17.2010.10
Commisurazione della pena in caso di reato per dolo eventuale. Sensibilità personale all'espiazione della pena in ragione di legami famigliari?
18 giugno 2010Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.10
Data decisione, Autorità:
18.06.2010, CCRP
Titolo:
Commisurazione della pena in caso di reato per dolo eventuale. Sensibilità personale all'espiazione della pena in ragione di legami famigliari?
ATTENUAZIONE DELLA PENA
art. 47 CPS
art. 111 CPS
Incarto n.
17.2010.10
Lugano
18 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 2 aprile 2010 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti l’11 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 11 febbraio 2010, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di:
-
omicidio intenzionale, per avere, la sera del 24 aprile 2009, a __________, con un coltello con lama di 8.3 cm, colpito 9 volte PC 1, causandone la morte;
-
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, dal 2008 sino al 25 aprile 2009, a __________ e altre imprecisate località, in parte in correità con terzi,
Ÿ venduto
complessivi 129 grammi di eroina
Ÿ ceduto
a terzi complessivi 80/82,5 grammi di eroina
Ÿ ceduto
gratuitamente 3/3,5 grammi di cocaina
Ÿ
detenuto 50/55 grammi di eroina destinata alla vendita
Ÿ venduto
un flacone di metadone;
-
ripetuta infrazione alla LF sulle armi e
munizioni, per avere, nel corso del 2008 e sino al
25 aprile 2009, tra __________ e altre imprecisate località, portato su di sé
un manganello telescopico ed un tirapugni;
-
coazione, per
avere, il 14 aprile 2009, a __________, usando violenza e minaccia, costretto PC
2 a redigere e sottoscrivere un riconoscimento di debito per la somma di fr. 800.-;
-
lesioni semplici,
per avere, il 14/15 aprile 2009, a __________, colpito con un pugno e con
calci, nonché ferito con un coltello PC 2, cagionandogli le ferite descritte
nel certificato medico agli atti;
-
vie di fatto, per
avere, il 16 aprile 2009, a __________, commesso vie di fatto nei confronti di PC
2;
-
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, dal 2008 al 25 aprile 2009, a __________ e in altre imprecisate località, consumato almeno 50 grammi di eroina, 3 o 4 bolas di cocaina, 6/7 pastiglie di Valium, nonché un quantitativo minimo
di hashish e marijuana e detenuto una pastiglia di Valium destinata al proprio
consumo.
Riconosciuto che, per l’omicidio, RI 1 ha agito in stato di lieve scemata responsabilità, la Corte delle assise criminali lo ha condannato
- trattandosi di pena aggiuntiva a quelle inflitte il 19 agosto 2008 e il 4
febbraio 2009 dal MP del Canton Ticino - alla pena detentiva di 11 anni.
B. Il 12 febbraio 2010, RI 1 ha presentato dichiarazione di ricorso
contro la citata sentenza che ha motivato con memoriale 2 aprile 2010.
Sostenendo un’errata applicazione degli art. 47 e 49 CP, e meglio giudicando la
pena inflittagli arbitrariamente severa, lesiva del principio di
proporzionalità ed urtante sotto il profilo della parità di trattamento, RI 1
ne chiede una riduzione “secondo il giudizio” della scrivente Corte
(ricorso pag. 3 e 4) ritenuto che, comunque, non gli dovrà essere inflitta una
pena superiore agli 8 anni (ricorso pag. 19).
C. Con osservazioni 3 maggio 2010, il procuratore pubblico ha postulato
la reiezione del gravame.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto
(art. 288 lett. a e b CPP), nella misura in cui l’accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e ritenuto che arbitrario non significa manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito
di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2
consid. 1.3, pag. 4-5; 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156; 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I
173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove
ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta, dunque,
criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione
dell’accaduto - per quanto preferibile essa appaia - ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati da errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere
annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo
nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3, pag. 5; 133 I 149, consid. 3.1 pag.
153; 132 I 13 consid. 5.1, pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1, pag. 219; 129 I 8
consid. 2.1, pag. 9; 173 consid. 3.1, pag. 178).
2. Contestata nel gravame è unicamente la commisurazione della pena.
2.1. Procedendo alla valutazione della colpa di RI 1, la prima Corte ha,
dapprima, considerato la gravità oggettiva dei reati di cui egli deve
rispondere, soffermandosi in particolare sull’omicidio e rilevando, al
proposito, che ad evidenziare tale aspetto basta “il tragico riscontro del
fatto che egli ha intenzionalmente tolto la vita ad un giovane, padre di due
bambini piccoli, a seguito di un futile alterco” (sentenza impugnata, consid.
47, pag. 50).
Dal profilo soggettivo, i primi giudici hanno
sottolineato “la non facile infanzia dell’accusato, privato del padre
naturale, con un difficile rapporto con il sostituto” annotando, però, come
simili situazioni - vissute da molti - non possono essere considerate al pari
di “tragedie che marchiano a fuoco le esistenze” ritenuto, inoltre, come
RI 1 - “che ha avuto quantomeno l’affetto della madre e di una sorella”
e a cui nulla di essenziale è mancato nemmeno dal profilo delle possibilità di
istruzione - aveva la possibilità di fare scelte diverse da quelle che ha fatto
a partire dall’adolescenza “allorché si è avviato lungo un percorso di
criminalità che non ha più abbandonato” e a causa del quale si è ritrovato
a 31 anni con alle spalle più di 7 anni trascorsi in carcere (sentenza
impugnata, consid. 47, pag. 51).
Dopo avere sottolineato come, perciò, RI 1 non
possa assolutamente essere “considerato come una vittima della società o il
frutto di qualche situazione di degrado sociale” ed avere ribadito che egli
non ha fatto “alcuno sforzo per contrastare la natura antisociale della sua
attitudine, ma l’ha anzi coltivata, reiterando in comportamenti del tutto
sprezzanti nei confronti del prossimo, coltivando un’inquietante vena di
violenza con il possesso e il porto di armi e l’esercizio di prepotenza e
sopraffazione”, la prima Corte ha spiegato che l’abuso di stupefacenti - “innegabile
e ormai invalso” - può spiegare la sua estromissione dal mondo del lavoro
ma non “lo spaccio come professione per procurarsi il denaro occorrente per
ogni sua necessità” né tantomeno tale abuso può spiegare “l’attitudine
aggressiva, il fatto di girare armati, la prevaricazione, la facilità con cui
l’accusato passava all’atto violento, tutti comportamenti atipici per il
consumatore di eroina che risponde alla sofferenza esistenziale con mitezza,
cercando torpore nella sostanza” (sentenza impugnata, consid. 47, pag. 51 e
52).
Dopo questo lungo incipit, la prima Corte ha
rilevato che il dott. __________, perito giudiziario, ha posto la diagnosi di
serio disturbo di personalità con elementi paranoidi, narcisistici ed
antisociali e - dopo avere osservato che, al di là delle catalogazioni di
natura scientifica, “la concreta realtà è che RI 1 è cattivo, violento e
pericoloso” ciò che “non è motivo per ridurre la pena” - ha concluso
di dovere aderire “senza riserve all’opinione del perito che ha ritenuto per
l’accusato una situazione di lieve scemata imputabilità al momento
dell’omicidio intenzionale, giudizio senza dubbio condivisibile a fronte di un
tasso alcolico elevato ma ancora relativamente lontano da quello necessario per
l’ammissione per quel solo motivo di una lieve scemata imputabilità,
dell’assunzione di sostanze psicoattive di per sé non inducenti aggressività e
del predetto disturbo di personalità, il quale in definitiva è semplicemente
l’espressione di quel che l’accusato è senza che questo appaia particolarmente
scriminante” (sentenza impugnata, consid. 47, pag. 53). Dopo avere rilevato
che la lieve scemata responsabilità è “l’unica vera circostanza di
attenuazione della colpa dell’imputato” poiché egli non ha collaborato con
gli inquirenti né ha mostrato una vera assunzione di responsabilità “per un
omicidio intenzionale che anche in aula ha cercato di far passare come una
sorta di incidente”, la prima Corte ha ritenuto che la sua colpa è
qualificata “dal fatto di essere un pluripregiudicato, recidivo e a
tutt’oggi irriducibile” e dal fatto che egli “ha costantemente agito con
sprezzo per il prossimo, totale egoismo e assenza di scrupoli” precisando
che egli ha mostrato tale natura anche nell’uccisione di PC 1 visto che egli “ha
prontamente accettato uno scontro fisico al quale aveva ogni opportunità di
sottrarsi”, che egli “non si è fatto problemi nell’impugnare il coltello
contro chi lo affrontava a mani nude e nel farne ripetutamente uso contro un
ragazzo visibilmente ubriaco, sempre mirando parti vitali del corpo”
(sentenza impugnata, consid. 47, pag. 54 e 55).
Proseguendo, la prima Corte ha ricordato che RI 1
“non aveva la diretta intenzione di uccidere” e che “il fatto che la
sottile e relativamente corta lama, nemmeno penetrata per intero, si sia
incuneata tra due costole ed abbia raggiunto il cuore è in parte connotata di
fatalità”. Tuttavia - ha precisato la prima Corte - “fatalità non
significa casualità” poiché il tragico epilogo di cui RI 1 deve rispondere è
“l’assurda e evitabile ma non del tutto inaspettata fine di un percorso di
violenza spicciola” e poiché l’accusato deve rispondere “di un dolo che
è eventuale ma che lo è con la chiara intensità di almeno 5 colpi di coltello
al collo e uno, mortale, al costato” (sentenza impugnata, consid. 47, pag. 54).
Precisato che per il concorso con gli altri reati
di cui deve rispondere ha ritenuto di dover aggravare la pena detentiva di “almeno
un anno”, la prima Corte - “che non ha voluto essere indulgente con il
prevenuto” - posta una pena detentiva di base complessiva di 15 anni, ha
inflitto a RI 1, dopo il computo delle circostanze attenuanti, la pena
detentiva di 11 anni (sentenza impugnata, consid. 47, pag. 54 e 55).
2.2. Nel suo memoriale, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di
avere commisurato la pena in funzione di un dolo eventuale “di notevole
estensione, non troppo lontano da un dolo diretto” (sentenza impugnata,
pag. 50) nonostante avesse accertato che lui non aveva alcun motivo per
desiderare la morte della vittima (sentenza impugnata, pag. 49), nonostante il
coltello usato non apparisse, per le dimensioni della lama, “a prima vista,
come uno strumento necessariamente letale” (sentenza impugnata, pag. 49-50)
e nonostante la lama non sia penetrata per intero ma “solo per 6-7.5 cm ed essa si sia infilata tra le costole anche per il motivo della sua esiguità, motivo per cui
in ultima analisi l’esito mortale appare anche connotato da una parte di
tragica fatalità” (sentenza impugnata, pag. 50). Secondo il ricorrente,
dati tali accertamenti, concludere che si è in presenza di un dolo eventuale al
limite del dolo diretto “è inconciliabile con il margine di apprezzamento di
una Corte e pure con l’opinabilità di una convinzione” (ricorso pag. 15).
Né - continua il ricorrente - si può
ragionevolmente sostenere che il suo dolo eventuale raggiunge una particolare
intensità in funzione del numero dei colpi inferti poiché i colpi precedenti
quello letale possono essere letti soltanto come un gesto “di intimidazione
o di malintesa difesa di sé stesso” così come la Corte ha ipotizzato a pag.
49 della sua sentenza ma ha poi “arbitrariamente parificato” all’ipotesi
di colpi inferti per fare male, in una situazione in cui la morte della vittima
deve comunque essere presa in considerazione (ricorso pag. 15). Inoltre -
continua il ricorrente - la stessa prima Corte ha correttamente accertato che
non si può ritenere che il colpo inferto al costato fosse “volto a
(deliberatamente) uccidere” (sentenza pag. 49).
Continuando, il ricorrente sostiene come le
tracce di sangue rilevate dagli inquirenti dimostrino che egli “ha ferito
mortalmente la vittima al termine di uno scontro fisico nel quale PC 1
perseverava e RI 1 muoveva il coltello a mo’ di difesa”. Ammesso il suo
dolo eventuale, il ricorrente sostiene che, in queste condizioni, affermare che
tale dolo sfiori il dolo diretto “è arbitrario, e non solo opinabile o
criticabile” (ricorso pag. 16 e 17). Ritenuto che questa “arbitrarietà
ha direttamente influenzato la commisurazione della pena” - conclude su
questo punto il ricorrente - essa deve essere, già solo per questo motivo,
riconsiderata (ricorso pag. 18).
2.3. Nella commisurazione della pena (art. 47 CP) il giudice di merito
fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale
interviene solo - come il Tribunale federale - ove la sanzione si ponga al di
fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP,
disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure
appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto di denotare
eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV
17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid.
3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; 123 IV 107 consid. 1).
L’art. 111 CP punisce chi intenzionalmente uccide
una persona con una pena detentiva - la cui durata massima é, in forza dell’art.
40 CP, di 20 anni - non inferiore a 5 anni.
L’art. 19 LStup punisce l’infrazione aggravata
con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
L’art. 123 CP punisce l’autore colpevole di
lesioni semplici con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria mentre per l’art. 126 CP colui che si rende colpevole di vie di
fatto è punito, a querela di parte, con la multa.
Infine, l’art. 181 CP punisce l’autore colpevole
di coazione con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Dandosi concorso di reati, in forza dell’art. 49
CP, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata, ma non oltre la metà della pena massima
comminata.
Ai sensi dell’art. 47 CP - che, come già l'art.
63 vCP, non elenca in modo esaustivo gli elementi pertinenti per la
commisurazione della pena (STF 11 aprile 2008, inc.6B_738/2007, consid. 3.1) -
il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali nonché dell'effetto che la pena avrà
sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa,
Fatti
i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice,
dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del
reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e
della condizione personale e vi ha aggiunto la necessità di tener conto
dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a
quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata
dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una
pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri
reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice
penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul
diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la
giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79;
127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo rimanere
comunque proporzionata alla colpa (STF 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,
6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007,
consid. 2.2; STF 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).
Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2
CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare
la gravità della colpa dell'autore: si tratta del grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché della reprensibilità
dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato
dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF
129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Dal profilo soggettivo, la norma rinvia ai
moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva
di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo
caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro
l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo
criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione
personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può,
senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la
capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si
riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano
così pronunciate da giustificare l’applicazione di un'attenuante specifica (FF
1999 1745; STF 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2).
2.4. Le argomentazioni ricorsuali cadono nel vuoto nella misura in cui la
prima Corte ha effettivamente considerato, nel valutare la colpa del ricorrente
e, quindi, nel commisurare la pena da infliggergli, che egli ha agito con dolo
eventuale e nella misura in cui, come vedremo, ha operato - pur senza dirlo
esplicitamente - le attenuazioni imposte da tale accertamento (Wiprächtiger,
Basler Kommentar, n. 89 ad art. 47 CP che richiama la
STF non pubblicata del 3 novembre 1995, inc.6S.676/1994 con cui il TF ha
rinviato una causa all’autorità cantonale per non avere questa considerato che
l’imputato aveva agito con dolo meramente eventuale e non diretto).
In effetti, al di là delle considerazioni
(registrate al consid. 44, pag. 49 e 50, della sentenza impugnata)
sull’intensità del dolo eventuale in cui a volte ha smarrito la via della
linearità, la prima Corte, dopo avere accertato che RI 1 ha agito con dolo eventuale, ha valutato l’influsso di tale forma di intenzionalità sulla colpa
rilevando semplicemente che tale dolo eventuale si è concretizzato in almeno 5
colpi di coltello inferti al collo ed uno, mortale, al costato (sentenza
impugnata, consid. 47, pag. 54) - ed in ciò nulla può esserle rimproverato
ritenuto che altro non ha fatto se non registrare quanto effettivamente
accaduto - senza più addentrarsi in comparazioni poco fruttuose ritenuto che
dell’una o dell’altra forma di dolo si tratta, ma annotando, coerentemente con quanto
accertato, che RI 1 non aveva “diretta intenzione di uccidere” tanto da
specificare - pur se utilizzando un termine poco felice poiché atto a creare
equivoci - che il concreto esito mortale era parzialmente connotato di quella “fatalità”
(meglio sarebbe stato parlare di un margine di incertezza) in qualche modo
sempre in parte insita nel dolo eventuale che si realizza, appunto nei casi in
cui un autore, pur ritenendo possibile che il suo comportamento possa provocare
un determinato evento o un determinato risultato, se ne accomoda e agisce
ugualmente, augurandosi tutt’al più che l’evento o il risultato non si produca
(DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16,
131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c; 121 IV 249
consid. 3a pag. 253).
Il dolo eventuale come generico fattore
attenuante della colpa - applicabile solo alla pena per l’omicidio - è stato
Considerandi
concretamente considerato dalla prima Corte che, dopo avere stabilito quale
pena base per il solo omicidio 14 anni (15 anni meno i 12 mesi correttamente
stabiliti quale aggravante per effetto del concorso di reati), ha operato su
tale pena base una deduzione proporzionata al grado (lieve) di scemata
imputabilità accertato (attorno al 25%; cfr., sulla questione, DTF 134
IV 132) ottenendo una pena aggirantesi sugli 11 anni che ha,
poi, ulteriormente ridotto a circa 10 anni in considerazione del dolo non
diretto (la deduzione per dolo eventuale, anche se implicita, è evidente ritenuto
che è stata esclusa l’esistenza di altre circostanze attenuanti influenti sulla
pena). Questa pena di 10 anni per il solo omicidio è, poi, correttamente stata
aggravata, per effetto del concorso di reati (art. 49 CP), dei già citati 12
mesi.
Pertanto, riguardo la presa in considerazione del
dolo eventuale nella commisurazione della pena, il ricorso deve essere
disatteso.
2.5
Il ricorrente sostiene, poi, che la prima Corte è caduta in arbitrio
non ammettendo, nella commisurazione della pena, una sua particolare
sensibilità alla pena sulla scorta della considerazione secondo cui il fatto di
essere padre di una figlia di 11 anni non l’ha mai trattenuto dal delinquere.
Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe, invece, dovuto considerare che egli
non si è mai trovato prima “nella prospettiva di trascorrere molti anni
senza vedere la crescita della propria figlia” che, alla sua liberazione,
sarà ormai divenuta maggiorenne. Inoltre, la prima Corte avrebbe dovuto
considerare che egli si è trovato per la prima volta davanti ad una Corte delle
assise criminali, “con conseguente pubblicità del proprio nominativo e delle
proprie generalità, ed evidenti ripercussioni nel proprio rapporto con la
figlia” (ricorso pag. 18).
2.6
Secondo dottrina e giurisprudenza, nella commisurazione della pena
il giudice non deve trascurare la sensibilità personale all'espiazione della
pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età,
agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ecc. (DTF 102 IV 231
consid. 3 pag. 233; STF 15 febbraio 2006, inc.6P.152/2005, consid. 8.1
e 26 ottobre 2005, inc.6S.163/2005, consid. 2.1 con rinvii; Wiprächtiger, op. cit., ad
art. 47, n. 117; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner
Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.).
Tuttavia, la sensibilità personale alla pena può entrare in
considerazione quale circostanza attenuante nell’ambito dell’art. 47 CP
soltanto quando la situazione personale invocata (stato di salute, età,
situazione familiare,…) si scosta in modo particolare dalla comune esperienza e
rende, perciò, la pena comprensibilmente e sensibilmente più dura da sopportare
per
il condannato che per altri (STF 26 ottobre 2005, inc.6S.163/2005,
consid. 2.1; 26 marzo 1996, inc.6S.703/1995;
13.
marzo 1996, inc.6S.750/1995; 28 gennaio 2002,
inc.6S.144/2001; Wiprächtiger, op. cit., ad art. 47 n. 118; Bruns, Das Recht der Strafzumessung,
2.
Auflage, Köln etc., 1985, p. 197 s.; Stratenwerth, op. cit., § 7 n. 53 seg.).
Ciò non è evidentemente il caso in concreto. Il
ricorrente ha una figlia undicenne che vive in Ticino e che potrà regolarmente
vedere secondo quanto stabilito dal regolamento carcerario e dalla competente
autorità sull’esecuzione della pena. In queste circostanze, la sua situazione
familiare non lo pone in una situazione particolarmente più gravosa di quella
di un qualsiasi altro detenuto con famiglia e non può, quindi, essere ammessa
una sua particolare sensibilità alla pena in forza dei suoi legami familiari.
2.7
Concludendo il suo esposto, il ricorrente sostiene che la pena base
di 15 anni determinata dalla Corte avrebbe dovuto essere ridotta in funzione
del suo dolo soltanto eventuale sino “alla soglia superiore degli 11 anni”
e, poi, ancora “compressa verso il basso” in funzione della scemata
imputabilità “facendola scendere sotto i 10 anni, per attestarsi attorno
agli 8 anni e 6 mesi /9 anni” e, poi, ancora ridotta, in funzione della sua
sensibilità alla pena, sino a 8 anni.
Osservato come la scemata imputabilità (cfr. AI72,
ad 2.1.) e il dolo solo eventuale costituiscano delle circostanze attenuanti
soltanto limitatamente alla colpa del ricorrente in relazione all’omicidio e
precisato come, quindi, esse vadano applicate soltanto alla pena base stabilita
per tale reato (dunque, alla pena detentiva di 14 anni), si rileva come nulla
possa essere rimproverato alla prima Corte riguardo l’applicazione delle
circostanze attenuanti considerate. Da un lato, infatti, come visto sopra, ben
si può considerare che la riduzione della pena operata in funzione della lieve
scemata imputabilità riconosciuta al condannato si attesti intorno al 25% e
sia, così, del tutto proporzionata al grado di
diminuzione dell'imputabilità ai sensi di quanto stabilito dal TF (DTF 134 IV
132). D’altro lato, ritenuto il limitato potere d’esame di questa Corte in
materia di commisurazione della pena - che può
intervenire soltanto quando il primo giudice abbia fatto un uso e insostenibile
del margine di manovra che la legge gli accorda, commettendo in questo modo una
violazione del diritto federale (DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 150 consid.
2a; Corboz, La motivation de la peine, ZBJV 131/1995 pag. 14 e seg., in part.
pag. 18) - nulla può essere rimproverato alla prima Corte nemmeno in relazione
alla riduzione operata in funzione dell’assenza di un dolo diretto (cfr. Wiprächtiger,
op. cit., ad art. 47 n. 89).
Pertanto, anche su questo punto, il
ricorso va respinto.
2.8
Le censure secondo cui la pena sarebbe lesiva del principio di
proporzionalità ed urtante sotto il profilo della parità di trattamento -
avanzate dal ricorrente a pag. 3 del suo memoriale - sono rimaste del tutto
immotivate: esse sono, pertanto, irricevibili.
3.
In considerazione dell’esito del ricorso, gli oneri processuali sono
a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster