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Decisione

17.2010.10

Commisurazione della pena in caso di reato per dolo eventuale. Sensibilità personale all'espiazione della pena in ragione di legami famigliari?

18 giugno 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice,

dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del

reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e

della condizione personale e vi ha aggiunto la necessità di tener conto

dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a

quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata

dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una

pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri

reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice

penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul

diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la

giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79;

127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo rimanere

comunque proporzionata alla colpa (STF 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007,

consid. 2.2; STF 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).

Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2

CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare

la gravità della colpa dell'autore: si tratta del grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché della reprensibilità

dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato

dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF

129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Dal profilo soggettivo, la norma rinvia ai

moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva

di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo

caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro

l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo

criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione

personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può,

senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la

capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si

riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano

così pronunciate da giustificare l’applicazione di un'attenuante specifica (FF

1999 1745; STF 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2).

2.4. Le argomentazioni ricorsuali cadono nel vuoto nella misura in cui la

prima Corte ha effettivamente considerato, nel valutare la colpa del ricorrente

e, quindi, nel commisurare la pena da infliggergli, che egli ha agito con dolo

eventuale e nella misura in cui, come vedremo, ha operato - pur senza dirlo

esplicitamente - le attenuazioni imposte da tale accertamento (Wiprächtiger,

Basler Kommentar, n. 89 ad art. 47 CP che richiama la

STF non pubblicata del 3 novembre 1995, inc.6S.676/1994 con cui il TF ha

rinviato una causa all’autorità cantonale per non avere questa considerato che

l’imputato aveva agito con dolo meramente eventuale e non diretto).

In effetti, al di là delle considerazioni

(registrate al consid. 44, pag. 49 e 50, della sentenza impugnata)

sull’intensità del dolo eventuale in cui a volte ha smarrito la via della

linearità, la prima Corte, dopo avere accertato che RI 1 ha agito con dolo eventuale, ha valutato l’influsso di tale forma di intenzionalità sulla colpa

rilevando semplicemente che tale dolo eventuale si è concretizzato in almeno 5

colpi di coltello inferti al collo ed uno, mortale, al costato (sentenza

impugnata, consid. 47, pag. 54) - ed in ciò nulla può esserle rimproverato

ritenuto che altro non ha fatto se non registrare quanto effettivamente

accaduto - senza più addentrarsi in comparazioni poco fruttuose ritenuto che

dell’una o dell’altra forma di dolo si tratta, ma annotando, coerentemente con quanto

accertato, che RI 1 non aveva “diretta intenzione di uccidere” tanto da

specificare - pur se utilizzando un termine poco felice poiché atto a creare

equivoci - che il concreto esito mortale era parzialmente connotato di quella “fatalità”

(meglio sarebbe stato parlare di un margine di incertezza) in qualche modo

sempre in parte insita nel dolo eventuale che si realizza, appunto nei casi in

cui un autore, pur ritenendo possibile che il suo comportamento possa provocare

un determinato evento o un determinato risultato, se ne accomoda e agisce

ugualmente, augurandosi tutt’al più che l’evento o il risultato non si produca

(DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16,

131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c; 121 IV 249

consid. 3a pag. 253).

Il dolo eventuale come generico fattore

attenuante della colpa - applicabile solo alla pena per l’omicidio - è stato

Considerandi

concretamente considerato dalla prima Corte che, dopo avere stabilito quale

pena base per il solo omicidio 14 anni (15 anni meno i 12 mesi correttamente

stabiliti quale aggravante per effetto del concorso di reati), ha operato su

tale pena base una deduzione proporzionata al grado (lieve) di scemata

imputabilità accertato (attorno al 25%; cfr., sulla questione, DTF 134

IV 132) ottenendo una pena aggirantesi sugli 11 anni che ha,

poi, ulteriormente ridotto a circa 10 anni in considerazione del dolo non

diretto (la deduzione per dolo eventuale, anche se implicita, è evidente ritenuto

che è stata esclusa l’esistenza di altre circostanze attenuanti influenti sulla

pena). Questa pena di 10 anni per il solo omicidio è, poi, correttamente stata

aggravata, per effetto del concorso di reati (art. 49 CP), dei già citati 12

mesi.

Pertanto, riguardo la presa in considerazione del

dolo eventuale nella commisurazione della pena, il ricorso deve essere

disatteso.

2.5

Il ricorrente sostiene, poi, che la prima Corte è caduta in arbitrio

non ammettendo, nella commisurazione della pena, una sua particolare

sensibilità alla pena sulla scorta della considerazione secondo cui il fatto di

essere padre di una figlia di 11 anni non l’ha mai trattenuto dal delinquere.

Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe, invece, dovuto considerare che egli

non si è mai trovato prima “nella prospettiva di trascorrere molti anni

senza vedere la crescita della propria figlia” che, alla sua liberazione,

sarà ormai divenuta maggiorenne. Inoltre, la prima Corte avrebbe dovuto

considerare che egli si è trovato per la prima volta davanti ad una Corte delle

assise criminali, “con conseguente pubblicità del proprio nominativo e delle

proprie generalità, ed evidenti ripercussioni nel proprio rapporto con la

figlia” (ricorso pag. 18).

2.6

Secondo dottrina e giurisprudenza, nella commisurazione della pena

il giudice non deve trascurare la sensibilità personale all'espiazione della

pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ecc. (DTF 102 IV 231

consid. 3 pag. 233; STF 15 febbraio 2006, inc.6P.152/2005, consid. 8.1

e 26 ottobre 2005, inc.6S.163/2005, consid. 2.1 con rinvii; Wiprächtiger, op. cit., ad

art. 47, n. 117; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner

Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.).

Tuttavia, la sensibilità personale alla pena può entrare in

considerazione quale circostanza attenuante nell’ambito dell’art. 47 CP

soltanto quando la situazione personale invocata (stato di salute, età,

situazione familiare,…) si scosta in modo particolare dalla comune esperienza e

rende, perciò, la pena comprensibilmente e sensibilmente più dura da sopportare

per

il condannato che per altri (STF 26 ottobre 2005, inc.6S.163/2005,

consid. 2.1; 26 marzo 1996, inc.6S.703/1995;

13.

marzo 1996, inc.6S.750/1995; 28 gennaio 2002,

inc.6S.144/2001; Wiprächtiger, op. cit., ad art. 47 n. 118; Bruns, Das Recht der Strafzumessung,

2.

Auflage, Köln etc., 1985, p. 197 s.; Stratenwerth, op. cit., § 7 n. 53 seg.).

Ciò non è evidentemente il caso in concreto. Il

ricorrente ha una figlia undicenne che vive in Ticino e che potrà regolarmente

vedere secondo quanto stabilito dal regolamento carcerario e dalla competente

autorità sull’esecuzione della pena. In queste circostanze, la sua situazione

familiare non lo pone in una situazione particolarmente più gravosa di quella

di un qualsiasi altro detenuto con famiglia e non può, quindi, essere ammessa

una sua particolare sensibilità alla pena in forza dei suoi legami familiari.

2.7

Concludendo il suo esposto, il ricorrente sostiene che la pena base

di 15 anni determinata dalla Corte avrebbe dovuto essere ridotta in funzione

del suo dolo soltanto eventuale sino “alla soglia superiore degli 11 anni”

e, poi, ancora “compressa verso il basso” in funzione della scemata

imputabilità “facendola scendere sotto i 10 anni, per attestarsi attorno

agli 8 anni e 6 mesi /9 anni” e, poi, ancora ridotta, in funzione della sua

sensibilità alla pena, sino a 8 anni.

Osservato come la scemata imputabilità (cfr. AI72,

ad 2.1.) e il dolo solo eventuale costituiscano delle circostanze attenuanti

soltanto limitatamente alla colpa del ricorrente in relazione all’omicidio e

precisato come, quindi, esse vadano applicate soltanto alla pena base stabilita

per tale reato (dunque, alla pena detentiva di 14 anni), si rileva come nulla

possa essere rimproverato alla prima Corte riguardo l’applicazione delle

circostanze attenuanti considerate. Da un lato, infatti, come visto sopra, ben

si può considerare che la riduzione della pena operata in funzione della lieve

scemata imputabilità riconosciuta al condannato si attesti intorno al 25% e

sia, così, del tutto proporzionata al grado di

diminuzione dell'imputabilità ai sensi di quanto stabilito dal TF (DTF 134 IV

132). D’altro lato, ritenuto il limitato potere d’esame di questa Corte in

materia di commisurazione della pena - che può

intervenire soltanto quando il primo giudice abbia fatto un uso e insostenibile

del margine di manovra che la legge gli accorda, commettendo in questo modo una

violazione del diritto federale (DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 150 consid.

2a; Corboz, La motivation de la peine, ZBJV 131/1995 pag. 14 e seg., in part.

pag. 18) - nulla può essere rimproverato alla prima Corte nemmeno in relazione

alla riduzione operata in funzione dell’assenza di un dolo diretto (cfr. Wiprächtiger,

op. cit., ad art. 47 n. 89).

Pertanto, anche su questo punto, il

ricorso va respinto.

2.8

Le censure secondo cui la pena sarebbe lesiva del principio di

proporzionalità ed urtante sotto il profilo della parità di trattamento -

avanzate dal ricorrente a pag. 3 del suo memoriale - sono rimaste del tutto

immotivate: esse sono, pertanto, irricevibili.

3.

In considerazione dell’esito del ricorso, gli oneri processuali sono

a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico del ricorrente

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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