 1
della consapevolezza della propria responsabilità e dell’accettazione della
propria sanzionabilità.
Questo significa dunque che, al di là dei termini
utilizzati, la stessa prima Corte ha accertato che RI 1 non si è deciso al
risarcimento per questioni di tattica difensiva, ma che, al contrario, il suo
gesto denota uno spirito di pentimento. Del resto, tertium non datur: o
il risarcimento del danno ha valore meramente tattico, oppure esso presuppone
il riconoscimento della propria colpa e l’assunzione delle conseguenze di tale
colpa, quindi, in altre parole, presuppone un pentimento.
Pretendere dopo un simile accertamento che, però,
non è proprio così, cioè che RI 1 non si è pentito poiché la sua incapacità di
“comprendere il disagio dell’altro” non permette di affermare che “egli,
nel proprio intimo, ha preso coscienza del male che ha fatto e se ne è totalmente
dissociato” (sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag. 98) è arbitrario.
Da un lato, perché significa cadere in una
contraddizione in termini: contraddizione che diventa ancora più marcata se si
considera che, subito dopo, la stessa prima Corte ha ancora accertato che RI 1 “sa
che non doveva comportarsi in quel modo perché così non si fa e non lo farà più”
(sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag. 98-99).
D’altro lato, è arbitrario perché, con evidenza,
la prima Corte non ha ben compreso il senso delle valutazioni del dott. __________
- che ha preso a fondamento delle sue considerazioni sull’assenza di presa di
coscienza del male fatto - visto che lo specialista ha dato atto che RI 1 “si
colpevolizza a modo suo (..) prova profondo rammarico e rincrescimento per
quanto ha fatto il 28.2.2007, è assolutamente convinto che non fosse giusto
farlo e se ne dispiace” (rapporto del 23 ottobre 2009, pag. 10).
Affermando, infine, che “i suoi (di RI 1) sensi di colpa si fermano
alla costatazione che il suo agito è stato contrario alle regole” la Corte
è nuovamente caduta in errore, confondendo forma e sostanza poiché non ha
considerato che lo specialista aveva precisato che, viste le sue modalità di
funzionamento di RI 1, il suo senso di colpa “si esprime con modalità
prevalentemente razionali” (cfr. rapporto citato), non intendendo con ciò che
RI 1 non ha sensi di colpa, ma che li esprime secondo una (fra le tante)
particolare modalità d’espressione.
Pertanto, in queste condizioni, è arbitrario
concludere che il risarcimento non denota uno spirito di pentimento (STF del 5
novembre 2008, inc.6B_822/2008, consid. 2.4; DTF 107 IV 99 consid. 3b).
Ciò detto, va osservato che la prima Corte ha
ritenuto di non dover concedere il beneficio dell’attenuante del sincero
pentimento anche perché RI 1, per risarcire la moglie, non ha dovuto compiere
grossi sforzi visto che, comunque, si trattava “di una cifra di cui poteva
tranquillamente disporre, date le sue capacità finanziarie” (sentenza
impugnata, consid. XI 2h, pag. 98).
Le critiche sviluppate al proposito nel ricorso
sono fondate. In effetti, ammettere la tesi della prima Corte equivale ad
escludere sempre e in ogni caso il riconoscimento dell’attenuante specifica del
sincero pentimento a tutti gli autori che possono risarcire il danno facendo
capo a mezzi propri e per cui il pagamento non comporta una restrizione
sensibile del livello di vita. Si tratta, evidentemente, di una soluzione non
conforme alla volontà del legislatore e alla lettera della legge. Del resto, il
Tribunale federale ha già implicitamente escluso tale tesi nella sentenza
pubblicata in DTF 107 IV 98, nella quale ha riconosciuto il sincero pentimento
in un caso in cui la parte civile era stata risarcita dai genitori dell’autore,
su insistenza di quest’ultimo, con un pagamento a valere quale acconto sulla
sua quota ereditaria. In tale sentenza, il Tribunale federale aveva, peraltro,
avuto modo di precisare che tale riconoscimento non costituiva un trattamento
di favore degli autori con una buona situazione finanziaria ritenuto che,
comunque, chi vive situazioni diverse può riparare il danno in altro modo - ad
esempio cercando di ottenere un prestito da terzi - e che, in ogni caso, non
può essere rimproverato all’autore di scegliere, fra le diverse possibilità di
ottenere i fondi necessari al risarcimento, quella per lui meno onerosa (DTF
107.
IV 98, consid. 3a e b). Della posizione della dottrina già s’è detto (cfr.
Wiprächtiger, op. cit., ad art. 48 CP, n. 30; Trechsel, op. cit., ad art. 48
CP, n. 22; Pellet, op. cit., ad art. 48 CP, n. 39).
In concreto, ritenuti gli accertamenti secondo
cui il ricorrente ha indennizzato la moglie senza considerazioni tattiche ma
perché cosciente della propria colpa e della necessità di assumersene le
conseguenze cercando di porvi rimedio, e considerato che l’applicazione
dell’art. 48 lett. d non è riservato ai casi in cui il risarcimento del danno
mette l’autore in uno stato di (quasi) precarietà economica o, comunque, ne
riduce il tenore di vita, il risarcimento disinteressato, immediato e ampio
offerto da RI 1 alla moglie deve essere ritenuto - pena la violazione del
diritto federale - come costitutivo di un sincero pentimento ai sensi della
norma citata. Del resto, non si vede come RI 1 avrebbe potuto dimostrare nei
fatti un pentimento maggiore di quello dimostrato con il risarcimento
disinteressato, immediato e ampio da lui offerto. Pertanto, il mancato
riconoscimento dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. d CP ad opera
della prima Corte costituisce una violazione del diritto federale.
Questa violazione ha, però, avuto in concreto una
portata soltanto teorica nella misura in cui la prima Corte ha precisato di
avere tenuto in “ampia” considerazione a favore del condannato l’“intervenuto
ed immediato pagamento delle pretese di PC” (sentenza impugnata, consid. XI
2h, pag. 97-98).
Che ciò sia avvenuto, cioè che la prima Corte
abbia effettivamente ampiamente preso in considerazione tale circostanza a
favore del condannato è provato, in particolare, dalla sanzione comminata che è
rimasta ai limiti inferiori del ventaglio di pena previsto dall’art. 184 CP (pena
detentiva da 1 a 20 anni; v. sopra, consid. 2.4.), nonostante l’oggettiva
gravità dei reati di cui RI 1 deve rispondere (in particolare, del sequestro di
persona aggravato). In queste condizioni, non può essere rimproverato alla
prima Corte di avere abusato del proprio potere di apprezzamento che, come
visto sopra, gli permette di decidere, in funzione dell’intensità del
pentimento dimostrato, di tenerne conto nell’ambito dell’art. 47 CP piuttosto
che in quello dell’art. 48a CP (DTF 118 IV 342, consid. 2d; 116 IV 11, consid. 2f; STF del 3 febbraio 2003, inc.6S.17/2003, consid. 2.3). Dunque, il riconoscimento in questa sede
del sincero pentimento non impone una riduzione delle pena così come
commisurata dalla prima Corte.
Perciò, su questo punto, il ricorso va accolto
nel senso che, invariato per il resto il dispositivo no. 3 della sentenza
impugnata, a RI 1 è riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento.
5.
Il ricorrente sostiene, infine, che la Corte ha violato il diritto
poiché, considerata la sua colpa e, in particolare, la prognosi non negativa e
il principio della risocializzazione, la pena a suo carico avrebbe dovuto
essere compressa così da essere interamente posta al beneficio della
sospensione condizionale.
5.1
La prima Corte ha tenuto conto a favore del condannato dei “discreti
frutti” dati dal trattamento psichiatrico cui egli si è sottoposto (sentenza
impugnata, consid. XI 2i, pag. 99). Al proposito, dopo avere rilevato il
sensibile miglioramento dei rapporti fra i coniugi nonostante la permanenza di
alcuni “focolai di tensione” non del tutto spenti (sentenza impugnata,
consid. IX 1d, pag. 83), la Corte di prime cure ha sottolineato che la terapia
seguita da RI 1 “ha molto probabilmente raggiunto il suo scopo e meglio di
evitare, in futuro, il ripetersi di eventi tanto gravi quanto pericolosi, e ciò
malgrado la causa di divorzio sia tuttora pendente e il suo esito incerto,
un’eventuale decisione a lui negativa potendo risvegliare quei sentimenti di
astio nei confronti della moglie, attualmente apparentemente sopiti” (sentenza
impugnata, consid. XI 2i, pag. 99).
Per tener conto dell’invocato principio della
risocializzazione, dopo avere concluso, sulla scorta di tutti gli elementi
ritenuti, che “si giustificherebbe una pena detentiva non inferiore ai tre
anni e tre mesi” (sentenza impugnata, consid. XI 2l, pag. 99), i primi
giudici si sono chiesti se una pena interamente da espiare “sia in definitiva
equa nei confronti dell’imputato che pur con gli scarsi mezzi intellettuali e
il suo funzionamento psicologico, si è rimesso al lavoro, continua a gestire
con successo le sue attività commerciali e si è sottoposto ad un trattamento
psichiatrico che, almeno nel risultato, sembra aver scongiurato rischi di
recidiva” per concludere di dovere - per poter concedere la parziale sospensione
condizionale della pena - “eccezionalmente” e “con un grande sforzo”
comprimere la pena in tre anni (sentenza impugnata, consid. XI 3, pag. 99).
Nel determinare la parte di pena di espiare, la
Corte ha considerato la prognosi non negativa formulata riguardo la futura
condotta di RI 1 (sentenza impugnata, consid. XI 3b, pag. 100) ma, in
considerazione della sua grave colpa, lo ha condannato ad espiare metà della
pena inflitta (ovvero diciotto mesi, computato il carcere preventivo già
sofferto), considerando che una pena da espiare più lieve “non sarebbe per
nulla adeguata e costituirebbe un’inammissibile banalizzazione del comportamento,
nel suo insieme, dell’accusato” (sentenza impugnata, consid. XI 3b, pag.
100).
Sempre in considerazione della gravità della
colpa di RI 1, pur avendo “tenuto in ampia considerazione il principio della
risocializzazione”, la Corte non ha accolto la richiesta di pena della
difesa di fissare la pena a suo carico in 24 mesi interamente sospesi
condizionalmente (sentenza impugnata, consid. XI 3c, pag. 100). Dopo avere
ricordato che la giurisprudenza impone di “evitare nella misura del
possibile sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato”, la
Corte di prime cure ha precisato che determinante è, comunque, il grado di
colpevolezza del reo (nella fattispecie, grave per crudeltà della condotta,
intensità del dolo ed egoismo dei motivi a delinquere) e che, comunque, in
concreto il personale della carrozzeria e della falegnameria ha dimostrato di
poter assicurare la continuazione dell’attività delle ditte già in occasione
delle due incarcerazioni dell’accusato (la cui durata non era prevedibile viste
le gravi accuse rivoltegli a quel tempo) (sentenza impugnata, consid. XI 3c,
pag. 101).
5.2
Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che la Corte di prime cure,
in relazione alla possibile recidiva derivante da un eventuale esito negativo
del procedimento di divorzio, non ha soltanto svolto delle considerazioni
destituite di ogni fondamento e contrarie alle risultanze mediche, ma non ha nemmeno
tenuto in sufficiente considerazione il fatto che da due anni a questa parte
egli non ha più importunato in alcun modo la moglie (ricorso, punto 1, pag.
28-29). L’assenza di una prognosi sfavorevole doveva - continua il ricorrente -
essere tenuta maggiormente in considerazione e condurre, assieme agli altri
fattori già evocati, ad una riduzione della pena a 24 mesi, integralmente posta
a beneficio della sospensione condizionale (ricorso, punto 11, pag. 26-28).
Secondo il ricorrente la pena inflitta è, poi,
iniqua e “disattende il principio cardine del diritto penale che vuole la
pena come fattore risocializzante” poiché la Corte ha omesso di considerare
il fatto che egli è “elemento portante ed indispensabile per la gestione
delle attività economiche” delle ditte facenti capo a lui e “punto di
riferimento per la clientela e il proprio personale” (ricorso, punto 12,
pag. 29-30). Tale omissione - prosegue il ricorrente - ha condotto ad una
pronuncia insostenibile, in quanto l’obbligo di scontare la pena, ponendo in
serio pericolo l’esistenza delle sue aziende, ipoteca pure la sua
risocializzazione futura, ciò che peraltro avrà effetti negativi pure per la
moglie (ricorso, punto 12, pag. 30). Per evitare, dunque, che la pena abbia “effetti
contrari alla sua funzione di prevenzione sociale”, essa deve essere
ridotta a un massimo di 24 mesi di detenzione, integralmente sospesi (ricorso,
punto 12, pag. 32).
5.3
La censura secondo cui la prima Corte non ha correttamente valutato
la prognosi dimostra come il ricorrente non abbia compreso il senso delle
considerazioni svolte dalla prima Corte che, contrariamente a quanto sostenuto
nel ricorso, dopo avere considerato senza arbitrio che la causa di divorzio
dall’esito incerto è un elemento potenzialmente pericoloso, ha comunque
concluso per una prognosi “non negativa” (sentenza impugnata, consid. XI
3b, pag. 100) in funzione del buon esito della terapia psichiatrica cui il
ricorrente si è sottoposto, terapia che, secondo i primi giudici, “ha molto
probabilmente raggiunto il suo scopo e meglio di evitare in futuro il ripetersi
di eventi tanto gravi quanto pericolosi, e ciò malgrado la causa di
divorzio sia tuttora pendente” (sentenza impugnata, consid. XI 2i, pag. 99).
Contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, dunque, nella sentenza
impugnata l’esistenza della causa di divorzio non è stata considerata quale
elemento di peggioramento della prognosi. Al contrario - e così come valutato
anche dal dott. __________ (“poco probabile il rischio di recidiva, e ciò
anche a fronte della procedura di divorzio ancora pendente”) - la Corte ha
ritenuto di poter ragionevolmente ipotizzare che le possibili tensioni
derivanti dal procedimento di divorzio ancora pendente non dovrebbero avere
incidenze negative sul comportamento futuro di RI 1.
Su questo punto, dunque, la censura cade nel
vuoto.
Nemmeno possono trovare accoglimento le tesi
sviluppate dal ricorrente sul principio della risocializzazione. Infatti, da un
lato la prima Corte - andando invero al di là di quanto stabilito dalla
giurisprudenza in DTF 134 IV 17 - ha già tenuto
ampiamente conto di tale principio nella commisurazione della pena (“eccezionalmente”,
“facendo un grande sforzo”), comprimendola sino al limite (3 anni) superato
il quale non è più data la possibilità di una sospensione parziale ex art. 43
CP. D’altro lato - ritenuto come sia già stato accertato che, nella
commisurazione della pena, i primi giudici non hanno ecceduto nel loro potere
di apprezzamento - la richiesta di determinazione in 24 mesi della pena onde
evitare rischi di emarginazione sociale è improponibile visto che, se è vero
che occorre evitare le sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato,
la giurisprudenza ha stabilito che la gravità della colpa è comunque e sempre
il criterio determinante per la commisurazione della pena mentre considerazioni
in merito alla risocializzazione del condannato permettono solo correzioni
marginali.
Su questo tema, la prima Corte ha, comunque,
esposto in modo lineare e scevro da abuso od eccesso di potere di apprezzamento
i motivi per cui, a fronte della grave colpa di RI 1, l’applicazione del
principio della risocializzazione non poteva condurre a sconti di pena più
significativi.
Su questo punto e a titolo abbondanziale, si
sottolinea, comunque, che, nel suo gravame, il ricorrente si discosta
dall’accertamento dei primi giudici - accertamento rimasto incontestato -
secondo cui la presenza di RI 1 non si è rivelata indispensabile alla
sopravvivenza delle sue due ditte. Accertamento che relativizza di molto le
preoccupazioni espresse nel ricorso.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso deve
essere disatteso.
6.
Procedendo all’applicazione dell’art. 43 CP, la Corte di prime cure,
dopo avere ribadito che “la prognosi non può in generale dirsi negativa”, ha
ritenuto che RI 1 deve “essere condannato ad espiare la metà della pena
sospesa” poiché la sua colpa “è troppo grave per consentire ulteriori
sconti” e meglio, detto in altri termini, per la prima Corte, “una pena
da espiare inferiore a 18 mesi non sarebbe per nulla adeguata e costituirebbe
un’inammissibile banalizzazione del comportamento, nel suo insieme,
dell’accusato” (sentenza impugnata, consid. XI.3.b. pag. 100).
6.1
Giusta l’art. 43 CP, il giudice può sospendere parzialmente
l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per
tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.
Il cpv. 2 di detto articolo precisa che la parte
da eseguire non può eccedere la metà della pena, mentre il cpv. 3 precisa che
la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno 6 mesi.
In concreto, in relazione alla
determinazione della parte di pena da espiare, la decisione della prima Corte
non appare rispettosa dei dettami dell’art. 43 CP.
In effetti, nella fissazione della durata della parte di pena da
scontare e di quella sospesa, il giudice - che pure dispone di un ampio potere
di apprezzamento - deve tener conto in modo appropriato della colpa dell’autore
e fissare il rapporto fra le due parti di pena in modo da tenere equamente
conto sia della prognosi che della colpa nel senso che quanto più
la prognosi è favorevole e quanto meno l’atto appare biasimevole, tanto più
grande deve essere la parte di pena sospesa (DTF 134 IV 1, consid. 5.6; STF del
22.
gennaio 2008, inc.6B_714/2007, consid. 3.2.; STF del 18 gennaio 2008, inc.
6B_664/2007, consid. 3.2.4; STF dell’11 gennaio 2008, inc.6B_513/2007, consid.
3.
).
Ora, ritenuto il riconoscimento del sincero
pentimento, determinare la parte di pena da espiare nella metà della pena –
cioè, nel massimo concesso dall’art. 43 cpv. 2 CP – non è giustificato nella
misura in cui l’attenuante specifica riconosciuta, da un lato, rafforza il
carattere favorevole della prognosi e, dall’altro, diminuisce la colpa del
condannato.
In queste condizioni, tutto ben soppesato, appare
equo determinare la parte di pena da scontare in 15 mesi e in 21 mesi quella
sospesa condizionalmente.
7.
In considerazione dell’esito del
ricorso, gli oneri processuali sono a carico del ricorrente per ¾ e, per il
resto, a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 400.- per ripetibili
ridotte (art. 15 cpv. 1 CPP).
Non si assegnano ripetibili alla parte civile
che, per il tramite di un legale, ha presentato osservazioni al ricorso limitate
alla questione del sincero pentimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. il dispositivo no. 3. della sentenza impugnata è così riformato:
“ 3. Di conseguenza, RI 1, avendo
dimostrato sincero pentimento, è condannato:”
1.2. il dispositivo no. 4. della sentenza impugnata è così riformato:
“
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in
ragione di 21 mesi, con un periodo di prova di 3 anni. Per il resto, è da
espiare.”
Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 2'000.-
sono posti per ¾ a carico del ricorrente e per il
resto a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 400.- per ripetibili
ridotte.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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