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Decisione

17.2009.8

Assoluzione del ricorrente dai reati di lesioni semplici e di ingiuria. Arbitrarietà dell'accertamento del primo giudice. Principio in dubio pro reo

15 dicembre 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B.

Visto che anche il cane di PC 1 era libero, RI

1 ha lasciato correre il suo cane in direzione dell’altro. Secondo RI 1, il

suo pastore tedesco era del tutto tranquillo e – essendo ancora un giovane cane

– voleva soltanto giocare con l’altro animale.

PC 1 ha, invece, avuto paura del cane che si era avvicinato al punto che ha

cercato di allontanarlo prendendolo a calci.

C.

RI 1, vista la scena, si è precipitato,

correndo, verso PC 1 con cui iniziò una discussione animata.

Secondo la versione dei fatti di PC 1, RI 1, gridandogli di lasciare stare il

suo cane, lo aggredì violentemente “con calci nelle gambe e pugni in testa”

così che lui cadde a terra “dolorante, con la netta sensazione che stavo per

essere vittima di un infarto e sanguinavo dalla bocca, non riuscendo quasi più

a respirare”. Sempre secondo la versione data da PC 1, mentre lui a terra

chiedeva aiuto, RI 1 “continuava ancora a schernirmi e ingiuriarmi con

testuali epiteti: “Stupido di un cretino, sei venuto vecchio e non hai imparato

niente”. PC 1 ha poi precisato di non avere “assolutamente risposto alla

violenza di RI 1” e di non averlo ingiuriato (cfr. sentenza

impugnata, consid. 4 pag. 3 e 4).

Dal canto suo, RI 1 ha dichiarato di essersi limitato ad esortare alla calma PC

1 – che era “furibondo e sferrava calci a più non posso al mio cane” - dicendogli

che il suo cane era ancora un cucciolo e non aveva intenzioni aggressive. RI 1 ha, poi, spiegato che PC 1 perse l’equilibrio e cadde a terra “mentre scalciava” tenendo “il

suo cane stretto tra le gambe e non in braccio come egli asserisce” e che,

mentre era a terra, l’uomo “ha simulato come se gli venisse un infarto, tra

l’altro sbagliandosi e mettendo la mano sul lato destro del petto”.

Infine, RI 1 ha negato di avere detto a PC 1 “stupido di un cretino, sei venuto vecchio e non hai imparato niente” ma ha

ammesso di averlo tacciato di “scemo e cretino” in risposta agli insulti

che l’altro gli rivolgeva (“scemo, cretino, voi con i pastori tedeschi

siete tutti degli asini”) (cfr. sentenza impugnata, consid. 4 pag. 4 e 5).

D.

Dopo i fatti, PC 1 si è recato al pronto

soccorso. Il medico che l’ha visitato, dopo avere parlato, nella diagnosi, di

una “contusione testa”, una “contusione ginocchio sinistro” e una

“piccola FLC labbro superiore destro”, descrivendo lo status locale del

paziente, ha precisato che non vi sono ematomi o lesioni visibili al cuoio

capelluto, che il labbro superiore presenta una piccola escoriazione a destra e

che il ginocchio sinistro è dolente alla palpazione.

E. A seguito della querela presentata il 5 ottobre 2008 da PC 1, il

procuratore pubblico, con decreto d’accusa 23 luglio 2008, ha dichiarato RI 1 autore colpevole di lesioni semplici ed ingiuria, proponendo la sua condanna

alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di due anni - di

fr. 600.- (corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.-) e ad una multa di fr.

300.- e rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese di

risarcimento.

Il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto di accusa.

F. Dopo il dibattimento, con sentenza del 13 gennaio 2009, il giudice

della Pretura penale – statuendo sull’opposizione – ha confermato la condanna di

RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di due anni

- di fr. 600.- (corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.-). La multa è stata,

per contro, diminuita a fr. 100.-.

G. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione

di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 13 gennaio 2009.

Nella motivazione scritta, presentata il 5 febbraio 2009, egli, affermando che “un

reato come questo non l’avrei mai commesso”, postula, implicitamente, la

sua assoluzione.

Il procuratore pubblico, con scritto 20 febbraio 2009, rinuncia a formulare

osservazioni.

La parte civile non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione

delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295

cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o

finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento

serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1

pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I

173.

consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove

a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia

consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque

criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione

dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché

un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove

siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per

essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non

solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid.

5.1

pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173

consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

2.

RI 1 lamenta, anzitutto, un vizio essenziale di procedura, sostenendo

che le deposizioni da lui rilasciate alla polizia sono state verbalizzate in

modo non del tutto esatto e incompleto e, a tratti, in modo troppo sintetico

(ricorso, pag. 1).

Giusta l’art. 288 lett. b CPP, i vizi di procedura vanno fatti valere “non

appena possibile”.

In concreto, le censure ad essi relative andavano

pertanto sollevate già in occasione dell’interrogatorio in polizia, ritenuto

oltretutto che lo stesso ricorrente ha dichiarato che, rileggendo il verbale, egli

aveva rinunciato a far correggere alcuni dettagli “per non dover far

cambiare nuovamente certe cose all’agente” (ricorso, pag. 1).

Sollevata per la prima volta nel ricorso per cassazione, la censura deve

essere dichiarata, perciò, irricevibile.

3.

Il ricorrente solleva, poi, delle

censure relative all’accertamento dei fatti, sostenendo che questi non si sono

svolti “come la parte civile afferma ed ha fatto credere al giudice”.

3.1

Il primo giudice ha, dapprima,

sottolineato come, posto di fronte a due versioni discordanti, il giudice non

possa “limitarsi acriticamente all’applicazione del principio in dubio pro

reo” ma debba valutare “globalmente tutte le risultanze, sia quelle

favorevoli che quelle contrarie alla tesi accusatoria”.

Quindi, sottolineato come l’imputato abbia negato

di avere picchiato la parte civile, il primo giudice ha ritenuto di poter

attribuire credibilità alla “descrizione fornita dal denunciante in merito

alle lesioni” innanzitutto perché “quanto dichiarato dal signor PC 1

trova conferma nel tipo di lesioni riscontrate dai medici dopo i fatti”

ritenuto che tali lesioni sono “compatibili con dei calci e dei pugni,

soprattutto quelle al viso”.

Proseguendo, il primo giudice ha giudicato “poco

credibile” la versione dei fatti dell’imputato sia perché le lesioni

riportate nel certificato medico sono “meno conciliabili” con la caduta

a terra da lui descritta poiché tale dinamica non spiega come mai “la

ferita lacero-contusa al labbro sia accompagnata da una contusione alla testa

in una zona che non sia quella del viso” nella misura in cui “rovinando

semplicemente a terra il signor PC 1 non può aver picchiato il capo in due

punti differenti” sia perché è poco plausibile che PC 1, tentando di tirare

pedate, sia caduto frontalmente: “in simili situazioni (…) si cade in

schiena o di lato” poiché “la perdita di equilibrio avviene quando la

gamba con cui si colpisce è spostata in avanti, per cui il baricentro viene

spostato all’indietro”.

Il primo giudice ha, infine, considerato quale

ulteriore elemento a sostegno della credibilità della versione di PC 1 il fatto

che le parti, prima dei fatti, non si conoscevano “per cui non si può

ipotizzare che all’origine della denuncia vi siano degli scopi estranei alla

richiesta di ottenere giustizia che possano avere indotto la parte civile a

dichiarare il falso” (sentenza, consid. 8 pag. 6).

3.2

Dopo avere ribadito di non aver “toccato in nessun modo il signor

PC 1”, nel suo allegato il ricorrente sostiene che non si può ritenere –

come ha fatto il primo giudice – che le lesioni presentate da PC 1 sono

compatibili con la sua descrizione dei fatti. Dapprima, egli afferma che “un

pugno, anche se leggero, causa sempre un forte rigonfiamento del labbro

colpito, essendo il labbro uno dei punti più delicati del viso”. Inoltre –

continua il ricorrente – se davvero la piccola ferita sul labbro di PC 1 fosse

stata causata da un pugno, ci sarebbero dei segni anche attorno al labbro. Ciò

che, invece, non é. Ma soprattutto – rileva il ricorrente – non vi sono segni

dei “diversi pugni in faccia” di cui parla PC 1. Né ve ne sono dei “diversi

calci” che PC 1 sostiene di avere ricevuto alle gambe (ricorso, pag. 1-2).

3.3

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;

118.

Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la

valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,

si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o

contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In

particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il

proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo

logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può

bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più

elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad

escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido

fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis

in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003

6P.37/2003 consid. 2.2).

Il precet­to in dubio pro reo è un

corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6.

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione

delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla

valutazione della prove – cui, nel caso di specie, la ricorrente in sostanza si

richiama – il principio in dubio pro reo significa che il giudice

penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole

all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale

probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie

medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un

assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,

poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice

penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto

nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 13

maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002

[1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a

pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio

pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF

120.

Ia 31 consid. 4b pag. 40).

Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le

sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato

(DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61,

129.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 e sentenze citate). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova

viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può,

comunque, poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali

decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (DTF non

pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2).

3.4

Così come sostenuto nel ricorso, è arbitrario – poiché in aperto

contrasto con le emergenze probatorie in atti – sostenere che le lesioni

descritte nel certificato medico siano compatibili con la descrizione fatta

dalla parte civile della pretesa aggressione subita. In effetti, PC 1 ha detto di avere subito un’aggressione violenta durante la quale è stato colpito con pugni alla

testa e calci alle gambe (“mi ha aggredito violentemente con calci alle

gambe e pugni in testa”, cfr. interrogatorio 26.10.2007 pag. 2).

Ora, lo status locale di PC 1 descritto nel

certificato medico parla soltanto di “una piccola escoriazione sul labbro

superiore” e di “un ginocchio dolente alla palpazione”.

Sostenere che questo quadro – di una banalità

assoluta – è compatibile con la versione che dipinge PC 1 come vittima di una

violenta aggressione, colpita con più di un pugno alla testa e più di un calcio

alle gambe significa trarre dal materiale probatorio disponibile deduzioni

insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Se i fatti si fossero svolti così come descritto

dalla parte civile, cioè se fosse stato violentemente e più volte colpito con

calci alle gambe e pugni al volto, egli avrebbe presentato uno status locale

ben diverso. Da un lato, ritenuto che è di comune conoscenza che dei pugni

violenti (perché è quello che la parte civile ha detto di avere subito) – e, a

maggior ragione, se dati a mano nuda – lasciano dei segni ben visibili, la sua

testa (in particolare, il suo volto) avrebbe dovuto presentare ben più della

piccola escoriazione al labbro descritta nel certificato medico. D’altro lato,

ritenuto come sia evidente che, se fosse davvero stata colpita con uno (o più)

pugno(i) dati con violenza, la zona delle labbra di PC 1 avrebbe presentato ben

più vistosi segni che non la piccola escoriazione descritta (e ritratta nella

fotografia allegata al rapporto di polizia). E, infine, ritenuto come sia di

altrettanto comune conoscenza che più calci dati con violenza alle gambe – a

maggior ragione, se inferti da qualcuno che calza scarponi rinforzati (cfr. ricorso

pag. 2) - lasciano in ogni caso più di un segno mentre PC 1 non ne presentava

nessuno (la diagnosi di contusione è, evidentemente, stata fatta sulla base

della dolenzia alla palpazione).

In queste circostanze, concludere che la versione

di PC 1 è supportata dalla sua compatibilità con le lesioni descritte è ampiamente

arbitrario.

Altrettanto arbitrario è concludere per la non

credibilità della versione dei fatti dell’imputato poiché essa contrasterebbe

con la presenza, contemporanea all’escoriazione del labbro, di una contusione “alla

testa in una zona che non sia quella del viso” (sentenza impugnata consid. 8

pag. 6). In effetti, ritenuto che nel certificato medico in atti viene

espressamente esclusa la presenza di ematomi o lesioni visibili al cuoio

capelluto, la diagnosi di “contusione alla testa” non può che essere stata

posta – in modo un po’ affrettato – sulla scorta delle sole dichiarazioni della

parte civile: usare questa parte del certificato medico come elemento probante

la non credibilità di RI 1 significa, dunque, usare le affermazioni del

querelante per provare la non credibilità di quelle del querelato. Ciò che non

può, evidentemente, costituire un procedimento di valutazione praticabile.

In queste condizioni, dunque, esclusa la

significatività degli elementi portati dal primo giudice a sostegno della

valutazione di credibilità della versione dei fatti fornita dalla parte civile

ed accertata l’assenza in atti di altri elementi che possano, in altro modo,

supportarne la credibilità, l’accertamento del primo giudice secondo cui i

fatti si sono svolti così come sostenuto da PC 1 deve essere considerato

arbitrario.

La sentenza va, quindi, annullata e RI 1 va

assolto dall’imputazioni di lesioni semplici.

4.

Per quanto attiene alle ingiurie, dopo avere rilevato come, ancora

una volta, le versioni dei due protagonisti siano divergenti e come sia

pacifico che RI 1 ha proferito gli epiteti indicati nel DA, il primo giudice ha

ritenuto di dover far fede alle dichiarazioni della parte civile considerato,

da un lato, l’accertamento secondo cui, relativamente alle lesioni, le cose

sono andate così come da questa indicato e, d’altro lato, che, “senza il

sostegno di alcun indizio che permetta di dare più affidamento ad una delle due

versioni” – conclude il primo giudice – non è “possibile ritenere ai

fini del giudizio che il signor PC 1 abbia provocato l’imputato con

atteggiamenti sconvenienti o lo abbia insultato per primo” (sentenza,

consid. 10 pag. 7).

4.1

Sulla questione, il ricorrente ha dichiarato che “di parole ne

sono volate tante da entrambe le parti” e che, in sostanza, lui non ha

fatto altro che rispondere agli insulti di PC 1: “quando lui mi diceva scemo

o cretino io dicevo lo sarai tu” (ricorso, pag. 1).

4.2

Ritenuta l’arbitrarietà della valutazione con cui il primo

giudizio ha ritenuto credibile la versione dei fatti offerta dalla parte civile

(cfr. consid. 3.3.), e in una situazione in cui – ritenuta la totale assenza di

elementi oggettivi a sostegno dell’una o dell’altra versione – la versione data

dal ricorrente che dipinge uno scambio di epiteti in una situazione di evidente

nervosismo e tensione non appare certamente meno credibile di quella data dal

querelante, il giudice non poteva che nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi

sulla colpevolezza dell'imputato e, pertanto, assolverlo in applicazione del

principio in dubio pro reo (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008],

consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF

127.

I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b

pag. 40).

Anche su questo punto, quindi, il ricorso va

accolto.

5.

Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo

Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata

e RI 1 è assolto dalle imputazioni di lesioni semplici e ingiuria.

.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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