17.2010.1
Infrazione alla LFStup. Arbitrio nell'accertamento dei fatti Aspetto soggettivo. Dolo eventuale
21 aprile 2010Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.1
Data decisione, Autorità:
21.04.2010, CCRP
Titolo:
Infrazione alla LFStup. Arbitrio nell'accertamento dei fatti
Aspetto soggettivo. Dolo eventuale
INTENZIONE
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 12 cpv. 2 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto n.
17.2010.1
Lugano
21 aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell’Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 4 gennaio 2010 dal
procuratore pubblico RI 1
contro la sentenza emanata il 15 dicembre
2009 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
IM 1
patrocinato dall’avv. PA 1
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1.
Se dev’essere accolto il ricorso per
cassazione;
2.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 16 marzo 2009, il procuratore pubblico ha
ritenuto IM 1 autore colpevole di infrazione alla legge federale sugli
stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, in complicità con RI 2, in data 17 settembre 2008, da __________, trasportato 96 g di cocaina, stupefacente destinato alla
vendita sulla piazza ticinese, e meglio, per avere accompagnato con la vettura
BMW targata sino a __________ dove questi incontrò
RI 3 e RI 4, seguendolo poi con la sua
automobile sino a __________ , dove RI 2 acquistò 96 g di cocaina da __________, e, indi, riportandolo a __________ dove RI 2 lasciò lo stupefacente.
Egli è stato, pure, ritenuto autore colpevole di
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere
autorizzato, nel corso degli ultimi tre anni sino al 14 ottobre 2008,
personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 1 grammo.
In applicazione della pena, il procuratore
pubblico ha proposto
la condanna di
IM 1 alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-, corrispondente a 90 (novanta)
aliquote da fr. 30.- (trenta), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 25
(venticinque) giorni, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni. Ne
ha, inoltre, proposto la condanna alla multa di
fr. 4’000.-,
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di 40 (quaranta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Infine, il
procuratore pubblico ha ordinato la confisca di una scheda Sim Sunrise numero
di chiamata e una scheda Sim Vodafone numero di chiamata (art. 69 e 70 CP) e
il dissequestro di un telefono cellulare marca Nokia N95 n. IMEI e di un
telefono cellulare marca Samsung sgh X 650 n. IMEI .
Al decreto di accusa IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
Fatti
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza 15 dicembre 2010, il
giudice della Pretura penale ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di complicità
in infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. Ritenuto, invece, IM 1
autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti,
egli lo ha condannato a una multa di fr. 300.-, con l’avvertenza che in caso di
mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP). Ha, dipoi, ordinato la confisca e il dissequestro degli
oggetti indicati nel decreto di accusa.
C. Contro la citata sentenza il procuratore pubblico ha inoltrato il 21
dicembre 2009 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nei motivi scritti del gravame, presentati il 4 gennaio 2010,
egli chiede che IM 1 sia anche riconosciuto colpevole di complicità in
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e che egli sia condannato
alla pena prospettata nel decreto di accusa.
D. Con osservazioni 26 gennaio 2010 IM 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, con protesta di spese e ripetibili.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto
(art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è censurabile
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), ritenuto inoltre
che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153
consid. 3.4 pag. 156133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag.
17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con
richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le
altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2.
Nel suo ricorso, il procuratore pubblico propone delle censure
d’arbitrio in relazione agli accertamenti sulla consapevolezza dell’imputato
circa i propositi di RI 2.
2.1
Nel vagliare la specifica imputazione di complicità in infrazione
alla legge federale sugli stupefacenti, il giudice della Pretura penale ha
anzitutto ricordato che, secondo il procuratore pubblico, l’infrazione si
configurerebbe nel fatto che il qui ricorrente avrebbe funto da complice di RI 2 in occasione dell’acquisto da parte di quest’ultimo di 96 g di cocaina, destinati a essere poi
rivenduti sulla piazza ticinese. Secondo il magistrato inquirente - ha
proseguito il giudice - in data 17 settembre 2008 il ricorrente ha accompagnato
con la sua automobile il trafficante RI 2 e un suo compare (presentatogli come
un suo “cugino”) da __________ , luogo in cui RI 2 è sceso dal veicolo per
incontrare altri due personaggi legati al commercio di stupefacenti (RI 3 e RI
4) che lo stavano attendendo a bordo della loro automobile. Presovi a sua volta
posto, i tre (RI 2, RI 3 e RI 4) - seguiti dal ricorrente e dal compare di RI 2 a bordo del veicolo del primo - si sono diretti verso __________ , dove è avvenuta la transazione,
ossia l’acquisto da parte di RI 2 da tale __________ di 96 g di cocaina. A questo punto, il ricorrente ha riaccompagnato RI 2 e il suo compare a __________ .
Riportate le dichiarazioni rese agli inquirenti dal
ricorrente e da RI 2 - condannato dalla Corte delle assise criminali di __________
con sentenza 29 maggio (confermata in grandi linee da questa Corte il 21
ottobre 2009) per violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti
per avere venduto e detenuto ingenti quantitativi di droga e, tra l’altro, per
la fattispecie in oggetto - il giudice della Pretura penale si è chiesto se
l’accusato, che ha negato di essere stato informato degli scopi del viaggio,
così come di avere saputo o intuito che stava trasportando droga, fosse invece
consapevole, almeno per dolo eventuale, di quanto stesse accadendo, specie ove
si consideri che in occasione del suo interrogatorio del 7 novembre 2008 egli
ha ammesso di avere avuto, ancorché in modo generico, qualche dubbio sulla
legittimità delle intenzioni dei passeggeri una volta giunto alla stazione di __________
; dubbio che però ha lasciato cadere non pensando che RI 2 doveva ritirare
cocaina, ma ritenendo che dovesse semplicemente parlare con i due che lo
attendevano (sentenza, pag. 7).
Nel dirimere
la questione (consapevolezza per dolo eventuale del ricorrente sul traffico di
droga in corso), il primo giudice si è dipartito dai seguenti accertamenti
(sentenza, consid. 7, pag. 7-8):
-
già prima del 17 settembre 2008 il ricorrente
sapeva che RI 2 era uno spacciatore di droga;
-
RI 2 non ha mai detto al ricorrente che lo scopo
della trasferta a __________ fosse quello di acquistare cocaina;
-
il ricorrente ha avuto i primi sospetti che ci
fosse qualche cosa di losco una volta giunti a __________ ;
-
solo durante il viaggio di rientro da __________
a __________ , segnatamente all’altezza della rampa che sale sul __________ ,
si è discusso della richiesta di RI 2 rivolta al ricorrente di acquistare della
sostanza da taglio;
-
dell’acquisto di 96 g di cocaina, RI 2 ha parlato solo con il “cugino “ (__________ ), tuttavia in albanese, lingua
sconosciuta al ricorrente;
-
rientrati a __________ , RI 2 ha estratto una bustina di cocaina, consegnandola al ricorrente;
-
per il viaggio RI 2 ha offerto al ricorrente fr. 200.-, somma che però non ha mai pagato.
2.2
Premesso che nella fattispecie è indubbio e incontestato che
l’aspetto oggettivo del reato di infrazione alla legge federale sugli
stupefacenti ex art. 19 n. 1 LStup è adempiuto, che dal punto di vista
soggettivo la punibilità dell’autore principale presuppone intenzionalità,
quanto meno nella forma del dolo eventuale, oppure negligenza, e che in caso di
complicità nel reato ai sensi dell’art. 25 CP, come prospettato dal procuratore
pubblico nel decreto di accusa, la punibilità per negligenza è tuttavia da escludersi
(sentenza, pag. 8), il giudice della Pretura penale ha ritenuto che in base
alle surriferite circostanze non è possibile giungere alla conclusione che il
ricorrente sapesse o dovesse sapere che stava trasportando della droga. In
effetti - egli ha precisato - non è stato dimostrato che al soggetto sia stato
detto quale fosse lo scopo del viaggio e, nemmeno, che avrebbe dovuto fungere
da autista per un trasporto di stupefacenti. Il compenso promessogli (fr.
200.
-) corrisponde al prezzo di un taxi normale ed appare, quindi, commisurato
alla prestazione, in modo che non poteva, per finire, lasciare presagire che
dietro al passaggio vi fosse qualche cosa di particolare, segnatamente di
illecito. Certo - ha puntualizzato lo stesso giudice - le circostanze e le
modalità del viaggio così come emerse in seguito dovevano indurre il prevenuto
a dubitare, almeno dal momento della sosta a __________ , della liceità di
quanto stava avvenendo, soprattutto avuto riguardo al fatto che sapeva che RI 2
era implicato nel commercio di droga. Del resto lo ha ammesso il prevenuto
medesimo. Sennonché - ha osservato il giudice - credibile appare però la sua
versione, secondo la quale aveva pensato che i suoi passeggeri stessero
trattando droga, ma non che la stessero comperando proprio quella sera. Qualche
dubbio, invero, il prevenuto avrebbe dovuto maturarlo al momento in cui tra di
loro si era parlato di andare in farmacia a prendere della sostanza da taglio.
Sennonché - ha rilevato il pretore - questo discorso è avvenuto solo durante il
rientro, sul __________ . Sospetti maggiori - sempre secondo il primo giudice -
li avrebbe dovuti far nascere la consegna della busta di cocaina, avvenuta al
termine del viaggio. Quanto capitato sul __________ e al rientro a __________ -
ha obiettato il giudice - è però avvenuto oltre il punto di non ritorno, non
potendosi pretendere che l’accusato fermasse l’automobile per fare scendere i
passeggeri lungo l’autostrada o ad una uscita dopo Riviera. In base al
principio dolus subsequens non nocet - ha concluso il pretore - non è
dunque possibile imputare al ricorrente una coscienza, anche solo per dolo
eventuale, di quanto stava facendo. Potrebbe tutt’al più entrare in
considerazione - ha puntualizzato lo stesso giudice - la negligenza, ipotesi
però che entrerebbe in considerazione solo se riferita alla seconda parte del
viaggio, quindi quando non era più possibile per l’accusato distanziarsi da
quanto stava avvenendo. Del resto - ha rilevato il giudice - nella descrizione
dei fatti di cui al decreto di accusa, il procuratore pubblico ha indicato
esplicitamente il quantitativo di 96 g di cocaina, quantitativo che al
prevenuto sarebbe stato impossibile conoscere, anche con il senno di poi. Da
qui il suo proscioglimento dalla relativa imputazione e la sua condanna per
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, rimasta peraltro
incontestata (sentenza, pag. 8-9).
2.3
Contro tale sentenza insorge il procuratore pubblico, facendo
anzitutto carico al primo giudice di non avere motivato, cadendo così in
arbitrio, il perché sia da ritenersi provato che solo durante il viaggio di
rientro da __________ , all’altezza della rampa che sale sul __________ , si è
discusso di sostanza da taglio, visto che è lo stesso ricorrente che non ha mai
aderito, su questo punto, alla versione di RI 2, fatta propria dal giudice,
avendo egli per contro preteso che questa specifica questione era stata
affrontata prima di salire nel Sopraceneri, ovvero quando il ricorrente aveva
comunicato a RI 2 l’intenzione di recarsi in una farmacia. Circostanza questa
che - secondo l’insorgente - corrobora a maggior ragione, come comprovata,
l’intenzionalità, almeno nella forma del dolo eventuale, dell’accusato quo al
trasporto di stupefacente, accettando di accompagnare lo stesso RI 2 da __________
sino a __________ . L’intenzionalità per dolo eventuale - prosegue il
procuratore pubblico - risulta provata, dipoi, dal fatto che l’accusato ha
accettato un compenso di fr. 200.- per la benzina e il disturbo per
accompagnare RI 2, andata e ritorno, sino a __________ ; dal fatto che egli
sapeva che RI 2 trafficava stupefacenti e dal fatto che egli ha nutrito dubbi
sulla liceità del comportamento di RI 2 già alla sosta di __________ , dove
nessuno lo ha rassicurato positivamente sui suoi sospetti. Secondo il
procuratore pubblico, il prevenuto si è, così, reso complice, favorendo il
trasporto di droga da parte di RI 2, ove si consideri:
-
che il compenso di fr. 200.- promesso da RI 2 per farsi accompagnare a __________
non è da poco,
-
che RI 2 è uno spacciatore, così come l’altro passeggero, circostanza nota al
prevenuto,
-
che RI 2, nel corso della trasferta, è dapprima sceso a __________ , per poi
salire a bordo di una vettura, indicando al prevenuto di seguirla e, poi, si è
fermato, ed è sceso una seconda volta dal veicolo a __________ per scomparire
con uno degli altri occupanti per circa 20-30 minuti,
-
che RI 2 è indi ritornato a bordo del veicolo guidato dal prevenuto,
manifestando nervosismo mentre parlava con il “cugino” (__________ ), e
chiedendogli di riaccompagnarlo quindi a __________ ;
-
che nel corso del viaggio (di ritorno per RI 2, e di andata per il prevenuto),
si parla dell’acquisto della sostanza da taglio;
-
che la mattina successiva il prevenuto ha riofferto a RI 2 la sua
disponibilità all’acquisto di sostanza da taglio.
Del resto - puntualizza il procuratore pubblico -
se RI 2 avesse solo acquistato stupefacente, senza trasportare alcunché, il
comportamento riconosciuto dal prevenuto di avere accompagnato in macchina
quella sera RI 2, affinché questi prendesse contatto con persone per affari di
cocaina, potrebbe configurare una complicità in infrazione alla legge federale
sugli stupefacente per altro titolo, come avvenuto per gli altri attori
giudicati in altra sede, che avevano accompagnato RI 2, per esempio, per
riscuotere denaro dai suoi acquirenti.
Già per questo solo motivo - assevera
l’insorgente - il proscioglimento del prevenuto è giuridicamente non corretto. RI
2.
- sempre secondo il procuratore pubblico - quella sera ha acquistato e
trasportato 96 g di cocaina sino a __________ , cocaina destinata alla vendita.
Con il suo agire il prevenuto, in considerazione degli indizi esteriori a sua
disposizione, non poteva non seriamente sospettare e, quindi, prendere in
considerazione che la sera in questione RI 2 avesse su di sé stupefacente.
Agendo in questo modo - conclude il procuratore pubblico - il prevenuto ha
accettato il rischio del trasporto proseguendo il viaggio da __________ a __________
. Non si tratta perciò di dolus subsequens, come erroneamente preteso
dal primo giudice.
2.4
Nella misura in cui il procuratore pubblico si propone ravvisare un
indizio a favore della tesi accusatoria sul compenso di fr. 200.- che RI 2
avrebbe promesso al prevenuto per farsi condurre a __________ , il ricorso cade
nel vuoto giacché (così come riportato in sentenza) nel verbale di
interrogatorio del 14 ottobre 2008, il prevenuto ha dichiarato, senza essere
stato smentito, che solo al rientro a __________ e, più precisamente, dopo che
egli non aveva accettato l’offerta fattagli da RI 2 (che nel frattempo era
andato a casa sua per cambiarsi) di salire con una ragazza, a sue spese (per il
disturbo), in una camera di un “puttanaio” sito a __________ dove i due
si erano recati una volta ritornati da __________ , lo stesso RI 2 gli avrebbe
promesso “per la benzina e il disturbo” fr. 100/200.- (sentenza, pag. 5 e
8). Orbene, a quel momento la presunta infrazione alla legge federale sugli
stupefacenti prospettata al prevenuto nel decreto di accusa era già terminata.
Del resto, il procuratore pubblico non indica dove figurerebbe che i due si
erano accordati per un compenso di fr. 200.- prima di partire per __________ ,
rispettivamente per __________ . In ogni modo, la questione è ininfluente ai
fini del giudizio ritenuto che un compenso di fr. 200.- per una trasferta in
automobile da __________ a __________ e ritorno, checché ne dica il
procuratore pubblico, non costituisce di certo un cifra tale da dovere
suscitare particolari e fondati sospetti sul motivo della sua assegnazione.
2.5
Si rivela, invece, provvista di buon diritto la doglianza dello
stesso procuratore pubblico, secondo cui il primo giudice è trasceso in arbitro
accertando che l’argomento relativo all’acquisto di sostanza da taglio sarebbe
stato prospettato da RI 2 all’imputato soltanto in occasione del rientro da __________
e, più precisamente, all’altezza della rampa che sale sul __________ (sentenza,
pag. 7). Infatti, è lo stesso prevenuto che ha smentito quanto dichiarato al
riguardo da RI 2 nel verbale di polizia del 31 ottobre 2008, pag. 2 e inizio
pagina 3, riportato a pag. 5 della sentenza (la cui versione è stata per finire
fatta propria dal primo giudice), asserendo che di questa specifica questione
essi hanno parlato, non al rientro da __________ , bensì, segnatamente, prima
di salire nel Sopraceneri (sentenza, pag. 6 con riferimento al verbale del 7
novembre 2008 davanti al procuratore pubblico, act. 24, pag. 3). Avendo il
prevenuto stesso chiarito il momento in cui RI 2 gli ha proposto di procuragli
sostanza da taglio profittando del fatto che egli intendeva recarsi in
farmacia, il giudice della pretura penale non aveva motivo per scostarsi da
questa versione che, del resto, il diretto interessato non ha mai ritrattato.
Dando, invece, credito al racconto di RI 2 - senza peraltro nemmeno pretendere
che la versione diametralmente opposta fornita al riguardo dal prevenuto non
risulti credibile o sia conseguente a un malinteso - il giudice della Pretura
penale è caduto in un manifesto arbitrio.
2.6
Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un
delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta, a tal fine, che
l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio.
La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale
(DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che
l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in
considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non
desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; sentenza 6B_656/2009 del Tribunale
federale, consid.5.2).
In mancanza di confessioni, il giudice può, di
regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e
regole di esperienza. Può desumere la volontà dell’autore da ciò che questi
sapeva, laddove la possibilità che l’evento si produca era tale da imporsi
all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia
accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è
possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si
produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di
diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio.
Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale
rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente,
malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si
realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 con rinvii).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il
modo col quale egli ha agito (DTF 130 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c;
sentenza 6B_656/2009 del Tribunale federale, consid. 5.2).
Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza
cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l’autore ritiene
possibile che l’evento dannoso o il reato si produca. La differenza si opera,
quindi, al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid.
4.1
pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16). Vi è negligenza, e non dolo, qualora
l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che
ritiene possibile, non si realizzi. Come si è visto, vi è per contro dolo
eventuale quando l’autore ritiene possibile che tale evento si produca e,
ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si
realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9
consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; sentenza 6B_656/2009 del Tribunale
federale, consid. 5.2).
Ciò che l’autore sapeva, voleva o ha preso in
considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii),
che vincolano - come, del resto, il Tribunale federale - questa Corte,
riservato il caso di arbitrio (art. 288 lett. c CPP). E’, per contro, una
questione di diritto quella a sapere se, sulla base dei fatti accertati, la
conclusione circa l’esistenza - o meno (come nel caso specifico) - del dolo
eventuale sia giustificata. In quest’ambito, le questioni di fatto e di diritto
sono tuttavia strettamente connesse e coincidono parzialmente. Il quesito
giuridico di sapere se l’autore abbia agito o no con dolo eventuale può essere
risolto solo valutando i fatti rilevanti accertati compiutamente dall’autorità
inferiore, da cui essa ha dedotto, rispettivamente ha negato tale elemento
soggettivo. Con riferimento al concetto di dolo eventuale, questa Corte - come
il Tribunale federale - può pertanto, in certa misura, esaminare se siano state
valutate correttamente le circostanze sulle base delle quali è stato stabilito
che l’agente ha preso -rispettivamente non ha preso in considerazione - ossia
ha accettato (rispettivamente non ha accettato), l’evento o il reato (sentenza
6B_656/2009 consid. 5.2 con richiami).
2.7
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice della Pretura penale,
la fattispecie in esame costituisce un caso di dolo eventuale, per le ragioni
che seguono.
2.7.1
Nel suo verbale di interrogatorio del 14 ottobre 2009, riportato del
resto nella sentenza impugnata, il prevenuto ha tra l’altro riferito che RI 2
gli ha chiesto di condurlo, insieme a suo “cugino”, a __________ , richiesta
alla quale egli ha aderito. Giunti all’uscita autostradale di __________ , RI 2
gli ha ordinato di andare, però, a sinistra in direzione di __________ . Giunti
alla stazione di __________ , sempre secondo il racconto del prevenuto, RI 2
gli ha chiesto di fermarsi negli adiacenti posteggi dove, a bordo della strada
e pronta per partire, vi era un’automobile di grossa cilindrata (un modello
vecchio di colore scuro, una BMW o una Mercedes) a motore spento, a bordo della
quale vi erano due persone che non era riuscito a vedere bene. Sceso dalla
macchina, ha proseguito il prevenuto, RI 2 si è avvicinato alla vettura dei
due, salendovi e dicendo al prevenuto di seguirlo. Ciò che quest’ultimo, sempre
a suo dire, ha fatto proseguendo la corsa fino a __________ dove, imboccata la
grande rotonda, per poi lasciarla per immettersi su una strada in salita, e
percorsa qualche stradina, gli è stato fatto cenno di fermarsi e di
parcheggiare nei parcheggi laterali sulla destra. RI 2 e il passeggero
dell’altra automobile (la BMW o la Mercedes) sono quindi scesi e si sono
incamminati, sparendo dalla sua vista a causa della presenza di una siepe.
Intenzionato a sua volta a scendere dal veicolo per fumare una sigaretta, il
“cugino”, ossia il compare di RI 2 che sedeva sul sedile posteriore, gli ha
però detto di rimanere in auto, per poi sedersi sul sedile anteriore, ove i due
hanno fumato una sigaretta. Pure l’autista dell’altra vettura è rimasto in auto
senza scendere. Sempre stando al racconto del prevenuto, RI 2 è ritornato dopo circa
30.
minuti e, prima di risalire in auto, si è avvicinato all’altro veicolo e,
molto inquieto, ha detto qualche cosa all’autista. Quindi è salito sull’auto
del prevenuto e, molto nervosamente, si è messo a discutere con il “cugino” in
albanese, lingua però sconosciuta all’accusato. Riferendosi allo specifico
episodio, il prevenuto ha dipoi riferito agli inquirenti che al momento di
salire in automobile, in mano RI 2 non teneva nulla; l’accusato si è ricordato
comunque che il soggetto indossava una giacca o un gilet abbastanza largo, ma
che non ha però potuto vedere se vi nascondeva qualche cosa. Una volta in auto,
RI 2 gli ha chiesto di ritornare a __________ , proponendosi, una volta giunti
a destinazione, di lasciare il “cugino” e di andare, loro due, a bere qualche
cosa. Arrivati a __________ , il prevenuto, sempre secondo il suo racconto, ha
posteggiato l’automobile sotto la casa di RI 2 dove - stando a suo dire - questi
è salito per cambiarsi. I due sono, quindi, andati in un locale a luci rosse di
Bissone dove RI 2 gli ha offerto, per il disturbo, di salire a sue spese in
camera con una ragazza, proposta che egli ha però rifiutato. Il prevenuto ha
quindi riferito di avere riaccompagnato RI 2 a __________ , soggiungendo che, prima di lasciarsi, RI 2 gli ha offerto della cocaina. RI 2 gli ha, inoltre, visto
il suo rifiuto di salire in camera con una ragazza, promesso, per il disturbo e
la benzina, fr. 100.-/200.- (sentenza, pag. 4-5).
Sollecitato a chiarire una sua precedente
dichiarazione, secondo cui sarebbe venuto a conoscenza che RI 2 era attivo
nello spaccio di cocaina, il prevenuto ha riferito di non ricordarsi la
circostanza e neppure con chi se ne parlava, pur ammettendo comunque di averne
da qualche parte sentito parlare (sentenza, pag. 5). Chiamato poi a dire se RI
2.
gli ha riferito il motivo per cui doveva recarsi a __________ ,
rispettivamente a __________ , il prevenuto si è limitato a riferire che questi
gli aveva detto che doveva andare a parlare con una persona e che, di fronte a
questa richiesta di favore, egli non ha pensato a più di quel tanto e non si è
quindi posto troppe domande (sentenza, pag. 5).
Nel successivo verbale di interrogatorio del 7
novembre 2008, reso al procuratore pubblico, il prevenuto ha poi smentito RI 2
che sosteneva di avere discusso con lui di sostanza da taglio (per la droga)
solo in occasione del rientro da __________ , segnatamente mentre stavano
valicando il __________ , pretendendo per contro che tale discussione era
avvenuta antecedentemente, ovvero prima di salire nel Sopracenere, e meglio
durante il viaggio da __________ a __________ (sentenza, pag. 6). Non solo.
Nello stesso verbale, il prevenuto ha riconosciuto di avere avuto qualche
dubbio sulla legittimità delle intenzioni dei passeggeri una volta giunti alla
stazione di __________ , dove ha avuto effettivamente il sospetto che RI 2
stesse organizzando qualche cosa con queste persone in merito alla cocaina. Non
ha però, sempre a suo dire, pensato che RI 2 doveva ritirare della cocaina,
bensì che dovesse semplicemente parlare (recte: che dovesse trattare droga:
sentenza, pag. 8 in fondo).
2.7.2
Da quanto precede, due sono i momenti topici:
a) la
fermata, non preannunciata, alla stazione di __________ , dove - in circostanze
ritenute sospette dallo stesso prevenuto in merito all’eventualità che RI 2
stesse organizzando qualche cosa in merito alla cocaina - RI 2 è sceso
dall’automobile per conferire con due soggetti che lo attendevano al lato della
strada a bordo di un autoveicolo pronto a partire; per poi salirvi ordinando
nel contempo allo stesso prevenuto, che si trovava in compagna del “cugino”, di
seguirlo;
b) la conseguente trasferta a __________ con i rispettivi autoveicoli
dei protagonisti della vicenda e, in particolare, la loro fermata in una
stradina di __________ , dove - parcheggiate le automobili - RI 2 e uno
dei passeggeri dell’altro veicolo, una volta scesi, si sono incamminati,
scomparendo dalla visuale del prevenuto, che, intenzionato a sua volta a
scendere dell’auto per fumare una sigaretta, veniva però bloccato dal
copasseggero (il “cugino”) e dove, dopo 30 minuti, RI 2 ha fatto ritorno, avvicinandosi dapprima, in modo irrequieto, all’altra automobile, dicendo qualche
cosa all’autista e risalendo poi sull’automobile del prevenuto, mettendosi a
discutere, molto nervosamente, con il “cugino”.
2.7.3
Orbene, valutando quanto accaduto in questi due momenti, si impone
di ritenere che il prevenuto ha agito per dolo eventuale nella fattispecie
oggetto del decreto di accusa. Certo, in occasione della sosta a __________ egli
aveva soltanto sospettato che RI 2 stesse organizzando qualche cosa con la
cocaina, senza tuttavia pensare che doveva ritirare della droga, adombrando
tutt’al più che dovesse semplicemente “parlare”, ossia che i suoi passeggeri stesse
semplicemente trattando droga, ma non che la stessero comprando (sentenza, pag.
7.
e 8 in fondo). Che l’incontro con i soggetti che attendevano RI 2 a __________ avrebbe potuto comportare anche altri risvolti, segnatamente la vendita,
rispettivamente l’acquisto sul posto da parte di uno di costoro, segnatamente
del trafficante RI 2, di cocaina, il prevenuto non poteva però non averlo
seriamente considerato al momento in cui il quintetto ha raggiunto __________ .
Di fronte allo scenario riferito nei verbali del 14 ottobre e del 7 novembre
2008.
(RI 2 e uno degli occupanti dell’altra automobile che si assentano per
circa 30 minuti dopo che i protagonisti avevano raggiunto una stradina di __________
, il divieto imposto al prevenuto da parte del “cugino” di scendere
dall’automobile per fumare una sigaretta, il nervosismo e l’inquietudine
manifestati da RI 2, una volta rientrato, sia nei confronti dell’autista
dell’altra automobile, sia nei confronti del “cugino” una volta risalito sul
veicolo che doveva ricondurlo a casa, fatti avvenuti, lo si ricordi, dopo i
sospetti di illiceità maturati dallo stesso accusato a __________ , che del
resto sapeva del coinvolgimento di RI 2 nei traffici di droga per tacere del
fatto che ha avuto occasione di discutere con RI 2 di sostanza da taglio quando
essi erano in procinto di salire nel Sopraceneri), il prevenuto non poteva non
avere pensato, almeno a quel momento, che RI 2 si fosse allontanato non solo
per trattare droga, ma anche per procedere concretamente ad un acquisto
effettivo di cocaina sul posto; cosa poi avvenuta (v. verbale di RI 2 del 3
dicembre 2008, act. 27/10, pag. 2-3, che ha ammesso di avere acquistato da __________
96.
g di cocaina, droga che gli era stata consegnata in un appartamento di __________
, come pure, implicitamente, di averla portata con sé a __________ nel viaggio
di ritorno a bordo dell’automobile del prevenuto). Del resto, l’accusato stesso
non ha mancato di rilevare che se da una parte non aveva visto RI 2 con la
droga in mano, dall’altra aveva comunque notato che lo stesso RI 2 aveva una
giacca o un gilet abbastanza largo, ancorché non abbia potuto vedere se vi avesse
nascosto qualche cosa (sentenza, pag. 5). In ogni modo, non lo ha escluso.
Anzi, il modo con il quale RI 2 e il suo compare hanno agito una volta giunti a
__________ , ossia sparendo senza dire nulla (di sera) una volta giunti in loco
ed impedendo persino al prevenuto di scendere dal veicolo, indizia proprio lo
scenario classico dello spaccio al dettaglio di droga, nell’ambito del quale
gli spacciatori si premurano di non essere notati da occhi indiscreti e tanto
meno seguiti da curiosi; prova ne è il palese nervosismo manifestato da RI 2
una volta rientrato alla base, comportamento evidentemente riconducibile allo
stato d’animo di chi sa di aver su di sé droga, che deve celare e portare a
casa (a __________ ), con i rischi che un’operazione del genere comporta. Che
al prevenuto non fosse nota la quantità di cocaina in possesso di RI 2 è a sua
volta ininfluente. Allo stesso accusato non viene infatti imputato di avere
funto da complice in un traffico ove erano in gioco quantitativi importanti di
droga, ciò che avrebbe richiesto accertamenti più compiuti sulla sua intenzione
di parteciparvi, ma solo di avere supportato RI 2 nel trasporto di 96 g di cocaina, ossia di un quantitativo che egli era senz’altro in grado di porre in preventivo una
volta che aveva accettato di ricondurre RI 2 a casa sua con la sua automobile. Del resto 96 g di sostanza stupefacente, potevano essere stati celati da RI 2
alla vista di occhi indiscreti senza soverchie difficoltà; ipotesi che nelle
circostanze in cui si è svolta la fattispecie l’imputato non poteva non avere
percepito. Ciò posto, trasportando RI 2 con la sua automobile a domicilio una
volta partiti da __________ , il prevenuto non poteva non avere seriamente
posto in preventivo anche l’eventualità che stesse fungendo da supporto a una
persona che si era appena fornita di droga. Il suo agire con dolo eventuale
appare perciò assodato.
2.7.4
Prosciogliendo il prevenuto dall’imputazione di complicità in
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti il giudice della pretura penale
non ha, perciò, avuto corretta nozione di dolo eventuale, violando così il
diritto federale. Ne consegue, perciò, l’accoglimento del ricorso del
procuratore pubblico, nel senso che IM 1 va riconosciuto colpevole - oltre che
di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti - anche del reato dal
quale è stato ingiustamente prosciolto. Gli atti vanno, pertanto, trasmessi a
un altro giudice della Pretura penale per la commisurazione della pena, tale
incombenza non potendo essere svolta da questa Corte, non disponendo essa di
sufficienti riscontri per la sua determinazione (art. 296 cpv. 2 CPP), e per il
giudizio sugli oneri processuali di prima sede. Gli oneri processuali relativi
al presente giudizio sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata, nel senso
che IM 1 è riconosciuto colpevole di complicità in infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti
2. Gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura penale per
la commisurazione della pena e per la fissazione degli oneri processuali.
3. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti
in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono
posti a carico dello Stato.
4. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster