17.2009.9
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 dicembre 2009Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2009.9
Data decisione, Autorità:
14.12.2009, CCRP
Titolo:
Falsità in documenti, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Nel caso del falso ideologico il documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP deve essere provvisto di un valore probatorio accresciuto. Definizione di "garanteähnliche stellung"
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 110 cpv. 4 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
17.2009.9
Lugano
14 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 23 febbraio 2009 da
RI 2
Lugano
contro la sentenza emanata il 15 gennaio
2009 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di RI 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto d’accusa 16 maggio 2008, il procuratore pubblico ha
deferito RI 1 ad una Corte delle assise criminali, siccome prevenuto di:
- ripetuta truffa commessa per mestiere per avere, nel periodo
gennaio 2003-ottobre 2004 a __________ e in altre località in Svizzera e in
Germania, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, agendo sotto la
ragione sociale __________, società di cui era socio e gerente, ingannato con
astuzia 603 clienti inducendoli in tal modo a consegnargli a scopo di
investimento, per contanti o assegno oppure mediante bonifico, l’importo
complessivo di EUR 15'842'896.40 (pari a ca. fr. 24'284'467.-) e cagionando
loro - considerati i rimborsi effettuati – un pregiudizio effettivo
complessivo di EUR 8'198'930.13 (pari a ca. fr. 12'567'566.-);
- ripetuta falsità in documenti per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo surriferite, allo scopo di nuocere al patrimonio altrui
rispettivamente di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, fatto
allestire una cosiddetta piattaforma informatica, accessibile ai singoli clienti,
facendovi inserire dati fasulli, segnatamente circa le operazioni di
investimento effettuate (acquisto/vendita di titoli), i risultati e le
performances ottenuti e lo stato patrimoniale dei singoli clienti, facendone
altresì uso a scopo d’inganno.
B. I fatti posti alla base del giudizio della Corte di prime cure sono,
in estrema sintesi, i seguenti:
a. Nel 1998, RI 1, cittadino tedesco oggi domiciliato a __________,
ha costituito in __________ la società __________, in seno alla quale si
occupava di consulenza finanziaria.
Nel 2000 egli ha introdotto un metodo innovativo per curare l’informazione dei
suoi clienti, ovvero una “piattaforma informatica” grazie alla quale i clienti
potevano accedere al sito internet della società e verificare in tempo reale
gli investimenti in corso e l’evoluzione dei capitali da loro conferiti.
Secondo quanto indicato nella sentenza impugnata,
“sino alla primavera del 2001, tutta la sua attività era
regolare, nel senso che la gestione dei fondi avveniva in modo corretto e
l’informazione fornita ai clienti era veritiera” (sentenza impugnata, consid.
5 pag. 24).
b. Le cose cambiarono, però, a partire dalla primavera del 2001 a causa, in particolare, del “vertiginoso aumento del numero dei clienti” che fece si che
l’operatività in borsa non venisse più seguita con la necessaria diligenza. A
partire da quel momento, “per sottacere le perdite che si stavano
verificando”, RI 1 “ha iniziato a comunicare ai suoi clienti situazioni
non corrispondenti alla realtà” indicando nella piattaforma informatica
accessibile ai clienti situazioni inveritiere, situazioni che – per dirla con
le parole di RI 1 (AI4, pag. 3) – “sarebbero esistite se non avessi mancato
il momento ideale per chiudere le operazioni” (sentenza impugnata, consid.
5 pag. 24).
RI 1 ha così spiegato come avvenne il
cambiamento:
" …il numero dei clienti continuava ad aumentare e così anche la massa
in gestione e tutto il lavoro si concentrava sulla mia sola persona. È dunque
capitato che non riuscissi a tenere sotto controllo gli investimenti,
estremamente volatili, ed è quindi successo che in alcuni casi mancassi il
momento opportuno per chiudere l’operazione, con conseguente perdita per il mio
cliente. Nel sistema informatico accessibile ai clienti io indicavo la
situazione che sarebbe esistita se non avessi mancato il momento ideale per
chiudere l’operazione. La conseguenza è stata dunque che la situazione mostrata
al cliente era più positiva di quella reale. Questa differenza è diventata
sempre più grande ed ha raggiunto dei limiti paurosamente preoccupanti”.
c. Deciso a continuare la sua attività in Svizzera, nel settembre 2002 RI
1 ha costituito una nuova società, la __________ (che ha poi mutato la ragione
sociale in __________), con sede a __________, in cui sono, dapprima, confluiti
Fatti
i suoi vecchi clienti. A questi, anche grazie alle serate informative e di
promozione organizzate da RI 1 in prestigiosi alberghi cui partecipavano, fra
l’altro, importanti funzionari di __________, se ne sono poi aggiunti molti
altri.
Il trasferimento in Svizzera e le modifiche societarie non servirono a
riportare ordine nell’attività di RI 1 che ha ammesso “che la situazione che
mi era sfuggita di mano durante l’attività della __________ è perdurata anche
durante l’attività della __________ , nel senso che ai clienti veniva indicata
una situazione patrimoniale che non corrispondeva al vero con riferimento al
patrimonio iniziale update e con riferimento alle performances”.
Anche la nuova piattaforma informatica, di cui RI 1 si era dotato per operare
con la __________ , conteneva, dunque, dati falsati.
C. Alla conclusione del dibattimento, RI 1 è stato ritenuto autore
colpevole di truffa aggravata siccome commessa per mestiere. In applicazione
della pena, egli è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni, la cui
esecuzione è stata sospesa in ragione di 20 mesi, con un periodo di prova di 4
anni, e alla multa di fr. 10'000.-.
RI 1 è stato, per contro, prosciolto dall’imputazione di ripetuta falsità in
documenti.
D. Il procuratore pubblico ha impugnato la sentenza con ricorso 23
dicembre 2008, contestando il proscioglimento del condannato dal reato di
ripetuta falsità in documenti e postulando la trasmissione degli atti ad una
nuova Corte delle assise criminali per un nuovo giudizio e per la
ricommisurazione della pena.
E. Con osservazioni 7 aprile 2009 RI 1 ha chiesto l’integrale reiezione del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere
presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a
base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il
ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per
arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
2.
La pubblica accusa solleva una censura giusta l’art. 288 lett. a CPP,
rimproverando al primo giudice di aver erroneamente prosciolto l’imputato dal
reato di ripetuta falsità in documenti.
2.1
Su quest’aspetto la Corte di prime cure ha ritenuto “che la piattaforma
informatica allestita dal prevenuto, grazie alla quale il cliente poteva
monitorare in tempo reale la (falsa) situazione del proprio investimento, altro
non è che la versione elettronica dei falsi rendiconti sullo stato patrimoniale
che autonominati fiduciari come RI 1 erano soliti propinare in forma cartacea
ai clienti malversati per far loro credere nell’esistenza di un proficuo
investimento”. Dopo avere sottolineato che egli “non era né un banchiere, e
nemmeno un fiduciario autorizzato, ma solo il gerente di una società a garanzia
limitata dal capitale sociale di fr. 20'000.-, il minimo legale”, la prima
Corte ha considerato che a RI 1 non può essere attribuito un ruolo di garante e
che, pertanto, alle sue comunicazioni non può essere attribuita “qualifica
documentale”. Ciò ritenuto, la prima Corte ha concluso che i dati contenuti
nella piattaforma informatica menzognera sono da considerarsi una “semplice
bugia scritta” che non adempie i presupposti per il reato di cui all’art. 251
CP (sentenza, consid. 11 pag. 32).
2.2
Dopo avere precisato che l’imputazione giusta l’art. 251 CPS “si
riferisce alla piattaforma informatica allestita dall’imputato, ovvero ai dati
informatici in essa contenuti, assimilabili ai paragonabili documenti cartacei
che usualmente vengono allestiti in ambito bancario/ finanziario, quali
estratti conto, giustificativi di acquisti e vendite di titoli, depositi titoli
e situazioni patrimoniali” (ricorso pag. 3), il procuratore pubblico
sostiene che ai falsi dati/documenti inseriti nella piattaforma informatica va
riconosciuta una forza probante accresciuta ritenuto che l’imputato si trovava
in una posizione assimilabile a quella di un garante in considerazione di una
serie di elementi. Dapprima, visto che egli aveva concluso con i suoi clienti
dei contratti di gestione patrimoniale, contratti che “per definizione, sono
fondati su un rapporto di fiducia”. Poi, perché i clienti non erano in
grado di verificare la correttezza dei dati inseriti nel supporto informatico,
visto che “la gestione veniva effettuata sul conto pool intestato alla
società presso __________ ”. Ma soprattutto – continua il ricorrente - a RI
1.
va riconosciuta una posizione simile a quella di un garante perché l’attività
da lui svolta “sotto la ragione sociale __________ era soggetta, cioè
avrebbe dovuto essere soggetta, a specifiche leggi (LFid, LBVM, LRD, cfr. CRP
22.9
, AI202) che prevedono il rilascio dell’autorizzazione solo a chi
garantisce un’attività irreprensibile”. Considerati, in particolare, gli
obblighi di informazione, diligenza e lealtà stabiliti dall’art. 11 LBVM,
negare che RI 1 avesse, nell’attività esercitata, una posizione assimilabile a
quella di un garante per il semplice motivo che egli non era né un banchiere né
un fiduciario autorizzato, così come ha fatto la prima Corte
- sostiene il procuratore pubblico - significa,
da un lato, creare ingiustificate disparità di trattamento “tra categorie di
persone (quelle che lavorano in banca da un lato e quelle che lavorano nel
settore parabancario dall’altro) che in realtà sottostanno a norme legali
sostanzialmente simili” (ricorso pag. 4) e, d’altro lato, “privilegiare
chi non ha ottenuto le necessarie autorizzazioni (ancorché avrebbe dovuto
richiederle) rispetto a chi le ha chieste ed ottenute” (ricorso pag. 5).
Del resto – ha precisato il procuratore pubblico -
la prima Corte, nel negare la forza probatoria accresciuta ai dati inseriti
nella piattaforma informatica, si é contraddetta: da un lato, sminuendo l’immagine
del condannato definito un “fiduciario autonominato” e dall’altro,
constatando che questi godeva di una “immagine di serietà e di
professionalità”, non da ultimo proprio grazie alla piattaforma informatica
definita “un metodo innovativo per curare l’informazione ai propri clienti”
(ricorso, pag. 3).
2.3
a. Giusta l’art. 251 CP si ha falsità quando un soggetto di diritto,
al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o
altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o
dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure
attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di
importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.
Questa disposizione concerne sia documenti falsi o la falsificazione di
documenti (falsità materiale) sia documenti menzogneri (falsità ideologica).
Per documenti s’intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di
portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su
supporti d’immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva
al medesimo scopo (art. 110 cpv. 4 CP).
b. Nel caso del falso ideologico la giurisprudenza esige che il
documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore
probatorio accresciuto, ovvero di una garanzia speciale di veracità (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Volume II, Berna 2002, ad art. 251 CP n. 119 e
riferimenti; DTF 132 IV 15, 129 IV 134). Il falso ideologico è una bugia
scritta qualificata, che si distingue da una semplice allegazione unilaterale
per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 68 consid. 2a, 123 IV 64 consid.
5b, 122 IV 339 consid. 2c). La cosiddetta “menzogna scritta” trascende dunque
in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare
credibilità per il valore che la legge gli conferisce (cfr. ad esempio gli art.
957.
e segg. CO per la contabilità commerciale) o per la posizione analoga a
quella di un garante (“garanteähnliche Stellung”) della persona che lo
ha redatto (cfr. Boog, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 251 CP n.
48.
e segg; Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3.
edizione, Zurigo 2004, pag. 147 e segg.). Una tale posizione è data quando
l’estensore del documento è particolarmente degno di fiducia ed è dunque
investito di un obbligo di verifica e di oggettività (Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572).
Il Tribunale Federale ha già avuto modo di ammettere una “garanteähnliche
Stellung” per il medico che emana una falsa ricetta medica o un falso
certificato medico (DTF 6P.6/2007 consid. 9, DTF 117 IV 165), per l’architetto,
incaricato di dirigere i lavori e di verificare le fatture degli imprenditori,
che approva per iscritto fatture eccessive (DTF 119 IV 57), per il grossista
che importa carne e ne dichiara la provenienza (in casu, si trattava di carne
di antilope africana etichettata come selvaggina europea; DTF 119 IV 296).
L’Alta Corte ha altresì ammesso una “garanteähnliche Stellung” per il dirigente
di una banca, incaricato della gestione patrimoniale, che ha inviato ad un
cliente una lettera contenente dati menzogneri sullo stato dei suoi conti (DTF
120.
IV 361 consid. 2c). I giudici federali hanno, in questo caso, osservato
come l’attestazione rivestiva una forza probatoria accresciuta vista
l’esistenza di un contratto di gestione patrimoniale, l’impossibilità di
verifica dei conti da parte dei clienti (che non avevano conoscenza delle
operazioni di gestione) e la fiducia particolare che il pubblico ripone nelle
attività commerciali in banca (regolate peraltro da una legislazione
specifica).
c. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se
commessa intenzionalmente; il dolo eventuale è sufficiente (Boog, op. cit., ad
art. 251 CP n. 86).
L’art. 251 CP presuppone, poi, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno
(DTF 121 IV 223; Corboz, op. cit., ad art. 251 CP n. 172). L’intenzione di
ingannare è ammessa, quando l’autore vuole trarre il destinatario in errore
sull’autenticità o sulla veridicità del documento, per indurlo ad assumere un
determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 251
CP n. 88).
Il reato esige inoltre che l'autore agisca con l’intenzione di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o per procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto (Corboz, op. cit., ad art. 251 CP n. 173 e segg.; DTF 121
IV 220 consid. 2).
2.4
a. Innanzitutto, si osserva che i dati contenuti nella piattaforma
informatica che RI 1 metteva a disposizione dei propri clienti rappresentano,
a non averne dubbi, dei documenti ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ritenuto
che la loro registrazione su supporto informatico è equiparata alla forma scritta.
Pure pacifico, in quanto ammesso dallo stesso prevenuto, è il loro contenuto
menzognero.
Per ritenere l’esistenza di un falso ideologico occorre verificare se i
suddetti documenti erano provvisti di un valore probatorio accresciuto e,
dunque, verificare se il prevenuto, all’epoca dei fatti, aveva una posizione
analoga a quella di un garante.
Come rilevato dal procuratore pubblico, l’attività svolta da RI 1 era quella di
gestore di patrimoni. Oltre che dall’iscrizione della __________ a RC in cui
si legge che lo scopo della società era di “compiere operazioni e prestare
servizi e consulenza nel campo finanziario, in particolare acquistare, vendere,
gestire ed amministrare beni mobili” (cfr. AI 104), che RI 1 agisse in
veste di gestore di patrimoni risulta palesemente dal contratto (denominato “contratto
di amministrazione dei beni”) che lo stesso imputato, quale rappresentante
della __________ , era solito far sottoscrivere ai propri clienti e che al §1
recitava: “L’investitore incarica l’amministratore dei beni della cura e
dell’amministrazione dei fondi patrimoniali a lui affidati (…). I fondi
patrimoniali affidati all’amministratore dei beni sono investiti nelle borse
internazionali (…) L’amministratore dei beni è autorizzato a disporre in
qualsiasi modo dei fondi patrimoniali, di comprare e vendere, di convertire o
cambiare dei titoli e di prendere tutte le misure che sembrino utili
all’amministratore dei beni” (cfr. AI 237, traduzione italiana in
classatori “clienti __________ -__________ , contratti, versamenti,
prelevamenti”) nonché, concretamente, dal genere di attività svolta così come
essa è stata descritta in sentenza (cfr., pure, CRP 22.9.2005 consid. 13 inc.
60.2005
).
Così strutturata e definita, l’attività svolta da
RI 1 era, nella sua sostanza, quella di un fiduciario finanziario così come
essa è descritta dall’art. 7 della Legge sull’esercizio delle professioni di
fiduciario (LFid). In quanto tale, essa era soggetta ad autorizzazione ai
sensi dell’art. 1 di tale legge che, giusta l’art. 8 LFid, può essere, in
particolare, concessa soltanto a persone che godono di ottima reputazione e che
garantiscono un’attività irreprensibile (lett. c). Tale attività deve, poi, essere
esercitata, in forza dell’art. 14 cpv. 1 LFid, in modo coscienzioso ritenuto
come il fiduciario debba dimostrarsi degno della considerazione che la
professione e la sua funzione esigono (cfr., pure, CRP 22.9.2005 consid. 14,
AI202) ciò che presuppone, giusta l’art. 10 Reg LFid, in particolare,
l’osservanza degli usi commerciali e delle regole stabilite da parte delle
associazioni professionali.
Così come ritenuto dalla CRP (sent. cit, consid. 16),
considerato il numero di clienti per cui veniva utilizzato il conto pool
intestato alla __________ presso l’__________ , in alternativa alla LFid,
l’attività di RI 1 avrebbe dovuto essere regolarizzata in base alla Legge sulla
borsa ed i valori mobiliari LBVM (cfr. art. 2 lit. d LBVM, come precisato
dall’art. 3 cpv. 5 OBVM e dai punti 46 ss. della Circolare della CFB 98/2 del
1.7.1998
“Commentaire du terme de négociant en valeurs mobilières”).
Tale attività doveva, dunque, essere autorizzata ai sensi dell’art. 10 LBVM che
pone, alla sua lett d, la condizione della garanzia di un’attività
irreprensibile che deve essere esercitata in ossequio degli obblighi di
informazione, di diligenza e di lealtà posti dall’art. 11 LBVM.
Agendo quale fiduciario ai sensi della LFid –
alternativamente, quale commerciante di valori mobiliari ai sensi della LBVM -
quindi, in entrambi i casi, come esercitante un’attività soggetta ad
autorizzazione ed accessibile soltanto a persone che garantiscono un’attività
irreprensibile ed esercitata in conformità agli obblighi di diligenza, lealtà e
informazione definiti da tali leggi, RI 1 ha de facto assunto una “garanteähnliche Stellung” nei confronti dei propri clienti.
In effetti, proprio in forza di tali obblighi, i
clienti di un fiduciario che opera sotto la LFid – così come quelli di un
commerciante di valori mobiliari che opera sotto l’egida della LBVM - sono
legittimati a ritenere degni di fede i documenti, in particolare, gli estratti
conto, da essi redatti così che un’ulteriore verifica non può più essere loro
richiesta. In questo senso, l’estratto patrimoniale
redatto da un fiduciario o da un commerciante in valori mobiliari ha una
credibilità accresciuta (cfr. per analogia, DTF 120 IV 361) e il suo
destinatario può ragionevolmente prestargli fiducia e ritenerlo conforme al
vero (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 251 n. 151 e giurisprudenza citata, in
particolare e per analogia DTF 126 IV 67 consid. 2a; 125 IV 23 consid. 2a; 123
IV 64 consid. b; 102 IV 191 consid. 3).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla prima Corte, questa posizione assimilabile
a quella di un garante non è scalfita dal fatto che RI 1 era sprovvisto
dell’autorizzazione prevista dall’art. 1 cpv. 1 LFid per le attività di
fiduciario e/o da quella prevista dall’art. 10 LBVM per le attività di
commerciante di valori mobiliari.
Quel che conta è che egli esercitava, de facto e
pubblicamente, una tale attività e che lo faceva con modalità tali (organizzando
addirittura serate informative sulle sue attività in prestigiosi alberghi cui
partecipavano collaboratori di __________ che davano a RI 1 – così come
sottolineato dai primi giudici - “ulteriore legittimazione”) per cui
egli ha creato l’apparenza di una situazione del tutto regolare.
La stessa prima Corte lo ha riconosciuto più
volte, e in particolare lo ha riconosciuto quando ha accertato che “l’accusato
é stato abile nel non dare motivo ai suoi clienti di sospettare che qualcosa
nella sua attività non fosse in regola” oppure quando ha accertato che il
successo dell’attività di RI 1 è da attribuire (oltre che
all’ingordigia delle vittime) “all’immagine di serietà e di professionalità”
che l’imputato ha saputo costruire (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 28
e 29). In queste condizioni, dunque - così come sottolineato dal procuratore
pubblico nel suo ricorso - “non si può pretendere che la clientela (…)
facesse delle verifiche riguardo al fatto che l’imputato (o la sua ditta)
avesse effettivamente ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni”. Al
contrario. In queste condizioni, la clientela poteva legittimamente presumere
che RI 1 avesse tali autorizzazioni e fosse, quindi, un professionista
abilitato ad operare quale fiduciario/commerciante in valori mobiliari “visti
anche i millantati contatti privilegiati con __________ ” (ricorso pag. 5).
Pertanto, in analogia al principio stabilito dal TF secondo cui anche un
documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può avere
forza probante (in ogni caso, per alcune sue parti, cfr. DTF 103 IV 149; 81 IV
241) e a quanto ritenuto dalla dottrina secondo cui un atto nullo o non valido
per vizi formali o materiali può essere atto a provare, ritenuto che è
sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente
rilevante (Boog, Basler Kommentar, ad art. 110 cpv. 4 CP n. 30 con
riferimento alla dottrina austriaca: Kienapfel/Schroll, Wiener
Kommentar zum Strafgesetzbuch, § 223 n. 15; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, San Gallo 2008, ad art. 251 CP n. 8 secondo cui decisiva è solo l’idoneità (Tauglichkeit) dello scritto a dimostrare la
fattispecie in esso rappresentata; Corboz, Les infractions en droit suisse, II,
be 2002, ad art. 251 n. 23), agli estratti patrimoniali allestiti da RI
1.
– che aveva de facto una “garanteähnliche Stellung” -
va attribuito un valore probante accresciuto. Ritenuto che essi non riflettono la
realtà, gli estratti patrimoniali costituiscono, dal profilo oggettivo, un
falso intellettuale.
b. Per quanto attiene all’aspetto soggettivo, ritenuta la piena
ammissione di RI 1, l’esistenza del dolo è palese.
Pacifica è pure l’intenzione del prevenuto di ingannare i clienti sull’entità
delle loro perdite, nonché la sua intenzione di procacciarsi l’indebito
profitto scaturente dal mantenimento dei capitali dei clienti ingannati, con i
quali egli poteva continuare a lucrare.
Pertanto, il ricorso del procuratore pubblico
deve essere accolto: il considerando 2. della sentenza impugnata deve essere
annullato e RI 1 deve essere dichiarato autore colpevole anche del reato di
falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 cifra 1 CP.
3.
Il rinvio degli atti ad una nuova Corte delle assise criminali per la
ricommisurazione della pena chiesto dal procuratore pubblico non appare
necessario.
Infatti, ritenuto, in particolare, che la prima
Corte ha, non senza ragione, precisato che, anche ammettendo il reato di
falsità in documenti, lo stesso costituirebbe “un semplice corollario della
truffa aggravata che in un simile contesto provvede da sola a sostanziare
l’entità della sanzione” (sentenza, consid. 11 pag. 32), tutto ben
considerato la pena da essa inflitta non risulta – pur tenuto conto della nuova
condanna per ripetuta falsità in documenti - esageratamente mite al punto da
denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento.
Si ricorda, a questo proposito, che, nella
commisurazione della pena, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene
solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato
esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere in un eccesso o
in un abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con
richiami).
4.
Gli oneri processuali del presente giudizio sono posti a carico
dello Stato.
Non vengono attribuite ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso del procuratore pubblico è accolto nel senso dei considerandi.
Di conseguenza, annullato il dispositivo 2. della sentenza impugnata, il
dispositivo 1. è così riformato:
1. RI 1 è autore colpevole di:
truffa
aggravata
(…)
e
ripetuta
falsità in documenti,
per
avere, nel periodo gennaio 2003-ottobre 2004 a __________ e in altre località in Svizzera e in Germania,
fatto allestire una
cosiddetta piattaforma informatica, accessibile ai singoli clienti, facendovi
inserire dati fasulli, segnatamente circa le operazioni di investimento
effettuate (acquisto/vendita di titoli), i risultati e le performances ottenuti
e lo stato patrimoniale dei singoli clienti, e facendone uso a
scopo d’inganno.
2. Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.
3. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato.
4. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster