17.2009.8
Assoluzione del ricorrente dai reati di lesioni semplici e di ingiuria. Arbitrarietà dell'accertamento del primo giudice. Principio in dubio pro reo
15 dicembre 2009Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2009.8
Data decisione, Autorità:
15.12.2009, CCRP
Titolo:
Assoluzione del ricorrente dai reati di lesioni semplici e di ingiuria. Arbitrarietà dell'accertamento del primo giudice. Principio in dubio pro reo
ARBITRIO
IN DUBIO PRO REO
art. 6 cf. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 14 cpv. 2 ONU II
Incarto n.
17.2009.8
Lugano
15 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 6 febbraio 2009 da
RI 1
e
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 13 febbraio 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 ottobre 2007, verso le ore 18.20, PC 1, in compagnia del suo setter inglese, passeggiava lungo il fiume, in prossimità della pista dei
go-karts di __________.
Nel contempo, giungendo dalla direzione opposta a quella di PC 1, RI 1 camminava
con il proprio pastore tedesco verso il proprio veicolo, dopo una seduta di
addestramento presso l’ex silo __________.
Nessuno dei cani era al guinzaglio.
Fatti
B.
Visto che anche il cane di PC 1 era libero, RI
1 ha lasciato correre il suo cane in direzione dell’altro. Secondo RI 1, il
suo pastore tedesco era del tutto tranquillo e – essendo ancora un giovane cane
– voleva soltanto giocare con l’altro animale.
PC 1 ha, invece, avuto paura del cane che si era avvicinato al punto che ha
cercato di allontanarlo prendendolo a calci.
C.
RI 1, vista la scena, si è precipitato,
correndo, verso PC 1 con cui iniziò una discussione animata.
Secondo la versione dei fatti di PC 1, RI 1, gridandogli di lasciare stare il
suo cane, lo aggredì violentemente “con calci nelle gambe e pugni in testa”
così che lui cadde a terra “dolorante, con la netta sensazione che stavo per
essere vittima di un infarto e sanguinavo dalla bocca, non riuscendo quasi più
a respirare”. Sempre secondo la versione data da PC 1, mentre lui a terra
chiedeva aiuto, RI 1 “continuava ancora a schernirmi e ingiuriarmi con
testuali epiteti: “Stupido di un cretino, sei venuto vecchio e non hai imparato
niente”. PC 1 ha poi precisato di non avere “assolutamente risposto alla
violenza di RI 1” e di non averlo ingiuriato (cfr. sentenza
impugnata, consid. 4 pag. 3 e 4).
Dal canto suo, RI 1 ha dichiarato di essersi limitato ad esortare alla calma PC
1 – che era “furibondo e sferrava calci a più non posso al mio cane” - dicendogli
che il suo cane era ancora un cucciolo e non aveva intenzioni aggressive. RI 1 ha, poi, spiegato che PC 1 perse l’equilibrio e cadde a terra “mentre scalciava” tenendo “il
suo cane stretto tra le gambe e non in braccio come egli asserisce” e che,
mentre era a terra, l’uomo “ha simulato come se gli venisse un infarto, tra
l’altro sbagliandosi e mettendo la mano sul lato destro del petto”.
Infine, RI 1 ha negato di avere detto a PC 1 “stupido di un cretino, sei venuto vecchio e non hai imparato niente” ma ha
ammesso di averlo tacciato di “scemo e cretino” in risposta agli insulti
che l’altro gli rivolgeva (“scemo, cretino, voi con i pastori tedeschi
siete tutti degli asini”) (cfr. sentenza impugnata, consid. 4 pag. 4 e 5).
D.
Dopo i fatti, PC 1 si è recato al pronto
soccorso. Il medico che l’ha visitato, dopo avere parlato, nella diagnosi, di
una “contusione testa”, una “contusione ginocchio sinistro” e una
“piccola FLC labbro superiore destro”, descrivendo lo status locale del
paziente, ha precisato che non vi sono ematomi o lesioni visibili al cuoio
capelluto, che il labbro superiore presenta una piccola escoriazione a destra e
che il ginocchio sinistro è dolente alla palpazione.
E. A seguito della querela presentata il 5 ottobre 2008 da PC 1, il
procuratore pubblico, con decreto d’accusa 23 luglio 2008, ha dichiarato RI 1 autore colpevole di lesioni semplici ed ingiuria, proponendo la sua condanna
alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di due anni - di
fr. 600.- (corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.-) e ad una multa di fr.
300.- e rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese di
risarcimento.
Il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto di accusa.
F. Dopo il dibattimento, con sentenza del 13 gennaio 2009, il giudice
della Pretura penale – statuendo sull’opposizione – ha confermato la condanna di
RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di due anni
- di fr. 600.- (corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.-). La multa è stata,
per contro, diminuita a fr. 100.-.
G. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 13 gennaio 2009.
Nella motivazione scritta, presentata il 5 febbraio 2009, egli, affermando che “un
reato come questo non l’avrei mai commesso”, postula, implicitamente, la
sua assoluzione.
Il procuratore pubblico, con scritto 20 febbraio 2009, rinuncia a formulare
osservazioni.
La parte civile non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione
delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295
cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o
finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento
serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I
173.
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove
a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione
dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid.
5.1
pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173
consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2.
RI 1 lamenta, anzitutto, un vizio essenziale di procedura, sostenendo
che le deposizioni da lui rilasciate alla polizia sono state verbalizzate in
modo non del tutto esatto e incompleto e, a tratti, in modo troppo sintetico
(ricorso, pag. 1).
Giusta l’art. 288 lett. b CPP, i vizi di procedura vanno fatti valere “non
appena possibile”.
In concreto, le censure ad essi relative andavano
pertanto sollevate già in occasione dell’interrogatorio in polizia, ritenuto
oltretutto che lo stesso ricorrente ha dichiarato che, rileggendo il verbale, egli
aveva rinunciato a far correggere alcuni dettagli “per non dover far
cambiare nuovamente certe cose all’agente” (ricorso, pag. 1).
Sollevata per la prima volta nel ricorso per cassazione, la censura deve
essere dichiarata, perciò, irricevibile.
3.
Il ricorrente solleva, poi, delle
censure relative all’accertamento dei fatti, sostenendo che questi non si sono
svolti “come la parte civile afferma ed ha fatto credere al giudice”.
3.1
Il primo giudice ha, dapprima,
sottolineato come, posto di fronte a due versioni discordanti, il giudice non
possa “limitarsi acriticamente all’applicazione del principio in dubio pro
reo” ma debba valutare “globalmente tutte le risultanze, sia quelle
favorevoli che quelle contrarie alla tesi accusatoria”.
Quindi, sottolineato come l’imputato abbia negato
di avere picchiato la parte civile, il primo giudice ha ritenuto di poter
attribuire credibilità alla “descrizione fornita dal denunciante in merito
alle lesioni” innanzitutto perché “quanto dichiarato dal signor PC 1
trova conferma nel tipo di lesioni riscontrate dai medici dopo i fatti”
ritenuto che tali lesioni sono “compatibili con dei calci e dei pugni,
soprattutto quelle al viso”.
Proseguendo, il primo giudice ha giudicato “poco
credibile” la versione dei fatti dell’imputato sia perché le lesioni
riportate nel certificato medico sono “meno conciliabili” con la caduta
a terra da lui descritta poiché tale dinamica non spiega come mai “la
ferita lacero-contusa al labbro sia accompagnata da una contusione alla testa
in una zona che non sia quella del viso” nella misura in cui “rovinando
semplicemente a terra il signor PC 1 non può aver picchiato il capo in due
punti differenti” sia perché è poco plausibile che PC 1, tentando di tirare
pedate, sia caduto frontalmente: “in simili situazioni (…) si cade in
schiena o di lato” poiché “la perdita di equilibrio avviene quando la
gamba con cui si colpisce è spostata in avanti, per cui il baricentro viene
spostato all’indietro”.
Il primo giudice ha, infine, considerato quale
ulteriore elemento a sostegno della credibilità della versione di PC 1 il fatto
che le parti, prima dei fatti, non si conoscevano “per cui non si può
ipotizzare che all’origine della denuncia vi siano degli scopi estranei alla
richiesta di ottenere giustizia che possano avere indotto la parte civile a
dichiarare il falso” (sentenza, consid. 8 pag. 6).
3.2
Dopo avere ribadito di non aver “toccato in nessun modo il signor
PC 1”, nel suo allegato il ricorrente sostiene che non si può ritenere –
come ha fatto il primo giudice – che le lesioni presentate da PC 1 sono
compatibili con la sua descrizione dei fatti. Dapprima, egli afferma che “un
pugno, anche se leggero, causa sempre un forte rigonfiamento del labbro
colpito, essendo il labbro uno dei punti più delicati del viso”. Inoltre –
continua il ricorrente – se davvero la piccola ferita sul labbro di PC 1 fosse
stata causata da un pugno, ci sarebbero dei segni anche attorno al labbro. Ciò
che, invece, non é. Ma soprattutto – rileva il ricorrente – non vi sono segni
dei “diversi pugni in faccia” di cui parla PC 1. Né ve ne sono dei “diversi
calci” che PC 1 sostiene di avere ricevuto alle gambe (ricorso, pag. 1-2).
3.3
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;
118.
Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare
l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente
contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la
valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,
si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o
contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In
particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il
proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo
logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può
bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più
elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad
escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido
fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis
in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003
6P.37/2003 consid. 2.2).
Il precetto in dubio pro reo è un
corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6.
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione
delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla
valutazione della prove – cui, nel caso di specie, la ricorrente in sostanza si
richiama – il principio in dubio pro reo significa che il giudice
penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale
probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie
medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un
assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,
poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice
penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto
nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 13
maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002
[1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a
pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio
pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF
120.
Ia 31 consid. 4b pag. 40).
Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le
sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato
(DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61,
129.
I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid.
3.1
pag. 178 e sentenze citate). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova
viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può,
comunque, poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali
decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (DTF non
pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2).
3.4
Così come sostenuto nel ricorso, è arbitrario – poiché in aperto
contrasto con le emergenze probatorie in atti – sostenere che le lesioni
descritte nel certificato medico siano compatibili con la descrizione fatta
dalla parte civile della pretesa aggressione subita. In effetti, PC 1 ha detto di avere subito un’aggressione violenta durante la quale è stato colpito con pugni alla
testa e calci alle gambe (“mi ha aggredito violentemente con calci alle
gambe e pugni in testa”, cfr. interrogatorio 26.10.2007 pag. 2).
Ora, lo status locale di PC 1 descritto nel
certificato medico parla soltanto di “una piccola escoriazione sul labbro
superiore” e di “un ginocchio dolente alla palpazione”.
Sostenere che questo quadro – di una banalità
assoluta – è compatibile con la versione che dipinge PC 1 come vittima di una
violenta aggressione, colpita con più di un pugno alla testa e più di un calcio
alle gambe significa trarre dal materiale probatorio disponibile deduzioni
insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Se i fatti si fossero svolti così come descritto
dalla parte civile, cioè se fosse stato violentemente e più volte colpito con
calci alle gambe e pugni al volto, egli avrebbe presentato uno status locale
ben diverso. Da un lato, ritenuto che è di comune conoscenza che dei pugni
violenti (perché è quello che la parte civile ha detto di avere subito) – e, a
maggior ragione, se dati a mano nuda – lasciano dei segni ben visibili, la sua
testa (in particolare, il suo volto) avrebbe dovuto presentare ben più della
piccola escoriazione al labbro descritta nel certificato medico. D’altro lato,
ritenuto come sia evidente che, se fosse davvero stata colpita con uno (o più)
pugno(i) dati con violenza, la zona delle labbra di PC 1 avrebbe presentato ben
più vistosi segni che non la piccola escoriazione descritta (e ritratta nella
fotografia allegata al rapporto di polizia). E, infine, ritenuto come sia di
altrettanto comune conoscenza che più calci dati con violenza alle gambe – a
maggior ragione, se inferti da qualcuno che calza scarponi rinforzati (cfr. ricorso
pag. 2) - lasciano in ogni caso più di un segno mentre PC 1 non ne presentava
nessuno (la diagnosi di contusione è, evidentemente, stata fatta sulla base
della dolenzia alla palpazione).
In queste circostanze, concludere che la versione
di PC 1 è supportata dalla sua compatibilità con le lesioni descritte è ampiamente
arbitrario.
Altrettanto arbitrario è concludere per la non
credibilità della versione dei fatti dell’imputato poiché essa contrasterebbe
con la presenza, contemporanea all’escoriazione del labbro, di una contusione “alla
testa in una zona che non sia quella del viso” (sentenza impugnata consid. 8
pag. 6). In effetti, ritenuto che nel certificato medico in atti viene
espressamente esclusa la presenza di ematomi o lesioni visibili al cuoio
capelluto, la diagnosi di “contusione alla testa” non può che essere stata
posta – in modo un po’ affrettato – sulla scorta delle sole dichiarazioni della
parte civile: usare questa parte del certificato medico come elemento probante
la non credibilità di RI 1 significa, dunque, usare le affermazioni del
querelante per provare la non credibilità di quelle del querelato. Ciò che non
può, evidentemente, costituire un procedimento di valutazione praticabile.
In queste condizioni, dunque, esclusa la
significatività degli elementi portati dal primo giudice a sostegno della
valutazione di credibilità della versione dei fatti fornita dalla parte civile
ed accertata l’assenza in atti di altri elementi che possano, in altro modo,
supportarne la credibilità, l’accertamento del primo giudice secondo cui i
fatti si sono svolti così come sostenuto da PC 1 deve essere considerato
arbitrario.
La sentenza va, quindi, annullata e RI 1 va
assolto dall’imputazioni di lesioni semplici.
4.
Per quanto attiene alle ingiurie, dopo avere rilevato come, ancora
una volta, le versioni dei due protagonisti siano divergenti e come sia
pacifico che RI 1 ha proferito gli epiteti indicati nel DA, il primo giudice ha
ritenuto di dover far fede alle dichiarazioni della parte civile considerato,
da un lato, l’accertamento secondo cui, relativamente alle lesioni, le cose
sono andate così come da questa indicato e, d’altro lato, che, “senza il
sostegno di alcun indizio che permetta di dare più affidamento ad una delle due
versioni” – conclude il primo giudice – non è “possibile ritenere ai
fini del giudizio che il signor PC 1 abbia provocato l’imputato con
atteggiamenti sconvenienti o lo abbia insultato per primo” (sentenza,
consid. 10 pag. 7).
4.1
Sulla questione, il ricorrente ha dichiarato che “di parole ne
sono volate tante da entrambe le parti” e che, in sostanza, lui non ha
fatto altro che rispondere agli insulti di PC 1: “quando lui mi diceva scemo
o cretino io dicevo lo sarai tu” (ricorso, pag. 1).
4.2
Ritenuta l’arbitrarietà della valutazione con cui il primo
giudizio ha ritenuto credibile la versione dei fatti offerta dalla parte civile
(cfr. consid. 3.3.), e in una situazione in cui – ritenuta la totale assenza di
elementi oggettivi a sostegno dell’una o dell’altra versione – la versione data
dal ricorrente che dipinge uno scambio di epiteti in una situazione di evidente
nervosismo e tensione non appare certamente meno credibile di quella data dal
querelante, il giudice non poteva che nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato e, pertanto, assolverlo in applicazione del
principio in dubio pro reo (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008],
consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF
127.
I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b
pag. 40).
Anche su questo punto, quindi, il ricorso va
accolto.
5.
Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo
Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata
e RI 1 è assolto dalle imputazioni di lesioni semplici e ingiuria.
.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 900.-
sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster