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17.2009.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 dicembre 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi vecchi clienti. A questi, anche grazie alle serate informative e di

promozione organizzate da RI 1 in prestigiosi alberghi cui partecipavano, fra

l’altro, importanti funzionari di __________, se ne sono poi aggiunti molti

altri.

Il trasferimento in Svizzera e le modifiche societarie non servirono a

riportare ordine nell’attività di RI 1 che ha ammesso “che la situazione che

mi era sfuggita di mano durante l’attività della __________ è perdurata anche

durante l’attività della __________ , nel senso che ai clienti veniva indicata

una situazione patrimoniale che non corrispondeva al vero con riferimento al

patrimonio iniziale update e con riferimento alle performances”.

Anche la nuova piattaforma informatica, di cui RI 1 si era dotato per operare

con la __________ , conteneva, dunque, dati falsati.

C. Alla conclusione del dibattimento, RI 1 è stato ritenuto autore

colpevole di truffa aggravata siccome commessa per mestiere. In applicazione

della pena, egli è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni, la cui

esecuzione è stata sospesa in ragione di 20 mesi, con un periodo di prova di 4

anni, e alla multa di fr. 10'000.-.

RI 1 è stato, per contro, prosciolto dall’imputazione di ripetuta falsità in

documenti.

D. Il procuratore pubblico ha impugnato la sentenza con ricorso 23

dicembre 2008, contestando il proscioglimento del condannato dal reato di

ripetuta falsità in documenti e postulando la trasmissione degli atti ad una

nuova Corte delle assise criminali per un nuovo giudizio e per la

ricommisurazione della pena.

E. Con osservazioni 7 aprile 2009 RI 1 ha chiesto l’integrale reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere

presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a

base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il

ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per

arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).

2.

La pubblica accusa solleva una censura giusta l’art. 288 lett. a CPP,

rimproverando al primo giudice di aver erroneamente prosciolto l’imputato dal

reato di ripetuta falsità in documenti.

2.1

Su quest’aspetto la Corte di prime cure ha ritenuto “che la piattaforma

informatica allestita dal prevenuto, grazie alla quale il cliente poteva

monitorare in tempo reale la (falsa) situazione del proprio investimento, altro

non è che la versione elettronica dei falsi rendiconti sullo stato patrimoniale

che autonominati fiduciari come RI 1 erano soliti propinare in forma cartacea

ai clienti malversati per far loro credere nell’esistenza di un proficuo

investimento”. Dopo avere sottolineato che egli “non era né un banchiere, e

nemmeno un fiduciario autorizzato, ma solo il gerente di una società a garanzia

limitata dal capitale sociale di fr. 20'000.-, il minimo legale”, la prima

Corte ha considerato che a RI 1 non può essere attribuito un ruolo di garante e

che, pertanto, alle sue comunicazioni non può essere attribuita “qualifica

documentale”. Ciò ritenuto, la prima Corte ha concluso che i dati contenuti

nella piattaforma informatica menzognera sono da considerarsi una “semplice

bugia scritta” che non adempie i presupposti per il reato di cui all’art. 251

CP (sentenza, consid. 11 pag. 32).

2.2

Dopo avere precisato che l’imputazione giusta l’art. 251 CPS “si

riferisce alla piattaforma informatica allestita dall’imputato, ovvero ai dati

informatici in essa contenuti, assimilabili ai paragonabili documenti cartacei

che usualmente vengono allestiti in ambito bancario/ finanziario, quali

estratti conto, giustificativi di acquisti e vendite di titoli, depositi titoli

e situazioni patrimoniali” (ricorso pag. 3), il procuratore pubblico

sostiene che ai falsi dati/documenti inseriti nella piattaforma informatica va

riconosciuta una forza probante accresciuta ritenuto che l’imputato si trovava

in una posizione assimilabile a quella di un garante in considerazione di una

serie di elementi. Dapprima, visto che egli aveva concluso con i suoi clienti

dei contratti di gestione patrimoniale, contratti che “per definizione, sono

fondati su un rapporto di fiducia”. Poi, perché i clienti non erano in

grado di verificare la correttezza dei dati inseriti nel supporto informatico,

visto che “la gestione veniva effettuata sul conto pool intestato alla

società presso __________ ”. Ma soprattutto – continua il ricorrente - a RI

1.

va riconosciuta una posizione simile a quella di un garante perché l’attività

da lui svolta “sotto la ragione sociale __________ era soggetta, cioè

avrebbe dovuto essere soggetta, a specifiche leggi (LFid, LBVM, LRD, cfr. CRP

22.9

, AI202) che prevedono il rilascio dell’autorizzazione solo a chi

garantisce un’attività irreprensibile”. Considerati, in particolare, gli

obblighi di informazione, diligenza e lealtà stabiliti dall’art. 11 LBVM,

negare che RI 1 avesse, nell’attività esercitata, una posizione assimilabile a

quella di un garante per il semplice motivo che egli non era né un banchiere né

un fiduciario autorizzato, così come ha fatto la prima Corte

- sostiene il procuratore pubblico - significa,

da un lato, creare ingiustificate disparità di trattamento “tra categorie di

persone (quelle che lavorano in banca da un lato e quelle che lavorano nel

settore parabancario dall’altro) che in realtà sottostanno a norme legali

sostanzialmente simili” (ricorso pag. 4) e, d’altro lato, “privilegiare

chi non ha ottenuto le necessarie autorizzazioni (ancorché avrebbe dovuto

richiederle) rispetto a chi le ha chieste ed ottenute” (ricorso pag. 5).

Del resto – ha precisato il procuratore pubblico -

la prima Corte, nel negare la forza probatoria accresciuta ai dati inseriti

nella piattaforma informatica, si é contraddetta: da un lato, sminuendo l’immagine

del condannato definito un “fiduciario autonominato” e dall’altro,

constatando che questi godeva di una “immagine di serietà e di

professionalità”, non da ultimo proprio grazie alla piattaforma informatica

definita “un metodo innovativo per curare l’informazione ai propri clienti”

(ricorso, pag. 3).

2.3

a. Giusta l’art. 251 CP si ha falsità quando un soggetto di diritto,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o

altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o

dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure

attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di

importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

Questa disposizione concerne sia documenti falsi o la falsificazione di

documenti (falsità materiale) sia documenti menzogneri (falsità ideologica).

Per documenti s’intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di

portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su

supporti d’immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva

al medesimo scopo (art. 110 cpv. 4 CP).

b. Nel caso del falso ideologico la giurisprudenza esige che il

documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore

probatorio accresciuto, ovvero di una garanzia speciale di veracità (Corboz,

Les infractions en droit suisse, Volume II, Berna 2002, ad art. 251 CP n. 119 e

riferimenti; DTF 132 IV 15, 129 IV 134). Il falso ideologico è una bugia

scritta qualificata, che si distingue da una semplice allegazione unilaterale

per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 68 consid. 2a, 123 IV 64 consid.

5b, 122 IV 339 consid. 2c). La cosiddetta “menzogna scritta” trascende dunque

in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare

credibilità per il valore che la legge gli conferisce (cfr. ad esempio gli art.

957.

e segg. CO per la contabilità commerciale) o per la posizione analoga a

quella di un garante (“garanteähnliche Stellung”) della persona che lo

ha redatto (cfr. Boog, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 251 CP n.

48.

e segg; Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3.

edizione, Zurigo 2004, pag. 147 e segg.). Una tale posizione è data quando

l’estensore del documento è particolarmente degno di fiducia ed è dunque

investito di un obbligo di verifica e di oggettività (Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572).

Il Tribunale Federale ha già avuto modo di ammettere una “garanteähnliche

Stellung” per il medico che emana una falsa ricetta medica o un falso

certificato medico (DTF 6P.6/2007 consid. 9, DTF 117 IV 165), per l’architetto,

incaricato di dirigere i lavori e di verificare le fatture degli imprenditori,

che approva per iscritto fatture eccessive (DTF 119 IV 57), per il grossista

che importa carne e ne dichiara la provenienza (in casu, si trattava di carne

di antilope africana etichettata come selvaggina europea; DTF 119 IV 296).

L’Alta Corte ha altresì ammesso una “garanteähnliche Stellung” per il dirigente

di una banca, incaricato della gestione patrimoniale, che ha inviato ad un

cliente una lettera contenente dati menzogneri sullo stato dei suoi conti (DTF

120.

IV 361 consid. 2c). I giudici federali hanno, in questo caso, osservato

come l’attestazione rivestiva una forza probatoria accresciuta vista

l’esistenza di un contratto di gestione patrimoniale, l’impossibilità di

verifica dei conti da parte dei clienti (che non avevano conoscenza delle

operazioni di gestione) e la fiducia particolare che il pubblico ripone nelle

attività commerciali in banca (regolate peraltro da una legislazione

specifica).

c. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se

commessa intenzionalmente; il dolo eventuale è sufficiente (Boog, op. cit., ad

art. 251 CP n. 86).

L’art. 251 CP presuppone, poi, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno

(DTF 121 IV 223; Corboz, op. cit., ad art. 251 CP n. 172). L’intenzione di

ingannare è ammessa, quando l’autore vuole trarre il destinatario in errore

sull’autenticità o sulla veridicità del documento, per indurlo ad assumere un

determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 251

CP n. 88).

Il reato esige inoltre che l'autore agisca con l’intenzione di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o per procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto (Corboz, op. cit., ad art. 251 CP n. 173 e segg.; DTF 121

IV 220 consid. 2).

2.4

a. Innanzitutto, si osserva che i dati contenuti nella piattaforma

informatica che RI 1 metteva a disposizione dei propri clienti rappresentano,

a non averne dubbi, dei documenti ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ritenuto

che la loro registrazione su supporto informatico è equiparata alla forma scritta.

Pure pacifico, in quanto ammesso dallo stesso prevenuto, è il loro contenuto

menzognero.

Per ritenere l’esistenza di un falso ideologico occorre verificare se i

suddetti documenti erano provvisti di un valore probatorio accresciuto e,

dunque, verificare se il prevenuto, all’epoca dei fatti, aveva una posizione

analoga a quella di un garante.

Come rilevato dal procuratore pubblico, l’attività svolta da RI 1 era quella di

gestore di patrimoni. Oltre che dall’iscrizione della __________ a RC in cui

si legge che lo scopo della società era di “compiere operazioni e prestare

servizi e consulenza nel campo finanziario, in particolare acquistare, vendere,

gestire ed amministrare beni mobili” (cfr. AI 104), che RI 1 agisse in

veste di gestore di patrimoni risulta palesemente dal contratto (denominato “contratto

di amministrazione dei beni”) che lo stesso imputato, quale rappresentante

della __________ , era solito far sottoscrivere ai propri clienti e che al §1

recitava: “L’investitore incarica l’amministratore dei beni della cura e

dell’amministrazione dei fondi patrimoniali a lui affidati (…). I fondi

patrimoniali affidati all’amministratore dei beni sono investiti nelle borse

internazionali (…) L’amministratore dei beni è autorizzato a disporre in

qualsiasi modo dei fondi patrimoniali, di comprare e vendere, di convertire o

cambiare dei titoli e di prendere tutte le misure che sembrino utili

all’amministratore dei beni” (cfr. AI 237, traduzione italiana in

classatori “clienti __________ -__________ , contratti, versamenti,

prelevamenti”) nonché, concretamente, dal genere di attività svolta così come

essa è stata descritta in sentenza (cfr., pure, CRP 22.9.2005 consid. 13 inc.

60.2005

).

Così strutturata e definita, l’attività svolta da

RI 1 era, nella sua sostanza, quella di un fiduciario finanziario così come

essa è descritta dall’art. 7 della Legge sull’esercizio delle professioni di

fiduciario (LFid). In quanto tale, essa era soggetta ad autorizzazione ai

sensi dell’art. 1 di tale legge che, giusta l’art. 8 LFid, può essere, in

particolare, concessa soltanto a persone che godono di ottima reputazione e che

garantiscono un’attività irreprensibile (lett. c). Tale attività deve, poi, essere

esercitata, in forza dell’art. 14 cpv. 1 LFid, in modo coscienzioso ritenuto

come il fiduciario debba dimostrarsi degno della considerazione che la

professione e la sua funzione esigono (cfr., pure, CRP 22.9.2005 consid. 14,

AI202) ciò che presuppone, giusta l’art. 10 Reg LFid, in particolare,

l’osservanza degli usi commerciali e delle regole stabilite da parte delle

associazioni professionali.

Così come ritenuto dalla CRP (sent. cit, consid. 16),

considerato il numero di clienti per cui veniva utilizzato il conto pool

intestato alla __________ presso l’__________ , in alternativa alla LFid,

l’attività di RI 1 avrebbe dovuto essere regolarizzata in base alla Legge sulla

borsa ed i valori mobiliari LBVM (cfr. art. 2 lit. d LBVM, come precisato

dall’art. 3 cpv. 5 OBVM e dai punti 46 ss. della Circolare della CFB 98/2 del

1.7.1998

“Commentaire du terme de négociant en valeurs mobilières”).

Tale attività doveva, dunque, essere autorizzata ai sensi dell’art. 10 LBVM che

pone, alla sua lett d, la condizione della garanzia di un’attività

irreprensibile che deve essere esercitata in ossequio degli obblighi di

informazione, di diligenza e di lealtà posti dall’art. 11 LBVM.

Agendo quale fiduciario ai sensi della LFid –

alternativamente, quale commerciante di valori mobiliari ai sensi della LBVM -

quindi, in entrambi i casi, come esercitante un’attività soggetta ad

autorizzazione ed accessibile soltanto a persone che garantiscono un’attività

irreprensibile ed esercitata in conformità agli obblighi di diligenza, lealtà e

informazione definiti da tali leggi, RI 1 ha de facto assunto una “garanteähnliche Stellung” nei confronti dei propri clienti.

In effetti, proprio in forza di tali obblighi, i

clienti di un fiduciario che opera sotto la LFid – così come quelli di un

commerciante di valori mobiliari che opera sotto l’egida della LBVM - sono

legittimati a ritenere degni di fede i documenti, in particolare, gli estratti

conto, da essi redatti così che un’ulteriore verifica non può più essere loro

richiesta. In questo senso, l’estratto patrimoniale

redatto da un fiduciario o da un commerciante in valori mobiliari ha una

credibilità accresciuta (cfr. per analogia, DTF 120 IV 361) e il suo

destinatario può ragionevolmente prestargli fiducia e ritenerlo conforme al

vero (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 251 n. 151 e giurisprudenza citata, in

particolare e per analogia DTF 126 IV 67 consid. 2a; 125 IV 23 consid. 2a; 123

IV 64 consid. b; 102 IV 191 consid. 3).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla prima Corte, questa posizione assimilabile

a quella di un garante non è scalfita dal fatto che RI 1 era sprovvisto

dell’autorizzazione prevista dall’art. 1 cpv. 1 LFid per le attività di

fiduciario e/o da quella prevista dall’art. 10 LBVM per le attività di

commerciante di valori mobiliari.

Quel che conta è che egli esercitava, de facto e

pubblicamente, una tale attività e che lo faceva con modalità tali (organizzando

addirittura serate informative sulle sue attività in prestigiosi alberghi cui

partecipavano collaboratori di __________ che davano a RI 1 – così come

sottolineato dai primi giudici - “ulteriore legittimazione”) per cui

egli ha creato l’apparenza di una situazione del tutto regolare.

La stessa prima Corte lo ha riconosciuto più

volte, e in particolare lo ha riconosciuto quando ha accertato che “l’accusato

é stato abile nel non dare motivo ai suoi clienti di sospettare che qualcosa

nella sua attività non fosse in regola” oppure quando ha accertato che il

successo dell’attività di RI 1 è da attribuire (oltre che

all’ingordigia delle vittime) “all’immagine di serietà e di professionalità”

che l’imputato ha saputo costruire (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 28

e 29). In queste condizioni, dunque - così come sottolineato dal procuratore

pubblico nel suo ricorso - “non si può pretendere che la clientela (…)

facesse delle verifiche riguardo al fatto che l’imputato (o la sua ditta)

avesse effettivamente ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni”. Al

contrario. In queste condizioni, la clientela poteva legittimamente presumere

che RI 1 avesse tali autorizzazioni e fosse, quindi, un professionista

abilitato ad operare quale fiduciario/commerciante in valori mobiliari “visti

anche i millantati contatti privilegiati con __________ ” (ricorso pag. 5).

Pertanto, in analogia al principio stabilito dal TF secondo cui anche un

documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può avere

forza probante (in ogni caso, per alcune sue parti, cfr. DTF 103 IV 149; 81 IV

241) e a quanto ritenuto dalla dottrina secondo cui un atto nullo o non valido

per vizi formali o materiali può essere atto a provare, ritenuto che è

sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente

rilevante (Boog, Basler Kommentar, ad art. 110 cpv. 4 CP n. 30 con

riferimento alla dottrina austriaca: Kienapfel/Schroll, Wiener

Kommentar zum Strafgesetzbuch, § 223 n. 15; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, San Gallo 2008, ad art. 251 CP n. 8 secondo cui decisiva è solo l’idoneità (Tauglichkeit) dello scritto a dimostrare la

fattispecie in esso rappresentata; Corboz, Les infractions en droit suisse, II,

be 2002, ad art. 251 n. 23), agli estratti patrimoniali allestiti da RI

1.

– che aveva de facto una “garanteähnliche Stellung” -

va attribuito un valore probante accresciuto. Ritenuto che essi non riflettono la

realtà, gli estratti patrimoniali costituiscono, dal profilo oggettivo, un

falso intellettuale.

b. Per quanto attiene all’aspetto soggettivo, ritenuta la piena

ammissione di RI 1, l’esistenza del dolo è palese.

Pacifica è pure l’intenzione del prevenuto di ingannare i clienti sull’entità

delle loro perdite, nonché la sua intenzione di procacciarsi l’indebito

profitto scaturente dal mantenimento dei capitali dei clienti ingannati, con i

quali egli poteva continuare a lucrare.

Pertanto, il ricorso del procuratore pubblico

deve essere accolto: il considerando 2. della sentenza impugnata deve essere

annullato e RI 1 deve essere dichiarato autore colpevole anche del reato di

falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 cifra 1 CP.

3.

Il rinvio degli atti ad una nuova Corte delle assise criminali per la

ricommisurazione della pena chiesto dal procuratore pubblico non appare

necessario.

Infatti, ritenuto, in particolare, che la prima

Corte ha, non senza ragione, precisato che, anche ammettendo il reato di

falsità in documenti, lo stesso costituirebbe “un semplice corollario della

truffa aggravata che in un simile contesto provvede da sola a sostanziare

l’entità della sanzione” (sentenza, consid. 11 pag. 32), tutto ben

considerato la pena da essa inflitta non risulta – pur tenuto conto della nuova

condanna per ripetuta falsità in documenti - esageratamente mite al punto da

denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento.

Si ricorda, a questo proposito, che, nella

commisurazione della pena, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene

solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato

esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere in un eccesso o

in un abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con

richiami).

4.

Gli oneri processuali del presente giudizio sono posti a carico

dello Stato.

Non vengono attribuite ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso del procuratore pubblico è accolto nel senso dei considerandi.

Di conseguenza, annullato il dispositivo 2. della sentenza impugnata, il

dispositivo 1. è così riformato:

1. RI 1 è autore colpevole di:

truffa

aggravata

(…)

e

ripetuta

falsità in documenti,

per

avere, nel periodo gennaio 2003-ottobre 2004 a __________ e in altre località in Svizzera e in Germania,

fatto allestire una

cosiddetta piattaforma informatica, accessibile ai singoli clienti, facendovi

inserire dati fasulli, segnatamente circa le operazioni di investimento

effettuate (acquisto/vendita di titoli), i risultati e le performances ottenuti

e lo stato patrimoniale dei singoli clienti, e facendone uso a

scopo d’inganno.

2. Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

3. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

4. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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