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Decisione

17.2010.15

Grave infrazione alle norme della circolazione, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Quando il superamento del limite di velocità costituisce un caso di grave infrazione

12 gennaio 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo

il dibattimento, con sentenza 11 marzo 2010, il giudice della Pretura penale,

statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto

d’accusa.

In applicazione della pena egli ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di fr. 200.- (corrispondente

a 10 aliquote giornaliere di fr. 20.-), ad una multa di fr. 50.- (da

sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva sostitutiva

di 3 giorni) e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi fr.

700.-.

C. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 13

marzo 2010. Nella motivazione scritta, presentata il 12 aprile 2010, postula,

in via principale, l’annullamento del giudizio impugnato e, in via subordinata,

la derubricazione della sua condanna in infrazione lieve alle norme della

circolazione giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr.

D. Con

scritto 22 aprile 2010, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari

osservazioni, chiede la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l’art 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il

ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto

che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili

unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario

non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153,

132.

I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.

3.

pag. 371).

2.

RI 1 contesta, innanzitutto,

l’accertamento del primo giudice secondo cui egli ha superato il limite di

velocità di 26 km/h.

2.1

Il giudice della Pretura penale,

sulla scorta dei dati rilevabili dall’apparecchio radar, ha accertato che il

ricorrente, al momento considerato dal DA, circolava ad una velocità di 79 km/h corrispondente, dedotto il margine di tolleranza di 3 km/h, ad una velocità imputabile di 76 Km/h. Ciò posto e ritenuto che sulla strada in cui è avvenuto il controllo la

velocità consentita era di 50 km/h, il primo giudice ha concluso che il

superamento del limite è stato di 26 km/h (sentenza impugnata, consid. 2 pag. 3).

Il primo giudice ha, poi, preso posizione su una serie di eccezioni del

ricorrente volte ad invalidare il rilevamento della velocità operato dagli

agenti di polizia.

In particolare, per quanto qui d’interesse, il primo giudice ha innanzitutto ritenuto

“pretestuosa” l’obiezione di RI 1 secondo cui l’indicazione sul rapporto

di constatazione e su quello di controllo della velocità del tipo di

apparecchio usato per il rilevamento era imprecisa e non permetteva di

concludere che si trattava dello stesso dispositivo del quale era stato

prodotto il certificato di verifica. Il pretore ha, infatti, rilevato che le

indicazioni contenute nei suddetti rapporti (“Laser Jenoptic” e “Laser

Jenoptik Laveg no. 24006”) sono “chiare ed inequivocabili” e

coincidono con quella del certificato di verifica, ovvero “Jenoptik Video

Laveg S/N 8001 VL 1011, Metas 24006-0” (sentenza impugnata, consid. 5 pag.

4).

Sempre per quanto qui d’interesse, il primo giudice ha, poi, respinto anche

l’obiezione del ricorrente che, con riferimento alla postilla del certificato

di verifica secondo cui “La verificazione è valida (…) a condizione che lo

strumento di misura soddisfi i requisiti legali, che i dispositivi di

sigillatura siano intatti e che parti importanti per la misurazione non siano

state oggetto di riparazione”, ha lamentato che agli atti non c’era la

prova dell’adempimento di tali condizioni. Al riguardo, il pretore ha rimarcato

che RI 1 “si è limitato a sollevare la questione in maniera generica senza

nemmeno tentare di portare indizi che potessero almeno rendere verosimili tali

dubbi” e che egli “non ha neppure chiesto che l’apparecchio venisse

sottoposto ad un approfondito esame” (sentenza impugnata, consid. 5 pag.

5).

Nel giudizio impugnato il primo giudice ha poi respinto anche l’obiezione del

ricorrente secondo cui la misurazione della sua velocità non era affidabile,

siccome la distanza da cui è stata effettuata - ovvero m 171 - è risultata

essere oltre i limiti previsti dal costruttore che, nel manuale d’uso

dell’apparecchio (prodotto al dibattimento in estratto dallo stesso

ricorrente), ha indicato che il rilevamento deve essere effettuato da una

distanza variante fra i 30 e i 150 m se puntato sulle carrozzerie e fino a m

350.

se puntato sulle targhe. Su questo aspetto il pretore ha osservato che il

punto mirato dagli agenti (corrispondente all’incrocio degli assi cartesiani

sulla foto in atti) è di poco discosto dalla targa con uno spostamento entro i

limiti di tolleranza e che, pertanto, contrariamente alla tesi del ricorrente,

la velocità non è stata rilevata puntando il laser sulla carrozzeria

dell’automezzo (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 5)

2.2

Con il gravame il ricorrente si

limita, in sostanza, a riformulare alcune delle obiezioni proposte in occasione

del dibattimento dinanzi il giudice della Pretura penale.

In primo luogo, egli rileva come agli atti non figuri un documento atto a

comprovare l’adempimento delle condizioni richieste dall’Ufficio federale di

metrologia per la convalida del certificato di verificazione dell’apparecchio

radar utilizzato per misurare la velocità. L’adempimento di tali condizioni -

continua RI 1 - non può essere dato per scontato per cui l’assenza di una prova

in tal senso “invalida totalmente la serietà e l’affidabilità del controllo

effettuato” (ricorso, pag. 2-3). A detta del ricorrente è, poi, a torto che

il primo giudice gli ha fatto carico di non aver richiesto un esame

approfondito dell’apparecchio radar, ritenuto che era compito dell’accusa

provare che lo strumento “soddisfi i requisiti di misurazione METAS” (ricorso,

pag. 4 in fine).

Continuando nel suo esposto, RI 1 ripropone la tesi secondo cui le indicazioni

dell’apparecchio annotate dalla polizia sui verbali in atti (recte: sul

rapporto di constatazione per eccesso di velocità e sul rapporto controllo

della velocità in AI 1) sarebbero imprecise, ragion per cui egli chiede “che

il verbale per errore di trascrizione venga invalidato” (ricorso, pag. 4).

Il ricorrente ripropone, infine, anche la tesi secondo cui il radar non era

puntato sulla targa, ma sulla carrozzeria. A detta di RI 1 ciò è deducibile dal

posizionamento dell’intersezione degli assi cartesiani sulla foto in atti. Ciò

posto - continua il ricorrente - essendo stato il rilevamento effettuato da una

distanza di m 171 a fronte di una distanza regolare massima di m 150, lo stesso

deve essere invalidato.

2.3

Nell’accertamento

dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio

potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF

30.03.2007

6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente

criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa

versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’,

invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove

fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro

contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo

urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale

federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi

arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener

conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora,

quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni

insostenibili oppure ancora se l’accertamento contestato non è sostenuto da

alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre,

invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono

comunque sostenibili nel risultato. Per contro, una valutazione unilaterale dei

mezzi di prova viola il divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, 132 III 209

consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag.

219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze

citate).

2.4

Per quanto attiene alla prima

censura ricorsuale, si osserva che il pretore, nel dedurre dal “certificato di

verificazione 258 - 11137” (allegato al rapporto di complemento della polizia

cantonale 23 agosto 2009) l’affidabilità dell’apparecchio radar che ha misurato

la velocità di RI 1, non ha operato una valutazione arbitraria del materiale

probatorio. Il suddetto certificato, infatti, conferma esplicitamente “che

lo strumento di misurazione corrisponde ai requisiti legali” e che lo

stesso “può essere impiegato per le misurazioni ufficiali”. A fronte di

tali attestazioni e ritenuto che negli atti non v’è traccia di elementi che

rendano anche solo verosimile l’inadempimento delle condizioni supplementari

previste dal certificato (dispositivi di sigillatura intatti, nessuna

riparazione di parti importanti per la misurazione), è in modo certamente

sostenibile che il primo giudice è partito dal presupposto che l’apparecchio

radar fosse conforme ai requisiti essenziali richiesti dalla legge (cfr. art. 4

dell’Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità, RS 941.261) e,

pertanto, idoneo alla misurazione della velocità.

È poi sempre senza arbitrio che primo giudice ha ritenuto che il radar fosse

puntato sulla targa e non sulla carrozzeria. La lettura della fotografia in

atti operata dal pretore, infatti, è certamente sostenibile se solo si

considera che l’incrocio degli assi cartesiani indicati sulla stessa lambisce

la targa e che proprio il dettaglio della targa è stato riprodotto sulla

fotografia in un formato più grande (cfr. fotografia allegata all’AI 1).

Non occorre, infine, dilungarsi sulla censura con cui il ricorrente pretende

che i rapporti della polizia in atti debbano essere invalidati “per errore

di trascrizione”. È, infatti, evidentemente a ragione (e non solo senza

arbitrio) che il primo giudice ha ritenuto che le indicazioni dell’apparecchio

radar sui rapporti di polizia (“Laser Jenoptic” e “Laser Jenoptik

Laveg no. 24006”) erano sufficientemente chiare per concludere che lo

stesso coincidesse con l’indicazione sul certificato di verificazione (“Jenoptik

Video Laveg S/N 8001 VL 1011, Metas 24006-0”).

Su questi punti il ricorso deve, pertanto, essere disatteso.

3.

RI 1 solleva, poi, una censura

giusta l’art. 288 lett. b rimproverando al primo giudice di non avere proceduto

all’audizione del testimone da lui proposto al dibattimento. A detta di RI 1,

il testimone avrebbe potuto riferire come la polizia, dopo il suo fermo, ha

proceduto a controllare un altro automobilista salvo poi subito rilasciarlo,

ciò che a detta dello stesso ricorrente rappresenta “una disparità di

trattamento” e conferma la “mancanza di serietà nel controllo

effettuato” (ricorso, pag. 5).

3.1

Dagli atti risulta che al

dibattimento RI 1 ha chiesto di procedere all’audizione del signor __________

che - a detta dello stesso ricorrente - sarebbe stato in grado di chiarire il

fatto che, dopo il suo fermo, ne è stato eseguito un altro, non messo a

verbale. Il giudice della Pretura penale ha respinto la richiesta avanzata dal

ricorrente poiché “tardiva ed inconferente per il presente giudizio” (cfr.

verbale del dibattimento, pag. 2).

3.2

A tenore dei combinati disposti di

cui agli art. 224 e 227 CPP (che valgono anche nei procedimenti davanti al

giudice della Pretura penale in virtù dell’art. 273 CPP) se le parti intendono

assumere prove al dibattimento, oltre a quelle indicate nell’atto (o nel

decreto) di accusa, devono comunicarle al presidente entro dieci giorni dalla

notificazione dell’ordinanza di apertura. Il termine è prorogabile ad istanza

di parte. Prove nuove e rilevanti possono, però, essere chieste e prodotte

oltre questi limiti temporali e sino alla chiusura dell’istruttoria

dibattimentale, come previsto dall’art. 228 cpv. 1 CPP, ritenuto tuttavia che,

salvo rilevanza e novità, la parte proponente non può prevalersi delle

conseguenze della ritardata notifica.

3.3

In concreto, al di là del fatto

che il ricorrente non ha spiegato i motivi per cui non è rispettato il termine

di cui all’art. 227 CPP, quel che è rilevante è che il ricorrente non ha,

neppure in questa sede, portato argomentazioni atte ad inficiare il giudizio

del primo giudice secondo cui l’audizione di __________ era inconferente, cioè

non rilevante per il giudizio. La circostanza per cui la polizia, dopo aver

proceduto al fermo del ricorrente, avrebbe controllato e rilasciato un altro

automobilista è, infatti, elemento del tutto ininfluente per il giudizio,

considerato che in diritto penale ognuno è responsabile delle proprie azioni e

che, pertanto, anche volendo ammettere che l’automobilista controllato dalla

polizia sia incorso in un’infrazione rimasta impunita, ciò non avrebbe alcuna

conseguenza sulla condanna del ricorrente.

Anche su questo punto il gravame deve, perciò, essere disatteso.

4.

In diritto RI 1 sostiene, in modo

invero confuso, che il suo comportamento non configura una grave infrazione

alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 2 LCStr.

4.1

Dopo aver ricordato i presupposti

applicativi dell’art. 90 cifra 2 LCStr e il senso delle diposizioni applicabili

in materia di velocità sulle strade, il primo giudice ha osservato che “secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale il superamento nell’abitato di 25 km/h e oltre della velocità massima consentita costituisce, indipendentemente dalle circostanze

concrete, un’infrazione grave alle norme sulla circolazione” e che,

pertanto, il comportamento del ricorrente “adempie indubbiamente la

fattispecie” (sentenza impugnata, consid. 4 pag. 4).

4.2

Nel suo gravame il ricorrente

rileva, in sostanza, come egli con il suo comportamento non abbia cagionato un

incidente e come non abbia nemmeno messo in pericolo la sicurezza altrui,

ritenuto oltretutto che il rilevamento della sua velocità è avvenuto su un

tratto di strada in buono stato, in una giornata di sole e con una buona

visibilità ed a un orario in cui “non vi era anima viva per strada”. RI

1.

osserva, inoltre, come egli abbia agito involontariamente in quanto credeva

di trovarsi in un tratto di strada con limite di 60 km/h (ricorso, pag. 3-4).

4.3

a) L’art. 90 cifra 2 LCStr punisce

chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio

pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche

la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100

cifra 1 LCStr).

L’art. 90 cifra 2 LCStr descrive una forma qualificata di infrazione alle

norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, che

l’autore abbia creato una serio pericolo alla sicurezza altrui o si sia assunto

il rischio della creazione di un tale pericolo. Devono, pertanto, essere dati

due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella

violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione,

il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti

della strada (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la

circulation routière (LCR), Stämpfli Editions, Berne, 2007, pag. 43 ss).

Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza

riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso

di infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento

crassamente negligente (STF 8.1.2008, inc.6B_718/2007; DTF 131 IV 133 consid.

3.2

e rinvii; Bussy/Rusconi, op. cit., ad. art. 90, n. 4.3. e 4.4).

b) Nell’ambito del superamento dei

limiti di velocità, con una giurisprudenza costante, il TF ha stabilito - in

particolare con l’obiettivo di assicurare la parità di trattamento - che,

indipendentemente dalle circostanze particolari del caso concreto,

segnatamente, indipendentemente dalle buone condizioni di circolazione o

dall’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore, vi è

un caso grave di violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi

dell’art. 90 cpv. 2 LCStr quando il superamento del limite di velocità

raggiunge, all’interno dell’abitato, i 25 km/h e, fuori da località abitate e sulle autostrade, rispettivamente i 30 e i 35 km/h (STF del 16 aprile 2009 6B_1028/2008 consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b p. 88, 126 II

202.

consid. 1a, 124 II 475 consid. 2a).

4.4

Vista la chiara giurisprudenza del

Tribunale federale e ritenuto l’accertamento - non arbitrario - secondo cui RI

1.

circolava ad una velocità imputabile di 76 km/h su una strada il cui limite era di 50 km/h con un superamento di 26 km/h della velocità massima consentita, questa Corte non può che confermare le considerazioni

espresse dal primo giudice sull’adempimento delle condizioni oggettive del

reato imputato al ricorrente.

Per quanto attiene all’aspetto soggettivo non giova, evidentemente, a RI 1

sostenere di avere agito involontariamente e di aver creduto di circolare su un

tratto di strada con velocità massima di 60 km/h. Anche se così fosse, infatti, il suo comportamento costituirebbe comunque una grave

negligenza punibile in virtù dell’art. 100 cifra 1 LCStr.

Anche su questo punto il ricorso deve, dunque, essere respinto.

5.

Sempre in diritto RI 1 lamenta una

sorta di violazione del principio della parità di trattamento per essere stato

giudicato più severamente per rapporto ad una altra fattispecie che ha visto

protagonista un automobilista uscito di strada e punito solo in funzione

dell’art. 90 cifra 1 LCStr (ricorso, pag. 6).

La censura è palesemente infondata nella misura in cui non v’è nessuna pretesa

alla parità di trattamento nell’illegalità (DTF 124 IV 44 consid. 2c) per cui,

anche volendo ammettere che il giudizio a cui fa riferimento il ricorrente

fosse errato, tale circostanza non potrebbe certo giovare alla sua posizione.

6.

Nell’ambito della commisurazione

della pena il ricorrente sostiene che la condanna a tre giorni di detenzione

sospesi per un periodo di prova di due anni per lesioni semplici, inflittagli

il 20 ottobre 2005, non può costituire una circostanza aggravante, ritenuto “che

il periodo di prova è stato superato positivamente e che quindi questa

fattispecie non fa più stato” (ricorso, pag. 2 e pag. 5 in fine).

L’argomentazione ricorsuale è del tutto inconferente. Il fatto che il

ricorrente abbia superato con successo il periodo di prova relativa alla

suddetta condanna significa semplicemente che la pena sospesa non deve più

essere eseguita (art. 45 CP). La condanna, invece, indipendentemente

dall’esecuzione della pena, costituisce evidentemente un precedente penale da

considerare nella commisurazione della pena (cfr. l’art. 47 CP secondo cui il

giudice tiene conto della vita anteriore del condannato e la giurisprudenza

relativa ai criteri per la commisurazione della pena in DTF 129 IV 6 consid.

6.

; 117 IV 112 consid. 1).

7.

Gli oneri processuali seguono la

soccombenza e sono posti, perciò, a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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