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Decisione

17.2010.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 aprile 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1

pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente

su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag.

30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

2. Nel suo gravame RI 1 esordisce

sostenendo che, la sera dell’incidente, la sua velocità era adeguata alle

circostanze e che egli, pertanto, non si è reso colpevole di infrazione alle

norme della circolazione.

2.1. Dopo aver ricordato i presupposti

applicativi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, il giudice di prime cure,

concentrandosi sulle norme della circolazione potenzialmente violate nel caso

di specie, ha innanzitutto rilevato che la giurisprudenza derivante dagli art.

32 cpv. 1 LCStr e dell’art. 4 cpv. 1 ONC è molto severa nei confronti degli

utenti della strada e prevede che il conducente “è tenuto ad essere pronto a

reagire di fronte a ogni circostanza che gli si potrebbe presentare” (sentenza

impugnata, consid. 3-4 pag. 4-6). Ponendo l’accento sul caso concreto, il

pretore ha poi osservato che l’ipotesi riportata nella DTF 93 IV 115 - secondo

cui un’automobilista in autostrada deve contare anche con l’eventualità di

trovarsi davanti una sedia - non può essere ritenuta meno insolita di quanto

accaduto al ricorrente che, circolando di notte, fuori località abitata, su una

strada che costeggia un bosco, non illuminata e curvilinea, “si è fatto

sorprendere da un cervo che ha attraversato la strada”. A mente del

pretore, RI 1 avrebbe dovuto prendere in considerazione tale possibilità e

adattare di conseguenza la propria velocità, ritenuto che “la velocità

dichiarata era senz’altro inadeguata” (sentenza impugnata, consid. 4 pag.

6).

2.2. RI 1 sostiene che, la sera

dell’incidente, egli viaggiava ad una velocità inferiore ai limiti consentiti e

adeguata alle condizioni del fondo stradale asciutto e alle condizioni della

circolazione (poco traffico).

Se egli è uscito di strada - continua - è solo a causa dell’improvvisa

comparsa di un cervo sulla carreggiata. A detta del ricorrente, tale

circostanza “non rientra nella normalità delle possibili previsioni di un

guidatore, segnatamente su una strada dove non vi è alcun cartello indicante

l’eventuale presenza di selvaggina”.

Inoltre - rileva ancora RI 1 - nel caso concreto non può trovare applicazione

la giurisprudenza con cui il TF ammette come prevedibile il rischio di

imbattersi in una sedia su un’autostrada, ritenuto che tra una sedia in

autostrada e un cervo che attraversa improvvisamente la corsia di marcia vi è

una sostanziale differenza: “la sedia è ferma ed è comunque visibile

dall’automobilista che si avvicina secondo la velocità di percorrenza”; il

cervo che irrompe sulla strada, invece, “non dà nessun avvertimento e ce lo

si ritrova davanti a pochi metri” per cui diventa “veramente aleatorio

pretendere di potersi fermare nello spazio visibile” (ricorso, pag. 3-4).

2.3.a) Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa. Tale disposto, di

natura astratta e generale, deve essere completato con l’indicazione delle

norme della circolazione in concreto violate (DTF del 24 novembre 2003

6S.392/2003 consid. 2.1, DTF 100 IV 71 consid. 1).

Nel caso di specie il primo giudice, pur evocando anche gli art. 26 e 31 cpv. 1

LCStr, ha ritenuto essenzialmente una violazione dell’art. 32 cpv. 1 LCStr. Va,

qui, rilevato che le infrazioni di cui agli art. 26 e 31 LCStr sono sussidiarie

per rapporto all’art. 32 LCStr (cfr. Bussy/Rusconi, CS/CR, Commentaire, Losanna

1996, n. 2.1 ad art. 32 LCStr, n. 1.1 ad 31 LCStr; sentenza

CCRP del 1° ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b).

b) L’art. 32 cpv. 1 LCStr prevede che la velocità deve sempre essere

adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del

carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della

visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione,

il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi. Questo, in

particolare nei luoghi in cui la visibilità non è buona, alle intersezioni con

scarsa visuale e ai passaggi a livello. Se ne deduce che è lecito circolare

alla velocità massima autorizzata soltanto se le condizioni della strada, del

traffico e della visibilità sono favorevoli (DTF del 6 aprile 2009, inc.

4A_76/2009, consid. 3.3, 121 IV 286 consid. 4b, DTF 121 II 127 consid. 4a).

L’art. 32 cpv. 1 LCStr impone, in primo luogo, al

conducente di uniformarsi alle regole contenute nell’art. 4 cpv. 1

dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale

(ONC), secondo cui il conducente deve circolare ad una velocità che gli

permetta di fermarsi nello spazio visibile e, se l’incrocio con altri veicoli è

difficile, nella metà dello spazio visibile. Al proposito, il TF ha già avuto

modo di osservare che i conducenti che si apprestano ad affrontare una curva

con visibilità ridotta o un dosso, anche su strade di forte transito, devono

contare con la presenza di un ostacolo sulla porzione di strada non ancora

visibile (come ad esempio un veicolo molto lento, una vettura ferma per un

guasto tecnico o un incidente e non segnalata in modo conforme alla legge) e

devono, di conseguenza, adeguare la loro velocità in modo da potersi fermare entro

lo spazio visibile (DTF 89 IV 23 consid. 2; DTF del 21 marzo 2005 6S.457/2004

consid. 2.4). Inoltre, il conducente che, di notte, percorre una strada sinuosa

e non illuminata deve tenere conto che, in prossimità delle curve, il fascio

luminoso dei fari si dirige all’esterno della carreggiata accorciando lo spazio

di strada visibile (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.20 ad art. 32 LCR).

L’art. 32 cpv. 1 LCStr obbliga, poi, il conducente ad adeguare la sua velocità

in modo da potersi arrestare prima di quegli ostacoli presenti sulla

carreggiata all’interno del suo spazio visibile (Anhalten vor bereits

vorhandenen und sichtbaren Hindernissen).

Inoltre, la norma in questione dispone che il conducente adegui la sua velocità

in funzione degli ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (Hindernisse

mit denen gerechnet werden muss). Il conducente deve, pertanto, tenere

conto di quelle situazioni in cui degli ostacoli potrebbero apparire

improvvisamente nel suo spazio visibile (hindernisträchtige Situationen),

laddove la possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in

ragione di circostanze particolari (sentenza CCRP del 1. ottobre 2009, inc.

17.2008.48, consid. 3.3 b con riferimenti dottrinali e casistica).

Gli ostacoli sono, per contro, imprevedibili quando si presentano davanti al

conducente in maniera del tutto inopinata ed inattesa, senza che lo stesso

potesse assolutamente contare sulla loro evenienza (Bussy/Rusconi, op. cit., ad

art. 32 LCR, n. 1.27; cfr. anche la casistica in sentenza CCRP del 1° ottobre 2009,

inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b).

Determinare l’adeguatezza delle velocità alle circostanze concrete è una

questione di diritto che questa Corte - così come il Tribunale federale - può

esaminare liberamente (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la

circulation routière, Berna 2007, n. 53 ad art. 90 LCR; DTF del 6 aprile 2009,

inc.4A_76/2009 consid. 3.3; DTF 94 IV 23 consid. 1).

2.4. Nel caso di specie, si osserva che, contrariamente a quanto

sostenuto da RI 1, la velocità da lui dichiarata - ovvero 70 km/h nell’ipotesi a lui più favorevole (cfr. verbale d’interrogatorio di RI 1 del 7 agosto 2008 in AI 9, pag. 2 nel quale egli riferisce che “circolavo (…) ad una velocità di 70/80 km/h”)

- era inadeguata alle circostanze del caso concreto.

È, in primo luogo, irrilevante l’osservazione del ricorrente secondo cui, la

sera dell’incidente, egli guidava ad una velocità entro il limite di 80 km/h vigente su quel tratto di strada (cfr. Rapporto di constatazione della polizia in AI 9, pag.

1) ritenuto che, come visto, il limite massimo di velocità stabilito non è la

velocità cui è sempre consentito circolare.

Emerge, poi, dalle fotografie in atti (cfr. AI 9) che il luogo in cui il

ricorrente ha perso il controllo dell’auto - corrispondente all’inizio delle

tracce di frenata visibili sulla fotografia n. 1 - si trova all’inizio di una

curva piegante a sinistra e piuttosto marcata. Considerato che l’incidente si e

verificato di notte su una strada non illuminata e ritenuto che, proprio a

motivo della curva, la direzione del fascio di luce scaturente dai fari si

dirigeva verso l’esterno della carreggiata e non consentiva un’approfondita

ispezione della strada, non si può non giungere alla conclusione che la

velocità del ricorrente era inadeguata alle condizioni di visibilità.

Basti pensare che - anche applicando parametri prudenziali (tempo di reazione

di 1 secondo e decelerazione di 7-8 m/s2, cfr. DTF del 10 luglio 6B_257/2007

consid. 5; cfr. anche Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.5 ad art. 31 LCStr che cita

due sentenze in cui la decelerazione su fondo stradale asciutto è di 6 m/s2

rispettivamente 7,8 m/s2) - lo spazio di arresto ad una velocità di 70 km/h è di m 43-46, e che, pertanto, la velocità tenuta dal ricorrente nel tratto in cui si è

verificato l’incidente non gli consentiva di fermarsi entro lo spazio visibile,

ragionevolmente quantificabile in 30 m e corrispondente al tratto di strada

visibile sulla foto prima che la stessa, piegando a sinistra, scompare dal

fascio di luce dei fari.

La velocità dichiarata di 70 km/h risulta a maggior ragione inadeguata se solo si considerano alcune altre circostanze del caso

concreto. In primo luogo, l’accresciuta pericolosità della strada percorsa dal

ricorrente, dovuta al fatto che la vicinanza del bosco riduce la possibilità di

scorgere per tempo eventuali pericoli che possono sbucare improvvisamente dagli

alberi che costeggiano la carreggiata. Ma anche il fatto che la vettura guidata

da RI 1 non era dotata di un sistema di frenata ABS e il fatto che la stessa

circolasse con i soli fari anabbaglianti accesi (cfr. verbale d’interrogatorio

di RI 1 del 7 agosto 2008 in AI 9, pag. 2), circostanza quest’ultima che riduce

ulteriormente il tratto di strada visibile al conducente.

Pertanto - indipendentemente dalla questione di sapere se l’irrompere di

selvaggina sulla strada fosse un ostacolo prevedibile - se ne conclude che il

ricorrente, la sera del 27 luglio 2008, percorrendo via __________, ha tenuto

una velocità inadeguata alle condizioni della strada e della visibilità e si è,

pertanto, reso colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 in combinazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr.

Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che, alla luce di quanto

discusso, non può essere seguita la tesi del ricorrente secondo cui l’incidente

occorsogli è dovuto solo all’improvvisa comparsa di un cervo sulla carreggiata.

Avesse egli adeguato la sua velocità come impostogli dall’art. 90 cifra 1 in combinazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr, egli avrebbe verosimilmente scansato l’animale con più

facilità ed evitato di uscire di strada in modo così rocambolesco.

3. RI 1 contesta, poi, la sua condanna per inosservanza dei doveri in caso

d’infortunio, sostenendo come non sia stato provato che egli abbia danneggiato

la barriera di proprietà di __________.

3.1. Sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate da RI 1 in occasione del

Considerandi

suo interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale, il giudice di prime cure ha

accertato che lo stesso ricorrente, dopo essere fuoriuscito dalla carreggiata,

andava “ad urtare una recinzione privata composta da traversine della

ferrovia in legno e rete metallica” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 7).

Il pretore, sempre sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal prevenuto alla

polizia, ha pure accertato come la recinzione è stata distrutta proprio a

seguito dell’incidente (cfr. in particolare le dichiarazioni di __________,

riportate nella sentenza impugnata, consid. 5 pag. 7 secondo cui “in tutto

questo tempo non ho mai avuto l’intenzione di avvisare il proprietario al quale

avevo causato il danno alla recinzione” e secondo cui “ho pensato che

non era una cosa gravissima visti i due paletti di legno vecchi che ho rotto”).

3.2

Il ricorrente sostiene che nessuno dei testi sentiti in occasione

del dibattimento si è accorto della presenza di una barriera e che sulle

fotografie in atti si vedono unicamente un paio di pezzi di legno che

potrebbero essere parte di una “barriera già precedentemente divelta o

caduta da tempo”. Del resto - spiega ancora il ricorrente - in sede

d’interrogatorio egli si è limitato ad ipotizzare che potesse essere stato lui

a divellere la recinzione, senza però fare riferimento ad un chiaro

danneggiamento o abbattimento della stessa (ricorso, pag. 4).

3.3

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;

118.

Ia 28 consid. 1b; DTF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la

valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,

si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o

contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In

particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili oppure ancora se l’accertamento

contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8 consid.

2.1

). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni,

pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato. Per contro,

una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto dell'arbitrio

(DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61,

129.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 e sentenze citate).

3.4

La censura è palesemente infondata.

Il pretore, come visto, ha fondato il suo accertamento secondo cui RI 1, in

occasione dell’incidente, ha danneggiato la barriera di proprietà di __________

sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ricorrente in occasione del suo

interrogatorio dinanzi alla polizia cantonale del 7 agosto 2008. Contrariamente

alla tesi ricorsuale, non risulta dal verbale di questo interrogatorio che RI 1

si sia limitato a ipotizzare che potesse essere l’autore dell’abbattimento

della barriera. Egli ha, infatti, chiaramente dichiarato di aver urtato la

recinzione (“andavo ad urtare una recinzione privata composta da traversine

da ferrovia in legno e rete metallica”, cfr. suo verbale d’interrogatorio

del 7 agosto 2008 in AI 9, pag. 3) e di averla danneggiata (“non ho mai

avuto l’intenzione di avvisare il proprietario, al quale avevo causato il danno

alla recinzione” cfr. verbale d’interrogatorio del 7 agosto 2008, pag. 4,

cfr. anche verbale citato, pag. 7 in cui ammette di avere rotto due paletti di

legno).

A fronte di tali ammissioni è certamente in modo più che sostenibile che il

primo giudice ha ritenuto che la barriera è stata danneggiata a seguito dell’impatto

con la vettura del ricorrente.

3.5

Ciò posto e ritenuto l’accertamento del primo giudice - non

contestato - secondo cui RI 1 non ha proceduto ad avvisare del danno causato

alla barriera né il proprietario della stessa né la polizia (sentenza

impugnata, consid. 5 pag. 6-7), nessun appunto può essere mosso alla sua

condanna per il reato d’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio. L’art. 92

cpv. 1 in combinazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr prevede, infatti, che chi, in

occasione di un incidente della circolazione stradale, causa danni materiali deve avvisare

immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo e, se ciò è

impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia.

4.

Il ricorrente insorge anche contro la sua condanna per il reato

di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità di guida.

4.1

Dopo aver ricordato i due elementi costitutivi oggettivi del

reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr - ovvero la violazione dell’obbligo di

avvisare la polizia in caso d’incidente e l’alta verosimiglianza che un esame

sarebbe stato disposto dall’autorità - il primo giudice ha, innanzitutto, rilevato

che la realizzazione del primo presupposto risulta dall’infrazione giusta

l’art. 92 cpv. 1 LCStr. Per quanto attiene al secondo presupposto, il pretore

rileva che l’incidente in esame, capitato nottetempo e con protagonista un

giovane conducente, “non poteva certo essere definito a tal punto banale da

poter escludere che alla polizia interessasse stabilire quanto accaduto ed

effettuare gli esami di rito” (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 8).

4.2

RI 1 sostiene che il fatto di incorrere in un incidente stradale non fa

scattare automaticamente gli esami per accertare l’incapacità di guida, che

vengono effettuati a seconda delle circostanze constatate dagli agenti.

Nel caso in esame - continua - emerge dalle sue dichiarazioni nonché da quelle

dei suoi amici, sentiti quali testi, che egli è perfettamente astemio. Non è

dunque verosimile - continua il ricorrente - che la polizia, qualora fosse

giunta sul luogo dell’incidente, avrebbe ordinato “chissà quale prova”,

ritenuto oltretutto che “i poliziotti sono esperti in questo senso e sono in

grado di vedere se ci sono palesi indizi di ubriachezza: modo di deambulare,

alito pesante, comportamento della persona coinvolta, etc...”.

A detta di RI 1, pertanto, egli non si è sottratto alla prova del sangue o

all’analisi dell’alito e deve essere assolto dal reato di cui all’art. 91a cpv.

1.

LCStr (ricorso, pag. 4-5).

4.3

Viene punito in base all’art. 91a cpv. 1 LCStr il conducente

di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova

del sangue, ad un’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare

disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente,

o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.

I presupposti oggettivi del reato di sottrazione alla prova del sangue sono

due: (1) il conducente aveva l’obbligo in base all’art. 51 LCStr di avvisare

senza indugio la polizia, sempre che l’avvertimento in questione era possibile

e, (2) tenuto conto delle circostanze concrete del caso, la polizia avrebbe

molto verosimilmente ordinato una provvedimento per accertare l’incapacità di

guida al momento dell’avvertimento (DTF dell’11 maggio 2010 6B_216/2010 consid.

3; Jeanneret, op. cit., n. 24 ad art. 91a LCStr; cfr. anche DTF del 27 novembre

2003.

6S.346/2003 consid. 5.3 e DTF 126 IV 53 consid. 2a riferite al corrispondente

vecchio art. 91 cpv. 3 LCStr in vigore fino al 31 dicembre 2004).

Per determinare se un esame o un’analisi ai sensi dell’art. 91a cpv. 1 LCStr

sarebbero stati, con alta verosimiglianza, ordinati dalla polizia, occorre

esaminare se l’insieme delle circostanze concrete avrebbe portato un agente di

polizia coscienzioso a sospettare che il conducente fosse ebbro. Fra le circostanze concrete da esaminare figurano, da un lato, l'incidente

in quanto tale e, dall'altro, lo stato ed il comportamento del conducente prima

e dopo l'incidente fino al momento entro il quale avrebbe potuto avvertire la

polizia. Vanno, in particolare, considerati le modalità generali di guida e le

circostanze in cui si è verificato l’incidente (condotta a zigzag, accumulo di

errori da parte del conducente o un suo errore grossolano ed inspiegabile), i

sintomi caratterizzanti il comportamento del conducente (alito pesante,

problemi d’elocuzione, andatura barcollante, propositi incoerenti o agitazione

estrema) così come le attività del conducente prima dell’incidente

(partecipazione a feste, consumo di alcol). Anche la reputazione del guidatore

può costituire un punto di riferimento (DTF dell’11 maggio 2010

6B_216/2010 consid. 3.1.2.; Jeanneret, op. cit., n. 28 ad art. 91a LCStr;

Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume 2, 3a edizione, Berna 2010, n.

25.

e segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr).

Per l’applicazione dell’art. 91a cpv. 1 LCStr è, invece, ininfluente che

l’autore fosse effettivamente in uno stato d’incapacità di guida (DTF 105 IV 64

consid. 2; Corboz, op. cit., n. 37 e segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr).

Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo eventuale, che è da considerarsi

dato quando il conducente conosceva i fatti da cui scaturiva l'obbligo di

avvertire la polizia nonché l'alta verosimiglianza dell'ordine di un

provvedimento ai sensi dell’art. 91a cpv. 1 LCStr (DTF del 27 novembre

2003.

6S.346/2003 consid. 5.3, Jeanneret, op. cit., n. 41 e

segg. ad art. 91a LCStr). Al proposito, il TF ha già avuto modo di

osservare che anche chi non ha affatto consumato alcol deve potersi attendere

che sia ordinata nei suoi confronti la prova del sangue, non fosse altro che

per escludere il sospetto dell’ebrietà (DTF 105 IV 64 consid. 2, cfr. anche DTF

101.

IV 332 in cui si è stato ritenuto colpevole del reato un conducente che

aveva agito unicamente per timore che un prelievo del sangue potesse causargli

dolore).

Richiesto è, altresì, che l'omissione dell'avvertimento

prescritto in base all'art. 51 LCStr non possa ragionevolmente spiegarsi se non

con il fatto che il conducente abbia preso in considerazione una sottrazione

alla prova del sangue (DTF del 27 novembre 2003 6S.346/2003 consid. 5.3,

DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55 e segg).

4.4

La censura ricorsuale è destinata all’insuccesso.

Come visto al consid. 3, è innanzitutto pacifico che RI 1 ha violato il suo

obbligo di avvertire la polizia, obbligo derivato dal fatto che egli aveva

causato un danno materiale e che, a quell’ora, non gli era possibile avvertire

il danneggiato di cui non conosceva l’identità. L’avvertimento in questione era

indubbiamente possibile considerato che il ricorrente aveva a disposizione un

cellulare con cui del resto ha chiamato alcuni amici per recuperare l’auto

finita nel bosco sottostante la strada (cfr. verbale d’interrogatorio di RI 1

del 7 agosto 2008 in AI 9, pag. 3 nel quale egli riferisce che “ho preso il

mio telefonino e ho chiamato __________ (…) ed __________”).

Per quanto riguarda, poi, l’alta verosimiglianza che la polizia, se avvertita,

avrebbe ordinato un provvedimento per accertare la capacità di guida, si osserva

che la stessa risulta dalle circostanze del caso concreto. In primo luogo,

risulta dalla dinamica dell’incidente che ha visto un giovane conducente che

circolava a velocità inadeguata fuoriuscire di strada in modo rocambolesco,

tanto da essere costretto, dopo l’incidente, a mettere in atto - con l’ausilio

di alcuni amici e l’intervento di un argano e di un carrello - una vera e

propria operazione di recupero dell’auto accidentata e a raccogliere i pezzi di

carrozzeria sparsi sul luogo del sinistro. Contrariamente all’ipotesi

ricorsuale, tali circostanze, sommate al fatto che RI 1, al momento

dell’incidente, rientrava da una cena presso amici, avrebbe certamente indotto

le autorità a sospettare che il ricorrente potesse essere ebbro e ad ordinare i

provvedimenti volti ad accertare la sua capacità di guida.

Nulla muta alla sostanza delle cose il fatto che, come sostenuto dal

ricorrente, emerge dalle deposizioni in atti che egli è astemio. Come visto,

infatti, per l’applicazione dell’art. 91a cpv. 1 LCStr è ininfluente che

il conducente si trovi effettivamente in uno stato d’incapacità di guida.

Ne discende che, dal profilo oggettivo, RI 1 ha

adempiuto i presupposti del reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr.

Per quanto attiene all’aspetto soggettivo del reato - peraltro nemmeno

contestato col gravame - si osserva che il ricorrente era certamente

consapevole del suo obbligo di avvisare la polizia e del fatto che la stessa -

anche se egli era sobrio - avrebbe verosimilmente ordinato un esame per l’accertamento

della sua capacità di guida. Infine, l’omissione dell’avvertimento della

polizia non può ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che RI 1 ha preso

in considerazione una sottrazione alla prova del sangue. Come, infine, ammesso

anche dallo stesso ricorrente (cfr. suo verbale d’interrogatorio del 7 agosto 2008 in AI 9, pag. 7), non è infatti credibile che egli abbia agito solo per evitare figuracce con

gli amici, ritenuto che molti di loro hanno partecipato al recupero dell’auto

accidentata ed erano, pertanto, al corrente dell’accaduto.

Da quanto precede discende che, anche su questo punto, il ricorso deve essere

disatteso.

5.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a

carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP TI).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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